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  Entra in Lavori Preparatori alla legge17 luglio 2006, n. 233 Divisore Grafico
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LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 379):

  • Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Prodi), il 18 maggio 2006.
  • Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali),  in  sede referente, il 6 giugno 2006, con parere delle commissioni 1ª, 3ª, 5ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª e 12ª.
  • Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali),  in  sede  consultiva,  sull'esistenza dei presupposti di costituzionalita' il 7 giugno 2006.
  • Esaminato  dalla  1ª  commissione,  il 7, 13, 14 e 15 giugno 2006.
  • Esaminato  in  aula sull'esistenza dei presupposti di costituzionalita' il 13 giugno 2006.
  • Esaminato in aula il 28 giugno 2006 ed approvato il 4 luglio 2006.

Camera dei deputati (atto n. 1287):

  • Assegnato  alla  I commissione, in sede referente, il 5 luglio  2006, con pareri del Comitato per la legislazione e delle commissioni II, III, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII e XIII.
  • Esaminato dalla I commissione il 6 e 11 luglio 2006.
  • Esaminato  in  aula  l'11,  12  e  13  luglio 2006 ed approvato il 17 luglio 2006.

Avvertenza:

Il  decreto-legge  18  maggio  2006, n. 181, e' stato pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 114 del 18 maggio 2006.
A  norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri), le  modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno  efficacia  dal  giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione  e  corredato delle relative note e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 39.

ALLEGATO
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 18 MAGGIO 2006, N. 181

All'articolo 1; al  comma  1,  capoverso  1, le parole: " Ministero delle politiche agricole,  alimentari e forestali " sono sostituite dalle seguenti: "
Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali "; le parole:  "  Ministero  dell'ambiente  e della tutela del territorio " sono  sostituite  dalle  seguenti.  "Ministero  dell'ambiente e della tutela   del   territorio   e  del  mare  ";  le  parole:  "Ministero dell'istruzione  "  sono  sostituite dalle seguenti: "Ministero della pubblica   istruzione";  le  parole:  "Ministero  dei  beni  e  delle attivita' culturali" sono sostituite dalle seguenti: "Ministero per i
beni e le attivita' culturali";  

il comma 2 e' sostituito dai seguenti:   "  2. Al Ministero dello sviluppo economico sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni di  cui all'articolo 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree
sottoutilizzate,  fatta  eccezione  per le funzioni di programmazione economica  e finanziaria non ricomprese nelle politiche di sviluppo e di  coesione,  fatto  salvo  quanto  previsto  dal  comma  19-bis del presente  articolo,  e  per le funzioni della segreteria del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), la quale e' trasferita  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  con  le inerenti  risorse  finanziarie,  strumentali  e  di  personale.  Sono trasferiti  altresi'  alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le  inerenti  risorse  finanziarie,  strumentali  e  di personale, il
Nucleo  di  consulenza  per  l'attuazione  delle  linee  guida per la regolazione  dei  servizi  di  pubblica  utilita'  (NARS)  e l'Unita' tecnica  -  finanza  di  progetto  (UTPF) di cui all'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

 2-bis.  All'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999,   n.   300,   sono  soppresse  le  parole:  ",  programmazione, coordinamento  e verifica degli interventi per lo sviluppo economico, territoriale e settoriale e politiche di coesione".   2-ter. All'articolo 27, comma 2, alinea, del decreto legislativo 30 luglio  1999, n. 300, le parole da: "secondo il principio di" fino a: "politica industriale" sono sostituite dalle seguenti: ", ivi inclusi gli  interventi  in  favore  delle  aree  sottoutilizzate, secondo il principio  di  sussidiarieta'  e di leale collaborazione con gli enti territoriali  interessati e in coerenza con gli obiettivi generali di politica industriale".

2-quater.  All'articolo  16 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, il decimo comma e' sostituito dal seguente: "Partecipa  alle riunioni del Comitato, con funzioni di segretario, un  Sottosegretario  di  Stato  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei ministri,  nominato  con  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri".

2-quinquies.  L'articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2005, n. 109, e' abrogato ";
  al  comma 3, le parole: " Ministero dello sviluppo economico " sono sostituite dalle seguenti: " Ministero delle attivita' produttive ";

al  comma  5,  sono  aggiunti,  in  fine,  i seguenti periodi: " Il Ministero  dei  trasporti propone, di concerto con il Ministero delle infrastrutture, il piano generale dei trasporti e della logistica e i piani  di  settore  per  i  trasporti,  compresi  i  piani  urbani di mobilita',  ed  esprime,  per quanto di competenza, il concerto sugli atti  di  programmazione degli interventi di competenza del Ministero delle  infrastrutture.  All'articolo  42,  comma  1,  lettera a), del decreto   legislativo   30   luglio  1999,  n.  300,  le  parole:  "; integrazione modale fra i sistemi di trasporto" sono soppresse ";

il comma 6 e' sostituito dal seguente: "  6. E' istituito il Ministero della solidarieta' sociale. A detto Ministero  sono  trasferiti,  con  le  inerenti  risorse finanziarie, strumentali  e  di personale: le funzioni attribuite al Ministero del lavoro  e  delle politiche sociali dall'articolo 46, comma 1, lettera c),  del  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300, in materia di politiche  sociali  e  di assistenza, fatto salvo quanto disposto dal comma  19 del presente articolo; i compiti di vigilanza dei flussi di entrata  dei lavoratori esteri non comunitari, di cui alla lettera d) del  comma  1  dell'articolo 46 del citato decreto legislativo n. 300 del  1999, e neo comunitari, nonche' i compiti di coordinamento delle politiche per l'integrazione degli stranieri immigrati. Restano ferme le  attribuzioni  del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in  materia di politiche previdenziali. Con il decreto del Presidente del  Consiglio dei Ministri di cui al comma 10 del presente articolo, sono  individuate  le  forme  di  esercizio coordinato delle funzioni aventi  natura  assistenziale o previdenziale, nonche' delle funzioni di  indirizzo  e  vigilanza  sugli  enti  di settore; possono essere, altresi',  individuate  forme  di  avvalimento  per l'esercizio delle
rispettive  funzioni.  Sono  altresi'  trasferiti  al Ministero della solidarieta'  sociale,  con  le  inerenti  risorse  finanziarie e con l'Osservatorio per il disagio giovanile legato alle tossicodipendenze di  cui al comma 556 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266,  i  compiti  in  materia  di politiche antidroga attribuiti alla Presidenza  del  Consiglio dei Ministri.

L'articolo 6-bis del decreto legislativo  30  luglio  1999,  n.  303, e' abrogato. Il personale in servizio  presso il soppresso dipartimento nazionale per le politiche antidroga  e'  assegnato  alle  altre  strutture della Presidenza del Consiglio   dei   Ministri,  fatto  comunque  salvo  quanto  previsto dall'articolo  12, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni. Sono, infine, trasferite al Ministero della  solidarieta' sociale le funzioni in materia di Servizio civile nazionale di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230, alla legge 6 marzo 2001,  n.  64,  e  al  decreto  legislativo 5 aprile 2002, n. 77, per l'esercizio delle quali il Ministero si avvale delle relative risorse finanziarie,    umane    e   strumentali.   Il   Ministro   esercita,
congiuntamente  con  il  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, le funzioni di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia nazionale italiana del programma comunitario gioventu' "; 

al   comma   7,   nel   primo   periodo,  le  parole:  "  Ministero dell'istruzione  "  sono sostituite dalle seguenti: " Ministero della pubblica  istruzione  "  e,  nel  secondo  periodo, dopo le parole: " decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300  "  sono aggiunte le seguenti: ", ad eccezione di quelle riguardanti le istituzioni di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508 "; 

al  comma  8, dopo le parole: " decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300  "sono  aggiunte le seguenti: ", nonche' quelle in materia di alta formazione artistica, musicale e coreutica";   dopo il comma 8 e' inserito il seguente:"

8-bis.  Il  Ministero dello sviluppo economico, il Ministero delle infrastrutture,  il  Ministero  dei  trasporti,  il  Ministero  della pubblica  istruzione,  il  Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e del mare, il Ministero dell'universita' e della ricerca si articolano in dipartimenti. Le direzioni generali costituiscono le strutture di primo livello del Ministero della solidarieta' sociale e del Ministero del commercio internazionale"; 

al  comma  9, il primo periodo e' soppresso e, nel secondo periodo, le  parole:  "  Ministero  delle  politiche  agricole,  alimentari  e forestali  "  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "  Ministero  delle politiche agricole alimentari e forestali "; 

dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:

" 9-bis. Il Ministro dello sviluppo economico esercita la vigilanza sui  consorzi  agrari  di  concerto  con  il Ministro delle politiche agricole  alimentari  e  forestali,  ai  sensi  dell'articolo  12 del decreto  legislativo  2  agosto  2002, n. 220. I consorzi agrari sono societa' cooperative a responsabilita' limitata, disciplinate a tutti gli  effetti  dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile; l'uso della  denominazione di consorzio agrario e' riservato esclusivamente
alle  societa'  cooperative di cui al presente comma. Le disposizioni della legge 28 ottobre 1999, n. 410, e successive modificazioni, sono abrogate  ad eccezione dell'articolo 2, dell'articolo 5, commi 2, 3 e 5,   e   dell'articolo   6.  E'  abrogato,  altresi',  il  comma  227 dell'articolo  1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Per i consorzi agrari  attualmente  in  stato di liquidazione coatta amministrativa, l'autorita'  di  vigilanza  provvede  alla  nomina  di un commissario unico,  ai sensi dell'articolo 198, primo comma, del regio decreto 16 marzo  1942,  n.  267,  in sostituzione dei commissari in carica alla
data  di  entrata  in  vigore della legge di conversione del presente decreto,  con  il  compito  di  chiudere  la liquidazione entro il 31 dicembre 2007, depositando gli atti di cui all'articolo 213 del regio decreto  16  marzo  1942,  n.  267, salvo che entro detto termine sia stata  autorizzata  una proposta di concordato ai sensi dell'articolo 214  del  citato  regio  decreto.  Per  tutti  gli  altri consorzi, i commissari  in  carica  provvedono,  entro  il 31 dicembre 2006, alla ricostituzione  degli  organi  statutari  e  cessano,  in  pari data, dall'incarico.   I   consorzi   agrari   adeguano  gli  statuti  alle disposizioni del codice civile entro il 30 giugno 2007. 

9-ter.  All'articolo  17, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004,  n. 99, e successive modificazioni, le parole da: "ivi compresi la  registrazione  a  livello  internazionale"  fino  a: "specialita' tradizionali garantite" sono soppresse "; dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti: "

10-bis.  In sede di prima applicazione del presente decreto e al fine  di  assicurare il funzionamento delle strutture trasferite, gli incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle predette strutture ai sensi dei commi 5-bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  e  successive modificazioni, salvo quanto previsto dal comma 23 del presente articolo, possono essere mantenuti fino  alla  scadenza attualmente prevista per ciascuno di essi, anche
in  deroga  ai  contingenti  indicati  dai  citati  commi  5-bis  e 6 dell'articolo  19  del  decreto  legislativo  n.  165  del  2001.  Le amministrazioni  che  utilizzano  i  predetti contingenti in deroga e limitatamente   agli  stessi,  possono  conferire,  relativamente  ai contratti  in corso che abbiano termine entro il 30 giugno 2007, alla rispettiva  scadenza,  nuovi  incarichi  dirigenziali,  di durata non superiore al 30 giugno 2008. 

10-ter.   Al  fine  di  assicurare  l'invarianza  della  spesa,  le amministrazioni  cedenti  rendono  temporaneamente  indisponibili  un numero  di  incarichi  corrispondente a quello di cui al comma 10-bis del  presente  articolo, fino alla scadenza dei relativi termini. Con il  provvedimento  di  cui  al  comma  10 del presente articolo, e in relazione  alle  strutture  trasferite, si procede all'individuazione degli  incarichi  dirigenziali  conferiti  ai sensi dell'articolo 19,
commi  5-bis  e  6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, da parte delle amministrazioni di cui al predetto comma 10-bis "; 

il comma 11 e' sostituito dal seguente: "   11.  La  denominazione:  "Ministero  delle  politiche  agricole alimentari  e  forestali"  sostituisce,  ad  ogni  effetto  e ovunque presente,  la  denominazione:  "Ministero  delle politiche agricole e forestali""; 

al  comma  12,  le  parole:  " dal comma 13 " sono sostituite dalle seguenti: " dai commi 13, 19 e 19-bis "; 

dopo il comma 13, e' inserito i1 seguente: " 13-bis. La denominazione: "Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente,  la  denominazione: "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio" ";

al  comma  16,  le  parole:  "  Ministero  dell'istruzione  "  sono sostituite dalle seguenti: " Ministero della pubblica istruzione "; 

il comma 19 e' sostituito dai seguenti:   " 19. Sono attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri:  a)  le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero per i beni  e  le  attivita' culturali dagli articoli 52, comma 1, e 53 del decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n. 300, in materia di sport. Entro  trenta  giorni  dalla data di entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,  lo statuto dell'Istituto per il credito  sportivo  e' modificato al fine di prevedere la vigilanza da parte  del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni e le attivita' culturali; b)  le  funzioni di vigilanza sull'Agenzia dei segretari comunali e provinciali  nonche'  sulla  Scuola  superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale;   c)   l'iniziativa   legislativa  in  materia  di  individuazione  e allocazione  delle funzioni fondamentali di comuni, province e citta'
metropolitane  di  cui  all'articolo  117, secondo comma, lettera p), della  Costituzione, nonche' le competenze in materia di promozione e coordinamento relativamente all'attuazione dell'articolo 118, primo e secondo comma, della Costituzione;   d) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche giovanili,  nonche'  le  funzioni di competenza statale attribuite al Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche sociali dall'articolo 46,
comma  1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in   materia   di   coordinamento   delle   politiche  delle  giovani generazioni,  ivi  comprese  le  funzioni  di  indirizzo  e vigilanza sull'Agenzia  nazionale italiana del programma comunitario gioventu', esercitate congiuntamente con il Ministro della solidarieta' sociale. La  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri puo' prendere parte alle attivita' del Forum nazionale dei giovani; e) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per  la  famiglia  nelle sue componenti e problematiche generazionali nonche' le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro  e  delle politiche sociali dall'articolo 46, comma 1, lettera c),  del  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300, in materia di coordinamento delle politiche a favore della famiglia, di' interventi per il sostegno della maternita' e della paternita', di conciliazione
dei  tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, di misure di sostegno  alla  famiglia,  alla  genitorialita'  e alla natalita', di supporto all'Osservatorio nazionale sulla famiglia. La Presidenza del Consiglio  dei  Ministri  subentra  al  Ministero  del lavoro e delle politiche  sociali  in  tutti  i  suoi  rapporti  con  l'Osservatorio nazionale  sulla  famiglia  e  tiene  informato  il  Ministero  della solidarieta'  sociale  della  relativa  attivita'.  La Presidenza del
Consiglio  dei  Ministri,  unitamente al Ministero della solidarieta' sociale,   fornisce   il   supporto  all'attivita'  dell'Osservatorio nazionale  per  l'infanzia e del Centro nazionale di documentazione e di  analisi  per l'infanzia di cui agli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre   1997,   n.  451,  ed  esercita  altresi'  le  funzioni  di espressione  del  concerto  in  sede  di  esercizio delle funzioni di competenza  statale  attribuite  al  Ministero  del  lavoro  e  della
previdenza  sociale in materia di "Fondo di previdenza per le persone che   svolgono   lavori   di   cura   non   retribuiti  derivanti  da responsabilita'   familiari",   di  cui  al  decreto  legislativo  16 settembre 1996, n. 565; f)  le  funzioni  di  espressione del concerto in sede di esercizio delle  funzioni  di  competenza  statale  attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dagli articoli 8, 9, 10, 11, 18, 19, 20,  43,  44,  45, 46, 47 e 48 del codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;   g)  le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero delle
attivita'  produttive  dalla  legge 25 febbraio 1992, n. 215, e dagli articoli  21, 22, 52, 53, 54 e 55 del citato codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.  

19-bis.  Le  funzioni  di competenza statale assegnate al Ministero delle  attivita'  produttive  dagli  articoli  27  e  28  del decreto legislativo  30  luglio  1999, n. 300, e successive modificazioni, in materia  di  turismo, sono attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri;  il  Ministro  dello  sviluppo  economico  concerta  con il Presidente    del   Consiglio   dei   Ministri   l'individuazione   e l'utilizzazione,   anche  residuale,  delle  risorse  finanziarie  da
destinare  al  turismo,  ivi comprese quelle incluse nel Fondo per le aree sottoutilizzate. Per l'esercizio di tali funzioni, il Presidente del  Consiglio  dei  Ministri si avvale della struttura costituita ai sensi  del  comma  19-ter  del  presente  articolo  e  delle relative risorse.

19-ter.  All'articolo 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modifiche:   a)  il  comma  1  e'  sostituito  dal  seguente:  " Il Ministero si articola in dipartimenti ";   b)  al  comma 2, alinea, sono soppresse le seguenti parole: "di cui all'articolo 53";   c) al comma 2, dopo la lettera d), e' aggiunta la seguente: "d-bis) turismo". 

19-quater.  Al  Ministero  per i beni e le attivita' culturali sono trasferite le dotazioni finanziarie, strumentali e di personale della direzione  generale  del  turismo  gia' del Ministero delle attivita' produttive,   che   viene   conseguentemente   soppressa.  In  attesa dell'emanazione  del  regolamento  previsto dal comma 23, l'esercizio delle funzioni e' assicurato con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  d'intesa  con  il  Ministro per i beni e le attivita' culturali e il Ministro dell'economia e delle finanze. 

19-quinquies.  Con  regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma  2,  della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono ridefiniti, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, la composizione e i  compiti  della  Commissione  di  cui all'articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, nonche' la durata in carica  dei suoi componenti sulla base delle norme generali contenute nella medesima legge. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento sono abrogati l'articolo 38, commi 2, 3 e 4, e l'articolo 39 della citata legge n. 184 del 1983 ";

il comma 22 e' sostituito dai seguenti:  "  22. Per l'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del comma 19:   a)  quanto  alla  lettera  a),  sono trasferite alla Presidenza del Consiglio  dei  Ministri  le  inerenti  strutture  organizzative  del Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'  culturali, con le relative risorse finanziarie, umane e strumentali;   b)  quanto  alle  lettere  b) e c), il Presidente del Consiglio dei Ministri  utilizza  le inerenti strutture organizzative del Ministero dell'interno.  L'utilizzazione  del  personale puo' avvenire mediante avvalimento  ovvero  nelle  forme  di cui agli articoli 9, comma 2, e 9-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303; .   c) quanto alla lettera d), la Presidenza del Consiglio dei Ministri puo' avvalersi del Forum nazionale dei giovani;   d) quanto alla lettera e), il Presidente del Consiglio dei Ministri si  avvale,  tra  l'altro,  dell'Osservatorio  per il contrasto della
pedofilia  e della pornografia minorile di cui all'articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269.

22-bis. La Commissione e la segreteria tecnica di' cui all'articolo 3,  commi da 6-duodecies a 6-quaterdecies, del decreto-legge 14 marzo 2005,  n.  35,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005,  n.  80,  e successive modificazioni, sono soppresse. Presso la Presidenza  del Consiglio dei Ministri e' costituita, con decreto del Presidente  del  Consiglio,  una  Unita'  per la semplificazione e la qualita'  della  regolazione,  con relativa segreteria tecnica. Della Unita'  per  la  semplificazione  e  la qualita' della regolazione fa parte il capo del dipartimento per gli affari giuridici e legislativi
della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  e i componenti sono scelti   tra   professori  universitari,  magistrati  amministrativi, contabili ed ordinari, avvocati dello Stato, funzionari parlamentari, avvocati  del  libero  foro  con  almeno  quindici anni di iscrizione all'albo  professionale, dirigenti delle amministrazioni pubbliche ed esperti  di  elevata professionalita'. Se appartenenti ai ruoli delle pubbliche   amministrazioni,   gli   esperti  e  i  componenti  della segreteria  tecnica  possono  essere collocati in aspettativa o fuori ruolo,  secondo  le norme e i criteri dei rispettivi ordinamenti. Per
il  funzionamento  dell'Unita'  si  utilizza  lo  stanziamento di cui all'articolo  3,  comma  6-quaterdecies,  del  decreto-legge 14 marzo 2005,  n.  35,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005,  n.  80,  ridotto  del  venticinque  per cento. Con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  si  provvede, altresi', al riordino  delle  funzioni  e  delle  strutture  della  Presidenza del Consiglio  dei  Ministri relative all'esercizio delle funzioni di cui al  presente  comma  e  alla  riallocazione delle relative risorse. A decorrere  dalla  data  di entrata in vigore del suddetto decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, e' abrogato l'articolo 11, comma 2, della legge 6 luglio 2002, n. 137. 

22-ter.  Il  comma 2 dell'articolo 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' sostituito dal seguente:   "2  Ogni  qualvolta la legge o altra fonte normativa ssegni, anche in  via  delegata, compiti specifici ad un Ministro senza portafoglio ovvero  a  specifici  uffici  o  dipartimenti  della  Presidenza  del Consiglio  dei ministri, gli stessi si intendono comunque attribuiti, rispettivamente,  al  Presidente del Consiglio dei ministri, che puo' delegarli  a  un  Ministro  o  a  un Sottosegretario di Stato, e alla Presidenza del Consiglio dei ministri" ";  

il comma 23 e' sostituito dai seguenti:   "  23.  In  attuazione  delle  disposizioni  previste  dal presente decreto   e   limitatamente   alle  amministrazioni  interessate  dal riordino,  con  regolamenti  adottati  ai  sensi  dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono definiti gli assetti organizzativi  e  il numero massimo delle strutture di primo livello, in modo da assicurare che al termine del processo di riorganizzazione non  sia superato, dalle nuove strutture, il limite di spesa previsto per  i  Ministeri  di  origine  e  si  resti altresi' entro il limite complessivo della spesa sostenuta, alla data di entrata in vigore del presente decreto, per la totalita' delle strutture di cui al presente comma.

23-bis.  Con  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri   interessati,  previa  consultazione  delle  organizzazioni sindacali  maggiormente rappresentative, sono determinati i criteri e le  modalita'  per l'individuazione delle risorse umane relative alle funzioni  trasferite  ai  sensi  dei  commi  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 19-quater ";

dopo il comma 24 sono inseriti i seguenti:   "24-bis. All'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  dopo  il  secondo  periodo, e' inserito il seguente: "All'atto  del  giuramento  del  Ministro,  tutte  le assegnazioni di personale, ivi compresi gli incarichi anche di livello dirigenziale e
le  consulenze  e i contratti, anche a termine, conferiti nell'ambito degli  uffici  di cui al presente comma, decadono automaticamente ove non   confermati   entro  trenta  giorni  dal  giuramento  del  nuovo Ministro".

 24-ter.  Il  termine  di  cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo 2001, n. 165, come modificato dal comma 24-bis del  presente  articolo, decorre, rispetto al giuramento dei Ministri in  carica  alla data di entrata in vigore della legge di conversione del  presente  decreto,  da  tale  ultima  data.  Sono  fatti  salvi, comunque,  le  assegnazioni e gli incarichi conferiti successivamente al 17 maggio 2006.  

24-quater.   Ai  vice  Ministri  e'  riservato  un  contingente  di personale pari a quello previsto per le segreterie dei Sottosegretari di  Stato.  Tale  contingente  si  intende  compreso  nel contingente complessivo  del  personale  degli  uffici  di diretta collaborazione stabilito  per ciascun Ministro, con relativa riduzione delle risorse complessive a tal fine previste. 

24-quinquies.   Il   Ministro,   in   ragione   della   particolare complessita'  della  delega  attribuita,  puo'  autorizzare  il  vice Ministro,  in  deroga  al  limite  di  cui al primo periodo del comma 24-quater  e  comunque entro il limite complessivo della spesa per il personale  degli  uffici di diretta collaborazione del Ministro, come rideterminato  ai sensi dello stesso comma, a nominare un consigliere giuridico, che e' responsabile dei rapporti con gli uffici di diretta
collaborazione  del  Ministro,  o  un  altro  soggetto  esperto nelle materie  delegate,  un  capo  della  segreteria,  il  quale  coordina l'attivita'  del personale di supporto, un segretario particolare, un responsabile  della  segreteria  tecnica  ovvero un altro esperto, un addetto  stampa  o  un  portavoce  nonche', ove necessario in ragione delle  peculiari  funzioni  delegate,  un responsabile per gli affari internazionali.  Il  vice  Ministro,  per  le  materie  inerenti alle
funzioni delegate, si avvale dell'ufficio di gabinetto e dell'ufficio legislativo del Ministero. 

24-sexies.   Alle   disposizioni   di  cui  ai  commi  24-quater  e 24-quinquies si adeguano i regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dell'articolo 14, comma  2,  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Fino a tale adeguamento,  gli incarichi, le nomine o le assegnazioni di personale incompatibili  con  i  commi  24-quater  e  24-quinquies, a qualsiasi titolo  effettuati, sono revocati di diritto ove non siano utilizzati per  gli  uffici  di  diretta collaborazione del Ministro, nei limiti delle dotazioni ordinarie di questi ultimi. 

24-septies.  E' abrogato l'articolo 3 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

24-octies.  All'articolo  3,  comma  2,  del  regolamento di cui aldecreto  del  Presidente  della  Repubblica 14 maggio 2001, n. 258, e successive  modificazioni,  sono  soppresse le seguenti parole: ", di cui  uno  scelto  tra  i  dirigenti  preposti  a  uffici  di  livello dirigenziale generale del Ministero".

24-novies.  All'articolo  3-bis,  comma  3, lettera b), del decreto legislativo  30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, le parole: ", ovvero espletamento del mandato parlamentare di senatore o deputato  della  Repubblica,  nonche'  di consigliere regionale" sono soppresse "; al  comma  25,  sono  aggiunte,  in fine, le seguenti parole: " con specifico  riferimento al trasferimento di risorse umane in servizio, strumentali  e finanziarie gia' previste dalla legislazione vigente e stanziate in bilancio, fatta salva la rideterminazione degli organici quale  risultante  dall'attuazione  dell'articolo  1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 ";

dopo il comma 25 sono aggiunti i seguenti:   "  25-bis.  Dal  riordino  delle  competenze  dei Ministeri e della Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri e dal loro accorpamento non deriva alcuna revisione dei trattamenti economici complessivi in atto corrisposti    ai    dipendenti    trasferiti    ovvero    a   quelli
dell'amministrazione  di  destinazione  che  si  rifletta in maggiori oneri per il bilancio dello Stato. 

25-ter.  Gli  schemi  dei  decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, attuativi del riordino dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio  dei Ministri previsti dal presente decreto, sono corredati da  relazione  tecnica  e  sottoposti  per il parere alle Commissioni parlamentari  competenti  per materia e alle Commissioni bilancio del Senato  della Repubblica e della Camera dei deputati per i profili di carattere finanziario. Decorsi trenta giorni dalla trasmissione della richiesta, i decreti possono essere comunque adottati. 

25-quater. L'onere relativo ai contingenti assegnati agli uffici di diretta   collaborazione  dei  Ministri,  dei  vice  Ministri  e  dei Sottosegretari  di  Stato  non  deve  essere,  comunque, superiore al limite di spesa complessivo riferito all'assetto vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

25-quinquies.    All'onere   relativo   alla   corresponsione   del trattamento  economico ai Ministri, vice Ministri e Sottosegretari di Stato  in  attuazione  dei commi da 1 a 8 e 19 del presente articolo, pari  ad  euro  250.000 per l'anno 2006 e ad euro 375.000 a decorrere dall'anno 2007, si provvede, quanto ad euro 250.000 per l'anno 2006 e ad   euro   375.000   per  l'anno  2007,  mediante  riduzione,  nella corrispondente    misura,   dell'autorizzazione   di   spesa   recata dall'articolo  3,  comma  6-quaterdecies,  del decreto-legge 14 marzo 2005,  n.  35,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 14 maggio
2005,  n.  80,  e, quanto ad curo 375.000 a decorrere dall'anno 2008, mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai fini   del  bilancio  triennale  2006-2008,  nell'ambito  dell'unita' previsionale  di  base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di  previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno  2006,  allo  scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

25-sexies.   Al   maggiore  onere  derivante  dalla  corresponsione dell'indennita' prevista dalla legge 9 novembre 1999, n. 418, pari ad euro  4.576.000  per  l'anno  2006  e  ad  euro 6.864.000 a decorrere dall'anno  2007,  si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"  dello  stato  di  previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  per  l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri ".

 
   

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