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VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168 recante l’istituzione
del Ministero dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica;
VISTA la legge 24 dicembre 1993 n. 537 ed in particolare
l’art. 5;
VISTO il DM 21 maggio 1998 n. 242 con il quale è
stato approvato il regolamento per la disciplina dei professori a contratto;
VISTI i decreti ministeriali 25 luglio 1997 e 2
agosto 1999 con i quali sono stati dettati i criteri per la chiamata
diretta di studiosi italiani o stranieri di chiara fama;
RITENUTA la opportunità di promuovere e sostenere
qualificate iniziative delle Università per la definizione di
progetti di didattica e di ricerca avanzata mediante la stipula di contratti
di diritto privato con studiosi italiani e stranieri;
RITENUTA altresì l’esigenza di sostenere
ed incentivare interventi delle Università preordinati a favorire
il processo di mobilità dei docenti italiani e stranieri;
VISTO l’articolo 17, comma 95, della legge n. 127/97;
VISTO il DM 3 novembre 1999 n. 509;
VISTI i DD.MM. 4 agosto e 28 novembre 2000 con i
quali sono state individuate le classi dei corsi di laurea e di laurea
specialistica;
VISTO il decreto legislativo 5 giugno 1998 n. 204;
D E C R E T A
Articolo 1
- Per la stipula di contratti con studiosi ed esperti stranieri o italiani
stabilmente impegnati all’estero da almeno un triennio in attività
didattica e scientifica, per le finalità di cui al D.M. 21.5.1998 n.
242, le Università fruiscono di specifici contributi, a valere sul
fondo di finanziamento ordinario di cui all’articolo 5 della legge n. 537/93
in premesse citato, nella misura complessiva di 20 miliardi annui a partire
dall’esercizio finanziario 2001.
- Per sostenere specifici programmi di ricerca da affidare ai titolari dei
contratti di cui al comma precedente è destinato, a partire dall’esercizio
finanziario 2001, un ulteriore stanziamento di L. 20 miliardi a valere sul
fondo di cui allo stesso comma.
- I contratti di cui al comma 1, hanno durata fino a tre anni accademici e
sono stipulati dai Rettori delle Università statali, previa delibera
dei competenti organi accademici.
- Al fine dell’acquisizione dei contributi di cui ai commi 1 e 2, i Rettori
trasmettono al Ministero dell’Università e della ricerca scientifica
e tecnologica entro il 30.7.2001 le relative proposte, corredate dalle delibere
dei competenti organi accademici e dal curriculum dell’interessato, nonché
da ogni altro elemento idoneo a valutare la qualificazione scientifica e accademica
del candidato.
- Con decreto del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica
e tecnologica, è costituito un apposito Comitato composto dai presidenti
del CUN e della CRUI, nonché da tre eminenti personalità di
rinomata qualificazione scientifica in ambito internazionale con il compito
di esprimere motivati pareri sulla qualificazione scientifica e didattica
degli studiosi ed esperti e sulla valenza scientifica dei progetti di ricerca,
ai fini dell’erogazione dei contributi a valere sui fondi di cui ai commi
1 e 2.
- Il Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica,
acquisito il parere del Comitato di cui al comma 5, determina l’importo da
assegnare all’Università sia per la stipula del contratto, sia per
l’esecuzione del progetto di ricerca di cui al comma 2.
Articolo 2
- A valere sul fondo di finanziamento ordinario di cui all’art. 5 della predetta
legge n. 537/93, è destinata la somma di lire 10 miliardi a partire
dall’esercizio finanziario 2001, preordinata a sostenere ed incentivare le
chiamate nel ruolo della docenza di prima fascia di docenti in possesso dei
requisiti di legge, stranieri o italiani impegnati stabilmente all’estero
in attività didattiche o di ricerca nell’ultimo triennio.
- Con le modalità di cui al D.M. 25.7.97, modificato con D.M. 2.8.99,
in premessa citati, per ciascuna chiamata è concesso all’Università
un contributo annuo di lire 150 milioni.
26 GEN.2001
IL MINISTRO
(F.to ZECCHINO)
Nota 4 Giugno 2001 n. 1162
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