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  Entra in Decreto Ministeriale 8 giugno 1999, n.235 - Modificazioni ed integrazioni al Decreto Ministeriale 21 luglio 1997, n. 245, concernente: "Regolamento recante norme in materia di accessi all'istruzione universitaria e di connesse attivitā di orientamento" Divisore Grafico
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Decreto Ministeriale 8 giugno 1999, n.235

Iter


Testi

  • Testo trasmesso il 10/06/99 alla Corte dei Conti, registrato il 15/07/99, reg. n. 1, flg. 179, in corso di pubblicazione in G.U. (relazione)
  • Testo Trasmesso al Consiglio di Stato per il previsto parere il 17/05/99 (relazione)



Regolamento in materia di accessi all'istruzione universitaria
e di connesse attività di orientamento
modificato in base al parere del Consiglio di Stato del 24 maggio 1999, successivamente trasmesso il 10/06/99 alla Corte dei Conti, registrato il 15/07/99, reg. n. 1, flg. 179 e in corso di pubblicazione in G.U.

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, e in particolare l’articolo 17, comma 3;

VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, e in particolare l’articolo 9, comma 4, come modificato dalla legge 15 maggio 1997, n.127, articolo 17, comma 116;

VISTO il regolamento recante norme in materia di accessi all'istruzione universitaria e di connesse attività di orientamento, adottato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 21 luglio 1997, n. 245;

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 383 del 1998;

VISTE le direttive della Unione europea (78/686/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978; 78/687/CEE del Consiglio, di pari data; 78/1026/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978; 78/1027/CEE del Consiglio, di pari data; 85/384/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1985; 89/594/CEE del Consiglio, del 30 ottobre 1989 e 93/16/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993);

CONSIDERATA l'esigenza di modificare il decreto n. 245 del 1997 alla luce dei principi indicati dalla Corte Costituzionale nella citata sentenza n. 383 del 1998, nonché di adottare misure urgenti per l'anno accademico 1999-2000, nelle more dell'approvazione di appositi disegni di legge;

VISTI i pareri del Consiglio Universitario Nazionale resi in data 23 aprile e 5 maggio 1999;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva degli atti normativi nell'adunanza del 24.05.1999;

VISTA la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 17, comma 3 della predetta legge n. 400 del 1988 (nota n. 1184/III.6/99 del 03 giugno 1999) così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota del 7 giugno 1999, prot. n. 1/1.1.4/31890/4.23.35;


ADOTTA

il seguente regolamento

Art. 1

1. Al regolamento recante misure in materia di accessi all’istruzione universitaria e di connesse attività di orientamento, emanato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 21 luglio 1997, n. 245, sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:

a) all'articolo 4, comma 2 lettera a) le parole "fino all’anno accademico 2001-2002" sono soppresse;

b) all'articolo 4, comma 2, lettera b) le parole "fino all’anno accademico 1999-2000" sono soppresse;

c) all'articolo 4, comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) i corsi di laurea di nuova istituzione, in analogia con quanto previsto dall’articolo 38 della legge 14 agosto 1982, n.590 e in conformità al presente regolamento, per i sei anni successivi all’attivazione, fino alla data di entrata in vigore di ulteriori disposizioni legislative in materia di accessi ai corsi universitari";

d) l'articolo 4, comma 4, è sostituito dal seguente: "4. Per i corsi di cui al comma 2, lettere a) e b), per il corso di laurea in scienze della formazione primaria, ove a numero programmato ai sensi del comma 2, lettera c), nonché per i corsi di specializzazione per l'insegnamento secondario di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, il Ministro determina annualmente, con propri decreti, il numero dei posti a livello nazionale, nonché dispone la ripartizione dei posti tra le università. Il decreto riguardante i corsi di cui al comma 2, lettera a), è emanato sentito il Ministro della sanità; i decreti riguardanti il corso di laurea in scienze della formazione primaria e i corsi di specializzazione per l'insegnamento secondario di cui al citato articolo 4, comma 2, della legge n. 341 del 1990 sono emanati sentito il Ministro della pubblica istruzione. I decreti di cui al presente comma sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Per la programmazione dei posti relativi ai corsi di specializzazione in medicina e chirurgia restano ferme le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, articolo 2. I posti relativi ai corsi di cui al comma 2, lettere c) e d) e ai corsi di specializzazione, con esclusione di quelli in medicina e chirurgia e di quelli per il corso di laurea in scienze della formazione primaria e per le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario, sono determinati dalle università; la predetta determinazione è effettuata a partire dall'anno accademico 1998-1999, sulla base delle procedure e dei parametri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b). Dalla data di emanazione del decreto di cui al predetto articolo 2 comma 1, lettera b), sono abrogati i commi dal primo al quarto dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162."

e) all'articolo 4, i commi 3, 5 e 6 sono soppressi;

f) all'articolo 5, il comma 1, è sostituito dal seguente:
"1. In sede di prima applicazione i decreti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), sono emanati entro il 28 febbraio 2002. Il rapporto di cui all'articolo 2, comma 2, è redatto entro il 31 gennaio 2002";

g) all'articolo 5, comma 2, il secondo periodo è sostituito con il seguente: "Per gli anni accademici 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002 le università accolgono domande di iscrizione anche non precedute dalla preiscrizione";

h) all’articolo 5, comma 2, l’ultimo periodo è soppresso;

i) all'articolo 5 il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Per gli anni accademici 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000 e 2000-2001 il Ministro determina, con propri decreti, le modalità di svolgimento delle prove di ammissione per le immatricolazioni ai corsi di laurea ad accesso limitato di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b) e c), nonché ai corsi di specializzazione per l'insegnamento secondario".


Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


Roma, li 8 giugno 1999

                                                                                                    IL MINISTRO
                                                                                                    f.to ZECCHINO





RELAZIONE ILLUSTRATIVA


Il provvedimento che si propone modifica e integra il regolamento recante norme in materia di accessi all’istruzione universitaria e di connesse attività di orientamento, adottato con decreto 21 luglio 1997, n. 245.

L’intervento si rende necessario a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 383 del 1998, che si è pronunciata sulla legittimità costituzionale dell’articolo 9, comma 4 della legge 19.11.1990, n. 341, come modificato dall’articolo 17, comma 116, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

La Consulta, ha infatti, ritenuto che il potere conferito all’amministrazione di limitare il numero degli accessi ai corsi di studio universitari sia legittimato nella misura in cui esso resti vincolato ai limiti posti dall’ordinamento vigente, che la stessa Corte identifica, tra l'altro, negli obblighi imposti da specifiche direttive comunitarie allo scopo di garantire la qualità dell’apprendimento per alcuni corsi universitari aventi particolari caratteristiche.

In particolare, la Corte ha fatto riferimento alle direttive che prescrivono standard di formazione minimi per il conseguimento di titoli universitari nel campo medico, medico -veterinario, odontoiatrico e dell’architettura. Per analogia sono, altresì, da considerare le altre direttive concernenti l’esercizio delle professioni in campo sanitario (infermiere, ostetrico).

La Corte ha infine sollecitato un intervento legislativo che possa dare un'organica sistemazione alla materia, finora sempre mancata, per prevenire situazioni di incertezza nei confronti dei potenziali iscritti, che potrebbero ingenerare nuovo contenzioso.

In coerenza con i principi enunciati nella citata sentenza e accogliendo, in particolare, l'invito a disciplinare la materia con una normazione cornice di rango primario il Governo ha predisposto un disegno di legge nel quale sono specificatamente indicati i corsi universitari il cui accesso è soggetto a programmazione. Tale provvedimento (che si allega in copia) è stato approvato dal Consiglio dei Ministri in data 7.5.99 ed è stato inviato al Parlamento. (A.S. 4022).

In attesa che il disegno di legge concluda l'iter legislativo sono state apportate alcune modifiche al regolamento, tenendo in considerazione i pareri del CUN e della CRUI, che hanno manifestato la loro preoccupazione invitando l'Amministrazione ad evitare interventi abrogativi che possano determinare un peggioramento della formazione.

Conseguentemente, per consentire agli atenei di procedere con urgenza alla programmazione delle immatricolazioni per il prossimo anno accademico, si è evitato, da un lato, di determinare nuove situazioni atte a ingenerare tensioni e contenzioso nei confronti degli utenti, dall'altro, di imporre al sistema universitario scelte eccessivamente difficili in considerazione dello squilibrio tra la situazione logistica e occupazionale e la domanda formativa.

Sono state eliminate le disposizioni che consentono la limitazione degli accessi ai corsi universitari per i quali non ricorrono le condizioni evidenziate dal supremo organo di garanzia costituzionale e sono state apportate altre modifiche intese a differire ad anni successivi alcuni interventi in considerazione di esigenze sopravvenute, per le ragioni di seguito indicate.

Il provvedimento si compone di un articolo unico comprendente le disposizioni modificative e integrative del citato regolamento.

Le modifiche riguardanti l'articolo 4, comma 2, eliminano i limiti temporali concernenti le limitazioni degli accessi per i corsi di diploma e di laurea afferenti alle facoltà di medicina e chirurgia e di architettura atteso che per tali corsi, come detto in precedenza, esistono direttive comunitarie che legittimano il ricorso al numero programmato delle iscrizioni. Si è ritenuto opportuno mantenere la limitazione degli accessi anche per i corsi di nuova istituzione, anche in considerazione dell'avvio dei nuovi corsi di laurea per la formazione degli insegnanti della scuola elementare i quali nel disegno di legge sono considerati a numero programmato a livello nazionale), anche in analogia con quanto prevede l’articolo 38 della legge 14 agosto 1992, n. 590.

Sono soppresse le disposizioni che prevedevano modalità alternative di selezione in ordine ai corsi ad accesso limitato, attesa la ridefinizione dell’attività formativa con i decreti attuativi dell’autonomia didattica degli atenei.

Si prevede, inoltre, che alla determinazione e alla ripartizione dei posti tra le università provveda il Ministro relativamente ai corsi delle facoltà di medicina e chirurgia, di architettura e ai corsi di laurea in scienze della formazione primaria e di specializzazione per l'insegnamento secondario, dopo aver acquisito rispettivamente il parere del Ministro della sanità e del Ministro della pubblica istruzione.

Per quanto concerne le disposizioni transitorie, si precisa che è necessario il differimento all'anno accademico 2001-2002 del termine per la definizione, da parte del Ministero, dei criteri di riferimento ai fini dell'attivazione di forme diversificate di iscrizione e frequenza degli studenti universitari in relazione alle varie tipologie di corsi universitari, in quanto non è ancora stata varata la riforma degli ordinamenti didattici prevista dall'articolo 17, comma 95 della legge 15-3-1997, n. 127, come modificato dall'articolo 1, comma 15 della legge n. 4 del 14 gennaio 1999.

Il meccanismo delle preiscrizioni introdotto dall'articolo 3 del decreto 245/97 necessita di un ulteriore periodo di applicazione sperimentale e, pertanto, viene prorogato fino all'anno accademico 2001-2002 il termine previsto dall'articolo 5, comma 2, che consente agli studenti di iscriversi alle università anche senza aver presentato le domande di preiscrizione.

Viene, infine, prorogata agli anni 1999-2000 e 2000-2001 la determinazione, da parte del Ministero, delle modalità di svolgimento delle prove di ammissione ai corsi ad accesso limitato, ivi compresi i corsi di specializzazione per l’insegnamento secondario.




Regolamento in materia di accessi all'istruzione universitaria
e di connesse attività di orientamento
Trasmesso al Consiglio di Stato per il previsto parere il 17/05/99

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, e in particolare l’articolo 17, comma 3;

VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, e in particolare l’articolo 9, comma 4, come modificato dalla legge 15 maggio 1997, n.127, articolo 17, comma 116;

VISTO il regolamento recante norme in materia di accessi all'istruzione universitaria e di connesse attività di orientamento, adottato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 21 luglio 1997, n. 245;

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 383 del 1998;

VISTE le direttive della Unione europea (78/686/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978; 78/687/CEE del Consiglio, di pari data; 78/1026/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978; 78/1027/CEE del Consiglio, di pari data; 85/384/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1985; 89/594/CEE del Consiglio, del 30 ottobre 1989 e 93/16/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993);

CONSIDERATA l'esigenza di modificare il decreto n. 245 del 1997 alla luce dei principi indicati dalla Corte Costituzionale nella citata sentenza n. 383 del 1998, nonché di adottare misure urgenti per l'anno accademico 1999-2001, nelle more dell'approvazione di appositi disegni di legge;

VISTI i pareri del Consiglio Universitario Nazionale resi in data 23 aprile e 5 maggio 1999;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva degli atti normativi nell'adunanza del......................

VISTA la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 17, comma 3 della predetta legge n. 400 del 1988 (nota n. del ……………..);

ADOTTA

il seguente regolamento

Art. 1

1. Al regolamento recante misure in materia di accessi all’istruzione universitaria e di connesse attività di orientamento, emanato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 21 luglio 1997, n. 245, sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:

a) all'articolo 4, comma 2 lettera a) le parole "fino all’anno accademico 2001-2002" sono soppresse;

b) all'articolo 4, comma 2, lettera b) le parole "fino all’anno accademico 1999-2000" sono soppresse;

c) all'articolo 4, comma 2, lettera c) le parole "nell'anno accademico 1996-1997" sono sostituite con le parole "nell'anno accademico 1998-1999".

d) l'articolo 4, comma 4, è sostituito dal seguente: "4. Per i corsi di cui al comma 2, lettere a) e b), per il corso di laurea in scienze della formazione primaria, ove a numero programmato ai sensi del comma 2, lettera c), nonché per i corsi di specializzazione per l'insegnamento secondario di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, il Ministro determina annualmente, con propri decreti, il numero dei posti a livello nazionale, nonché dispone la ripartizione dei posti tra le università. Il decreto riguardante i corsi di cui al comma 2, lettera a), è emanato sentito il Ministro della sanità; i decreti riguardanti il corso di laurea in scienze della formazione primaria e i corsi di specializzazione per l'insegnamento secondario di cui al citato articolo 4, comma 2, della legge n. 341 del 1990 sono emanati sentito il Ministro della pubblica istruzione. I decreti di cui al presente comma sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Per la programmazione dei posti relativi ai corsi di specializzazione in medicina e chirurgia restano ferme le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, articolo 2. I posti relativi ai corsi di cui al comma 2, lettere c) e d) e ai corsi di specializzazione, con esclusione di quelli in medicina e chirurgia e di quelli per il corso di laurea in scienze della formazione primaria e per le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario, sono determinati dalle università; la predetta determinazione è effettuata a partire dall'anno accademico 1998-1999, sulla base delle procedure e dei parametri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b). Dalla data di emanazione del decreto di cui al predetto articolo 2 comma 1, lettera b), sono abrogati i commi dal primo al quarto dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162."

e) all'articolo 4, i commi 3, 5 e 6 sono soppressi;

f) all'articolo 5, comma 2, il secondo periodo è sostituito con il seguente: "Per gli anni accademici 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002 le università possono accogliere domande di iscrizione anche non precedute dalla preiscrizione".

g) all’articolo 5, comma 2, l’ultimo periodo è soppresso;

h) all'articolo 5 il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Per gli anni accademici 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000 e 2000-2001 il Ministro determina, con propri decreti, le modalità di svolgimento delle prove di ammissione per le immatricolazioni ai corsi di laurea ad accesso limitato di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b) e c), nonché ai corsi di specializzazione per l'insegnamento secondario.


Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.




RELAZIONE ILLUSTRATIVA


Il provvedimento che si propone modifica e integra il regolamento recante norme in materia di accessi all’istruzione universitaria e di connesse attività di orientamento, adottato con decreto 21 luglio 1997, n. 245.

L’intervento si rende necessario a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 383 del 1998, che si è pronunciata sulla legittimità costituzionale dell’articolo 9, comma 4 della legge 19.11.1990, n. 341, come modificato dall’articolo 17, comma 116, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

La Consulta, ha infatti, ritenuto che il potere conferito all’amministrazione di limitare il numero degli accessi ai corsi di studio universitari sia legittimato nella misura in cui esso resti vincolato ai limiti posti dall’ordinamento vigente, che la stessa Corte identifica, tra l'altro, negli obblighi imposti da specifiche direttive comunitarie allo scopo di garantire la qualità dell’apprendimento per alcuni corsi universitari aventi particolari caratteristiche.

In particolare, la Corte ha fatto riferimento alle direttive che prescrivono standard di formazione minimi per il conseguimento di titoli universitari nel campo (medico, medico -veterinario, odontoiatrico e dell’architettura). Per analogia sono, altresì, da considerare le altre direttive concernenti l’esercizio delle professioni in campo sanitario (infermiere, ostetrico).

La Corte ha infine sollecitato un intervento legislativo che possa dare un'organica sistemazione alla materia, finora sempre mancata, per prevenire situazioni di incertezza nei confronti dei potenziali iscritti, che potrebbero ingenerare nuovo contenzioso.

In coerenza con i principi enunciati nella citata sentenza e accogliendo, in particolare, l'invito a disciplinare la materia con una normazione cornice di rango primario il Governo ha predisposto un disegno di legge nel quale sono specificatamente indicati i corsi universitari il cui accesso è soggetto a programmazione. Tale provvedimento (che si allega in copia) è stato approvato dal Consiglio dei Ministri in data 7.5.99 ed è stato inviato al Parlamento.

In attesa che il disegno di legge concluda l'iter legislativo sono state apportate alcune modifiche al regolamento, tenendo in considerazione i pareri del CUN e della CRUI, che hanno manifestato la loro preoccupazione invitando l'Amministrazione ad evitare interventi abrogativi che possano determinare un peggioramento della formazione.

Conseguentemente, per consentire agli atenei di procedere con urgenza alla programmazione delle immatricolazioni per il prossimo anno accademico, si è evitato, da un lato, di determinare nuove situazioni atte a ingenerare tensioni e contenzioso nei confronti degli utenti, dall'altro, di imporre al sistema universitario scelte eccessivamente difficili in considerazione dello squilibrio tra la situazione logistica e occupazionale e la domanda formativa.

Sono state eliminate le disposizioni che consentono la limitazione degli accessi ai corsi universitari per i quali non ricorrono le condizioni evidenziate dal supremo organo di garanzia costituzionale e sono state apportate altre modifiche intese a differire ad anni successivi alcuni interventi in considerazione di esigenze sopravvenute, per le ragioni di seguito indicate.

Il provvedimento si compone di un articolo unico comprendente le disposizioni modificative e integrative del citato regolamento.

Le modifiche riguardanti l'articolo 4, comma 2, eliminano i limiti temporali concernenti le limitazioni degli accessi per i corsi di diploma e di laurea afferenti alle facoltà di medicina e chirurgia e di architettura atteso che per tali corsi, come detto in precedenza, esistono direttive comunitarie che legittimano il ricorso al numero programmato delle iscrizioni. Si è ritenuto opportuno mantenere la limitazione degli accessi anche per i corsi di nuova istituzione a partire dal corrente anno accademico 1998-99, anche in considerazione dell'avvio dei nuovi corsi di laurea per la formazione degli insegnanti della scuola elementare (i quali nel disegno di legge sono considerati a numero programmato a livello nazionale).

Sono soppresse le disposizioni che prevedevano modalità alternative di selezione in ordine ai corsi ad accesso limitato, attesa la ridefinizione dell’attività formativa con i decreti attuativi dell’autonomia didattica degli atenei. Si sopprime altresì il comma 3 dell'articolo 4 che assegnava al Ministro dell'università, della ricerca scientifica e tecnologica un potere discrezionale, anche su richiesta di singole sedi universitarie, di assoggettare specifici corsi al numero programmato (ciò in quanto si ritiene la disposizione non sostenuta da una norma di rango primario)

Si prevede, inoltre, che alla determinazione e alla ripartizione dei posti tra le università provveda il Ministro relativamente ai corsi delle facoltà di medicina e chirurgia, di architettura e ai corsi di laurea in scienze della formazione primaria e di specializzazione per l'insegnamento secondario, dopo aver acquisito rispettivamente il parere del Ministro della sanità e del Ministro della pubblica istruzione.

Per quanto concerne le disposizioni transitorie, si precisa che è necessario il differimento all'anno accademico 2001-2002 del termine per la definizione, da parte del Ministero, dei criteri di riferimento ai fini dell'attivazione di forme diversificate di iscrizione e frequenza degli studenti universitari in relazione alle varie tipologie di corsi universitari, in quanto non è ancora stata varata la riforma degli ordinamenti didattici prevista dall'articolo 17, comma 95 della legge 15-3-1997, n. 127, come modificato dall'articolo 1, comma 15 della legge n. 4 del 14 gennaio 1999.

Il meccanismo delle preiscrizioni introdotto dall'articolo 3 del decreto 245/97 necessita di un ulteriore periodo di applicazione sperimentale e, pertanto, viene prorogato fino all'anno accademico 2001-2002 il termine previsto dall'articolo 5, comma 2, che consente agli studenti di iscriversi alle università anche senza aver presentato le domande di preiscrizione.

Viene, infine, prorogata fino all'anno accademico 2001-2002 la determinazione, da parte del Ministero, delle modalità di svolgimento delle prove di ammissione ai corsi ad accesso limitato, ivi compresi i corsi di specializzazione per l’insegnamento secondario.


IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO PER L'AUTONOMIA UNIVERSITARIA E GLI STUDENTI
f.to Dott. Giovanni D'ADDONA
 





 

 
   

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