MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 11 dicembre 2001, n. 475.
Regolamento concernente la valutazione del diploma conseguito presso le scuole di
specializzazione per le professioni legali ai fini della pratica forense e notarile, ai
sensi dell' articolo 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
(GU n. 25 del 30.1.2002)
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Visto l'articolo 17, commi 113 e 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto il decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, recante modifica alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per le professioni legali, a norma dell'articolo 17, commi 113 e 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 21 dicembre 1999, n. 537, recante norme per l'istituzione e l'organizzazione delle scuole di specializzazione per le professioni legali;
Visto l'articolo 17, primo comma, n. 5, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 5, primo comma, n. 5, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 17 della legge 13 febbraio 2001, n. 48; Visto l'articolo 17 comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentito il Consiglio superiore della magistratura;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 novembre 2001;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui alla nota prot. n. 2622/U-38/1-17 U.L. del 4 dicembre 2001;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. Il diploma di specializzazione, conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, e' valutato ai fini del compimento del periodo di pratica per l'accesso alle professioni di avvocato e notaio per il periodo di un anno.
Il presente decreto, munito di sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 11 dicembre 2001
Il Ministro della giustizia
CASTELLI
Il Ministro dell'istruzione
dell'università e della ricerca
MORATTI
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 2002
Ministeri istituzionali, registro n. 1 Giustizia, foglio n. 95
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il testo dell'art. 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e'
riportato nelle note alle premesse.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dei commi 113 e 114 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997,
n. 127, (Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo):
"113. Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi, sentite le competenti
Commissioni parlamentari, per modificare la disciplina del concorso per l'accesso alla
magistratura ordinaria, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
semplificazione delle modalita' di svolgimento del concorso e introduzione graduale, come
condizione per l'ammissione al concorso, dell'obbligo di conseguire un diploma
esclusivamente presso scuole di specializzazione istituite nelle universita', sedi delle
facolta' di giurisprudenza.
114. Anche in deroga alle vigenti disposizioni relative all'accesso alle
professioni di avvocato e notaio, il diploma di specializzazione di cui al comma 113
costituisce, nei termini che saranno definiti con decreto del Ministro di grazia e
giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, titolo valutabile ai fini del compimento del relativo periodo
di pratica. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sentiti i competenti
ordini professionali, sono definiti i criteri per la istituzione ed organizzazione delle
scuole di specializzazione di cui al comma 113, anche prevedendo l'affidamento annuale
degli insegnamenti a contenuto professionale a magistrati, notai ed avvocati.".
- Si riporta il testo dell'art. 17, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n.
1578, convertito dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36.
(Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore):
"Art. 17. - Per l'iscrizione nell'albo dei procuratori e' necessario:
1° essere cittadino italiano o italiano appartenente a regioni non unite
politicamente all'Italia;
2° godere il pieno esercizio dei diritti civili;
3° essere di condotta specchiatissima ed illibata;
4° essere in possesso della laurea in giurisprudenza conferita o confermata in una
universita' della Repubblica;
5° avere compiuto lodevolmente e proficuamente un periodo di pratica, frequentando
lo studio di un procuratore ed assistendo alle udienze civili e penali della Corte
d'appello o del Tribunale almeno per due anni consecutivi, posteriormente alla laurea, nei
modi che saranno stabiliti con le norme da emanarsi a termini dell'art. 101, ovvero avere
esercitato, per lo stesso periodo di tempo, il patrocinio davanti alle preture ai sensi
dell'art. 8;
6° essere riuscito vincitore, entro il numero dei posti messi a concorso,
nell'esame preveduto nell'art. 20;
7° avere la residenza nella circoscrizione del tribunale nel cui albo l'iscrizione
e' domandata.
Per l'iscrizione nel registro speciale dei praticanti occorre il possesso dei
requisiti di cui ai numeri 1°, 2°, 3° e 4°
Non possono conseguire l'iscrizione nell'albo o nel registro dei praticanti coloro
che abbiano riportato una delle condanne o delle pene accessorie o si trovino sottoposti
ad una delle misure di sicurezza che, a norma dell'art. 42, darebbero luogo alla
radiazione dall'albo e coloro che abbiano svolto una pubblica attivita' contraria agli
interessi della Nazione.".
- Si riporta il testo dell'art. 5, della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Ordinamento
del notariato e degli archivi notarili):
"Art. 5. - Per ottenere la nomina a notaro e' necessario:
1° essere cittadino del regno ed aver compiuto l'eta' di anni 21;
2° essere di moralita' e di condotta sotto ogni rapporto incensurate;
3° non aver subito condanna per un reato non colposo punito con pena non inferiore
nel minimo a sei mesi, ancorche' sia stata inflitta una pena di durata minore; l'esercizio
dell'azione penale per uno dei predetti reati comporta la sospensione della iscrizione nel
ruolo dei notai sino al definitivo proscioglimento o sino alla declaratoria di estinzione
del reato ;
4° essere fornito della laurea in giurisprudenza data o confermata in una delle
universita' del Regno;
5° avere ottenuto, dopo conseguita la laurea, l'iscrizione fra i praticanti presso
un consiglio notarile ed avere fatto la pratica per due anni continui, dopo l'iscrizione,
presso un notaro del distretto, designato dal praticante, col consenso del notaro stesso e
coll'approvazione del Consiglio. Per coloro che sono stati funzionari dell'ordine
giudiziario almeno per due anni, per gli avvocati in esercizio e per i procuratori pure in
esercizio da almeno due anni, basta la pratica per un anno continuo. La pratica
incominciata in un distretto puo' essere continuata in un altro distretto; nel qual caso
il praticante dovra' trasferire presso il Consiglio notarile di quest'ultimo distretto la
iscrizione gia' ottenuta nell'altro e fare la pratica presso il notaro del distretto in
cui intende proseguirla;
6° avere sostenuto con approvazione un esame di idoneita', dopo compiuta la
pratica notarile.".
- Si riporta il testo dell'art. 17, della legge 13 febbraio 2001, n. 48
(Aumento del ruolo organico e disciplina dell'accesso in magistratura):
"Art. 17 (Modifiche all'art. 17 della legge n. 127 del 1997, e all'art. 16 del
decreto legislativo n. 398 del 1997).
- 1. All'art. 17, comma 113, della legge 15 maggio 1927, n. 127, e' soppressa la
seguente parola: biennale .
2. All'art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) nella rubrica e' soppressa la parola: "biennale e nei commi 1 e 2 e'
soppressa la parola: biennali .
b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
2-bis). La durata delle scuole di cui al comma 1 e' fissata in due anni per coloro
che conseguono la laurea in giurisprudenza secondo l'ordinamento didattico previgente
all'entrata in vigore degli ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea
specialistica per la classe delle scienze giuridiche, adottati in esecuzione del decreto
del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999,
n. 509.
2-ter. L'ordinamento didattico delle scuole di cui al comma 1 e' articolato sulla
durata di un anno per coloro che conseguono la laurea specialistica per la classe delle
scienze giuridiche sulla base degli ordinamenti didattici adottati in esecuzione del
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre
1999, n. 509. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, di concerto con il Ministro della giustizia, sono definiti i criteri generali
ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento medesimo alla durata annuale.".
- Si riporta il testo del comma 3, dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie
di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu'
Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed
interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal
Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima
della loro emanazione.".
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398
(Modifica alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole di
specializzazione per le professioni legali, e norma dell'art. 17, commi 113 e 114, della
legge 15 maggio 1997, n. 127):
"Art. 16 (Scuola di specializzazione per le professioni legali).
- 1. Le scuole di specializzazione per le professioni legali sono disciplinate,
salvo quanto previsto dal presente articolo, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 19
novembre 1990, n. 341.
2. Le scuole di specializzazione per le professioni legali, sulla base di modelli
didattici omogenei i cui criteri sono indicati nel decreto di cui all'art. 17, comma 114
della legge 15 maggio 1997, n. 127, e nel contesto dell'attuazione della autonomia
didattica di cui all'art. 17, comma 95, della predetta legge, provvedono alla formazione
comune dei laureati in giurisprudenza attraverso l'approfondimento teorico, integrato da
esperienze pratiche, finalizzato all'assunzione dell'impiego di magistrato ordinario o
all'esercizio delle professioni di avvocato o notaio. L'attivita' didattica per la
formazione comune dei laureati in giurisprudenza e' svolta anche da magistrati, avvocati e
notai. Le attivita' pratiche, previo accordo o convenzione, sono anche condotte presso
sedi giudiziarie, studi professionali e scuole del notariato, con lo specifico apporto di
magistrati, avvocati e notai.
2-bis. La durata delle scuole di cui al comma 1 e' fissata in due anni per coloro
che conseguono la laurea in giurisprudenza secondo l'ordinamento didattico previgente
all'entrata in vigore degli ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea
specialistica per la classe delle scienze giuridiche, adottati in esecuzione del decreto 3
novembre 1999, n. 509, del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica.
2-ter. L'ordinamento didattico delle scuole di cui al comma 1 e' articolato sulla
durata di un anno per coloro che conseguono la laurea specialistica per la classe delle
scienze giuridiche sulla base degli ordinamenti didattici adottati in esecuzione del
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre
1999, n. 509. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, di concerto con il Ministro della giustizia, sono definiti i criteri generali
ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento medesimo alla durata annuale.
3. Le scuole di cui al comma 1 sono istituite, secondo i criteri indicati nel
decreto di cui all'art. 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, dalle
universita', sedi di facolta' di giurisprudenza, anche sulla base di accordi e convenzioni
interuniversitari, estesi, se del caso, ad altre facolta' con insegnamenti giuridici.
4. Nel consiglio delle scuole di specializzazione di cui al comma 1 sono presenti
almeno un magistrato ordinario, un avvocato ed un notaio.
5. Il numero dei laureati da ammettere alla scuola, e' determinato con decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il
Ministro di grazia e giustizia, in misura non inferiore al dieci per cento del numero
complessivo di tutti i laureati in giurisprudenza nel corso dell'anno accademico
precedente, tenendo conto, altresi', del numero dei magistrati cessati dal servizio a
qualunque titolo nell'anno precedente aumentato del venti per cento del numero di posti
resisi vacanti nell'organico dei notai nel medesimo periodo, del numero di abilitati alla
professione forense nel corso del medesimo periodo e degli altri sbocchi professionali da
ripartire per ciascuna scuola di cui al comma 1, e delle condizioni di ricettivita' delle
scuole. L'accesso alla scuola avviene mediante concorso per titoli ed esame. La
composizione della commissione esaminatrice, come pure il contenuto delle prove d'esame ed
i criteri oggettivi di valutazione delle prove, e' definita nel decreto di cui all'art.
17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il predetto decreto assicura la
presenza nelle commissioni esaminatrici di magistrati, avvocati e notai.
6. Le prove di esame di cui al comma 5 hanno contenuto identico sul territorio
nazionale e si svolgono in tutte le sedi delle scuole di cui al comma 3. La votazione
finale e' espressa in sessantesimi. Ai fini della formazione della graduatoria, si tiene
conto del punteggio di laurea e del curriculum degli studi universitari, valutato per un
massimo di dieci punti.
7. Il rilascio del diploma di specializzazione e' subordinato alla certificazione
della regolare frequenza dei corsi, al superamento delle verifiche intermedie, al
superamento delle prove finali di esame.
8. Il decreto di cui all'art. 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e'
emanato sentito il Consiglio superiore della magistratura.".