approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 21.09.2001
Relazione Illustrativa Il regolamento recante disciplina in
materia di contributi universitari emanato con decreto del Presidente della Repubblica 25
lugli 1997, n. 306, risponde ad esigenze di semplificazione della normativa, poste
dall'art. 20, comma 8, lett. a) della L. 15.3.97, n. 59.
In particolare l'art. 5 del citato regolamento
stabilisce che la contribuzione studentesca non può eccedere il 20 per cento dell'importo
del finanziamento ordinario annuale dello Stato (comma 1), fatte salve per gli anni 1997 e
1998 le situazioni di quelle università per le quali nell'esercizio finanziario 1996 la
contribuzione abbia ecceduto il valore determinato sulla base del predetto 20 per cento
(comma 2).
Considerato che le generalità degli atenei si è
attenuta rigorosamente al principio di cui al comma 1 citato, con il presente regolamento
si intende ribadire tale principio, fissandolo in via definitiva a partire dall'anno 2002,
entro il quale dovranno esaurirsi le eventuali deroghe che il regolamento in vigore
consente, come già accennato, per i soli anni 1997 e 1998.
L'articolo unico in esame, al fine di assicurare
l'osservanza del rapporto percentuale di cui trattasi, prevede altresì la restituzioni
agli studenti delle eventuali quote riscosse in eccedenza.
Relazione Tecnico - Normativa
Impatto comunitario
Non si ravvisano profili di impatto comunitario.
Impatto normativo
E' modificato e integrato il regolamento recante la disciplina in materia di contributi universitari, emanato con DPR 25.7.1997, n. 306 in quanto:
Impatto costituzionale
Non si ravvisano profili di impatto costituzionale.
Impatto normativo regionale - autonomie locali
Non si ravvisa, alcun impatto sull'assetto normativo regionale e delle autonomie locali.
Impatto amministrativo- finanziario
Le norme proposte non richiedono la creazione di nuove strutture amministrative né prevedono oneri finanziari aggiuntivi.
Analisi di impatto della regolazione
Soggetti destinatari del regolamento
Il provvedimento riguarda essenzialmente quali soggetti attivi le università statali, il Ministero dell'istruzione università e ricerca nonché, quali soggetti passivi, gli studenti universitari.
Per quale ragione si ritiene di dover intervenire
Opportunità di conferire carattere risolutivo a talune disposizioni, concernenti i limiti dell'entità della contribuzione studentesca contenute nel regolamento emanato con DPR 25.7.1997, n. 306.
Ambito dell'intervento
Disciplina riguardante i limiti della contribuzione studentesca, di cui all'art 5 del citato regolamento.
Modalità e tempi
Viene stabilito un termine (anno 2002) a decorrere del quale la disciplina accennata acquisisce carattere definitivo e deve essere osservata, senza eccezioni, da tutte le università statali, che, in caso contrario, sono tenute a restituire agli studenti le eventuali quote riscosse in eccedenza.
Obiettivi e risultati attesi
Attraverso il rafforzamento del limite posto alla contribuzione studentesca, il provvedimento si propone di definire razionalmente il sistema delle contribuzioni studentesche, considerate in rapporto ai finanziamenti ordinari annuali dello Stato.
Valutazione dell'impatto nella pubblica amministrazione
Le norme proposte non comportano il ricorso a speciali strutture e procedimenti.
Valutazione dell'impatto sui destinatari passivi
L'attuazione delle disposizioni favorirà i destinatari passivi, eliminando ogni residua incertezza riguardo all'operato delle università, e consentendo agli stessi di recuperare le somme indebitamente richieste.
VISTO l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, e in particolare l'articolo 20, commi 5 e 8, lettera c);
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, emanato in attuazione del citato articolo 20, commi 5 e 8, della legge n. 59 del 1997, recante la disciplina in materia di contributi universitari;
VISTO l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1998, n. 400;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e in particolare gli articoli da 49 a 51;
CONSIDERATA l'esigenza di una revisione del citato decreto n. 306 del 1999;
VISTA la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 21.09.2001;
UDITO il parere del Consiglio di Stato reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del................;
VISTI i pareri delle competenti commissioni parlamentari;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ................;
SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica;
EMANA
il seguente regolamento
Art. 1
Al regolamento recante la disciplina in materia di contributi universitari, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
a) all'articolo 5, comma 2, le parole "1997 e 1998" sono sostituite dalle seguenti "dal 1997 al 2001";
b) all'articolo 5, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: "2bis. A decorrere dall'anno 2002 tutte le università sono tenute a rispettare il predetto valore percentuale e a restituire agli studenti le eventuali quote riscosse in eccedenza."
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.