XIV LEGISLATURA
Legge 24 dicembre
2003, n. 350
Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)
(pubblicata
nel S.O. n. 196/L alla G.U. n. 299 del 27.12.2003)
Art.
1.
(Risultati differenziali)
1. Per l’anno 2004, il livello massimo del saldo netto da finanziare resta
determinato in termini di competenza in 54.600 milioni di euro, al netto di
7.396 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni
di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario
di cui all’articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, ivi compreso l’indebitamento all’estero per un importo
complessivo non superiore a 2.000 milioni di euro relativo ad interventi non
considerati nel bilancio di previsione per il 2004, resta fissato, in termini
di competenza, in 267.000 milioni di euro per l’anno finanziario 2004.
2.
Per gli anni 2005 e 2006 il livello massimo del saldo netto da finanziare del
bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della
presente legge, è determinato, rispettivamente, in 53.600 milioni di euro ed in
43.000 milioni di euro, al netto di 3.572 milioni di euro per gli anni 2005 e
2006, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è
determinato, rispettivamente, in 327.000 milioni di euro ed in 315.000 milioni
di euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2005 e 2006, il livello
massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in 47.500
milioni di euro ed in 38.000 milioni di euro ed il livello massimo del ricorso
al mercato è determinato, rispettivamente, in 319.500 milioni di euro ed in
310.000 milioni di euro.
3. I
livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto
delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o
ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
4.
Per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, le maggiori entrate rispetto alle
previsioni derivanti dalla normativa vigente sono interamente utilizzate per la
riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare la
copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per
fronteggiare calamità naturali, improrogabili esigenze connesse con la tutela
della sicurezza del Paese, situazioni di emergenza economico-finanziaria ovvero
riduzioni della pressione fiscale finalizzate al conseguimento degli obiettivi
indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria.
Art.
2.
(Disposizioni in materia di entrate)
1. All’articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
e successive modificazioni, le parole da: «per i quattro periodi successivi»
fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «per i cinque periodi
d’imposta successivi l’aliquota è stabilita nella misura dell’1,9 per cento;
per il periodo d’imposta in corso al 1º gennaio 2004 l’aliquota è stabilita
nella misura del 3,75 per cento».
2.
All’articolo 11 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, concernente
il regime speciale per gli imprenditori agricoli, come modificato dall’articolo
19, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 5, ovunque ricorrano, le parole: «anni dal 1998 al 2003» sono
sostituite dalle seguenti: «anni dal 1998 al 2004»;
b) al comma 5-bis, le parole: «a decorrere dal 1º gennaio 2004» sono sostituite
dalle seguenti: «a decorrere dal 1º gennaio 2005».
3. Il
termine di cui al comma 3 dell’articolo 70 della legge 30 dicembre 1991, n.
413, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e
l’arrotondamento della proprietà contadina, prorogato, da ultimo, al 31
dicembre 2003 dall’articolo 52, comma 22, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2004.
4.
Per l’anno 2004 il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra è esente
da accisa. Per le modalità di erogazione del beneficio si applicano le
disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto 14 dicembre 2001, n.
454, adottato dal Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro delle politiche agricole e forestali.
5.
Per l’anno 2004 sono prorogate le disposizioni di cui all’articolo 11 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388.
6. Al
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 29, comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) le attività di cui al terzo comma dell’articolo 2135 del codice civile,
dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione
e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente
dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, con
riferimento ai beni individuati, ogni due anni e tenuto conto dei criteri di
cui al comma 1, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze su
proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali»;
b) dopo l’articolo 78 è inserito il seguente:
«Art. 78-bis. - (Altre attività agricole) – 1. Per le attività dirette alla
produzione di vegetali esercitate oltre il limite di cui all’articolo 29, comma
2, lettera b), il reddito relativo alla parte eccedente concorre a formare il
reddito di impresa nell’ammontare corrispondente al reddito agrario relativo
alla superficie sulla quale la produzione insiste in proporzione alla
superficie eccedente.
2. Per le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione,
valorizzazione e commercializzazione di prodotti diversi da quelli indicati
nell’articolo 29, comma 2, lettera c), ottenuti prevalentemente dalla
coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, il reddito è
determinato applicando all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni
registrate o soggette a registrazione agli effetti dell’imposta sul valore
aggiunto, conseguiti con tali attività, il coefficiente di redditività del 15 per
cento.
3. Per le attività dirette alla fornitura di servizi di cui al terzo comma
dell’articolo 2135 del codice civile, il reddito è determinato applicando
all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a
registrazione agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, conseguiti con
tali attività, il coefficiente di redditività del 25 per cento.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano ai soggetti di cui
all’articolo 87, comma 1, lettere a), b) e d), nonché alle società in nome
collettivo ed in accomandita semplice.
5. Il contribuente ha facoltà di non avvalersi delle disposizioni di cui al
presente articolo. In tal caso l’opzione o la revoca per la determinazione del
reddito nel modo normale si esercitano con le modalità stabilite dal
regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in
materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, e successive modificazioni»;
c) all’articolo 85, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. In deroga alla disposizione di cui al comma 2, per le operazioni di cui
all’articolo 81, comma 1, lettera i), poste in essere dai soggetti che svolgono
le attività di cui all’articolo 29, eccedenti i limiti di cui al comma 2,
lettera c), del predetto articolo, si applicano le percentuali di redditività
di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 78-bis. Le disposizioni del presente comma
non incidono sull’esercizio della delega legislativa di cui alla legge 7 aprile
2003, n. 80».
7. Dopo l’articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«Art. 34-bis. - (Attività agricole connesse) – 1. Per le attività dirette alla
produzione di beni ed alla fornitura di servizi di cui al terzo comma
dell’articolo 2135 del codice civile, l’imposta sul valore aggiunto è
determinata riducendo l’imposta relativa alle operazioni imponibili in misura
pari al 50 per cento del suo ammontare, a titolo di detrazione forfettaria
dell’imposta afferente agli acquisti ed alle importazioni.
2. Il contribuente ha facoltà di non avvalersi della disposizione del presente
articolo. In tal caso l’opzione o la revoca per la determinazione dell’imposta
nel modo normale si esercitano con le modalità stabilite dal regolamento
recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di
imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, e successive
modificazioni».
8.
All’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 601, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo comma:
1) dopo la parola: «manipolazione,» sono inserite le seguenti: «conservazione,
valorizzazione,»;
2) le parole: «, nei limiti stabiliti alla lettera c) dell’articolo 28 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597,» sono
soppresse;
3) dopo la parola: «conferiti» è inserita la seguente: «prevalentemente»;
4) le parole: «nei limiti della potenzialità dei loro terreni» sono soppresse;
b) il secondo comma è abrogato.
9. All’onere derivante dal comma 8, stabilito in 16,9 milioni di euro per
l’anno 2005 e 9,6 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006, si provvede
mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui al
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
10.
All’articolo 33 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 4:
1) alla lettera a), le parole: «almeno del 9 per cento» sono sostituite dalle
seguenti: «almeno dell’8 per cento»;
2) alla lettera b), le parole: «i ricavi o compensi del 2003 almeno del 4,5 per
cento, nonché il relativo reddito del 2003 almeno del 3,5 per cento» sono
sostituite dalle seguenti: «i ricavi o compensi minimi concordati per il 2003
almeno del 5 per cento, nonché il relativo reddito minimo concordato riferito
al 2003 almeno del 3,5 per cento»;
3) alla lettera b), le parole: «un incremento non superiore al 5 per cento dei
ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili» sono sostituite dalle
seguenti: «un incremento non superiore al 10 per cento dei ricavi o compensi
annotati nelle scritture contabili, con una sanzione pari al 5 per cento delle
imposte correlate alla differenza tra i ricavi o i compensi concordati e i
predetti ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili»;
b) al comma 6, le parole: «dal comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «dai
commi 4 e 5»;
c) dopo il comma 7 è inserito il seguente: «7-bis. Ai fini dell’imposta sul
valore aggiunto, all’ammontare dei maggiori ricavi o compensi, determinato ai
sensi del comma 4, si applica, tenendo conto della esistenza di operazioni non
soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l’aliquota media
risultante dal rapporto tra l’imposta relativa alle operazioni imponibili,
diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume
d’affari dichiarato»;
d) il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. Per i periodi d’imposta soggetti a concordato preventivo, relativamente al
reddito d’impresa o di lavoro autonomo, sono inibiti i poteri spettanti
all’amministrazione finanziaria in base alle disposizioni di cui:
a) al primo comma, lettera d), secondo periodo, e secondo comma, lettere a), d)
e d-bis), dell’articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;
b) all’articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;
c) all’articolo 55, secondo comma, numero 3), del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni»;
e) dopo il comma 8 è inserito il seguente:
«8-bis. Per i medesimi periodi d’imposta di cui al comma 8, relativamente al
reddito d’impresa o di lavoro autonomo, sono preclusi gli atti di accertamento
qualora il maggiore reddito accertabile sia inferiore o pari al 50 per cento di
quello dichiarato»;
f) al comma 9, le parole: «non soddisfa la condizione» sono sostituite dalle
seguenti: «non soddisfa le condizioni»; al medesimo comma, la lettera c) è
sostituita dalla seguente:
«c) gli obblighi di documentazione riprendono dal periodo d’imposta successivo
a quello nel quale non sono state soddisfatte le condizioni di cui al comma 4»;
g) il comma 11 è sostituito dal seguente:
«11. La sospensione dell’esercizio dell’attività, ovvero della licenza o dell’autorizzazione
all’esercizio dell’attività, prevista dall’articolo 12, comma 2, del citato
decreto legislativo n. 471 del 1997, è disposta dal direttore regionale
dell’Agenzia delle entrate, per un periodo da quindici giorni a due mesi,
qualora nei riguardi dei contribuenti che non hanno aderito al concordato siano
constatate, in tempi diversi, tre distinte violazioni dell’obbligo di emettere
la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi nel corso
di un quinquennio; in deroga all’articolo 19, comma 7, del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 472, il provvedimento di sospensione è immediatamente
esecutivo. La disposizione di cui al presente comma non si applica se i
corrispettivi non documentati sono complessivamente inferiori a 50 euro. Il
presente comma non si applica alle violazioni constatate prima della data di
entrata in vigore del presente decreto»;
h) al comma 12, lettera b), le parole: «importo superiore a 5.154.569,00 euro»
sono sostituite dalle seguenti: «importo superiore a 5.164.569,00 euro»; nel
medesimo comma, alla lettera c), le parole: «hanno titolo a regimi forfettari»
sono sostituite dalle seguenti: «si sono avvalsi dei regimi forfettari»;
i) al comma 13, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con provvedimento
del direttore dell’Agenzia delle entrate di approvazione del modello di
dichiarazione IVA annuale, per tutti i soggetti passivi di tale imposta, sono
definite le modalità di separata indicazione delle cessioni di beni e delle
prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei consumatori finali e di
soggetti titolari di partita IVA»;
l) al comma 14 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il periodo precedente
si applica solo con riferimento agli incrementi di cui al comma 4».
11.
Per l’anno 2004 è istituita l’addizionale comunale sui diritti d’imbarco di
passeggeri sulle aeromobili. L’addizionale è pari ad 1 euro per passeggero
imbarcato ed è versata all’entrata del bilancio dello Stato, per la successiva
riassegnazione per la parte eccedente 30 milioni di euro in un apposito fondo
istituito presso il Ministero dell’interno e ripartito sulla base del
rispettivo traffico aeroportuale secondo i seguenti criteri:
a) il 20 per cento del totale a favore dei comuni del sedime aeroportuale o con
lo stesso confinanti secondo la media delle seguenti percentuali: percentuale
di superficie del territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale sul
totale del sedime; percentuale della superficie totale del comune nel limite
massimo di 100 chilometri quadrati;
b) al fine di pervenire ad efficaci misure di tutela dell’incolumità delle
persone e delle strutture, l’80 per cento del totale per il finanziamento di
misure volte alla prevenzione e al contrasto della criminalità e al
potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali e nelle principali
stazioni ferroviarie.
12.
Alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2, commi 3 ed 11, dopo le parole: «l’anno 2003», sono inserite
le seguenti: «e per l’anno 2004»;
b) all’articolo 16, comma 6, dopo le parole: «30 aprile 2004» sono inserite le
seguenti: «, salvo che il contribuente non presenti istanza di trattazione»;
c) all’articolo 19, comma 3, le parole: «31 dicembre 2003» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2004»;
d) all’articolo 21, comma 3, le parole: «31 dicembre 2003» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2004»;
e) all’articolo 21, comma 6, le parole: «31 dicembre 2003» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2004».
13.
Le disposizioni di cui al comma 2 dell’articolo 13 della legge 28 dicembre
2001, n. 448, sono prorogate fino al 31 dicembre 2004.
14.
All’articolo 6 del decreto del Ministro delle finanze del 23 marzo 1998,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 1998, le parole: «10%»
sono sostituite dalle seguenti: «30 per cento». La presente disposizione si
applica anche ai successivi decreti che definiscono la percentuale da fissare
per analoga esigenza.
15. La detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero del
patrimonio edilizio di cui all’articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
e successive modificazioni, ivi compresi gli interventi di bonifica
dell’amianto, compete, per le spese sostenute nell’anno 2004, entro l’importo
massimo di 60.000 euro, per una quota pari al 41 per cento degli importi
rimasti a carico del contribuente; si applicano, per il resto, le disposizioni
di cui al comma 5 dell’articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e
successive modificazioni. Per i medesimi interventi è data facoltà ai comuni di
prevedere la riduzione, fino all’esenzione, della tassa per la occupazione di
spazi ed aree pubbliche per l’esecuzione delle opere, e di ridurre al 50 per
cento gli oneri correlati al costo di costruzione.
16. All’articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole:
«31 dicembre 2003» e: «30 giugno 2004» sono sostituite, rispettivamente, dalle
seguenti: «31 dicembre 2004» e: «30 giugno 2005» e le parole da: «aliquota del
36 per cento» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:
«aliquota del 41 per cento del valore degli interventi eseguiti, che compete in
misura pari al 25 per cento del prezzo dell’unità immobiliare risultante
nell’atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro
l’importo massimo di 60.000 euro».
17. All’articolo 30, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole:
«prorogata da ultimo al 31 dicembre 2000 dall’articolo 7, comma 3, della legge
23 dicembre 1999, n. 488, è ulteriormente prorogata al 31 dicembre 2003» sono
sostituite dalle seguenti: «è stabilita sino al 31 dicembre 2004».
18. Sono confermate per l’anno 2004 le disposizioni in materia di
compartecipazione provinciale e comunale al gettito dell’IRPEF di cui all’articolo
31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
19. Il termine previsto dall’articolo 43, comma 3, della legge 1º agosto 2002,
n. 166, è prorogato al 31 dicembre 2004. All’onere derivante dall’attuazione
del presente comma si provvede nel limite massimo di spesa di 1,5 milioni di
euro per il 2004.
20. All’articolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), sesto periodo, le parole: «31 marzo 2003» sono
sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2004»;
b) al comma 1, lettera b), settimo periodo, le parole: «Il Governo presenta al
Parlamento entro il 30 aprile 2003» sono sostituite dalle seguenti: «; il
Governo presenta al Parlamento entro i successivi trenta giorni»;
c) al comma 1, lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se la
scadenza del 30 settembre 2004 non è rispettata, la Commissione è sciolta,
tutti i suoi membri decadono e il Governo riferisce al Parlamento, non oltre il
31 ottobre 2004, i motivi per i quali non ha ritenuto di proporre al Parlamento
l’attuazione dell’articolo 119 della Costituzione con particolare riferimento
ai principi costituzionali dell’autonomia finanziaria di entrata e di spese dei
comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni e della loro
compartecipazione al gettito di tributi erariali riferibili al loro
territorio».
21.
Fino al 31 dicembre 2004 restano sospesi gli effetti degli aumenti delle
addizionali e delle maggiorazioni di cui alla lettera a) del comma 1
dell’articolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, eventualmente deliberati;
gli effetti decorrono, in ogni caso, a decorrere dal periodo d’imposta
successivo alla predetta data.
22.
Nelle more del completamento dei lavori dell’Alta Commissione di cui
all’articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
nelle regioni che hanno emanato disposizioni legislative in tema di tassa
automobilistica e di IRAP in modo non conforme ai poteri ad esse attribuiti in
materia dalla normativa statale, l’applicazione della tassa opera, a decorrere
dalla data di entrata in vigore di tali disposizioni legislative e fino al
periodo di imposta decorrente dal 1º gennaio 2007, sulla base di quanto
stabilito dalle medesime disposizioni nonché, relativamente ai profili non
interessati dalle predette disposizioni, sulla base delle norme statali che
disciplinano il tributo.
23. Entro il periodo di imposta decorrente dal 1º gennaio 2007, le regioni di
cui al comma 22 provvedono a rendere i loro ordinamenti legislativi in tema di
tassa automobilistica conformi alla normativa statale vigente in materia.
24. All’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, le
parole: «31 dicembre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2005».
25. Nell’articolo 10, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, le parole:
«chiuso entro il 31 dicembre 1999» sono sostituite dalle seguenti: «chiuso
entro il 31 dicembre 2002». L’imposta sostitutiva dovuta in base alle
disposizioni di cui al presente comma deve essere versata in tre rate annuali,
entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi,
rispettivamente secondo i seguenti importi: 50 per cento nel 2004, 25 per cento
nel 2005 e 25 per cento nel 2006.
26. Le disposizioni previste dagli articoli 17, 18 e 20 della legge 21 novembre
2000, n. 342, possono essere applicate anche con riferimento ai beni risultanti
dal bilancio relativo all’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2003. In
questo caso la misura dell’imposta sostitutiva del 19 per cento è ridotta al 12
per cento e quella del 15 per cento è ridotta al 9 per cento. L’imposta
sostitutiva dovuta in base alle disposizioni di cui al presente comma deve
essere versata in tre rate annuali, senza pagamento di interessi, entro il
termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi, rispettivamente
secondo i seguenti importi: 50 per cento nel 2004, 25 per cento nel 2005 e 25
per cento nel 2006. L’applicazione dell’imposta sostitutiva deve essere
richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui
è effettuato l’affrancamento dei valori. All’articolo 4 del decreto legislativo
17 maggio 1999, n. 153, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo
presso la fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione,
direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria o sue controllate
o partecipate. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo presso la
fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o
controllo presso la società bancaria conferitaria».
27. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 25 e 26 del
presente articolo si fa riferimento, per quanto compatibili, alle modalità
stabilite, rispettivamente, dal regolamento di cui al decreto del Ministro
delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, e dal regolamento di cui al decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze 22 ottobre 2001, n. 408.
28.
All’articolo 11, comma 1-bis, secondo periodo, del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, dopo le parole: «reddito complessivo» sono inserite le seguenti:
«, diminuito degli eventuali citati redditi di terreni e da abitazione
principale,».
29. Nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, gli interventi di
cui all’articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, possono essere oggetto
di affidamento ad imprese individuali, anche in deroga alla normativa vigente.
L’importo degli interventi non può essere superiore a 15.000 euro.
30. Nell’ipotesi di piani attuativi di iniziativa privata, comunque denominati,
le agevolazioni fiscali di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, si applicano, in ogni caso, a seguito della
sottoscrizione della convenzione con il soggetto attuatore.
31. Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive
modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni
sportive dilettantistiche si applicano anche alle associazioni bandistiche e
cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare legalmente
riconosciute senza fini di lucro.
32. All’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, al comma
5, lettera b), n. 2), sono aggiunte le seguenti parole: «, fatta salva la
facoltà del rinnovo dei contratti fino alla revisione del sistema delle
concessioni di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e comunque
non oltre il 30 giugno 2004, previa verifica della sussistenza di ragioni di
convenienza e di pubblico interesse».
33. In deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio
2000, n. 212, concernente l’efficacia temporale delle norme tributarie, i
termini per la liquidazione e l’accertamento dell’imposta comunale sugli
immobili, che scadono il 31 dicembre 2003, sono prorogati al 31 dicembre 2004,
limitatamente alle annualità di imposta 1999 e successive.
34. All’articolo 47, comma 10, primo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, le parole: «trenta unità» sono sostituite dalle seguenti: «33 unità».
35. Per garantire con carattere di continuità le esigenze di monitoraggio degli
andamenti di finanza pubblica e il completamento del processo di
razionalizzazione dei relativi servizi, nonché per la prosecuzione
dell’attività della struttura interdisciplinare prevista dall’articolo 73,
comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 47, comma 10, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è determinata, a
decorrere dall’anno 2004, in 2,7 milioni di euro annui.
36. All’articolo 47, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera
f) è sostituita dalla seguente:
«f) le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo
Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l’esercizio di pubbliche
funzioni, sempreché le prestazioni non siano rese da soggetti che esercitano
un’arte o professione di cui all’articolo 49, comma 1, e non siano state
effettuate nell’esercizio di impresa commerciale, nonché i compensi corrisposti
ai membri delle commissioni tributarie, ai giudici di pace e agli esperti del
tribunale di sorveglianza, ad esclusione di quelli che per legge devono essere
riversati allo Stato;».
37. All’articolo 37, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole:
«conseguente alla» sono sostituite dalle seguenti: «anche a seguito della»;
nello stesso comma, dopo le parole: «relativi ai rimborsi ed ai recuperi» sono
inserite le seguenti: «, anche mediante iscrizione a ruolo,».
38.
Allo scopo di promuovere la diffusione della cultura italiana e di sostenere lo
sviluppo delle attività di ricerca e studio è autorizzata la spesa di 100.000
euro per l’anno 2004. Le disponibilità di cui al presente comma sono destinate
prioritariamente all’erogazione di contributi, anche in forma di crediti di
imposta, a favore degli istituti di cultura di cui alla legge 17 ottobre 1996,
n. 534, per la costruzione della propria sede principale. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni
attuative del presente comma. Lo schema di decreto è trasmesso al Parlamento
per l’espressione del parere delle competenti Commissioni.
39. All’articolo 6, comma 3, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, dopo la
parola: «imprese» sono inserite le seguenti: «produttrici o» e dopo la parola:
«distributrici», sono inserite le seguenti: «compresi i grossisti».
40. Il numero 103) della parte III della Tabella A, allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:
«103) energia elettrica per uso domestico; energia elettrica e gas per uso di
imprese estrattive, agricole e manifatturiere comprese le imprese poligrafiche,
editoriali e simili; energia elettrica fornita ai clienti grossisti di cui
all’articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; gas, gas
metano e gas petroliferi liquefatti, destinati ad essere immessi direttamente
nelle tubazioni delle reti di distribuzione per essere successivamente erogati,
ovvero destinati ad imprese che li impiegano per la produzione di energia
elettrica».
41. Per i fabbricati oggetto della regolarizzazione degli illeciti edilizi di
cui all’articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l’imposta comunale
sugli immobili prevista dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è
dovuta, in ogni caso, con decorrenza dal 1º gennaio 2003 sulla base della
rendita catastale attribuita a seguito della procedura di regolarizzazione,
sempre che la data di ultimazione dei lavori o quella in cui il fabbricato è
comunque utilizzato sia antecedente. Il versamento dell’imposta relativo a
dette annualità è effettuato a titolo di acconto, salvo conguaglio, in due rate
di uguale importo entro i termini ordinari di pagamento dell’imposta per l’anno
2004, in misura pari a 2 euro per ogni metro quadrato di opera edilizia
regolarizzata per ogni anno di imposta.
42.
Le misure dei canoni, proventi, diritti erariali e indennizzi per
l’utilizzazione di beni immobili del demanio o del patrimonio indisponibile
dello Stato, richiesti sulla base dell’articolo 12, comma 5, del decreto-legge
27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno
1990, n. 165, hanno carattere di definitività per il periodo intercorrente tra
il 1º gennaio 1990 e la data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 1993,
n. 537, nonché dei seguenti atti legislativi di settore: decreto legislativo 12
luglio 1993, n. 275, legge 5 gennaio 1994, n. 36, legge 5 gennaio 1994, n. 37,
legge 23 dicembre 1994, n. 724.
43. Fatte salve le competenze conferite alle regioni ai sensi della normativa
vigente, resta sestuplicata dal 1º gennaio 1990 alla data di entrata in vigore
della presente legge, la misura dei canoni di cui all’articolo 14, primo comma,
del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1º dicembre 1981, n. 692.
44. Le disposizioni degli articoli 7, 8 e 9 della legge 27 dicembre 2002, n.
289, si applicano, con le medesime modalità ivi rispettivamente indicate, anche
relativamente al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002, per il quale
le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2003, effettuando il
versamento entro il 16 marzo 2004 e secondo le seguenti ulteriori disposizioni:
a) per i soli soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente
legge, hanno già effettuato versamenti utili per la definizione di obblighi ed
adempimenti tributari ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 della predetta legge n.
289 del 2002, ferma restando la rateizzazione dell’eccedenza, il versamento da
effettuare entro il 16 marzo 2004 è pari:
1) all’intero importo dovuto, fino a concorrenza, con un minimo rispettivamente
di 100 e 200 euro, della somma di 3.000 euro per le persone fisiche e di 6.000
euro per gli altri soggetti, se i versamenti già effettuati sono inferiori a
tali somme;
2) al dieci per cento di quanto dovuto, con un minimo di 100 euro per le
persone fisiche e 200 euro per gli altri soggetti, se i versamenti già
effettuati sono pari o superiori alle predette somme di 3.000 e 6.000 euro;
b) la presentazione della dichiarazione integrativa in forma riservata ai sensi
del comma 4 del predetto articolo 8 non è consentita ai soggetti che hanno
omesso la presentazione delle dichiarazioni relative a tutti i periodi
d’imposta di cui al comma 1 del medesimo articolo, nonché al periodo di imposta
in corso al 31 dicembre 2002;
c) non possono avvalersi delle disposizioni degli articoli 7 e 8 della citata
legge n. 289 del 2002, i soggetti che hanno effettuato la definizione
automatica per gli anni pregressi di cui all’articolo 9 della medesima legge;
d) i contribuenti che intendono avvalersi delle disposizioni di cui
all’articolo 9 della legge n. 289 del 2002, presentano, a pena di nullità, una
dichiarazione concernente tutti i periodi d’imposta per i quali le relative
dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2003;
e) le definizioni ed integrazioni non possono essere effettuate dai soggetti ai
quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è stato notificato
processo verbale di constatazione con esito positivo, ovvero avviso di
accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta sul valore
aggiunto ovvero dell’imposta regionale sulle attività produttive, nonché invito
al contraddittorio di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno
1997, n. 218, relativamente ai quali non è stata perfezionata la definizione ai
sensi dei commi 48 e 49. In caso di avvisi di accertamento parziale di cui
all’articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e successive modificazioni, relativamente ai redditi oggetto di
definizione o integrazione, ovvero di avvisi di accertamento di cui
all’articolo 54, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, divenuti definitivi alla data
di entrata in vigore della presente legge, la definizione o integrazione è
ammessa a condizione che il contribuente versi, entro la prima data di
pagamento degli importi per la definizione o l’integrazione, le somme derivanti
dall’accertamento parziale, con esclusione delle sanzioni e degli interessi;
non si fa luogo a rimborso di quanto già pagato;
f) per i contribuenti che non si avvalgono delle disposizioni del presente
comma, si applica l’articolo 10 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
g) i contribuenti che hanno presentato successivamente al 31 ottobre 2003 una
dichiarazione integrativa ai sensi dell’articolo 2, comma 8-bis, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,
n. 322, possono avvalersi delle disposizioni di cui al presente comma sulla
base delle dichiarazioni originarie presentate. L’esercizio della facoltà di
cui al periodo precedente costituisce rinuncia agli effetti favorevoli delle
dichiarazioni integrative presentate.
45.
Le disposizioni dell’articolo 9-bis, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, si applicano ai pagamenti delle imposte e delle ritenute dovute alla
data di entrata in vigore della presente legge, ed il relativo versamento è
effettuato entro il 16 marzo 2004, ovvero, per i ruoli emessi, alla scadenza
prevista per legge. Qualora gli importi da versare ai sensi del presente comma,
in applicazione del comma 1 del citato articolo 9-bis, eccedano, per le persone
fisiche, la somma di 3.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 6.000
euro, gli importi eccedenti possono essere versati in tre rate con le modalità
stabilite con il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di cui
all’articolo 1, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2003, n.
143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2003, n. 212, come
modificato dall’articolo 34, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326.
46.
Le disposizioni dell’articolo 11 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, a
condizione che non sia stato notificato avviso di rettifica e liquidazione
della maggiore imposta alla data di entrata in vigore della presente legge, si
applicano anche relativamente agli atti pubblici formati, alle scritture
private autenticate e alle scritture private registrate fino al 30 settembre
2003, alle denunce e alle dichiarazioni presentate entro tale ultima data,
nonché all’adempimento delle formalità omesse per le quali alla data di entrata
in vigore della presente legge sono decorsi i relativi termini. La
presentazione delle istanze, il versamento delle somme dovute, l’adempimento
delle formalità omesse, di cui allo stesso articolo 11, sono effettuati entro
il 16 marzo 2004; si applica, in particolare, l’articolo 11, comma 1, ultimo
periodo, della citata legge n. 289 del 2002.
47. I soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 14 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, che si avvalgono delle disposizioni degli articoli 8 e 9 della stessa
legge n. 289 del 2002, anche relativamente al periodo di imposta in corso al 31
dicembre 2002, per il quale le dichiarazioni sono state presentate entro il 31
ottobre 2003, procedono alla regolarizzazione delle scritture contabili di cui
al predetto articolo 14, anche con riferimento alle attività detenute
all’estero alla data del 31 dicembre 2002, secondo le seguenti disposizioni:
a) le variazioni ovvero le iscrizioni sono effettuate nell’inventario, nel
rendiconto ovvero nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2003, ovvero in quelli del
periodo di imposta in corso a tale data nonché negli altri libri e registri
relativi ai medesimi periodi previsti dalle vigenti disposizioni;
b) nei casi di cui ai commi 4 e 5 del citato articolo 14, le attività ed i
maggiori valori iscritti si considerano riconosciuti ai fini delle imposte sui
redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dal
terzo periodo di imposta successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre
2003, anche ai fini di quanto previsto dal comma 6 dello stesso articolo 14;
c) il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta è effettuato entro il 16 marzo
2004.
48. Relativamente al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2002, le
disposizioni dell’articolo 15 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si
applicano anche agli avvisi di accertamento, agli atti di contestazione ed agli
avvisi di irrogazione delle sanzioni per i quali alla data di entrata in vigore
della presente legge non sono ancora spirati i termini per la proposizione del
ricorso, agli inviti al contraddittorio di cui agli articoli 5 e 11 del decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218, per i quali, alla predetta data, non è
ancora intervenuta la definizione, nonché ai processi verbali di constatazione
relativamente ai quali, alla medesima data, non è stato notificato avviso di
accertamento ovvero ricevuto invito al contraddittorio. Il pagamento delle
somme dovute è effettuato entro il 16 marzo 2004; per i soli soggetti che, alla
data di entrata in vigore della presente legge, hanno già effettuato versamenti
utili per la definizione di obblighi ed adempimenti tributari ai sensi
dell’articolo 15 della predetta legge n. 289 del 2002, ferma restando la
rateizzazione dell’eccedenza, si applicano le disposizioni di cui al comma 44,
lettera a), numeri 1) e 2). Dalla data di entrata in vigore della presente
legge e fino al 18 marzo 2004 restano sospesi i termini per la proposizione del
ricorso avverso gli avvisi di accertamento, gli atti di contestazione e gli
avvisi di irrogazione delle sanzioni, di cui al primo periodo, nonché quelli
per il perfezionamento della definizione di cui al citato decreto legislativo
n. 218 del 1997, relativamente agli inviti al contraddittorio di cui al
medesimo primo periodo.
49. Le disposizioni dell’articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si
applicano anche alle liti fiscali pendenti, come definite dalla lettera a) del
comma 3 del medesimo articolo 16, alla data di entrata in vigore della presente
legge; si intende, comunque, pendente la lite per la quale, alla data del 30
ottobre 2003, non sia intervenuta sentenza passata in giudicato. Le somme
dovute sono versate entro il 16 marzo 2004. Dette somme possono essere versate
anche ratealmente in un massimo di sei rate trimestrali di pari importo o in un
massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano i 50.000 euro.
L’importo della prima rata è versato entro il predetto termine del 16 marzo
2004. Gli interessi legali sono calcolati dal 17 marzo 2004 sull’importo delle
rate successive.
50. Gli ulteriori termini connessi, contenuti nelle disposizioni degli articoli
7, 8, 9, 9-bis, 11, 14, 15 e 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché
quelli per la mera trasmissione in via telematica delle dichiarazioni previste
dai predetti articoli, sono rideterminati, rispettivamente, con decreti del
Ministero dell’economia e delle finanze e del direttore dell’Agenzia delle
entrate, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge
24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto
2003, n. 212, come modificato dall’articolo 34, comma 1, lettera b), del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326.
51. Per i soggetti che, anteriormente alla data di entrata in vigore del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326, hanno già effettuato versamenti utili per la
definizione di obblighi ed adempimenti tributari ai sensi degli articoli 7, 8,
9 e 15 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e intendono avvalersi, ai sensi
dell’articolo 34 del citato decreto-legge n. 269 del 2003, delle medesime
definizioni relativamente ad altri periodi di imposta, ovvero ad altro settore
impositivo, nonché a diversi avvisi di accertamento, atti di contestazione,
avvisi di irrogazione delle sanzioni, inviti al contraddittorio di cui agli
articoli 5 e 11 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e processi
verbali di constatazione, si applicano le disposizioni di cui al comma 44,
lettera a), numeri 1) e 2).
52. Ai fini del concordato preventivo di cui all’articolo 33 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, i titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e
professioni che hanno dichiarato, relativamente al periodo d’imposta in corso
al 1º gennaio 2001, ricavi o compensi inferiori a quelli risultanti
dall’applicazione degli studi di settore, ovvero dei parametri, non sono tenuti
ad assolvere le relative imposte, come previsto dal comma 5 dello stesso
articolo 33, a condizione che provvedano alla definizione del periodo d’imposta
in corso al 31 dicembre 2002 ai sensi del comma 44; resta comunque fermo
l’obbligo di applicare le percentuali di incremento dei ricavi o dei compensi,
e dei redditi, previste dal citato articolo 33, sulla base dei ricavi o dei
compensi adeguati a quelli risultanti dall’applicazione degli studi di settore,
ovvero dei parametri.
53. Il comma 22 dell’articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è
sostituito dal seguente:
«22. Con decreto interministeriale, da emanare entro il 30 giugno 2004, sono assicurate
maggiori entrate non inferiori a 140 milioni di euro, a decorrere dal 1º
gennaio 2004. In caso di mancata adozione entro il predetto termine del 30
giugno 2004 del decreto di cui al primo periodo, i canoni per la concessione
d’uso sono rideterminati, con effetto dal 1º gennaio 2004, nella misura
prevista dalle tabelle allegate al decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione 5 agosto 1998, n. 342, rivalutate del trecento per cento».
54. All’articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, dopo il comma 2-ter
sono inseriti i seguenti:
«2-quater. Il deposito dei bilanci e degli altri documenti di cui all’articolo
2435 del codice civile può essere effettuato mediante trasmissione telematica o
su supporto informatico degli stessi, da parte degli iscritti negli albi dei
dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, muniti della firma
digitale e allo scopo incaricati dai legali rappresentanti della società.
2-quinquies. Il professionista che ha provveduto alla trasmissione di cui al
comma 2-quater attesta che i documenti trasmessi sono conformi agli originali
depositati presso la società. La società è tenuta al deposito degli originali
presso il registro delle imprese su richiesta di quest’ultimo. Gli iscritti
agli albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali,
muniti di firma digitale, incaricati dai legali rappresentanti della società,
possono richiedere l’iscrizione nel registro delle imprese di tutti gli altri
atti societari per i quali la stessa sia richiesta e per la cui redazione la
legge non richieda espressamente l’intervento di un notaio».
55.
All’allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Birra: lire 2.710 per ettolitro e per grado-Plato» sono
sostituite dalle seguenti: «Birra: euro 1,59 per ettolitro e per grado-Plato»;
b) le parole: «Prodotti intermedi: lire 87.000 per ettolitro» sono sostituite
dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 56,15 per ettolitro»;
c) le parole: «Alcole etilico: lire 1.146.600 per ettolitro anidro» sono
sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: euro 730,87 per ettolitro anidro».
56.
Le maggiori entrate di cui al comma 55, derivanti dall’aumento dell’aliquota di
accisa e dal conseguente incremento del gettito dell’imposta sul valore
aggiunto, sono utilizzate a parziale copertura degli oneri recati dal terzo
periodo del comma 53 dell’articolo 3, nonché per l’applicazione, per il periodo
di imposta in corso al 31 dicembre 2004 e per il periodo di imposta successivo,
e nel limite massimo di spesa di 21 milioni di euro per ciascuno degli anni interessati,
delle disposizioni di cui all’articolo 21, comma 1, della legge 23 dicembre
1998, n. 448, concernenti la deduzione forfettaria in favore degli esercenti
impianti di distribuzione di carburante.
57. A
decorrere dal 1º gennaio 2003, all’articolo 13 del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, come sostituito dall’articolo 2, comma 1, lettera d), della legge
27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «reddito complessivo», ovunque ricorrono, sono inserite le
seguenti: «, al netto della deduzione prevista dall’articolo 10, comma 3-bis,
per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative
pertinenze,»;
b) al comma 1, le parole: «reddito concorrono» sono sostituite dalle seguenti:
«reddito complessivo, al netto della deduzione prevista dall’articolo 10, comma
3-bis, per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le
relative pertinenze, concorrono».
58.
Nel quadro delle iniziative volte a definire le pendenze con i contribuenti, e
di rimborso delle imposte, l’Agenzia delle entrate provvede alla erogazione
delle eccedenze di IRPEF e IRPEG dovute in base alle dichiarazioni dei redditi
presentate fino al 30 giugno 1997, senza far valere la eventuale prescrizione
del diritto dei contribuenti.
59.
Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre
1999, n. 544, all’articolo 8, comma 1, le parole da: «previsti» fino a:
«cinquanta milioni di lire» sono sostituite dalle seguenti: «che effettuano
spettacoli viaggianti, nonché quelli che svolgono le altre attività di cui alla
tabella C allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari
non superiore a cinquantamila euro».
60. All’articolo 34, comma 4, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «dei soggetti convenzionati ai sensi dell’articolo 3, commi
1 e 11, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322»
sono inserite le seguenti: «nonché dei soggetti incaricati di cui all’articolo
3, comma 3, lettere a), b) ed e), del medesimo decreto,»;
b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero, per i predetti soggetti
incaricati, ad una somma pari al dieci per cento della sanzione minima prevista
dall’articolo 7-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».
61.
Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322, all’articolo 3, dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:
«3-ter. Ai soggetti di cui al comma 3 incaricati della trasmissione telematica
delle dichiarazioni spetta un compenso, a carico del bilancio dello Stato, di
euro 0,5 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa mediante il servizio
telematico Entratel. Il compenso non costituisce corrispettivo agli effetti
dell’imposta sul valore aggiunto. Le modalità di corresponsione dei compensi
sono stabilite con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze. La
misura del compenso è adeguata ogni anno, con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze con l’applicazione di una percentuale pari alla
variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati rilevata dall’ISTAT nell’anno precedente».
62. A decorrere dall’anno 2004, con i decreti di cui al comma 8 dell’articolo
21 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono assicurate ulteriori maggiori
entrate annue pari a 650 milioni di euro.
63. A
decorrere dal 1º gennaio 2004, ai soli fini delle imposte di registro,
ipotecarie e catastali, i moltiplicatori previsti dal comma 5 dell’articolo 52
del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono rivalutati
nella misura del 10 per cento.
64. All’articolo 14, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole:
«50 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «100 milioni di euro».
65. Al comma 38 dell’articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le
parole: «degli utili distribuiti» sono sostituite dalle seguenti: «dei proventi
cui al comma 37», dopo le parole: «la provincia di Lecco,» sono inserite le
seguenti: «la provincia di Varese» e sono soppresse le seguenti: «, la camera
di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como, la camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lecco».
66. Il termine di cui all’articolo 138, comma 1, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, come modificato dall’articolo 52, comma 24, lettera a), della legge 28
dicembre 2001, n. 448, è differito, limitatamente alle somme dovute per
contributi, al 30 giugno 2005.
67. Su tutte le medicazioni avanzate atte alla cura di piaghe da decubito e
ulcere cutanee croniche, con particolare riferimento agli idrogeli, idrogeli in
forma di placche, arginati, schiume di poliuretano, film semipermeabili,
medicazioni antisettiche a base di argento, medicazioni non aderenti con
antisettico, si applica l’aliquota IVA nella misura del 4 per cento.
L’efficacia delle disposizioni del presente comma è subordinata, ai sensi
dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea,
alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea.
68. All’articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 14-bis è
inserito il seguente:
«14-bis.1. L’efficacia delle disposizioni del comma 14-bis è subordinata, ai
sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità
europea, alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea».
69. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 47, secondo comma, della
legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato
dell’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) è ridotta
di 80 milioni di euro annui a decorrere dal 2004.
70.
Sono abrogati i commi 6, 9, 11 e 24 dell’articolo 32 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326.
Art.
3.
(Disposizioni in materia di oneri sociali e di personale e per il
funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici)
1. Il sistema universitario concorre alla realizzazione degli obiettivi di
finanza pubblica per il triennio 2004-2006 garantendo che il fabbisogno
finanziario, riferito alle università statali, ai dipartimenti e a tutti gli
altri centri con autonomia finanziaria e contabile, da esso complessivamente
generato in ciascun anno non sia superiore al fabbisogno determinato a
consuntivo nell’esercizio precedente incrementato del 4 per cento per ciascun
anno. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca procede
annualmente alla determinazione del fabbisogno finanziario programmato per
ciascun ateneo, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane,
tenendo conto degli obiettivi di riequilibrio nella distribuzione delle risorse
e delle esigenze di razionalizzazione del sistema universitario, garantendo
l’equilibrata distribuzione delle opportunità formative e tenendo conto delle
necessità relative ai corsi di laurea di nuova istituzione e all’articolazione
su più sedi dell’attività didattica.
2. Il
Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), l’Agenzia spaziale italiana (ASI),
l’Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) e l’Ente per le nuove tecnologie,
l’energia e l’ambiente (ENEA) concorrono alla realizzazione degli obiettivi di
finanza pubblica per il triennio 2004-2006 garantendo che il fabbisogno
finanziario da essi complessivamente generato in ciascun anno non sia superiore
al fabbisogno determinato a consuntivo nell’esercizio precedente incrementato
del 5 per cento per ciascun anno. Il Ministro dell’economia e delle finanze,
sentiti i Ministri dell’istruzione, dell’università e della ricerca e delle
attività produttive, procede annualmente alla determinazione del fabbisogno
programmato per ciascun ente.
3. Gli enti pubblici di ricerca possono stipulare accordi di programma,
impegnando anche risorse proprie, con imprese pubbliche e private, ivi comprese
le piccole e medie imprese, per sviluppare ricerche nei settori ad alta
tecnologia e su temi di interesse strategico per le industrie del Paese,
prevedendo anche l’interscambio di conoscenze per favorire la realizzazione di
tali programmi e attività.
4. Le strutture universitarie specialistiche operanti nei settori strategici
per la diffusione del diritto europeo possono promuovere accordi di programma
con enti e imprese pubblici e privati, ivi comprese le piccole e medie imprese,
al fine di sviluppare programmi didattici e di ricerca per la formazione di
nuove figure professionali e manageriali nei settori di interesse strategico
per l’attuazione delle politiche comunitarie e per l’internazionalizzazione
delle imprese.
5. Non concorrono alla determinazione del fabbisogno finanziario annuale dell’ASI,
i pagamenti relativi alla contribuzione annuale dovuta all’Agenzia spaziale
europea (ESA), in quanto correlati ad accordi internazionali, nonché i
pagamenti per programmi in collaborazione con la medesima ESA e programmi
realizzati con leggi speciali, ivi compresa la partecipazione al programma
«Sistema satellitare di navigazione globale GNSS-Galileo», ai sensi della legge
29 gennaio 2001, n. 10, e dell’articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 4
giugno 2003, n. 128.
6. Ai fini della determinazione del fabbisogno finanziario per il 2004 del CNR,
si tiene conto degli istituti confluiti e di quelli fuoriusciti dal CNR
medesimo ai sensi dell’articolo 23, commi 1 e 5, del decreto legislativo 4
giugno 2003, n. 127.
7. Il fabbisogno finanziario annuale di cui ai commi 1 e 2 è incrementato degli
oneri contrattuali del personale limitatamente a quanto dovuto a titolo di
competenze arretrate.
8. Per l’anno 2004 è istituito un Fondo di riserva di 1.200 milioni di euro per
provvedere ad eventuali esigenze connesse con la proroga delle missioni
internazionali di pace.
9. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede ad inviare al Parlamento
copia delle deliberazioni relative all’utilizzo del Fondo di cui al comma 8 e
di esse viene data formale comunicazione alle competenti Commissioni
parlamentari.
10. Ferma restando la disposizione di cui all’articolo 23, comma 5, della legge
27 dicembre 2002, n. 289, al fine di provvedere alla estinzione dei debiti
pregressi nei confronti di enti, società, persone fisiche, istituzioni ed
organismi vari, sono autorizzate le seguenti spese:
a) 100 milioni di euro per l’anno 2004 e 150 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2005 e 2006 per i debiti contratti dall’ex Ministero delle finanze per le
attività svolte fino al 31 dicembre 2000;
b) 171 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 per i debiti
contratti dal Ministero dell’interno – Dipartimento della pubblica sicurezza,
per le attività svolte fino al 31 dicembre 2003.
11.
Gli importi di cui al comma 10 sono iscritti in specifici fondi,
rispettivamente, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze e del Ministero dell’interno, per essere assegnati nel corso della
gestione alle unità previsionali di base interessate, con decreti dei
rispettivi Ministri, comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministero
dell’economia e delle finanze, tramite gli Uffici centrali del bilancio, nonché
alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.
12.
Al fine di provvedere all’estinzione delle anticipazioni effettuate per spese
di giustizia da Poste italiane Spa fino al 31 dicembre 2002, è autorizzata la
spesa di 823 milioni di euro.
13. Ai fini e per gli effetti del primo comma dell’articolo 6 del Trattato
Lateranense tra la Santa Sede e l’Italia, reso esecutivo dalla legge 27 maggio
1929, n. 810, è autorizzata la spesa massima di 25 milioni di euro per l’anno
2004 e di 4 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005, da iscrivere in
apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti. Le modalità, i criteri e l’entità delle
erogazioni a favore dei soggetti creditori sono definiti con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
14. Per le finalità di controllo, trasparenza e contenimento della spesa
pubblica, la Banca d’Italia trasmette al Ministero dell’economia e delle
finanze le informazioni in merito alle operazioni finanziarie poste in essere
da singole amministrazioni pubbliche con istituzioni creditizie e finanziarie,
secondo modalità e tempi indicati con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, sentita la stessa Banca d’Italia.
15. Per le medesime finalità di cui al comma 14, all’atto del perfezionamento
di operazioni finanziarie da parte di amministrazioni pubbliche con onere di
ammortamento a totale carico dello Stato, l’istituto finanziatore è tenuto a
darne comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze, indicando il
beneficiario, l’importo dell’operazione finanziaria e il relativo piano di
rimborso, secondo modalità e tempi definiti con decreto del Ministero
dell’economia e delle finanze, sentita l’Associazione bancaria italiana.
16. Ai sensi dell’articolo 119, sesto comma, della Costituzione, le regioni a
statuto ordinario, gli enti locali, le aziende e gli organismi di cui agli
articoli 2, 29 e 172, comma 1, lettera b), del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad eccezione delle società di capitali
costituite per l’esercizio di servizi pubblici, possono ricorrere
all’indebitamento solo per finanziare spese di investimento. Le regioni a
statuto ordinario possono, con propria legge, disciplinare l’indebitamento
delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere e degli enti e organismi di cui
all’articolo 12 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, solo per
finanziare spese di investimento.
17. Per gli enti di cui al comma 16 costituiscono indebitamento, agli effetti
dell’articolo 119, sesto comma, della Costituzione, l’assunzione di mutui,
l’emissione di prestiti obbligazionari, le cartolarizzazioni di flussi futuri
di entrata non collegati a un’attività patrimoniale preesistente e le
cartolarizzazioni con corrispettivo iniziale inferiore all’85 per cento del
prezzo di mercato dell’attività oggetto di cartolarizzazione valutato da
un’unità indipendente e specializzata. Costituiscono, inoltre, indebitamento le
operazioni di cartolarizzazione accompagnate da garanzie fornite da
amministrazioni pubbliche e le cartolarizzazioni e le cessioni di crediti
vantati verso altre amministrazioni pubbliche. Non costituiscono indebitamento,
agli effetti del citato articolo 119, le operazioni che non comportano risorse
aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla
normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidità e di effettuare
spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio. Modifiche alle
predette tipologie di indebitamento sono disposte con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, sentito l’ISTAT, sulla base dei criteri definiti
in sede europea.
18. Ai fini di cui all’articolo 119, sesto comma, della Costituzione,
costituiscono investimenti:
a) l’acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione
straordinaria di beni immobili, costituiti da fabbricati sia residenziali che
non residenziali;
b) la costruzione, la demolizione, la ristrutturazione, il recupero e la
manutenzione straordinaria di opere e impianti;
c) l’acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi
di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale;
d) gli oneri per beni immateriali ad utilizzo pluriennale;
e) l’acquisizione di aree, espropri e servitù onerose;
f) le partecipazioni azionarie e i conferimenti di capitale, nei limiti della
facoltà di partecipazione concessa ai singoli enti mutuatari dai rispettivi
ordinamenti;
g) i trasferimenti in conto capitale destinati specificamente alla
realizzazione degli investimenti a cura di un altro ente od organismo
appartenente al settore delle pubbliche amministrazioni;
h) i trasferimenti in conto capitale in favore di soggetti concessionari di lavori
pubblici o di proprietari o gestori di impianti, di reti o di dotazioni
funzionali all’erogazione di servizi pubblici o di soggetti che erogano servizi
pubblici, le cui concessioni o contratti di servizio prevedono la retrocessione
degli investimenti agli enti committenti alla loro scadenza, anche anticipata.
In tale fattispecie rientra l’intervento finanziario a favore del
concessionario di cui al comma 2 dell’articolo 19 della legge 11 febbraio 1994,
n. 109;
i) gli interventi contenuti in programmi generali relativi a piani urbanistici
attuativi, esecutivi, dichiarati di preminente interesse regionale aventi
finalità pubblica volti al recupero e alla valorizzazione del territorio.
19.
Gli enti e gli organismi di cui al comma 16 non possono ricorrere
all’indebitamento per il finanziamento di conferimenti rivolti alla
ricapitalizzazione di aziende o società finalizzata al ripiano di perdite. A
tale fine l’istituto finanziatore, in sede istruttoria, è tenuto ad acquisire
dall’ente l’esplicazione specifica sull’investimento da finanziare e
l’indicazione che il bilancio dell’azienda o della società partecipata, per la
quale si effettua l’operazione, relativo all’esercizio finanziario precedente
l’operazione di conferimento di capitale, non presenta una perdita di
esercizio.
20.
Le modifiche alle tipologie di cui ai commi 17 e 18 sono disposte con decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito l’ISTAT.
21. Ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica e nel quadro del
coordinamento della finanza pubblica di cui agli articoli 119 e 120 della
Costituzione, le disposizioni dei commi da 16 a 20 si applicano alle regioni a
statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché agli
enti e agli organismi individuati nel comma 16 siti nei loro territori.
22. Al fine di accelerare le procedure di liquidazione degli indennizzi
previsti dalla legge 29 marzo 2001, n. 137, il Ministero dell’economia e delle
finanze – Dipartimento del tesoro è autorizzato a stipulare apposite convenzioni
con società direttamente controllate dallo Stato o con enti pubblici, con le
quali affidare l’istruttoria delle domande presentate ai sensi della citata
legge n. 137 del 2001, dietro pagamento dei costi documentati e di una
commissione per la gestione.
23. All’onere derivante dall’applicazione del comma 22, pari a 2 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante utilizzo di
quota parte delle risorse accantonate nel fondo di cui all’articolo 49, comma
2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
24. Le disposizioni dell’articolo 2 della legge 15 ottobre 1991, n. 344,
relative all’aumento degli importi delle provvidenze economiche previste dalla
legge 26 dicembre 1981, n. 763, in favore dei profughi italiani, già prorogate
al 31 dicembre 1997 dalla legge 13 luglio 1995, n. 295, e al 31 dicembre 2000
dalla legge 8 aprile 1998, n. 89, continuano ad applicarsi a decorrere dal 1º
gennaio 2001. A tale fine, è autorizzata la spesa massima di 1.464.000 euro per
il 2004 e di 869.000 euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.
25. Fino al 31 dicembre 2003, la determinazione degli importi dell’IVA da
rimborsare alle regioni a statuto ordinario e agli enti locali interessati ai
sensi dell’articolo 9, comma 4, della legge 7 dicembre 1999, n. 472, e
dell’articolo 6, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è effettuata al
lordo delle quote dell’IVA spettanti alle regioni a statuto ordinario in base
alla normativa vigente. È autorizzata la spesa di 282 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 per ristorare i predetti enti
territoriali dei maggiori oneri sostenuti nel triennio 2001-2003 in cui il
rimborso è stato operato al netto delle suddette quote di compartecipazione.
26. Per le regioni a statuto speciale, per le province autonome di Trento e di
Bolzano e per gli enti locali dei rispettivi territori restano ferme le vigenti
modalità di determinazione dei rimborsi di cui al comma 25.
27. Per l’anno 2004 il contributo spettante alle unioni di comuni è
incrementato di 20 milioni di euro. L’incremento è riservato alle unioni di
comuni che abbiano effettivamente attivato l’esercizio associato di servizi.
28. Gli enti locali di cui all’articolo 2, comma 1, del testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, hanno facoltà di utilizzare le entrate derivanti dal plusvalore
realizzato con l’alienazione di beni patrimoniali, inclusi i beni immobili, per
spese, aventi carattere non permanente, connesse alle finalità di cui
all’articolo 187, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267.
29. I compensi che gli enti locali, ai sensi dell’articolo 18 della legge 11
febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, ripartiscono, a titolo di
incentivo alla progettazione, nella misura non superiore al 2 per cento
dell’importo a base di gara di un’opera o di un lavoro, si intendono al lordo
di tutti gli oneri accessori connessi alle erogazioni, ivi compresa la quota di
oneri accessori a carico degli enti stessi.
30. In deroga a quanto stabilito dall’articolo 13, comma 6, del decreto
legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, il Ministero dell’economia e delle
finanze, limitatamente all’anno 2004, è autorizzato a concedere alle regioni a
statuto ordinario anticipazioni, da accreditare sulle contabilità speciali di
cui all’articolo 66 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in essere presso le
tesorerie provinciali dello Stato, nella misura pari al 95 per cento delle
somme previste per ciascuna regione a statuto ordinario a titolo di IRAP e di
addizionale regionale all’IRPEF, quali risultano dalla deliberazione del CIPE
per l’anno 2004, nonché a titolo di compartecipazione all’IVA, quali risultano
dalla proposta formulata, per lo stesso anno 2004, dal Ministero dell’economia
e delle finanze ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del citato decreto
legislativo n. 56 del 2000.
31. Limitatamente all’anno 2004, il Ministero dell’economia e delle finanze è
autorizzato a concedere alle regioni Sicilia e Sardegna anticipazioni nella
misura pari al 95 per cento delle somme previste per ciascuna regione a titolo
di IRAP, addizionale regionale all’IRPEF e Fondo sanitario nazionale di parte
corrente, quali risultano dalla deliberazione del CIPE per il medesimo anno.
32. Ai fini dell’accesso al finanziamento integrativo previsto a carico dello
Stato dall’Accordo tra Governo, regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano dell’8 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6
settembre 2001, restano fermi gli adempimenti a carico delle regioni, di cui
all’articolo 4 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, all’articolo 52, comma 4,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e agli articoli 48 e 50 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326. Nei confronti delle regioni per le quali sia verificato
il mancato rispetto dei predetti adempimenti resta fermo l’obbligo del
ripristino del livello del finanziamento corrispondente a quello previsto
dall’Accordo tra Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano
del 3 agosto 2000, come integrato dall’articolo 85, comma 6, della legge 23
dicembre 2000, n. 388.
33. Nelle more della deliberazione del CIPE e della proposta di decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 4 dell’articolo 2 del
decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, nonché della stipula di specifico
Accordo tra Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano,
concernente la definizione del procedimento di verifica degli adempimenti
regionali, di cui al comma 32, le anticipazioni sono commisurate al livello del
finanziamento corrispondente a quello previsto dall’Accordo tra Governo,
regioni e province autonome di Trento e di Bolzano del 3 agosto 2000, di cui al
comma 32.
34. Sono autorizzati, in sede di conguaglio, eventuali recuperi che dovessero
rendersi necessari anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti alle
regioni per gli esercizi successivi.
35. I trasferimenti erariali per l’anno 2004 in favore di ogni singolo ente
locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall’articolo 31,
comma 1, primo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Per l’anno 2004,
l’incremento annuale delle risorse, pari a 180 milioni di euro, derivante
dall’applicazione del tasso programmato di inflazione alla base di calcolo
definita dall’articolo 49, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è
distribuito in misura del 50 per cento del totale in favore dei comuni di cui
all’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, e per
il restante 50 per cento in favore della generalità dei comuni.
36. Per l’anno 2004 ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti è
concesso un contributo a carico del bilancio dello Stato, fino ad un importo
complessivo di 50 milioni di euro, per le medesime finalità dei contributi
attribuiti a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti.
37. Le disposizioni di cui al comma 14 dell’articolo 31 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, si applicano anche nei rapporti di debito e credito tra province
ovvero tra queste e lo Stato conseguenti ad errate attribuzioni di somme dovute
a titolo di imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore effettuate, negli anni 1999 e
2000, dai concessionari della riscossione.
38. Al comma 14 dell’articolo 45 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole:
«31 dicembre 1998» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2003».
39. Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri è istituito,
nell’ambito della unità previsionale di base 6.1.1.2 – Uffici all’estero, un
fondo da ripartire per eventuali maggiori esigenze per consumi intermedi,
relativi agli uffici all’estero, la cui dotazione iniziale è commisurata al 10
per cento degli stanziamenti per consumi intermedi iscritti nella medesima
unità previsionale di base, che vengono corrispondentemente ridotti. La
ripartizione del fondo è disposta con decreti del Ministro degli affari esteri
comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e delle
finanze, tramite l’Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni
parlamentari e alla Corte dei conti.
40. All’articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, dopo il quinto comma
sono inseriti i seguenti:
«A seguito di motivata richiesta formulata dalle sedi all’estero ed in attesa
dell’accreditamento dei finanziamenti ministeriali di cui all’articolo 2, la
competente direzione generale del Ministero degli affari esteri può
autorizzare, previa comunicazione al competente Dipartimento del tesoro del
Ministero dell’economia e delle finanze e all’Ufficio centrale del bilancio
presso il Ministero degli affari esteri, le rappresentanze diplomatiche e gli
uffici consolari a prelevare somme dai rispettivi conti correnti valuta Tesoro
per far fronte alle esigenze delle sedi stesse.
Ad operazione effettuata viene disposto il versamento all’entrata del
controvalore in euro dell’importo prelevato seguendo le procedure previste
dall’articolo 6 della presente legge e dai decreti del Ministro dell’economia e
delle finanze 6 agosto 2003, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 26
agosto 2003, di attuazione degli articoli 3, 6 e 7 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482. Dell’avvenuto
versamento viene data comunicazione, a cura della competente direzione generale
del Ministero degli affari esteri, al Dipartimento del tesoro del Ministero
dell’economia e delle finanze e all’Ufficio centrale del bilancio presso il
Ministero degli affari esteri».
41.
All’articolo 80, comma 41, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: «da
emanare entro il 28 febbraio 2003,» sono soppresse.
42.
All’articolo 80, comma 42, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le
parole: «Il 10 per cento delle maggiori entrate» sono inserite le seguenti: «di
ciascun anno».
43. Il Ministro degli affari esteri, con decreto da adottare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le
competenti Commissioni parlamentari, emana disposizioni per razionalizzare i
flussi di erogazione finanziaria e per semplificare le procedure relative alla
gestione delle attività di cooperazione internazionale, con particolare
riferimento alle procedure amministrative relative alle organizzazioni non
governative.
44. Per gli oneri derivanti dall’assunzione, per il periodo febbraio
2004-febbraio 2005, della Presidenza italiana per l’organizzazione
dell’attività della «International Task Force per l’educazione, il ricordo e la
ricerca relativi alla Shoah» è autorizzata, per l’anno 2004, la spesa di
500.000 euro, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
45. L’articolo 10 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, è sostituito dal
seguente:
«Art. 10. - (Copertura finanziaria) – 1. Gli oneri derivanti dall’attuazione
degli articoli 3 e 4, nella misura massima di 3.500.000 euro annui, a decorrere
dal 2004 sono posti a carico di apposita unità previsionale di base dello stato
di previsione del Ministero della salute».
46. Ai fini di quanto disposto dall’articolo 48, comma 1, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, per il biennio 2004-2005 gli oneri posti a carico del
bilancio statale derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale, ivi
comprese le risorse da destinare alla contrattazione integrativa per il
miglioramento della produttività, comportanti incrementi nel limite massimo
dello 0,2 per cento, sono quantificati complessivamente in 1.030 milioni di
euro per l’anno 2004 ed in 1.970 milioni di euro a decorrere dal 2005.
47.
Le risorse per i miglioramenti economici e per l’incentivazione della
produttività al rimanente personale statale in regime di diritto pubblico sono
determinate in 430 milioni di euro per l’anno 2004 e in 810 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2005 con specifica destinazione, rispettivamente di 360
milioni di euro e di 690 milioni di euro, per il personale delle Forze armate e
dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e
successive modificazioni. In aggiunta a quanto previsto dal primo periodo è
stanziata, a decorrere dall’anno 2004, la somma di 200 milioni di euro da
destinare al trattamento economico accessorio del personale delle Forze armate
e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e
successive modificazioni, in relazione alle pressanti esigenze connesse con la
tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica anche con riferimento alle
attività di tutela economico-finanziaria, della difesa nazionale nonché con
quelle derivanti dagli accresciuti impegni in campo internazionale.
48. Le somme di cui ai commi 46 e 47, comprensive degli oneri contributivi e
dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, costituiscono l’importo
complessivo massimo di cui all’articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5
agosto 1978, n. 468.
49. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti
pubblici diversi dall’amministrazione statale gli oneri derivanti dai rinnovi
contrattuali per il biennio 2004-2005, nonché quelli derivanti dalla
corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all’articolo 3,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei
rispettivi bilanci ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del medesimo decreto
legislativo. In sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti
dall’articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i
comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse e
alla determinazione della quota da destinare all’incentivazione della
produttività, attenendosi, quale tetto massimo di crescita delle retribuzioni,
ai criteri previsti dal comma 46 per il personale delle amministrazioni dello
Stato.
50. In relazione a quanto previsto dall’articolo 33 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, i maggiori oneri di personale per il biennio contrattuale
2002-2003, ivi comprese le spese di cui all’ultimo periodo del comma 40
dell’articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non sono considerati, a
decorrere dall’anno 2003, ai fini del calcolo del disavanzo finanziario degli
enti territoriali di cui all’articolo 29, commi 5 e 7, della medesima legge 27
dicembre 2002, n. 289, nonché ai fini del calcolo dei limiti di spesa per le
regioni a statuto ordinario di cui alle disposizioni recate dall’articolo 1 del
decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla
legge 16 novembre 2001, n. 405, come confermate dal comma 2 del richiamato
articolo 29.
51. A decorrere dall’anno 2004, i contributi spettanti agli enti locali in
relazione agli oneri derivanti dalla corresponsione del trattamento economico
al personale immesso nei ruoli speciali ad esaurimento, di cui all’articolo 12,
comma 1, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, già consolidati nel Fondo di cui
all’articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nel
loro tetto massimo, sono consolidati negli importi attribuiti ai singoli enti per
l’anno 2003. Per i comuni che non certificheranno il mantenimento del requisito
soggettivo dal 1º gennaio 2004 e per gli anni successivi, sarà effettuata una
riduzione sul trasferimento nella misura del 10 per cento annuo.
52. In deroga a quanto stabilito dall’Accordo tra Governo, regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano dell’8 agosto 2001, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001, e in relazione a quanto
previsto dall’articolo 33 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il concorso
dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria è incrementato, in via
aggiuntiva rispetto a quanto stabilito dal predetto Accordo, di 550 milioni di
euro per l’anno 2004 e di 275 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005 per
far fronte ai maggiori oneri di personale del biennio contrattuale 2002-2003.
53. Per l’anno 2004, alle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e
70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, ivi comprese le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, è fatto divieto di procedere ad assunzioni di
personale a tempo indeterminato, fatte salve le assunzioni di personale
relative a figure professionali non fungibili la cui consistenza organica non
sia superiore all’unità, nonché quelle relative alle categorie protette. Per le
Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono
fatte salve le assunzioni autorizzate per l’anno 2003 e non ancora effettuate
alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché quelle connesse con
la professionalizzazione delle Forze armate di cui al decreto legislativo 8
maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, nel limite degli oneri
indicati dalla legge 14 novembre 2000, n. 331. Fermo restando quanto previsto
dall’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni, sono consentite le assunzioni di ricercatori delle università e
degli enti ed istituzioni di ricerca che siano risultati vincitori di concorso
alla data del 31 ottobre 2003. Per le università continuano ad applicarsi, in
ogni caso, i limiti di spesa per il personale di cui all’articolo 51, comma 4,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449. A tal fine è istituito presso il
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca uno specifico fondo.
Con decreti del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca,
d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, si provvede al
trasferimento alle singole università ed enti delle occorrenti risorse
finanziarie. Per le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo,
le agenzie, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti di
ricerca sono fatte salve le assunzioni autorizzate con decreto del Presidente
della Repubblica 31 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del
27 agosto 2003, e non ancora effettuate alla data di entrata in vigore della
presente legge. Per le autonomie regionali e locali e gli enti del Servizio
sanitario nazionale sono fatte salve le assunzioni previste e autorizzate con i
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 settembre 2003,
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 14 ottobre 2003, e non ancora
effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni
di cui al presente comma si applicano all’Amministrazione autonoma dei Monopoli
di Stato, anche ai fini dell’assorbimento di personale delle amministrazioni
pubbliche in base a procedure di mobilità, nel limite complessivo di 200 unità.
54. In deroga al divieto di cui al comma 53, per effettive, motivate e
indilazionabili esigenze di servizio e previo esperimento delle procedure di
mobilità, da effettuare secondo le vigenti disposizioni legislative e
contrattuali, le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le
agenzie, gli enti pubblici non economici, le università, gli enti di ricerca e
gli enti di cui all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, possono procedere ad assunzioni nel
limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una
spesa annua lorda a regime pari a 280 milioni di euro. A tale fine è costituito
un apposito fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia
e delle finanze con uno stanziamento pari a 70 milioni di euro per l’anno 2004
ed a 280 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005.
55. Le deroghe di cui al comma 54 sono autorizzate secondo la procedura di cui
all’articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni. Le amministrazioni richiedono le autorizzazioni ad
assumere mediante la compilazione di apposito modello recante criteri e
parametri individuati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento
della funzione pubblica e dal Ministero dell’economia e delle finanze.
Nell’ambito delle procedure di autorizzazione delle assunzioni è
prioritariamente considerata l’immissione in servizio degli addetti a compiti
connessi alla sicurezza pubblica, al rispetto degli impegni internazionali,
alla difesa nazionale, al soccorso tecnico urgente, alla prevenzione e
vigilanza antincendi e alla protezione civile, alla tutela ambientale e alla
vigilanza antibracconaggio, al settore della giustizia, alla tutela del
consumatore e alla sicurezza e ricerca agroalimentare e alla tutela dei beni
culturali, nonché dei vincitori di concorsi espletati alla data del 30
settembre 2003, dei vincitori di concorso per ricercatore universitario,
ricercatore, primo ricercatore, dirigente di ricerca, tecnologo, primo
tecnologo e dirigente tecnologo e degli idonei nelle procedure di valutazione
comparativa a professore universitario. Sono altresì prioritariamente valutate
le esigenze di reclutamento di personale da parte dell’amministrazione civile
del Ministero dell’interno in correlazione all’effettiva restituzione a compiti
direttamente operativi di personale dei ruoli della Polizia di Stato e
dell’amministrazione penitenziaria in correlazione all’effettiva restituzione a
compiti direttamente operativi di personale del Corpo di polizia penitenziaria.
56. Fermo restando quanto previsto ai commi 53, 54 e 55, è comunque consentito
il trasferimento dei docenti universitari dall’università nella quale prestano
servizio ad altra università statale.
57. Il pubblico dipendente che sia stato sospeso dal servizio o dalla funzione
e, comunque, dall’impiego o abbia chiesto di essere collocato anticipatamente
in quiescenza a seguito di un procedimento penale conclusosi con sentenza definitiva
di proscioglimento, anche se già collocato in quiescenza alla data di entrata
in vigore della presente legge, ha il diritto di ottenere, su propria
richiesta, dall’amministrazione di appartenenza il prolungamento o il
ripristino del rapporto di impiego, oltre i limiti di età previsti dalla legge,
per un periodo pari a quello della durata complessiva della sospensione
ingiustamente subita, anche in deroga ad eventuali divieti di riassunzione
previsti dal proprio ordinamento, con il medesimo trattamento giuridico ed
economico a cui avrebbe avuto diritto in assenza della sospensione, secondo
modalità stabilite con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma
1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
58. Le disposizioni di cui ai commi 53, 54 e 55 non si applicano ai magistrati
ordinari, amministrativi e contabili, agli avvocati e procuratori dello Stato e
agli ordini e collegi professionali e alle relative federazioni nonché al
comparto scuola. Per l’anno 2004, in attesa della completa attuazione della
legge 21 dicembre 1999, n. 508, al personale delle Accademie di belle arti,
dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica,
degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di
musica si applica, in materia di assunzioni, la disciplina autorizzatoria di
cui all’articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni. Per le regioni e le autonomie locali, nonché per gli
enti del Servizio sanitario nazionale, le camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura e l’Unioncamere si applicano le disposizioni di cui
al comma 60.
59. Al fine di consentire al Dipartimento della protezione civile di
fronteggiare le molteplici situazioni di emergenza in atto, la Presidenza del
Consiglio dei ministri è autorizzata ad assumere personale, mediante concorsi
pubblici, nel limite massimo di 180 unità, da assegnare al predetto
Dipartimento. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la
funzione pubblica, sono definiti le qualifiche, i requisiti professionali
specialistici e la quota di riserva dei posti in favore del personale in
servizio presso il Dipartimento stesso con contratto a tempo determinato,
ovvero in posizione di comando o di fuori ruolo. Il personale di cui al
precedente periodo è mantenuto in servizio fino alla conclusione delle predette
procedure concorsuali. È garantito in ogni caso un adeguato accesso
dall’esterno. Ai fini di una graduale copertura dei posti, sono autorizzate,
per l’anno 2004, assunzioni per 50 unità di personale e, per l’anno 2005,
assunzioni per ulteriori 130 unità. All’onere derivante dall’attuazione del
presente comma, pari a 1,75 milioni di euro per l’anno 2004 ed a 6,3 milioni di
euro, a decorrere dall’anno 2005, si provvede, quanto a 1,75 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2004 a carico del fondo di cui al comma 54 e, quanto a 4,55
milioni di euro a decorrere dall’anno 2005, mediante utilizzo delle
disponibilità relative all’autorizzazione di spesa di cui alla legge 24
febbraio 1992, n. 225.
60. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi
di finanza pubblica, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, previo accordo tra Governo, regioni e autonomie locali da concludere in
sede di Conferenza unificata, sono fissati per le amministrazioni regionali,
per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che
abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno per l’anno 2003 e
gli enti del Servizio sanitario nazionale, criteri e limiti per le assunzioni a
tempo indeterminato per l’anno 2004. Tali assunzioni, fatto salvo il ricorso
alle procedure di mobilità, devono, comunque, essere contenute, fatta eccezione
per il personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale, entro
percentuali non superiori al 50 per cento delle cessazioni dal servizio
verificatesi nel corso dell’anno 2003, tenuto conto, in relazione alla
tipologia degli enti, della dimensione demografica, dei profili professionali
del personale da assumere, della essenzialità dei servizi da garantire e
dell’incidenza delle spese del personale sulle entrate correnti. Per gli enti
del Servizio sanitario nazionale possono essere disposte esclusivamente
assunzioni, entro i limiti predetti, di personale appartenente al ruolo
sanitario. Non può essere, in ogni caso, stabilita una percentuale superiore al
20 per cento per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e le
province che abbiano un rapporto dipendenti-popolazione superiore a quello
previsto dall’articolo 119, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995,
n. 77, maggiorato del 30 per cento o la cui percentuale di spesa del personale
rispetto alle entrate sia superiore alla media nazionale per fasce
demografiche. I singoli enti in caso di assunzioni di personale devono
autocertificare il rispetto delle disposizioni del patto di stabilità interno
per l’anno 2003. Fino all’emanazione dei decreti di cui al presente comma
trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 53. In caso di mancata
adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dal
presente comma entro il 30 giugno 2004 trovano applicazione in via provvisoria
e fino all’emanazione degli stessi le disposizioni dei decreti del Presidente
del Consiglio dei ministri del 12 settembre 2003, pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale n. 239 del 14 ottobre 2003. Le province e i comuni con popolazione
superiore a 5.000 abitanti che non abbiano rispettato le regole del patto di
stabilità interno per l’anno 2003 non possono procedere ad assunzioni di
personale a qualsiasi titolo, secondo quanto previsto dall’articolo 29, comma
15, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. In ogni caso sono consentite, previa
autocertificazione degli enti, le assunzioni connesse al passaggio di funzioni
e competenze alle regioni e agli enti locali il cui onere sia coperto dai
trasferimenti erariali compensativi della mancata assegnazione di unità di
personale. Per le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
l’Unioncamere, con decreto del Ministero delle attività produttive d’intesa con
la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica
e con il Ministero dell’economia e delle finanze, sono individuati specifici
indicatori di equilibrio economico-finanziario, volti a fissare criteri e
limiti per le assunzioni a tempo indeterminato, nel rispetto delle percentuali
di cui al presente comma.
61. I termini di validità delle graduatorie per le assunzioni di personale
presso le amministrazioni pubbliche che per l’anno 2004 sono soggette a
limitazioni delle assunzioni sono prorogati di un anno. La durata delle
idoneità conseguite nelle procedure di valutazione comparativa per la copertura
dei posti di professore ordinario e associato di cui alla legge 3 luglio 1998,
n. 210, e successive modificazioni, è prorogata per l’anno 2004. In attesa
dell’emanazione del regolamento di cui all’articolo 9 della legge 16 gennaio
2003, n. 3, le amministrazioni pubbliche ivi contemplate, nel rispetto delle
limitazioni e delle procedure di cui ai commi da 53 a 71, possono effettuare
assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da
altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate.
62. I Ministeri per i beni e le attività culturali, della giustizia, della
salute e l’Agenzia del territorio sono autorizzati ad avvalersi, sino al 31
dicembre 2004, del personale in servizio con contratti di lavoro a tempo
determinato, prorogati ai sensi dell’articolo 34, comma 19, della legge 27 dicembre
2002, n. 289. Il Ministero dell’economia e delle finanze può continuare ad
avvalersi fino al 31 dicembre 2004 del personale utilizzato ai sensi
dell’articolo 47, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni. Il Ministero della salute, per l’anno 2004, può altresì
continuare, nel limite massimo di spesa di 1,5 milioni di euro, ad avvalersi
del personale di cui all’articolo 91, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, mediante contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nonché a
stipulare le convenzioni previste dal comma 2 dello stesso articolo; ai
conseguenti oneri si fa fronte mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 36, comma 14, della legge 27
dicembre 1997, n. 449.
63. Le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei
contratti di formazione e lavoro di cui all’articolo 34, comma 18, della legge
27 dicembre 2002, n. 289, possono essere effettuate unicamente nel rispetto
delle limitazioni e delle modalità previste dai commi da 53 a 71 per
l’assunzione di personale a tempo indeterminato. I rapporti in essere
instaurati con il personale interessato alla predetta conversione sono comunque
prorogati al 31 dicembre 2004.
64. I comandi del personale delle Poste italiane Spa e dell’Istituto
poligrafico e Zecca dello Stato, di cui all’articolo 34, comma 20, della legge
27 dicembre 2002, n. 289, sono prorogati al 31 dicembre 2004.
65. Per l’anno 2004, le amministrazioni di cui al comma 53 possono avvalersi di
personale a tempo determinato, ad eccezione di quanto previsto dall’articolo
108 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o con convenzioni ovvero con
contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nei limiti di spesa
previsti dall’articolo 34, comma 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e
successive modificazioni. La spesa per il personale a tempo determinato in
servizio presso il Corpo forestale dello Stato nell’anno 2004, assunto ai sensi
della legge 5 aprile 1985, n. 124, non può superare quella sostenuta per lo
stesso personale nell’anno 2003. Le limitazioni di cui al presente comma non
trovano applicazione nei confronti delle regioni e delle autonomie locali,
fatta eccezione per le province e i comuni che per l’anno 2003 non abbiano
rispettato le regole del patto di stabilità interno, cui si applica quanto
disposto dall’articolo 29, comma 15, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
nonché nei confronti del personale infermieristico del Servizio sanitario
nazionale. Per il comparto scuola trovano applicazione le specifiche
disposizioni di settore.
66. Il Ministero della giustizia, per far fronte alle straordinarie esigenze
operative del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, provvede
all’acquisizione di personale civile con professionalità nei settori
socio-educativo tecnico e contabile, ricorrendo, prioritariamente, alle
procedure di mobilità. In caso di esito negativo delle predette procedure l’Amministrazione
può avvalersi di personale assunto a tempo determinato entro un limite di spesa
di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.
67. La definitiva pianta organica dell’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni è confermata nel limite di 320 unità previsto per la pianta
organica provvisoria. La ripartizione dei posti suddetti tra l’aliquota del
personale di ruolo a tempo indeterminato, quella del personale con contratto a
tempo determinato e quella del personale proveniente da altre pubbliche
amministrazioni collocato in posizione di fuori ruolo, comando ovvero
provvedimenti analoghi, questi ultimi nel limite massimo di 30 unità, nonché la
ripartizione del personale tra le diverse qualifiche, sono stabilite con
regolamento adottato dall’Autorità con le modalità di cui all’articolo 1, comma
9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, ad invarianza di spesa con riferimento
agli stanziamenti di bilancio previsti per il funzionamento dell’Autorità. I
posti di ruolo previsti per ciascuna qualifica dal regolamento di cui al
precedente periodo possono essere coperti, anche mediante le procedure di
mobilità previste dalla normativa vigente, da dipendenti pubblici che, alla
data di entrata in vigore della presente legge, risultino da almeno dodici mesi
in posizione di fuori ruolo, comando, o altro provvedimento di distacco presso
l’Autorità. La disciplina del personale con contratto a tempo determinato è
stabilita dall’Autorità con propria delibera, in conformità alle disposizioni
contenute nel decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.
68. Per l’anno 2004, per gli enti di ricerca, l’Istituto superiore di sanità
(ISS), l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro
(ISPESL), gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS),
l’ASI, l’ENEA, nonché per le università e le scuole superiori ad ordinamento
speciale, sono fatte comunque salve le assunzioni a tempo determinato e la
stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per
l’attuazione di progetti di ricerca ovvero di progetti finalizzati al
miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non
risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del fondo di
finanziamento degli enti o del fondo di finanziamento ordinario delle
università.
69. Per ciascuno degli anni 2005 e 2006, previo esperimento delle procedure di
mobilità, le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le
agenzie e gli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unità sono
tenuti a realizzare una riduzione del personale non inferiore all’1 per cento
rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 2004, secondo le procedure di cui
all’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni. Le altre amministrazioni pubbliche adeguano le proprie politiche
di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in
coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica. A tal
fine, secondo modalità indicate dal Ministero dell’economia e delle finanze,
d’intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della
funzione pubblica, gli organi competenti ad adottare gli atti di programmazione
dei fabbisogni di personale trasmettono annualmente alle predette amministrazioni
i dati previsionali dei fabbisogni. Per le Forze armate, i Corpi di polizia e
il Corpo nazionale dei vigili del fuoco trovano applicazione, per ciascuno
degli anni 2005 e 2006, i piani previsti dall’articolo 19, comma 4, della legge
28 dicembre 2001, n. 448.
70. A completamento del programma di sostituzione dei carabinieri ausiliari di
cui all’articolo 21 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e fermo restando
quanto previsto dall’articolo 34, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n.
289, l’Arma dei carabinieri è autorizzata, nei limiti di spesa di 80 milioni di
euro per l’anno 2004, 190 milioni di euro per l’anno 2005 e 300 milioni di euro
a decorrere dall’anno 2006, ad arruolare contingenti annui di carabinieri in
ferma quadriennale comunque non superiori a 2.490 unità nell’anno 2004, 3.420
nell’anno 2005 e 3.430 nell’anno 2006. In deroga a quanto previsto
dall’articolo 21, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, se il numero
delle domande di partecipazione ai concorsi per gli arruolamenti di cui al
presente comma è inferiore al parametro di riferimento stabilito con decreto
del Ministro della difesa in funzione del numero dei potenziali concorrenti e,
comunque, non superiore al quintuplo dei posti messi a concorso, per i posti
riservati ai volontari delle Forze armate eventualmente non coperti si provvede
mediante i reclutamenti ordinari.
71. Per sopperire a straordinarie esigenze di supporto amministrativo, il
Consiglio di Stato, i tribunali amministrativi regionali, la Corte dei conti e
l’Avvocatura dello Stato possono avvalersi su base volontaria, anche in
soprannumero ed in deroga alle vigenti disposizioni legislative e contrattuali
in materia di mobilità e, comunque, nel limite complessivo di 300 unità, del
personale dipendente, alla data del 7 luglio 2002, del Comitato olimpico
nazionale italiano (CONI), nonché di enti pubblici interessati da procedure di
liquidazione o soppressione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta delle amministrazioni interessate previa consultazione
delle organizzazioni sindacali, di concerto con il Ministro per la funzione
pubblica e con il Ministro dell’economia e delle finanze, si provvede alla
definizione delle modalità di trasferimento del predetto personale ed alla
ripartizione delle unità tra le predette amministrazioni. Con le medesime
deroghe e modalità, le citate amministrazioni possono avvalersi del personale
in servizio presso l’Agenzia del demanio che ha esercitato l’opzione ai sensi
dell’articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, per il
passaggio ad altra pubblica amministrazione. Il medesimo personale in servizio
presso l’Agenzia del demanio può essere destinato anche ad altre
amministrazioni con modalità, criteri e limiti numerici definiti con decreto
del Ministro per la funzione pubblica.
72. L’articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31
luglio 1995, n. 394, si interpreta nel senso che le maggiorazioni ivi previste
sono attribuite esclusivamente al personale percettore dell’indennità operativa
di base di cui alla Tabella riportata al comma 1 del medesimo articolo 5, e
successive modificazioni, ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 4,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255. L’articolo
19, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266, si interpreta nel senso che
l’emolumento ivi previsto compete esclusivamente ai colonnelli e ai brigadieri
generali delle Forze armate, nonché ai gradi ed alle qualifiche corrispondenti
dei Corpi di Polizia e non è computabile ai fini dell’attribuzione dei
trattamenti di cui all’articolo 5, commi 3 e 3-bis, della legge 8 agosto 1990,
n. 231, ed agli articoli 43, commi sedicesimo, ventiduesimo e ventitreesimo, e
43-ter della legge 1º aprile 1981, n. 121. Gli importi erogati o da erogare in
esecuzione di sentenze passate in giudicato in contrasto con il disposto di cui
al presente comma rimangono attribuiti a titolo personale e sono riassorbiti
con i successivi incrementi retributivi spettanti a qualsiasi titolo.
73. L’articolo 36 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché le norme ivi
richiamate si interpretano nel senso che il divieto di procedere
all’aggiornamento delle indennità, dei compensi, delle gratifiche, degli
emolumenti e dei rimborsi spesa si applica anche alle misure dell’assegno di
confine di cui alla legge 28 dicembre 1989, n. 425, e successive modificazioni.
74. L’articolo 8 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
271, si interpreta nel senso che la domanda prodotta dagli ufficiali e dagli
agenti di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri
e del Corpo della guardia di finanza è da considerare, ai fini dell’applicazione
della legge 10 marzo 1987, n. 100, come domanda di trasferimento di sede.
75. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, al personale appartenente
alle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che si reca in missione o
viaggio di servizio presso le istituzioni dell’Unione europea, ovvero che
partecipi, in Europa o in Paesi extra-europei, a riunioni, commissioni o a
gruppi di lavoro, comunque denominati, nell’ambito o per conto del Consiglio o
di altra istituzione dell’Unione europea, ad eccezione dei dirigenti di prima
fascia e qualifiche equiparabili, spetta il pagamento delle spese di viaggio
aereo nella classe economica.
76. Nel limite complessivo di 47,063 milioni di euro, il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali è autorizzato a prorogare, limitatamente all’esercizio
2004, le convenzioni stipulate, anche in deroga alla normativa vigente relativa
ai lavori socialmente utili, direttamente con i comuni, per lo svolgimento di
attività socialmente utili (ASU) e per l’attuazione, nel limite complessivo di
20,937 milioni di euro, di misure di politica attiva del lavoro, riferite a
lavoratori impiegati in ASU nella disponibilità degli stessi comuni da almeno un
triennio, nonché ai soggetti provenienti dal medesimo bacino, utilizzati
attraverso convenzioni già stipulate in vigenza dell’articolo 10, comma 3, del
decreto legislativo 1º dicembre 1997, n. 468, per un periodo che, eventualmente
prorogato, non ecceda i sessanta mesi complessivi, al fine di una definitiva
stabilizzazione occupazionale.
77. In presenza delle convenzioni di cui al comma 76 il termine di cui
all’articolo 78, comma 2, alinea, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è
prorogato al 31 dicembre 2004.
78. Nelle more dell’attuazione della vicedirigenza di cui all’articolo
17-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed al fine di tenere
conto dei nuovi compiti attribuiti dal decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246, e dal
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326, il personale del Ministero dell’economia e
delle finanze appartenente alla ex carriera direttiva, posizione economica C2,
già in servizio alla data del 31 dicembre 1990 nella ex VIII qualifica
funzionale, è inquadrato ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 24 novembre
1990, n. 344, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21,
nella IX qualifica funzionale, posizione economica C3, a decorrere, ai fini
giuridici, dal 31 dicembre 1990. Le vacanze di organico nella posizione
economica C3, disponibili per le riqualificazioni, sono rideterminate
sottraendo i posti in organico attribuiti al suddetto personale. Al predetto
personale è attribuita la decorrenza economica nel nuovo inquadramento a
decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154. Sugli emolumenti arretrati
maturati prima del 1º gennaio 2004 non spettano gli interessi e la
rivalutazione monetaria. Le controversie pendenti, promosse dal predetto
personale, relative all’applicazione dell’articolo 7 del decreto-legge 24
novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio
1991, n. 21, sono estinte di diritto con compensazione delle spese di lite.(comma
abrogato dal decreto legge
n.356 del 29 dicembre 2003)
79. Ai magistrati che esercitano effettive funzioni di legittimità presso la
Corte di cassazione e la relativa Procura generale, a quelli in servizio presso
le sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato e presso le sezioni giurisdizionali
della Corte dei conti centrale e la relativa Procura generale compete
l’indennità di trasferta per venti giorni al mese, escluso il periodo feriale,
ove residenti fuori dal distretto della corte d’appello di Roma.
80. Per le finalità di cui al comma 79, la spesa prevista è determinata in
3.844.206 euro a decorrere dall’anno 2004. Il Ministro dell’economia e delle
finanze provvede al monitoraggio dell’attuazione del presente comma, anche ai
fini dell’applicazione dell’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da
apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo 7,
secondo comma, n. 2), della citata legge n. 468 del 1978.
81. Al fine di realizzare l’omogeneizzazione dei trattamenti economici
accessori, la misura mensile dell’indennità speciale di seconda lingua prevista
per il personale di magistratura dall’articolo 1 della legge 13 agosto 1980, n.
454, come stabilita dai decreti del Ministro del tesoro 22 dicembre 1992,
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1993, è rideterminata
in 236,00 euro, nel limite massimo di spesa di 46.000 euro annui.
82. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a stipulare
nel limite complessivo di 1 milione di euro, e per il solo esercizio 2004,
direttamente con i comuni nuove convenzioni per lo svolgimento di attività
socialmente utili e per l’attuazione di misure di politica attiva del lavoro
riferite a lavoratori impegnati in attività socialmente utili, nella
disponibilità, da almeno un quinquiennio, di comuni con meno di 50.000
abitanti.
83. Dopo l’articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, è
inserito il seguente:
«Art. 6-bis. - (Dipartimento nazionale per le politiche antidroga) – 1. Il
coordinamento delle politiche per prevenire, monitorare e contrastare il
diffondersi delle tossicodipendenze, e delle alcooldipendenze correlate, di cui
al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, è organizzato in apposito Dipartimento, al quale sono trasferite
le risorse finanziarie, strumentali ed umane connesse allo svolgimento delle
competenze già attribuite al Dipartimento per le politiche sociali e
previdenziali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui
all’articolo 10, comma 4, comprese quelle previste dall’articolo 127 del citato
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990,
e successive modificazioni.
2. Il Dipartimento collabora con le associazioni, le cooperative sociali di cui
alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le comunità terapeutiche e i centri di
accoglienza operanti nel campo della prevenzione, recupero e reinserimento
sociale dei tossicodipendenti; raccoglie informazioni e documentazione sulle
tossicodipendenze, definendo e aggiornando le metodologie per la rilevazione,
l’elaborazione, la valutazione e il trasferimento all’esterno delle
informazioni sulle tossicodipendenze. Esso opera secondo gli indirizzi del
Comitato nazionale di coordinamento per l’azione antidroga di cui all’articolo
1 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.
309 del 1990, e successive modificazioni, ferme restando le competenze
attribuite ad altre amministrazioni pubbliche in materia di prevenzione e
contrasto alla droga e recupero delle persone dedite all’uso di sostanze
stupefacenti e psicotrope.
3. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Dipartimento trasmette al Parlamento
una relazione dettagliata sugli interventi effettuati in attuazione del
presente articolo, con particolare riferimento alle azioni di contrasto e
prevenzione della droga e di recupero, cura e riabilitazione dei relativi stati
di tossicodipendenza, contenente altresì l’elenco delle associazioni, comunità
terapeutiche e centri di accoglienza, ritenuti validamente idonei alle loro
funzioni statutarie da una apposita Commissione istituita, senza nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, dal Dipartimento, che
collaborano a tal fine con il Dipartimento stesso».
84.
All’articolo 1, comma 7, del testo unico delle leggi in materia di disciplina
degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione
dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, le parole:
«Dipartimento per gli affari sociali» sono sostituite dalle seguenti:
«Dipartimento nazionale per le politiche antidroga».
85.
All’articolo 133, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «con eccezione del Fondo nazionale di
intervento per la lotta alla droga».
86. All’attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 83 a 85 si provvede
nei limiti delle risorse trasferite dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e nell’ambito delle dotazioni organiche della Presidenza del Consiglio
dei ministri.
87. Il decreto previsto dal comma 3-bis dell’articolo 24 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, è emanato dal Presidente del
Consiglio dei ministri entro il 31 marzo 2004, anche al fine di indicare le
linee guida generali per assicurare la massima trasparenza nelle procedure non
ancora concluse.
88. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 22 della legge 28 dicembre
2001, n. 448, e dall’articolo 35 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, l’articolo
459 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente:
«Art. 459. - (Esoneri e semiesoneri per i docenti con funzioni vicarie) – 1.
Nei confronti di uno dei docenti individuati dal dirigente scolastico per
attività di collaborazione nello svolgimento delle proprie funzioni
organizzative ed amministrative, a norma dell’articolo 25, comma 5, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell’articolo 31 del contratto collettivo
nazionale di lavoro relativo al personale del comparto scuola, di cui
all’accordo del 24 luglio 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 188 del 14 agosto 2003, può essere disposto l’esonero o
il semiesonero dall’insegnamento sulla base dei criteri indicati nei commi da 2
a 5.
2. I docenti di scuola dell’infanzia ed elementare possono ottenere l’esonero
quando si tratti di circolo didattico con almeno ottanta classi.
3. I docenti di scuola media, di istituti comprensivi, di istituti di
istruzione secondaria di secondo grado e di istituti comprensivi di scuole di
tutti i gradi di istruzione possono ottenere l’esonero quando si tratti di
istituti e scuole con almeno cinquantacinque classi, o il semiesonero quando si
tratti di istituti e scuole con almeno quaranta classi.
4. L’esonero o il semiesonero dall’insegnamento può essere anche disposto sulla
base di un numero di classi inferiore di un quinto rispetto a quello indicato
nei precedenti commi, quando si tratti di scuole o istituti funzionanti con
plessi di qualunque ordine di scuola, sezioni staccate o sedi coordinate.
5. Negli istituti e scuole che funzionino con sezioni staccate o sedi coordinate,
fermi restando i criteri sopra indicati, l’esonero o il semiesonero può essere
disposto nei confronti dei docenti addetti alla vigilanza delle predette
sezioni staccate o sedi coordinate, anche se essi non siano tra i docenti
individuati ai sensi del comma 1».
89.
Nell’ambito delle attività di riconversione previste dall’articolo 1 del
decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 novembre 2002, n. 268, gli uffici scolastici regionali istituiscono
corsi di specializzazione intensivi, a livello provinciale o interprovinciale,
destinati ai docenti in situazione di soprannumerarietà appartenenti a classi
di concorso che presentino esubero di personale rispetto ai ruoli provinciali,
individuate con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca 25 ottobre 2002, prot. n. 2845. I corsi di specializzazione di cui al
presente comma sono realizzati entro i limiti di una quota di risorse
finanziarie da individuare annualmente nell’ambito degli stanziamenti di
bilancio destinati alla formazione del personale del comparto scuola.
90. I
docenti in situazione di soprannumerarietà, appartenenti a classi di concorso
in esubero a livello provinciale e che siano in possesso del prescritto titolo
di specializzazione per il sostegno agli alunni disabili sono trasferiti su
posti di sostegno; il trasferimento viene disposto a domanda e, nel caso in cui
gli interessati non producano domanda o non ottengano una delle sedi richieste,
d’ufficio.
91. Al comma 21 dell’articolo 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al predetto piano straordinario è
destinato un importo non inferiore al 10 per cento delle risorse di cui
all’articolo 13, comma 1, della legge 1º agosto 2002, n. 166, che risultano
disponibili al 1º gennaio 2004».
92. Per l’attuazione del piano programmatico di cui all’articolo 1, comma 3,
della legge 28 marzo 2003, n. 53, è autorizzata, a decorrere dall’anno 2004, la
spesa complessiva di 90 milioni di euro per i seguenti interventi:
a) sviluppo delle tecnologie multimediali;
b) interventi di orientamento contro la dispersione scolastica e per assicurare
il diritto-dovere di istruzione e formazione;
c) interventi per lo sviluppo dell’istruzione e formazione tecnica superiore e
per l’educazione degli adulti;
d) istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema di istruzione.
93.
Per consentire alle istituzioni scolastiche l’affidamento, nell’anno 2004,
delle attività in base ai contratti stipulati ai sensi dell’articolo 78, comma
31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata la spesa di 375 milioni
di euro.
94.
Dopo il comma 7 dell’articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono
inseriti i seguenti:
«7-bis. Con il decreto di cui al comma 7 sono individuati, altresì, i limiti di
reddito per l’attribuzione del contributo medesimo.
7-ter. In attesa della regolamentazione del diritto-dovere di istruzione e
formazione, da attuare con i decreti legislativi di cui all’articolo 1, comma
1, della legge 28 marzo 2003, n. 53, gli alunni iscritti alla prima classe
delle scuole secondarie superiori statali continuano ad essere esentati dal
pagamento delle tasse scolastiche».
95.
L’adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente
dell’articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e
successive modificazioni, e dell’articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni, è stabilito per l’anno 2004:
a) in 557,01 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale
minatori, nonché in favore dell’Ente nazionale di previdenza e di assistenza
per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS);
b) in
137,65 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad
integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a), della gestione esercenti
attività commerciali e della gestione artigiani.
96.
Conseguentemente a quanto previsto dal comma 95, gli importi complessivamente
dovuti dallo Stato sono determinati per l’anno 2004 in 15.208,02 milioni di
euro per le gestioni di cui al comma 95, lettera a), e in 3.757,98 milioni di
euro per le gestioni di cui al comma 95, lettera b).
97. I
medesimi complessivi importi di cui ai commi 95 e 96 sono ripartiti tra le
gestioni interessate con il procedimento di cui all’articolo 14 della legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al netto, per quanto attiene
al trasferimento di cui al comma 95, lettera a), della somma di 1.101,12
milioni di euro attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e
coloni a completamento dell’integrale assunzione a carico dello Stato
dell’onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1º
gennaio 1989, nonché al netto delle somme di 2,28 milioni di euro e di 52,92
milioni di euro di pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale
minatori e dell’ENPALS.
98. All’elenco di cui all’articolo 3, primo comma, del decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, dopo il numero 23) è
aggiunto il seguente:
«23-bis) lavoratori autonomi esercenti attività musicali».
99. All’articolo 6, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«In alternativa il certificato di agibilità potrà essere richiesto dai
lavoratori di cui al numero 23-bis) del primo comma dell’articolo 3, salvo
l’obbligo di custodia dello stesso che è posto a carico del committente».
100.
All’articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, è aggiunto il
seguente comma:
«15-bis. I lavoratori autonomi di cui al numero 23-bis) del primo comma
dell’articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisiorio dello Stato 16
luglio 1947, n. 708, provvedono direttamente all’adempimento degli obblighi
contributivi di cui al presente articolo».
101.
Nei limiti delle risorse preordinate allo scopo dal Ministro del lavoro e delle
politiche sociali nell’ambito del Fondo nazionale per le politiche sociali di
cui all’articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni, e detratte una quota fino a 20 milioni di euro per
l’anno 2004 e fino a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 da
destinare all’ulteriore finanziamento delle finalità previste dall’articolo 2,
comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché una quota di 15 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 da destinare al potenziamento
dell’attività di ricerca scientifica e tecnologica, lo Stato concorre al
finanziamento delle regioni che istituiscono il reddito di ultima istanza quale
strumento di accompagnamento economico ai programmi di reinserimento sociale,
destinato ai nuclei familiari a rischio di esclusione sociale ed i cui
componenti non siano beneficiari di ammortizzatori sociali destinati a soggetti
privi di lavoro.
102. A decorrere dal 1º gennaio 2004 e per un periodo di tre anni, sui
trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza
obbligatorie, i cui importi risultino complessivamente superare un importo pari
a venticinque volte quello stabilito dall’articolo 38, comma 1, della legge 28
dicembre 2001, n. 448, rivalutato annualmente nella misura stabilita all’articolo
38, comma 5, lettera d), della predetta legge 28 dicembre 2001, n. 448, è
dovuto un contributo di solidarietà nella misura del 3 per cento. Al predetto
importo concorrono anche i trattamenti integrativi percepiti dai soggetti nei
cui confronti trovano applicazione le forme pensionistiche che garantiscono
prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del trattamento
pensionistico obbligatorio, ivi comprese quelle di cui al decreto legislativo
16 settembre 1996, n. 563, al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e
successive modificazioni, e al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357,
nonché le forme pensionistiche che assicurano comunque ai dipendenti pubblici,
inclusi quelli alle dipendenze delle regioni a statuto speciale e degli enti di
cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, ivi compresa
la gestione speciale ad esaurimento di cui all’articolo 75 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, nonché le gestioni di
previdenza per il personale addetto alle imposte di consumo, per il personale
dipendente dalle aziende private del gas e per il personale addetto alle
esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette, prestazioni complementari
al trattamento di base. L’importo complessivo assoggettato al contributo non
potrà comunque risultare inferiore, al netto dello stesso contributo,
all’importo di cui al primo periodo del presente comma. Gli importi dei
predetti contributi, al netto della somma corrispondente all’applicazione
dell’aliquota marginale prevista dalla normativa vigente per l’imposta sul
reddito delle persone fisiche, affluiscono al Fondo di cui al comma 101.
103. Con uno o più decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sono stabilite le
modalità di attuazione dei commi 101 e 102.
104. In relazione alle competenze riconosciute alle province autonome di Trento
e di Bolzano dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione,
contenuti nel testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1972, n. 670, per gli aventi diritto ivi residenti l’assegno di
maternità, pari ad euro 1.000, previsto dalla normativa statale per ogni figlio
nato dal 1º dicembre 2003 e fino al 31 dicembre 2004, secondo od ulteriore per
ordine di nascita, e comunque per ogni figlio adottato nel medesimo periodo, è
concesso ed erogato dalle province medesime, a valere sulle risorse all’uopo
corrisposte dall’apposita gestione speciale dell’INPS.
105. Dopo l’articolo 42 del testo unico delle disposizioni legislative in
materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è inserito il seguente:
«Art. 42-bis. - (Assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti alle
amministrazioni pubbliche) – 1. Il genitore con figli minori fino a tre anni di
età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere
assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo
complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata
nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la
propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto
vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso
delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L’eventuale dissenso deve
essere motivato. L’assenso o il dissenso devono essere comunicati
all’interessato entro trenta giorni dalla domanda.
2. Il posto temporaneamente lasciato libero non si renderà disponibile ai fini
di una nuova assunzione».
106.
All’articolo 42, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia
di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, le parole: «da almeno cinque anni» sono
soppresse.
107.
All’articolo 49, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le
parole: «e delle aziende sanitarie locali,» sono inserite le seguenti: «degli
Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e privati e degli
ospedali classificati,».
108. È istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il
Fondo per l’edilizia a canone speciale, con una dotazione finanziaria di 5
milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005 e di 10 milioni di euro per
l’anno 2006. Per gli anni successivi al 2006 si provvede ai sensi dell’articolo
11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni.
109. Il Fondo di cui al comma 108 è ripartito annualmente, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, tra le regioni nei cui territori si
trovano i comuni ad alta tensione abitativa, proporzionalmente alla popolazione
complessiva dei comuni compresi negli elenchi, previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari.
110. Le somme assegnate al Fondo di cui al comma 108 sono utilizzate per
l’attuazione di programmi finalizzati alla costruzione e al recupero di unità
immobiliari nei comuni ad alta tensione abitativa, destinate ad essere locate a
titolo di abitazione principale a canone speciale ai soggetti di cui al comma
113.
111. Ai fini di cui al comma 110, con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
sono individuate, nei limiti delle disponibilità di cui al comma 108:
a) le agevolazioni fiscali che possono essere concesse a favore degli
investimenti necessari per l’attuazione dei programmi di cui al comma 110, ivi
compresi gli oneri per la progettazione, la direzione dei lavori, la sicurezza
dei cantieri e il contributo concessorio, nonché gli oneri per la realizzazione
delle opere di urbanizzazione eventualmente previsti a carico dell’attuatore e
per i successivi interventi di manutenzione straordinaria degli alloggi;
b) la misura in cui i redditi derivanti dalla locazione a canone speciale
percepiti in attuazione dei commi da 108 a 114 concorrono alla determinazione
della base imponibile dei percettori.
112.
L’attuazione dei programmi di cui al comma 110 è condizionata alla stipula tra
le imprese di costruzione e il comune sul cui territorio si trovano gli
immobili interessati dai programmi stessi, di specifica convenzione la cui
efficacia è soggetta alla condizione sospensiva della relativa trascrizione nei
registri immobiliari.
113.
I contratti di locazione a canone speciale possono essere stipulati
esclusivamente con soggetti il cui reddito annuo complessivo, riferito al
nucleo familiare, sia superiore a quello massimo previsto dalle leggi regionali
per la concessione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, ma inferiore all’importo
determinato, ai sensi della presente legge, dalla regione nel cui territorio si
trovano le unità immobiliari, tenuto conto dell’andamento del mercato delle
locazioni immobiliari e dell’incidenza tra la popolazione residente delle
situazioni di disagio abitativo.
114. Le unità abitative realizzate o
recuperate in attuazione delle disposizioni del comma 110, la cui superficie
complessiva non può essere superiore a 100 metri quadrati, saranno vincolate
alla locazione a canone speciale per la durata prevista della convenzione di
cui al comma 112, e comunque per un periodo non inferiore a cinque anni con
successivi rinnovi biennali. I rinnovi possono essere esclusi solo in presenza
di gravi inadempienze da parte del conduttore ovvero qualora vengano meno i
requisiti reddituali di cui al comma 113. La misura del canone annuo non deve
eccedere il 5 per cento del valore convenzionale dell’alloggio locato.
115. I comuni, nell’ambito delle convenzioni di cui al comma 112, possono
disporre la riduzione del contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione o
al costo di costruzione ovvero l’esenzione dai contributi stessi nonché la
riduzione dell’aliquota ICI, anche differenziando tali benefìci in relazione
alle caratteristiche degli interventi e agli impegni assunti dall’imprenditore.
116. L’incremento della dotazione del Fondo nazionale per le politiche sociali
di cui all’articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
disposta per l’anno 2004 dall’articolo 21, comma 6, del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326, come modificato dalla presente legge, deve essere utilizzato nel medesimo
anno 2004 per le seguenti finalità:
a) politiche per la famiglia e in particolare per anziani e disabili, per un
importo pari a 70 milioni di euro;
b) abbattimento delle barriere architettoniche di cui alla legge 9 gennaio
1989, n. 13, per un importo pari a 20 milioni di euro;
c) servizi per l’integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap,
per un importo pari a 40 milioni di euro;
d) servizi per la prima infanzia e scuole dell’infanzia, per un importo pari a
67 milioni di euro.
117.
Gli interventi di cui alle lettere c) e d) del comma 116, limitatamente alle
scuole dell’infanzia, devono essere adottati previo accordo tra i Ministeri
dell’istruzione, dell’università e della ricerca e del lavoro e delle politiche
sociali e le regioni.
118.
Per gli anni 2003 e 2004 il limite di non concorrenza alla formazione del
reddito di lavoro dipendente, relativamente ai contributi di assistenza
sanitaria, di cui all’articolo 48, comma 2, lettera a), del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è fissato in euro 3.615,20.
119. All’articolo 18, comma 8-quater, del decreto legislativo 21 aprile 1993,
n. 124, le parole: «fino al termine di tale periodo,» sono soppresse.
120. Nei confronti dei fondi di previdenza complementare che abbiano presentato
istanza al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dei commi
8-bis e 8-ter del citato articolo 18 del decreto legislativo n. 124 del 1993,
non trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto
legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, nonché l’articolo 15, comma 6, della legge
8 agosto 1995, n. 335. Le medesime forme pensionistiche possono operare, in
deroga alla normativa vigente, secondo le modalità fissate attraverso la
contrattazione collettiva nazionale dalle parti sociali costituenti.
121. Nei procedimenti giurisdizionali concernenti l’invalidità civile di cui
all’articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nei casi in cui
sia legittimata la regione, quest’ultima, fatte salve le ordinarie modalità di
difesa in giudizio, può essere difesa da propri funzionari, da funzionari di
enti locali o delle aziende sanitarie locali ovvero, in base ad apposita
convenzione con l’INPS, da avvocati dipendenti da tale ente senza oneri
aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Le controversie concernenti il
trattamento economico per l’esercizio delle funzioni di cui al decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, che comunque non configura mai attività
di pubblico impiego, sono devolute alla competenza del giudice ordinario. Nel
medesimo decreto legislativo n. 545 del 1992, all’articolo 27, comma 1, la
parola: «regionale» è soppressa.
122. All’articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo il comma 1 è
inserito il seguente:
«1-bis. Per gli apporti di beni immobili ai fondi d’investimento immobiliare
chiusi disciplinati dall’articolo 37 del testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, e dall’articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n.
86, al pagamento dell’imposta è tenuta la società di gestione del risparmio per
ciascun fondo da essa istituito. La fattura, emessa dall’apportante senza
addebito dell’imposta, con l’osservanza delle disposizioni di cui agli articoli
21 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, e con l’indicazione della disposizione di cui al presente comma, deve
essere integrata dalla società di gestione del risparmio con l’indicazione
dell’aliquota e della relativa imposta e deve essere annotata nel registro di
cui agli articoli 23 e 24 del citato decreto del Presidente della Repubblica n.
633 del 1972 entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma
comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo
mese; lo stesso documento, ai fini della detrazione, è annotato anche nel
registro di cui all’articolo 25 del medesimo decreto n. 633 del 1972. Agli
effetti della limitazione contenuta nel terzo comma dell’articolo 30 del citato
decreto n. 633 del 1972, le cessioni sono considerate operazioni imponibili».
123. L’efficacia delle disposizioni del comma 122 è subordinata alla preventiva
approvazione da parte del Consiglio dell’Unione europea ai sensi dell’articolo
27 della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977.
124.
Al comma 2-bis dell’articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, introdotto dall’articolo 41-bis, comma 7, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: «5 per cento» sono sostituite dalle
seguenti: «10 per cento» e le parole: «dei partecipanti che rappresentano
almeno il 30 per cento delle quote emesse» sono sostituite dalle seguenti: «del
50 per cento più una quota degli intervenuti all’assemblea. Il quorum
deliberativo non potrà in ogni caso essere inferiore al 30 per cento del valore
di tutte le quote in circolazione».
125. Il Centro di alta specializzazione per il trattamento e lo studio della
talassemia, con connessa scuola di specializzazione, previsto dall’articolo 48
della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è da identificarsi nella Fondazione Istituto
mediterraneo di ematologia (IME), di cui all’articolo 2 del decreto-legge 23
aprile 2003, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 2003,
n. 141.
126. Le autorizzazioni di spesa per l’attivazione del Centro di alta
specializzazione di cui al comma 125 sono assegnate alla Fondazione IME, per
l’anno 2004.
127. Al fine di favorire l’integrazione dei poli di eccellenza ospedaliera con
l’attività di ricerca scientifica e tecnologica avanzata, di alta formazione e
di aggiornamento professionale degli operatori, è autorizzato un limite di
impegno quindicennale di 5,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2005
funzionali alla realizzazione del Parco della Salute e delle nuove Molinette di
Torino.
128. Per la prosecuzione degli interventi necessari allo svolgimento dei giochi
olimpici «Torino 2006» è autorizzato il limite d’impegno quindicennale di 3,5
milioni di euro a decorrere dal 2005, quale limite massimo del concorso dello
Stato agli oneri derivanti dalla contrazione di mutui da parte dei soggetti di
cui alla legge 9 ottobre 2000, n. 285, e successive modificazioni. Nell’attesa
che sia portata a termine la procedura relativa al reperimento delle risorse
finanziarie previste dal presente comma, i soggetti di cui al medesimo comma
sono autorizzati a stipulare contratti per l’affidamento di incarichi di
progettazione, di attività accessorie e di lavori nei limiti della copertura
finanziaria di cui al presente comma.
129. Al comma 1-bis dell’articolo 1 della legge 9 ottobre 2000, n. 285,
introdotto dall’articolo 1 della legge 26 marzo 2003, n. 48, dopo le parole:
«formalmente delegati», sono inserite le seguenti: «nonché da tre
rappresentanti scelti rispettivamente dalla Presidenza del Consiglio dei
ministri, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dal Ministero dell’economia
e delle finanze» e il periodo: «Partecipa alle riunioni del Comitato di regia,
senza diritto di voto, un rappresentante del Presidente del Consiglio dei
ministri» è soppresso.
130. Per il completamento e l’ottimizzazione della Torino-Milano con la
viabilità locale mediante l’interconnessione tra la strada statale n. 32 e la
strada provinciale n. 299 è autorizzato il limite d’impegno quindicennale di
3,5 milioni di euro a decorrere dal 2005.
131. All’articolo 39, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dopo la
parola: «drepanocitosi» sono inserite le seguenti: «, nonché
talasso-drepanocitosi e talassemia intermedia in trattamento trasfusionale o
con idrossiurea,».
132. In favore dei lavoratori che abbiano già maturato, alla data del 2 ottobre
2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui
all’articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive
modificazioni, sono fatte salve le disposizioni previgenti alla medesima data
del 2 ottobre 2003. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche a
coloro che hanno avanzato domanda di riconoscimento all’INAIL o che ottengono
sentenze favorevoli per cause avviate entro la stessa data. Restano valide le
certificazioni già rilasciate dall’INAIL. All’onere relativo all’applicazione
del presente comma e del comma 133, valutato in 25 milioni di euro per l’anno
2004, 97 milioni di euro per l’anno 2005 e 182 milioni di euro annui a
decorrere dall’anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo
per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236.
133. I benefìci previdenziali di cui all’articolo 13, comma 8, della legge 27
marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sono estesi anche ai lavoratori
esposti al rischio chimico da cloro, nitro e ammine, dello stabilimento ex ACNA
di Cengio, indipendentemente dagli anni di esposizione, a decorrere dal 2004.
134. All’articolo 3, comma 20, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo il
primo periodo è inserito il seguente: «Le unità immobiliari, escluse quelle
considerate di pregio ai sensi del comma 13, per le quali i conduttori, in
assenza della citata offerta in opzione, abbiano manifestato volontà di
acquisto entro il 31 ottobre 2001 a mezzo lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, sono vendute al prezzo e alle condizioni determinati in base alla
normativa vigente alla data della predetta manifestazione di volontà di
acquisto».
135. All’articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998,
n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come da
ultimo modificato dall’articolo 41, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n.
289, le parole: «31 dicembre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre
2004» e le parole: «e di 45 milioni di euro per l’anno 2003» sono sostituite
dalle seguenti: «e di 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004».
136. All’articolo 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998,
n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come da
ultimo modificato dall’articolo 41, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n.
289, le parole: «31 dicembre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre
2004». All’onere derivante dall’attuazione del presente comma si provvede, nel
limite di 18 milioni di euro, a carico delle risorse preordinate per la
medesima finalità e non utilizzate alla data del 31 dicembre 2003.
137. Per le finalità di cui all’articolo 117, comma 5, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 51.645.690
nell’esercizio finanziario 2004 a far carico sul Fondo per l’occupazione di cui
all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. L’intervento di cui
all’articolo 15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, può proseguire nell’anno
2004 nei limiti delle risorse finanziarie preordinate per la medesima finalità
entro il 31 dicembre 2001 e non utilizzate, nel limite di 50 milioni di euro.
All’articolo 118, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come
modificato dall’articolo 47, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le
parole: «e di 100 milioni di euro per l’anno 2003» sono sostituite dalle
seguenti: «e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004». In
attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di
spesa di 310 milioni di euro, a carico del Fondo per l’occupazione di cui
all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nel caso di programmi
finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a
settori produttivi e ad aree territoriali, ovvero miranti al reimpiego di
lavoratori coinvolti in detti programmi, il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
può disporre, entro il 31 dicembre 2004, proroghe di trattamenti di cassa
integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale,
già previsti da disposizioni di legge, anche in deroga alla normativa vigente
in materia, nonché concessioni, anche senza soluzione di continuità, dei
predetti trattamenti, che devono essere stati definiti in specifici accordi in
sede governativa intervenuti entro il 30 giugno 2004. La misura dei trattamenti
è ridotta del 20 per cento. Tale riduzione non si applica nei casi di prima
proroga o di nuova concessione. Il lavoratore decade dal trattamento di
mobilità, qualora l’iscrizione nelle relative liste sia finalizzata
esclusivamente al reimpiego, dal trattamento di disoccupazione ordinaria o
speciale o da altra indennità o sussidio, la cui corresponsione è collegata
allo stato di disoccupazione o inoccupazione, quando: a) rifiuti di essere
avviato ad un progetto individuale di reinserimento nel mercato del lavoro,
ovvero rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione professionale
autorizzato dalla regione o non lo frequenti regolarmente; b) non accetti
l’offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore del
20 per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza. Il lavoratore
decade dal trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria qualora
rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione professionale o non lo
frequenti regolarmente. Il lavoratore decade dal trattamento di cassa
integrazione guadagni straordinaria, di mobilità, di disoccupazione ordinaria o
speciale, o da altra indennità o sussidio qualora non accetti di essere
impiegato in opere o servizi di pubblica utilità. Il lavoratore percettore del
trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, se decaduto dal
diritto di godimento del trattamento previdenziale ai sensi del presente comma,
perde il diritto a qualsiasi erogazione a carattere retributivo o previdenziale
a carico del datore di lavoro, salvi i diritti già maturati. Le disposizioni di
cui al settimo, ottavo e nono periodo del presente comma si applicano quando le
attività lavorative o di formazione si svolgono in un luogo che non dista più
di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o comunque raggiungibile in
ottanta minuti con i mezzi di trasporto pubblici. Sono abrogate tutte le
disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con il presente comma.
138. Al comma 1 dell’articolo 1 del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2003» sono
sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2004»;
b) al terzo periodo, le parole: «con passaggio diretto presso le imprese dello
stesso settore di attività» sono sostituite dalle seguenti: «con passaggio
diretto o anche con interruzione del rapporto di lavoro tramite la procedura di
mobilità, purché non superiore ad un periodo di 360 giorni, presso imprese
dello stesso settore di attività o che operano all’interno dello stesso
stabilimento».
139.
Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli
effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 24
novembre 2003, n. 328. La presente disposizione acquista efficacia a decorrere
dal 25 gennaio 2004.
140.
Dopo il comma 3 dell’articolo 20 della legge 1º agosto 2002, n. 166, è aggiunto
il seguente:
«3-bis. Le somme relative ad eventuali economie che si realizzeranno sulle
risorse attivate mediante la contrazione di mutui o altre operazioni
finanziarie effettuate dalla regione Lombardia per la realizzazione degli
interventi per i campionati mondiali di sci alpino del 2005 in Valtellina a
valere sui limiti di impegno quindicennali possono essere destinate alla
copertura di altre spese preventivamente autorizzate dalla regione per la
realizzazione dell’evento».
141. Per l’anno 2004 i trasferimenti erariali a favore delle comunità montane
sono incrementati di 5 milioni di euro e di 5 milioni di euro quelli destinati
alle province.
142.
Nell’ambito del tavolo di monitoraggio della spesa sanitaria costituito in
attuazione dell’Accordo tra Governo, regioni e le province autonome dell’8
agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001,
sono analizzati anche gli effetti finanziari della legalizzazione del lavoro
irregolare di extracomunitari prevista dall’articolo 33 della legge 30 luglio
2002, n. 189, e dal decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222. Le risultanze del predetto
monitoraggio sono sottoposte all’esame della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano.
143. In considerazione dell’accresciuta complessità delle funzioni e dei
compiti assegnati al Ministero dell’economia e delle finanze dal decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché in relazione alle prioritarie
esigenze collegate alle attività di previsione, di gestione, di controllo e di
monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica attribuite al predetto
Dicastero dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, una somma pari a
cinque milioni di euro annui è destinata, d’intesa con le organizzazioni
sindacali, all’incentivazione della produttività del personale delle aree
professionali in servizio presso il predetto Ministero.
144. In attuazione del punto 13 del citato Accordo tra Governo, regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano dell’8 agosto 2001 ed in relazione al
Piano di risanamento del Policlinico Umberto I di Roma, presentato dalla
regione Lazio, per gli anni 2002-2004, sono assegnati alla regione Lazio a
favore dell’Azienda Policlinico Umberto I di Roma 65 milioni di euro per l’anno
2004, 60 milioni di euro per l’anno 2005 e 75 milioni di euro per l’anno 2006,
nonché 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 a favore
dell’ospedale Casa sollievo della sofferenza di San Giovanni Rotondo. Per le
ulteriori definitive occorrenze finanziarie della gestione liquidatoria
dell’Azienda universitaria Policlinico Umberto I di Roma, a tutto il 31
dicembre 1999, lo Stato provvede ad attribuire alla regione Lazio l’importo di
19.000.000 di euro a titolo di saldo dei disavanzi che residuano dopo
l’assegnazione della quota parte di risorse attribuite alla regione Lazio ai
sensi dell’articolo 4-bis, comma 2, lettera a), del decreto-legge 15 aprile
2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112.
145. La reversibilità dell’assegno di cui al comma 1 dell’articolo 2 della
legge 25 febbraio 1992, n. 210, e successive modificazioni, si intende
applicabile solo in presenza delle condizioni di cui al comma 3 dell’articolo 2
della stessa legge.
146. In deroga al divieto di cui al comma 53, per consentire la più efficace
attuazione delle norme di riforma del sistema fiscale, nonché al fine di
rafforzare significativamente i risultati dell’attività di controllo tributario
in relazione a quanto previsto dall’articolo 39, comma 3, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, l’Agenzia delle entrate può procedere ad assumere a tempo
indeterminato fino a 750 unità di personale appartenente all’area C che abbia
superato procedure selettive pubbliche che prevedono un tirocinio
teorico-pratico retribuito.
147. Al fine di garantire la piena operatività delle pubbliche amministrazioni
che, in relazione a quanto previsto dall’articolo 34, comma 1, lettera a),
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, siano state interessate da una
rideterminazione o da una diversa distribuzione dei posti di livello
dirigenziale generale, all’articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, le parole: «50 per cento» sono
sostituite dalle seguenti: «70 per cento». Per le amministrazioni pubbliche
indicate al primo periodo del presente comma, i cui posti di livello
dirigenziale generale contrattualizzato dell’area 1 non superino le cinque
unità, il predetto articolo 19, comma 4, fino al 31 dicembre 2004, trova
applicazione prescindendo dai limiti percentuali indicati.
148. Per sopperire alle carenze di organico e per far fronte ai propri compiti
istituzionali ed alle esigenze connesse con la protezione civile, per l’anno
2004, l’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici (APAT)
è autorizzata ad avvalersi di personale utilizzato a tempo determinato o con
convenzione o con altre forme di flessibilità e di collaborazione nel limite
massimo di spesa complessivamente stanziata per lo stesso personale nell’anno
2003 dalla predetta Agenzia. I relativi oneri continuano a far carico sul
bilancio dell’Agenzia.
149. In attuazione dell’articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, al
finanziamento delle spese di funzionamento della commissione di garanzia per
l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali si
provvede mediante un fondo appositamente costituito ed iscritto nello stato di
previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La dotazione del
suddetto fondo è pari a 2.416.187 euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e
2006. A decorrere dal 2007 si provvede ai sensi dell’articolo 11, comma 3,
lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468.
150. In relazione all’accresciuta complessità dei compiti del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali in materia di previdenza sociale e di lavoro
derivanti dall’attuazione dell’articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30,
l’intera quota del 10 per cento dell’importo proveniente dalla riscossione
delle sanzioni penali e amministrative comminate dalle direzioni provinciali
del lavoro – servizio ispezioni del lavoro per le violazioni delle leggi sul
lavoro, di cui all’articolo 79, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
è destinata, limitatamente all’anno 2004, all’incentivazione del personale con
le modalità previste dallo stesso articolo 79. Per gli anni successivi
l’importo percentuale della predetta quota da destinare alla formazione ed
aggiornamento del personale da assegnare al servizio ispezione del lavoro e per
l’acquisto dei dispositivi di protezione individuale, delle attrezzature, degli
strumenti e degli apparati indispensabili per lo svolgimento dell’attività e
delle procedure ad essa connesse è definito con decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali.
151. Nello stato di previsione del Ministero dell’interno è istituito un fondo
da ripartire per le esigenze correnti di funzionamento dei servizi
dell’Amministrazione, con una dotazione, a decorrere dall’anno 2004, di 100
milioni di euro. Con decreti del Ministro dell’interno, da comunicare, anche
con evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite
l’Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni
parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo
tra le unità previsionali di base interessate del medesimo stato di previsione.
152. Per le esigenze infrastrutturali e di investimento delle Forze
dell’ordine, è autorizzata la spesa di 125 milioni di euro per l’anno 2004,
iscritta in un fondo dello stato di previsione del Ministero dell’interno, da
ripartire nel corso della gestione tra le unità previsionali di base
interessate con decreto del Ministro dell’interno, da comunicare, anche con
evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite
l’Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni
parlamentari e alla Corte dei conti.
153. Per conseguire un più elevato livello di efficienza ed efficacia nello
svolgimento dei compiti e delle funzioni istituzionali, la dotazione organica
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementata di 500 unità
complessive. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, si provvede alla distribuzione per qualifiche
dirigenziali e per profili professionali delle unità portate in incremento ai
sensi della presente disposizione nel limite di spesa di euro 5.000.000 per
l’anno 2004, euro 12.000.000 per l’anno 2005 ed euro 16.000.000 a decorrere dal
2006. Ferma restando la riserva di posti di cui all’articolo 18, comma 1, del
decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, i posti portati in incremento nel
profilo di vigile del fuoco sono riservati nella misura del 50 per cento ai
vigili volontari ausiliari collocati in congedo negli anni 2004 e 2005 e con
decreto del Ministro dell’interno sono stabiliti i relativi criteri, modalità e
requisiti. Alla copertura dei rimanenti posti nello stesso profilo di vigile
del fuoco si provvede, in uguale misura, mediante assunzione degli idonei della
graduatoria del concorso pubblico a 184 posti di vigile del fuoco, indetto con
decreto del Ministro dell’interno del 6 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 24 del 27 marzo 1998, e del concorso per
titoli a 173 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministro
dell’interno del 5 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie
speciale, n. 92 del 20 novembre 2001. Le predette graduatorie rimangono valide
fino al 31 dicembre 2005. Le assunzioni del personale portato in aumento sono effettuate
in deroga al divieto di cui al comma 53 ed alle vigenti procedure di
programmazione ed approvazione.
154. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 22 della legge 26 marzo
2001, n. 128, è rideterminata in euro 48 milioni per l’anno 2004 e in euro 14
milioni a decorrere dall’anno 2005.
155. È autorizzata la spesa di 87 milioni di euro per l’anno 2004, 42 milioni
di euro per l’anno 2005 e 38 milioni di euro a decorrere dal 2006 da destinare
a provvedimenti normativi volti al riallineamento, con effetti economici a
decorrere dal 1º gennaio 2003, delle posizioni di carriera del personale
dell’Esercito, della Marina, ivi comprese le Capitanerie di porto, e
dell’Aeronautica inquadrato nei ruoli dei marescialli ai sensi dell’articolo 34
del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, con quelle del personale
dell’Arma dei carabinieri inquadrato nel ruolo degli ispettori ai sensi
dell’articolo 46 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198. È altresì
autorizzata la spesa di 73 milioni di euro per l’anno 2004, 118 milioni di euro
per l’anno 2005 e 122 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006 da destinare a
provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del
personale non direttivo e non dirigente delle Forze armate e delle Forze di
polizia.
156. A decorrere dal 1º gennaio 2004, per continuare nel progressivo
allineamento delle indennità corrisposte al personale specialista del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco a quelle percepite dall’analogo personale delle
Forze di polizia, le risorse di cui al comma 2, lettera d), dell’articolo 47
del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto aziende ed
amministrazioni autonome dello Stato del 24 maggio 2000, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20 giugno 2000, sono
incrementate di 600.000 euro e di 1.000.000 di euro da destinare, con modalità
e criteri da definire in sede di contrattazione integrativa, rispettivamente al
personale del settore operativo che svolge mansioni corrispondenti a quelle dei
profili del settore aeronavigante, nelle more dell’inquadramento previsto
dall’articolo 28 dello stesso contratto collettivo nazionale, ed al personale
in possesso di specializzazione di sommozzatore in servizio presso le sedi di
nucleo. Per la medesima finalità le risorse per la contrattazione collettiva
nazionale indicate al comma 46 sono incrementate di un importo pari a 400.000
euro da destinare al trattamento accessorio dei padroni di barca, dei motoristi
navali e dei comandanti di altura in servizio nei distaccamenti portuali del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
157. Al fine di garantire il proseguimento e la funzionalità dell’attività di
soccorso aereo svolto dal nucleo elicotteri del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, 120 unità appartenenti al profilo operativo della posizione economica
B1, che svolgono mansioni corrispondenti a quelle dei profili aeronaviganti
della posizione economica B2, sono collocate in tali profili in soprannumero
con progressivo riassorbimento nell’ambito della dotazione organica del settore
aeronavigante di cui alla Tabella A del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314. Gli oneri derivanti sono
determinati nella misura complessiva massima di 282.000 euro a decorrere dal 1º
gennaio 2004.
158. Per l’anno 2004, nell’ambito delle deroghe di cui al comma 54, le vacanze
organiche nei ruoli dei sovrintendenti e degli ispettori del Corpo di polizia
penitenziaria di cui alla tabella F allegata al decreto legislativo 21 maggio
2000, n. 146, possono essere utilizzate, fatti salvi i posti riservati ai
volontari in ferma breve delle Forze armate di cui ai bandi già emanati in
applicazione dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, e successive modificazioni, per le
assunzioni di agenti anche in eccedenza alla dotazione organica del ruolo degli
agenti ed assistenti della predetta tabella F, utilizzando i candidati già
idonei collocati nella residua graduatoria di cui al decreto interministeriale
12 novembre 1996, nonché mediante assunzione, a domanda, degli agenti ausiliari
del Corpo di polizia penitenziaria, reclutati ai sensi dell’articolo 6 della
legge 30 novembre 2000, n. 356, e dell’articolo 50 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, anche se cessati dal servizio. Le conseguenti posizioni in
soprannumero nel ruolo degli agenti ed assistenti sono riassorbite per effetto
dei passaggi per qualunque causa del personale del predetto ruolo a quelli dei
sovrintendenti e degli ispettori. Ferme restando le procedure autorizzatorie di
cui al comma 55, con decreto del Ministro della giustizia, sono definiti i
requisiti e le modalità per le predette assunzioni, nonché i criteri per la
formazione della relativa graduatoria e modalità abbreviate del corso di
formazione, anche in deroga agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 30
ottobre 1992, n. 443.
159. Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri è istituito un
fondo da ripartire per provvedere al rafforzamento delle misure di sicurezza
attiva e passiva delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari,
con dotazione a decorrere dall’anno 2004, di 10 milioni di euro. Con decreti
del Ministero degli affari esteri, da comunicare, anche con evidenze informatiche,
al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite l’Ufficio centrale del
bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei
conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le unità previsionali di
base interessate del medesimo stato di previsione.
160. All’articolo 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il comma 10 è
sostituito dal seguente:
«10. L’aliquota prevista dal comma 4 dell’articolo 1 della legge 25 giugno
1985, n. 331, e la riserva di cui al comma 8 dell’articolo 7 della legge 22
dicembre 1986, n. 910, sono determinate con decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze».
161. All’articolo 4, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 499, dopo le
parole: «università degli studi e da altri enti pubblici di ricerca», sono
inserite le seguenti: «nonché, nei limiti stabiliti di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, alle attività di supporto a quelle di competenza
del Ministero delle politiche agricole e forestali ed al funzionamento delle
connesse strutture ministeriali e, per l’anno 2004, dell’Agenzia per le
erogazioni in agricoltura di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n.
165».
162.
Le disposizioni di cui all’articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, non si applicano ai contributi dello Stato in favore degli enti e delle
associazioni per l’assistenza alle collettività italiane all’estero di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200.
163. Al comma 4, ultimo periodo, dell’articolo 7 del decreto-legge 27 aprile
1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165,
sono soppresse le parole da: «, salvo una quota, stabilita con decreto del
Ministro delle finanze» fino a: «stato di previsione della spesa del Ministero
delle finanze».
164. In relazione a quanto previsto dal comma 163 le disposizioni di cui ai
commi 193 e 194 dell’articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, non
trovano applicazione relativamente al potenziamento dell’Amministrazione
finanziaria e alla erogazione di compensi incentivanti la produttività del
personale. I commi 195 e 196 dell’articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n.
549, sono abrogati.
165. All’articolo 12 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base delle somme riscosse
in via definitiva correlabili ad attività di controllo fiscale, delle maggiori
entrate realizzate con la vendita degli immobili dello Stato effettuata ai
sensi dell’articolo 3, comma 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché
sulla base dei risparmi di spesa per interessi, calcolati rispetto alle
previsioni definitive di bilancio e connessi con la gestione della tesoreria e
del debito pubblico e con l’attività di controllo e di monitoraggio
dell’andamento della finanza pubblica e dei flussi di bilancio per il
perseguimento degli obiettivi programmatici, determina con proprio decreto le
misure percentuali da applicare su ciascuna di tali risorse, con effetto
dall’anno 2004, per le finalità di cui al comma 2 e per il potenziamento dell’Amministrazione
economica e finanziaria, in misura tale da garantire la neutralità finanziaria
rispetto al previgente sistema»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le somme derivanti dall’applicazione del comma 1, secondo modalità
determinate con il decreto ivi indicato, affluiscono ad appositi fondi
destinati al personale dell’Amministrazione economica e finanziaria in servizio
presso gli Uffici adibiti alle attività di cui al citato comma che hanno
conseguito gli obiettivi di produttività definiti, anche su base monetaria. In
sede di contrattazione integrativa sono stabiliti i tempi e le modalità di
erogazione dei fondi determinando le risorse finanziarie da assegnare a
ciascuno dei predetti Uffici in relazione all’apporto recato dagli Uffici medesimi
alle attività di cui al comma 1».
166. L’articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive
modificazioni, è abrogato, ad eccezione dell’ultimo periodo del comma 3, nonché
dei commi 6-bis e 7. Il comma 6 dell’articolo 27 della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, e il comma 1-bis dell’articolo 32 della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
sono abrogati. All’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica sono aggiunte le seguenti parole: «che abbiano rilevanza
nazionale»;
b) al comma 1, dopo le parole: «di fornitura» sono inserite le seguenti: «di
beni e servizi a rilevanza nazionale»;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le amministrazioni pubbliche possono fare ricorso alle convenzioni
stipulate ai sensi del comma 1, ovvero utilizzarne i parametri di
prezzo-qualità per l’acquisto di beni e servizi comparabili con quelli oggetto
di convenzionamento».
167. All’articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) nella rubrica e nel comma 1 dopo le parole: «e servizi» sono inserite le
seguenti: «a rilevanza regionale»;
b) al comma 5 è soppresso il secondo periodo.
168.
Al decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla
legge 16 novembre 2001, n. 405, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dell’articolo 2, le parole: «aderiscano alle convenzioni
stipulate ai sensi dell’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e
dell’articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero ad» sono
sostituite dalle seguenti: «attuino i princìpi di cui all’articolo 26 della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, e all’articolo 59 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, ovvero»;
b) il comma 2 dell’articolo 2 è abrogato.
169.
All’articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «e servizi» sono inserite le
seguenti: «di rilevanza nazionale» e sono soppressi il secondo ed il terzo
periodo;
b) il comma 7 è abrogato.
170.
Al comma 1 dell’articolo 32 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole:
«Tali enti, per l’acquisto di beni e per l’approvigionamento di pubblici
servizi caratterizzati dall’alta qualità dei servizi stessi e dalla bassa
intensità di lavoro, aderiscono alle convenzioni stipulate ai sensi
dell’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive
modificazioni, e dell’articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388» sono
soppresse.
171.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le
amministrazioni pubbliche possono decidere se continuare ad utilizzare o meno
le convenzioni precedentemente stipulate dalla CONSIP Spa.
172. Al fine di razionalizzare la spesa pubblica e favorire il rispetto del patto
di stabilità interno la CONSIP Spa, attraverso proprie articolazioni
territoriali sul territorio, può fornire su specifica richiesta supporto e
consulenza per le esigenze di approvvigionamento di beni e servizi da parte di
enti locali o loro consorzi assicurando la partecipazione anche alle piccole e
medie imprese locali nel rispetto dei princìpi di concorrenza.
Art.
4. 1.
Per l’anno 2004, nei confronti di ciascun utente del servizio
radiodiffusione, in regola per l’anno in corso con il pagamento del relativo
canone di abbonamento, che acquisti o noleggi un apparecchio idoneo a
consentire la ricezione, in chiaro e senza alcun costo per l’utente e per il
fornitore di contenuti, dei segnali televisivi in tecnica digitale terrestre
(T-DVB/C-DVB) e la conseguente interattività, è riconosciuto un contributo
statale pari a 150 euro. La concessione del contributo è disposta entro il
limite di spesa di 110 milioni di euro. 2.
Un contributo statale pari a 75 euro è altresì riconosciuto alle persone
fisiche o giuridiche che acquistano o noleggiano o detengono in comodato un
apparecchio di utente per la trasmissione o la ricezione a larga banda dei
dati via Internet. Il contributo è corrisposto mediante uno sconto di
ammontare corrispondente, praticato sull’ammontare previsto nei contratti di
abbonamento al servizio di accesso a larga banda ad Internet, stipulato dopo
il 1º dicembre 2003. La concessione del contributo è disposta entro il limite
di spesa di 30 milioni di euro. 24.
Le disposizioni di cui ai commi 21, 22 e 23 si applicano in riferimento ad
eventi eccezionali verificatisi al 30 settembre 2003. 36.
Entro il 30 luglio 2004, il Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio, di concerto con i Ministeri dell’economia e delle finanze, delle
politiche agricole e forestali e delle infrastrutture e dei trasporti,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, presenta al CIPE il Programma
nazionale di cui al comma 35. Il Programma nazionale indica le risorse
finanziarie assegnate ai singoli interventi di cui al comma 35, lettere a),
b), c) e d), previsti dalle relative leggi di spesa e, con esclusione di
quelli già inseriti negli Accordi di programma quadro, ne definisce la
gerarchia delle priorità, tenuto conto dello stato di avanzamento delle
relative progettazioni. Ai fini della successiva attuazione gli interventi del
Programma nazionale sono inseriti negli Accordi di programma quadro sempreché
presentino requisiti relativi alla progettazione e alla certezza di risorse
finanziarie coerenti con lo strumento. 37.
Agli interventi individuati dal Programma nazionale è assegnata priorità
anche in relazione all’attuazione del programma delle infrastrutture
strategiche per il periodo 2004-2007, di cui alla legge 21 dicembre 2001, n.
443, e successive modificazioni, approvato con la citata delibera CIPE n.
121/2001, e successive modificazioni, tenendo conto delle procedure previste
dal decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190. 46.
Allo scopo di promuovere l’introduzione di nuove tecniche produttive e di incentivare
la tutela delle produzioni agroalimentari di qualità del Mezzogiorno, è
autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2004,
2005 e 2006 per la istituzione dell’Istituto per la ricerca e le applicazioni
biotecnologiche per la sicurezza e la valorizzazione dei prodotti tipici e di
qualità. 47.
L’Istituto di cui al comma 46 effettua ricerche e studi in materia di: 48.
L’Istituto di cui al comma 46 ha sede presso l’università degli studi di
Foggia che può avvalersi, allo scopo di assicurare la massima efficacia dello
stesso, di collaborazioni con altre università o con istituti di ricerca. 49.
L’importazione e l’esportazione a fini di commercializzazione ovvero la
commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza
costituisce reato ed è punita ai sensi dell’articolo 517 del codice penale.
Costituisce falsa indicazione la stampigliatura «made in Italy» su prodotti e
merci non originari dall’Italia ai sensi della normativa europea
sull’origine; costituisce fallace indicazione, anche qualora sia indicata
l’origine e la provenienza estera dei prodotti o delle merci, l’uso di segni,
figure, o quant’altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto
o la merce sia di origine italiana. Le fattispecie sono commesse sin dalla
presentazione dei prodotti o delle merci in dogana per l’immissione in
consumo o in libera pratica e sino alla vendita al dettaglio. La fallace
indicazione delle merci può essere sanata sul piano amministrativo con
l’asportazione a cura ed a spese del contravventore dei segni o delle figure
o di quant’altro induca a ritenere che si tratti di un prodotto di origine
italiana. La falsa indicazione sull’origine o sulla provenienza di prodotti o
merci può essere sanata sul piano amministrativo attraverso l’esatta
indicazione dell’origine o l’asportazione della stampigliatura «made in
Italy». 111.
Per la realizzazione degli interventi di cui ai commi da 106 a 110 è
autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2004 e di 45 milioni di
euro per l’anno 2005. 112.
È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo
speciale per l’incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle
imprese. Il Fondo interviene in sostegno di programmi, predisposti per la
attuazione di accordi sindacali o statuti societari, finalizzati a
valorizzare la partecipazione dei lavoratori ai risultati o alle scelte
gestionali delle imprese medesime. 118.
Nell’anno 2004, ai concessionari e ai commissari governativi del servizio
nazionale della riscossione è corrisposto, quale remunerazione per il
servizio svolto, un importo pari a 470 milioni di euro, che tiene luogo, per
i ruoli emessi da uffici statali, dell’aggio di cui all’articolo 17 del
decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e dell’aggio di cui all’articolo
12, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Resta fermo l’aggio, a
carico del debitore, previsto dall’articolo 17, comma 3, del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112. 119.
Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro
il 30 luglio 2004, l’importo di cui al comma 118 è ripartito, per una quota
pari al 96 per cento, tra i concessionari e i commissari governativi secondo
la percentuale con la quale gli stessi hanno usufruito della clausola di
salvaguardia e, per la restante quota, tra tutti i commissari governativi e
tra i concessionari per i quali vige l’obbligo della redazione bilingue degli
atti. 123.
All’articolo 5, comma 20, secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326, dopo le parole: «Ad esse non si applicano» sono inserite le seguenti: «,
fermo restando quanto previsto dalla lettera b) del comma 7 del presente
articolo,». 127.
All’articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le
seguenti modificazioni: 128.
In aggiunta a quanto previsto nella tabella D allegata alla presente legge,
al Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all’articolo 61 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, è attribuito un rifinanziamento di 2.700 milioni di
euro per l’anno 2007. 129.
La dotazione del Fondo di cui al comma 128 è utilizzabile, previa delibera
del CIPE, adottata ai sensi dell’articolo 60, comma 1, della legge 27 dicembre
2002, n. 289, anche per il finanziamento aggiuntivo degli strumenti di
incentivazione le cui risorse confluiscono al fondo di cui all’articolo 60,
comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. La diversa allocazione tra gli
strumenti d’intervento all’interno dei Fondi di cui agli articoli 60 e 61
della predetta legge n. 289 del 2002 è deliberata dal CIPE. 131.
Le procedure stabilite dal CIPE in materia di monitoraggio, revoca e
riprogrammazione degli interventi inseriti negli Accordi di programma quadro
di cui all’articolo 2, comma 203, lettera c), della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, per gli interventi che vi sono inclusi, anche se finanziati con
risorse diverse da quelle destinate alle aree sottoutilizzate, sono
vincolanti per tutti i soggetti che sottoscrivono tali Accordi. 132.
I contribuenti che hanno inoltrato le istanze per la concessione del credito
d’imposta ai sensi dell’articolo 62, comma 1, lettera d), della legge 27
dicembre 2002, n. 289, e che, per effetto della deliberazione del CIPE n. 23/03
del 25 luglio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell’11 agosto
2003, hanno ricevuto da parte dell’Agenzia delle entrate comunicazione della
concessione del predetto contributo nel mese di settembre del 2003 possono: 133.
Le disposizioni di cui alla lettera b) del comma 132 si applicano anche ai
soggetti che beneficiano del credito d’imposta ai sensi delle disposizioni di
cui all’articolo 62, comma 1, lettera c), ultimi due periodi, della legge 27
dicembre 2002, n. 289. 134.
Per le infrastrutture di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, ad
eccezione di quelle incluse nei piani finanziari delle concessionarie e nei
relativi futuri atti aggiuntivi, che presentano un potenziale ritorno
economico derivante dalla gestione dell’opera stessa, la richiesta di
assegnazione di risorse al CIPE deve essere accompagnata da una analisi
costi-benefici e da un piano economico-finanziario che indichi le risorse
utilizzabili per la realizzazione e i proventi derivanti dall’opera. Il CIPE
assegna le risorse finanziarie a valere sui fondi di cui all’articolo 1,
comma 7, lettera f), del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, nella
misura prevista dal piano economico-finanziario così come approvato
unitamente al progetto preliminare, e individua, contestualmente, i soggetti
autorizzati a contrarre i mutui o altra forma tecnica di finanziamento. 141.
Nella determinazione delle tariffe di cui al comma 140 si fa altresì
riferimento ai seguenti elementi: 142.
Gli elementi indicati nel terzo periodo del comma 140 e nel comma 141 possono
essere modificati dal CIPE, con delibera da sottoporre al controllo
preventivo della Corte dei conti. Nelle ipotesi di cui ai commi da 134 a 141,
quando la fissazione della tariffa non rientra nelle competenze di una
autorità indipendente, la tariffa è fissata dal CIPE presieduto in maniera
non delegabile dal Presidente del Consiglio dei ministri. 143.
Per l’anno 2004, la dotazione del Fondo nazionale per il sostegno alla
progettazione delle opere pubbliche delle regioni e degli enti locali, di cui
all’articolo 54 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è stabilita in 30
milioni di euro. 149.
Fino al 31 dicembre 2006, la quota del valore dell’opera che, ai sensi della
legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive disposizioni attuative, deve
essere realizzata dal contraente generale con anticipazione di risorse
proprie, non può superare complessivamente il 20 per cento dell’importo
dell’affidamento posto a base di gara. Il pagamento al contraente generale
della quota finanziaria in proprio avviene, in unica soluzione, all’atto
dell’ultimazione dei lavori. 184.
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile e
può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d’imposta non è rimborsabile,
ma non limita il diritto al rimborso ad altro titolo spettante; l’eventuale
eccedenza è riportabile al periodo di imposta successivo. 185.
L’ammontare della spesa complessiva per l’acquisto della carta e l’importo
del credito d’imposta di cui al comma 181 sono indicati nella dichiarazione
dei redditi relativa al periodo d’imposta durante il quale la spesa è stata
effettuata. 193.
All’articolo 19, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al primo
periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando quanto
previsto ai sensi del secondo periodo», e nel secondo periodo, le parole:
«diversi da» sono sostituite dalla seguente: «inclusi». 195.
All’articolo 39, comma 7-bis, capoverso 7-bis, del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326, è aggiunto il seguente periodo: «Per gli apparecchi a congegno di cui
alla lettera b) dello stesso comma e per i quali entro il 31 dicembre 2003 è
stato rilasciato il nulla osta di cui all’articolo 14-bis, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive
modificazioni, tale disposizione si applica dal 1º maggio 2004». 196.
Al comma 13 dell’articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le
parole: «pari al 10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «pari al 30
per cento». 199.
Il perfezionamento della procedura prevista dal comma 198 comporta la preclusione,
nei confronti delle società interessate, di ogni accertamento e l’esclusione
di sanzioni. 202.
Il credito di imposta di cui al comma 200, che non concorre alla formazione
del reddito e del valore della produzione rilevante ai fini dell’imposta
regionale sulle attività produttive né ai fini del rapporto di cui
all’articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è utilizzabile, a
decorrere dal 1º gennaio 2004, esclusivamente in compensazione, ai sensi del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 203.
Il credito di imposta di cui al comma 200 è fruibile entro il limite di spesa
di 1,5 milioni di euro per l’anno 2004 e di 1,5 milioni di euro per l’anno
2005. 209.
Per gli interventi di cui all’articolo 3 della legge 16 marzo 2001, n. 88, è
stanziata la somma annuale di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni
2004, 2005 e 2006. Per gli interventi di cui all’articolo 2 della legge 28
dicembre 1999, n. 522, è stanziata la somma annuale di 2 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006. 210.
Ai fini di cui al comma 209, all’articolo 1, comma 3, della legge 16 marzo
2001, n. 88, nonché all’articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 dicembre 2001,
n. 487, le parole: «nell’anno 2000» sono sostituite dalle seguenti:
«nell’anno 2003». 220.
All’articolo 80, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole:
«non coinvolto nella strutturazione dell’operazione di alienazione» sono
soppresse. 223.
Il comma 24 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, si
interpreta nel senso che gli alloggi attualmente di proprietà statale
realizzati ai sensi dell’articolo 18 della legge 4 marzo 1952, n. 137, e
successive modificazioni, assegnati ai cittadini italiani in possesso della
qualifica di profugo ai sensi dell’articolo 1 della legge 4 marzo 1952, n.
137, sono ceduti in proprietà ai profughi assegnatari o ai loro congiunti in
possesso dei requisiti previsti dalla predetta legge. Per la determinazione
delle condizioni di vendita, ivi comprese la fissazione del prezzo e le
modalità di pagamento, si fa riferimento alla normativa in vigore alla data
di presentazione della domanda di acquisto dell’alloggio. 224.
Gli immobili di cui al comma 3 dell’articolo 45 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, e successive modificazioni, realizzati e assegnati ai profughi, non
possono essere utilizzati per finalità diverse da quelle originarie e, di
conseguenza, anche se gestiti da amministrazioni non statali, il preesistente
vincolo di destinazione non può essere modificato. 228.
Il potere di opposizione di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del
decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 1994, n. 474, come modificato dal comma 227, è esercitabile
con riferimento alla singola operazione. Esso è altresì esercitabile quando
la partecipazione, anche attraverso singoli atti di acquisto, registri un
incremento pari o superiore alla misura prevista. Tale potere è parimenti
esercitabile ogniqualvolta sorga l’esigenza di tutelare sopravvenuti motivi
imperiosi di interesse pubblico entro il termine di dieci giorni dal loro
concreto manifestarsi. In tale caso l’atto di esercizio del potere statale
deve contenere esplicito e motivato riferimento alla data in cui tali motivi
si sono manifestati. 229.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta
del Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con il Ministro delle
attività produttive, nonché con i Ministri competenti per settori, sono
individuate le società dai cui statuti va eliminata, con deliberazione
dell’assemblea straordinaria, la clausola con la quale è stata attribuita al
Ministro dell’economia e delle finanze la titolarità di uno o più dei poteri
speciali. 236.
Le fondazioni IRCCS e gli IRCCS non trasformati in fondazioni sono
autorizzati a procedere all’alienazione di beni immobili del proprio
patrimonio al fine di ripianare eventuali debiti pregressi maturati fino al
31 ottobre 2003. Le modalità di attuazione sono autorizzate con decreto del
Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, nel rispetto della normativa generale sull’alienazione dei beni
immobili pubblici. La
presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a
chi8unque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data
a Roma, addì 24 dicembre 2003 CIAMPI BERLUSCONI,
Presidente del Consiglio dei Ministri ALLEGATO
2
TABELLA
A INDICAZIONE
DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE (migliaia
di euro)
TABELLA
B INDICAZIONE
DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE (migliaia
di euro)
TABELLA
C STANZIAMENTI
AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA
E' DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA (migliaia
di euro)
TABELLA
F IMPORTI
DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE (migliaia
di euro) ---------------------------- NB:
- Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella riportano- dopo
l'indicazione della amministrazione- il riferimento alla unità previsionale
di base, con il relativo codice, sotto la quale è ricompreso il capitolo. Gli
importi risultanti dalla presente tabella scontano gli eventuali effetti
delle precedenti tabelle "D"(Rifinanziamento) ed "E"
(Definanziamento) Per
le autorizzazioni di spesa che compongono i fondi investimenti (art. 46 Legge
finanziaria 2002 – Allegato 2 (Fondo investimenti) viene indicato il capitolo
relativo al fondo pertinente. I
limiti di impegno figurano nella tabella solo se la loro decorrenza coincide
con uno degli esercizi del bilancio triennale. La
natura dei limiti stessi consente solo uno spostamento di decorrenza e non una
loro rimodulazione, per cui non viene esposto l'importo complessivo residuale
successivo al triennio, né l'anno terminale, elementi fissati dalla legge che
autorizza il limite. Per
quanto sopra la tabella non espone più i limiti con decorrenza anteriore al
primo anno del bilancio triennale di riferimento Nella
colonna "limite impeg." i numeri 1, 2 e 3 stanno ad indicare:
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