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Legge 2 dicembre 1991, n.390

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 dicembre 1991 n.291

Norme sul diritto agli studi universitari


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:


Art. 1.
(Finalità)

1. In attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione, la presente legge detta norme per rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che di fatto limitano l'uguaglianza dei cittadini nell'accesso all'istruzione superiore e, in particolare, per consentire ai capaci e, meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi.


Art. 2.
(Destinatari)

1. Ai fini della presente legge, per "studenti" si intendono gli iscritti ai corsi di studio delle universita', degli istituti universitari e degli istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli aventi valore legale.
2. Le istituzioni di cui al comma 1 nei successivi articoli sono comprese nella dizione "universita'".


Art. 3.
(Interventi dello Stato, delle regioni e delle universita')

1. Allo Stato spettano l'indirizzo, il coordinamento e la programmazione degli interventi in materia di diritto agli studi universitari.
2. Le regioni attivano gli interventi volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale per la concreta realizzazione del diritto agli studi universitari.
3. Le universita' organizzano i propri servizi, compresi quelli di orientamento e di tutorato, in modo da rendere effettivo e proficuo lo studio universitario.
4. Le regioni, le universita', nonche' gli enti ed istituzioni aventi comunque competenza nelle materie connesse all'attuazione del diritto agli studi universitari collaborano tra loro per il raggiungimento delle finalita' della presente legge. A tale scopo stipulano accordi e convenzioni per la realizzazione di specifiche attivita'.


Art. 4.
(Uniformità di trattamento)

1. Con decreto emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato "Ministro", sentiti il Consiglio universitario nazionale (CUN) e la Consulta nazionale di cui all'articolo 6, sono stabiliti ogni tre anni:
  a) i criteri per la determinazione del merito e delle condizioni economiche degli studenti, nonche' per la definizione delle relative procedure di selezione, ai fini dell'accesso ai servizi e del godimento degli interventi di cui alla presente legge non destinati alla generalita' degli studenti. Le condizioni economiche vanno individuate sulla base della natura e dell'ammontare del reddito imponibile e dell'ampiezza del nucleo familiare;
  b) le tipologie minime e i relativi livelli degli interventi di cui al comma 2 dell'articolo 3;
  c) gli indirizzi per la graduale riqualificazione della spesa a favore degli interventi riservati ai capaci e meritevoli privi di mezzi.
2. Il decreto di cui al comma 1 e' emanato sei mesi prima dell'inizio del primo dei tre anni accademici di riferimento, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400. In prima applicazione il decreto e' emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e rimane in vigore fino alla fine dell'anno accademico successivo a quello in corso alla data di emanazione del decreto stesso.


Art. 5.
(Rapporto al Parlamento)

1. Il Ministro presenta al Parlamento, ogni tre anni, unitamente al rapporto sullo stato dell'istruzione universitaria di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 9 maggio 1989, n. 168, un rapporto sull'attuazione del diritto agli studi universitari, tenuto conto dei dati trasmessi dalle regioni e dalle universita' per quanto di rispettiva competenza e sentita la Consulta nazionale di cui all'articolo 6.
2. In prima applicazione della presente legge, il rapporto sull'attuazione del diritto agli studi universitari e' presentato tre mesi prima della fine dell'anno accademico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, anche disgiuntamente dalla presentazione del rapporto sullo stato dell'istruzione universitaria.


Art. 6.
(Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari)

1. E' istituita presso il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato "Ministero", la Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari.
2. La Consulta:
a) formula pareri e proposte al Ministro in materia di diritto agli studi universitari;
b) indica i criteri per la formulazione del rapporto di cui all'articolo 5, anche promuovendo, a tal fine, indagini e ricerche sulla condizione studentesca e sui servizi di orientamento e di tutorato, ed esprime il parere sul rapporto stesso;
  c) esprime il parere di cui all'articolo 4, comma 1.
3. La Consulta e' presieduta dal Ministro ed e' composta da cinque rappresentanti delle universita', da cinque rappresentanti delle regioni nominati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418, e da cinque rappresentanti degli studenti.
4. Le modalita' per l'elezione dei rappresentanti delle universita' e degli studenti e per il funzionamento della Consulta sono disciplinate con regolamento adottato con decreto del Ministro.
5. Agli oneri per il funzionamento della Consulta si provvede a carico del capitolo 1125 dello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 1991 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.


Art. 7.
(Principi generali)

1. Le regioni a statuto ordinario esercitano la potesta' legislativa nelle materie di cui all'articolo 3, comma 2, conformandosi ai seguenti principi:
  a) l'accesso ai servizi e alle provvidenze economiche e' garantito a tutti gli studenti iscritti nelle universita' che hanno sede nella regione, secondo criteri di parita' di trattamento, indipendentemente dalle aree geografiche di provenienza e dai corsi di diploma e di laurea cui gli studenti stessi afferiscono;
  b) la fruizione dei servizi comporta per gli studenti una partecipazione al costo del servizio stesso. Gli enti per il diritto agli studi universitari possono disporre la gratuita' o particolari agevolazioni nell'uso di alcuni servizi, purche' cio' avvenga esclusivamente a favore di studenti capaci e meritevoli privi di mezzi;
  c) l'accesso ai servizi e alle provvidenze, che non siano fruibili dalla generalita' degli studenti, e' regolato con procedure selettive in applicazione dei criteri di cui all'articolo 4 e tenuto conto della specificita' degli interventi;
  d) le borse di studio, assegnate ai sensi dell'articolo 8, non possono comunque essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo attribuite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere volte ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di formazione o di ricerca dei borsisti;
  e) possono essere previste disposizioni particolari per l'accesso degli studenti portatori di handicap ai benefici ed ai servizi regolati dalle leggi in materia nonche' la possibilita', in relazione a condizioni di particolare disagio socio-economico o fisico, di maggiorazione dei benefici.
2.Gli studenti gia' in possesso di un diploma di laurea non possono accedere per un ulteriore corso di laurea alle provvidenze destinate ai capaci e meritevoli privi di mezzi.
3.Le regioni a statuto ordinario realizzano, nei limiti degli stanziamenti dei rispettivi bilanci, interventi specifici, quali:   a) erogazione di servizi collettivi, tra cui mense, alloggi, trasporti, o di corrispettivi monetari;
  b) assegnazione di borse di studio ai sensi dell'articolo 8;
  c) orientamento al lavoro;
  d) assistenza sanitaria.
4. Gli interventi di cui al presente articolo devono essere funzionali alle esigenze derivanti dallo svolgimento delle attivita' didattiche e formative che restano autonomamente regolate dalle universita' ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione.


Art. 8.
(Borse di studio)

1. Le regioni determinano la quota dei fondi destinati agli interventi per il diritto agli studi universitari, da devolvere annualmente all'erogazione di borse di studio per gli studenti iscritti ai corsi di diploma e di laurea nel rispetto dei requisiti minimi stabiliti ai sensi dell'articolo 4 e secondo le procedure selettive di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c). Le regioni possono anche trasferire i predetti fondi alle universita', affiche' queste provvedano ad erogare le borse.


Art. 9.
(Coordinamento interregionale)

1. Le regioni promuovono incontri periodici per uniformare gli interventi.
2. Agli incontri partecipa un rappresentante designato da ciascun comitato regionale di cui all'articolo 3 della legge 14 agosto 1982, n.590, e, per le regioni in cui sia presente una sola universita', il rettore o un suo delegato.


Art. 10.
(Coordinamento nell'ambito regionale tra gli interventi di competenza della regione e quelli di competenza dell'universita')

1. Il coordinamento tra gli interventi della regione e gli interventi dell'universita' e' attuato mediante apposita conferenza alla quale partecipano i rappresentanti della regione e del comitato regionale di cui all'articolo 3 della legge 14 agosto 1982, n. 590, garantendo in ogni caso la partecipazione di tutte le universita' aventi sede nella regione. Nelle regioni in cui sia presente una sola universita', questa e' rappresentata dal rettore o da un suo delegato.
2. I risultati della conferenza di cui al comma 1 sono comunicati periodicamente alla Consulta nazionale di cui all'articolo 6.


Art. 11.
(Regioni a statuto speciale)

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano nelle materie di cui alla presente legge le competenze ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.


Art. 12.
(Attribuzioni)

1. Le universita' esercitano le funzioni gia' assegnate dalla legge 19 novembre 1990, n. 341, in materia di diritto agli studi universitari. Le universita' inoltre:
  a) concedono l'esonero totale o parziale dal pagamento dei contributi, previsti dai rispettivi ordinamenti, sulla base dei criteri di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a);
  b) agevolano la frequenza ai corsi, nonche' lo studio individuale, anche mediante l'apertura in ore serali di biblioteche e laboratori;   c) promuovono corsi per studenti lavoratori e corsi di insegnamento a distanza, disciplinandone la durata e le particolari modalita' di svolgimento ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341;
  d) promuovono attivita' culturali, sportive e ricreative, mediante l'istituzione di servizi e strutture collettive, anche in collaborazione con le Regioni e avvalendosi altresi' delle associazioni e cooperative studentesche;
  e) curano l'informazione circa le possibilita' offerte per lo stu- dio e la formazione presso altre universita' o enti, con particolare attenzione ai programmi comunitari e pubblicizzano gli interventi di loro competenza in materia di diritto agli studi universitari;
  f) promuovono interscambi di studenti, che possono avere validita' ai fini dei corsi di studio, con universita' e con altre istituzioni assimilate italiane ed estere, salvo le vigenti disposizioni in materia di riconoscimento di corsi e titoli.
  g) sostengono le attivita' formative autogestite dagli studenti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), della legge 19 novembre 1990, n. 341.
2. Le universita' provvedono alle attivita' di cui al presente articolo senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.


Art. 13.
(Attivita' a tempo parziale)

1. Le universita', sentito il senato degli studenti, possono disciplinare con propri regolamenti forme di collaborazione degli studenti ad attivita' connesse ai servizi resi, con esclusione di quelli inerenti alle attivita' di docenza di cui all'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, allo svolgimento degli esami, nonche' all'assunzione di responsabilita' amministrative. L'assegnazione delle predette collaborazioni avviene nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio delle universita', con esclusione di qualsiasi onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato, e sulla base di graduatorie annuali formulate secondo i criteri di merito e reddito di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a).
2. La prestazione richiesta allo studente per le collaborazioni di cui al comma 1 comporta un corrispettivo, esente dall'imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche. La collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non da' luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi. Le universita' provvedono alla copertura assicurativa contro gli infortuni.
3. I regolamenti di cui al comma 1 sono emanati nel rispetto dei seguenti principi:
a) i compensi possono essere assegnati a studenti che abbiano superato almeno i due quinti degli esami previsti dal piano di studio prescelto con riferimento all'anno di iscrizione;
b) le prestazioni dello studente non possono superare un numero massimo di 150 ore per ciascun anno accademico;
c) a parita' di condizioni del curriculum formativo, prevalgono le condizioni di reddito piu' disagiate;
d) al termine di ciascun anno viene fatta una valutazione sull'attivita' svolta da ciascun percettore dei compensi e sull'efficacia dei servizi attivati.


Art. 14.
(Corsi intensivi)

1. I consigli delle strutture didattiche possono prevedere l'attivazione di corsi intensivi, a totale carico dei bilanci universitari, al fine di consentire, anche agli studenti che si trovino in situazioni di svantaggio, una piu' efficace fruizione dell'offerta formativa.
2. I corsi di cui al comma 1 sono disciplinati dai regolamenti previsti all'articolo 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341.
3. L'insegnamento nei corsi intensivi e' svolto da professori e ricercatori confermati in ruolo in aggiunta alle attivita' di docenza previste dall'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e con le modalita' di cui al comma 3 dello stesso articolo. L'ammontare della relativa retribuzione e' stabilito con i regolamenti di cui al comma 2 del presente articolo.
4. Corsi intensivi speciali possono essere attivati, secondo le modalita' di cui al presente articolo:
  a) per il perseguimento di finalita' formative analoghe a quelle previste per le scuole di specializzazione di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, nelle more dell'emanazione dei relativi decreti di attuazione di cui all'articolo 9, comma 1, della stessa legge. Gli studi compiuti nell'ambito di tali corsi possono altresi' essere riconosciuti totalmente o parzialmente, successivamente all'attivazione delle predette scuole di specializzazione, ai fini della prosecuzione degli studi nelle stesse;
  b) per lo svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341;
  c) per il recupero linguistico degli studenti stranieri.


Art. 15.
(Concorso delle universita' agli altri interventi)

1. Le università possono concorrere agli interventi previsti dai Capi II e III della presente legge con oneri esclusivamente a carico del proprio bilancio.


Art. 16.
(Prestiti d'onore)

1. Agli studenti in possesso dei requisiti di merito e di reddito individuati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), possono essere concessi dalle aziende ed istituti di credito, anche in deroga a disposizioni di legge e di statuto, prestiti d'onore destinati a sopperire alle esigenze di ordine economico connesse alla frequenza degli studi.
2. Il prestito d'onore e' rimborsato ratealmente, senza interessi, dopo il completamento o la definitiva interruzione degli studi e non prima dell'inizio di un'attivita' di lavoro dipendente o autonomo. La rata di rimborso del prestito non puo' superare il 20 per cento del reddito del beneficiario. Decorsi comunque cinque anni dal completamento o dalla interruzione degli studi, il beneficiario che non abbia iniziato alcuna attivita' lavorativa e' tenuto al rimborso del prestito e, limitatamente al periodo successivo al completamento o alla definitiva interruzione degli studi, alla corresponsione degli interessi al tasso legale.
3. Le regioni a statuto ordinario disciplinano le modalita' per la concessione dei prestiti d'onore e, nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio, provvedono alla concessione di garanzie sussidiarie sugli stessi e alla corresponsione degli interessi, sulla base di criteri definiti con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Le convenzioni che in materia le regioni stipulano con aziende ed istituti di credito devono disciplinare:
  a) i termini di erogazione rateale del prestito in relazione all'inizio dei corsi e ai livelli di profitto;
  b) le penali a carico dell'azienda o dell'istituto di credito per il ritardo nell'erogazione delle rate del prestito.
4. Ad integrazione delle disponibilita' finanziarie destinate dalle regioni agli interventi di cui al presente articolo, e' istituito, per gli anni 1991 e 1992, presso il Ministero, un "Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore". Il Fondo e' ripartito per i medesimi anni fra le regioni che abbiano attivato le procedure per la concessione dei prestiti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. L'importo assegnato a ciascuna regione non puo' essere superiore allo stanziamento destinato dalla stessa per le finalita' di cui al presente articolo.


Art. 17.
(Fondo di incentivazione)

1. Il piano triennale di sviluppo dell'universita' di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 245, al fine di assicurare anche il riequilibrio dell'offerta formativa ed una piu' proficua utilizzazione dei servizi di insegnamento, formula le indicazioni:
  a) per l'incentivazione delle iscrizioni ai corsi di studio presso le sedi ove esistano capacita' ricettive non pienamente utilizzate e per la razionale distribuzione degli studenti tra le sedi presenti nello stesso ambito territoriale nonche' per lo sviluppo delle universita' istituite successivamente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni;
  b) per la promozione delle iscrizioni a corsi di studio inerenti ad aree disciplinari di particolare interesse nazionale e comunitario.
2. Ai fini di cui al comma 1, nello stato di previsione del Ministero e' istituito, limitatamente agli anni 1991 e 1992, un apposito capitolo di bilancio, denominato "Fondo per l'erogazione di borse di studio finalizzate all'incentivazione ed alla razionalizzazione della frequenza universitaria".
3. Il Fondo di cui al comma 2 e' ripartito, per ciascuno degli anni 1991 e 1992, e comunque per il 1992 entro il 31 marzo, tra le universita' e per i singoli corsi di studio, tenuto conto delle indicazioni di cui al comma 1, con decreto del Ministro, sentiti il CUN e la Conferenza permanente dei rettori. Il decreto indica altresi' il numero e l'importo delle borse, nonche' le modalita' per il conferimento, che deve comunque avvenire per concorso.
4. Le universita' provvedono ad emanare i bandi di concorso che devono essere pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale almeno due mesi prima dell'inizio di ciascun anno accademico e comunque in data non anteriore al 1° agosto.
5. Gli studenti che abbiano presentato domanda di ammissione al concorso ed abbiano sostenuto le eventuali prove con esito negativo, possono presentare domanda di iscrizione presso la stessa o altra universita' anche oltre i termini previsti dalla normativa vigente, in ogni caso non oltre il 31 dicembre. Le universita' sono tenute ad espletare le procedure di concorso in tempo utile a consentire l'iscrizione ai corsi di studio prescelti entro il predetto termine.


Art. 18.
(Alloggi)

1. Nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 457, le regioni predispongono interventi pluriennali per l'edilizia residenziale universitaria finalizzati alla costruzione, all'ampliamento, alla ristrutturazione, all'ammodernamento e alla manutenzione delle strutture destinate ad alloggi per studenti universitari e alla concessione di contributi alle province ed ai comuni ove esistano sedi universitarie, per la ristrutturazione di immobili di loro proprieta' da adibire alla medesima destinazione.
2. Per i fini di cui al comma 1, le regioni possono utilizzare quote delle risorse disponibili per la realizzazione di programmi pluriennali per l'edilizia residenziale pubblica.
3. Le regioni disciplinano le modalita' per l'utilizzazione di alloggi da parte degli studenti non residenti anche mediante l'erogazione dei contributi monetari di cui all'articolo 7, comma 3, lettera a), ovvero mediante la stipula di apposite convenzioni con cooperative, enti e soggetti individuali.
4. Per le finalita' di cui al presente articolo, il Ministro puo' assegnare alle universita' che intendano partecipare ai programmi di edilizia predisposti dalle regioni una quota dello stanziamento di bilancio destinato all'edilizia universitaria, per un importo non superiore complessivamente al 5 per cento dell'intero stanziamento. Gli oneri di manutenzione degli immobili sono a totale carico delle regioni.


Art. 19.
(Assistenza sanitaria)

1. Le regioni, nell'ambito della programmazione regionale, possono stipulare convenzioni con le universita' per assicurare prestazioni sanitarie agli studenti all'interno delle sedi universitarie.


Art. 20.
(Studenti stranieri)

1. Gli studenti di nazionalita' straniera fruiscono dei servizi e delle provvidenze previste dalla presente legge e dalle leggi regionali nei modi e nelle forme stabilite per i cittadini italiani.
2. Gli studenti di cui al comma 1 fruiscono dei servizi e delle provvidenze per concorso, sempreche' esistano trattati o accordi internazionali bilaterali o multilaterali di reciprocita' tra la Repubblica italiana e gli Stati di origine degli studenti, fatte salve le diverse disposizioni previste nell'ambito dei programmi in favore dei Paesi in via di sviluppo; essi fruiscono dell'assistenza sanitaria con le modalita' di cui all'articolo 6, primo comma, lettera a), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni e integrazioni, ed all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33.
3. Gli studenti, cui le competenti autorita' statali abbiano riconosciuto la condizione di apolide o di rifugiato politico, sono equiparati, agli effetti della presente legge, ai cittadini italiani.
4. Ai fini di cui al comma 3, il Ministero degli affari esteri, entro il mese di settembre di ciascun anno ed in prima applicazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, comunica alle regioni quali studenti abbiano diritto alle prestazioni regionali ai sensi dei commi 2 e 3.
5. Il permesso di soggiorno per gli studenti stranieri, che non siano lavoratori, fatte salve le norme sull'ingresso ed il soggiorno degli stranieri, e' concesso con riferimento all'anno accademico e puo' venire rinnovato solo ove lo studente possegga i requisiti di merito di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), o previsti da particolari disposizioni legislative. Sono fatte salve, comunque, le disposizioni comunitarie in materia.
6. Le universita' comunicano ogni tre mesi alle questure territorialmente competenti l'elenco degli studenti stranieri iscritti alle universita' e non rientranti nelle categorie di cui al comma 5 e prendono gli opportuni contatti con il Ministero dell'interno per la eventuale regolarizzazione delle loro posizioni.


Art. 21.
(Beni immobili e mobili)

1. Alle regioni e' concesso l'uso perpetuo e gratuito dei beni immobili dello Stato e del materiale mobile di qualsiasi natura in essi esistente, destinati esclusivamente a servizi per la realizzazione del diritto agli studi universitari.
2. Gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi ai beni di cui al comma 1, nonche' ogni eventuale tributo, sono posti a carico delle regioni.
3. Alle regioni e' concesso l'uso dei beni immobili delle universita' e del materiale mobile in essi esistente, destinati esclusivamente alla realizzazione dei fini istituzionali gia' propri delle opere universitarie.
4. Per i beni di cui al comma 3, le modalita' dell'uso ed il relativo canone sono determinati, sulla base di una stima del valore dei beni effettuata dall'ufficio tecnico erariale, con apposita convenzione tra regione e universita' da stipularsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'uso puo' essere gratuito ove la regione si assuma tutti gli oneri derivanti dalla proprieta' dei beni.
5. Qualora, per qualsiasi ragione, venga meno la destinazione di cui al presente articolo, i beni devono essere riconsegnati all'universita' o allo Stato.
6. Nel caso di beni immobili non destinati esclusivamente alle finalita' di cui ai commi 1 e 3, l'uso di parte degli stessi connesso alla realizzazione del diritto agli studi universitari e' disciplinato con apposita convenzione tra regione e Stato o tra regione ed universita'.
7. Le regioni subentrano alle universita' e alle opere universitarie, aventi sede nel loro territorio, nei rapporti contrattuali da esse conclusi con terzi, relativi all'uso dei beni immobili e mobili destinati alla realizzazione dei fini istituzionali gia' propri delle opere universitarie.
8. regione sede di universita', una commissione nominata dal Ministro entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
9. Le commissioni, composte da rappresentanze paritetiche della regione, del comune, dell'universita', del Ministero e del Ministero delle finanze, accertano, nel termine di novanta giorni dalla costituzione, la condizione giuridica dei beni stessi.
10. regioni, per i fini indicati nella presente legge, altri immobili mediante apposite convenzioni. L'uso puo' essere gratuito ove la regione si assuma tutti gli oneri derivanti allo Stato o all'universita' dalla proprieta' dei beni.


Art. 22.
(Accertamenti)

1. Ai fini dell'ammissione ai benefici previsti per l'attuazione del diritto agli studi universitari, gli studenti interessati, ove necessario, sono tenuti a produrre all'ente erogatore un'autocertificazione, ai sensi dell'articolo 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114, attestante le condizioni economiche proprie e dei componenti il nucleo familiare di appartenenza, sottoscritta anche dai titolari dei redditi in essa indicati. Per i relativi controlli fiscali si applicano le vigenti disposizioni statali.
2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, gli enti preposti al diritto agli studi universitari possono richiedere alle intendenze di finanza l'effettuazione di controlli e verifiche fiscali.
3. Gli organismi che provvedono all'erogazione delle provvidenze economiche di cui alla presente legge inviano gli elenchi dei beneficiari delle stesse all'Amministrazione finanziaria. I titolari del nucleo familiare di appartenenza degli studenti che beneficiano di interventi che richiedono un accertamento delle condizioni economiche sono inseriti nelle categorie che vengono assoggettate, ai sensi della vigente normativa, ai massimi controlli.


Art. 23.
(Sanzioni)

1.Chiunque, senza trovarsi nelle condizioni stabilite dalle disposizioni statali e regionali, presenti dichiarazioni non veritiere proprie o dei propri congiunti, al fine di fruire dei relativi interventi, e' soggetto ad una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di importo doppio rispetto a quella percepita e perde il diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso degli studi, salva in ogni caso l'applicazione delle norme penali per i fatti costituenti reato.


Art. 24.
(Pubblicità)

1.L'elenco di tutti i beneficiari delle provvidenze di cui alla presente legge, ripartiti per tipologie di interventi, e' pubblicato a cura delle universita', con decorrenza semestrale.


Art. 25.
(Norma finale. Organismi regionali di gestione)

1. Le regioni conformano la propria legislazione alle norme della presente legge entro due anni dalla data della sua entrata in vigore. In particolare, costituiscono per ogni universita' un apposito organismo di gestione, dotato di autonomia amministrativa e gestionale, il cui consiglio di amministrazione e' composto da un ugual numero di rappresentanti della regione e dell'universita'. Nelle citta' sedi di piu' universita', o dove sia comunque opportuno per una maggiore razionalita' ed efficienza della gestione, la legislazione regionale puo' prevedere e disciplinare l'aggregazione volontaria delle universita' al fine della costituzione di unico organismo di gestione. La regione non puo' designare personale universitario quale proprio rappresentante. Meta' dei rappresentanti dell'universita' sono designati dagli studenti. Il presidente e' nominato dalla regione d'intesa con l'universita'. Le regioni possono altresi' affidare mediante convenzione la gestione degli interventi in materia di diritto agli studi universitari alle universita', le quali a tal fine provvedono con apposite norme dei rispettivi statuti.
2. Gli organismi di gestione possono avvalersi, sulla base di apposite convenzioni che rispettino i criteri pubblici di attribuzione, di servizi resi da enti, da soggetti individuali o da associazioni e cooperative studentesche costituite ed operanti nelle universita'.
3. Restano ferme le vigenti disposizioni concernenti i collegi universitari legalmente riconosciuti e posti sotto la vigilanza del Ministero.


Art. 26.
(Norma abrogativa)

1. Sono abrogate la legge 14 febbraio 1963, n. 80, e successive modificazioni, nonche' le altre disposizioni in contrasto con la presente legge.
2. Sono fatte salve per l'universita' della Calabria le specifiche disposizioni, in materia di diritto agli studi universitari, di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 442.


Art. 27.
(Copertura finanziaria)

1. Per il finanziamento dei Fondi di cui agli articoli 16, comma 4, e 17, comma 2, e' autorizzata negli anni 1991 e 1992, rispettivamente, la spesa di lire 50 miliardi e di lire 25 miliardi. Al relativo onere per i medesimi anni 1991 e 1992 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Diritto allo studio".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.


Data a Roma, addi' 2 dicembre 1991

COSSIGA, Presidente della Repubblica
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
RUBERTI, Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI


AVVERTENZA:
Il testo delle qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.


Nota all'art. 1:
- Il testo degli articoli 3 e 34 della Costituzione e' il seguente:
"Art. 3. - Tutti i cittadini hanno pari dignita' sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la liberta' e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e' sociale del Paese".
"Art. 34. - La scuola e' aperta a tutti.
L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, e' obbligatoria e gratuita.
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi piu' alti degli studi.
La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso".

Nota all'art. 4:
L'art. 12 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente: "Art. 12 (Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome).
1. E'istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con compiti di informazione, consultazione e raccordo, in relazione agli indirizzi di politica generale suscettibili di incidere nelle materie di competenza regionale, esclusi gli indirizzi generali relativi alla politica estera, alla difesa e alla sicurezza nazionale, alla giustizia.
2. La Conferenza e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri almeno ogni sei mesi, ed in ogni altra circostanza in cui il Presidente lo ritenga opportuno, tenuto conto anche delle richieste dei presidenti delle regioni e delle province autonome. Il Presidente del Consiglio dei Ministri presiede la Conferenza, salvo delega al Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' attribuito, ad altro Ministro. La Conferenza e' composta dai presidenti delle regioni a statuto speciale e ordinario e dai presidenti delle province autonome. Il Presidente del Consiglio dei Ministri invita alle riunioni della Conferenza i Ministri interessati agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, nonche' rappresentanti di amministrazioni dello Stato o di enti pubblici.
3. La Conferenza dispone di una segreteria, disciplinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per gli affari regionali.
4. Il decreto di cui al comma 3 deve prevedere l'inclusione nel contingente della segreteria di personale delle regioni o delle province autonome, il cui trattamento economico resta a carico delle regioni o delle province di provenienza.
5.La Conferenza viene consultata:
  a) sulle linee generali dell'attivita' normativa che interessa direttamente le regioni e sulla determinazione degli obiettivi di programmazione economica nazionale e della politica finanziaria e di bilancio, salve le ulteriori attribuzioni previste in base al comma 7 del presente articolo;
  b) sui criteri generali relativi all'esercizio delle funzioni statali di indirizzo e di coordinamento inerenti ai rapporti tra lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti infraregionali, nonche' sugli indirizzi generali relativi alla elaborazione ed attuazione degli atti comunitari che riguardano le competenze regionali;
  c) sugli altri argomenti per i quali il Presidente del Consiglio dei Ministri ritenga opportuno acquisire il parere della Conferenza.
6. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il Ministro appositamente delegato, riferisce periodicamente alla commissione parlamentare per le questioni regionali sulle attivita' della Conferenza.
7. Il Governo e' delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della commissione parlamentare per le questioni regionali che deve esprimerlo entro sessanta giorni dalla richiesta, norme aventi valore di legge ordinaria intese a provvedere al riordino ed alla eventuale soppressione degli altri organismi a composizione mista Stato-regioni previsti sia da leggi che da provvedimenti amministrativi in modo da trasferire alla Conferenza le attribuzioni delle commissioni, con esclusione di quelle che operano sulla base di competenze tecnico-scientifiche, e rivedere la pronuncia di pareri nelle questioni di carattere generale per le quali debbono anche essere sentite tutte le regioni e province autonome, determinando le modalita' per l'acquisizione di tali pareri, per la cui formazione possono votare, solo i presidenti delle regioni e delle province autonome".

Nota all'art. 5:
- Il testo dell'art. 2 della legge n. 168/1989 (Istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica) e' il seguente:
"Art. 2 (Funzioni). - 1. Il Ministro:
  a) elabora ogni tre anni il piano di sviluppo dell'universita' in base alle vigenti disposizioni e presenta al Parlamento, ogni triennio un rapporto sullo stato dell'istruzione universitaria, formulato sulla base delle relazioni delle universita', sentiti il Consiglio universitario nazionale (CUN) e la Conferenza permanente dei rettori delle universita' italiane;
  b) propone e adotta nei casi previsti dalla legge gli atti di programmazione annuale e pluriennale, generale, settoriale e speciale della ricerca scientifica e tecnologica e promuove la realizzazione di programmi e progetti finalizzati di interesse generale, sentito il Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia (CNST), di cui all'art. 11;
  c) procede alla ripartizione degli stanziamenti iscritti nel bilancio del Ministero destinati alle universita' sulla base di criteri oggettivi definiti con suo decreto, volti anche ad assicurare un equilibrato sviluppo delle sedi universitarie, sentiti il CUN e la Conferenza permanente dei rettori delle universita' italiane, e agli enti di ricerca sentito il CNST, nel rispetto delle previsioni delle leggi di settore;
  d) presenta al Parlamento, ogni tre anni, la relazione sullo stato della ricerca scientifica e tecnologica, elaborata sulla base delle relazioni delle singole universita' e degli enti di ricerca, anche vigilati da altre amministrazioni, tenuto conto dei dati dell'Anagrafe nazionale delle ricerche, di cui agli articoli 63 e 64 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
  e) coordina le attivita' connesse alla partecipazione italiana a programmi di istruzione universitaria e ricerca scientifica e tecnologica comunitari ed internazionali, sentito il CNST nonche' la rappresentanza italiana in materia di istruzione universitaria e di ricerca scientifica e tecnologica nelle sedi internazionali, d'intesa con il Ministro degli affari esteri e, in quelle comunitarie, anche con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie.
Gli accordi internazionali in materia di istruzione universitaria e di ricerca scientifica e tecnologica, che riguardano le amministrazioni dello Stato, le universita' e gli enti pubblici di ricerca per programmi di rilevanza nazionale e internazionale, sono stipulati, fatti salvi i principi di autonomia di cui al titolo II, previa intesa con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
  f) propone al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) programmi di incentivazione e sostegno della ricerca scientifica e tecnologica nel settore privato, sentito il CNST;
  g) coordina le funzioni relative all'Anagrafe nazionale delle ricerche;
  h) assicura, con il Ministro della pubblica istruzione, il coordinamento fra l'istruzione universitaria e gli altri gradi di istruzione in Italia e nei rapporti comunitari, collabora alle iniziative di aggiornamento del personale della scuola, ai sensi dell'art. 4, e favorisce la ricerca in campo educativo.
2. Al Ministro e al Ministero sono trasferite le funzioni in materia di istruzione universitaria, ivi comprese quelle relative ai ruoli organici del personale ad esse addetto, nonche' quelle in materia di ricerca scientifica e tecnologica, attribuite:
  a) al Presidente e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  b) al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;
  c) al Ministro e al Ministero della pubblica istruzione.
3. La relazione sullo stato della ricerca scientifica e tecnologica, di cui al comma 1, lettera d), e' corredata da un programma pluriennale di sviluppo della ricerca, elaborato sulla base delle indicazioni espresse dal CNST e degli indirizzi formulati in materia dal CIPE. A tal fine il Ministro puo' avvalersi delle strutture del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR). Le relazioni delle singole universita' e di ciascun ente di ricerca, previste al comma 1, lettere a) e d), sono trasmesse rispettivamente dal rettore e dal presidente al Ministro sei mesi prima dell'inizio di ciascun triennio".

Nota all'art. 6:
- L'art. 4 del D.Lgs. n. 418/1989 (Riordinamento delle funzioni della Conferenza permanente, per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e degli organismi a composizione mista Stato- regioni, in attuazione dell'art. 12, comma 7, della legge 23 agosto 1988, n. 400) cosi' recita:
"Art. 4 (Designazione dei rappresentanti regionali negli organismi a composizione mista Stato-regioni). - 1. Le designazioni di componenti o rappresentanti regionali in organismi a composizione mista Stato-regioni spettano alla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, ivi comprese quelle finora attribuite alla Conferenza Stato-regioni. Tale competenza e' esclusa quando le designazioni sono attribuite direttamente alle singole regioni o province autonome, oppure quando la partecipazione regionale e' connessa, dalle disposizioni che la prevedono, all'oggetto specifico dell'atto per cui e' richiesta, o ad un interesse territorialmente localizzato delle singole regioni o province autonome, o quando la partecipazione e' rimessa alla convocazione della regione da parte dell'organismo a composizione mista o del suo presidente".

Nota all'art. 7:
- Il testo dell'art. 33 della Costituzione e' il seguente:
"Art. 33. - L'arte e la scienza sono libere e libero ne e' l'insegnamento.
La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parita', deve assicurare ad esse piena liberta' e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.
E' prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.
Le istituzioni di alta cultura, universita' ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato".

Nota all'art. 9:
- Il testo dell'art. 3 della legge n. 590/1982 (Istituzione di nuove universita') e' il seguente:
"Art. 3 (Comitati regionali di coordinamento). - Nelle regioni in cui operano piu' universita' e' costituito un comitato, formato dai redattori di ciascuna universita' e dai presidi delle relative facolta' con il compito di coordinare le attivita' delle sedi universitarie in materia di diritto allo studio e di utilizzazione e sviluppo delle strutture universitarie nella regione".

Nota all'art. 10:
- Per il testo dell'art. 3 della legge n. 590/1982 si veda la nota all'art. 9.

Nota all'art. 12:
- Gli articoli 6 e 11 della legge n. 341/1990 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari) sono cosi' formulati:
"Art. 6 (Formazione finalizzata e servizi didattici integrativi).
- 1. Gli statuti delle universita' debbono prevedere:
  a) corsi di orientamento degli studenti, gestiti dalle universita' anche in collaborazione con le scuole secondarie superiori nell'ambito delle intese tra i Ministri dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione, espresse ai sensi dell'art. 4 della legge 9 maggio 1989, n. 168, per l'iscrizione agli studi universitari e per l'elaborazione dei piani di studio, nonche' per l'iscrizione ai corsi post-laurea;
  b) corsi di aggiornamento del proprio personale tecnico e amministrativo;
  c) attivita' formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura e degli scambi culturali, dello sport, del tempo libero, fatte salve quelle disciplinate da apposite disposizioni legislative in materia.
2. Le universita' possono inoltre attivare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nel proprio bilancio e con esclusione di qualsiasi onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato:
  a) corsi di preparazione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni ed ai concorsi pubblici;
  b) corsi di educazione ed attivita' culturali e form- ative esterne, ivi compresi quelli per l'aggiornamento culturale degli adulti, nonche', quelli per la formazione permanente, ricorrente e per i lavoratori, ferme restando le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
  c) corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale.
3. Le universita' rilasciano attestati sulle attivita' dei corsi previsti dal presente articolo.
4. I criteri e le modalita' di svolgimento dei corsi e delle attivita' formative, ad eccezione di quelle previste dalla lettera c) del comma 1, sono deliberati dalle strutture didattiche e scientifiche, secondo le norme stabilite nel regolamento di cui all'art. 11".
"Art. 11 (Autonomia didattica).
- 1. L'ordinamento degli studi dei corsi di cui all'art. 1, nonche' dei corsi e delle attivita' formative di cui all'art. 6, comma 2, e' disciplinato, per ciascun ateneo, da un regolamento degli ordinamenti didattici, denominato 'regolamento didattico di ateneo'. Il regolamento e' deliberato dal senato accademico, su proposta delle strutture didattiche, ed e' inviato al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica per l'approvazione. Il Ministro, sentito il CUN, approva il regolamento entro centoottanta giorni dal ricevimento, decorsi i quali senza che il Ministro si sia pronunciato il regolamento si intende approvato. Il regolamento e' emanato con decreto del rettore.
2. I consigli delle strutture didattiche determinano, con apposito regolamento, in conformita' al regolamento didattico di ateneo e nel rispetto della liberta' di insegnamento, l'articolazione dei corsi di diploma universitario e di laurea, dei corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca, i piani di studio con relativi insegnamenti fondamentali obbligatori, i moduli didattici, la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese quelle dell'insegnamento a distanza, le forme di tutorato, le prove di valutazione della preparazione degli studenti e la composizione delle relative commissioni, le modalita' degli obblighi di frequenza anche in riferimento alla condizione degli studenti lavoratori, i limiti delle possibilita' di iscrizione ai fuori corso, fatta salva la posizione dello studente lavoratore, gli insegnamenti utilizzabili per il conseguimento di diplomi, nonche' la propedeuticita' degli insegnamenti stessi, le attivita' di laboratorio, pratiche e di tirocinio e l'introduzione di un sistema di crediti didattici finalizzati al riconoscimento dei corsi seguiti con esito positivo, ferma restando l'obbligatorieta' di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera d).
3. Nell'ambito dei piano di sviluppo dell'universita', tenuto anche conto delle proposte delle universita', delib- erate dagli organi competenti, puo' essere previsto il sostegno finanziario ad iniziative di istruzione universitaria a distanza attuate dalle universita' anche in forma consortile con il concorso di altri enti pubblici e privati, nonche' a programmi e a strutture nazionali di ricerca relativi al medesimo settore. Tali strutture possono essere costituite con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro del tesoro".

Nota all'art. 13:
- Il testo dell'art. 12 della citata legge n. 341/1990 e' il seguente:
"Art. 12 (Attivita' di docenza).
- 1. I professori di ruolo, a integrazione di quanto previsto dagli articoli 1, 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, e dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, adempiono ai compiti didattici nei corsi di diploma universitario e nei corsi di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), e comma 2, della presente legge. I ricercatori confermati, a integrazione di quanto previsto dagli articoli 30, 31 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, adempiono ai compiti didattici in tutti i corsi di studio previsti dalla presente legge, secondo le modalita' di cui ai commi 3, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo.
2. E' altresi' compito istituzionale dei professori e dei ricercatori guidare il processo di formazione culturale dello studente secondo quanto previsto dal sistema di tutorato di cui all'art. 13.
3. Ferma restando per i professori la responsabilita' didattica di un corso relativo ad un insegnamento, le strutture didattiche, secondo le esigenze della programmazione didattica, attribuiscono ai professori e ai ricercatori confermati, con le modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e con il consenso dell'interessato, l'affidamento e la supplenza di ulteriori corsi o moduli che, comunque, non danno diritto ad alcuna riserva di posti nei concorsi. La programmazione deve in ogni caso assicurare la piena utilizzazione nelle strutture didattiche dei professori e dei ricercatori e l'assolvimento degli impegni previsti dalle rispettive norme di stato giuridico.
4. I ricercatori confermati possono essere componenti delle commissioni di esame di profitto dei corsi di diploma universitario, di laurea e di specializzazione e relatori di tesi di laurea.
5. Il primo comma dell'art. 114 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, gia' sostituito dall'art. 3 della legge 13 agosto 1984, n. 477, e' sostituito dal seguente:
'Gli affidamenti e le supplenze possono essere conferite esclusivamente a professori di ruolo e a ricercatori confermati del medesimo settore scientifico-disciplinare o di settore affine, appartenenti alla stessa facolta'. In mancanza, con motivata deliberazione, a professori di ruolo e a ricercatori confermati di altra facolta' della stessa universita' ovvero di altra universita'. Nell'attribuzione delle supplenze, in presenza di domande di professori di ruolo e di ricercatori confermati, appartenenti al medesimo settore scientifico-disciplinare, va data preferenza, da parte del consiglio di facolta', a quelle presentate dai professori'.
6. Gli insegnamenti nei corsi di laurea e di diploma sono di norma sdoppiati ogni qualvolta il numero degli esami sostenuti nell'anno precedente, moltiplicato per il rapporto tra gli iscritti nell'anno in corso e gli iscritti nell'anno precedente, supera duecentocinquanta. Gli insegnamenti sdoppiati possono essere coperti dai professori e dai ricercatori confermati per supplenza o per affidamento.
7. La supplenza o l'affidamento di un corso o modulo, che rientrino nei limiti dell'impegno orario complessivo previsto per i professori e per i ricercatori dalle rispettive norme, sono conferiti a titolo gratuito. Le supplenze e gli affidamenti che superino i predetti limiti possono essere retribuiti esclusivamente con oneri a carico degli ordinari stanziamenti dello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, fatta salva la possibilita' di quanto previsto dal quinto comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
8. L'istituto del contratto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, si estende ai corsi di diploma universitario. Per i professori a contratto sono rispettate le incompatibilita' di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni".

Nota all'art. 14:
- Per il testo degli articoli 6 e 11 della legge n. 341/1990 si veda la nota all'art. 12. - Per il testo dell'art. 12 si veda la nota all'art. 13. - L'art. 4 della legge sopracitata cosi' recita: "Art. 4 (Diploma di specializzazione).
- 1. Il diploma di specializzazione si consegue, successivamente alla laurea, al termine di un corso di studi di durata non inferiore a due anni finalizzato alla formazione di specialisti in settori professionali determinati, presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.
2. Con una specifica scuola di specializzazione articolata in indirizzi, cui contribuiscono le facolta' ed i dipartimenti interessati, ed in particolare le attuali facolta' di magistero, le universita' provvedono alla formazione, anche attraverso attivita' di tirocinio didattico, degli insegnamenti delle scuole secondarie, prevista dalle norme del relativo stato giuridico. L'esame finale per il conseguimento del diploma ha valore di esame di Stato ed abilita all'insegnamento per le aree disciplinari cui si riferiscono i relativi diplomi di laurea. I diplomi rilasciati dalla scuola di specializzazione costituiscono titolo di ammissione ai corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie.
3. Con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare nel termine e con le modalita' di cui all'art. 3, comma 3, sono definiti la tabella della scuola di specializzazione all'insegnamento di cui al comma 2 del presente articolo, la durata dei corsi da fissare in un periodo non inferiore ad un anno ed i relativi piani di studio. Questi devono comprendere discipline finalizzate alla preparazione professionale con riferimento alle scienze dell'educazione e all'approfondimento metodologico o didattico delle aree disciplinari interessate nonche' attivita' di tirocinio didattico obbligatorio. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, emanato di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sono stabiliti i criteri di ammissione alla scuola di specializzazione all'insegnamento e le modalita' di svolgimento dell'esame finale. Si applicano altresi' le disposizioni di cui all'art. 3, commi 7 e 8.
4. Con lo stesso decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 3 o con altro decreto adottato con le medesime modalita', di concerto altresi' con i Ministri di grazia e giustizia e per la funzione pubblica, sono determinati i diplomi di specializzazione di cui al comma 2 che in relazione a specifici profili professionali danno titolo alla partecipazione agli esami di abilitazione per l'esercizio delle corrispondenti professioni ovvero danno titolo per l'accesso alla dirigenza nel pubblico impiego".

Nota all'art. 17:
  - La legge n. 245/1990 reca: "Norme sul piano triennale di sviluppo dell'universita' e per l'attuazione del piano triennale 1988-1990".
  - Il D.P.R. n. 616/1977 reca attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, in materia di trasferimento o di delega di funzioni statali alle regioni a statuto ordinario.
 
Nota all'art. 18:
- Il testo dell'art. 4 della legge n. 457/1978 (Norme per l'edilizia residenziale) e' il seguente:
"Art. 4 (Attribuzioni delle regioni). - Le regioni, per le finalita' di cui all'art. 1, provvedono in particolare a:
  a) individuare il fabbisogno abitativo nel territorio regionale, distinguendo quello che puo' essere soddisfatto attraverso il recupero del patrimonio edilizio esistente e quello da soddisfare con nuove costruzioni, nonche' il fabbisogno per gli insediamenti rurali nell'ambito dei piani di sviluppo agricolo;
  b) formare programmi quadriennali e progetti biennali di intervento per l'utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili, includendovi anche eventuali stanziamenti integrativi disposti da loro stesse;
  c) ripartire gli interventi per ambiti territoriali, di norma sovracomunali, assicurando il coordinamento con l'acquisizione e urbanizzazione delle aree occorrenti all'attuazione dei programmi, e determinare la quota dei fondi da ripartire per ambiti territoriali, di norma comunali, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, in relazione ai fabbisogni di cui alla precedente lettera a) e in misura comunque non inferiore al 15 per cento delle risorse disponibili;
  d) individuare i soggetti incaricati della realizzazione dei programmi edilizi secondo i criteri di scelta indicati nel successivo art. 25;
  e) esercitare la vigilanza sulla gestione amministrativo-finanziaria delle cooperative edilizie, comunque fruenti di contributi pubblici;
  f) formare e gestire, a livello regionale, l'anagrafe degli assegnatari di abitazioni di edilizia residenziale comunque fruenti di contributo statale, sulla base dei criteri generali definiti dal Comitato per l'edilizia residenziale;
  g) definire i costi massimi ammissibili, nell'ambito dei limiti di cui alla lettera n) del precedente art. 3, dandone contestuale comunicazione al Comitato per l'edilizia residenziale;
  h) comunicare ogni tre mesi al Comitato per l'edilizia residenziale ed alla sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti di cui al successivo art. 10 la situazione di cassa riguardante la gestione del trimestre precedente ed il presumibile fabbisogno dei pagamenti da effettuare nel trimestre successivo sulla base dello stato di avanzamento dei lavori;
  i) redigere annualmente, nel termine e con le modalita' stabilite dal Comitato per l'edilizia residenziale, una relazione sullo stato di attuazione dei programmi nonche' sulla attivita' svolta ai sensi della precedente lettera c) e dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036;   l) disporre la concessione dei contributi pubblici previsti dalla presente legge;
  m) esercitare il controllo sul rispetto da parte dei soggetti incaricati della realizzazione dei programmi di edilizia abitativa fruenti di contributi pubblici, delle procedure e dei vincoli economici e tecnici stabiliti per la realizzazione dei programmi stessi ed accertare il possesso dei requisiti da parte dei beneficiari dei contributi dello Stato.
Le regioni possono provvedere alla eventuale integrazione dei programmi edilizi utilizzando finanziamenti stanziati con apposite leggi regionali, dandone contestuale comunicazione al Comitato per l'edilizia residenziale".

Nota all'art. 22:
- Il testo dell'art. 24 della legge n. 114/1977 (Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche) e' il seguente:
"Art. 24. - I soggetti tenuti a produrre, ai fini della concessione di benefici e vantaggi non tributari previsti da leggi speciali, certificati rilasciati dagli uffici delle imposte dirette concernenti la propria situazione reddituale possono, in luogo dei certificati, dichiarare i fatti oggetto della certificazione. Alla dichiarazione si applicano le disposizioni della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
Quando il riferimento contenuto nelle norme vigenti per la concessione di benefici e vantaggi non tributari e' fatto a imposte abolite dal 1° gennaio 1974, si applicano le disposizioni dell'art. 88-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1975, n. 597, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 60".

Nota all'art. 26:
- La legge n. 80/1963 reca: "Istituzione dell'assegno di studio universitario".
- La legge n. 442/1968 reca: "Istituzione di una universita' statale in Calabria".





 
   

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