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  Entra in Regolamento concernente gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo. Modifica al decreto ministeriale 9 settembre 1957, e successive modificazioni ed integrazioni. Divisore Grafico
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Decreto 19 ottobre 2001 n.445

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'esame di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo è attualmente disciplinato dalla legge 8 dicembre 1956, n. 1378 e dal regolamento sugli esami di Stato approvato con decreto ministeriale 9 settembre 1957 e successive modificazioni.
L'esame di abilitazione costituisce uno degli strumenti di cui lo Stato dispone per garantire la tutela della salute dei cittadini; esso infatti rappresenta il momento della valutazione dell'effettivo possesso, da parte del laureato in medicina e chinirgia, delle competenze necessarie a svolgere la professione di medico al servizio dei cittadini e che consistono in un insieme di capacità cognitive, di perizia manuale e di attitudini comportamentali.
Il presente regolamento, che modifica il citato decreto ministeriale 9.9.1957, è stato adottato, anche su proposta del Consiglio superiore di sanità, al fine di garantire l'omogeneità delle prove di esame su tutto il territorio nazionale e di coinvolgere la componente professionale anche sui criteri di valutazione.
L'articolo 1 prevede che l'esame di Stato consiste in un tirocinio pratico e in una prova scritta.
L'articolo 2 disciplina il tirocinio inteso come prova pratica a carattere continuativo. Poiché, infatti la pratica professionale è stata introdotta nel percorso formativo, il suddetto tirocinio, considerato come frequenza continuata, deve essere interpretato come momento di valutazione della capacità professionale del candidato nei suoi aspetti cognitivi, manuali e comportamentali.
L'articolo 3 prevede la nomina di una commissione istituita con decreto del Rettore presso le singole sedi universitarie incaricata di assicurare la regolarità dell'espletamento delle prove di esame.
L'articolo 4, con la previsione di una Commissione esaminatrice nazionale risponde al criterio di omogeneità delle prove su tutto il territorio nazionale, mentre la scelta dei quesiti a risposta multipla e la correzione degli elaborati mediante procedure automatizzate rappresenta un sistema oggettivo di verifica delle competenze. Tale prova scritta presuppone tutte le conoscenze necessarie alla professione medica e quindi coinvolge la preparazione globale del candidato. La composizione della Commissione nazionale, costituita da docenti universitari e rappresentanti della Federazione nazionale dell'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri, risponde all'esigenza di coinvolgere sia la componente universitaria che quella professionale.
L'articolo 5 concerne le modalità per l'attribuzione del voto finale.
L'articolo 6 è dedicato al rilascio del diploma di abilitazione da parte del Rettore per delega del Ministro.
L'articolo 7 è norma di rinvio.
L'articolo 8 prevede l'entrata in vigore del regolamento due anni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Tale periodo è ritenuto necessario in considerazione della complessità delle procedure di modifica dell'esame in questione.

 

 
   

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