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XIV Legislatura

Decreto del Presidente del Consiglio dei Minsitri 14 luglio 2006, n.0

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 settembre 2006 n.206

Competenze e Uffici del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'universita' e della ricerca.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti  in  materia  di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri; 

 Visto,  in  particolare,  l'art.  1 del predetto decreto che, con i commi 7    e   8,   istituisce,   in   sostituzione   del   Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  il  Ministero dell'istruzione  e  il  Ministero  dell'universita'  e  della ricerca trasferendo  agli  stessi  le  funzioni  attribuite, rispettivamente,
dalle  lettere a)  e b) dell'art. 50, comma 1 del decreto legislativo 30 luglio   1999,  n.  300,  con  le  inerenti  risorse  finanziarie, strumentali e di personale;
  Visto  l'art.  1,  comma 10  del  medesimo decreto-legge n. 181 del 2006, che prevede l'immediata ricognizione in via amministrativa, con decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri d'intesa con il Ministro   dell'economia   e  delle  finanze  e  sentiti  i  Ministri interessati,   delle  strutture  trasferite  ai  sensi  dello  stesso decreto-legge  nonche'  l'individuazione,  in  via  provvisoria,  del contingente   minimo   degli   uffici   strumentali   e   di  diretta
collaborazione, garantendo in ogni caso l'invarianza della spesa;

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2003, n. 319,  concernente  il  regolamento  di  organizzazione  del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;

  Visto  il  decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  28 aprile 2004, concernente la riorganizzazione degli uffici dirigenziali di livello non generale;

  D'intesa  con  il Ministero dell'economia e delle finanze e sentiti il  Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'universita' e della ricerca;

Decreta:
Art. 1.
Strutture ed Uffici


  1.  Le  strutture del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca,  di  cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto  2003,  n.  319  e al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  28 aprile  2004,  pubblicato nel supplemento  ordinario n. 90 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale -  n. 110 del 12 maggio 2004, trasferite rispettivamente al Ministero dell'istruzione  e  al  Ministero dell'universita' e della ricerca ai
sensi  dell'art. 1, comma 10 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 sono le seguenti:

    1) al Ministero dell'istruzione:
      a) il Dipartimento per l'istruzione;
      b) il  Dipartimento per la programmazione ministeriale e per la gestione   ministeriale   del   bilancio,   delle   risorse  umane  e dell'informazione,  con  esclusione  degli  Uffici di cui al punto 2, lettera b);
      c) gli Uffici scolastici regionali;
    2) al Ministero dell'universita' e della ricerca:
      a) il   Dipartimento   per   l'universita',  l'alta  formazione artistica,  musicale  e  coreutica  e  per  la  ricerca scientifica e tecnologica;
      b) gli  Uffici  III  e  V  della  Direzione  generale  studi  e programmazione  sui  sistemi dell'istruzione, dell'universita', della ricerca  e  dell'alta  formazione  artistica,  musicale  e coreutica, l'Ufficio  IV  della  Direzione  generale per i sistemi informativi e l'Ufficio  II della Direzione generale per la comunicazione, compresi nel Dipartimento di cui al punto 1), lettera b).

Art. 2.
Dotazioni organiche

  1.   Le   dotazioni   organiche   del   personale   del   Ministero dell'istruzione,  dell'universita' e della ricerca, appartenente alle qualifiche  dirigenziali,  alle  aree  funzionali  ed  alle posizioni economiche,  come  rideterminate  dalla Tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 2005, pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale n. 285 del 7 dicembre 2005, sono ripartite, in  via provvisoria, tra il Ministero dell'istruzione ed il Ministero
dell'universita'    e   della   ricerca   secondo   quanto   previsto dall'allegata Tabella 1.

Art. 3.
Uffici di diretta collaborazione

  1.  Per  entrambi i Ministeri, dell'istruzione e dell'universita' e della   ricerca,  sono  individuati  i  seguenti  uffici  di  diretta collaborazione,  con  le  funzioni  per essi previste dal decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 477, come modificato dal  decreto  del Presidente della Repubblica 26 marzo 2002, n. 128 e dal    decreto    9 giugno   2005   del   Ministro   dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca:  il Capo di Gabinetto e relativo Ufficio;  l'Ufficio  Legislativo;  la  Segreteria  del  Ministro e il Segretario  particolare;  l'Ufficio  Stampa; il Servizio di Controllo
Interno;  le  Segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato e il Consigliere Diplomatico.

  2.  Il  contingente  di  personale, di estranei all'amministrazione assunto  con  contratto a tempo determinato e di esperti e consulenti con  incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al decreto 9 giugno 2005, del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, e' cosi' ripartito:
    a) al   Ministero   dell'istruzione:   195  unita'  di  personale dell'amministrazione,  di cui 16 con qualifica dirigenziale; estranei all'amministrazione,  assunti  con  contratto a tempo determinato, in numero  non  superiore  a  18  esperti  e consulenti con incarichi di collaborazione  coordinata  e continuativa, in numero non superiore a 18;
    b) al  Ministero  dell'universita' e della ricerca: 100 unita' di personale  dell'amministrazione, di cui 9 con qualifica dirigenziale; estranei   all'amministrazione,   assunti   con   contratto  a  tempo determinato,  in  numero  non superiore a 12 esperti e consulenti con incarichi  di collaborazione coordinata e continuativa, in numero non superiore a 12.

Art. 4.
Contingente minimo degli uffici strumentali
e di diretta collaborazione

  1.  Il  contingente  minimo  degli  uffici strumentali e di diretta collaborazione   del   Ministero   dell'istruzione  e  del  Ministero dell'universita'  e  della  ricerca e' individuato secondo l'allegata Tabella 2.

   2.   Il   personale,   con  qualifica  dirigenziale  e  delle  aree funzionali,  in  servizio  presso  gli uffici svolgenti compiti nelle aree  funzionali  di  cui  all'art.  50, comma 1, lettere a) e b) del decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n. 300, continua a svolgere i propri  compiti  e  funzioni nell'ambito degli uffici come trasferiti dal presente decreto.

Art. 5.
Disposizioni transitorie

  1.  Fermo  restando  quanto  previsto dagli articoli 2, 3 e 4, fino all'emanazione,  da  parte  del  Ministero  dell'universita'  e della ricerca,   del   regolamento   di   cui   all'art.  1,  comma 23  del decreto-legge  18 maggio  2006,  n. 181, la Direzione generale per la politica  finanziaria e per il bilancio, la Direzione generale per le risorse  umane  del  Ministero,  acquisti  e  affari  generali  e  la Direzione generale per i sistemi informativi, del Dipartimento per la programmazione  ministeriale  e  per  la  gestione  ministeriale  del bilancio, delle risorse umane e dell'informazione, di cui all'art. 1,
comma 1,  punto  1, lettera b), continuano a svolgere i loro compiti, anche  per il Ministero dell'universita' e della ricerca. Le predette Direzioni  generali  continuano  altresi'  a  svolgere,  anche per il Ministero  dell'universita' e della ricerca, i compiti concernenti le spese  gia'  ad  esse  affidate  per  l'anno 2006, quali strutture di servizio, secondo quanto previsto dall'art. 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.

  2.  La  predetta  Direzione  generale  per  le  risorse  umane  del Ministero,  acquisti e affari generali, continua altresi' ad operare, fino  all'emanazione, da parte del Ministero dell'universita' e della ricerca,   del   regolamento   di   cui   all'art.  1,  comma 23  del decreto-legge  18 maggio 2006, n. 181, come struttura di servizio per il  Ministero  dell'universita'  e della ricerca, per la gestione dei capitoli  di  bilancio  iscritti  sotto  il centro di responsabilita'
amministrativa  numero  1  -  Gabinetto  ed  altri  uffici di diretta collaborazione del Ministro, del medesimo Ministero.


Data a Roma, addi' 14 luglio 2006

Il Presidente: Prodi

Registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 2006
Ministeri  istituzionali  -  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri,
registro n. 9, foglio n. 185




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