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  Entra in DPR 19 ottobre 1998, n.390 - Regolamento recante modalitā di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori, a norma dell'articolo 1 della legge 3 luglio 1998, n. 210 Divisore Grafico
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DPR 19 ottobre 1998, n.390

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La legge 3 luglio 1998, n. 210 ha introdotto una nuova disciplina della procedura di reclutamento dei professori e dei ricercatori universitari modificando in modo sostanziale la precedente normativa che prevedeva il bando di concorsi nazionali per l'accesso al ruolo dei professori universitari di I e II fascia.

       Due sono le principali innovazioni che la nuova legge ha introdotto:

 

il trasferimento della competenza ad espletare le procedure dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica alle università;


la modifica delle procedure di reclutamento per la copertura di posti di professore di ruolo, le quali non consistono in veri e propri concorsi da concludersi con la redazione di una graduatoria e l'indicazione dei vincitori, come previsto nel precedente ordinamento, bensì in valutazioni comparative dei candidati ad opera di una commissione, la quale, al termine dei lavori, individua soltanto due candidati idonei che potranno essere chiamati dalla stessa facoltà che ha richiesto il bando o da facoltà di altre sedi universitarie.


       Si segnala altresì, quale novità, l'introduzione di una prova didattica nelle valutazioni comparative per la copertura di posti di professore ordinario, riservate ai candidati che non sono in possesso della qualifica di professore associato.


       Anche le procedure per la copertura di posti di ricercatore sono modificate per quanto concerne la composizione e l'iter costitutivo delle commissioni giudicatrici, le quali nell'ordinamento precedente venivano nominate con un sistema misto (designazione di un professore ordinario da parte del Consiglio della facoltà interessata e di due membri, un ordinario e un associato, estratti a sorte tra due terne di docenti designati dal Consiglio universitario nazionale).


       La citata legge 210/98, nel trasferire la competenza alle università, prevede l'emanazione di un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare le modalità di espletamento delle procedure di reclutamento di cui trattasi, stabilendone anche i contenuti essenziali.


       Lo schema di regolamento che si propone è stato, pertanto, redatto in attuazione della citata legge e ne recepisce le indicazioni specifiche. Sono state recepite alcune indicazioni del CUN, nel parere espresso il 9.10.98 (art. 2 commi 1, 2 ,6, 7 lett d), 10, 14, art. 3, comma 6, art. 4 comma 1, e 7 e del Consiglio di Stato nel parere espresso il 14.9.98 (art. 2, commi 6 e 10; art. 6, comma 2).


       A tal proposito si precisa che non è stato pienamente recepito il suggerimento del Consiglio di Stato inteso a consentire una maggiore flessibilità nella scelta delle procedure elettorali per la costituzione delle commissioni giudicatrici (art. 3, comma 9).


       Si è optato per una procedura esclusivamente telematica, sulla base dei suggerimenti della stessa CRUI, in quanto il considerevole numero di concorsi banditi anche contemporaneamente in sedi universitarie diverse non consentirebbe ai docenti di poter esprimere il proprio voto con i sistemi tradizionali.


       Una commissione tecnica, appositamente istituita presso il Ministero sta elaborando una procedura informatica che verrà adottata da tutti gli atenei e garantirà l'accertamento dell'identità degli elettori e la segretezza del voto .


       In particolare, sono stabiliti i criteri generali che le commissioni giudicatrici dovranno necessariamente tenere in considerazione ai fini della valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli presentati dai candidati.


       Tali criteri potranno essere modificati e integrati dalle singole università con propri regolamenti che dovranno essere, comunque, sottoposti al Ministero per il controllo di legittimità e di merito nella forma della richiesta motivata di riesame, come previsto dall'articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168.


       Il provvedimento si compone di 6 articoli.


       L'articolo 1 indica le finalità del regolamento e la legenda di alcune definizioni contenute nel testo.


       L'articolo 2 contiene le disposizioni generali che regolano le procedure valutative in argomento.


       Il comma 1 prevede che il rettore bandisca, con proprio decreto, procedure valutative comparative distinte per settori scientifico-disciplinari per la copertura di posti di professore ordinario, associato e di ricercatore cui sono ammessi a partecipare tutti gli studiosi senza limitazioni in relazione al titolo di studio e alla cittadinanza posseduti, in coerenza con le tradizioni accademiche e con la nuova legislazione sulla immigrazione, orientata ad eliminare il principio della reciprocità nel trattamento dei cittadini stranieri extracomunitari.


       Il comma 4, tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera l), della legge 210/98, stabilisce che ciascun candidato non potrà partecipare, complessivamente, in un anno, ad un numero di procedure valutative superiori a cinque e definisce le modalità per la presentazione delle domande, da parte dei candidati, anche attraverso la compilazione di moduli forniti per via telematica.


       Il comma 5 rimette al decreto rettorale con cui è indetta la procedura valutativa, la fissazione delle modalità e dei tempi per la presentazione delle domande, dei titoli e delle pubblicazioni da parte dei candidati, nonché della determinazione del numero massimo di pubblicazioni scientifiche che potranno essere presentate ai fini di ciascuna procedura valutativa.


       I commi dal 6 al 10 prevedono che le commissioni dovranno predeterminare i criteri generali per la valutazione comparativa dei candidati e li dovranno consegnare al responsabile del procedimento, che ne assicurerà la pubblicità. Sono, inoltre, indicati, come detto in precedenza, i criteri cui l'organo giudicante dovrà necessariamente uniformarsi.


       I commi 11, 12 e 13 stabiliscono che, dopo la fase di valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli, la commissione farà sostenere ai candidati specifiche prove che concorreranno alla formulazione del giudizio complessivo su ciascuno di essi.


       Per garantire il corretto svolgimento della procedura la pubblicità delle date di svolgimento delle prove e le tempestive comunicazioni agli altri Atenei e al Ministero, anche per quanto concerne la presentazione delle domande di partecipazione da parte dei candidati e l'aggiornamento degli elenchi dell'elettorato attivo e passivo, è prevista la nomina di un responsabile del procedimento.


       L'articolo 3 si riferisce alle commissioni giudicatrici definendone la composizione e l'iter formativo.


       Ogni organo giudicante è costituito da un componente designato dalla stessa facoltà che ha richiesto il bando e da altri componenti elettivi.


       Le commissioni sono così composte:


per la copertura di posti di professore ordinario, da un professore ordinario designato e da quattro professori ordinari eletti;


per la copertura di posti di associato, da un professore ordinario, o associato, designato e da due professori ordinari e associati eletti;


per la copertura di posti di ricercatore, da un professore ordinario designato e da un professore associato e un ricercatore confermato eletti, ovvero, da un professore associato designato e da un professore ordinario e un ricercatore confermato eletti.


       I membri elettivi sono scelti a seguito di votazioni effettuate con sistemi telematici atti a garantire l'identità dell'elettore e la segretezza del voto, dalla corrispondente fascia dei professori di ruolo, ordinari ed associati e dai ricercatori confermati, appartenenti al settore scientifico-disciplinare per il quale è bandita la procedura valutativa. E' consentita l'espressione di un'unica preferenza.


       Per garantire un oggettivo parametro di riferimento ai fini dell'individuazione dell'elettorato attivo e passivo si prevede, al comma 7, che gli elenchi siano predisposti dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sulla base dei dati forniti dalle varie sedi universitarie.


       Gli atenei che bandiscono le procedure valutative acquisiscono gli elenchi dal Ministero e stabiliscono la data da cui decorre il termine di dieci giorni per la proposizione delle opposizioni, da parte degli interessati, al rettore della stessa università allo scopo di consentire eventuali modifiche degli elenchi prima dello svolgimento delle votazioni. E' previsto, infine, quale criterio di sostituzione dei commissari elettivi deceduti, dimissionari o, comunque, impossibilitati a far parte delle commissioni, il ricorso alla nomina del docente che segue immediatamente nella graduatoria degli eletti. La sostituzione dei componenti designati è effettuata dai competenti Consigli di facoltà.


       Le operazioni elettorali si svolgeranno con procedure telematiche secondo un sistema unificato che verrà convalidato a livello nazionale, su parere della Conferenza permanente dei rettori delle università italiane (CRUI).


       Alla luce delle precedenti esperienze i commi 11, 12 e 13 contengono alcune norme di garanzia allo scopo di assicurare, con l'ausilio della telematica, il più rapido e corretto svolgimento delle procedure, limitando il rischio del contenzioso.


       Il comma 11, in specie, prevede che gli atenei, sulla base di accordi, possano organizzare nella stesse date lo svolgimento delle elezioni per la formazione di commissioni relativamente a procedure bandite per i medesimi settori scientifico-disciplinari.


       Il comma 12 è finalizzato ad evitare che dopo l'insediamento delle commissioni possano essere presentate dai candidati, nei confronti dei componenti, istanze di ricusazione che potrebbero avere un significato del tutto strumentale.


       Con le disposizioni del comma 13 si ritiene di assicurare la continuità dei lavori delle commissioni e scongiurare le interruzioni che deriverebbero, immancabilmente, dalla esigenza di sostituire i commissari per motivi di incompatibilità e altre cause personali intervenute dopo la nomina.


       L'articolo 4 contiene le disposizioni riguardanti l'accertamento della regolarità formale degli atti concorsuali e i meccanismi per la nomina dei vincitori e degli idonei delle valutazioni comparative.


       Il comma 1 prevede il termine entro cui le commissioni devono, comunque, concludere i lavori (non superiore a sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto di nomina) consentendo al rettore di concedere una sola proroga, non superiore a quattro mesi, per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal presidente dell'organo giudicante. Se al termine del periodo di proroga la commissione non fosse in grado di completare i lavori, il rettore potrà avviare le procedure per la sostituzione dei commissari responsabili dei ritardi, stabilendo un nuovo termine per la conclusione dei lavori


       I commi successivi stabiliscono gli adempimenti delle commissioni, le quali devono esprimere giudizi individuali e collegiali su ciascun candidato e, previa valutazione comparativa, indicare il vincitore nelle procedure per la copertura di posti di ricercatore e dichiarare i nominativi degli idonei nelle procedure per la copertura dei posti di professore associato ed ordinario. Le commissioni possono avvalersi anche di strumenti informatici di lavoro cooperativo. Successivamente, le commissioni presentano gli atti al rettore che ne riscontra, entro venti giorni, la regolarità formale restituendoli, eventualmente, al medesimo organo giudicante affinché provveda a regolarizzarli entro un termine prestabilito. Dopo la verifica, il rettore nomina i vincitori delle procedure a posti di ricercatore.


       Nelle procedure a posti di professore di ruolo le facoltà che hanno richiesto il bando, entro sessanta giorni dalla data di accertamento della regolarità formale degli atti, possono chiamare uno degli idonei per la nomina, tenendo conto delle proprie esigenze didattico-scientifiche.


       Qualora la facoltà deliberi motivatamente di non voler chiamare alcuno degli idonei potrà, dopo sessanta giorni, richiedere l'indizione di una nuova procedura valutativa per la copertura del medesimo posto, ovvero procedere alla chiamata di candidati giudicati idonei a seguito di corrispondenti procedure valutative presso altre sedi, sempreché i medesimi non siano stati chiamati dalle stesse università che hanno bandito il relativo posto.


       Nel caso in cui la facoltà lasci decorrere i sessanta giorni dalla data di accertamento della regolarità formale degli atti, senza assumere alcuna delibera, non potrà richiedere il bando del medesimo posto prima di due anni.


       I candidati giudicati idonei hanno diritto ad essere chiamati da altri atenei per un triennio decorrente dalla data di accertamento della regolarità formale degli atti, a condizione che non abbiano rinunciato alla nomina presso l'università che ha bandito il posto. A tal fine il Ministero istituisce un apposito albo consultabile per via telematica.


       L'articolo 5 prevede che gli atti delle commissioni, comprensivi dei giudizi individuali e collegiali, debbano essere resi pubblici previa pubblicazione nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nonché per via telematica.


       L'articolo 6 estende l'applicazione di alcune disposizioni del presente regolamento concernenti, in particolare, i criteri generali di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche da parte delle commissioni giudicatrici, anche per le procedure di reclutamento degli astronomi straordinari e degli astronomi associati.


       Tale previsione trova la sua fonte normativa negli articoli 10, ultimo comma e 13, ultimo comma del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163 i quali stabiliscono che per lo svolgimento dei concorsi di astronomo straordinario e associato si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per i corrispondenti concorsi a professore universitario.


       Sono infine elencate, come richiesto dal Consiglio di Stato le disposizioni abrogate dalla legge n. 210 del 1998.

 

 
   

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