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  Entra in D.P.R. 27 gennaio 1998, n.25 - Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario, nonché ai comitati regionali di coordinamento, a norma dell'art. 20, comma 8, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59. Divisore Grafico
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D.P.R. 27 gennaio 1998, n.25

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Testo inviato al Consiglio dei Ministri il 22 gennaio 1998

   Il presente schema di regolamento è predisposto in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, articolo 20, comma 8, lettere a), ove si prevede la delegificazione delle materie concernenti lo sviluppo e la programmazione del sistema universitario (di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245), che richiede anche la modifica della composizione e delle funzioni dei comitati regionali di coordinamento.

     Il presente schema è determinato sulla base dei criteri di semplificazione e di snellimento dei procedimenti amministrativi, di cui all’articolo 20, comma 5 della predetta legge n. 59.

     La materia della programmazione del sistema universitario è da ultimo regolata dalla legge n. 245 del 1990. Essa prevede:

a) una procedura complessa e farraginosa per la redazione e la definizione dei piani. Infatti si opera mediante: predisposizione e trasmissione al Ministero di programmi di sviluppo delle università; espressione di un parere da parte dei comitati regionali di coordinamento; definizione di una relazione generale del sistema universitario da parte della conferenza permanente dei rettori; formulazione di una proposta di piano da parte del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica; parere del CUN; parere delle commissioni parlamentari; approvazione del piano da parte del Consiglio dei Ministri ed emanazione con DPCM (ora con DPR). Il parere delle commissioni parlamentari è conforme per la costituzione di nuove università statali e non statali. E’ previsto inoltre l’istituzione di nuove università con DPR, su proposta del Ministro. Successivamente al piano le università presentano al Ministro proposte attuative corredate da una relazione tecnica, alle quali segue un decreto del Ministro, emanato previo parere del CUN;

b) nel caso di istituzione di nuove università sono previsti comitati ordinatori elettivi, con disposizioni e procedure che hanno dato luogo a difficoltà interpretative e a contenzioso.

     Lo schema di regolamento proposto intende semplificare e razionalizzare la normativa, determinando all’articolo 2 (dopo le definizioni di cui all’articolo 1) una nuova concezione della programmazione universitaria, più orientata alla qualificazione del sistema e alle esigenze del mondo esterno (con particolare riguardo al mercato del lavoro) e quindi introducendo, tra gli strumenti e le modalità, l’obbligo del cofinanziamento delle iniziative degli atenei. Si dispone altresì allo stesso articolo una procedura che prende le mosse, in primo luogo, dal coinvolgimento, entro termini tuttavia ben predeterminati e perentori, di istanze rappresentative del mondo universitario (CUN, CRUI e CNSU), nonchè delle commissioni parlamentari su uno schema di decreto ministeriale recante gli obiettivi che Governo e Pralamento intendono porre al sistema universitario per il successivo triennio, in una più corretta visione dei ruoli del livello politico e di quello degli atenei. A tale fase segue la presentazione delle proposte da parte di università e soggetti pubblici e privati, il parere dei comitati regionali di coordinamento e la relazione tecnica dell’Osservatorio per la valutazione del sistema universitario, istituito ai sensi della legge 537 del 1993. In tal modo il Ministro dell’università, una volta determinati gli obiettivi a livello generale, può decidere sulle singole proposte corredate delle necessarie valutazioni tecniche e delle istanze regionali.

     Nell’articolo 2 si prevede altresì la procedura per l’istituzione e la soppressione di università, determinando il principio della costituzione di nuovi atenei per gemmazione da quelli esistenti e dettando disposizioni più lineari per i comitati ordinatori. Si dettano altresì disposizioni per l’istituzione di nuove università non statali, che seguono l’identica procedura prevista per l’istituzione di università statali quanto alle proposte, ai pareri e alle valutazioni tecniche di cui al comma 3, lettere b), c) e d) e che sono istituite contestualmente all’autorizzazione al rilascio di titoli aventi valore legale e all’approvazione dello statuto e del regolamento didattico di ateneo.

     Si dispone altresì al comma 6 dell’articolo 2, la finalizzazione alla programmazione del sistema universitario delle quote annue determinate dalla legge finanziaria, (tabella C) attualmente come proiezione del capitolo 1256 dello stato di previsione della spesa del MURST.

     Nell’articolo 3 si detta una nuova disciplina sui comitati regionali di coordinamento, la cui composizione viene snellita (in quanto limitata ai rettori e non anche ai presidi di facoltà) ed integrata, al fine di sottolineare la responsabilità del sistema universitario verso la realtà territoriale e gli utenti, con il presidente della giunta regionale (o con un suo delegato), con un rappresentante degli studenti e con un esperto nominato dal Ministro ( si veda la composizione come modificata a seguito dei pareri parlamentari). Si integrano altresì le funzioni dei comitati anche con il coordinamento delle iniziative in materia di programmazione degli accessi all’istruzione universitaria e di orientamento (di cui al recente decreto ministeriale del 21 luglio 1997), nonchè con il coordinamento con il sistema scolastico, le istituzioni formative regionali, le istanze economiche e sociali dell’area interessata.

     Nell’articolo 4, in considerazione dell’esigenza di mantenere la cadenza triennale della programmazione (l’ultimo piano di sviluppo di cui alla normativa vigente è relativo al triennio 94-96) si detta una disciplina transitoria e accelerata per il triennio 97-99 ( ora 1998-2000). Infatti, anzichè prevedere un decreto ministeriale ai sensi del comma 3, lettera a), dell’articolo 2, si dettano direttamente nello schema del presente regolamento, al comma 1 dell’articolo 3, gli obiettivi proposti per il sistema universitario per il triennio 97-99 (1998-2000), sui quali si esprimono le commissioni parlamentari in quanto titolari della competenza di espressione di parere sul presente regolamento. Si ricorda altresì che lo schema del presente regolamento è inviato per il parere al CUN, a norma della legge 15 maggio 1997, n.127, articolo 17, comma 102, nonchè alla CRUI, a norma della legge n. 168 del 1989, articolo 2, comma 1, lettera c) ( si fa presente che tuttora non è stato eletto il CNSU). Al comma 2 dell’articolo 3 si prevede quindi la proposta di finalizzazione delle risorse finanziarie di cui alla tabella C della finanziaria (proiezione del capitolo 1256 dello stato di previsione del MURST) agli obiettivi determinati nel comma 1 (sulla base di una stima dei fabbisogni e delle priorità, che tiene anche conto degli impegni in essere e dell’esperienza passata).

     Seguono gli articoli finali, con l’abrogazione di disposizioni in materia di programmazione e di comitati regionali di coordinamento ( che comprende anche norme di cui alla legge n. 590 del 1982, nell’incertezza dello loro vigenza), con l’esplicitazione del permanere della vigenza delle norme del collegato alla finanziaria 1997 in materia di scorporo dei mega-atenei, che operano in deroga alla legge n. 245 del 1990, nonchè infine con l’indicazione dell’entrata in vigore.

     Il testo è stato modificato accogliendo le indicazioni contenute nel parere del Consiglio di Stato e le condizioni poste nei pareri delle Commissioni parlamentari, ad eccezione: a) di una maggiore specificazione dell'adeguamento del personale docente tra gli obiettivi di cui all'art. 4, comma 2, lettera a), in quanto già ricompreso nel richiamo ivi effettuato alla legge n.127/97 e ai precedenti piani di sviluppo; b) della sostituzione, tra gli obiettivi di cui all'art. 4, del decongestionamento dei megatenei con gli interventi di separazione organica di cui all'art. 1, commi 90, 91 e 92 della legge 23 dicembre 1996, n.662, in quanto occerre poter finanziare diverse modalità di superamento di detti megatenei.

     Inoltre:

- sono state espunte le indicazioni relative agli organici, in quanto il collegato alla finanziaria 1998 ne modifica la normativa, abrogando i commi 10, 11 e 12 della legge n. 537 del 1993 (peraltro, qualora il collegato fosse modificato e i predetti commi non fossero abrogati, essi continuerebbero ad applicarsi anche nel nuovo regime introdotto dal regolamento, poichè non sono oggetto di delegificazione);
- è stato soppresso all’articolo 1, comma 1, lettera h) l’indicazione relativa agli “ istituti di grado universitario “atteso che attualmente con tale espressione si fa riferimento unicamente all’ISEF statale di Roma, di prossima trasformazione per effetto della delega di cui alla legge n. 127 del 1997
- si è preferito inserire un termine finale all’articolo 2, comma 3, lettera e), anzichè tanti termini intermedi alle lettere b), c) e d) del predetto comma, come ulteriore semplificazione;
- all’articolo 2, comma 4, si è accolta con modifiche una osservazione presente nei pareri delle due Commissioni parlamentari volta a semplificare le procedure per l’apertura di facoltà e corsi da parte degli atenei oneri per lo Stato (es: utilizzando più intensivamente il personale docente di altre facoltà o corsi e le strutture disponibili)
- in accoglimento di condizioni e osservazioni delle Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato, si sono disciplinati i casi di trasformazione e di soppressione di Università ;
- per i comitati regionali di coordinamento si è accolta parzialmente un’osservazione contenuta nei pareri di Camera e Senato circa l’introduzione di rappresentanti degli studenti, contenendone tuttavia il numero rispetto ai Rettori
- all’articolo 4, considerato che gli stanziamenti 1997 sul capitolo 1256 si sono potuti utilizzare per il completamento di attività previste dal piano 1994-1996, si propone di stabilire il primo triennio di applicazione delle norme nel 1998-2000, al fine di rispettare la cadenza triennale della programmazione universitaria, accogliendo l’osservazione contenuta nel parere della VII Commissione del Senato.
- si è operata una complessiva revisione formale e semplificazione del testo.

* * *

      In relazione al rilievo formulato dalla Corte dei Conti, si è quindi espunto l'articolo 4 e si è inserita una norma che consente di prescindere dal parere del CNSU, ove non istituito, per l'emanazione del predetto decreto (per quanto riguarda i pareri del CUN, CRUI e Commissioni parlamentari, la procedura si può considerare assorbita dai pareri che essi stessi hanno reso sullo schema di regolamento, che prevedeva il contenuto del decreto concernente gli obiettivi). Si fa infatti presente che il regolamento concernente l'istituzione del CNSU (Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari) è di prossima pubblicazione e che i tempi per l'avvio delle sue attività si possono stimare in alcuni mesi.

 

 
   

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