IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;
Visto, in particolare, l'art. 1 del predetto decreto che, con i commi 7 e 8, istituisce, in sostituzione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'universita' e della ricerca trasferendo agli stessi le funzioni attribuite, rispettivamente,
dalle lettere a) e b) dell'art. 50, comma 1 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;
Visto l'art. 1, comma 10 del medesimo decreto-legge n. 181 del 2006, che prevede l'immediata ricognizione in via amministrativa, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentiti i Ministri interessati, delle strutture trasferite ai sensi dello stesso decreto-legge nonche' l'individuazione, in via provvisoria, del contingente minimo degli uffici strumentali e di diretta
collaborazione, garantendo in ogni caso l'invarianza della spesa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2003, n. 319, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 28 aprile 2004, concernente la riorganizzazione degli uffici dirigenziali di livello non generale;
D'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e sentiti il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'universita' e della ricerca;
Decreta:
Art. 1.
Strutture ed Uffici
1. Le strutture del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2003, n. 319 e al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 28 aprile 2004, pubblicato nel supplemento ordinario n. 90 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 110 del 12 maggio 2004, trasferite rispettivamente al Ministero dell'istruzione e al Ministero dell'universita' e della ricerca ai
sensi dell'art. 1, comma 10 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 sono le seguenti:
1) al Ministero dell'istruzione:
a) il Dipartimento per l'istruzione;
b) il Dipartimento per la programmazione ministeriale e per la gestione ministeriale del bilancio, delle risorse umane e dell'informazione, con esclusione degli Uffici di cui al punto 2, lettera b);
c) gli Uffici scolastici regionali;
2) al Ministero dell'universita' e della ricerca:
a) il Dipartimento per l'universita', l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca scientifica e tecnologica;
b) gli Uffici III e V della Direzione generale studi e programmazione sui sistemi dell'istruzione, dell'universita', della ricerca e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, l'Ufficio IV della Direzione generale per i sistemi informativi e l'Ufficio II della Direzione generale per la comunicazione, compresi nel Dipartimento di cui al punto 1), lettera b).
Art. 2.
Dotazioni organiche
1. Le dotazioni organiche del personale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, appartenente alle qualifiche dirigenziali, alle aree funzionali ed alle posizioni economiche, come rideterminate dalla Tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 7 dicembre 2005, sono ripartite, in via provvisoria, tra il Ministero dell'istruzione ed il Ministero
dell'universita' e della ricerca secondo quanto previsto dall'allegata Tabella 1.
Art. 3.
Uffici di diretta collaborazione
1. Per entrambi i Ministeri, dell'istruzione e dell'universita' e della ricerca, sono individuati i seguenti uffici di diretta collaborazione, con le funzioni per essi previste dal decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 477, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2002, n. 128 e dal decreto 9 giugno 2005 del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca: il Capo di Gabinetto e relativo Ufficio; l'Ufficio Legislativo; la Segreteria del Ministro e il Segretario particolare; l'Ufficio Stampa; il Servizio di Controllo
Interno; le Segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato e il Consigliere Diplomatico.
2. Il contingente di personale, di estranei all'amministrazione assunto con contratto a tempo determinato e di esperti e consulenti con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al decreto 9 giugno 2005, del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, e' cosi' ripartito:
a) al Ministero dell'istruzione: 195 unita' di personale dell'amministrazione, di cui 16 con qualifica dirigenziale; estranei all'amministrazione, assunti con contratto a tempo determinato, in numero non superiore a 18 esperti e consulenti con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, in numero non superiore a 18;
b) al Ministero dell'universita' e della ricerca: 100 unita' di personale dell'amministrazione, di cui 9 con qualifica dirigenziale; estranei all'amministrazione, assunti con contratto a tempo determinato, in numero non superiore a 12 esperti e consulenti con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, in numero non superiore a 12.
Art. 4.
Contingente minimo degli uffici strumentali
e di diretta collaborazione
1. Il contingente minimo degli uffici strumentali e di diretta collaborazione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'universita' e della ricerca e' individuato secondo l'allegata Tabella 2.
2. Il personale, con qualifica dirigenziale e delle aree funzionali, in servizio presso gli uffici svolgenti compiti nelle aree funzionali di cui all'art. 50, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, continua a svolgere i propri compiti e funzioni nell'ambito degli uffici come trasferiti dal presente decreto.
Art. 5.
Disposizioni transitorie
1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 2, 3 e 4, fino all'emanazione, da parte del Ministero dell'universita' e della ricerca, del regolamento di cui all'art. 1, comma 23 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, la Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio, la Direzione generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali e la Direzione generale per i sistemi informativi, del Dipartimento per la programmazione ministeriale e per la gestione ministeriale del bilancio, delle risorse umane e dell'informazione, di cui all'art. 1,
comma 1, punto 1, lettera b), continuano a svolgere i loro compiti, anche per il Ministero dell'universita' e della ricerca. Le predette Direzioni generali continuano altresi' a svolgere, anche per il Ministero dell'universita' e della ricerca, i compiti concernenti le spese gia' ad esse affidate per l'anno 2006, quali strutture di servizio, secondo quanto previsto dall'art. 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.
2. La predetta Direzione generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali, continua altresi' ad operare, fino all'emanazione, da parte del Ministero dell'universita' e della ricerca, del regolamento di cui all'art. 1, comma 23 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, come struttura di servizio per il Ministero dell'universita' e della ricerca, per la gestione dei capitoli di bilancio iscritti sotto il centro di responsabilita'
amministrativa numero 1 - Gabinetto ed altri uffici di diretta collaborazione del Ministro, del medesimo Ministero.
Data a Roma, addi' 14 luglio 2006