Legge 16 gennaio 2003, n. 3
Disposizioni ordinamentali
in materia di pubblica amministrazione
(pubblicato nel S.O. n. 5/L della G.U. n. 15
del 20.01.2003)
La Camera dei deputati ed Senato della
Repubblica hanno approvato;
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Art. 1.
(Alto Commissario per la prevenzione e il
contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della
pubblica amministrazione)
1.
È istituito l'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della
corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica
amministrazione, di seguito denominato "Alto Commissario", alla
diretta dipendenza funzionale del Presidente del Consiglio dei ministri.
2.
Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa annua massima di
582.000 euro a decorrere dall'anno 2002.
3.
Il Governo adotta, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento ai
sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, volto a determinare la composizione e le funzioni
dell'Alto Commissario, al fine di garantirne l'autonomia e l'efficacia
operativa.
4. L'Alto Commissario svolge le proprie
funzioni nell'osservanza dei seguenti principi fondamentali:
a) principio di trasparenza e libero accesso
alla documentazione amministrativa, salvo i casi di legittima opposizione del
segreto;
b) libero accesso alle banche dati delle
pubbliche amministrazioni;
c) facoltà di esercitare le proprie funzioni
d'ufficio o su istanza delle pubbliche amministrazioni;
d) obbligo di relazione semestrale al
Presidente del Consiglio dei ministri, che riferisce periodicamente ai
Presidenti delle Camere;
e) supporto di un ufficio composto da
dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in posizione di comando secondo i
rispettivi ordinamenti, il cui servizio presso il medesimo ufficio è equiparato
ad ogni effetto di legge a quello prestato presso le amministrazioni di
appartenenza;
f) obbligo di rapporto all'autorità
giudiziaria e alla Corte dei conti nei casi previsti dalla legge;
g) rispetto delle competenze regionali e delle
province autonome di Trento e di Bolzano.
5. All'onere derivante dall'attuazione del
presente articolo, pari a 582.000 euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. 6. Il Ministro dell'economia e delle finanze
è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 2.
(Commissione per le adozioni
internazionali)
1. All'articolo 38 della legge 4 maggio 1983,
n. 184, come sostituito dall'articolo 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 476,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. La Commissione è composta da:
a) un presidente nominato dal Presidente del
Consiglio dei ministri nella persona di un magistrato avente esperienza nel
settore minorile ovvero di un dirigente dello Stato avente analoga specifica
esperienza;
b) due rappresentanti della Presidenza del
Consiglio dei ministri;
c) un rappresentante del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali;
d) un rappresentante del Ministero degli
affari esteri;
e) un rappresentante del Ministero
dell'interno;
f) due rappresentanti del Ministero della
giustizia;
g) un rappresentante del Ministero della
salute;
h) un rappresentante del Ministero
dell'economia e delle finanze;
i) un rappresentante del Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
l) tre rappresentanti della Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
m) tre rappresentanti designati, sulla base di
apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da associazioni
familiari a carattere nazionale, almeno uno dei quali designato dal Forum delle
associazioni familiari";
b) al comma 4, il secondo e il terzo periodo
sono soppressi.
2. Dalle disposizioni di cui al comma 1 non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e, a
tal fine, sono corrispondentemente rideterminati i trattamenti economici
corrisposti, a qualsiasi titolo, ai componenti della Commissione, previsti dal
medesimo articolo 38 della citata legge n. 184 del 1983 nel testo vigente
anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Le spese per l'esecuzione della Convenzione
per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione
internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993,
previste dall'articolo 9 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, pari a
6.817.231,07 euro, iscritte nell'unità previsionale di base 3.1.5.1 "Fondo
per le politiche sociali" dello stato di previsione del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali sono trasferite all'unità previsionale di base
3.1.5.2
"Presidenza
del Consiglio dei ministri" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, con esclusione della quota di minori entrate,
pari a 1.549.370,70 euro, recate dall'articolo 39-quater della legge 4 maggio
1983, n. 184, introdotto dall'articolo 3 della citata legge n. 476 del 1998, e
dall'articolo 4 della medesima legge n. 476 del 1998.
Art. 3.
(Soppressione dell'Agenzia per il
servizio civile. Modifica all'articolo 10
della legge n. 230 del 1998)
1. I commi 7, 8 e 9 dell'articolo 10 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, sono abrogati.
2. L'articolo 10, comma 3, della legge 8
luglio 1998, n. 230, è sostituito dal seguente:
"3. La Consulta nazionale per il servizio
civile è composta da non più di quindici membri, nominati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro da lui delegato, scelti in
maggioranza tra rappresentanti degli enti e delle organizzazioni, pubblici e
privati, che impiegano obiettori di coscienza e volontari del servizio civile
nazionale ovvero dei loro organismi rappresentativi, nonchè
tra rappresentanti degli obiettori di coscienza e dei volontari, delle regioni
e delle amministrazioni pubbliche coinvolte".
3. Dall'attuazione del comma 2 non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 4.
(Modifiche al decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, in materia di
formazione del personale delle pubbliche
amministrazioni)
1. Dopo l'articolo 7 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:
"Art. 7-bis. -
(Formazione del personale). - 1. Le amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, con esclusione delle università e degli enti di ricerca, nell'ambito
delle attività di gestione delle risorse umane e finanziarie, predispongono
annualmente un piano di formazione del personale, compreso quello in posizione
di comando o fuori ruolo, tenendo conto dei fabbisogni rilevati, delle
competenze necessarie in relazione agli obiettivi, nonchè
della programmazione delle assunzioni e delle innovazioni normative e
tecnologiche. Il piano di formazione indica gli obiettivi e le risorse
finanziarie necessarie, nei limiti di quelle, a tale scopo, disponibili,
prevedendo l'impiego delle risorse interne, di quelle statali e comunitarie, nonchè le metodologie formative da adottare in riferimento
ai diversi destinatari.
2. Le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, nonchè gli enti pubblici non
economici, predispongono entro il 30 gennaio di ogni anno il piano di
formazione del personale e lo trasmettono, a fini informativi, alla Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al
Ministero dell'economia e delle finanze. Decorso tale termine e, comunque, non
oltre il 30 settembre, ulteriori interventi in materia di formazione del
personale, dettati da esigenze sopravvenute o straordinarie, devono essere
specificamente comunicati alla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle
finanze indicando gli obiettivi e le risorse utilizzabili, interne, statali o
comunitarie. Ai predetti interventi formativi si dà corso qualora, entro un
mese dalla comunicazione, non intervenga il diniego della Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con
il Ministero dell'economia e delle finanze. Il Dipartimento della funzione
pubblica assicura il raccordo con il Dipartimento per l'innovazione e le
tecnologie relativamente agli interventi di formazione connessi all'uso delle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione".
Art. 5.
(Modifiche all'articolo 102 del testo
unico di cui al decreto legislativo n.
267 del 2000)
1. All'articolo 102 del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, nel comma 2, le parole: "da due esperti" sono
sostituite dalle seguenti: "da tre esperti".
2. Dalle disposizioni di cui al comma 1 non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e, a
tal fine, sono corrispondentemente rideterminati i trattamenti economici
corrisposti, a qualsiasi titolo, ai componenti del consiglio di amministrazione
dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e
provinciali, previsti dal medesimo articolo 102 del testo unico di cui al decreto
legislativo n. 267 del 2000 nel testo vigente anteriormente alla data di
entrata in vigore della presente legge.
Art. 6.
(Servizi dei beni culturali)
1.
All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, alla
lettera b-bis), introdotta dall'articolo 33 della legge 28 dicembre 2001, n.
448, le parole: ", i livelli retributivi minimi per il personale, a
prescindere dal contratto di impiego" sono soppresse.
Art. 7.
(Disposizioni in materia di mobilità del personale delle pubbliche
amministrazioni)
1.
Dopo l'articolo 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il
seguente:
"Art. 34-bis. -
(Disposizioni in materia di mobilità del personale). - 1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, con
esclusione delle amministrazioni previste dall'articolo 3, comma 1, ivi
compreso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prima di avviare le procedure
di assunzione di personale, sono tenute a comunicare ai soggetti di cui
all'articolo 34, commi 2 e 3, l'area, il livello e la sede di destinazione per
i quali si intende bandire il concorso nonchè, se
necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneità richieste.
2.
La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e le
strutture regionali e provinciali di cui all'articolo 34, comma 3, provvedono,
entro quindici giorni dalla comunicazione, ad assegnare il personale collocato
in disponibilità ai sensi degli articoli 33 e 34, ovvero interessato ai
processi di mobilità previsti dalle leggi e dai contratti collettivi. Le
predette strutture regionali e provinciali, accertata l'assenza negli appositi
elenchi di personale da assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il
concorso, comunicano tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri
- Dipartimento della funzione pubblica, le informazioni inviate dalle stesse
amministrazioni. Entro quindici giorni dal ricevimento della predetta
comunicazione, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
provvede ad assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il concorso il
personale inserito nell'elenco previsto dall'articolo 34, comma 2, nonchè collocato in disponibilità in forza di specifiche
disposizioni normative.
3.
Le amministrazioni possono provvedere a organizzare percorsi di qualificazione
del personale assegnato ai sensi del comma 2.
4. Le amministrazioni,
decorsi due mesi dalla comunicazione di cui al comma 1, possono procedere
all'avvio della procedura concorsuale per le posizioni per le quali non sia
intervenuta l'assegnazione di personale ai sensi del comma 2.
5.
Le assunzioni effettuate in violazione del presente articolo sono nulle di
diritto. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 39 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni".
2. All'articolo 17, comma 1, della legge 28
luglio 1999, n. 266, dopo le parole: "legge 19 maggio 1986, n. 224,"
sono inserite le seguenti: "nonchè del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco,".
3. All'articolo 18, comma 9, secondo periodo,
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre
1997, n. 465, dopo le parole: "per le amministrazioni statali" sono
inserite le seguenti: "e per gli uffici territoriali del Governo".
4. All'articolo 43, comma 19, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Si
applica quanto disposto dagli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165".
Art. 8.
(Contratti individuali dei dirigenti
incaricati presso i collegi di revisione
degli enti pubblici)
1. Alla stipula dei contratti individuali con
i dirigenti incaricati presso i collegi di revisione degli enti pubblici ai
sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni, provvedono le amministrazioni dello Stato nel
cui interesse l'incarico viene svolto.
Art. 9.
(Utilizzazione degli idonei di concorsi
pubblici)
1. A decorrere dal 2003, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni, in materia di programmazione delle assunzioni, con regolamento
emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità e i criteri con i
quali le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti
pubblici non economici possono ricoprire i posti disponibili, nei limiti della
propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle graduatorie di
pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di
contrattazione.
2.
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle
finalità del presente capo secondo le rispettive competenze previste dai
relativi statuti e dalle norme di attuazione.
Art. 10.
(Personale della Presidenza del Consiglio
dei ministri)
1. Al fine di conseguire risparmi di spesa
prevenendo contenzioso giurisdizionale, il personale inquadrato nei ruoli della
Presidenza del Consiglio dei ministri in base alle procedure di cui alla
legge.23 agosto 1988, n. 400, che, alla data di entrata in vigore della
medesima legge, risulti essere in possesso dei requisiti indicati all'articolo
38, comma 4, della citata legge, previa rinuncia espressa ad ogni contenzioso
giurisdizionale, può essere inquadrato, a domanda e qualora superi l'apposito
esame-colloquio, nelle posizioni corrispondenti a quelle conseguite, a seguito
della definizione di ricorsi esperiti avverso gli atti di inquadramento, da
dipendenti dei medesimi ruoli in possesso degli stessi requisiti. Tale inquadramento
decorre, ai fini giuridici, dalla data di entrata in vigore della citata legge
n. 400 del 1988, e, ai fini economici, dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a
427.000 euro per l'anno.2002 e 437.000 euro a decorrere dall'anno 2003, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base
di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Note all'art. 10:
Art. 11.
(Codice unico di progetto degli
investimenti pubblici)
1. A decorrere dal 1º gennaio 2003, per le
finalità di cui all'articolo 1, commi 5 e 6, della legge 17 maggio 1999, n.
144, e in particolare per la funzionalità della rete di monitoraggio degli
investimenti pubblici, ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonché
ogni progetto in corso di attuazione alla predetta data, è dotato di un
"Codice unico di progetto", che le competenti amministrazioni o i
soggetti aggiudicatori richiedono in via telematica
secondo la procedura definita dal CIPE.
2. Entro il 30 settembre 2002, il CIPE,
acquisito il parere della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28
agosto 1997, n..281, disciplina le modalità e le procedure necessarie per
l'attuazione del comma 1.
Art. 12.
(Personale
dell'Ente nazionale di assistenza al volo)
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, al personale dell'Ente nazionale di assistenza al
volo già in servizio alla data di entrata in vigore della legge 21 dicembre
1996,.n. 665, si applicano le disposizioni previste dagli articoli 30 e 33.del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 13.
(Modifica all'articolo 10 del.
decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8)
1. All'articolo 10 del decreto-legge 15
gennaio 1991, n. 8,.convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991,
n. 82, e successive modificazioni, dopo il comma 2-octies è aggiunto il
seguente:
"2-nonies. Con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
vengono stabilite le modalità di corresponsione dei gettoni di presenza ai
componenti della commissione centrale ed al personale chiamato a partecipare
con compiti di segreteria e di istruttoria alle riunioni della medesima
commissione. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma
..determinato nella misura massima di 42.000 euro per l'anno 2002 e di.100.000
euro annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero".
Art. 14.
(Disposizione correttiva concernente la
compatibilità della spesa in materia di contrattazione collettiva integrativa)
1. All'articolo 40-bis del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall'articolo 17, comma 2, della legge 28
dicembre 2001, n. 448, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. In relazione a quanto previsto dai
commi 1 e 2, qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili
con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 40, comma 3".
Capo II
NORME DI SEMPLIFICAZIONE
Art. 15.
(Modifiche al testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445)
1. Al testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 19 è inserito il
seguente:
"Art. 19-bis.(L). (Disposizioni concernenti la
dichiarazione sostitutiva) - 1. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorietà, di cui all'articolo 19, che attesta la conformità all'originale di
una copia di un atto o di un documento rilasciato o conservato da una pubblica
amministrazione, di un titolo di studio o di servizio e di un documento fiscale
che deve obbligatoriamente essere conservato dai privati, può essere apposta in
calce alla copia stessa";
b) dopo l'articolo 77 è inserito il
seguente:
"Art. 77-bis.(L). (Applicazione di norme) - 1.
Le disposizioni in materia di documentazione amministrativa contenute nei capi
II e III si applicano a tutte le fattispecie in cui sia prevista una
certificazione o altra attestazione, ivi comprese quelle concernenti le
procedure di aggiudicazione e affidamento di opere pubbliche o di pubblica
utilità, di servizi e di forniture, ancorchè regolate
da norme speciali, salvo che queste siano espressamente richiamate
dall'articolo 78".
Capo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI
Art. 16.
(Modifica al testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in
materia di sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni dei
regolamenti comunali e provinciali)
1. Dopo l'articolo 7 del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente:
"Art. 7-bis. - (Sanzioni amministrative) - 1. Salvo diversa disposizione di legge,
per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.
2. L'organo competente a irrogare la sanzione
amministrativa è individuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre
1981, n. 689".
Capo IV
NORME IN MATERIA DI ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA
Art. 17.
(Gestione di fondi)
1. Il Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca affida alla Cassa depositi e prestiti la
gestione dei fondi relativi alla realizzazione di alloggi e residenze per
studenti universitari di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338,
corrispondendo a favore della stessa una commissione sulle somme erogate, a
valere sui medesimi fondi, nella misura definita dalla convenzione tipo
approvata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Art. 18.
(Modifiche
al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297)
1. Al decreto legislativo 27 luglio 1999, n.
297, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 1, lettera a), dopo
il numero 2) è inserito il seguente:
"2-bis) le attività di assistenza a
soggetti individuali, assimilati e associati ai fini della predisposizione di
progetti da presentare nell'ambito degli interventi previsti da programmi
dell'Unione europea;";
b) all'articolo 3, comma 1, lettera c), numero
4), dopo le parole: "dottorato di ricerca" sono inserite le seguenti:
", nonchè ad assegni di ricerca di cui
all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,";
c) all'articolo 9, comma 2, dopo le parole:
"Restano valide fino alla scadenza" sono inserite le seguenti:
", integrate per quanto necessario ai fini della gestione di tutti gli
interventi di cui al presente decreto,";
d) all'articolo 9, comma 3, le parole:
"fatto salvo che per la gestione dei contratti stipulati entro la medesima
data" sono sostituite dalle seguenti: "fatto salvo che per la
gestione dei contratti stipulati, nonchè per le
attività istruttorie e gestionali di natura economico-finanziaria, comprese la
stipula e la gestione dei contratti, relativamente alle domande di agevolazione
presentate fino alla data del 31 dicembre 1999 ai sensi degli articoli 4, 5, 6,
7, 9 e 11 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica 8 agosto 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 270 del 19 novembre 1997, degli articoli da 8 a 13 della legge 17
febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni, dell'articolo 11 del
decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1994, n. 451, e successive modificazioni, limitatamente alle domande
presentate nell'esercizio 1997, dell'articolo 14 della legge 24 giugno 1997, n.
196, e successive modificazioni, con esclusivo riferimento all'esercizio 1998, nonchè per la completa dismissione della propria quota di
partecipazione al capitale delle società di ricerca istituite ai sensi
dell'articolo 2, primo comma, lettera d), della citata legge n. 46 del 1982, e
successive modificazioni".
Art. 19.
(Disposizioni in materia di enti pubblici
di ricerca, ENEA, ISS, ISPESL e ASI)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 66 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e all'articolo
4, comma 5, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, si applicano anche nei confronti
degli enti di ricerca, dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e
l'ambiente (ENEA), dell'Istituto superiore di sanità (ISS), dell'Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) e dell'Agenzia
spaziale italiana (ASI).
2. Le disposizioni di cui al comma 1-bis
dell'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni,
concernente la concessione di anticipazioni da parte del Ministero degli affari
esteri sui finanziamenti erogati per la realizzazione di progetti di
cooperazione allo sviluppo alle università, sono applicate anche a favore degli
enti di ricerca, dell'ENEA, dell'ISS, dell'ISPESL e dell'ASI.
Art. 20.
(Disposizioni concernenti il
Consiglio nazionale delle ricerche)
1. In deroga alle disposizioni della legge 29
ottobre 1984, n. 720, i trasferimenti disposti dal Consiglio nazionale delle
ricerche in favore dei propri istituti o di altre strutture fornite di
autonomia contabile e di bilancio sono accreditati su appositi conti bancari ad
essi intestati presso l'Istituto incaricato del servizio di cassa. Il Consiglio
nazionale delle ricerche provvede a tali trasferimenti in relazione
all'oggettivo fabbisogno di liquidità dei suddetti istituti o strutture.
Art. 21.
(Disposizioni in materia di ricerca
industriale)
1. Al fine di rendere possibile l'attivazione
di tutti gli strumenti di intervento nel settore della ricerca industriale
previsti dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e successive
modificazioni, e di garantire altresi' il necessario
sostegno finanziario ai progetti di ricerca o formazione presentati al
Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi
degli articoli 4, 5, 6 e 11 del decreto del Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica 8 agosto 1997, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 270 del 19 novembre 1997, in attuazione
delle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 13 della legge 17 febbraio 1982,
n. 46, e successive modificazioni, il Ministro dell'istruzione, dell'università
e della ricerca è autorizzato, nell'ambito delle direttive per la ripartizione
del Fondo per le agevolazioni alla ricerca di cui all'articolo 6, comma 4, del
citato decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, a riservare annualmente una
quota non inferiore al 30 per cento delle complessive disponibilità del Fondo
stesso alla copertura degli oneri derivanti dai progetti di cui alla medesima
legge n. 46 del 1982, e successive modificazioni.
Art. 22.
(Disposizione interpretativa)
1. Il comma 10 dell'articolo 1 del
decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 gennaio 2002, n. 1, si interpreta nel senso che i diplomi di assistente
sociale validi ai fini dell'accesso ai corsi di laurea specialistica, ai master
ed agli altri corsi di formazione post-base di cui al decreto del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.
509, sono i diplomi universitari di assistente sociale.
Art. 23.
(Contributo per le iniziative del
Comitato italiano per il 2002 Anno
Internazionale delle Montagne e
collaborazione dell'Istituto nazionale
per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna)
1. Per concorrere al finanziamento delle
attività e iniziative connesse alla celebrazione dell'Anno Internazionale delle
Montagne, è attribuito un contributo speciale di 2 milioni di euro, per l'anno
2002, in favore del "Comitato italiano per il 2002 - Anno Internazionale
delle Montagne". Per lo svolgimento dei suoi compiti il Comitato può
avvalersi della collaborazione dell'Istituto nazionale per la ricerca
scientifica e tecnologica sulla montagna.
2. All'onere derivante dall'attuazione del
presente articolo, determinato in 2 milioni di euro per l'anno 2002, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base
di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Capo V
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AFFARI ESTERI
Art. 24.
(Modifiche alla legge 21 novembre 1967,
n. 1185, in materia di rilascio dei
passaporti)
1. La lettera b) dell'articolo 3 della legge
21 novembre 1967, n. 1185, è sostituita dalla seguente:
"b) i genitori che, avendo prole minore,
non ottengano l'autorizzazione del giudice tutelare; l'autorizzazione non è
necessaria quando il richiedente abbia l'assenso dell'altro genitore, o quando
sia titolare esclusivo della potestà sul figlio;".
2. All'articolo 17 della legge 21 novembre
1967, n. 1185, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni: a) il primo periodo del
primo comma è sostituito dal seguente: "Il passaporto ordinario è valido
per dieci anni";
b) il terzo comma è sostituito dal
seguente: "Il passaporto ordinario,
qualora rilasciato per un periodo inferiore a dieci anni, può essere rinnovato,
anche prima della scadenza, per periodi complessivamente non superiori a dieci
anni dalla data del rilascio";
c) il quarto comma è abrogato.
3. L'articolo 28 della legge 21 novembre 1967,
n. 1185, è abrogato.
4. La disposizione di cui al primo periodo del
primo comma dell'articolo 17 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, come sostituito
dalla lettera a) del comma 2 del presente articolo, si applica ai passaporti
ordinari rilasciati dopo la data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 25.
(Funzionamento dell'Ufficio dell'Autorità
nazionale per l'attuazione della legge sulla proibizione delle armi chimiche)
1. Gli incarichi di cui all'articolo 9, comma
4, della legge 18 novembre 1995, n. 496, e successive modificazioni, conferiti
agli esperti nominati ai sensi della medesima disposizione, possono essere
rinnovati anche dopo la scadenza del primo rinnovo, per la durata di due anni,
prorogabile per un periodo ulteriore di due anni.
Art. 26.
(Costituzione e partecipazione italiana
ad associazioni e fondazioni in Italia e
all'estero)
1. Il Ministero degli affari esteri può, anche
attraverso gli istituti di cultura all'estero, acquisito il parere della
Commissione nazionale per la promozione della cultura italiana all'estero di
cui all'articolo 4 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, costituire o
partecipare, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, nei
limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio destinati agli interventi di
promozione culturale all'estero, ad associazioni o fondazioni in Italia e
all'estero, finanziate da soggetti privati o enti pubblici con propri apporti
di capitale, per la realizzazione di grandi progetti di promozione e
cooperazione culturale, nonchè di diffusione e
promozione della lingua italiana e delle tradizioni e culture locali. L'atto
costitutivo e lo statuto delle associazioni e fondazioni devono prevedere che,
in caso di estinzione o scioglimento, il Ministero degli affari esteri
partecipa alla divisione dell'attivo patrimoniale in relazione ai propri
conferimenti.
2. Il Governo riferisce sulle iniziative
assunte in conformità alle disposizioni del presente articolo nella relazione
annuale al Parlamento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), della legge
22 dicembre 1990, n. 401.
Capo VI
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INNOVAZIONE
Art. 27.
(Disposizioni in materia di innovazione
tecnologica nella pubblica
amministrazione)
1. Nel perseguimento dei fini di maggior
efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, nonchè
di modernizzazione e sviluppo del Paese, il Ministro per l'innovazione e le
tecnologie, nell'attività di coordinamento e di valutazione dei programmi, dei
progetti e dei piani di azione formulati dalle amministrazioni per lo sviluppo
dei sistemi informativi, sostiene progetti di grande contenuto innovativo, di
rilevanza strategica, di preminente interesse nazionale, con particolare
attenzione per i progetti di carattere intersettoriale, con finanziamenti
aggiuntivi a carico e nei limiti del Fondo di cui al comma 2; può inoltre
promuovere e finanziare progetti del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie
con le medesime caratteristiche.
2. Il Ministro, sentito il Comitato dei
Ministri per la società dell'informazione, individua i progetti di cui al comma
1, con l'indicazione degli stanziamenti necessari per la realizzazione di
ciascuno di essi. Per il finanziamento relativo è istituito il "Fondo di
finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico", iscritto
in una apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze.
3. Per il finanziamento del Fondo di cui al
comma 2 è autorizzata la spesa di 25.823.000 euro per l'anno 2002, 51.646.000
euro per l'anno 2003 e 77.469.000 euro per l'anno 2004. Al relativo onere si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base
di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. Le risorse di cui all'articolo 29, comma 7,
lettera b), secondo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, destinate al
finanziamento dei progetti innovativi nel settore informatico, confluiscono nel
Fondo di cui al comma 2 e a tal fine vengono mantenute in bilancio per essere
versate in entrata e riassegnate al Fondo medesimo.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di
bilancio.
6. A decorrere dall'anno 2005,
l'autorizzazione di spesa può essere rifinanziata ai
sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive modificazioni.
7. Il Ministro per l'innovazione e le
tecnologie assicura il raccordo con il Ministro per la funzione pubblica
relativamente alle innovazioni che riguardano l'ordinamento organizzativo e
funzionale delle pubbliche amministrazioni.
8. Entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge sono emanati uno o più regolamenti, ai sensi
dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione e dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, per introdurre nella disciplina vigente le
norme necessarie ai fini del conseguimento dei seguenti obiettivi:
a) diffusione dei servizi erogati in via
telematica ai cittadini e alle imprese, anche con l'intervento dei privati, nel
rispetto dei principi di cui all'articolo 97 della Costituzione e dei
provvedimenti già adottati;
b) diffusione e uso della carta nazionale dei
servizi;
c) diffusione dell'uso delle firme
elettroniche;
d) ricorso a procedure telematiche da parte
della pubblica amministrazione per l'approvvigionamento di beni e servizi,
potenziando i servizi forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze attraverso
la CONSIP Spa (concessionaria servizi informativi
pubblici);
e) estensione dell'uso della posta elettronica
nell'ambito delle pubbliche amministrazioni e dei rapporti tra pubbliche
amministrazioni e privati;
f) generalizzazione del ricorso a procedure
telematiche nella contabilità e nella tesoreria;
g) alfabetizzazione informatica dei pubblici
dipendenti;
h) impiego della telematica nelle attività di
formazione dei dipendenti pubblici;
i) diritto di accesso e di reclamo esperibile
in via telematica da parte dell'interessato nei confronti delle pubbliche
amministrazioni.
9. I regolamenti di cui al comma 8 sono
adottati su proposta congiunta dei Ministri per la funzione pubblica e per
l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze.
10. All'articolo 29 della legge 28 dicembre
2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 6 è sostituito dal seguente:
"6. Con regolamento, da emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 30
giugno 2003, il Governo, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze
e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro per
l'innovazione e le tecnologie, sentite le organizzazioni sindacali per quanto
riguarda i riflessi sulla destinazione del personale, procede alla soppressione
dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e del Centro
tecnico di cui all'articolo 17, comma 19, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nonchè all'istituzione dell'Agenzia nazionale per
l'innovazione tecnologica. L'Agenzia subentra in tutti i rapporti giuridici
attivi e passivi dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione
e del Centro tecnico; subentra altresi' nelle
funzioni già svolte dai predetti organismi, fatte salve quelle attribuite dalla
legge al Ministro per l'innovazione e le tecnologie";
b) al comma 7, lettera b), dopo le parole:
"pubblica amministrazione (AIPA)" sono inserite le seguenti: ",
fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6".
Capo VII
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIFESA E DI PUBBLICA SICUREZZA
Art. 28.
(Modifiche all'allegato D annesso al
decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni,
concernente la riforma strutturale delle Forze armate)
1. Al numero 4 dell'allegato D annesso al
decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le funzioni in materia di
attribuzione degli stipendi agli ufficiali, di cui all'articolo 3, secondo
comma, del testo unico di cui al regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458, come
sostituito dalla legge 26 febbraio 1960, n. 165, nonchè
quelle in materia di cessazione dal servizio, attribuzione e liquidazione del
trattamento normale di quiescenza del personale militare e di collocamento a
riposo per età e liquidazione del trattamento normale di quiescenza del
personale civile di cui all'articolo 2, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 19 gennaio 1976, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 182 del 13 luglio 1976, già conferite ai comandanti di regione
militare, sono attribuite all'Ispettore logistico dell'Esercito, che le esplica
anche a mezzo delega".
Art. 29.
(Disposizioni in materia di acquisti
all'estero di materiali per l'Amministrazione della difesa)
1. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 5 del
decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, è inserito il seguente: "1-ter. Il divieto di cui al comma 1 non
si applica per gli acquisti eseguiti all'estero dall'Amministrazione della
difesa, relativi a macchinari, strumenti e oggetti di precisione che possono
essere forniti, con i requisiti tecnici e il grado di perfezione richiesti,
soltanto da ditte straniere. Per tali acquisti possono essere concesse
anticipazioni di importo non superiore ad un terzo dell'importo complessivo del
prezzo contrattuale, previa costituzione di idonea garanzia".
Art. 30.
(Modifiche all'articolo 2 della legge 9
gennaio 1951, n. 204)
1. All'articolo 2 della legge 9 gennaio 1951,
n. 204, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
"f-bis) dei militari, dei militarizzati e
volontari deceduti in conseguenza di eventi bellici che hanno interessato anche
gli Stati preunitari a decorrere dal 4 marzo 1848;
f-ter) dei militari
e dei militarizzati deceduti durante le missioni di pace".
2. Per le finalità di cui al comma 1, è
autorizzata la spesa annua massima di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2002.
3. All'onere derivante dall'attuazione del
presente articolo, pari a 500.000 euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Art. 31.
(Differimento di termine)
1. Il termine previsto dall'articolo 3, comma
4, della legge 14 novembre 2000, n. 331, per l'emanazione di uno o più decreti
legislativi recanti disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 8 maggio 2001, n. 215, è differito fino al 31 luglio 2003.
Art. 32.
(Assetto giuridico, organizzativo e
gestionale del Circolo ufficiali delle Forze armate)
1. Il Circolo ufficiali delle Forze armate di
Italia ha sede a Roma ed è, a tutti gli effetti, inserito nell'ambito degli
uffici di organizzazione del Ministero della difesa.
2. Con regolamento da emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, si provvede all'organizzazione del Circolo di cui al comma 1. Ad esso
è destinato personale militare e civile nell'ambito delle dotazioni organiche
del Ministero della difesa. Per il funzionamento sono utilizzate le risorse
derivanti dalle quote obbligatoriamente versate mensilmente dagli ufficiali,
l'ammontare delle quali è stabilito annualmente dal Ministro della difesa, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonchè
gli eventuali contributi finanziari e strumentali forniti dal Ministero della difesa
nell'ambito degli stanziamenti ordinari di bilancio.
3. Dalla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al comma 2 è abrogato il regio decreto 18 ottobre 1934, n.
2111.
4. Le attività sociali e di rappresentanza
espletate dal Circolo ufficiali delle Forze armate di Italia non sono
considerate commerciali ai sensi dell'articolo 4, quinto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni.
5. All'onere derivante dal comma 4, pari a
10.000 euro annui a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.
Art. 33.
(Alloggi di servizio)
1. Per sopperire a temporanee esigenze
organizzative dei comandi internazionali operanti nel territorio nazionale è
facoltà dell'Amministrazione della difesa assegnare temporaneamente gli alloggi
di cui alla legge 18 agosto 1978, n. 497, alle medesime condizioni ivi previste
e fatte salve le prioritarie esigenze delle Forze armate nazionali, a personale
appartenente a Forze armate estere impiegato presso i predetti comandi.
Art. 34.
(Beneficio a favore dei congiunti del
personale delle Forze armate e delle Forze di polizia e spese sanitarie
sostenute dal medesimo personale)
1. Le disposizioni previste dall'articolo 1,
comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, sono
estese al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai genitori o ai fratelli
conviventi e a carico qualora unici superstiti, del personale delle Forze
armate e delle Forze di polizia deceduto o divenuto permanentemente inabile al
servizio per effetto di ferite o lesioni di natura violenta riportate nello
svolgimento di attività operative a causa di atti delittuosi commessi da terzi.
2. Le spese sanitarie sostenute dal personale
delle Forze armate e delle Forze di polizia per cure relative a ferite e
lesioni riportate nello svolgimento di attività operative sono anticipate
dall'Amministrazione di competenza, nei limiti delle risorse disponibili
destinate a tali finalità, su richiesta del Comandante di Corpo o del
funzionario responsabile.
Art. 35.
(Modifica all'articolo 1 del
decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313)
1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge
25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio
1994, n. 460, dopo le parole: "Corpo nazionale dei vigili del fuoco,"
sono inserite le seguenti: "o del Cassiere del Ministero dell'interno,
comunque".
Art. 36.
(Modifica all'articolo 12 del decreto
legislativo 28 febbraio 2001, n. 53)
1. Al comma 2 dell'articolo 12 del decreto
legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, le parole: "fatta salva la decorrenza
a tutti gli effetti" sono sostituite dalle seguenti: "fatta salva la
decorrenza economica".
Art. 37.
(Disposizioni a favore dei congiunti del
personale delle Forze di polizia e dell'Arma dei carabinieri)
1. All'articolo 6, comma 5, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, recante ordinamento del
personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, e successive
modificazioni, ed all'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, recante ordinamento del personale della
Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica, e
successive modificazioni, dopo le parole: "a causa di azioni criminose di
cui all'articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388," sono
inserite le seguenti: "ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate
nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico".
2. All'articolo 7, comma 2, del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni, dopo le parole:
"a causa delle azioni criminose di cui all'articolo 82, comma 1, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388," sono inserite le seguenti: "ovvero
per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di
polizia o di soccorso pubblico".
Art. 38.
(Disposizioni a favore dei congiunti del
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
1. Possono essere assunti, a domanda, nel
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, previo superamento del corso per vigile
permanente in prova e nei profili professionali del settore dei servizi
amministrativi, tecnici e informatici, fino alla posizione economica B1, il
coniuge o un figlio o un fratello convivente del personale appartenente al
Corpo nazionale, deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio, per
effetto di ferite o lesioni riportate nel corso di eventi verificatisi a
decorrere dal 1º gennaio 1999, nell'espletamento delle attività istituzionali, purchè siano in possesso dei requisiti previsti per
l'accesso e nel limite delle vacanze organiche. Per l'accesso ai profili
professionali del settore dei servizi amministrativi, tecnici e informatici,
fino alla posizione economica B1, restano comunque ferme le ulteriori
disposizioni vigenti in materia.
Art. 39.
(Convenzioni in materia di sicurezza)
1. Nell'ambito delle direttive impartite dal
Ministro dell'interno per il potenziamento dell'attività di prevenzione, il
Dipartimento della pubblica sicurezza può stipulare convenzioni con soggetti
pubblici e privati dirette a fornire, con la contribuzione degli stessi
soggetti, servizi specialistici, finalizzati ad incrementare la sicurezza pubblica.
2. La contribuzione può consistere nella
fornitura dei mezzi, attrezzature, locali, nella corresponsione dei costi
aggiuntivi sostenuti dal Ministero dell'interno, nella corresponsione al
personale impiegato di indennità commisurate a quelle vigenti per servizi
analoghi o determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione
pubblica, sentite le organizzazioni sindacali del personale rappresentative sul
piano nazionale.
3. Per le convenzioni di cui al comma 1
continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 27, comma 2, della legge
23 dicembre 1999, n. 488.
4. L'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n.
232, non si applica alle convenzioni stipulate in attuazione del presente
articolo.
Art. 40.
(Revisione delle sanzioni disciplinari
per il personale della Polizia di Stato e regolamentazione dei relativi
procedimenti)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più
decreti legislativi per aggiornare le disposizioni del decreto del Presidente
della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737, recante sanzioni disciplinari per il
personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza e la regolamentazione dei
relativi procedimenti, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) esclusione del richiamo orale dal novero
delle sanzioni;
b) esclusione della sanzione della
deplorazione, ripartendo le fattispecie fra le sanzioni della pena pecuniaria,
aumentata in misura non superiore al doppio, e della sospensione dal servizio;
c) conseguente rideterminazione
delle fattispecie per le quali una sanzione disciplinare può essere inflitta,
anche in relazione alla mutata articolazione del trattamento economico e tenuto
conto delle specifiche esigenze disciplinari;
d) adeguamento delle disposizioni concernenti
la sospensione cautelare dal servizio e la destituzione con riguardo alle
vigenti disposizioni processuali penali ed a quelle della legge 27 marzo 2001,
n. 97;
e) rideterminazione
degli organi competenti ad irrogare la sanzione, a decidere in sede di riesame
ed a svolgere gli accertamenti necessari in relazione alla mutata disciplina
delle articolazioni dirigenziali della Polizia di Stato e delle rispettive
competenze, nonchè di quelle del Capo della
polizia-direttore generale della pubblica sicurezza;
f) aggiornamento delle disposizioni
concernenti il procedimento disciplinare, con criteri di semplificazione e
accelerazione delle procedure, prevedendo, per le sanzioni più gravi della pena
pecuniaria, un procedimento in contraddittorio davanti ad un organo collegiale,
con distinzione dei ruoli fra l'organo che sostiene la contestazione e la
difesa, nonchè la rideterminazione,
con le medesime finalità di semplificazione e accelerazione dei procedimenti,
della composizione degli organi collegiali, anche relativamente alla
partecipazione sindacale;
g)
previsione dei casi, delle modalità e degli effetti della riapertura del
procedimento disciplinare, nonchè della
riabilitazione;
h) previsione delle occorrenti disposizioni
transitorie anche per i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore
dei decreti legislativi di cui al presente comma.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1
possono anche prevedere l'abrogazione del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 737 del 1981, previa riproduzione delle disposizioni ivi
contenute coerenti con i principi ed i criteri di cui al medesimo comma 1.
3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui
al comma 1 sono trasmessi alle organizzazioni sindacali rappresentative a
livello nazionale del personale della Polizia di Stato, che esprimono il parere
nei successivi venti giorni; gli schemi medesimi, unitamente ai predetti pareri
pervenuti entro il termine, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato
della Repubblica per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per
materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di assegnazione.
4. Disposizioni correttive dei decreti legislativi
di cui al comma 1, nel rispetto dei principi, dei criteri direttivi, nonchè delle procedure stabiliti dal presente articolo,
possono essere adottate, con uno o più decreti legislativi, entro il 31
dicembre 2003.
Capo VIII
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI COMUNICAZIONI
Art. 41.
(Tecnologie delle comunicazioni)
1. Nell'ambito dell'attività del Ministero
delle comunicazioni nel campo dello sviluppo delle tecnologie delle
comunicazioni e dell'informazione, nonchè della
sicurezza delle reti e della tutela delle comunicazioni, l'Istituto superiore
delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione, organo
tecnico-scientifico del Ministero delle comunicazioni, continua a svolgere
compiti di studio e ricerca scientifica, anche mediante convenzioni con enti ed
istituti di ricerca specializzati nel settore delle poste e delle
comunicazioni, di predisposizione della normativa tecnica, di certificazione e
di omologazione di apparecchiature e sistemi, di formazione del personale del
Ministero e di altre organizzazioni pubbliche e private sulla base
dell'articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto-legge 1º dicembre 1993, n.
487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71. Presso
l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione
opera la Scuola superiore di specializzazione in telecomunicazioni ai sensi del
regio decreto 19 agosto 1923, n. 2483, e successive modificazioni.
2. Per un efficace ed efficiente svolgimento
dei compiti di cui al comma 1, all'Istituto superiore delle comunicazioni e
delle tecnologie dell'informazione è attribuita autonomia scientifica,
organizzativa, amministrativa e contabile nei limiti stabiliti dalla legge. I
finanziamenti che l'Istituto riceve per effettuare attività di ricerca sono
versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, allo stato di previsione del Ministero delle comunicazioni - centro di
responsabilità amministrativa "Istituto superiore delle comunicazioni e
delle tecnologie dell'informazione" e destinati all'espletamento delle
attività di ricerca. L'Istituto è sottoposto al controllo della Corte dei
conti, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e
successive modificazioni, e al potere di indirizzo e vigilanza del Ministero
delle comunicazioni.
3. Dalla data di entrata in vigore della
presente legge il Consiglio superiore tecnico delle poste e delle
telecomunicazioni acquista la denominazione di Consiglio superiore delle
comunicazioni ed assume tra le proprie attribuzioni quelle riconosciute in base
all'articolo 1, comma 24, della legge 31 luglio 1997, n. 249, al Forum
permanente per le comunicazioni, che è conseguentemente soppresso e nella cui
dotazione finanziaria il Consiglio succede. Trascorsi trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, i componenti del Consiglio cessano
dalla carica. Il Consiglio superiore delle comunicazioni è organo consultivo
del Ministero delle comunicazioni con compiti di proposta nei settori di
competenza del Ministero. Con regolamento da emanare entro quattro mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle
comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai
sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si
provvede al riordinamento del Consiglio.
4. Il Ministero delle comunicazioni, anche
attraverso i propri organi periferici, esercita la vigilanza sui tetti di
radiofrequenze compatibili con la salute umana anche a supporto degli organi
indicati dall'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ferme restando
le competenze del Ministero della salute.
5. La Fondazione Ugo Bordoni è riconosciuta
istituzione privata di alta cultura ed è sottoposta alla vigilanza del
Ministero delle comunicazioni. La Fondazione elabora e propone strategie di
sviluppo del settore delle comunicazioni, da potere sostenere nelle sedi
nazionali e internazionali competenti, coadiuva operativamente il Ministero
delle comunicazioni nella soluzione organica ed interdisciplinare delle
problematiche di carattere tecnico, economico, finanziario, gestionale,
normativo e regolatorio connesse alle attività del
Ministero. Al finanziamento della Fondazione lo Stato contribuisce mediante un
contributo annuo per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004 di 5.165.000 euro
per spese di investimento relative alle attività di ricerca. Al relativo onere
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni.
Prosegue senza soluzione di continuità, rimanendo confermato, il regime
convenzionale tra il Ministero delle comunicazioni e la Fondazione Ugo Bordoni,
di cui all'atto stipulato in data 7 marzo 2001, recante la disciplina delle
reciproche prestazioni relative alle attività di collaborazione e la
regolazione dei conseguenti rapporti. Nell'interesse generale alla tutela
dell'ambiente e della salute pubblica, la Fondazione Ugo Bordoni realizza altresi' la rete di monitoraggio dei livelli di campo
elettromagnetico a livello nazionale, a valere sui fondi di cui all'articolo
112 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, secondo le modalità stabilite da
apposita convenzione.
6. Lo statuto, l'organizzazione e i ruoli
organici della Fondazione Ugo Bordoni sono ridefiniti in coerenza con le
attività indicate al comma 5. I dipendenti della Fondazione risultanti in
esubero in base alla nuova organizzazione, e comunque fino ad un massimo di 80
unità, possono chiedere di essere immessi, anche in soprannumero, nel ruolo
dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie
dell'informazione e del Ministero delle comunicazioni, al quale accedono con
procedure concorsuali, secondo criteri e modalità da definire con decreto del
Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro per la funzione
pubblica. Al loro inquadramento si provvede nei posti e con le qualifiche
professionali analoghe a quelle rivestite. Al personale immesso compete il trattamento
economico spettante agli appartenenti alla qualifica in cui ciascun dipendente
è inquadrato, senza tenere conto dell'anzianità giuridica ed economica maturata
con il precedente rapporto. Per le finalità di cui al presente comma, è
autorizzata la spesa annua massima di 4.648.000 euro a decorrere dall'anno
2002, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
comunicazioni. I dipendenti che hanno presentato domanda di inquadramento
possono essere mantenuti in servizio presso la Fondazione fino al completamento
delle procedure concorsuali.
7. Al fine di incentivare lo sviluppo della
radiodiffusione televisiva in tecnica digitale su frequenze terrestri, in
aggiunta a quanto già previsto dal decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, il Ministero
delle comunicazioni promuove attività di sperimentazione di trasmissioni
televisive digitali terrestri e di servizi interattivi, con particolare
riguardo alle applicazioni di carattere innovativo nell'area dei servizi
pubblici e dell'interazione tra i cittadini e le amministrazioni dello Stato,
avvalendosi della riserva di frequenze di cui all'articolo 2, comma 6, lettera
d), della legge 31 luglio 1997, n. 249. Tali attività sono realizzate, sotto la
vigilanza del Ministero delle comunicazioni e dell'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni, con la supervisione tecnica della Fondazione Ugo Bordoni
attraverso convenzioni da stipulare tra la medesima Fondazione e soggetti
abilitati alla sperimentazione ai sensi del citato decreto-legge n. 5 del 2001,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 66 del 2001, e della
deliberazione n. 435/01/CONS dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
del 15 novembre 2001, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2001, sulla base di progetti da questi
presentati. Fino alla data di entrata in vigore del provvedimento previsto
dall'articolo 29 della citata deliberazione n. 435/01/CONS, per le predette
attività di sperimentazione sono utilizzate, su base non interferenziale,
le frequenze libere o disponibili.
8. All'articolo 2-bis, comma 10, del
decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge
20 marzo 2001, n. 66, dopo le parole: "sono rilasciate dal Ministero delle
comunicazioni" sono aggiunte le seguenti: "che esercita la vigilanza
e il controllo sull'assolvimento degli obblighi derivanti anche da quelle
rilasciate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni".
9. Le imprese di radiodiffusione sonora e
televisiva in ambito locale che alla data di entrata in vigore della presente
legge risultino debitrici per canoni di concessione per l'esercizio di attività
di radiodiffusione dovuti fino al 31 dicembre 1999 possono definire la propria
posizione debitoria, senza applicazione di interessi, mediante pagamento di
quanto dovuto, da effettuarsi entro novanta giorni dalla comunicazione alle
interessate da parte del Ministero delle comunicazioni, in un'unica soluzione
se l'importo è inferiore ad euro 5.000, ovvero in un numero massimo di cinque
rate mensili di ammontare non inferiore ad euro 2.000, con scadenza a partire
dal trentesimo giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione,
se l'importo è pari o superiore ad euro 5.000.
Capo IX
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE
Art. 42.
(Delega per la trasformazione degli
istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico in fondazioni)
1. Il Governo è delegato ad adottare, su
proposta del Ministro della salute, d'intesa con il Ministro per la funzione
pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante
norme per il riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico di diritto pubblico, di cui al decreto legislativo 30
giugno 1993, n. 269, e successive modificazioni, sulla base dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) prevedere e disciplinare, nel rispetto
delle attribuzioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano, le modalità e le condizioni attraverso le quali il Ministro della
salute, d'intesa con la regione interessata, possa trasformare gli istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, esistenti alla
data di entrata in vigore della presente legge, in fondazioni di rilievo
nazionale, aperte alla partecipazione di soggetti pubblici e privati e
sottoposte alla vigilanza del Ministero della salute e del Ministero
dell'economia e delle finanze, ferma restando la natura pubblica degli istituti
medesimi;
b) prevedere che i nuovi enti adeguino la
propria organizzazione al principio di separazione tra le funzioni di indirizzo
e controllo, da un lato, e gestione e attuazione dall'altro, garantendo,
nell'organo di indirizzo, composto dal consiglio di amministrazione e dal
presidente eletto dal consiglio di amministrazione, la presenza maggioritaria
di membri designati dalle istituzioni pubbliche, Ministero della salute,
regioni e comuni, con rappresentanza paritetica del Ministero della salute e
della regione interessata, e assicurando che la scelta di tutti i componenti
del consiglio sia effettuata sulla base di idonei requisiti di professionalità
e onorabilità, periodicamente verificati; dell'organo di gestione fanno parte
il direttore generale-amministratore delegato,
nominato dal consiglio di amministrazione, e il direttore scientifico
responsabile della ricerca, nominato dal Ministero della salute, sentita la
regione interessata;
c) trasferire ai nuovi enti, in assenza di
oneri, il patrimonio, i rapporti attivi e passivi e il personale degli istituti
trasformati. Il personale già in servizio all'atto della trasformazione può
optare per un contratto di lavoro di diritto privato, fermi restando, in ogni
caso, i diritti acquisiti;
d) individuare, nel rispetto della
programmazione regionale, misure idonee di collegamento e sinergia con le altre
strutture di ricerca e di assistenza sanitaria, pubbliche e private, e con le
università, al fine di elaborare e attuare programmi comuni di ricerca,
assistenza e formazione; e) prevedere
strumenti che valorizzino e tutelino la proprietà
dei
risultati scientifici, ivi comprese la costituzione e la partecipazione ad
organismi ed enti privati, anche aventi scopo di lucro, operanti nel settore
della ricerca biomedica e dell'industria, con modalità atte a salvaguardare la
natura no-profit delle fondazioni;
f) prevedere che il Ministro della salute
assegni a ciascuna fondazione, o a fondazioni aggregate a rete, diversi e
specifici progetti finalizzati di ricerca, anche fra quelli proposti dalla
comunità scientifica, sulla base dei quali aggregare scienziati e ricercatori
considerando la necessità di garantire la qualità della ricerca e valorizzando
le specificità scientifiche già esistenti o nelle singole fondazioni ovvero
nelle singole realtà locali;
g) disciplinare le modalità attraverso le
quali applicare i principi di cui al presente articolo agli istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico di diritto privato, salvaguardandone
l'autonomia giuridico-amministrativa;
h) disciplinare i rapporti di collaborazione
con ricercatori e scienziati su progetti specifici, anche di altri enti e strutture,
caratterizzati da flessibilità e temporaneità e prevedere modalità di
incentivazione, anche attraverso la collaborazione con gli enti di cui alla
lettera e);
i) disciplinare le modalità attraverso le
quali le fondazioni, nel rispetto degli scopi, dei programmi e degli indirizzi
deliberati dal consiglio di amministrazione, possono concedere ad altri
soggetti, pubblici e privati, compiti di gestione, anche di assistenza
sanitaria, in funzione della migliore qualità e maggiore efficienza del servizio
reso;
l) prevedere che le erogazioni liberali da
parte di soggetti privati verso i nuovi enti di diritto privato avvengano in
regime di esenzione fiscale;
m) regolamentare i criteri generali per il
riconoscimento delle nuove fondazioni e le ipotesi e i procedimenti per la
revisione e la eventuale revoca dei riconoscimenti già concessi, sulla base di
una programmazione nazionale riferita ad ambiti disciplinari specifici secondo
criteri di qualità ed eccellenza;
n) prevedere, in caso di estinzione, la devoluzione
del patrimonio in favore di altri enti pubblici disciplinati dal presente
articolo aventi analoghe finalità;
o) istituire, senza nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio dello Stato, con contestuale soppressione di organi
collegiali aventi analoghe funzioni tecnico-consultive nel settore della
ricerca sanitaria, presso il Ministero della salute un organismo indipendente,
con il compito di sovrintendere alla ricerca biomedica pubblica e privata,
composto da esperti altamente qualificati in ambiti disciplinari diversi,
espressione della comunità scientifica nazionale e internazionale e delle
istituzioni pubbliche centrali e regionali, con compiti di consulenza e di
supporto tecnico;
p) prevedere che gli istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico di diritto pubblico, non trasformati ai sensi
della lettera a), adeguino la propria organizzazione e il proprio funzionamento
ai principi, in quanto applicabili, di cui alle lettere d), e), h) e n), nonchè al principio di separazione fra funzioni di cui alla
lettera b), garantendo che l'organo di indirizzo sia composto da soggetti
designati per la metà dal Ministro della salute e per l'altra metà dal
presidente della regione, scelti sulla base di requisiti di professionalità e
di onorabilità, periodicamente verificati, e dal presidente dell'istituto,
nominato dal Ministro della salute, e che le funzioni di gestione siano
attribuite a un direttore generale nominato dal consiglio di amministrazione,
assicurando comunque l'autonomia del direttore scientifico, nominato dal
Ministro della salute, sentito il presidente della regione interessata.
2. Sullo schema di decreto legislativo di cui
al comma 1 il Governo acquisisce il parere della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, che si esprime entro quaranta giorni dalla richiesta. Il Governo
acquisisce altresi' il parere delle competenti
Commissioni parlamentari, che deve essere espresso entro quarantacinque giorni
dalla trasmissione dello schema di decreto. Decorsi inutilmente i termini
predetti, il decreto legislativo è emanato anche in mancanza dei pareri.
3. L'attuazione della delega di cui al comma 1
non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 43.
(Organizzazione a rete di istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico dedicati a
particolari discipline)
1. Al fine di favorire la ricerca nazionale e
internazionale e poter acquisire risorse anche a livello comunitario, il
Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua, con
proprio decreto, l'organizzazione a rete degli istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico dedicati a particolari discipline.
Art. 44.
(Modifica all'articolo 1 della legge 8
febbraio 2001, n. 12)
1. All'articolo 1, comma 1, della legge 8
febbraio 2001, n. 12, la lettera d) è abrogata. A decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge, riacquistano efficacia le previsioni di
cui agli articoli 46, 47 e 48 del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nel testo vigente prima
della data di entrata in vigore della citata legge n. 12 del 2001.
Art. 45.
(Partecipazione finanziaria dei privati
in materia sanitaria)
1. Per la realizzazione della comunicazione istituzionale
in materia sanitaria il Ministero della salute può avvalersi anche della
partecipazione finanziaria di qualificate aziende private operanti nei settori
commerciali ed economici nonchè nel settore della
comunicazione e dell'informazione, assicurando alle medesime gli effetti
derivanti, in termini di ritorno di immagine, dal loro coinvolgimento nelle
peculiari tematiche di utilità sociale dirette alla promozione della salute.
2. Per la realizzazione della comunicazione
istituzionale in materia sanitaria, di cui al comma 1, si applicano le
disposizioni della legge 7 giugno 2000, n. 150.
3. Con decreto del Ministro della salute, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
disciplinati i criteri, le forme, le condizioni e le modalità della
partecipazione di cui al comma 1, assicurando prioritariamente l'inesistenza di
situazioni di conflitto di interessi, diretto o indiretto, tra i soggetti privati
finanziatori e le finalità e il contenuto della comunicazione istituzionale di
cui al medesimo comma 1.
Art. 46.
(Semplificazione in materia di sedi
farmaceutiche)
1. I farmacisti che gestiscono in via
provvisoria una sede farmaceutica rurale o urbana, ai sensi dell'articolo 129
del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934,
n. 1265, e successive modificazioni, nonchè i
farmacisti a cui è stata attribuita la gestione provvisoria, nel rispetto
dell'articolo 1, comma 2, della legge 16 marzo 1990, n. 48, anche se hanno
superato il limite di età di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 8
novembre 1991, n. 362, hanno diritto a conseguire per una sola volta la
titolarità della farmacia, purchè alla data di
entrata in vigore della presente legge risultino assegnatari della gestione
provvisoria da almeno due anni e non sia stata pubblicata la graduatoria del
concorso per l'assegnazione della relativa sede farmaceutica.
2. È escluso dal beneficio di cui al comma 1
il farmacista che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia
già trasferito la titolarità di altra farmacia da meno di dieci anni ai sensi
del quarto comma dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, nonchè il farmacista che abbia già ottenuto, da meno di
dieci anni, altri benefici o sanatorie.
3. Le domande devono pervenire, a pena di
decadenza, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. L'accertamento dei requisiti e delle
condizioni previste dai commi 1, 2 e 3 è effettuato entro un mese dalla
presentazione delle domande.
Art. 47.
(Istituto superiore di sanita)
1. All'Istituto superiore di sanità è estesa
dal 1º gennaio 2003 la disciplina contenuta nell'articolo 1, comma 93, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, sostituendosi il
Ministro della salute al Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca nella effettuazione del concerto.
2. All'onere derivante dall'attuazione del
comma 1, determinato in 1.136.205 euro annui, si provvede, a decorrere dal
2003, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2003 e
2004 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 48.
(Centro di alta specializzazione per il
trattamento e lo studio della talassemia)
1. Per l'attivazione di un centro di alta specializzazione
per il trattamento e lo studio della talassemia, con connessa scuola di
specializzazione, rispettivamente destinati, in via prioritaria, a pazienti e
medici di altri Paesi del bacino del Mediterraneo e del Medio Oriente, è
autorizzata la spesa di 4.000.000 di euro per l'anno 2002 e di 10.000.000 di
euro per ciascuno degli anni 2003 e
2004.
2. La sede del centro e della scuola di cui al
comma 1 è individuata dal Ministero della salute, di concerto con il Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca e d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, tenuto conto delle esperienze di eccellenza maturate sul
territorio nazionale nella cura e nell'insegnamento riguardanti la talassemia.
3. All'onere derivante dall'attuazione del
presente articolo, determinato in 4.000.000 di euro per l'anno 2002 e in
10.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando,
quanto a 3.499.666 euro per l'anno 2002, a 3.787.248 euro per l'anno 2003 e a
7.472.168 euro per l'anno 2004, l'accantonamento relativo al Ministero della
salute, e quanto a 500.334 euro per l'anno 2002, a 6.212.752 euro per l'anno
2003 e a 2.527.832 euro per l'anno 2004, l'accantonamento relativo al Ministero
dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 49.
(Convenzione di Oviedo sui diritti
dell'uomo e sulla biomedicina)
1. Il termine per l'esercizio della delega
previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge 28 marzo 2001, n. 145, è
differito al 31 luglio 2003.
Art. 50.
(Modifica all'articolo 27 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300)
1. All'articolo 27, comma 2, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come sostituito dall'articolo 3 del
decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2001, n. 317, le parole: "acque minerali e termali,"
sono soppresse.
Art. 51.
(Tutela della salute dei non fumatori)
1. È vietato fumare nei locali chiusi, ad
eccezione di:
a) quelli privati non aperti ad utenti o al
pubblico;
b) quelli riservati ai fumatori e come tali
contrassegnati.
2.
Gli esercizi e i luoghi di lavoro di cui al comma 1, lettera
b),
devono essere dotati di impianti per la ventilazione ed il ricambio di aria
regolarmente funzionanti. Al fine di garantire i livelli essenziali del diritto
alla salute, le caratteristiche tecniche degli impianti per la ventilazione ed
il ricambio di aria sono definite, entro centottanta giorni dalla data di
pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, con regolamento,
da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della salute. Con lo
stesso regolamento sono definiti i locali riservati ai fumatori nonchè i modelli dei cartelli connessi all'attuazione delle
disposizioni di cui al presente articolo.
3. Negli esercizi di ristorazione, ai sensi
del comma 1, lettera
b),
devono essere adibiti ai non fumatori uno o più locali di superficie prevalente
rispetto alla superficie complessiva di somministrazione dell'esercizio.
4. Con regolamento da emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, su proposta del Ministro della salute, possono essere
individuati eventuali ulteriori luoghi chiusi nei quali sia consentito fumare,
nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3. Tale regolamento deve
prevedere che in tutte le strutture in cui le persone sono costrette a
soggiornare non volontariamente devono essere previsti locali adibiti ai
fumatori.
5. Alle infrazioni al divieto previsto dal
presente articolo si applicano le sanzioni di cui all'articolo 7 della legge 11
novembre 1975, n. 584, come sostituito dall'articolo 52, comma 20, della legge
28 dicembre 2001, n. 448.
6. Al fine di consentire una adeguata attività
di informazione, da attivare d'intesa con le organizzazioni di categoria più
rappresentative, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, primo periodo, 3 e 5
entrano in vigore decorso un anno dalla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al comma 2.
7. Entro centoventi giorni dalla data di
pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, con accordo
sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro
della salute di concerto con i Ministri della giustizia e dell'interno, sono
ridefinite le procedure per l'accertamento delle infrazioni, la relativa
modulistica per il rilievo delle sanzioni nonchè
l'individuazione dei soggetti legittimati ad elevare i relativi processi
verbali, di quelli competenti a ricevere il rapporto sulle infrazioni accertate
ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e di quelli
deputati a irrogare le relative sanzioni.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo
non comportano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
9. Rimangono in vigore, in quanto compatibili,
le disposizioni di cui agli articoli 3, 5, 6, 8, 9, 10 e 11 della legge 11
novembre 1975, n. 584.
10. Restano ferme le disposizioni che disciplinano
il divieto di fumo nei locali delle pubbliche amministrazioni.
Art. 52.
(Modalità dell'accertamento medico-legale effettuato dal Ministero della salute)
1. Al decreto legislativo 30 giugno 1993, n.
266, concernente il riordinamento del Ministero della sanità, da intendersi ora
riferito al Ministero della salute, dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:
"Art. 4-bis. -
(Modalità dell'accertamento medico-legale effettuato
dal Ministero della salute) - 1. Per la formulazione dei pareri medico-legali di propria competenza, il Ministero della
salute ha facoltà di istituire, nel limite massimo di spesa di cui al comma 4,
collegi medici con la partecipazione di esperti universitari od ospedalieri
specialisti nelle varie discipline mediche, nei seguenti casi:
a) quando sia richiesto un parere medico-legale dagli organi giudiziari o dalle
Amministrazioni pubbliche, e sia necessario sottoporre l'interessato ad esame
diretto;
b) quando dagli atti rimessi al Ministero
risulti una disparità di giudizio tra gli organi competenti;
c) quando negli atti si notino discordanze tra
i risultati degli accertamenti medico-fiscali ed i
giudizi diagnostico e medico-legale espressi;
d) quando il giudizio diagnostico sia stato
espresso in modo da non permettere una sicura applicazione delle tabelle A e B
annesse alla legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni.
2. I collegi medici di cui al comma 1 sono
composti dal dirigente dell'Ufficio medico-legale
della Direzione generale delle professioni sanitarie e medico-legali,
quale presidente, da un medico del predetto Ufficio, quale relatore, e da uno o
più esperti scelti tra medici universitari od ospedalieri.
3. A ciascun esperto, per ogni giornata di
seduta, è corrisposto un compenso commisurato alle tariffe minime degli onorari
per le prestazioni medico-chirurgiche stabilite
dall'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri e vigenti al momento della
prestazione.
4. Per i compensi delle prestazioni degli
esperti di cui al comma 3 è autorizzata la spesa annua massima di 3.693 euro a
decorrere dall'anno 2002.
5. All'onere derivante dall'attuazione del
presente articolo, determinato nella misura massima di 3.693 euro annui a
decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
salute.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio".
Art. 53.
(Contributi straordinari a favore della
provincia autonoma di Trento per lo svolgimento di un servizio di assistenza
domiciliare integrata)
1.
Alla provincia autonoma di Trento è assegnato un contributo straordinario di
2.000.000 di euro per l'anno 2002 e di 4.000.000 di euro per ciascuno degli
anni 2003 e 2004 per lo svolgimento, in via sperimentale, di un servizio di
assistenza domiciliare integrata.
2. All'onere derivante dall'attuazione del
presente articolo, pari a 2.000.000 di euro per l'anno 2002 e 4.000.000 di euro
per ciascuno degli anni 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Capo X
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA E SOSTEGNO
DELLA PATERNITÀ E DELLA MATERNITÀ
Art. 54.
(Differimento del termine per
l'emanazione di disposizioni correttive del testo unico delle disposizioni
legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della
paternità, di cui al decreto legislativo
26 marzo 2001, n. 151)
1. Al comma 3 dell'articolo 15 della legge 8
marzo 2000, n. 53, le parole: "Entro un anno" sono sostituite dalle
seguenti: "Entro due anni".
La presente legge, munita del sigillo dello
Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi'
16 gennaio 2003
CIAMPI
Berlusconi,
Presidente del Consiglio dei Ministri Mazzella,
Ministro per la funzione pubblica |
Note
Note all'art. 1:
Comma 1:
- Il testo dell'art. 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attività del Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei
Ministri) e successive modificazioni è il seguente:
"Art. 17
(Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del
Consiglio di Stato che deve pronunziarsi
entro novanta giorni dalla richiesta,
possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonchè
dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e
dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla
competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da
parte di leggi o di atti aventi forza di
legge, sempre che non si tratti di
materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.".
Comma 4:
- Il testo dell'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165 (Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche) è il seguente:
"Art. 1
(Finalità ed ambito di applicazione). -
(Omissis).
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono
tutte le amministrazioni dello Stato,
ivi compresi gli istituti e scuole di
ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni,
le comunità montane, e loro consorzi e
associazioni, le istituzioni
universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura e loro associazioni, tutti
gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario
nazionale, l'Agenzia per la
rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.".
Note all'art. 2:
Comma 1:
- Il testo dell'art. 38 della legge 4 maggio
1983, n. 184, già sostituito dall'art. 3
della legge 31 dicembre 1998, n. 467,
come modificato dalla legge qui pubblicata,
è il seguente:
"Art. 38. - 1.
Ai fini indicati dall'art. 6 della
Convenzione è costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la Commissione per le
adozioni internazionali.
2. La Commissione è composta da:
a) un presidente nominato dal Presidente
del Consiglio dei Ministri nella persona
di un magistrato avente esperienza nel
settore minorile ovvero di un dirigente
dello Stato avente analoga specifica esperienza;
b) due rappresentanti della Presidenza
del Consiglio dei Ministri;
c) un rappresentante del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali;
d) un rappresentante del Ministero degli
affari esteri;
e) un rappresentante del Ministero
dell'interno;
f) due rappresentanti del Ministero della giustizia;
g) un rappresentante del Ministero della
salute;
h) un rappresentante del Ministero
dell'economia e delle finanze;
i) un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca;
l) tre rappresentanti della Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
m) tre rappresentanti designati, sulla base
di apposito decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, da associazioni
familiari a carattere nazionale, almeno uno
dei quali designato dal Forum delle associazioni familiari.
3. Il presidente dura in carica due anni
e l'incarico può essere rinnovato una
sola volta.
4. I componenti della Commissione rimangono
in carica quattro anni.
5. La Commissione si avvale di personale dei
ruoli della Presidenza del Consiglio dei
Ministri e di altre amministrazioni
pubbliche.".
Comma 3:
- Il testo dell'art. 9 della legge 31 dicembre
1998, n. 476 (Ratifica ed esecuzione
della Convenzione per la tutela dei
minori e la cooperazione in materia di adozione
internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio
1993. Modifiche alla legge 4 maggio
1983, n. 184, in tema di adozione di
minori stranieri), è il seguente:
"Art. 9. - l.
All'onere derivante dall'attuazione
della presente legge, valutato in lire 13.200 milioni annue a decorrere dal 1998, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica per
l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando, per 11.200 milioni di lire,
l'accantonamento relativo al Ministero
degli affari esteri e, per 2.000 milioni
di lire, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. Le somme di cui al comma 1 confluiscono nel
Fondo per le politiche sociali istituito
presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, con esclusione della quota di
minori entrate pari a 3.000 milioni di lire recate dall'art. 39-quater della legge 4 maggio
1983, n. 184, introdotto dall'art. 3
della presente legge, nonchè dall'art. 4 della presente legge.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica è
autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".
- Il testo dell'art. 39-quater della legge 4
maggio 1983, n. 184, introdotto
dall'art. 3 della legge 31 dicembre
1998, n. 476, ora confluito negli articoli 27 e
37 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in
materia di tutela e sostegno della
maternità e della paternità, a norma
dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), è il seguente:
"39-quater. - 1. Fermo restando quanto
previsto in altre disposizioni di legge,
i genitori adottivi e coloro che hanno
un minore in affidamento preadottivo hanno diritto a fruire dei seguenti benefici:
a) l'astensione dal lavoro, quale
regolata dall'art. 6, primo comma, della
legge 9 dicembre 1977, n. 903, anche se
il minore adottato ha superato i sei anni di
età;
b) l'assenza dal lavoro, quale regolata
dall'art. 6, secondo comma, e dall'art.
7 della predetta legge n. 903 del 1977,
sino a che il minore adottato non abbia raggiunto i sei anni di età;
c) congedo di durata corrispondente al periodo
di permanenza nello Stato straniero
richiesto per l'adozione.".
-
La quota di minore entrate di cui all'art. 4 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, è quella
relativa agli oneri deducibili, nella
misura del cinquanta per cento, da parte
dei genitori adottivi per l'espletamento della
procedura di adozione disciplinate nel Capo I del titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184 (art.
10, lettera 1-bis, decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917).
Note all'art. 3:
Comma 1:
- Il testo dell'art. 10 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303
(Ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), come modificato dalla
legge qui pubblicata, è il seguente:
"Art. 10
(Riordino dei compiti operativi e
gestionali). - 1. Ai sensi dell'art. 12, comma
1, lettere a) e b), della legge 15 marzo
1997, n. 59, sono trasferiti ai
Ministeri di seguito individuati i compiti relativi alle seguenti aree funzionali, in quanto non
riconducibili alle autonome funzioni di
impulso indirizzo e coordinamento del
Presidente. Ai Ministeri interessati sono contestualmente trasferite le corrispondenti strutture e le
relative risorse finanziarie, materiali
ed umane:
a) turismo al Ministero dell'industria,
commercio e artigianato;
b) (omissis);
c) segreteria del comitato per la
liquidazione delle pensioni privilegiate
ordinarie, di cui all'art. 19, comma 1,
lettera s), della legge 23 agosto 1988, n. 400, al Ministero del tesoro, bilancio e
programmazione economica;
d) aree urbane, fatto salvo quanto previsto
al comma 5, nonchè
Commissione Reggio Calabria, di cui
all'art. 7 della legge 5 luglio 1989, n. 246, e Commissione per il risanamento della Torre di Pisa, al
Ministero dei lavori pubblici;
e) diritto d'autore e disciplina della
proprietà letteraria, nonchè promozione delle attività culturali, nell'ambito dell'attività del Dipartimento
per l'informazione ed editoria, al
Ministero per i beni e le attività
culturali, come previsto dall'art. 52, comma 2,
del decreto legislativo sul riordino dei Ministeri.
2. Fatte salve le successive modifiche ordinamentali di cui
agli articoli 12, lettera f) e seguenti, e 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59, le
amministrazioni destinatarie dei compiti
e delle strutture trasferite ai sensi del comma
1 ne assumono la responsabilità a decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto quando si
tratti di strutture in atto affidate a
Ministri con portafoglio mediante delega
del Presidente del Consiglio. In caso
diverso, l'assunzione di responsabilità decorre dalla individuazione, mediante apposito decreto del
Presidente del Consiglio, delle risorse
da trasferire.
3. A decorrere dalla data di inizio della legislatura successiva a quella in cui il
presente decreto entra in vigore, sono
trasferiti al Ministero dell'interno,
con le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane, i compiti svolti dagli uffici dei commissari di
Governo nelle regioni.
4. A decorrere dalla data di cui al comma 3,
sono trasferiti al Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali,
secondo le disposizioni di cui all'art.
45 del decreto legislativo sul riordinamento dei Ministeri, i compiti esercitati dal Dipartimento degli
affari sociali della Presidenza. Al
Ministero stesso sono contestualmente
trasferite le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane.
5. A decorrere dalla data di cui al comma 3,
sono trasferiti al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti di cui
all'art. 41 del decreto legislativo sul
riordinamento dei Ministeri, con le inerenti risorse finanziarie, materiali e umane, i compiti
esercitati, nell'ambito del Dipartimento
delle aree urbane della Presidenza,
dall'Ufficio per Roma capitale e grandi eventi.
6.
A decorrere dalla data di cui al comma 3, o dalla diversa data indicata in sede di riordino dei
Ministeri, sono trasferite, con le
inerenti risorse finanziarie, materiali
ed umane, all'Agenzia per la protezione
dell'ambiente e per i servizi tecnici, di cui all'art. 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, e successive modificazioni, le
funzioni del Dipartimento per i servizi
tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, fatta eccezione per le funzioni
del Servizio sismico nazionale, fermo
restando quanto previsto dall'art. 91
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni. Sono escluse dal
suddetto trasferimento le funzioni già
attribuite all'Ufficio per il sistema
informativo unico, che restano assegnate alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri e sono affidate al Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie.
7. (Abrogato).
8. (Abrogato).
9. (Abrogato).
10. La collocazione e l'organizzazione
dell'Ufficio di supporto alla
Cancelleria dell'Ordine al merito della
Repubblica e dell'Ufficio di segreteria del Consiglio supremo della difesa sono stabilite da
appositi protocolli d'intesa tra
Segretariato generale della Presidenza della
Repubblica e Segretariato generale della Presidenza.
11. Gli organi collegiali le cui strutture
di supporto sono dal presente decreto
trasferite ad altre amministrazioni,
operano presso le amministrazioni
medesime.".
Comma 2:
- Il testo dell'art. 10 della legge 8 luglio
1998, n. 230 (Nuove norme in materia di
obiezione di coscienza), come modificato
dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
"Art. 10
(Riordino dei compiti operativi e
gestionali). - 1. Presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile è istituito e tenuto l'albo
degli enti e delle organizzazioni
convenzionati di cui all'art. 8, comma
2. Allo stesso Ufficio è affidata la tenuta della lista degli obiettori.
2. Presso il medesimo Ufficio nazionale per
il servizio civile è istituita la
Consulta nazionale per il servizio
civile quale organismo permanente di
consultazione, riferimento e confronto per il medesimo Ufficio.
3. La Consulta nazionale per il servizio
civile è composta da non più di quindici
membri, nominati con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri o dal
Ministro da lui delegato, scelti in maggioranza tra rappresentanti degli enti e delle
organizzazioni, pubblici e privati, che
impiegano obiettori di coscienza e volontari
del servizio civile nazionale ovvero dei loro organismi rappresentativi, nonchè
tra rappresentanti degli obiettori di
coscienza e dei volontari, delle regioni e delle amministrazioni pubbliche coinvolte.
4. La Consulta esprime pareri all'Ufficio
nazionale per il servizio civile sulle
materie di cui all'art. 8, comma 2,
lettere a), c), e), i) e l), nonchè sui criteri
e sull'organizzazione generale del
servizio e sul modello di convenzione
tipo.
5. Il Presidente del Consiglio dei Ministri,
entro cinque mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, con
proprio decreto, disciplina l'organizzazione e
l'attività della Consulta.".
Note all'art. 5:
Comma 1:
- Il testo del comma 2 dell'art. 102 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
"Art. 102
(Agenzia autonoma per la gestione
dell'albo dei segretari comunali e provinciali).
1. (Omissis).
2. L'Agenzia è gestita da un consiglio di amministrazione, nominato con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri e
composto da due sindaci nominati dall'Anci, da un presidente di provincia designato dall'Upi, da tre
segretari comunali e provinciali eletti
tra gli iscritti all'albo e da tre esperti designati dalla Conferenza Stato-città
e autonomie locali. Il consiglio elegge
nel proprio seno un presidente e un
vicepresidente.".
Note all'art. 6:
Comma 1:
- Il testo della lettera b-bis) del comma
1 dell'art. 10 del decreto legislativo
20 ottobre 1998, n. 368 (Istituzione del
Ministero per i beni e le attività
culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), introdotta dall'art. 33 della legge
28 dicembre 2001, n. 448, modificata
dalla legge qui pubblicata, è il
seguente:
"Art. 10
(Accordi e forme associative). - 1. Il
Ministero ai fini del più efficace esercizio delle sue funzioni e, in particolare, per la
valorizzazione dei beni culturali e
ambientali può:
(omissis);
b-bis) dare in concessione a soggetti diversi
da quelli statali la gestione di servizi
finalizzati al miglioramento della
fruizione pubblica e della
valorizzazione del patrimonio artistico come definiti dall'art. 152, comma 3, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
secondo modalità, criteri e garanzie
definiti con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Il suddetto regolamento dovrà stabilire,
tra l'altro: le procedure di affidamento
dei servizi, che dovranno avvenire mediante
licitazione privata, con i criteri concorrenti dell'offerta economica più vantaggiosa e della proposta di
offerta di servizi qualitativamente più
favorevole dal punto di vista della
crescita culturale degli utenti e della tutela e valorizzazione dei beni, e comunque nel
rispetto della normativa nazionale ed europea;
i rispettivi compiti dello Stato e dei
concessionari riguardo alle questioni relative
ai restauri e all'ordinaria manutenzione dei beni oggetto del servizio, ferma restando la riserva
statali e sulla tutela dei beni; i
criteri, le regole e le garanzie per il
reclutamento del personale, le professionalità necessarie rispetto ai diversi compiti; i parametri di
offerta al pubblico e di gestione dei
siti culturali. Tali parametri dovranno
attenersi ai principi stabiliti all'art. 2, comma 1, dello Statuto dell'International
Council of Museums.
Con lo stesso regolamento sono fissati i
meccanismi per la determinazione della
durata della concessione per un periodo
non inferiore a cinque anni e del canone
complessivo da corrispondere allo Stato per tutta la durata stabilita, da versare anticipatamente
all'atto della stipulazione della
relativa convenzione nella misura di
almeno il 50 per cento; la stessa convenzione deve prevedere che, all'atto della cessazione per
qualsiasi causa della concessione, i
beni culturali conferiti in gestione dal
Ministero ritornino nella disponibilità di
quest'ultimo. La presentazione, da parte dei soggetti concorrenti, di progetti di gestione e
valorizzazione complessi e plurimi che
includano accanto a beni e siti di
maggiore rilevanza anche beni e siti cosiddetti "minori" collocati in centri urbani con popolazione
pari o inferiore a 30.000 abitanti,
verrà considerata titolo di preferenza a
condizione che sia sempre e comunque salvaguardata l'autonomia scientifica e di immagine
individuale propria del museo
minore.".
Note all'art. 7:
Comma 2:
- Il testo del comma 1 dell'art. 17 della
legge 28 luglio 1999, n. 266 (Delega al
Governo per il riordino delle carriere
diplomatica e prefettizia, nonchè disposizioni per il restante personale del
Ministero degli affari esteri, per il
personale militare del Ministero della
difesa, per il personale dell'Amministrazione
penitenziaria e per il personale del Consiglio superiore della magistratura), come modificato dalla
legge qui pubblicata, è il seguente:
"Art. 17
(Disposizioni concernenti il trasferimento
del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia).
- 1. Il coniuge convivente del personale in
servizio permanente delle Forze armate,
compresa l'Arma dei carabinieri, del
Corpo della Guardia di finanza e delle
Forze di polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale di cui
alla legge 19 maggio 1986, n. 224, nonchè del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
trasferiti d'autorità da una ad altra
sede di servizio, che sia impiegato in una
delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
ha diritto, all'atto del trasferimento o
dell'elezione di domicilio nel
territorio nazionale, ad essere impiegato presso l'amministrazione di appartenenza o, per
comando o distacco, presso altre
amministrazioni nella sede di servizio
del coniuge o, in mancanza, nella sede più
vicina.".
Comma 3:
- Il testo del comma 9 dell'art. 18 del
decreto del Presidente della Repubblica
4 dicembre 1997, n. 465 (Regolamento
recante disposizioni in materia di ordinamento
dei segretari comunali e provinciali, a norma dell'art. 17, comma 78, della legge 15 maggio 1997, n.
127), come modificato dalla legge qui
pubblicata, è il seguente:
"Art. 18
(Sezione speciale dell'albo e disciplina
della mobilita). - 1.-8. (Omissis).
9. Il Dipartimento della funzione
pubblica, utilizzando i criteri di cui
al presente articolo, predispone una
ulteriore graduatoria dei funzionari non
utilmente collocati nella graduatoria per l'assegnazione di uno dei posti scelti e di coloro che non
abbiano accettato il trasferimento.
Sulla base di tale graduatoria sono
d'ufficio assegnati, rispetto alla sede ove presta servizio il funzionario, prioritariamente nelle
amministrazioni che si trovino
nell'ambito della regione, quindi in quelle
limitrofe, con preferenza, in ogni caso, per le amministrazioni statali e per gli uffici
territoriali del Governo. In mancanza di
posti disponibili il trasferimento può
temporaneamente avvenire anche in soprannumero. Entro un biennio dall'assegnazione, il personale in
soprannumero è ricollocato presso altre
amministrazioni pubbliche, prioritariamente
presso quelle per le quali aveva fatto
richiesta, laddove si verifichino delle vacanze.".
Comma 4:
- Il testo del comma 19 dell'art. 43 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388
(Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001), come modificato dalla
legge qui pubblicata, è il seguente:
"Art. 43
(Dismissione di beni e diritti
immobiliari). - 1.-18. (Omissis).
19. I lavoratori, già dipendenti degli
enti previdenziali, addetti al servizio
di portierato o di custodia e vigilanza
degli immobili che vengono dismessi, di proprietà degli enti previdenziali restano
alle dipendenze dell'ente medesimo. Si
applica quanto disposto dagli articoli
33 e 34 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.".
Nota all'art. 8:
Comma 1:
- Il testo del comma 10 dell'art. 19 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165 (Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), è il seguente:
"Art. 19
(Incarichi di funzioni dirigenziali). -
1.-9. (Omissis).
10. I dirigenti ai quali non sia affidata
la titolarità di uffici dirigenziali
svolgono, su richiesta degli organi di
vertice delle amministrazioni che ne
abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici
previsti dall'ordinamento, ivi compresi
quelli presso i collegi di revisione
degli enti pubblici in rappresentanza di
amministrazioni ministeriali.".
Note all'art. 9:
Comma 1:
- Il testo dell'art. 39 della legge 27
dicembre 1997, n. 449 (Misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica),
è il seguente:
"Art. 39
(Disposizioni in materia di assunzioni di
personale delle amministrazioni pubbliche e misure di potenziamento e di incentivazione del
part-time). - 1. Al fine di assicurare
le esigenze di funzionalità e di
ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità
finanziarie e di bilancio, gli organi di
vertice delle amministrazioni pubbliche
sono tenuti alla programmazione triennale del
fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.
2. Per le amministrazioni dello Stato, anche
ad. ordinamento autonomo, fatto salvo quanto previsto per il. personale della
scuola dall'art. 40, il numero complessivo. dei dipendenti in servizio è
valutato su basi statistiche. omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti
con decreto. del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con. il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione. economica. Per l'anno
1998, il predetto decreto è emanato. entro il 31 gennaio dello stesso anno, con
l'obiettivo. della riduzione complessiva del personale in servizio alla. data
del 31 dicembre 1998, in misura non inferiore all'1. per cento rispetto al
numero delle unità in servizio al. 31 dicembre 1997. Alla data del 31 dicembre
1999 viene. assicurata una riduzione complessiva del personale in. servizio in
misura non inferiore all'1,5 per cento rispetto. al numero delle unità in
servizio alla data del. 31 dicembre 1997. Per l'anno 2000 è assicurata una.
ulteriore riduzione non inferiore all'1 per cento rispetto. al personale in
servizio al 31 dicembre 1997. Per l'anno. 2001 deve essere realizzata una
riduzione di personale non. inferiore all'1 per cento rispetto a quello in
servizio al. 31 dicembre 1997, fermi restando gli obiettivi di riduzione.
previsti per gli anni precedenti, e fatta salva la quota di. riserva di cui
all'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.. Nell'ambito della programmazione
e delle procedure di. autorizzazione delle assunzioni, deve essere.
prioritariamente garantita l'immissione in servizio degli. addetti a compiti di
sicurezza pubblica e dei vincitori dei. concorsi espletati alla data del 30
settembre 1999. Per. ciascuno degli anni 2003 e 2004, le amministrazioni dello.
Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti. pubblici non
economici con organico superiore a 200 unità. sono tenuti a realizzare una
riduzione di personale non. inferiore all'1 per cento rispetto a quello in
servizio al. 3l dicembre 2002.
2-bis. Allo scopo di assicurare il rispetto
delle. percentuali annue di riduzione del personale di cui al. comma 2, la
programmazione delle assunzioni tiene conto dei. risultati quantitativi
raggiunti al termine dell'anno. precedente, separatamente per i Ministeri e le
altre. amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,. per gli
enti pubblici non economici con organico superiore. a duecento unità, nonchè per le Forze armate, le Forze di. polizia ed il
Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Ai. predetti fini i Ministri per la
funzione pubblica e del. tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
riferiscono al Consiglio dei Ministri entro il primo. bimestre di ogni anno.
3. Per consentire lo sviluppo dei processi di.
riqualificazione delle amministrazioni pubbliche connessi. all'attuazione della
riforma amministrativa, garantendo il. rispetto degli obiettivi di riduzione
programmata del. personale, a decorrere dall'anno 2000 il Consiglio dei.
Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica. e del tesoro, del
bilancio e della programmazione. economica, definisce preliminarmente le
priorità e le. necessità operative da soddisfare, tenuto conto in. particolare
delle correlate esigenze di introduzione di. nuove professionalità. In tale
quadro, entro il primo. semestre di ciascun anno, il Consiglio dei Ministri.
determina il numero massimo complessivo delle assunzioni. delle amministrazioni
di cui al comma 2 compatibile con gli. obiettivi di riduzione numerica e con i
dati sulle. cessazioni dell'anno precedente. Le assunzioni restano. comunque
subordinate all'indisponibilità di personale da. trasferire secondo le vigenti
procedure di mobilità e. possono essere disposte esclusivamente presso le sedi
che. presentino le maggiori carenze di personale. Le. disposizioni del presente
articolo si applicano anche alle. assunzioni previste da norme speciali o
derogatorie.
3-bis. A decorrere dall'anno 1999 la
disciplina. autorizzatoria di cui al comma 3 si
applica alla. generalità delle amministrazioni dello Stato, anche ad. ordinamento
autonomo, e riguarda tutte le procedure di. reclutamento e le nuove assunzioni
di personale. Il decreto. del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare
a. decorrere dallo stesso anno, entro il 3l gennaio, prevede. criteri, modalità
e termini anche differenziati delle. assunzioni da disporre rispetto a quelli
indicati nel comma. 3, allo scopo di tener conto delle peculiarità e delle.
specifiche esigenze delle amministrazioni per il pieno. adempimento dei compiti
istituzionali.
3-ter. Al fine di garantire la coerenza con
gli. obiettivi di riforma organizzativa e riqualificazione. funzionale delle
amministrazioni interessate, le richieste. di autorizzazione ad assumere devono
essere corredate da. una relazione illustrativa delle iniziative di riordino e.
riqualificazione, adottate o in corso, finalizzate alla. definizione di modelli
organizzativi rispondenti ai. principi di semplificazione e di funzionalità
rispetto ai. compiti e ai programmi, con specifico riferimento,. eventualmente,
anche a nuove funzioni e qualificati servizi. da fornire all'utenza. Le
predette richieste sono. sottoposte all'esame del Consiglio dei Ministri, ai
fini. dell'adozione di delibere con cadenza semestrale, previa. istruttoria da
parte della Presidenza del Consiglio dei. Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica e del. Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione. economica. L'istruttoria è diretta a riscontrare le. effettive
esigenze di reperimento di nuovo personale e. l'impraticabilità di soluzioni alternative
collegate a. procedure di mobilità o all'adozione di misure di.
razionalizzazione interna. Per le amministrazioni statali,. anche ad
ordinamento autonomo, nonchè per gli enti. pubblici
non economici con organico superiore a duecento. unità, i contratti integrativi
sottoscritti, corredati da. una apposita relazione tecnico-finanziaria
riguardante gli. oneri derivanti dall'applicazione della nuova. classificazione
del personale, certificata dai competenti. organi di controllo, di cui all'art.
52, comma 5, del. decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive.
modificazioni, laddove operanti, sono trasmessi alla. Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della. funzione pubblica e al Ministero del tesoro,
del bilancio e. della programmazione economica, che, entro trenta giorni. dalla
data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la. compatibilità
economico-finanziaria, ai sensi dell'art.. 45, comma 4, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n.. 29. Decorso tale termine, la delegazione di parte
pubblica. può procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel. caso in
cui il riscontro abbia esito negativo, le parti. riprendono le trattative.
4. Nell'ambito della programmazione di cui ai
commi. da l a 3, si procede comunque all'assunzione di 3.800. unità di
personale, secondo le modalità di cui ai commi. da 5 a 15.
5. Per il potenziamento delle attività di
controllo. dell'amministrazione finanziaria si provvede con i criteri. e le
modalità di cui al comma 8 all'assunzione di 2.400. unità di personale.
6. Al fine di potenziare la vigilanza in
materia di. lavoro e previdenza, si provvede altresi'
all'assunzione di. 300 unità di personale destinate al servizio ispettivo.
delle direzioni provinciali e regionali del Ministero del. lavoro e della
previdenza sociale e di 300 unità di. personale destinate all'attività
dell'Istituto nazionale. della previdenza sociale; il predetto Istituto
provvede a. destinare un numero non inferiore di unità al Servizio. ispettivo.
7. Con regolamento da emanare su proposta del.
Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del. lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il. Ministro per la funzione pubblica e con
il Ministro del. tesoro, del bilancio e della programmazione economica,. entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della. presente legge, previo
parere delle competenti commissioni. parlamentari, ai sensi dell'art. 17, comma
2, della legge. 23 agosto 1988, n. 400, sono indicati i criteri e le. modalità,
nonchè i processi formativi, per disciplinare. il
passaggio, in ambito regionale, del personale delle. amministrazioni dello
Stato, anche in deroga alla normativa. vigente in materia di mobilità
volontaria o concordata, al. servizio ispettivo delle Direzioni regionali e
provinciali. del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
8. Le assunzioni sono effettuate con i
seguenti. criteri e modalità:
a) i concorsi sono espletati su base.
circoscrizionale corrispondente ai territori regionali. ovvero provinciali, per
la provincia autonoma di Trento, o. compartimentale, in relazione
all'articolazione periferica. dei dipartimenti del Ministero delle finanze;
b) il numero dei posti da mettere a concorso
nella. settima qualifica funzionale in ciascuna circoscrizione. territoriale è
determinato sulla base della somma delle. effettive vacanze di organico
riscontrabili negli uffici. aventi sede nella circoscrizione territoriale
medesima,. fatta eccezione per quelli ricompresi nel
territorio della. provincia autonoma di Bolzano, con riferimento ai profili.
professionali di settima, ottava e nona qualifica. funzionale, ferma restando,
per le ultime due qualifiche,. la disponibilità dei posti vacanti. Per il
profilo. professionale di ingegnere direttore la determinazione dei. posti da
mettere a concorso viene effettuata con le stesse. modalità, avendo a
riferimento il profilo professionale. medesimo e quello di ingegnere direttore
coordinatore. appartenente alla nona qualifica funzionale;
c) i concorsi consistono in una prova attitudinale.
basata su una serie di quesiti a risposta multipla mirati. all'accertamento del
grado di cultura generale e specifica,. nonchè delle
attitudini ad acquisire le professionalità. specialistiche nei settori
giuridico, tecnico, informatico,. contabile, economico e finanziario, per
svolgere le. funzioni del corrispondente profilo professionale. I. candidati
che hanno superato positivamente la prova. attitudinale sono ammessi a
sostenere un colloquio. interdisciplinare;. d) la prova attitudinale deve svolgersi.
esclusivamente nell'ambito di ciascuna delle circoscrizioni. territoriali;
e) ciascun candidato può partecipare ad una
sola. procedura concorsuale.
9. Per le graduatorie dei concorsi si
applicano le. disposizioni dell'art. 11, commi settimo e ottavo, della. legge 4
agosto 1975, n. 397, in materia di graduatoria. unica nazionale, quelle
dell'art. 10, ultimo comma, della. stessa legge, con esclusione di qualsiasi
effetto. economico, nonchè quelle di cui al comma 2
dell'art. 43. del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e. successive
modificazioni ed integrazioni.
10. Per assicurare forme più efficaci di
contrasto. e prevenzione del fenomeno dell'evasione fiscale, il. Dipartimento
delle entrate del Ministero delle finanze. individua all'interno del
contingente di cui all'art. 55,. comma 2, lettera b), del decreto del
Presidente della. Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, due aree funzionali.
composte da personale di alta professionalità destinato ad. operare in sede
regionale, nel settore dell'accertamento e. del contenzioso. Nelle aree
predette sono inseriti, previa. specifica formazione da svolgersi in ambito
periferico, il. personale destinato al Dipartimento delle entrate ai sensi. del
comma 5, nonchè altri funzionari già addetti agli.
specifici settori, scelti sulla base della loro esperienza. professionale e
formativa, secondo criteri e modalità di. carattere oggettivo.
11. Dopo l'immissione in servizio del
personale di. cui al comma 5, si procede alla riduzione proporzionale. delle
dotazioni organiche delle qualifiche funzionali. inferiori alla settima nella
misura complessiva. corrispondente al personale effettivamente assunto nel.
corso del 1998 ai sensi del comma 4, provvedendo. separatamente per i singoli
ruoli.
12. (Omissis).
13. Le graduatorie dei concorsi per esami,
indetti. ai sensi dell'art. 28, comma 2, del decreto legislativo. 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni,. conservano validità per un periodo di
diciotto mesi dalla. data della loro approvazione.
14. Per far fronte alle esigenze connesse con
la. salvaguardia dei beni culturali presenti nelle aree. soggette a rischio
sismico il Ministero per i beni. culturali e ambientali, nell'osservanza di
quanto disposto. dai commi 1 e 2, è autorizzato, nei limiti delle dotazioni.
organiche complessive, ad assumere 600 unità di personale. anche in eccedenza
ai contingenti previsti per i singoli. profili professionali, ferme restando le
dotazioni di. ciascuna qualifica funzionale. Le assunzioni sono. effettuate
tramite concorsi da espletare anche su base. regionale mediante una prova
attitudinale basata su una. serie di quesiti a risposta multipla mirati.
all'accertamento del grado di cultura generale e specifica,. nonchè delle attitudini ad acquisire le professionalità.
specialistiche nei settori tecnico, scientifico, giuridico,. contabile,
informatico, per svolgere le funzioni del. corrispondente profilo
professionale. I candidati che hanno. superato con esito positivo la prova
attitudinale sono. ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare..
Costituisce titolo di preferenza la partecipazione per. almeno un anno, in
corrispondente professionalità, ai. piani o progetti di cui all'art. 6 del
decreto-legge. 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla.
legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni.
15. Le amministrazioni dello Stato possono
assumere,. nel limite di 200 unità complessive, con le procedure. previste dal
comma 3, personale dotato di alta. professionalità, anche al di fuori della
dotazione. organica risultante dalla rilevazione dei carichi di lavoro.
prevista dall'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre. 1993, n. 537, in
ragione delle necessità sopraggiunte alla. predetta rilevazione, a seguito di
provvedimenti. legislativi di attribuzione di nuove e specifiche. competenze
alle stesse amministrazioni dello Stato. Si. applicano per le assunzioni di cui
al presente comma le. disposizioni previste dai commi 8 e 11.
16. Le assunzioni di cui ai commi precedenti
sono. subordinate all'indisponibilità di idonei in concorsi già. espletati le
cui graduatorie siano state approvate a. decorrere dal 1 gennaio 1994 secondo
quanto previsto. dall'art. 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,.
che richiama le disposizioni di cui all'art. 22, comma 8,. della legge 23
dicembre 1994, n. 724.
17. Il termine del 31 dicembre 1997, previsto.
dall'art. 12, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996,. n. 669, convertito,
con modificazioni, dalla legge. 28 febbraio 1997, n. 30, in materia di
attribuzione. temporanea di mansioni superiori, è ulteriormente. differito alla
data di entrata in vigore dei provvedimenti. di revisione degli ordinamenti
professionali e, comunque,. non oltre il 31 dicembre 1998.
18. Allo scopo di ridurre la spesa derivante
da. nuove assunzioni il Consiglio dei Ministri, con la. determinazione da
adottare ai sensi del comma 3, definisce,. entro il primo semestre di ciascun
anno, anche la. percentuale del personale da assumere annualmente con.
contratto di lavoro a tempo parziale o altre tipologie. contrattuali
flessibili, salvo che per le Forze armate, le. Forze di polizia ed il Corpo
nazionale dei vigili del. fuoco. Tale percentuale non può essere inferiore al
50 per. cento delle assunzioni autorizzate salvo che le. corrispondenti riduzioni
di spesa siano ugualmente. realizzate anche mediante ricorso ad ulteriori
tipologie di. assunzioni comportanti oneri unitari inferiori rispetto a. quelli
derivanti dalle ordinarie assunzioni di personale.. Per le amministrazioni che
non hanno raggiunto una quota di. personale a tempo parziale pari almeno al 4
per cento del. totale dei dipendenti, le assunzioni possono essere.
autorizzate, salvo motivate deroghe, esclusivamente con. contratto a tempo
parziale. L'eventuale trasformazione a. tempo pieno può intervenire purchè ciò non comporti. riduzione complessiva delle unità
con rapporto di lavoro a. tempo parziale.
18-bis. È consentito l'accesso ad un regime
di. impegno ridotto per il personale non sanitario con. qualifica dirigenziale
che non sia preposto alla. titolarità di uffici, con conseguenti effetti sul.
trattamento economico secondo criteri definiti dai. contratti collettivi
nazionali di lavoro.
19. Le regioni, le province autonome di Trento
e di. Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio,. industria, artigianato
e agricoltura, le aziende e gli enti. del Servizio sanitario nazionale, le
università e gli enti. di ricerca adeguano i propri ordinamenti ai principi di
cui. al comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata delle. spese di
personale.
20. Gli enti pubblici non economici adottano
le. determinazioni necessarie per l'attuazione dei principi di. cui ai commi 1
e 18, adeguando, ove occorra, i propri. ordinamenti con l'obiettivo di una
riduzione delle spese. per il personale. Agli enti pubblici non economici con.
organico superiore a 200 unità si applica anche il. disposto di cui ai commi 2
e 3.
20-bis. Le amministrazioni pubbliche alle
quali non. si applicano discipline autorizzatorie
delle assunzioni,. fermo restando quanto previsto dai commi 19 e 20,.
programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi. ai principi di
riduzione complessiva della spesa di. personale, in particolare per nuove
assunzioni, di cui ai. commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter, per quanto applicabili,.
realizzabili anche mediante l'incremento della quota di. personale ad orario
ridotto o con altre tipologie. contrattuali flessibili nel quadro delle
assunzioni. compatibili con gli obiettivi della programmazione e. giustificate
dai processi di riordino o di trasferimento di. funzioni e competenze. Per le
università restano ferme le. disposizioni dell'art. 51.
20-ter. Le ulteriori economie conseguenti.
all'applicazione del presente articolo, realizzate in. ciascuna delle
amministrazioni dello Stato, anche ad. ordinamento autonomo, e presso gli enti
pubblici non. economici con organico superiore a duecento unità, sono.
destinate, entro i limiti e con le modalità di cui. all'art. 43, comma 5, ai
fondi per la contrattazione. integrativa di cui ai vigenti contratti
collettivi. nazionali di lavoro ed alla retribuzione di risultato del.
personale dirigente. Con la medesima destinazione e ai. sensi del predetto art.
43, comma 5, le amministrazioni e. gli enti che abbiano proceduto a ridurre la
propria. consistenza di personale di una percentuale superiore allo. 0,4 per
cento rispetto agli obiettivi percentuali di. riduzione annua di cui al comma 2
possono comunque. utilizzare le maggiori economie conseguite
.
21. Per le attività connesse all'attuazione del. presente articolo, la
Presidenza del Consiglio dei Ministri. ed il Ministero del tesoro, del bilancio
e della. programmazione economica possono avvalersi di personale. comandato da
altre amministrazioni dello Stato, in deroga. al contingente determinato ai
sensi della legge 23 agosto. 1988, n. 400, per un numero massimo di 25 unità.
22. Al fine dell'attuazione della legge 15
marzo. 1997, n. 59, la Presidenza del Consiglio dei Ministri è. autorizzata, in
deroga ad ogni altra disposizione, ad. avvalersi di un contingente integrativo
di personale in. posizione di comando o di fuori ruolo, fino ad un massimo. di
cinquanta unità, appartenente alle amministrazioni di. cui agli articoli 1,
comma 2, e 2, commi 4 e 5, del decreto. legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonchè ad enti. pubblici economici. Si applicano le
disposizioni previste. dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n.
127.. Il personale di cui al presente comma mantiene il. trattamento economico
fondamentale delle amministrazioni o. degli enti di appartenenza e i relativi
oneri rimangono a. carico di tali amministrazioni o enti. Al personale di cui.
al presente comma sono attribuiti l'indennità e il. trattamento economico
accessorio spettanti al personale di. ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
se più. favorevoli. Il servizio prestato presso la Presidenza del. Consiglio
dei Ministri è valutabile ai fini della. progressione della carriera e dei
concorsi.
23. All'art. 9, comma 19, del decreto-legge 1.
ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla. legge 28 novembre
1996, n. 608, le parole: "31 dicembre. 1997 sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 1998". Al. comma 18 dell'art. 1 della legge 28
dicembre 1995, n. 549,. come modificato dall'art. 6, comma 18, lettera c), della.
legge 15 maggio 1997, n. 127, le parole "31 dicembre 1997. sono sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 1998 .. L'eventuale trasformazione dei
contratti previsti dalla. citata legge n. 549 del 1995 avviene nell'ambito
della. programmazione di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente. articolo.
24. In deroga a quanto previsto dall'art. 1,
comma. 115, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'entità. complessiva di
giovani iscritti alle liste di leva di cui. all'art. 37 del decreto del
Presidente della Repubblica. 14 febbraio 1964, n. 237, da ammettere annualmente
al. servizio ausiliario di leva nelle Forze di polizia, è. incrementato di
3.000 unità, da assegnare alla Polizia di. Stato, all'Arma dei carabinieri ed
al Corpo della guardia. di finanza, in proporzione alle rispettive dotazioni.
organiche. A decorrere dall'anno 1999 è disposto un. ulteriore incremento di
2.000 unità da assegnare all'Arma. dei carabinieri, nell'ambito delle procedure
di. programmazione ed autorizzazione delle assunzioni di cui al. presente
articolo.
25.
Al fine di incentivare la trasformazione del. rapporto di lavoro dei dipendenti
pubblici da tempo pieno a. tempo parziale e garantendo in ogni caso che ciò non
si. ripercuota negativamente sulla funzionalità degli enti. pubblici con un basso
numero di dipendenti, come i piccoli. comuni e le comunità montane, la
contrattazione collettiva. può prevedere che i trattamenti accessori collegati
al. raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di. progetti, nonchè ad altri istituti contrattuali non. collegati alla
durata della prestazione lavorativa siano. applicati in favore del personale a
tempo parziale anche in. misura non frazionata o non direttamente proporzionale
al. regime orario adottato. I decreti di cui all'art. 1, comma. 58-bis, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, introdotto. dall'art. 6 del decreto-legge 28
marzo 1997, n. 79,. convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997,.
n. 140, devono essere emanati entro novanta giorni dalla. data di entrata in
vigore della presente legge. In. mancanza, la trasformazione del rapporto di
lavoro a tempo. parziale può essere negata esclusivamente nel caso in cui.
l'attività che il dipendente intende svolgere sia in. palese contrasto con
quella svolta presso l'amministrazione. di appartenenza o in concorrenza con
essa, con motivato. provvedimento emanato d'intesa fra l'amministrazione di.
appartenenza e la Presidenza del Consiglio dei Ministri -. Dipartimento della
funzione pubblica.
26. Le domande di trasformazione del rapporto
di. lavoro da tempo pieno a tempo parziale, respinte prima. della data di
entrata in vigore della presente legge, sono. riesaminate d'ufficio secondo i
criteri e le modalità. indicati al comma 25, tenendo conto dell'attualità.
dell'interesse del dipendente.
27. Le disposizioni dell'art. 1, commi 58 e
59,. della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di. rapporto di lavoro a
tempo parziale, si applicano al. personale dipendente delle regioni e degli
enti locali. finchè non diversamente disposto da
ciascun ente con. proprio atto normativo.
28. Nell'esercizio dei compiti attribuiti
dall'art.. 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Corpo. della
guardia di finanza agisce avvalendosi dei poteri di. polizia tributaria
previsti dal decreto del Presidente. della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
e dal decreto del. Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Nel.
corso delle verifiche previste dall'art. 1, comma 62, della. legge 23 dicembre
1996, n. 662, non è opponibile il. segreto d'ufficio.".. - Il testo
dell'art. 17, comma 2, della legge. 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attività di. Governo e ordinamento della Presidenza del consiglio dei.
Ministri) è il seguente:. "Art. 17
(Regolamenti). - 1. (Omissis).
2. Con decreto del Presidente della
Repubblica,. previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il.
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la. disciplina delle
materie, non coperte da riserva assoluta. di legge prevista dalla Costituzione,
per le quali le leggi. della Repubblica, autorizzando l'esercizio della
potestà. regolamentare del Governo, determinano le norme generali. regolatrici
della materia e dispongono l'abrogazione delle. norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle. norme regolamentari.".
Note all'art. 10:
Comma 1:
- Il testo del comma 4 dell'art. 38 della
citata. legge n. 400/1988 è il seguente:. "Art.
38 (Norme per la copertura dei posti). -. Omissis.
4. Il personale di cui al comma 3 può chiedere
di. essere inquadrato, anche in soprannumero e previo. superamento di
esame-colloquio, nella qualifica funzionale. della carriera immediatamente
superiore, con il profilo. professionale corrispondente alle mansioni
superiori. lodevolmente esercitate per almeno due anni, purchè
in. possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla. nuova qualifica
ovvero, ad esclusione della carriera. direttiva, di un'anzianità di servizio
effettivo non. inferiore a dieci anni. Tale beneficio non potrà comunque.
essere attribuito al personale che, per effetto di norme. analoghe a quella
prevista nel presente comma, abbia. comunque fruito, anche presso le
Amministrazioni di. appartenenza, di avanzamenti di carriera o promozioni a.
qualifiche superiori, disposti a seguito di valutazione. delle mansioni
svolte.".
Note all'art. 11:
Comma 1:.
- Il testo dei commi 5 e 6 dell'art. 1 della
legge. 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti,. delega al
Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che
disciplina l'INAIL,. nonchè disposizioni per il
riordino degli enti. previdenziali) è il seguente:. "Art.
1 (Costituzione di unità tecniche di supporto alla programmazione, alla
valutazione e al monitoraggio. degli investimenti pubblici).. (Omissis).
5. È istituito presso il Comitato
interministeriale. per la programmazione economica (CIPE) il "Sistema di.
monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP), con il compito di fornire
tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo, con
particolare riferimento ai programmi cofinanziati con
i fondi strutturali europei, sulla base dell'attività di monitoraggio svolta
dai nuclei di cui al comma 1. Tale attività concerne le modalità attuative dei programmi di. investimento e l'avanzamento
tecnico-procedurale, finanziario e fisico dei singoli interventi. Il Sistema
di. monitoraggio degli investimenti pubblici è funzionale. all'alimentazione di
una banca dati tenuta nell'ambito dello stesso CIPE, anche con l'utilizzazione
del Sistema informativo integrato del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica. Il CIPE, con. propria deliberazione,
costituisce e definisce la strutturazione del Sistema di monitoraggio degli.
investimenti pubblici disciplina il suo funzionamento ed. emana indirizzi per
la sua attività, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le. regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
6. Il Sistema di monitoraggio degli
investimenti. pubblici deve essere flessibile ed integrabile in modo tale. da
essere funzionale al progetto "Rete unitaria della pubblica
amministrazione , di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei
Ministri 5 settembre 1995,. pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 21
novembre 1995. Le informazioni derivanti dall'attività di. monitoraggio sono
trasmesse dal CIPE alla Cabina di regia. nazionale di cui all'art. 6 del
decreto-legge 23 giugno. 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla
legge. 8 agosto 1995, n. 341, alla sezione centrale. dell'Osservatorio dei
lavori pubblici e, in relazione alle rispettive competenze, a tutte le
amministrazioni centrali e regionali. Il CIPE invia un rapporto semestrale al
Parlamento.". Comma 2:. - Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
reca: "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della. Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le. regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali".
Note all'art. 12:
Comma 1:
- La legge 2l dicembre 1996, n. 665, reca:.
"Trasformazione in ente di diritto pubblico economico. dell'Azienda
autonoma di assistenza al volo per il traffico. aereo generale".
- Il testo degli articoli 30 e 33 decreto
legislativo. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) è il seguente:
"Art. 30
(Passaggio diretto di personale tra. amministrazioni diverse). - 1. Le
amministrazioni possono. ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio
diretto di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso
altre amministrazioni, che facciano domanda. di trasferimento. Il trasferimento
è disposto previo. consenso dell'amministrazione di appartenenza.
2. I contratti collettivi nazionali possono
definire. le procedure e i criteri generali per l'attuazione di quanto previsto
dal comma 1.".. "Art. 33 (Eccedenze di
personale e mobilità. collettiva). (Art. 35 del
decreto legislativo n. 29 del. 1993, come sostituito prima dall'art. 14 del
decreto. legislativo n. 470 del 1993 e dall'art. 16 del decreto. legislativo n.
546 del 1993 e poi dall'art. 20 del decreto. legislativo n. 80 del 1998 e
successivamente modificato dall'art. 12 del decreto legislativo n. 387 del
1998). - 1.. Le pubbliche amministrazioni che rilevino eccedenze di. personale
sono tenute ad informare preventivamente le. organizzazioni sindacali di cui al
comma 3 e ad osservare. le procedure previste dal presente articolo. Si
applicano,. salvo quanto previsto dal presente articolo, le. disposizioni di
cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, ed. in particolare l'art. 4, comma 11 e
l'art. 5, commi 1 e 2,. e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il presente articolo trova applicazione
quando l'eccedenza rilevata riguardi almeno dieci dipendenti. Il numero di
dieci unità si' intende raggiunto anche in caso. di dichiarazione di eccedenza
distinte nell'arco di un. anno In caso di eccedenze per un numero inferiore a
10. unità agli interessati si applicano le disposizioni. previste dai commi 7 e
8.
3. La comunicazione preventiva di cui all'art.
4,. comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, viene fatta. alle
rappresentanze unitarie del personale e alle. organizzazioni sindacali
firmatarie del contratto. collettivo nazionale del comparto o area. La
comunicazione. deve contenere l'indicazione dei motivi che determinano la.
situazione di eccedenza; dei motivi tecnici e organizzativi per i quali si
ritiene di non poter adottare misure idonee a riassorbire le eccedenze
all'interno della medesima amministrazione; del numero, della collocazione,
delle. qualifiche del personale eccedente, nonchè del
personale. abitualmente impiegato, delle eventuali proposte per risolvere la
situazione di eccedenza e dei relativi tempi. di attuazione, delle eventuali
misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale
dell'attuazione delle proposte medesime.
4. Entro dieci giorni dal ricevimento della.
comunicazione di cui al comma 1, a richiesta delle. organizzazioni sindacali di
cui al comma 3, si procede. all'esame delle cause che hanno contribuito a
determinare. l'eccedenza del personale e delle possibilità di diversa.
utilizzazione del personale eccedente, o di una sua parte. L'esame è diretto a
verificare le possibilità di. pervenire ad un accordo sulla ricollocazione
totale o. parziale del personale eccedente o nell'ambito della stessa
amministrazione, anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del
tempo di lavoro o a contratti di. solidarietà, ovvero presso altre
amministrazioni comprese. nell'ambito della provincia o in quello diverso
determinato. ai sensi del comma 6. Le organizzazioni sindacali che partecipano
all'esame hanno diritto di ricevere, in. relazione a quanto comunicato
dall'amministrazione, le. informazioni necessarie ad un utile confronto.
5. La procedura si conclude decorsi
quarantacinque giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di cui al
comma 3, o con l'accordo o con apposito verbale nel quale sono riportate le
diverse posizioni delle parti. In. caso di disaccordo, le organizzazioni
sindacali possono. richiedere che il confronto prosegua, per le.
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici
nazionali, presso il Dipartimento della. funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei. Ministri, con l'assistenza dell'Agenzia per la rappresentanza
negoziale delle pubbliche amministrazioni - ARAN, e per le altre amministrazioni,
ai sensi degli. articoli 3 e 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.
469, e successive modificazioni ed integrazioni. La procedura si conclude in
ogni caso entro sessanta giorni. dalla comunicazione di cui al comma 1.
6. I contratti collettivi nazionali possono
stabilire criteri generali e procedure per consentire, tenuto conto delle
caratteristiche del comparto, la. gestione delle eccedenze di personale
attraverso il passaggio diretto ad altre amministrazioni nell'ambito della
provincia o in quello diverso che, in relazione alla. distribuzione
territoriale delle amministrazioni o alla. situazione del mercato del lavoro,
sia stabilito dai contratti collettivi nazionali. Si applicano le disposizioni
dell'art. 30.
7. Conclusa la procedura di cui ai commi 3, 4
e 5,. l'amministrazione colloca in disponibilità il personale. che non sia
possibile impiegare diversamente nell'ambito della medesima amministrazione e
che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni, ovvero che non.
abbia preso servizio presso la diversa amministrazione che, secondo gli accordi
intervenuti ai sensi dei commi precedenti, ne avrebbe consentito la
ricollocazione.
8. Dalla data di collocamento in disponibilità
restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto. di lavoro e il
lavoratore ha diritto ad un'indennità pari. all'80 per cento dello stipendio e
dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro
emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di ventiquattro
mesi. I periodi di godimento dell'indennità sono riconosciuti ai fini della.
determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della misura della
stessa. È riconosciuto altresi' il diritto
all'assegno per il nucleo familiare di cui all'art. 2 del decreto-legge 13
marzo 1988, n. 69, convertito, con. modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988;
n. 153, e. successive modificazioni ed integrazioni.".
Note all'art. 13:
Comma 1:
- Il testo dell'art. 10 del decreto-legge 15
gennaio 1991, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 marzo
1991, n. 82 (Nuove norme in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la
protezione dei testimoni di giustizia, nonchè per la protezione e il trattamento sanzionatorio
di coloro che collaborano con la
giustizia), modificato dalla legge 13 febbraio 2001, n. 45, e modificato dalla legge qui pubblicata, è il
seguente:
"Art. 10
(Commissione centrale per la definizione e
applicazione delle speciali misure di protezione).
2. Con decreto del Ministro dell'interno,
di concerto con il Ministro della
giustizia, sentiti i Ministri
interessati, è istituita una commissione centrale per la definizione e applicazione delle
speciali misure di protezione.
2-bis. La commissione centrale è composta da
un Sottosegretario di Stato all'interno
che la presiede, da due magistrati e da
cinque funzionari e ufficiali. I
componenti della commissione diversi dal presidente sono preferibilmente scelti tra coloro che hanno
maturato specifiche esperienze nel settore
e che siano in possesso di cognizioni
relative alle attuali tendenze della
criminalità organizzata, ma che non sono addetti ad uffici che svolgono attività di investigazione, di
indagine preliminare sui fatti o
procedimenti relativi alla criminalità
organizzata di tipo mafioso o terroristico-eversivo.
2-ter. Sono coperti dal segreto di ufficio,
oltre alla proposta di cui all'art. 11,
tutti gli atti e i provvedimenti
comunque pervenuti alla commissione centrale,
gli atti e i provvedimenti della commissione stessa, salvi gli estratti essenziali e le attività svolte
per l'attuazione delle misure di
protezione. Agli atti e ai provvedimenti
della commissione, salvi gli estratti
essenziali che devono essere comunicati a organi diversi da quelli preposti all'attuazione delle speciali
misure di protezione, si applicano altresi' le norme per la tenuta e la circolazione degli atti classificati, con
classifica di segretezza adeguata al
contenuto di ciascun atto.
2-quater. Per lo svolgimento dei compiti
di segreteria e di istruttoria, la
commissione centrale si avvale
dell'Ufficio per il coordinamento e la
pianificazione delle Forze di polizia. Per lo svolgimento dei compiti di istruttoria, la commissione
può avvalersi anche del Servizio centrale
di protezione di cui all'art. 14.
2-quinquies. Nei confronti dei provvedimenti
della commissione centrale con cui
vengono applicate le speciali misure di
protezione, anche se di tipo urgente o
provvisorio a norma dell'art. 13, comma 1, non è ammessa la sospensione dell'esecuzione in sede
giurisdizionale ai sensi dell'art. 21
della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e
successive modificazioni, o dell'art. 36 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642.
2-sexies. Nei confronti dei provvedimenti
della commissione centrale con cui
vengono modificate o revocate le
speciali misure di protezione anche se di tipo urgente o provvisorio a norma dell'art. 13, comma 1,
l'ordinanza di sospensione cautelare
emessa ai sensi dell'art. 21 della legge
6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, o dell'art. 36 del regio decreto 17 agosto
1907, n. 642, ha efficacia non superiore
a sei mesi. Con l'ordinanza il giudice
fissa, anche d'ufficio, l'udienza per la
discussione di merito del ricorso che deve avvenire entro i quattro mesi successivi; il dispositivo della
sentenza è pubblicato entro sette giorni
dalla data dell'udienza con deposito in
cancelleria. I termini processuali sono ridotti
alla metà.
2-septies. Nel termine entro il quale può
essere proposto il ricorso
giurisdizionale ed in pendenza del
medesimo il provvedimento di cui al comma 2-sexies rimane sospeso sino a contraria determinazione del
giudice in sede cautelare o di
merito. 2-octies. I magistrati
componenti della commissione centrale
non possono esercitare funzioni giudicanti nei
procedimenti cui partecipano a qualsiasi titolo i soggetti nei cui confronti la commissione, con la loro partecipazione, ha deliberato
sull'applicazione della misura di
protezione.
2-nonies. Con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze,
vengono stabilite le modalità di corresponsione dei gettoni di presenza ai componenti della
commissione centrale ed al personale
chiamato a partecipare con compiti di
segreteria e di istruttoria alle riunioni della medesima commissione. All'onere derivante
dall'attuazione del presente comma,
determinato nella misura massima di 42.000
euro per l'anno 2002 e di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.".
Note all'art. 14:
Comma 1:
- L'art. 40-bis del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche),
introdotto dall'art. 17, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, modificato dalla seguente
legge, è il seguente:
"Art. 40-bis
(Compatibilità della spesa in materia di
contrattazione integrativa). - 1. Per le amministrazioni pubbliche indicate all'art. 1, comma 2, i
comitati di settore ed il Governo
procedono a verifiche congiunte in
merito alle implicazioni finanziarie complessive della contrattazione integrativa di comparto
definendo metodologie e criteri di
riscontro anche a campione sui contratti
integrativi delle singole amministrazioni. Resta fermo quanto previsto dall'art. 39, comma
3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, e successive modificazioni.
2. Gli organi di controllo interno indicati
all'art. 48, comma 6, inviano
annualmente specifiche informazioni sui
costi della contrattazione integrativa al Ministero dell'economia e delle finanze, che
predispone, allo scopo, uno specifico
modello di rilevazione, d'intesa con la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
3. In relazione a quanto previsto dai commi 1
e 2, qualora dai contratti integrativi
derivino costi non compatibili con i
rispettivi vincoli di bilancio delle
amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'art. 40, comma 3.
4. Tra gli enti pubblici non economici di
cui all'art. 39, comma 3-ter, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni, si intendono ricompresi anche quelli di cui all'art. 70, comma 4, del
presente decreto legislativo."
Note all'art. 17:
Comma 1:
- La legge 14 novembre 2000, n. 338 reca:
"Disposizioni in materia di alloggi e
residenze per studenti
universitari".
Note all'art. 18:
Comma 1:
- Il testo dell'art. 3, comma 1, del
decreto legislativo 27 luglio 1999, n.
297 (Riordino della disciplina delle
procedure per il sostegno della ricerca
scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori),
come modificato dalla legge qui
pubblicata, è il seguente:
"Art. 3.
Attività finanziabili. - 1. Sono
ammissibili per:
a) interventi di sostegno su progetti o
programmi di ricerca industriale, come
definita all'art. 1, comma 2:
1) le attività svolte in ambito
nazionale, sulla base di progetti
autonomamente presentati da soggetti
industriali, assimilati e associati;
2) le attività svolte nel quadro di
programmi dell'Unione europea o di
accordi internazionali, sulla base di
progetti autonomamente presentati da soggetti
industriali, assimilati e associati;
2-bis) le attività di assistenza a
soggetti individuali, assimilati e
associati ai fini della predisposizione
di progetti da presentare nell'ambito degli
interventi previsti da programmi dell'Unione europea;
3) le attività svolte sulla base di
progetti predisposti in conformità a
bandi emanati dal MURST per obiettivi
specifici, da parte di soggetti industriali,
assimilati e associati;
4) i contratti affidati da soggetti
industriali e assimilati ad università,
enti di ricerca, ENEA, ASI e fondazioni
private che svolgono attività di ricerca;
b) altri interventi di sostegno su progetto
o programma:
1) le attività di ricerca industriale,
sviluppo precompetitivo,
diffusione di tecnologie, fino all'avvio e
comunque finalizzate a nuove iniziative economiche ad alto contenuto tecnologico, per l'utilizzazione
industriale dei risultati della ricerca
da parte di soggetti assimilati in fase
d'avvio, su progetto o programma presentato anche da coloro che si impegnano a costituire o a
concorrere alla nuova società;
c) interventi di sostegno all'occupazione
nella ricerca industriale, come definita
ai sensi dell'art. 1, comma 2, alla
mobilità temporanea dei ricercatori e alla
connessa diffusione delle tecnologie:
1) le assunzioni di titolari di diploma universitario, di diploma di laurea, di
specializzazione e di dottorato di
ricerca per avviamento ad attività di
ricerca, da parte di soggetti industriali e assimilati;
2) i distacchi temporanei di cui al comma 2;
3) l'alta formazione di ricercatori e tecnici
di ricerca operanti nel settore
industriale;
4) l'assunzione, da parte di soggetti industriali e assimilati, di oneri relativi a
borse di studio concesse per la
frequenza ai corsi di dottorato di
ricerca, nonchè ad assegni di ricerca di cui
all'art. 51, comma 6, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, nel caso il
relativo programma di ricerca sia concordato con il medesimo soggetto industriale o assimilato;
d) interventi di sostegno ad
infrastrutture, strutture e servizi per
la ricerca industriale, come definita ai
sensi dell'art. 1, comma 2, e per la diffusione
delle tecnologie:
1) l'affidamento da parte di soggetti industriali e assimilati a laboratori di
ricerca esterni pubblici e privati, dei
quali si sia accertata la qualificazione
e l'idoneità, di studi e ricerche sui
processi produttivi, di attività applicative dei risultati della ricerca, di formazione del personale
tecnico per l'utilizzazione di nuove
tecnologie, di prove e test sperimentali;
2) la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione, la delocalizzazione,
il riorientamento,
il recupero di competitività, la trasformazione, l'acquisizione di centri di ricerca, nonchè il riorientamento e il recupero di competitività di strutture di ricerca di soggetti industriali e
assimilati, con connesse attività di
riqualificazione e formazione del
personale.".
- Il testo dell'art. 9, commi 2 e 3, del
citato decreto legislativo n. 297/1999,
come modificato dalla legge qui
pubblicata, è il seguente: "Art. 9 (Norme transitorie e finali). - (Omissis).
2. Restano valide fino alla scadenza,
integrate per quanto necessario ai fini
della gestione di tutti gli interventi
di cui al presente decreto, le convenzioni in
essere alla data di entrata in vigore in materia del presente decreto, affidate al MURST, ai sensi
della normativa vigente in materia di
appalti di servizi, per le attività di
cui all'art. 7, comma 1.
3. Entro il 31 dicembre 1999, il MURST assume
la gestione diretta delle attività
svolte in regime di convenzione dall'IMI
(ora San Paolo-IMI), ovvero nell'ambito dei decreti di cui all'art. 6,
comma 2, è deliberato l'affidamento di
tali attività a terzi mediante appalti
di servizi ai sensi della normativa vigente in
materia. Alla scadenza del predetto termine, in caso di assunzione della gestione diretta, ovvero
alla data di conclusione della procedura
di appalto, è risolta di diritto la
convenzione con l'Istituto mobiliare italiano
(IMI), di cui all'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni e
integrazioni, fatto salvo che per la
gestione dei contratti stipulati, nonchè per le attività istruttorie e gestionali di
natura economico-finanaziaria,
comprese la stipula e la gestione dei contratti,
relativamente alle domande di agevolazione
presentate fino alla data del 31 dicembre 1999 ai sensi degli articoli 4, 5, 6, 7, 9 e 11 del decreto
del Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica 8
agosto 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 270 del 19 novembre
1997, degli articoli da 8 a 13 della
legge 17 febbraio 1982, n. 46, e
successive modificazioni, dell'art. 11 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio
1994, n. 451, e successive modificazioni
limitatamente alle domande presentate
nell'esercizio 1997, dell'art. 14 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni, con
esclusivo riferimento all'esercizio
1998, nonchè per la completa dismissione della propria quota di
partecipazione al capitale della società
di ricerca istituite ai sensi dell'art.
2, primo comma, lettera d), della citata legge n. 46 del 1982, e successive
modificazioni.".
Note all'art. 19:
- L'art. 66 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382
(Riordinamento della docenza
universitaria, relativa fascia di formazione
nonchè sperimentazione organizzativa e
didattica) è il seguente:
"Art. 66. - Le
Università, purchè non vi osti lo svolgimento della loro funzione scientifica
didattica, possono eseguire attività di
ricerca e consulenza stabilite mediante contratti
e convenzioni con enti pubblici e
privati. L'esecuzione di tali contratti e
convenzioni sarà affidata, di norma, ai dipartimenti o, qualora questi non siano costituiti, agli
istituti o alle cliniche universitarie o
a singoli docenti a tempo pieno. I
proventi delle prestazioni dei contratti e
convenzioni di cui al comma precedente sono ripartiti secondo un regolamento approvato dal
consiglio di amministrazione
dell'Università, sulla base di uno schema
predisposto, su proposta del Consiglio universitario nazionale, dal Ministro della pubblica
istruzione. Il personale docente e non
docente che collabora a tali prestazioni
può essere ricompensato fino a una somma
annua totale non superiore al 30 per cento della retribuzione complessiva. In ogni caso la
somma cosi' erogata al personale non può
superare il 50 per cento dei proventi
globali delle prestazioni. Il
regolamento di cui al secondo comma determina la somma da destinare per spese di carattere
generale sostenute dall'Università e i
criteri per l'assegnazione al personale
della somma di cui al terzo comma. Gli
introiti rimanenti sono destinati ad acquisto di materiale didattico e scientifico e a spese di
funzionamento dei dipartimenti, istituti
o cliniche che hanno eseguito i contratti
e le convenzioni. Dai proventi globali
derivanti dalle singole prestazioni e da
ripartire con le modalità di cui al
precedente secondo comma vanno in ogni caso previamente detratte le spese sostenute dall'Università
per l'espletamento delle prestazioni
medesime. I proventi derivati
dall'attività di cui al comma precedente
costituiscono entrate del bilancio
dell'Università".
- Si riporta il testo dell'art. 4, comma 5,
della legge 19 ottobre 1999, n. 370
(Disposizioni in materia di università e
di ricerca scientifica e tecnologica):
"5. La materia di cui all'art. 66 del
decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 382, è rimessa
all'autonoma determinazione degli atenei, che
possono disapplicare la predetta norma dalla data di entrata in vigore di specifiche disposizioni
da essi emanate".
- Il comma 1-bis dell'art. 5 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio
1997, n. 140 (Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, recante misure urgenti per il riequilibrio
della finanza pubblica) è il seguente:
"1-bis. Il divieto di cui al comma 1 non
si applica ai finanziamenti che vengono
erogati dal Ministero degli affari
esteri, ai sensi degli articoli 7 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile
1988, n. 177, per la realizzazione di iniziative,
interventi, programmi ed attività nel
settore della cooperazione allo sviluppo, in
favore di università e di organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi dell'art. 28
della legge 26 febbraio 1987, n. 49,
salvo quanto disposto dall'art. 20 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni. Ai soggetti sopra indicati potranno essere concessi anticipi nella misura del 50 per
cento del valore complessivo del
progetto nel primo anno, seguiti da
anticipi del 40 per cento negli anni successivi.".
Note all'art. 20:
- La legge 29 ottobre 1984, n. 720 pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 29 ottobre
1984, n. 298, concerne "Istituzione
del sistema di tesoreria unica per enti ed
organismi pubblici.".
Note all'art. 21:
- Il decreto legislativo 27 luglio 1999, n.
297 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 27 agosto 1999, n. 201 prevede
"Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca
scientifica e tecnologica, per la
diffusione delle tecnologie, per la
mobilità dei ricercatori.".
- Si riporta il testo degli articoli 4, 5, 6 e
11 del decreto del Ministro
dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica 8 agosto 1997 (Nuove modalità procedurali per la concessione delle
agevolazioni previste dagli interventi a
valere sul Fondo speciale per la ricerca
applicata):
"Art. 4. - 1.
La domanda di finanziamento per lo
sviluppo di progetti di ricerca deve essere presentata al Ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica (di seguito
denominato MURST), Dipartimento per lo
sviluppo e il potenziamento dell'attività di ricerca, dai soggetti indicati all'art. 3 del presente
decreto. La domanda deve essere redatta
secondo lo schema ufficiale predisposto dal
MURST.
2. La domanda dovrà evidenziare, oltre
agli obiettivi intermedi e finali del
progetto, i seguenti elementi
informativi:
a) l'interesse industriale all'esecuzione
del progetto, in relazione all'impatto
economico-occupazionale dei risultati perseguiti,
con descrizione del mercato di
riferimento;
b) il carattere di addizionalità
del progetto rispetto alla ordinaria
attività di ricerca dell'impresa. Tale
elemento è presunto per i progetti presentati da Piccole e Medie Imprese cosi' come definite
dalle norme transitorie e finali del
presente decreto;
c) la capacità tecnico-scientifica ad
assicurare la corretta esecuzione delle
attività di ricerca;
d) la ripartizione e la relativa
valorizzazione delle attività
rientranti, rispettivamente, nelle
tipologie di cui ai punti a) e b) dell'art. 2 del presente decreto.
3. Saranno considerate non ammissibili le
domande presentate dai soggetti di cui
al comma 1, che risultino morosi su
operazioni di finanziamento a valere sul FSRA o
nei confronti del MURST, ovvero sottoposti a procedure concorsuali. Il Dipartimento comunica
direttamente al proponente
l'inammissibilità della domanda, evidenziandone
le motivazioni.
4. La domanda di finanziamento dovrà
essere accompagnata dalla certificazione
da parte del Presidente del collegio
sindacale della rispondenza dei dati ufficiali
dell'ultimo bilancio approvato ai parametri indicati in allegato 1. Per le società che a termine di
legge non dispongono di tale organo di
controllo, la stessa certificazione
verrà rilasciata dal responsabile legale.
Per i soggetti richiedenti di recente costituzione, che non dispongono ancora di un conto economico su
base annuale, nonchè
per i soggetti richiedenti che successivamente
all'approvazione dell'ultimo bilancio siano stati interessati da operazioni di fusione,
scissione o altre modifiche sostanziali
dell'assetto aziendale - delle quali gli
stessi sono tenuti a dare immediata comunicazione e documentazione al Ministero - la
certificazione della rispondenza potrà
essere effettuata sul solo parametro di
congruenza fra il capitale netto e il costo del progetto. Per i progetti di ricerca presentati da
società di ricerca di cui all'art. 3,
lettera d) del presente decreto, centri
di ricerca industriale di cui all'art. 3, lettera e) del presente decreto e istituti ed enti pubblici
di ricerca a carattere regionale di cui
all'art. 3, lettera g) del presente
decreto, la certificazione della rispondenza del parametro di onerosità della posizione
finanziaria (oltre che del rapporto
dell'indebitamento finanziario netto
rispetto al fatturato) deve, almeno, riguardare la società indicata per lo sfruttamento industriale dei
risultati della ricerca.
5. Il Ministero, previa verifica della
regolarità della documentazione
presentata, trasmette il progetto, entro
30 giorni dalla data di ricevimento, al Comitato tecnico scientifico di cui all'art. 7 della
legge n. 46 del 1982 (di seguito
denominato CTS), per la preselezione di
cui al predetto art. 7, comma 2, e all'istituto gestore del Fondo speciale per la ricerca applicata (di
seguito denominato istituto gestore),
per l'istruttoria tecnico-economica e il
giudizio di cui al medesimo art. 7,
comma 1.
6. Il CTS, che si riunisce con cadenza
almeno mensile, valuta il progetto,
avvalendosi di un esperto di settore
individuato nell'ambito dello specifico albo
ministeriale, sulla base dei dati dichiarati dall'impresa e sotto i seguenti profili:
a) effetto addizionale generato
dall'intervento richiesto;
b) novità e originalità delle conoscenze acquisibili;
c) utilità delle medesime conoscenze per innovazioni di prodotto e di processo che
accrescano la competitività e
favoriscano lo sviluppo;
d) conformità agli indirizzi generali
sulla ricerca applicata. Al fine di acquisire eventuali ulteriori
elementi, il CTS, sempre avvalendosi del
proprio esperto, può attivare un
contraddittorio con il soggetto proponente. Il
contraddittorio è obbligatorio per i progetti il cui costo sia superiore ai 35 miliardi di lire.
7. L'istituto gestore, entro sessanta giorni
dalla trasmissione del progetto, invia
al Ministero l'esito di una preliminare
istruttoria tecnico-economica, verificando:
a) l'assenza di altri finanziamenti a valere
sul fondo a favore del progetto, nonchè delle condizioni di
cui al comma 3;
b) la congruità delle risorse finanziarie
in ordine alla realizzazione del
progetto;
c) l'attendibilità delle ricadute economico-occupazionali del progetto indicate
dal proponente.
8. Decorso il termine di cui al comma 7, in
assenza di comunicazioni da parte
dell'istituto gestore, si intende che
l'istruttoria non abbia evidenziato elementi ostativi per la deliberazione del Ministero.
9. Il CTS, preso atto delle valutazioni dell'istituto gestore, entro la prima
riunione successiva alla comunicazione
delle stesse, si esprime sul progetto;
in caso positivo propone al Ministero l'ammissione del progetto stesso agli interventi del fondo.
10. Il CTS, inoltre, nel formulare la proposta
di finanziamento, indica le forme e le
misure dell'intervento sulla base dei
seguenti criteri generali:
A) per quanto riguarda le attività di
sviluppo precompetitive,
il finanziamento non può eccedere il 25%,
in Equivalente Sovvenzione Lorda (di seguito definita ESL), del costo giudicato ammissibile delle
attività stesse, e viene concesso nelle
seguenti forme: 10% dei costi
riconosciuti nella forma del contributo
nella spesa; 70% dei costi riconosciuti
nella forma del credito agevolato.
B) per quanto riguarda le attività di
ricerca industriale, il finanziamento
non può eccedere il 50%, in ESL del
costo giudicato ammissibile delle attività stesse, e viene concesso nelle seguenti forme: 25% dei costi riconosciuti nella forma
del contributo nella spesa; 70% dei costi riconosciuti nella forma
del credito agevolato.
C) il finanziamento avviene in un periodo
compreso tra i dieci e i quindici anni.
La durata è comprensiva di un periodo di
preammortamento e utilizzo fino a un massimo di 5 anni.
D) per i progetti le cui attività interessano
al contempo la ricerca industriale e le
attività di sviluppo precompetitive,
il finanziamento non può eccedere il 35%,
in ESL, del costo giudicato ammissibile delle attività stesse, e viene concesso nelle seguenti forme: 20% dei costi riconosciuti nella forma
del contributo nella spesa; 60% dei costi riconosciuti nella forma del credito agevolato.
E) per entrambe le tipologie di attività,
possono essere concesse le seguenti
ulteriori agevolazioni, nella forma del
contributo nella spesa, e nelle sottoelencate percentuali sui costi ammissibili:
1)
10% per progetti di ricerca presentati da
Piccole e Medie Imprese, cosi' come definite nelle norme
transitorie e finali del presente decreto;
2) 10% per le attività di ricerca da
svolgere nelle regioni di cui all'art.
92, paragr. 3, lettera a) del Trattato CE, indicate nelle norme transitorie
e finali del presente decreto;
3) 5% per le attività di ricerca da
svolgere nelle regioni di cui all'art.
92, paragr. 3, lettera c) del Trattato CE, indicate nelle norme transitorie
e finali del presente decreto;
4) 15% per i progetti che rientrano negli
ambiti specifici di ricerca inseriti nel
programma quadro comunitario di ricerca
e sviluppo tecnologico in corso alla data
di presentazione della domanda di agevolazione;
5) 10% per i progetti di ricerca svolti
in cooperazione con uno o più partners di altri Stati membri della UE, semprechè
non vi siano legami tra l'impresa
richiedente e il partner estero;
6) 10% per i progetti svolti in cooperazione
tra imprese, enti pubblici di ricerca
e/o Università;
F) L'intervento aggiuntivo non può
comunque eccedere il 25%, in ESL, del
costo ammissibile del progetto. In tal
caso, la percentuale dell'intervento nella
forma del credito agevolato è ridotta, per entrambe le tipologie di attività, al 45%.
11. Sono considerati ammissibili i seguenti
costi:
1) spese di personale (ricercatori, tecnici,
e altro personale ausiliario adibito
all'attività di ricerca);
2) costo delle strumentazioni da
utilizzare esclusivamente e in forma
permanente (salvo in caso di cessione a
condizioni commerciali) per l'attività di
ricerca;
3) costo dei servizi di consulenza e
simili utilizzati per l'attività di
ricerca, compresa l'acquisizione dei
risultati di ricerche, di brevetti e di
know-how, di diritti di licenza, ecc.;
4) spese generali direttamente imputabili all'attività di ricerca, quantificabili anche
in misura forfettizzata
rispetto al costo del personale;
5) altri costi d'esercizio (ad es; costo dei
materiali, delle forniture e di prodotti analoghi) direttamente imputabili all'attività di
ricerca.
12. Il progetto non è finanziabile se
presenta commesse di ricerca al di fuori
di Stati membri dell'Unione Europea
superiori al 20% del costo totale.
13. Il Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica
provvede, con proprio decreto, ad aggionare periodicamente le percentuali di intervento per
i finanziamenti di cui al presente comma
in funzione dell'andamento dei tassi di
interesse, dandone comunicazione
all'Unione Europea.
14. Il Ministero, sulla base della proposta
del CTS, decreta l'ammissione del
progetto al finanziamento, subordinando
l'inizio dell'erogazione alla stipula del
contratto e all'assenza di rilievi da parte dell'istituto gestore e dell'esperto di cui al comma 6 in
relazione alle attività di cui al comma
17. Per i progetti ammessi al
finanziamento, i relativi costi decorrono dalla data di adozione del decreto del Ministro, e comunque
dal novantesimo giorno dalla data di
presentazione degli stessi. Il decreto è
trasmesso all'istituto gestore per la
stipula del contratto.
15. I progetti il cui costo superi i 25
milioni di ECU, beneficianti di un aiuto
superiore ai 5 milioni di ECU, in
Equivalente sovvenzione lorda, sono notificati alla Commissione Europea, secondo quanto previsto
al punto 4 della Disciplina comunitaria
per gli aiuti di Stato alla ricerca e
sviluppo n. 96/C 45/06 (G.U.C.E. n. 45/5 del
17 febbraio 1996), e, comunque, secondo quanto previsto da specifici regimi settoriali.
16. La stipula del contratto avviene entro 60
giorni dalla data di entrata in vigore
del decreto del Ministro, a condizione
che siano soddisfatti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni in materia di lotta alla
criminalità organizzata. Ove il
contratto non venga stipulato entro i
termini previsti per inadempienza del soggetto proponente, l'istituto gestore segnala al Ministero le
motivazioni per l'adozione delle
relative determinazioni.
17. Il contratto determina un primo stato
di avanzamento al termine del quale, in
assenza di rilievi da parte dell'esperto
di cui al comma 6 e dell'istituto
gestore, ha inizio l'erogazione del finanziamento. Qualora l'esperto, sotto il profilo scientifico, e
l'istituto gestore, sotto l'aspetto
economico, verifichino elementi che
contraddicano i dati e gli obiettivi del progetto, ne formulano rilievi al MURST, che potrà
acquisire in merito il parere del CTS e,
se del caso, revocare il finaziamento. In tale ultima fattispecie, l'istituto
gestore del Fondo procederà alla
verifica delle attività eseguite: in
assenza di cause imputabili al contraente, spetta il pagamento della parte dell'attività eseguita,
in proporzione al finanziamento
concesso.
18. Ove non intervenga l'interruzione o revoca
entro i termini predetti, il contratto
si svolge secondo prestabiliti stati di
avanzamento, alle positive verifiche
tecnico-contabili dei quali effettuate dall'istituto gestore e dall'esperto di cui al comma 6 - è
subordinata la relativa erogazione
contrattuale. Nel caso in cui,
nell'ulteriore corso delle attività contrattuali, il contraente risulti moroso su operazioni di
finanziamento ai sensi della legge n. 46
del 1982 (9), e successive integrazioni,
o della legge n. 346 del 1988 (9), ovvero in
procedura concorsuale, il MURST, anche su proposta dell'Istituto gestore, si pronuncia in merito
alla interruzione, revoca o vigenza
dell'intervento.
19. Annualmente, l'istituto gestore del Fondo riferisce al MURST, con specifica relazione,
circa l'andamento complessivo dei
progetti finanziati. Tutti i risultati
delle verifiche e delle valutazioni sono
notificati al CTS. Essi sono, inoltre, raccolti in una apposita anagrafe presso il MURST. Le
informazioni relative ai progetti
completati sono accessibili al pubblico, nel
rispetto del segreto industriale".
"Art. 5. - 1.
Il Fondo speciale ricerca applicata
finanzia le attività di formazione professionale di ricercatori e tecnici di ricerca, di età non
superiore ai 32 anni, ai fini del
potenziamento del sistema economico
tramite l'efficace preparazione di risorse umane altamente qualificate nei settori della ricerca e dello
sviluppo, con particolare riferimento al
mondo produttivo e con l'obiettivo di
favorire, tra l'altro, la massima
competitività internazionale dei settori interessati. 2. I progetti possono essere presentati
contestualmente ad un progetto di ricerca
ovvero in forma autonoma.
3. Le attività di formazione professionale, finalizzate all'apprendimento e non a scopi
di produzione industriale, sono proposte
e gestite dai soggetti ammissibili ai
benefici del Fondo, che devono avvalersi a
tal fine delle strutture universitarie, pubbliche o private, nazionali, comunitarie o
internazionali, e/o delle società di
ricerca costituite con i mezzi del Fondo.
4. Al fine di consentire al personale in
formazione l'acquisizione di una
adeguata preparazione teorica e
professionale, le attività di formazione devono avere per oggetto sia le esperienze operative in ambiti
scientifici, tecnologici ed industriali,
sia l'approfondimento delle conoscenze
specialistiche nelle discipline specifiche
inerenti le attività di ricerca. In relazione ai livelli di maggiore qualificazione, le attività di
formazione devono riguardare, altresi', l'apprendimento delle conoscenze in materia di programmazione,
gestione strategica, valutazione ed
organizzazione operativa di progetti di
ricerca applicata.
5. Sono finanziabili le seguenti spese, anche
se sostenute all'estero:
a)
la preparazione e la gestione delle attività
di formazione, ivi comprese le spese relative alle risorse umane e strumentali impiegate;
b) il costo del personale in formazione e le
spese di soggiorno e di spostamento
attinenti l'attività di formazione;
c) la completa copertura assicurativa del personale, ivi compresi i rischi di
infortunio, che deve essere effettuata a
carico del proponente.
6.
Gli interventi a favore dei progetti di
formazione autonomamente presentati dalle imprese sono concessi, nella forma del contributo nella
spesa, per un ammontare pari all'80% del
costo ammissibile.
7. Per le modalità di selezione e gestione
di progetti si applicano le stesse
procedure indicate all'art. 4 del
presente decreto.
8. I soggetti destinatari di finanziamenti
per attività di formazione devono
documentare i risultati finali delle
stesse fornendo, per ciascun partecipante alle
attività di formazione professionale, apposita scheda di valutazione, sottoscritta dal responsabile
del progetto di formazione, sulle
attività svolte e sul livello di
qualificazione conseguito".
"Art. 6. - 1.
La domanda di finanziamento per lo
sviluppo di progetti di ricerca nel campo della cooperazione internazionale, redatta secondo
lo schema ufficiale definito dal MURST,
deve essere presentata al MURST stesso -
Dipartimento per lo sviluppo e il
potenziamento dell'attività di ricerca, ai fini del riconoscimento di validità nell'ambito di
accordi governativi di cooperazione con
Stati esteri.
2. Il Dipartimento sviluppa la preliminare
attività istruttoria, al fine di
valutare la rispondenza dei progetti
alle finalità delle predette iniziative.
Dell'avvio dell'istruttoria il Dipartimento dà comunicazione al soggetto interessato,
indicando l'ufficio competente e il
funzionario responsabile.
3. Ottenuta la approvazione degli
organismi internazionali competenti, il
progetto viene sottoposto all'esame
della Commissione tecnico consultiva, la quale
opera in forma integrata con il Comitato tecnico scientifico ex art. 7 della legge n. 46 del
1982, e segue la procedura indicata
all'art. 4 del presente decreto.
4. Gli interventi sono concessi nella forma
del contributo nella spesa, secondo le
intensità massime stabilite dalla Unione
Europea relativamente alle diverse
tipologie di attività, di cui all'art. 4, comma 10, del presente decreto.
5. Ai fini della gestione coordinata
della partecipazione italiana agli
accordi internazionali, il MURST segue
lo stato di avanzamento delle attività
contrattuali dei progetti"
"Art. 11. - 1.
I progetti di costo superiore ai 10
miliardi di lire sono finanziabili anche a valere sulla legge n. 346 del 1988 e sono comunque
soggetti alla procedura descritta
all'art. 4 del presente decreto. Il
soggetto proponente richiede, in sede di presentazione del progetto, il finanziamento ai sensi della
legge n. 346 del 1988, indicando, quale
ente finanziatore, uno degli istituti a
tali fini convenzionati con il MURST. Lo stesso
istituto assicurerà la stipula e la gestione del contratto.
2. Per i progetti ammessi al finanziamento a
valere sulla legge n. 346 del 1988,
l'esito positivo dell'esame da parte del
CTS è comunicato all'Istituto finanziatore, che
può sviluppare una ulteriore istruttoria
economico-finanziaria secondo propri criteri, fissando le condizioni e le garanzie ritenute necessane per la
concessione del finanziamento stesso. La formale dichiarazione di disponibilità a finanziare
il progetto deve pervenire al MURST entro
90 giorni dalla data di comunicazione
all'istituto finanziatore, da parte del
Ministero stesso, dell'esito positivo dell'esame.
3. I progetti sono finanziati secondo le
modalità di cui al comma 10 dell'art. 4
del presente titolo, salvo che il
finanziamento nella forma del credito agevolato è concesso nella forma del contributo in conto
interessi pari al 50% delle spese
giudicate ammissibili per le attività di
sviluppo precompetitive e al 55% delle spese
giudicate ammissibili per le attività di
ricerca industriale.
4. Per i progetti le cui attività interessano
al contempo la ricerca industriale e le
attività di sviluppo precompetitive,
il finanziamento non può eccedere il 35%,
in ESL, del costo giudicato ammissibile delle attività stesse, e viene concesso nelle seguenti
forme: 20% dei costi riconosciuti nella
forma del contributo nella spesa; 45% dei costi riconosciuti nella forma
del contributo in conto interessi.
5. Per entrambe le tipologie di attività di
cui all'art. 2 del presente titolo, si
applicano le maggiorazioni di cui
all'art. 4, comma 10, lettera E), del
presente decreto. L'intervento aggiuntivo non può comunque eccedere il 25%, in ESL, del costo
ammissibile del progetto. In tal caso,
la percentuale del contributo in conto
interessi è ridotta al 25% per le attività di
sviluppo precompetitive e al 30% per le
attività di ricerca industriale.
6. I finanziamenti avranno una durata massima
di dieci anni, comprensiva di un periodo
di utilizzo e preammortamento
non superiore a quattro anni. Il tasso
annuo di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spese, risultante a carico dell'impresa, è
pari al 15% del tasso di riferimento
applicato al finanziamento.
7. Il contratto si svolge secondo prestabiliti
stati di avanzamento, alle positive
verifiche dei quali - effettuate
dall'istituto finanziatore e dall'esperto di cui al comma 6 dell'art. 4 del presente decreto -
è subordinata l'erogazione del
finanziamento e del relativo contributo
a valere sulla legge n. 346 del 1988. L'istituto finanziatore comunica, entro 30 giorni,
l'esito positivo di tali verifiche
all'istituto gestore che provvede, nei
successivi 30 giorni, all'erogazione della quota di contributo nella spesa".
- La legge 17 febbraio 1982, n. 46 concerne: "Interventi per i settori dell'economia
di rilevanza nazionale".
- Si riporta il testo del comma 4, dell'art. 6
del decreto legislativo 27 luglio 1999,
n. 297:
"4. Il Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica emana
apposite direttive per la ripartizione
del Fondo di cui all'art. 5 tra gli interventi
di cui all'art. 3 e per l'attivazione degli strumenti di cui all'art. 4.".
Note all'art. 22:
- Il comma 10, dell'art. 1 del
decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402
(Disposizioni urgenti in materia di
personale sanitario) convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 2002, n. 1, è il
seguente:
"10. I diplomi, conseguiti in base alla
normativa precedente, dagli appartenenti
alle professioni sanitarie di cui alla
legge 26 febbraio 1999, n. 42, e legge
10 agosto 2000, n. 251, e i diplomi di assistente sociale sono validi ai fini dell'accesso ai corsi di
laurea specialistica, ai master ed agli
altri corsi di formazione post-base di
cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999,
n. 509, del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica attivati dalle
università. All'art. 1, comma 1, della
legge 2 agosto 1999, n. 264, alla
lettera a), dopo la parola: "architettura sono inserite le seguenti: "ai corsi di
laurea specialistica delle professioni
sanitarie ".
- Il decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica 3
novembre 1999, n. 509, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 gennaio 2000, n. 2, prevede:
"Regolamento recante norme
concernenti l'autonomia didattica degli
atenei".
Note all'art. 24:
Comma 1:
- Il testo dell'art. 3 della legge 21 novembre
1967, n. 1185 (Norme sui passaporti),
come modificato dalla legge qui
pubblicata, è il seguente: "Art. 3. Non possono ottenere il passaporto:
a) coloro che, essendo a norma di legge
sottoposti alla patria potestà o alla
potestà tutoria, siano privi
dell'assenso della persona che la esercita e, nel caso di affidamento a persona diversa, dell'assenso
anche di questa; o, in difetto, della
autorizzazione del giudice tutelare;
b) i genitori che, avendo prole minore,
non ottengano l'autorizzazione del
giudice tutelare; l'autorizzazione non è
necessaria quando il richiedente abbia
l'assenso dell'altro genitore, o quando sia titolare esclusivo della potestà sul figlio;
c) omissis;
d) coloro che debbano espiare una pena
restrittiva della libertà personale o
soddisfare una multa o ammenda, salvo
per questi ultimi il nulla osta dell'autorità che deve curare l'esecuzione della sentenza, semprechè la multa o
l'ammenda non siano già state convertite in pena restrittiva della libertà personale, o la
loro conversione non importi una pena
superiore a mesi 1 di reclusione o 2 di
arresto;
e) coloro che siano sottoposti ad una misura
di sicurezza detentiva ovvero ad una
misura di prevenzione prevista dagli
articoli 3 e seguenti della legge 27
dicembre 1956, n. 1423;
f) omissis;
g) coloro che, essendo residenti all'estero
e richiedendo il passaporto dopo il 1
gennaio dell'anno in cui compiono il 20o
anno di età, non abbiano regolarizzato
la loro posizione in rapporto all'obbligo del servizio militare.".
Comma 2:
- Il testo dell'art. 17 della citata legge
n. 1185/1967, come modificato dalla
legge qui pubblicata, è il seguente:
"Art. 17. - Il
passaporto ordinario è valido per dieci
anni. Esso può essere dichiarato valido per un
periodo più breve a norma delle disposizioni in vigore o su domanda dell'interessato. Nei casi di rimpatrio consolare il passaporto
può essere rilasciato anche per il solo
viaggio di rimpatrio. Il passaporto
ordinario, qualora rilasciato per un
periodo inferiore a dieci anni, può essere rinnovato, anche prima della scadenza, per periodi
complessivamente non superiori a dieci
anni dalla data del rilascio.
(Comma abrogato).".
Note all'art. 25:
Comma 1:
-
Il testo dell'art. 9, comma 4, della legge
18 novembre 1995, n. 496 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo,
produzione, immagazinaggio
ed uso di armi chimiche e sulla loro
distruzione, con annessi, fatta a Parigi il 13 gennaio 1993) è il seguente:
"4. Per lo svolgimento delle sue
attività, il Ministero degli affari
esteri si avvale di proprio personale, nonchè di personale di altri Ministeri interessati in posizione di comando e può
conferire incarichi a tempo determinato
ad esperti estranei all'amministrazione,
nei limiti di un contingente di quindici
unità, per sopperire ad esigenze che richiedono
oggettive professionalità non reperibili nell'ambito dell'amministrazione. Della stessa facoltà
può avvalersi il Ministero
dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, ai fini degli adempimenti di sua competenza, nei limiti di un contingente di
cinque unità. Gli incarichi sono
conferiti e i relativi compensi
stabiliti, rispettivamente, con decreto del Ministro degli affari esteri o del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, di
concerto con il Ministro del tesoro.
Detti incarichi, della durata massima di due anni rinnovabili una sola volta per un anno, non
possono essere conferiti a chiunque
svolga attività di collaborazione, anche
senza rapporto di subordinazione, con i soggetti tenuti agli obblighi di cui alla presente legge.".
Note all'art. 26:
Comma 1:
- Il testo dell'art. 4 della legge 22 dicembre
1990, n. 401 (Riforma degli Istituti
italiani di cultura e interventi per la
promozione della cultura e delle lingue
italiane all'estero) è il seguente:
"Art. 4 (Commissione
nazionale per la promozione della
cultura italiana all'estero). - 1. È istituita
presso il Ministero la Commissione nazionale per la promozione della cultura italiana all'estero.
2. La Commissione:
a) propone gli indirizzi generali per la promozione e la diffusione all'estero della
cultura e della lingua italiana e per lo
sviluppo della cooperazione culturale
internazionale;
b) esprime pareri sugli obiettivi
programmatici predisposti in materia dal
Ministero, da altre Amministrazioni
dello Stato, da Regioni e da enti ed
istituzioni pubblici, nonchè sulle iniziative
proposte ai sensi del comma 1 dell'art.
6, da associazioni, fondazioni e
privati, e sulle convenzioni di cui al comma 2 dello stesso articolo;
c) formula proposte di iniziative per
settori specifici o con riferimento a
determinate aree geografiche, in
particolare a quelle caratterizzate forte presenza delle comunità italiane;
d) collabora, con indicazioni programmatiche,
alla preparazione delle conferenze
periodiche degli istituti, di cui alla
lettera d) del comma 1 dell'art. 3;
e) predispone ogni anno e trasmette al
Ministro, per le finalità di cui alla
lettera g) del comma 1 dell'art. 3, un
rapporto sull'attività svolta avvalendosi
delle informazioni e documentazioni messe a disposizione dalla direzione generale e di ogni altro
materiale utile.".
Comma 2:
- Il testo dell'art. 3, comma 1, lettera g)
della citata legge n. 401/1990 è il
seguente:
"Art. 3
(Funzioni del Ministero). - 1. Il Ministero:
a)
- f) (omissis).
g) presenta ogni anno al Parlamento una
relazione sull'attività svolta ai sensi
della presente legge, unitamente al
rapporto predisposto dalla Commissione di cui
all'art. 4, ai sensi della lettera e) del comma 2 dello stesso art. 4.".
Note all'art. 27:
- La legge 28 dicembre 2001, n. 448 reca "Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - legge finanziaria 2002". Il testo
dell'art. 29, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
"Art. 29 (Misure
di efficienza delle pubbliche
amministrazioni). - 1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, nonchè gli enti finanziati direttamente o indirettamente a carico del bilancio dello
Stato sono autorizzati, anche in deroga
alle vigenti disposizioni, a:
a) acquistare sul mercato i servizi, originariamente prodotti al proprio interno,
a condizione di ottenere conseguenti
economie di gestione;
b) costituire, nel rispetto delle condizioni
di economicità di cui alla lettera a),
soggetti di diritto privato ai quali
affidare lo svolgimento di servizi, svolti
in precedenza;
c) attribuire a soggetti di diritto privato
già esistenti, attraverso gara pubblica,
ovvero con adesione alle convenzioni
stipulate ai sensi dell'art. 26 della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'art. 59 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, lo svolgimento dei servizi di
cui alla lettera b).
2. Le amministrazioni di cui al comma 1
possono inoltre ricorrere a forme di
autofinanziamento al fine di ridurre
progressivamente l'entità degli stanziamenti e dei trasferimenti pubblici a carico del bilancio
dello Stato, grazie ad entrate proprie,
derivanti dalla cessione dei servizi
prodotti o dalla compartecipazione alle spese da parte degli utenti del servizio.
3. Ai trasferimenti di beni effettuati a
favore dei soggetti di diritto privato,
costituiti ai sensi del comma 1, lettera
b), si applica il regime tributario agevolato
previsto dall'art. 90 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
4. Al comma 23 dell'art. 53 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) le parole: "tremila abitanti sono
sostituite dalle seguenti:
"cinquemila abitanti ;
b) le parole: "che riscontrmno
e dimostrino la mancanza non rimediabile
di figure professionali idonee
nell'ambito dei dipendenti, sono soppresse.
5. Con regolamento, emanato ai sensi dell'art.
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, e successive modificazioni, su
proposta del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro interessato e con il Ministro per la funzione pubblica, si
provvede a definire la tipologia dei
servizi trasferibili, le modalità per
l'affidamento, i criteri per l'esecuzione del
servizio e per la determinazione delle relative tariffe nonchè le altre
eventuali clausole di carattere
finanziario, fatte salve le funzioni delle regioni e degli enti locali.
6. Con regolamento, da emanare ai sensi
dell'art. 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, entro il 30 giugno
2003, il Governo, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il
Ministro per l'innovazione e le
tecnologie, sentite le organizzazioni
sindacali per quanto riguarda i riflessi sulla destinazione del personale, procede alla soppressione
dell'Autorità per l'informatica nella
pubblica amministrazione e del Centro
tecnico di cui all'art. 17, comma 19, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nonchè
all'istituzione dell'Agenzia nazionale
per l'innovazione tecnologica. L'Agenzia subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e
passivi dell'Autorità per l'informatica
nella pubblica amministrazione e del
Centro tecnico; subentra altresi' nelle funzioni già svolte dai predetti
organismi, fatte salve quelle attribuite
dalla legge al Ministro per
l'innovazione e le tecnologie.
7. Al fine di migliorare la qualità dei
servizi e di razionalizzare la spesa per
l'informatica, il Ministro per
l'innovazione e le tecnologie:
a) definisce indirizzi per l'impiego ottimale
dell'informatizzazione nelle pubbliche amministrazioni, sentita la Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281;
b) definisce programmi di valutazione tecnica
ed economica dei progetti in corso e di
quelli da adottare da parte delle
amministrazioni statali anche ad ordinamento
autonomo e degli enti pubblici non economici nazionali, nonchè assicura la
verifica ed il monitoraggio dell'impiego
delle risorse in relazione ai progetti
informatici eseguiti, ove necessario avvalendosi delle strutture dell'Autorità per l'informatica
nella pubblica amministrazione (AIPA),
fino alla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al comma 6; le risorse,
eventualmente accertate dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per
l'innovazione e le tecnologie, quali
economie di spesa, sono destinate al
finanziamento di progetti innovativi nel settore informatico.".
- La legge 5 agosto 1978, n. 468, reca
"Riforma di alcune norme di
contabilità generale dello Stato in
materia di bilancio". Si riporta il testo dell'art. 11, comma 3, lettera f):
"3. La legge finanziaria non può
contenere norme di delega o di carattere
ordinamentale ovvero organizzatorio. Essa contiene esclusivamente norme tese a
realizzare effetti finanziari con
decorrenza dal primo anno considerato
nel bilancio pluriennale e in particolare:
a) - e) (omissis);
f) gli stanziamenti di spesa, in apposita
tabella, per il rifinanziamento, per non
più di un anno, di norme vigenti
classificate tra le spese in conto capitale e per le quali nell'ultimo esercizio sia previsto
uno stanziamento di competenza, nonchè per il rifinanziamento, qualora la legge lo preveda, per uno o più
degli anni considerati dal bilancio
pluriennale, di norme vigenti che
prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto capitale;".
- Il testo vigente dell'art. 117, sesto comma,
della Costituzione è il seguente: "La potestà regolamentare spetta allo
Stato nelle materie di legislazione
esclusiva, salva delega alle regioni. La
potestà regolamentare spetta alle regioni in
ogni altra materia. I comuni, le province e le città metropolitane hanno potestà regolamentare in
ordine alla disciplina
dell'organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.".
- La legge 23 agosto 1988, n. 400 reca
"Disciplina dell'attività di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri". Si riporta
il testo dell'art. 17, comma 2:
"2. Con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla
Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le
norme generali regolatrici della materia
e dispongono l'abrogazione delle norme
vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.".
- Il testo dell'art. 97 della Costituzione è
il seguente:
"97. I pubblici uffici sono organizzati
secondo disposizioni di legge, in modo
che siano assicurati il buon andamento e
la imparzialità dell'amministrazione.
Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le
responsabilità proprie dei funzionari.
Agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.".
- La legge 15 maggio 1997, n. 127 reca
"Misure urgenti per lo snellimento
dell'attività amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo". Si riporta il testo dell'art. 17, comma 19, come
modificato dall'art. 24, comma 6, della
legge 24 novembre 2000, n. 340:
"19. Il Centro si avvale di personale
assunto con contratto di diritto
privato, anche a tempo determinato, in
numero non superiore a cinquanta unità. In sede di prima applicazione i compiti del Centro sono
svolti dall'Autorità per l'informatica
nella pubblica amministrazione. Dalla
data di entrata in vigore del
regolamento di cui al presente comma, il Centro subentra nei compiti dell'Autorità inerenti
l'assistenza ai soggetti che utilizzano
la Rete unitaria della pubblica
amministrazione, ivi inclusi i procedimenti di gara ancora in corso. Gli oneri di funzionamento del
Centro gravano sulle disponibilità già
destinate al finanziamento del progetto
intersettoriale "rete unitaria della pubblica amministrazione di cui all'art. 2 del
decreto-legge 3 giugno 1996, n. 307,
convertito, dalla legge 30 luglio 1996,
n. 400, da assegnare con le modalità ivi indicate nella misura ritenuta congrua dall'Autorità
per l'informatica nella pubblica
amministrazione in relazione alla
progressiva assunzione dei compiti ad esso
attribuiti.".
Nota all'art. 28:
- Il decreto legislativo 28 novembre 1997, n.
464, recante "Riforma strutturale
delle Forze armate, a norma dell'art. 1,
comma 1, lettrere a), d) e h), della legge 28 dicembre 1995, n. 549", è pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5
gennaio 1998, si riporta testo del
numero 4 dell'allegato D, come, modificato dalla presente legge:
Allegato D
PROVVEDIMENTI DI RIORGANIZZAZIONE D'INTERESSE
DELL'ESERCITO
=====================================================================
N. | Ente/comando interessato |Data| Note
=====================================================================
(Omissis)|
| |
---------------------------------------------------------------------
| | |Le funzioni in materia di | | |decentramento di servizi | | |del Ministero della difesa, | | |già conferite ai sensi del | | |decreto del Presidente | | |della Repubblica 28 giugno | | |1955, n. 1106, ai | | |comandanti di regione | | |militare, sono attribuite | | |all'Ispettore logistico | | |dell'Esercito, che le | | |esercita per il tramite |Ispettore logistico | |della propria
direzione di
4
|dell'Esercito |2001|amministrazione.
---------------------------------------------------------------------
| | |Le funzioni in materia di | | |attribuzione degli stipendi | | |agli ufficiali, di cui | | |all'art. 3, secondo comma, | | |del testo unico di cui al | | |regio decreto 31 dicembre | | |1928, n. 3458, come | | |sostituito dalla legge | | |26 febbraio 1960, n. 165, | | |nonchè quelle
in materia | | |di cessazione dal
servizio, | | |attribuzione e
liquidazione | | |del trattamento
normale di | | |quiescenza del personale
| | |militare e di collocamento | | |a riposo per età e | | |liquidazione del | | |trattamento normale di | | |quiescenza del personale | | |civile di cui all'art. 2, | | |secondo comma, del decreto | | |del Presidente della | | |Repubblica 19 gennaio 1976, | | |pubblicato nella Gazzetta | | |Ufficiale n. 182 del | | |13 luglio 1976, già | | |conferite ai comandanti di | | |regione militare, sono | | |attribuite all'Ispettore | | |logistico dell'Esercito, | | |che le esplica anche a | | |mezzo delega.".
- Il regio decreto 31 dicembre 1928, n.
3458, recante "Approvazione del
testo unico delle disposizioni
concernenti gli stipendi fissi per il regio esercito", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del
6 marzo 1928; si riporta il testo
dell'art. 3, come modificato dalla legge
26 febbraio 1960, n. 165:
"Art. 3 (Primo
comma dell'art. 12 del regio decreto 27
ottobre 1922, n. 1427). - L'attribuzione degli stipendi agli ufficiali generali è fatta con decreto
Ministeriale, da registrarsi alla Corte
dei conti. All'attribuzione degli
stipendi agli ufficiali degli altri
gradi si provvede con decreti dei comandanti militari territoriali o del comandante generale
dell'Arma dei carabinieri, soggetti a
controllo preventivo da parte delle
Ragionerie regionali dello Stato ai termini dell'art. 15, lettera a) del decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1935, n. 1544, è da
registrarsi dagli uffici di controllo
distaccati della Corte dei conti".
- Il decreto del Presidente della Repubblica
19 gennaio 1976 reca
"Determinazione degli uffici del
Ministero della difesa competenti a disporre il collocamento a riposo del personale e la
liquidazione del trattamento di
quiescenza"; si riporta il testo dell'art.
2:
"Art. 2. - I
comandi periferici dell'Esercito
competenti a provvedere per la cessazione dal servizio per età e a liquidare il trattamento normale di
quiescenza dei sottufficiali in servizio
permanente, degli ufficiali e
sottufficiali trattenuti ai sensi della legge 20 dicembre 1973, n. 824, e dei militari di truppa in
servizio continuativo in servizio presso
i comandi medesimi, gli uffici
dipendenti e gli altri comandi, istituti, scuole compresa l'Accademia, enti e reparti della
forza Armata aventi sede nella rispettiva
circoscrizione territoriale sono:
1) i comandi militari territoriali di regione
e il comando militare della Sardegna per
il personale non appartenente all'Arma
dei carabinieri;
2) i comandi di legione territoriale per
gli appartenenti all'Arma dei
carabinieri. Il comando legione
territoriale dei carabinieri del Lazio è competente a provvedere anche per il personale in servizio
presso la scuola allievi carabinieri di
Roma. I comandi predetti sono altresi' competenti a
provvedere al collocamento a riposo per età ed a liquidare il trattamento normale di quiescenza degli
impiegati civili (esclusi i magistrati
militari) ed operai nonchè a liquidare il trattamento normale di
quiescenza del personale militare
contemplati all'art. 1, che prestano
servizio nelle destinazioni indicate al precedente comma, esclusi i preposti ai comandi medesimi ed i
comandanti di divisione e di brigate
dell'Arma dei carabinieri. I comandi
periferici della Marina e dell'Aeronautica
competenti a provvedere al collocamento a riposo per età ed a liquidare il trattamento normale di
quiescenza degli impiegati civili
(esclusi i professori e gli assistenti di
ruolo delle Accademie navale ed aeronaurica e
dell'Istituto idrografico della Marina)
e degli operai che prestano servizio
presso i comandi medesimi e gli altri comandi,
istituti, scuole comprese le Accademie, enti e reparti della forza armata aventi sede nella
rispettiva circoscrizione territoriale
sono i comandi in capo di dipartimento
marittimo, i comandi militari marittimi
autonomi ed i comandi di regione aerea.".
Note all'art. 29:
- Si riporta il testo dell'art. 5 del
decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79
(Misure urgenti per il riequilibrio
della finanza pubblica) convertito in legge, con modificazioni, con legge 28 maggio 1997, n.
140, come modificato dalla presente
legge: "Art.
5 (Disposizioni varie di contenimento). - 1.
È fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, ed agli enti
pubblici economici di concedere, in
qualsiasi forma, anticipazioni del prezzo in materia di contratti di appalto di lavori, di forniture
e di servizi, con esclusione dei
contratti già aggiudicati alla data di
entrata in vigore del presente decreto e di quelli riguardanti attività oggetto di cofinanziamento da parte
dell'Unione europea. Sono abrogate tutte le disposizioni, anche di carattere speciale, in contrasto con
quelle di cui al presente comma. Per
l'attuazione dei programmi URBAN cofinanziati dall'Unione europea l'anticipazione sui contratti suddetti non può superare la somma
complessiva del 20 per cento del prezzo
di aggiudicazione dell'appalto.
1-bis. Il divieto di cui al comma 1 non si
applica ai finanziamenti che vengono erogati
dal Ministero degli affari esteri, ai
sensi degli articoli 7 e 18 del decreto
del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177, per la realizzazione di iniziative, interventi,
programmi ed attività nel settore della
cooperazione allo sviluppo, in favore di
università e di organizzazioni non governative
riconosciute idonee ai sensi dell'art. 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, salvo quanto disposto
dall'art. 20 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, e successive modificazioni. Ai
soggetti sopra indicati potranno essere
concessi anticipi nella misura del 50 per cento del valore complessivo del progetto nel primo anno,
seguiti da anticipi del 40 per cento
negli anni successivi. 1-ter. Il divieto
di cui al comma 1 non si applica per gli
acquisti eseguiti all'estero dall'Amministrazione della difesa, relativi a macchinari,
strumenti e oggetti di precisione che
possono essere forniti, con i requisiti
tecnici e il grado di perfezione richiesti, soltanto da ditte straniere. Per tali acquisti possono
essere concesse anticipazioni di importo
non superiore ad un terzo dell'importo
complessivo del prezzo contrattuale, previa
costituzione di idonea garanzia.".
Nota all'art. 30:
- La legge 9 gennaio 1951, n. 204, recante
"Onoranze ai Caduti in
guerra", è pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 80 del 7 aprile 1951; si riporta il testo dell'art. 2, come modificato dalla presente
legge: "Art.
2. - In aggiunta alle atttribuzioni stabilite dalle leggi 12 giugno 1931, n. 877 e 9
gennaio 1936, n. 132, spetta al
commissario generale provvedere al
censimento, alla raccolta, alla sistemazione provvisoria e successiva sistemazione definitiva delle
salme:
a) dei militari e militarizzati italiani
deceduti in conseguenza della guerra,
sia nel territorio metropolitano che
fuori di esso, dal 10 giugno 1940 al 13
aprile 1946, purchè per i militarizzati sia
stato accertato, in sede di liquidazione
della pensione di guerra ai familiari,
che la mortte fu dovuta al servizio di guerra;
b) dei militari e civili deceduti in stato
di prigionia o di internamento
successivamente al 10 giugno 1940;
c) dei partigiani e patrioti deceduti in conseguenza della lotta di liberazione dopo
l'8 settembre 1943;
d) di tutti i civili deceduti dopo l'8
settembre 1943 quali ostaggi o per atti
di rappresaglia;
e) dei marittimi mercantili deceduti per fatto
di guerra nel periodo 10 giugno 1940-15
aprile 1946;
f) dei militari, dei militarizzati e dei
civili italiani deceduti in conseguenza
di eventi di guerra nelle ex colonie
italiane dell'Africa, del Dodecaneso e nella guerra di Spagna;
f-bis) dei militari, dei militarizzati e
volontari deceduti in conseguenza di
eventi bellici che hanno interessato
anche gli Stati preunitari a decorrere dal 4
marzo 1848;
f-ter) dei militari
e dei militarizzati deceduti durante le
missioni di pace.".
Note all'art. 31:
- La legge 14 novembre 2000, n. 331, recante
"Norme per l'istituzione del
servizio militare professionale", è
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 17 novembre 2000; si riporta il testo dell'art. 3, commi
1 e 4: "Art.
3 (Trasformazione progressiva dello strumento
militare in professionale). - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge, previo
parere delle competenti Commissioni
parlamentari che si esprimono entro sessanta
giorni dalla data di assegnazione del relativo schema, corredato dai pareri previsti dalla legge, un
decreto legislativo per disciplinare la
graduale sostituzione, entro sette anni
a decorrere dalla data di entrata in
vigore dal medesimo decreto legislativo, dei militari, in servizio obbligatorio di leva con volontari
di truppa e con personale civile del
Ministero della difesa. Il decreto
legislativo sarà informato ai seguenti principi e criteri direttivi;
(Omissis).
4. Il Governo è delegato ad adottare, entro un
anno dalla data di entrata in vigore del
decreto legislativo di cui al comma 1,
uno o più decreti legislativi recanti
disposizioni integrative e correttive al medesimo decreto legislativo, nel rispetto delle modalità e
dei principi e criteri direttivi
indicati nel medesimo comma 1.".
- Il decreto legislativo 8 maggio 2001, n.
215, recante "Disposizioni per
disciplinare la trasformazione progressiva
dello strumento militare in professionale, a
norma dell'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331", è pubblicato nel Supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 133
dell'11 giugno 2001.
Nota all'art. 32:
- Per il testo dell'art. 17, comma 2, della
legge n. 400 del 1988, si vedano le note
all'art. 9, comma 1.
- Il regio decreto 18 ottobre 1934, n. 2111,
recante
"Erezione in ente morale del Circolo
ufficiali delle Forze armate d'Italia e
approvazione del relativo statuto", è
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio 1935.
- Il decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
recante "Istituzione e disciplina
dell'imposta sul valore aggiunto", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 dell'11 novembre
1972, l'art. 4, nel definire l'esercizio
di imprese ai fini dell'applicazione
dell'IVA, elenca al quinto comma le
attività considerate commerciali ovvero non commerciali.
Nota all'art. 33:
- La legge 18 agosto 1978, n. 497, recante "Autorizzazione di spesa per la
costruzione di alloggi di servizio per
il personale militare e disciplina delle
relative concessioni", è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 1 settembre 1978.
Nota all'art. 34:
- La legge 23 novembre 1998, n. 407, recante
"Nuove norme in favore delle
vittime del terrorismo e della
criminalità organizzata", è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre 1998; si
riporta il testo dell'art. 1, commi 1 e
2: "Art.
1. - 1. All'art. 1, commi 1, 2, 3 e 4, della
legge 20 ottobre 1990, n. 302, le parole: "non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa sono
soppresse. Per l'attuazione del presente
comma è autorizzata la spesa di lire
1.425 milioni per l'anno 1998 e di lire 95 milioni a decorrere dall'anno 1999.
2. I soggetti di cui all'art. 1 della legge
20 ottobre 1990, n. 302, come modificato
dal comma 1 del presente articolo, nonchè il coniuge e i figli superstiti, ovvero i fratelli conviventi e a carico
qualora siano gli unici superstiti, dei
soggetti deceduti o resi permanentemente
invalidi godono del diritto al collocamento
obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative, con precedenza rispetto ad ogni altra
categoria e con preferenza a parità di
titoli. Per i soggetti di cui al
presente comma, compresi coloro che svolgono già un'attività lavorativa, le assunzioni per
chiamata diretta sono previste per i
profili professionali del personale contrattualizzato del comparto Ministeri fino
all'ottavo livello retributivo. Ferme
restando le percentuali di assunzioni
previste dalle vigenti disposizioni, per i
livelli retributivi dal sesto all'ottavo le assunzioni, da effettuarsi previo espletamento della prova
di idoneità di cui all'art. 32 del
decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487, come sostituito dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18
giugno 1997, n. 246, non potranno
superare l'aliquota del 10 per cento del
numero di vacanze nell'organico.".
Note all'art. 35:
Comma 1:
- Il testo dell'art. 1, comma 1, del
decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313
(Disciplina dei pignoramenti sulle
contabilità speciali delle prefetture, delle direzioni di amministrazione delle Forze armate e della
Guardia di finanza), convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, come
modificato dalla legge qui pubblicata, è
il seguente: "Art.
1 (Pignoramenti sulle contabilità speciali
delle prefetture, delle direzioni di amministrazione delle Forze armate e della Guardia di finanza). -
1. I fondi di contabilità speciale a
disposizione delle prefetture, delle
direzioni di amministrazione delle Forze armate e della Guardia di finanza, nonchè
le aperture di credito a favore dei
funzionari delegati degli enti militari, degli
uffici o reparti della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello
Stato e dei comandi del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, o del Cassiere del
Ministero dell'interno, comunque destinati a
servizi e finalità di protezione civile, di difesa nazionale e di sicurezza pubblica, al
rimborso delle spese anticipate dai
comuni per l'organizzazione delle
consultazioni elettorali, nonchè al pagamento
di emolumenti e pensioni a qualsiasi
titolo dovuti al personale amministrato,
non sono soggetti ad esecuzione forzata,
salvo che per i casi previsti dal capo V del
titolo VI del libro I del codice civile, nonchè
dal testo unico delle leggi concernenti
il sequestro, il pignoramento e la
cessione degli stipendi, salari e pensioni dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1950, n. 180.".
Note all'art. 36:
Comma 1:
- Il testo dell'art. 12 del decreto
legislativo 28 febbraio 2001, n. 53
(Disposizioni integrative e correttive
del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, in materia di riordino delle carriere del personale non
direttivo della Polizia di Stato), come
modificato dalla legge qui pubblicata, è
il seguente:
"Art. 12. - 1.
Nella prima applicazione del presente
decreto, per i posti disponibili dal 31 dicembre 2000 al 31 dicembre 2004, le aliquote di accesso alla
qualifica iniziale del ruolo dei
sovrintendenti sono fissate, in deroga a
quanto previsto dall'art. 24-quater, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24
aprile 1982, n. 335, come modificato
dall'art. 2, comma 1, lettera a) del
presente decreto, nel settanta per cento per il concorso di cui al medesimo art. 24-quater, comma 1,
lettera a), e nel trenta per cento per
quello di cui alla successiva lettera
b).
2. I concorsi di cui al comma 1 sono
indetti annualmente per tutti i posti
disponibili al 31 dicembre di ogni anno.
Per i concorsi da espletarsi per i posti
disponibili al 31 dicembre 2000, l'Amministrazione è autorizzata ad articolare i corsi di
formazione secondo la ricettività degli
istituti di istruzione, tenendo conto
del numero degli ammessi ai corsi medesimi, fatta salva la decorrenza economica della nomina a vice
sovrintendente dalla data di conclusione
del primo corso di formazione relativo
al concorso per titoli.
3. Ai fini dell'espletamento del concorso per
titoli di cui all'art. 24-quater,
lettera a), indicato nel comma 1,
relativamente ai posti disponibili al 31 dicembre 2000, è ammesso a partecipare al concorso medesimo
il personale con la qualifica di
assistente capo, secondo l'ordine di
anzianità nella qualifica alla stessa data, in numero corrispondente a quello dei posti messi a
concorso, aumentato del trenta per
cento.
4. Per quanto non previsto dai commi 1, 2 e 3,
si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 24-quater e 24-quinquies del
decreto del Presidente della Repubblica 24
aprile 1982, n. 335, come modificati dall'art. 2, comma 1, del presente decreto.".
Note all'art. 37:
Comma 1:
- Il testo dell'art. 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile
1982, n. 335 (Ordinamento del personale
della Polizia di Stato che espleta funzioni di
polizia), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
"Art. 6 (Nomina
ad agente). - 1. L'assunzione degli
agenti di polizia avviene mediante pubblico concorso, al quale possono partecipare i cittadini
italiani in possesso dei seguenti
requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) età stabilita dal regolamento adottato
ai sensi dell'art. 3, comma 6, della
legge 15 maggio 1997, n. 127;
c) idoneità fisica, psichica e attitudinale
al servizio di polizia, secondo i
requisiti stabiliti con regolamento del
Ministro dell'interno, da emanare ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
d) titolo di studio della scuola dell'obbligo;
e) qualità morali e di condotta previste
dalle disposizioni di cui all'art. 26
della legge 1 febbraio 1989, n. 53.
2. Al concorso non sono ammessi coloro che
sono stati espulsi dalle forze armate,
dai corpi militarmente organizzati o
destituiti da pubblici uffici, che hanno
riportato condanna a pena detentiva per delitti non colposi o sono stati sottoposti a misura di
prevenzione.
3. Sono fatte salve le disposizioni di legge o
di regolamento relative all'immissione
nel ruolo degli agenti di Polizia di
Stato del personale assunto ai sensi della
legge 8 luglio 1980, n. 343, dell'art. 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dell'art.
6, comma 4, della legge 31 marzo 2000,
n. 78. Le specializzazioni conseguite
nella forza armata di provenienza sono
riconosciute valide, purchè previste
nell'ordinamento della Polizia di Stato.
I posti che non vengono coperti con i
reclutamenti previsti dal presente comma sono attribuiti agli altri aspiranti al reclutamento di cui
ai commi precedenti.
4. I vincitori delle procedure di
reclutamento ammessi al corso di
formazione sono nominati allievi di
polizia.
5. Possono essere inoltre nominati allievi
agenti, nell'ambito delle vacanze
disponibili, ed ammessi a frequentare il
primo corso di formazione utile, il coniuge
ed i figli superstiti, nonchè i fratelli,
qualora unici superstiti, degli
appartenenti alle Forze di Polizia
deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidità non inferiore all'ottanta per
cento della capacità lavorativa, a causa
di azioni criminose di cui all'art. 82,
comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia o di
soccorso pubblico i quali ne facciano
richiesta, purchè siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1, e
non si trovino nelle condizioni di cui
al comma 2.
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si
applicano, altresi',
al coniuge ed ai figli superstiti, nonchè ai fratelli, qualora unici superstiti, degli
appartenenti alle Forze di Polizia
deceduti o resi permanentemente invalidi
al servizio, con invalidità non inferiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa, per effetto
di ferite o lesioni riportate
nell'espletamento di missioni
internazionali di pace.
7. Con regolamento del Ministro dell'interno,
da emanare ai sensi dell'art. 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sono stabilite le modalità di
svolgimento del concorso e delle altre procedure di reclutamento, la composizione della
commissione esaminatrice e le modalità
di formazione della graduatoria
finale.".
- Il testo dell'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile
1982, n. 337 (Ordinamento del personale
della Polizia di Stato che espleta attività
tecnico-scientifica o tecnica), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
"Art. 5 (Nomina
ad operatore tecnico). - 1. L'accesso
alla qualifica iniziale del ruolo degli operatori e collaboratori tecnici avviene mediante
pubblico concorso per esami al quale
sono ammessi a partecipare i cittadini
italiani che abbiano i requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi indetti
per l'accesso alle carriere civili delle
amministrazioni dello Stato e siano in
possesso del titolo di studio della scuola
dell'obbligo.
2. L'idoneità fisica, psichica e attitudinale
al servizio dei candidati è accertata
secondo quanto stabilito con regolamento
del Ministro dell'interno, da emanare ai
sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400.
3. I vincitori del concorso sono nominati
allievi operatori tecnici e sono
destinati a frequentare un corso di
formazione a carattere teorico-pratico della durata di quattro mesi, finalizzato all'inserimento dei
candidati in ciascuno dei settori
tecnici di cui all'art. 1, secondo le
esigenze dell'Amministrazione.
4. Possono essere inoltre nominati allievi
operatori tecnici, nell'ambito delle
vacanze disponibili, ed ammessi a
frequentare il primo corso di formazione utile il coniuge ed i figli superstiti, nonchè
i fratelli, qualora unici superstiti,
degli appartenenti alle Forze di Polizia
deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidità non inferiore all'ottanta per
cento della capacità lavorativa, a causa
di azioni criminose di cui all'art. 82,
comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia o di
soccorso pubblico i quali ne facciano
richiesta, purchè siano in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2.
5. Le disposizioni di cui al comma 4 si
applicano, altresi',
al coniuge ed i figli superstiti, nonchè ai fratelli, qualora unici superstiti, degli
appartenenti alle Forze di Polizia
deceduti o resi permanentemente invalidi
al servizio, con invalidità non inferiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa, per effetto
di ferite o lesioni riportate
nell'espletamento di missioni
internazionali di pace.
6. Gli allievi operatori tecnici che
abbiano superato gli esami di fine corso
e abbiano ottenuto il giudizio di
idoneità sono nominati operatori tecnici in
prova, secondo l'ordine di graduatoria. Superato il periodo di prova, vengono nominati operatori tecnici.
7. Si applicano le disposizioni di cui al
primo e secondo comma dell'art. 59 della
legge 1 aprile 1981, n. 121.
8. Con regolamento del Ministro dell'interno,
da emanare, ai sensi dell'art. 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sono stabilite le modalità di
svolgimento del concorso e delle altre procedure di reclutamento, la composizione della
commissione esaminatrice e le modalità
di formazione della graduatoria finale".
Comma 2:
- Il testo dell'art. 7 del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 198 (Attuazione
dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n.
216, in materia di riordino dei ruoli e
modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente
dell'Arma dei carabinieri), come
modificato dalla legge qui pubblicata, è
il seguente: "Art.
7 (Posizione di stato degli ammessi ai corsi
allievi carabinieri). - 1. Gli arruolati volontari di cui:
a) all'art. 4, comma 1, lettera a), sono
ammessi al corso per allievo
carabiniere. Il predetto personale, dopo
sei mesi dalla data di arruolamento, consegue la nomina a carabiniere allievo, previo
superamento di esami, ed è immesso in
ruolo al grado di carabiniere al termine
del corso secondo l'ordine della graduatoria finale;
b) all'art. 4, comma 2, conseguono la nomina
a carabiniere effettivo dal giorno
successivo al termine della ferma di
leva e nella stessa data sono immessi nel
ruolo secondo l'ordine della graduatoria formata al termine del corso integrativo. Le suddette nomine
sono conferite con determinazione del
Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri
o dell'autorità da questi delegata.
2.
Possono essere inoltre ammessi al primo corso
utile per allievo carabiniere di cui al comma 1, lettera
a), nel limite della vacanze organiche, il
coniuge ed i figli superstiti, nonchè i fratelli, qualora unici superstiti del personale delle Forze di
polizia deceduto o reso permanentemente
invalido al servizio, con invalidità non
inferiore all'ottanta per cento della capacità
lavorativa, a causa delle azioni criminose di cui all'art. 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, ovvero per effetto di ferite o
lesioni riportate nell'espletamento di
servizi di polizia o di soccorso pubblico i quali ne facciano richiesta, purchè
siano in possesso dei requisiti di cui
all'art. 5, e non si trovino nelle condizioni
impeditive previste dal medesimo articolo.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si
applicano, altresi',
al coniuge ed ai figli superstiti nonchè ai fratelli, qualora unici superstiti, del
personale dell'Arma dei carabinieri
deceduto o reso permanentemente invalido al
servizio, con invalidità non inferiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa, per effetto
di ferite o lesioni riportate
nell'espletamento di missioni
internazionali di pace ovvero in attività operative individuate con decreto del Ministro della
difesa che comportino, in conseguenza
dell'impiego di mezzi o attrezzature
esclusivamente militari, una particolare
esposizione al rischio.
4. I militari in servizio ed in congedo delle
Forze Armate e quelli in congedo
dell'Arma dei carabinieri, nonchè il personale appartenente alle altre Forze di Polizia, perdono il grado e la qualifica
rivestiti all'atto dell'ammissione al
corso.
5. Gli arruolati volontari di cui all'art, 4,
comma 1, lettera b), sono nominati
carabinieri ausiliari, con
determinazione del Comandante generale o dell'Autorità da questi delegata, dopo aver superato apposito
corso presso gli istituti d'istruzione
dell'Arma.
6. Agli ammessi ai corsi per allievo
carabiniere si applicano le norme di cui
al regolamento per le scuole allievi
carabinieri approvato con decreto ministeriale".
Note all'art. 39:
Comma 3.
- Il testo dell'art. 27, comma 2, della legge
23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato. Legge
finanziaria 2000) è il seguente:
"Art. 27
(Disposizioni varie di razionalizzazione in
materia contabile). - (Omissis).
2. Ferma restando la disposizione del comma 1,
le somme dovute da amministrazioni ed
enti pubblici o da privati per
prestazioni e servizi resi dalle Forze di
polizia sono versate in apposita unità previsionale di base dell'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnate,
con decreti del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, alle pertinenti unità previsionali di base delle
amministrazioni interessate".
Comma 4.
- Il testo dell'art. 18 della legge 7 agosto
1990, n. 232 (Copertura per le spese
derivanti dall'applicazione dell'accordo
per il triennio 1988-1990 relativo al
personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia) è il seguente:
"Art. 18 (Indennità
per il personale della polizia stradale
impiegato nei servizi autostradali). - 1. In
occasione del rinnovo delle vigenti convenzioni intervenute tra il Ministero dell'interno e le società
concessionarie di autostrade per
l'effettuazione del servizio di polizia
sulle autostrade, le maggiori somme introitate dallo Stato per le indennità di cui agli articoli 1 e 3
della, e successive modificazioni, sono
versate ad apposito capitolo del
bilancio dello Stato.
2. Con successivi decreti del Ministro del
tesoro le somme di cui al comma 1,
detratta la quota utilizzabile a titolo
di rivalutazione delle indennità nelle misure
attuali, da contenersi nel limite del tasso di inflazione programmato in sede di relazione previsionale
e programmatica, saranno riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero
dell'interno per essere ripartite fra il
personale della polizia di Stato che
svolge i servizi di polizia stradale in ambito
autostradale.
3. I criteri e le modalità per la ripartizione
e la corresponsione al personale delle
somme di cui al comma 2, il cui importo
giornaliero non potrà, comunque, eccedere
la misura di L. 10.000 pro-capite, saranno stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro del tesoro,
sentite le organizzazioni sindacali
della polizia di Stato maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
4. L'eventuale differenza tra le somme
assegnate e quelle ripartite sarà
devoluta al Fondo per il personale della
polizia di Stato".
Nota all'art. 40:
Comma 1:
- La legge 27 marzo 2001, n. 97 reca:
"Norme sul rapporto tra
procedimento penale e procedimento
disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni
pubbliche".
Note all'art. 41:
- L'art. 12, comma 1, lettera b), del
decreto-legge 1 dicembre 1993, n. 487,
convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 gennaio 1994, n. 71, recante:
"Trasformazione dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico
e riorganizzazione del Ministero" è
il seguente:
"Art. 12
(Ordinamento del Ministero). - 1. Con
decreto del Presidente della Repubblica, da emanare, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta del Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni
previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, di concerto con
i Ministri per la funzione pubblica e
del tesoro, si provvede, nel rispetto
delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29:
a) (omissis);
b) al riordinamento dell'Istituto superiore
delle poste e delle telecomunicazioni,
che deve svolgere compiti di studio e
ricerca scientifica, anche mediante convenzioni
con enti ed istituti di ricerca specializzati nel settore delle poste e delle telecomunicazioni, di
predisposizione della normativa tecnica,
di collaudo e di omologazione di apparecchiature
e sistemi, di formazione del personale del
Ministero con particolare riguardo alle materie tecnico-aziendali nel settore dei servizi
pubblici;".
- Il regio decreto 19 agosto 1923, n. 2483
reca:
"Istituzione presso l'Istituto superiore
postale, telegrafico e telefonico di una
scuola di telegrafia e telefonia".
- L'art. 3, comma 4, della legge 14 gennaio
1994, n. 20, recante: "Disposizioni
in materia di giurisdizione e controllo
della Corte dei conti" è il seguente:
"Art. 3 (Norme
in materia di controllo della Corte dei
conti). - 1.-3. (omissis).
4. La Corte dei conti svolge, anche in corso
di esercizio, il controllo successivo
sulla gestione del bilancio e del
patrimonio delle amministrazioni pubbliche,
nonchè sulle gestioni fuori bilancio e sui
fondi di provenienza comunitaria,
verificando la legittimità e la
regolarità delle gestioni, nonchè il
funzionamento dei controlli interni a
ciascuna amministrazione. Accerta, anche
in base all'esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa
agli obiettivi stabiliti dalla legge,
valutando comparativamente costi, modi e
tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa. La Corte definisce annualmente i programmi ed
i criteri di riferimento del
controllo".
- L'art. 1, comma 24, della legge 31 luglio
1997, n. 249, recante: "Istituzione
dell'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni e norme sui sistemi delle
telecomunicazioni e radiotelevisivo" è il seguente:
"Art. 1
(Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni). - 1.-23. (Omissis).
24. Presso il Ministero delle comunicazioni
è istituito un Forum permanente per le
comunicazioni composto oltre che da
rappresentanti dello stesso Ministero da
esperti di riconosciuta competenza e da operatori del settore. Il Forum per le comunicazioni ha
compiti di studio e di proposta nel
settore della multimedialità e delle
nuove tecnologie della comunicazione. L'istituzione del Forum non comporta oneri finanziari
aggiuntivi per lo Stato". - Per il testo dell'art. 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, si veda
nelle note all'art. 1, comma 1.
- L'art. 14 della legge 22 febbraio 2001, n.
36, recante "Legge quadro sulla
protezione dalle esposizioni a campi
elettrici, magnetici ed elettromagnetici" è il seguente:
"Art. 14.
(Controlli) - 1. Le amministrazioni
provinciali e comunali, al fine di esercitare le funzioni di controllo e di vigilanza sanitaria e
ambientale per l'attuazione della
presente legge, utilizzano le strutture
delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, di cui al decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496,
convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 gennaio 1994, n. 61. Restano
ferme le competenze in materia di vigilanza nei
luoghi di lavoro attribuite dalle disposizioni vigenti.
2. Nelle regioni in cui le Agenzie regionali
per la protezione dell'ambiente non sono
ancora operanti, ai fini di cui al comma
1, le amministrazioni provinciali e
comunali si avvalgono del supporto tecnico dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente,
dei presidi multizonali di prevenzione
(PMP), dell'Istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza sul lavoro (ISPESL) e degli ispettori territoriali del Ministero
delle comunicazioni, nel rispetto delle
specifiche competenze attribuite dalle
disposizioni vigenti.
3. Il controllo all'interno degli impianti
fissi o mobili destinati alle attività
istituzionali delle Forze armate, delle
Forze di polizia e dei Vigili del fuoco è
disciplinato dalla specifica normativa di settore. Resta fermo in particolare, quanto previsto per le
forze armate e di polizia dagli articoli
1, comma 2, e 23, comma 4, del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.
4. Il personale incaricato dei controlli, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e
di controllo, può accedere agli impianti
che costituiscono fonte di emissioni
elettromagnetiche e richiedere, in conformità
alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, i dati, le
informazioni e i documenti necessari per
l'espletamento delle proprie funzioni.
Tale personale è munito di documento di
riconoscimento dell'ente di appartenenza. - L'art. 112 della legge 23 dicembre 2000, n.
388 recante: "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)" è il seguente:
"Art. 112 -
(Disposizioni in materia di inquinamento
elettromagnetico) - 1. Una quota non inferiore al 10 per cento della dotazione del fondo di cui
all'art 103 è destinata alla prevenzione
ed alla riduzione dell'inquinamento
elettromagnetico, con particolare riferimento
alle seguenti finalità:
a)
sostegno ad attività di studio e di ricerca
per approfondire la conoscenza dei rischi connessi all'esposizione a campi elettrici, magnetici
ed elettromagnetici;
b) realizzazione del catasto nazionale
delle sorgenti fisse di campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici, nonchè adeguamento delle strutture e formazione del personale degli istituti
pubblici addetti ai controlli
sull'inquinamento elettromagnetico;
c) incentivi per la promozione di nuove
tecnologie a basso impatto ambientale in
rado di minimizzare le esposizioni e di
raggiungere gli obiettivi di qualità
previsti dal decreto 10 settembre 1998, n. 381, del Ministro dell'ambiente.
- L'art. 2, comma 6, lettera d) della
legge 31 luglio 1997, n. 249, recante:
"Istituzione dell'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni e norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo" è il seguente:
"Art. 2
(Divieto posizioni dominanti). - 1-5.
(Omissis).
6. Ad uno stesso soggetto o a soggetti
controllati da o collegati a soggetti i
quali a loro volta controllino altri
titolari di concessione in base ai criteri
individuati nella vigente normativa, non possono essere rilasciate concessioni nè
autorizzazioni che consentano di
irradiare più del 20 per cento rispettivamente delle reti televisive o radiofoniche analogiche e dei
programmi televisivi o radiofonici
numerici, in ambito nazionale, trasmessi
su frequenze terrestri, sulla base del piano
delle frequenze. Al fine di consentire l'avvio dei mercati nel rispetto dei principi del pluralismo e
della concorrenza, relativamente ai
programmi televisivi o radiofonici
numerici l'Autorità può stabilire un periodo
transitorio nel quale non vengono applicati i limiti previsti nel presente comma. L'Autorità può
stabilire per l'emittenza radiofonica in
ambito nazionale una percentuale
maggiore al 20 per cento nel rispetto dei principi del pluralismo e della concorrenza. Nel piano
nazionale di assegnazione delle
frequenze, redatto per l'ubicazione
degli impianti sentite le regioni e, al fine di tutelare le minoranze linguistiche, d'intesa con le
regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e con le province autonome di Trento e di Bolzano, l'Autorità fissa il
numero delle reti e dei programmi
irradiabili in ambito nazionale e
locale, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica e delle frequenze pianificate secondo i seguenti
criteri:
a)-c) (omissis);
d) riserve di frequenza per la diffusione
del segnale radiofonico e televisivo con
tecnologia digitale ed uso integrato del
satellite, del cavo e dei ponti radio su
frequenze terrestri per i collegamenti tra gli impianti di radiodiffusione;"
- L'art. 29 della deliberazione n.
435/01/CONS dell'Autorità per le
garanzie nella comunicazioni del 15
novembre 2001, recante: "Approvazione del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in
tecnica digitale" è il seguente:
" Art. 29
(Provvedimenti a tutela del pluralismo e
della concorrenza). - 1. L'Autorità, ai fini di garantire la tutela del pluralismo, dell'obiettività,
della completezza e dell'imparzialità
dell'informazione, dell'apertura alle
diverse opinioni, tendenze politiche,
sociali, culturali e religiose, nel rispetto delle libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione,
che si realizzano con il complesso degli
accordi fra fornitori di contenuti e
operatori di rete, adotta un provvedimento
entro il 31 marzo 2004 che stabilisce, tenendo conto della partecipazione alla sperimentazione e
considerando il titolo preferenziale
previsto dall'art. 1, comma 1, della
legge n. 66/01:
a) norme a garanzia dell'accesso di fornitori
di contenuti, non riconducibili
direttamente o indirettamente agli
operatori di rete, i quali rappresentano un
particolare valore per:
1) il sistema televisivo nazionale, in
ragione della qualità della
programmazione e del pluralismo
informativo;
2) il sistema televisivo locale, in
ragione della qualità della
programmazione, pluralismo informativo a
livello locale, della natura comunitaria, con particolare riferimento alle trasmissioni monotematiche a
carattere sociale, e della tutela delle
minoranze linguistiche riconosciute
dalla legge.
b) criteri che garantiscono, in presenza
di risorse insufficienti a soddisfare
tutte le ragionevoli richieste da parte
dei fornitori di contenuti, l'accesso
alle radiofrequenze da parte dei fornitori di contenuti di cui alla precedente lettera a) in condizioni
di parità di trattamento;
c) norme in materia di controlli e verifiche
sulla separazione contabile dei soggetti
titolari di autorizzazioni e licenze ai
fini del rispetto del norme del presente
regolamento;
d) norme in materia di limiti alla
capacità trasmissiva
destinata ai programmi criptati;
e) le modalità per l'adozione di specifici provvedimenti, anche ai sensi dell'art. 2,
comma 7, della legge n. 249/1997, in
materia di accordi fra fornitori di
contenuti e operatori di rete, ivi incluso l'obbligo di trasmettere programmi in chiaro;
f) sulla base dei principi di trasparenza, obiettività, proporzionalità e non
discriminazione, sentita l'Autorità
garante per la concorrenza e del
mercato, i criteri ed i limiti per l'assegnazione ai licenziatari di ulteriori frequenze o per il
rilascio delle ulteriori licenze;
g) la misura dei contributi applicabili
agli operatori di rete anche tenendo
conto della scarsità delle risorse e
della necessità di promuovere l'innovazione.".
- L'art. 2-bis, del decreto-legge 23 gennaio
2001, n. 5. convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 marzo
2001, n. 66, recante: "Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di
trasmissioni radiotelevisive analogiche
e digitali, nonchè per il risanamento di impianti
radiotelevisivi", come modificate
dalla presente legge è il seguente:
"Art. 2-bis
(Trasmissioni radiotelevisive digitali
su frequenze terrestri. Sistemi audiovisivi terrestri a larga banda). - 1. Al fine di consentire
l'avvio dei mercati di programmi
televisivi digitali su frequenze
terrestri, i soggetti che eserciscono legittimamente l'attività di radiodiffusione televisiva su
frequenze terrestri, da satellite e via
cavo sono abilitati, di norma nel bacino
di utenza o parte di esso, alla sperimentazione
di trasmissioni televisive e servizi della società dell'informazione in tecnica digitale. A tale
fine le emittenti richiedenti possono
costituire consorzi, ovvero definire
intese, per la gestione dei relativi impianti e
per la diffusione dei programmi e dei servizi multimediali. Ai predetti consorzi e intese possono
partecipare anche editori di prodotti e
servizi multimediali. Le trasmissioni
televisive in tecnica digitale sono irradiate sui canali legittimamente eserciti, nonchè
sui canali eventualmente derivanti dalle
acquisizioni di cui al comma 2. Ciascun
soggetto che sia titolare di più di una concessione televisiva deve riservare, in ciascun blocco
di programmi e servizi diffusi in tecnica
digitale, pari opportunità e comunque
almeno il quaranta per cento della capacità
trasmissiva del medesimo blocco di programmi e
servizi a condizioni eque, trasparenti e
non discriminatorie, per la
sperimentazione da parte di altri soggetti che non siano società controllanti, controllate o
collegate, ai sensi dell'art. 2, commi
17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n.
249, compresi quelli già operanti da satellite ovvero via cavo e le emittenti concessionarie che non
abbiano ancora raggiunto la copertura
minima ai sensi dell'art. 3, comma 5,
della medesima legge 31 luglio 1997, n. 249.
L'abilitazione è rilasciata dal Ministero delle comunicazioni entro sessanta giorni dalla
presentazione della richiesta corredata
da un progetto di attuazione e da un
progetto radioelettrico.
2. Al fine di promuovere l'avvio dei
mercati televisivi in tecnica digitale
su frequenze terrestri sono consentiti,
per i primi tre anni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, i trasferimenti di impianti o di rami di azienda tra concessionari
televisivi in ambito locale o tra questi
e concessionari televisivi in ambito
nazionale, a condizione che le acquisizioni operate da questi ultimi siano impiegate esclusivamente
per la diffusione sperimentale in
tecnica digitale, fermo restando quanto
previsto dal penultimo periodo del comma 1 dell'art. 1.
3. Al fine di consentire l'avvio dei mercati
di programmi radiofonici digitali su
frequenze terrestri, i soggetti titolari
di concessione per la radiodiffusione
sonora nonchè i soggetti che eserciscono
legittimamente l'attività di
radiodiffusione sonora in ambito locale sono
abilitati alla sperimentazione di trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale, di norma nel bacino di
utenza, o parte di esso, oggetto della
concessione. A tale fine le emittenti
richiedenti possono costituire consorzi, ovvero
definiscono intese, per la gestione dei relativi impianti e per la diffusione dei programmi e dei
servizi. Le trasmissioni radiofoniche in
tecnica digitale sono irradiate in banda
VHF-III e in banda UHF-L. L'abilitazione
è rilasciata dal Ministero delle comunicazioni entro sessanta giorni dalla presentazione della
richiesta corredata da un progetto di
attuazione e da un progetto
radioelettrico.
4. La diffusione delle trasmissioni in
tecnica digitale su frequenze terrestri
avviene secondo le modalità e in applicazione
degli standard tecnici DAB (digital audio broadcasting) per la radiodiffusione
sonora e per prodotti e servizi
multimediali anche interattivi e DVB (digital video broadcasting) per i programmi televisivi e per prodotti e servizi multimediali anche
interattivi.
5. Le trasmissioni televisive dei programmi e
dei servizi multimediali su frequenze
terrestri devono essere irradiate
esclusivamente in tecnica digitale entro l'anno
2006.
6. L'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni nella predisposizione dei
piani di assegnazione delle frequenze
sonore e televisive in tecnica digitale adotta il criterio di migliore e razionale
utilizzazione dello spettro
radioelettrico, suddividendo le risorse in
relazione alla tipologia del servizio e prevedendo di norma per l'emittenza nazionale reti isofrequenziali per macro
aree di diffusione.
7. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2,
comma 6, della legge 31 luglio 1997, n.
249, le licenze o le autorizzazioni per
la diffusione di trasmissioni radiotelevisive
in tecnica digitale sulla base dei piani di
assegnazione delle frequenze in tecnica digitale di cui all'art. 1 sono rilasciate dal Ministero
delle comunicazioni nel rispetto delle
condizioni definite in un regolamento,
adottato dall'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni entro il 30 giugno 2001, tenendo conto dei principi del presente decreto, della legge 31
luglio 1997, n. 249, e con l'osservanza
dei seguenti criteri direttivi:
a) distinzione tra i soggetti che forniscono
i contenuti e i soggetti che provvedono
alla diffusione, con individuazione
delle rispettive responsabilità, anche in
relazione alla diffusione di dati, e previsione del regime della licenza individuale per i soggetti che
provvedono alla diffusione;
b) previsione di norme atte a favorire la
messa in comune delle strutture di
trasmissione;
c) definizione dei compiti degli
operatori, nell'osservanza dei principi
di pluralismo dell'informazione, di
trasparenza, di tutela della concorrenza
e di non discriminazione;
d) previsione in ogni blocco di diffusione,
oltre ai servizi multimediali veicolati,
di almeno cinque programmi radiofonici o
almeno tre programmi televisivi;
e)
obbligo di diffondere il medesimo programma e i
medesimi programmi dati sul territorio nazionale da parte dei soggetti operanti in tale ambito e
identificazione dei programmi irradiati,
fatta salva l'articolazione anche locale
delle trasmissioni radiotelevisive della
concessionaria del servizio pubblico;
f) previsione delle procedure e dei termini
di rilascio delle licenze e delle
autorizzazioni;
g) previsione del regime transitorio
occorrente per la definitiva
trasformazione delle trasmissioni dalla
tecnica analogica alla tecnica digitale;
h) obbligo di destinare programmi alla
diffusione radiotelevisiva in chiaro.
8. In ambito locale il Ministero delle
comunicazioni rilascia licenze, sulla
base di un apposito regolamento adottato
dall'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni, per trasmissioni audiovisive anche interattive su bande di frequenza terrestri
attribuite dal piano nazionale di
ripartizione delle frequenze e nelle
altre bande destinate dalla pianificazione europea ai servizi MWS (multimedia wireless
system). Le licenze di cui al presente
comma possono riguardare anche la distribuzione
dei segnali radiotelevisivi via cavo e da satellite alle unità abitative.
9. Ai fini del conseguimento degli obiettivi
del servizio pubblico radiotelevisivo,
alla società concessionaria dello stesso
servizio pubblico radiotelevisivo sono
riservati un blocco di diffusione di
programmi radiofonici in chiaro e almeno un blocco di diffusione di programmi televisivi in chiaro.
I blocchi di programmi radiotelevisivi
in chiaro contenenti i programmi della
concessionaria pubblica devono essere distinti dai blocchi di programmi contenenti programmi
degli altri operatori radiotelevisivi.
10. All'art. 3, comma 11, della legge 31
luglio 1997, n. 249, le parole: "il
Ministero delle comunicazioni adotta
sono sostituite dalle seguenti: "l'Autorità adotta . Le autorizzazioni e le licenze di cui agli
articoli 2, comma 13, e 4, commi 1 e 3,
della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono
rilasciate dal Ministero delle comunicazioni che esercita la vigilanza e il controllo sull'assolvimento degli obblighi derivanti anche da quelle
rilasciate dall'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni.
11. Il Ministero delle comunicazioni
pianifica, su base provinciale, nel
rispetto del piano nazionale di
ripartizione delle frequenze nonchè delle
norme urbanistiche, ambientali e
sanitarie, con particolare riferimento
alle norme di prevenzione dell'inquinamento da
onde elettromagnetiche, le frequenze destinate alle trasmissioni di cui al comma 8, sentite
l'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni e le province interessate,
fermo restando l'obbligo, previsto dall'art. 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, di
sentire le regioni e, al fine di
tutelare le minoranze linguistiche, di
acquisire l'intesa con le regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia
Giulia e con le province autonome di Trento
e di Bolzano. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta i provvedimenti
necessari ad evitare il determinarsi di
posizioni dominanti nell'utilizzo delle
stesse frequenze, sulla base dei principi contenuti nella medesima legge 31 luglio 1997, n. 249.
12. Le licenze di cui al comma 8 sono
rilasciate dando priorità ai soggetti
che intendono diffondere produzioni
audiovisive di utilità sociale o utilizzare
tecnologie trasmissive di tipo avanzato ovvero
siano destinatari di finanziamenti da
parte dell'Unione europea.
13. Al fine di favorire lo sviluppo e la
diffusione delle nuove tecnologie di
radiodiffusione da satellite, le opere
di installazione di nuovi impianti sono innovazioni necessarie ai sensi dell'art. 1120, primo
comma, del codice civile. Per
l'approvazione delle relative deliberazioni si
applica l'art. 1136, terzo comma, dello stesso codice. Le disposizioni di cui ai precedenti periodi non
costituiscono titolo per il
riconoscimento di benefici fiscali.
14. Entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del
presente decreto, il Forum permanente
per le comunicazioni istituito dall'art. 1,
comma 24 della legge 31 luglio 1997, n. 249, promuove un apposito studio sulla convergenza tra i
settori delle telecomunicazioni e
radiotelevisivo e sulle nuove tecnologie
dell'informazione, finalizzato a definire una
proposta all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per la regolamentazione della
radio-televisione multimediale.
15. Entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del
presente decreto, il Ministero delle
comunicazioni adotta un programma per lo
sviluppo e la diffusione in Italia delle nuove tecnologie di trasmissione radiotelevisiva digitale su
frequenze terrestri e da satellite e per
l'introduzione dei sistemi audiovisivi
terrestri a larga banda, individuando
contestualmente misure a sostegno del settore.".
Nota all'art. 42:
Comma 1:
- Il decreto legislativo 30 giugno 1993, n.
269, concerne il "Riordinamento
degli Istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h) della legge 23 ottobre 1992, n.
421".
Nota all'art. 44:
- Si riporta di seguito il testo degli
articoli 46, 47 e 48 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, percezione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza):
"Art. 46
(Approvvigionamento e somministrazione a
bordo delle navi mercantili). - 1. La richiesta per l'acquisto delle preparazioni indicate nelle
tabelle I, II, II, IV e V previste
dall'art. 14, di cui devono essere provviste
le navi mercantili a norma della legge 16 giugno 1939, n. 1045, è fatta in triplice copia, nei
limiti stabiliti dalle tabelle allegate
alla legge medesima, dal medico di bordo
o, qualora questi manchi, da un medico
fiduciario dell'armatore. Essa deve precisare il nome o il numero del natante, nonchè
il luogo ove ha sede l'ufficio di
iscrizione della nave per la quale viene rilasciata; inoltre deve essere vistata dal medico di
porto del luogo ove trovasi il natante.
2. La prima delle predette copie rimane
per documentazione al richiedente; le
altre due devo essere rimesse al
farmacista, il quale ne trattiene per il proprio discarico e trasmette l'altra al medico di
porto, annotandovi la dicitura:
"spedita il giorno..... .
3. Salvo che il fatto costituisca reato,
chiunque viola una o più delle
disposizioni del presente articolo è
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire un
milione.
4. Il medico di bordo o, quando questi manchi,
il capitano della nave è consegnatario
delle preparazioni e deve annotare in
apposito registro il carico e lo scarico.
5. Il registro di cui al comma 4 è vidimato
e firmato in ciascuna pagina dal medico
di porto del luogo ove è iscritta la
nave.
6. Esso deve essere conservato a bordo della
nave per la durata di due anni a datare
dal giorno dell'ultima
registrazione.".
"Art. 47
(Approvvigionamento e somministrazione nei
cantieri di lavoro). - 1. La richiesta per l'acquisto delle preparazioni indicate nelle tabelle I, II,
III, IV e V previste dall'art. 14, di
cui devono essere provviste le aziende
industriali, commerciali ed agricole, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 19
marzo 1956, n. 303, è fatta in triplice
copia, nei limiti stabiliti dalle
disposizioni previste dal decreto medesimo, dal medico fiduciario dell'azienda. Essa deve precisare
il nome dell'azienda ed il luogo ove è
ubicato il cantiere per il quale è
rilasciata, nonchè il numero dei lavoratori addetti; inoltre deve essere vistata
dall'autorità sanitaria locale nella cui
circoscrizione il cantiere è ubicato.
2. La prima delle predette copie rimane
per documentazione al richiedente; le
altre due devono essere rimesse al
farmacista, che ne trattiene una per il proprio
discarico e trasmette l'altra alla competente unità sanitaria locale apponendovi la dicitura:
"spedita il giorno.... ..
3. Salvo che il fatto costituisca reato,
chiunque viola una o più delle
disposizioni del presente articolo è
punito cona la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire duecentomila a lire
un milione.
4. Il titolare dell'azienda o il medico del
cantiere o, in mancanza, l'infermiere
addetto o il capo cantiere è
consegnatario delle preparazioni e deve annotare in apposito registro il carico e lo scarico.
5. Il registro di cui al comma 4 è vidimato
e firmato in ciascuna pagina
dall'autorità sanitaria locale nella cui
circoscrizione l'azienda ha sede. Esso deve
essere conservato per la durata di due anni dal giorno dell'ultima registrazione.".
"Art. 48
(Approvvigionamento per le necessità di
pronto soccorso). - 1. Fuori delle ipotesi di detenzione obbligatoria di preparazioni, previste negli
articoli 46 e 47, il Ministero della
sanità può rilasciare autorizzazione,
indicando la persona responsabile della
custodia e dell'utilizzazione, alla detenzione di dette preparazioni, per finalità di pronto soccorso
a favore di equipaggi e passeggeri di
mezzi di trasporto terrestri, marittimi
ed aerei o di comunità anche non di lavoro, di
carattere temporaneo.
2. L'autorizzazione deve indicare i
limiti quantitativi, in misura
corrispondente alle esigenze mediamente
calcolabili, nonchè le disposizioni che gli interessati sono tenuti ad osservare.".
Note all'art. 45:
- La legge 7 giugno 2000, n. 150 concerne
la "Disciplina delle attività di
informazione e di comunicazione delle
pubbliche amministrazioni". - Si
riporta di seguito il testo dell'art. 17, comma
3 della legge 23 agosto 1988, n. 400:
"3. Con decreto ministeriale possono
essere adottati regolamenti nelle
materie di competenza del Ministro o di
autorità sottordinate al Ministro, quando la
legge espressamente conferisca tale
potere. Tali regolamenti, per materie di
competenza di più Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte
della legge. I regolamenti ministeriali
ed interministeriali non possono dettare
norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati
al Presidente del Consiglio dei Ministri
prima della loro emanazione.".
Note all'art. 46:
- Si riporta di seguito il testo dell'art. 129
del testo unico delle leggi sanitarie
approvato con il regio decreto 27 luglio
1934, n. 1265:
"Art. 129. - In
caso di sospensione o di interruzione di
un esercizio farmaceutico, dipendenti da
qualsiasi causa, e dalle quali sia derivato o possa derivare nocumento all'assistenza
farmaceutica locale, il prefetto adotta
i provvedimenti di urgenza per assicurare
tale assistenza. Se il titolare
sia stato dichiarato fallito e il
curatore, durante i quindici mesi preveduti nell'art. 113, lettera a) per la eventuale decadenza, sia
stato autorizzato all'esercizio
provvisorio, ed all'esercizio medesimo
non sia preposto la stesso fallito, la nomina di un sostituto, che ha la responsabilità del
servizio, è soggetta all'approvazione
del prefetto. I provvedimenti del
prefetto sono definitivi.".
- Si riporta di seguito il testo dell'art. 1,
comma 2 della legge 16 marzo 1990, n.
48: "Art.
1. - 1. ( Omissis).
2. Successivamente all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, ove si
verificassero gestioni provvisorie di
farmacie urbane o rurali, le stesse
devono essere attribuite a coloro che sono risultati idonei all'ultimo concorso per l'assegnazione di
farmacie vacanti o di nuova istituzione,
secondo l'ordine della
graduatoria.".
- Si riporta di seguito il testo dell'art. 4,
comma 2 della legge 8 novembre 1991, n.
362, recante "Norme di riordino del
settore farmaceutico": "2.
Sono ammessi al concorso di cui al comma 1 i
cittadini di uno Stato membro della Comunità economica europea maggiori di età, in possesso dei
diritti civili e politici e iscritti
all'albo professionale dei farmacisti,
che non abbiano compiuto i sessanta anni di età alla data di scadenza del termine di presentazione
delle domande.".
- Si riporta di seguito il testo dell'art.
12, quarto comma, della legge 2 aprile
1968, n. 475, recante "Norme
concernenti il servizio farmaceutico":
"Il farmacista che abbia ceduto la propria farmacia ai sensi del presente articolo o del
successivo art. 18 non può concorrere
all'assegnazione di un'altra farmacia se
non sono trascorsi almeno dieci anni dall'atto del trasferimento.".
Nota all'art. 47:
- Si riporta di seguito il testo dell'art. 1,
comma 93 della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, recante "Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica":
"93. Con decreto del Ministro delle
finanze, di concerto con il Ministro
dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, sentiti eventualmente gli altri Ministri competenti, possono essere concessi
in uso perpetuo e gratuito alle
università, con spese di manutenzione
ordinaria e straordinaria a carico delle
stesse, gli immobili dello Stato liberi.".
Nota all'art. 49:
- Si riporta di seguito il testo dell'art. 3,
comma 1 della legge 28 marzo 2001, n.
145: "1. Il Governo è delegato ad
adottare, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge,
uno o più decreti legislativi recanti ulteriori disposizioni occorrenti per l'adattamento
dell'ordinamento giuridico italiano ai
principi e alle norme della Convenzione
e del Protocollo di cui all'art. 1.".
Nota all'art. 50:
- Si riporta di seguito il testo dell'art. 27,
commi 1 e 2, del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, come sostituito
dall'art. 3 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2001, n. 317, come ulteriormente
modificato dalle presente legge:
"Art. 27
(Istituzione del Ministero delle attività
produttive). - 1. È istituito il Ministero delle attività produttive.
2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e
i compiti spettanti allo Stato in materia
di industria, artigianato, energia,
commercio, fiere e mercati, prodotti agroindustriali, salvo quanto stabilito dall'art. 33,
comma 3, lettera b), turismo e industria
alberghiera, miniere, cave e torbiere,
politiche per i consumatori, con eccezione
dei prodotti agricoli e agroalimentari,
commercio con l'estero e
internazionalizzazione del sistema produttivo.".
Note all'art. 51:
- Per il testo dell'art. 17, comma 1 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, di veda
nelle note all'art. 1.
- Si riporta di seguito il testo dell'art. 7
della legge 11 novembre 1975, n. 584
(Divieto di fumare in determinati locali
e su mezzi di trasporto pubblico), come
sostituito dall'art. 2 della legge 28 dicembre 2001, n. 448:
"Art. 7. - 1. I
trasgressori alle disposizioni dell'art.
1 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25 ad euro
250; la misura della sanzione è
raddoppiata qualora la violazione sia
commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o
bambini fino a dodici anni.
2. Le persone indicate all'art. 2, che
non ottemperino alle disposizioni
contenute in tale articolo, sono
soggette al pagamento di una somma da euro 200 ad euro 2.000; tale somma viene aumentata della metà
nelle ipotesi contemplate all'art. 5,
primo comma, lettera b).
3. L'obbligazione di pagare le somme previste
nella presente legge non è trasmissibile
agli eredi".
- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge
24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al
sistema penale):
"Art. 17
(Obbligo del rapporto). - Qualora non sia
stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la
violazione, salvo che ricorra l'ipotesi
prevista nell'art. 24, deve presentare
rapporto, con la prova delle eseguite
contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del
Ministero nella cui competenza rientra
la materia alla quale si riferisce la
violazione o, in mancanza, al prefetto. Deve
essere presentato al prefetto il rapporto
relativo alle violazioni previste dal testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato
con decreto del Presidente della
Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, dal
testo unico per la tutela delle strade, approvato con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, e dalla
legge 20 giugno 1935, n. 1342, sui
servizi di trasporto merci. Nelle
materie di competenza delle regioni e negli
altri casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto è presentato
all'ufficio regionale competente.
Per le violazioni dei regolamenti provinciali
e comunali il rapporto è presentato,
rispettivamente, al presidente della
giunta provinciale o al sindaco.
L'ufficio territorialmente competente è quello
del luogo in cui è stata commessa la
violazione.
Il funzionario o l'agente che ha proceduto
al sequestro previsto dall'art. 13 deve
immediatamente informare l'autorità
amministrativa competente a norma dei
precedenti commi, inviandole il processo verbale di sequestro.
Con decreto del Presidente della Repubblica,
su proposta del Presidente del Consiglio
dei Ministri, da emanare entro
centottanta giorni dalla pubblicazione della
presente legge, in sostituzione del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1976, n. 407,
saranno indicati gli uffici periferici
dei singoli Ministeri, previsti nel
primo comma, anche per i casi in cui leggi precedenti abbiano regolato diversamente la competenza.
Con il decreto indicato nel comma precedente saranno stabilite le modalità relative alla
esecuzione del sequestro previsto
dall'art. 13, al trasporto ed alla
consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla eventuale alienazione o distruzione delle
stesse; sarà altresi'
stabilita la destinazione delle cose confiscate.
Le regioni, per le materie di loro
competenza, provvederanno con legge nel
termine previsto dal comma
precedente".
- Si riporta di seguito il testo degli
articoli 3, 5, 6, 8, 9, 10 e 11 della
legge 11 novembre 1975, n. 584 (Divieto
di ffimare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico):
"Art. 3. - Il
conduttore di uno dei locali indicati
all'art. 1, lettera b) può ottenere l'esenzione dall'osservanza del disposto dell'art. 1
della presente legge ove installi un
impianto di condizionamento dell'aria o
un impianto di ventilazione rispettivamente
corrispondenti alle caratteristiche di definizione e classificazione determinate dall'Ente
nazionale italiano di unificazione
(UNI).
A
tal fine deve essere presentata al sindaco
apposita domanda corredata del progetto dell'impianto di condizionamento, contenente le
caratteristiche tecniche di funzionamento
e di installazione.
L'esenzione dall'osservanza dal divieto di
fumare è autorizzata dal sindaco, sentito
l'ufficiale sanitario.
Il Ministro per la sanità dovrà emanare,
entro centottanta giorni dalla data di
pubblicazione della presente legge,
sentito il Consiglio superiore di sanità,
disposizioni in ordine ai limiti di temperatura, umidità relativa, velocità e tempo di rinnovo
dell'aria nei locali di cui all'art. 1,
lettera b), in base ai quali dovranno
funzionare gli impianti di condizionamento o di ventilazione".
"Art. 5. -
Ferme le sanzioni pecuniarie previste
dalla presente legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare le misure di cui all'art. 140
del regolamento per l'esecuzione del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
18 giugno 1931, n. 773, approvato con regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635, nei casi:
a) che si contravvenga alle norme di cui
all'art. 2, terzo comma;
b) che gli impianti di condizionamento non
siano funzionanti o non siano condotti
in maniera idonea o non siano
perfettamente efficienti.
Indipendentemente dai provvedimenti
adottati dall'autorità di pubblica
sicurezza, l'autorizzazione
all'esenzione dall'osservanza del divieto di fumare prevista all'art. 3, terzo comma, è sospesa
dall'autorità locale di pubblica
sicurezza nei casi di cui alla lettera
b) del precedente comma. La sospensione può
essere revocata dal sindaco, sentito
l'ufficiale sanitario, dopo la
constatazione della precisa efficienza dell'impianto in esercizio, qualora domanda in tal senso venga
presentata dal conduttore del locale.
Nei casi di ripetute violazioni delle
disposizioni contenute nella lettera b)
del primo comma del presente articolo o
di violazioni particolarmente gravi, il sindaco
può revocare, sentito l'ufficiale sanitario, l'autorizzazione all'esenzione
dall'osservanza del divieto di fumare
prevista dall'art. 3, terzo comma".
"Art. 6. - Sono
a carico del conduttore di uno dei
locali indicati all'art. 1, lettera b) tutte le spese necessarie per l'esecuzione dei controlli di
cui al precedente articolo".
"Art. 8. - La
violazione, quando sia possibile, deve
essere contestata immediatamente al trasgressore, il quale è ammesso a pagare il minimo della sanzione
nelle mani di chi accerta la violazione.
Se non sia avvenuta la contestazione personale
al trasgressore, gli estremi della
violazione debbono essere notificati
agli interessati residenti in Italia entro il
termine di trenta giorni dall'accertamento.
Qualora il pagamento non avvenga
immediatamente, il trasgressore può
provvedervi, entro il termine perentorio
di quindici giorni dalla data di contestazione o di notificazione, anche a mezzo di versamento in
conto corrente postale nel luogo e con
le modalità indicate nel verbale di
contestazione della violazione.
A decorrere dal sedicesimo giorno e fino
al sessantesimo giorno dalla
contestazione o dalla notificazione, il
trasgressore è ammesso al pagamento, con
le modalità di cui al precedente comma, di una somma pari ad un terzo del massimo della sanzione".
"Art. 9. - I
soggetti legittimati ad accertare le
infrazioni, ai sensi delle norme richiamate dall'art. 2 della presente legge, qualora non abbia avuto
luogo il pagamento di cui al precedente
art. 8, presentano rapporto al prefetto
con la prova delle eseguite contestazioni o
notificazioni.
Il prefetto, se ritiene fondato
l'accertamento, sentiti gli interessati
ove questi ne facciano richiesta entro
quindici giorni dalla scadenza del termine utile per l'oblazione, determina, con ordinanza
motivata, la somma dovuta per la
violazione entro i limiti, minimo e massimo,
stabiliti dalla legge e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese per le notificazioni, all'autore
della violazione.
L'ingiunzione prefigge un termine per il
pagamento stesso, che non può essere
inferiore a trenta giorni e superiore a
novanta giorni dalla notificazione.
L'ingiunzione costituisce titolo esecutivo.
Contro di essa gli interessati possono
proporre azione davanti al pretore del
luogo in cui è stata accertata la
violazione entro il termine massimo prefisso
per il pagamento.
L'esercizio dell'azione davanti al pretore
non sospende l'esecuzione forzata sui
beni di coloro contro i quali
l'ingiunzione è stata emessa, salvo che l'autorità giudiziaria ritenga di disporre diversamente.
Nel procedimento di opposizione l'opponente
può stare in giudizio senza ministero di
difensore in deroga a quanto disposto
dall'art. 82, secondo comma del codice di
procedura civile. Gli atti del procedimento sono esenti da imposta di bollo e la relativa decisione non
è soggetta alla formalità della
registrazione.
L'opposizione si propone mediante ricorso. Il
pretore fissa con decreto l'udienza di comparizione, da tenersi entro venti giorni, e dispone la
notifica a cura della cancelleria del
ricorso e del decreto al prefetto ed ai
soggetti interessati.
È inappellabile la sentenza che decide la controversia".
"Art. 10. - Il
diritto a riscuotere le somme dovute per
le violazioni indicate dalla presente legge si
prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione".
"Art. 11. - Salvo
quanto è disposto dall'art. 9, decorso
il termine prefisso per il pagamento, alla
riscossione delle somme dovute, su richiesta dell'amministrazione della sanità, procede
l'Intendenza di finanza, mediante
esecuzione forzata con l'osservanza delle
norme del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1970, n. 639, sulla riscossione coattiva
delle entrate patrimoniali dello Stato e
degli altri enti pubblici.
Nota all'art. 52:
- La legge 10 agosto 1950, n. 648 concerne
"Riordino delle pensioni di
guerra". La tabella A), ad essa allegata,
individua, ripartendole in 8 categorie, le diverse lesioni ed infermità che danno diritto a pensione
vitalizia o ad assegno rinnovabile. La
tabella B), ad essa allegata, individua
le diverse lesioni ed infermità che danno
diritto ad indennità per una volta soltanto.
Nota all'art. 54:
- L'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53
(Disposizioni per il sostegno della maternità
e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il
coordinamento dei tempi delle citta), come modificato
dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 15 (Testo
unico). - 1. Al fine di conferire organicità e sistematicità alle norme in
materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è
delegato ad emanare un
decreto legislativo recante il testo unico
delle disposizioni legislative vigenti in materia, nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) puntuale individuazione del testo vigente
delle norme;
b) esplicita indicazione delle norme abrogate,
anche implicitamente, da successive disposizioni;
c) coordinamento formale del testo delle
disposizioni vigenti, apportando, nei limiti di detto coordinamento, le modifiche
necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa,
anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo;
d) esplicita indicazione delle disposizioni,
non inserite nel testo unico, che restano comunque in vigore;
e) esplicita abrogazione di tutte le rimanenti
disposizioni, non richiamate, con espressa indicazione delle stesse in apposito
allegato al testo unico;
f) esplicita abrogazione delle norme
secondarie incompatibili con le disposizioni legislative raccolte nel testo
unico.
2. Lo schema del decreto legislativo di cui al
comma 1 è deliberato dal Consiglio dei Ministri ed è trasmesso, con apposita
relazione cui è allegato il parere del Consiglio di Stato, alle competenti
commissioni parlamentari permanenti, che esprimono il parere entro
quarantacinque giorni dall'assegnazione.
3. Entro due anni alla data di entrata in
vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 possono essere emanate, nel
rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al medesimo comma 1 e con le
modalità di cui al comma 2, disposizioni correttive del testo unico.".