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XV Legislatura

Legge 27 settembre 2007, n.165

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 ottobre 2007 n.236

Delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca


La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
    approvato;
   
                       IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
   
                                  Promulga
   
    la seguente legge:
                                        Art. 1.
   
                       Riordino degli enti di ricerca
   
      1. Allo scopo di promuovere, sostenere, rilanciare e razionalizzare
    le  attivita'  nel  settore  della  ricerca e di garantire autonomia,
    trasparenza   ed   efficienza  nella  gestione  degli  enti  pubblici
    nazionali  di  ricerca,  il  Governo e' autorizzato ad adottare uno o
    piu'  decreti  legislativi,  entro  il termine di diciotto mesi dalla
    data di entrata in vigore della presente legge, al fine di provvedere
    al  riordino  della disciplina relativa agli statuti e agli organi di
    governo  degli  enti  pubblici  nazionali  di  ricerca,  vigilati dal
    Ministero dell'universita' e della ricerca, nel rispetto dei principi
    e  criteri  direttivi  indicati nell'articolo 18 della legge 15 marzo
    1997, n. 59, e dei seguenti:
        a) riconoscimento  agli  enti  della  autonomia  statutaria,  nel
    rispetto  dell'articolo 33,  sesto  comma,  della  Costituzione  e in
    coerenza con i principi della Carta europea dei ricercatori, allegata
    alla raccomandazione n. 2005/251/CE della Commissione, del-l'11 marzo
    2005,  al fine di salvaguardarne l'indipendenza e la libera attivita'
    di ricerca, volta all'avanzamento della conoscenza, ferma restando la
    responsabilita'  del  Governo  nell'indicazione  della  missione e di
    specifici  obiettivi  di  ricerca  per  ciascun ente, nell'ambito del
    Programma  nazionale della ricerca (PNR) e degli obiettivi strategici
    fissati dall'Unione europea;
        b) formulazione  e  deliberazione  degli  statuti  da parte degli
    organi  statutari  competenti  dei  singoli  enti  interessati e loro
    successiva  emanazione da parte dei medesimi organi, previo controllo
    di  legittimita'  e  di  merito del Ministro dell'universita' e della
    ricerca,  nelle  forme  previste dall'articolo 6, commi 9 e 10, della
    legge  9 maggio  1989,  n.  168. Il Ministro dell'universita' e della
    ricerca esercita il controllo di cui alla presente lettera sentite le
    Commissioni  parlamentari  competenti,  le  quali  si esprimono entro
    trenta giorni dalla data della richiesta del relativo parere;
        c) formulazione  e  deliberazione degli statuti, in sede di prima
    attuazione,  da  parte  dei  consigli  scientifici  di  ciascun ente,
    integrati  da  cinque  esperti di alto profilo scientifico, nominati,
    senza  nuovi  o  maggiori oneri per la finanza pubblica, dal Ministro
    dell'universita'  e  della  ricerca. Agli esperti non e' riconosciuto
    alcun compenso o indennita';
        d) affidamento     all'Agenzia     nazionale    di    valutazione
    dell'universita'  e  della ricerca (ANVUR) del compito di valutare la
    qualita'  dei  risultati  della  ricerca  svolta  dagli enti, nonche'
    l'efficacia   e  l'efficienza  delle  loro  attivita'  istituzionali,
    riferendo periodicamente al Governo con appositi rapporti;
        e) attribuzione agli enti delle risorse finanziarie statali sulla
    base  di  criteri  che  tengano  conto  della valutazione di cui alla
    lettera d);
        f) riordino  degli organi statutari, con riduzione del numero dei
    loro  componenti,  garantendone altresi' l'alto profilo scientifico e
    le  competenze  tecnico-organizzative e prevedendo nuove procedure di
    individuazione  dei presidenti e dei componenti di nomina governativa
    dei  consigli  di amministrazione, che sono l'organo di governo degli
    enti,  tramite  scelte  effettuate  in  rose di candidati proposte da
    appositi  comitati  di  selezione  nominati  di  volta  in  volta dal
    Governo, assicurando negli stessi comitati un'adeguata rappresentanza
    di  esponenti  della comunita' scientifica nazionale e internazionale
    e,  in  particolare,  di  quanti sono stati eletti dai ricercatori in
    organismi  degli  enti,  ove  esistenti,  e  comunque escludendone il
    personale del Ministero dell'universita' e della ricerca;
        g) composizione  del  consiglio  di amministrazione del Consiglio
    nazionale  delle  ricerche  in  modo  da  assicurare che la meta' dei
    componenti sia di nomina governativa;
        h) adozione  di  procedure di valutazione comparativa, sulla base
    del  merito  scientifico,  per  l'individuazione  dei direttori degli
    organi di ricerca;
        i) adozione   di  misure  organizzative  volte  a  potenziare  la
    professionalita'  e  l'autonomia  dei  ricercatori,  semplificando le
    procedure   amministrative   relative  all'attivita'  di  ricerca,  e
    valorizzando il ruolo dei consigli scientifici;
        l) adozione  di  misure  volte a favorire la dimensione europea e
    internazionale    della   ricerca,   incentivando   la   cooperazione
    scientifica e tecnica con istituzioni ed enti di altri Paesi;
        m) introduzione  di misure volte a favorire la collaborazione con
    le  attivita'  delle  regioni  in  materia  di  ricerca scientifica e
    tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi;
        n) adozione  di  misure  che prevedano norme anti-discriminatorie
    tra donne e uomini nella composizione di organi statutari.
      2.   Il   Governo  e'  altresi'  autorizzato,  mediante  i  decreti
    legislativi di cui al comma 1:
        a) a  procedere  ad  accorpamenti o scorpori, anche parziali, con
    conseguente attribuzione di personalita' giuridica, di enti o di loro
    strutture  attive nei settori della fisica della materia, dell'ottica
    e dell'ingegneria navale;
        b) a riordinare l'Istituto italiano di tecnologia.
      3.  Gli  schemi  dei  decreti  legislativi  adottati  ai  sensi del
    comma 1,  ciascuno  dei  quali  deve  essere  corredato  di relazione
    tecnica   sugli   effetti   finanziari  delle  disposizioni  in  esso
    contenute,  sono  trasmessi  alle Camere ai fini dell'espressione dei
    pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia
    e  per  le  conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro
    quarantacinque  giorni dalla data di trasmissione dei medesimi schemi
    di  decreto.  Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque
    emanati.
      4.  I  decreti  di  cui  al  comma 1  sono  emanati su proposta del
    Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'universita'
    e  della  ricerca,  di  concerto  con il Ministro per le riforme e le
    innovazioni   nella   pubblica  amministrazione  e  con  il  Ministro
    dell'economia e delle finanze.
      5.  Ferme  restando le procedure di commissariamento previste dalle
    norme  vigenti,  nel  caso  di  modifiche  statutarie  inerenti  alla
    missione  dell'ente  e alla sua struttura di governo, ovvero nel caso
    di   comprovata   difficolta'   di   funzionamento   o   di   mancato
    raggiungimento  degli obiettivi indicati dal Governo, il Governo puo'
    procedere   al   commissariamento   degli   enti  attraverso  decreti
    sottoposti  al  parere  delle Commissioni parlamentari competenti. Le
    Commissioni   si   esprimono   entro  trenta  giorni  dalla  data  di
    trasmissione.   Decorso   tale  termine,  il  Governo  puo'  comunque
    procedere  al commissariamento. Dalle disposizioni del presente comma
    non devono derivare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
      6. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
    di  entrata  in vigore dei decreti di cui al comma 1, con le medesime
    procedure  di  cui  ai  commi 3  e  4, uno o piu' decreti legislativi
    correttivi  o  modificativi  dei  medesimi  decreti, nel rispetto dei
    principi e criteri direttivi di cui al comma 1.
      7.  Dall'attuazione  delle  norme  di  ciascun  decreto  di  cui al
    presente  articolo non  devono derivare nuovi o maggiori oneri per la
    finanza pubblica.

                                        Art. 2.
   
                                   Abrogazioni
   
      1.  I  commi 143,  144  e  145  dell'articolo 2  del  decreto-legge
    3 ottobre  2006,  n.  262, convertito, con modificazioni, dalla legge
    24 novembre 2006, n. 286, sono abrogati.
      La  presente  legge, munita dei sigillo dello Stato, sara' inserita
    nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
    italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
    osservare come legge dello Stato.
        Data a Roma, addi' 27 settembre 2007
   
  
                                           ------------------
   
                                  LAVORI PREPARATORI
   
   
                        Senato della Repubblica (atto n. 1214):
   
                  Presentato   dal   Ministro  dell'universita'  e  della
              ricerca (Mussi) il 13 dicembre 2006.
                  Assegnato  alla  commissione  7ª  (Istruzione pubblica,
              beni  culturali), in sede referente, il 12 gennaio 2007 con
              pareri delle commissioni 1ª e 5ª.
                  Esaminato dalla commissione 7ª il 24 e 30 gennaio 2007;
              6-7-13 e 20 febbraio 2007; 6-14 e 21 marzo 2007.
                  Relazione  scritta  annunciata  il  6 aprile 2007 (atto
              Sen. n. 1214-A relatore sen. Ranieri).
                  Esaminato  in  aula  il 27 marzo 2007; 12 aprile 2007 e
              approvato il 2 maggio 2007.
   
                          Camera dei deputati (atto n. 2599):
   
                  Assegnato  alla  VII  commissione  (Cultura,  scienza e
              istruzione),  in sede referente il 7 maggio 2007 con pareri
              delle  commissioni  I,  III,  V,  X,  XI,  XIV  e questioni
              regionali.
                  Esaminato  dalla  VII  commissione  il 7-12 e 28 giugno
              2007; 4 e 5 luglio 2007.
                  Esaminato in aula il 9 e 10 luglio 2007 e approvato con
              modificazioni l'11 luglio 2007.
   
                       Senato della Repubblica (atto n. 1214 B):
   
                  Assegnato  alla  7ª  commissione  (Istruzione pubblica,
              beni  culturali),  in sede referente, il 12 luglio 2007 con
              pareri delle commissioni 1ª e 5ª.
                  Esaminato  dalla  7ª  commissione  il 18-24 e 26 luglio
              2007.
                  Esaminato  in  aula  il 2 agosto 2007 e approvato il 19
              settembre 2007.


Data a Roma, addi' 27 settembre 2007

Napolitano
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Mussi, Ministro dell'universita' e della ricerca
Visto, il Guardasigilli: Mastella


N O T E

Avvertenza:
   
                  Il  testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
              sensi  dell'art.  10,  commi 2  e  3  del testo unico delle
              disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
              sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
              e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
              approvato  con  decreto  de1  Presidente  della  Repubblica
              28 dicembre  1985,  n.  1092, al sole fine di facilitare la
              lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
              e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
              l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
                  Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
              pubblicazione  nella  Gazzetta  ufficiale  delle  Comunita'
              europee (GUCE).
   
              Note all'art. 1:
                  - Il  testo  dell'art. 18 della legge 15 marzo 1997, n.
              59  (Delega  al  Governo  per il conferimento di funzioni e
              compiti  alle  regioni ed enti locali, per la riforma della
              Pubblica   amministrazione   e   per   la   semplificazione
              amministrativa),  e'  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale
              17 marzo   1997,   n.  63,  supplemento  ordinario,  e'  il
              seguente:
                  «Art.  18.  -  1.  Nell'attuazione  della delega di cui
              all'art.  11,  comma 1,  lettera d),  il  Governo,  oltre a
              quanto  previsto  dall'art.  14  della  presente  legge, si
              attiene ai seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:
                    a) individuazione di una sede di indirizzo strategico
              e  di coordinamento della politica nazionale della ricerca,
              anche   con   riferimento   alla   dimensione   europea   e
              internazionale della ricerca;
                    b) riordino, secondo criteri di programmazione, degli
              enti  operanti  nel settore, della loro struttura, del loro
              funzionamento   e   delle   procedure   di  assunzione  del
              personale,  nell'intento  di  evitare  duplicazioni  per  i
              medesimi  obiettivi,  di  promuovere e di collegare realta'
              operative  di  eccellenza, di assicurare il massimo livello
              di flessibilita', di autonomia e di efficienza, nonche' una
              piu'  agevole  stipula  di  intese,  accordi di programma e
              consorzi;
                    c) ridefinire  la  disciplina  e lo snellimento delle
              procedure   per  il  sostegno  della  ricerca  scientifica,
              tecnologica   e   spaziale   e   per   la   promozione  del
              trasferimento   e   della   diffusione   della   tecnologia
              nell'industria,    in    particolare   piccola   e   media,
              individuando  un  momento  decisionale  unitario al fine di
              evitare,  anche  con  il  riordino  degli organi consultivi
              esistenti,  sovrapposizioni  di  interventi  da parte delle
              amministrazioni  pubbliche  di cui all'art. 1, comma 2, del
              decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, riordinando gli
              enti operanti nel settore secondo criteri di programmazione
              e  di  valutazione, in aggiunta a quelli previsti dall'art.
              14 della presente legge, favorendo inoltre la mobilita' del
              personale  e prevedendo anche forme di partecipazione dello
              Stato   ad   organismi   costituiti   dalle  organizzazioni
              imprenditoriali    e   dagli   enti   di   settore   o   di
              convenzionamento con essi;
                    d) previsione di organismi, strumenti e procedure per
              la  valutazione  dei  risultati dell'attivita' di ricerca e
              dell'impatto   dell'innovazione   tecnologica   sulla  vita
              economica e sociale;
                    e) riordino  degli organi consultivi, assicurando una
              rappresentanza,  oltre  che alle componenti universitarie e
              degli  enti  di  ricerca, anche al mondo della produzione e
              dei servizi;
                    f) programmazione    e   coordinamento   dei   flussi
              finanziari in ordine agli obiettivi generali della politica
              di ricerca;
                    g) adozione    di    misure    che   valorizzino   la
              professionalita'   e   l'autonomia  dei  ricercatori  e  ne
              favoriscano  la  mobilita'  interna  ed esterna tra enti di
              ricerca, universita', scuola e imprese.
                  2.   In   sede   di   prima   attuazione   e   ai  fini
              dell'adeguamento  alla  vigente  normativa  comunitaria  in
              materia,  il  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
              scientifica e tecnologica e' autorizzato ad aggiornare, con
              propri  decreti,  i  limiti,  le  forme  e  le modalita' di
              intervento  e  di finanziamento previsti dalle disposizioni
              di  cui  al  n.  41 dell'allegato 1, previsto dall'art. 20,
              comma 8,    della    presente    legge,    ferma   restando
              l'applicazione  dell'art.  11,  secondo  comma, della legge
              17 febbraio 1982, n. 46, ai programmi di ricerca finanziati
              a totale carico dello Stato.
                  3.   Il   Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
              scientifica e tecnologica, entro quattro mesi dalla data di
              entrata  in  vigore  della  presente  legge, trasmette alle
              Camere  una  relazione  sulle linee di riordino del sistema
              della ricerca, nella quale:
                    a) siano   censiti  e  individuati  i  soggetti  gia'
              operanti   nel  settore  o  da  istituire,  articolati  per
              tipologie e funzioni;
                    b) sia  indicata la natura della loro autonomia e dei
              rispettivi meccanismi di governo e di funzionamento;
                    c) sia delineata la tipologia degli interventi per la
              programmazione   e   la   valutazione,  nonche'  di  quelli
              riguardanti   la   professionalita'   e  la  mobilita'  dei
              ricercatori.».
                  - Il   testo   dell'art.   33,   sesto   comma,   della
              Costituzione, e' il seguente:
                  «Le   istituzioni   di  alta  cultura,  universita'  ed
              accademie,  hanno  il diritto di darsi ordinamenti autonomi
              nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.».
                  - La  Carta  europea  dei  ricercatori,  allegata  alla
              raccomandazione   n.   2005/251/CE   della  Commissione  e'
              pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione europea
              L 75 del 22 marzo 2005.
                  - Il  testo  dell'art.  6,  commi 9  e  10, della legge
              9 maggio   1989,   n.   168   (Istituzione   del  Ministero
              dell'universita'    e    della    ricerca   scientifica   e
              tecnologica), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 maggio
              1989, n. 108, supplemento ordinario, e' il seguente:
                  «9.   Gli  statuti  e  i  regolamenti  di  Ateneo  sono
              deliberati   dagli  organi  competenti  dell'universita'  a
              maggioranza assoluta dei componenti. Essi sono trasmessi al
              Ministro  che,  entro  il  termine  perentorio  di sessanta
              giorni,  esercita  il controllo di legittimita' e di merito
              nella forma della richiesta motivata di riesame. In assenza
              di rilievi essi sono emanati dal rettore.
                  10.  Il  Ministro  puo' per una sola volta, con proprio
              decreto,    rinviare    gli   statuti   e   i   regolamenti
              all'universita', indicando le norme illegittime e quelle da
              riesaminare    nel    merito.    Gli    organi   competenti
              dell'universita'  possono  non  conformarsi  ai  rilievi di
              legittimita'  con  deliberazione adottata dalla maggioranza
              dei  tre  quinti  dei suoi componenti, ovvero ai rilievi di
              merito   con   deliberazione   adottata  dalla  maggioranza
              assoluta.  In  tal  caso  il Ministro puo' ricorrere contro
              l'atto  emanato  dal  rettore,  in  sede  di  giurisdizione
              amministrativa  per  i soli vizi di legittimita'. Quando la
              maggioranza  qualificata  non sia stata raggiunta, le norme
              contestate non possono essere emanate.».

              Nota all'art. 2:
                  - Il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni
              urgenti  in  materia tributaria e finanziaria), convertito,
              con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e'
              pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 ottobre 2006, n. 230.





 
   

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