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XIV Legislatura

Decreto Legge 18 maggio 2006, n.181

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 2006 n.114

Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri.

Estratto parti di interesse:
Art. 1, comma 1 - modifica del d.lgs. n. 300 del 1999 con previsione del Ministero dell’università e della ricerca; comma 8- istituzione del Ministero dell’università e della ricerca, con trasferimento di funzioni;
comma 10 - previsione DPCM per la ricognizione delle strutture trasferite.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed urgenza di procedere al riordino  delle  attribuzioni  della  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri  e  dei  Ministeri in relazione al nuovo assetto strutturale del Governo;

Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 maggio 2006;

Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente decreto-legge:

Art. 1

  1.  Al  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n. 300, il comma 1 dell'articolo 2 e' sostituito dal seguente:

"1. I Ministeri sono i seguenti:
1) Ministero degli affari esteri;
2) Ministero dell'interno;
3) Ministero della giustizia;
4) Ministero della difesa;
5) Ministero dell'economia e delle finanze;
6) Ministero dello sviluppo economico;
7) Ministero del commercio internazionale;
8) Ministero delle comunicazioni;
9) Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
10) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
11) Ministero delle infrastrutture;
12) Ministero dei trasporti;
13) Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
14) Ministero della salute;
15) Ministero dell'istruzione;
16) Ministero dell'universita' e della ricerca;
17) Ministero dei beni e delle attivita' culturali;
18) Ministero della solidarieta' sociale".".

2.  Al  Ministero  dello sviluppo economico sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni di  cui all'articolo 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30   luglio  1999,  n.  300,  fatta  eccezione  per  le  funzioni  di programmazione  economica  e  finanziaria. La segreteria del Comitato interministeriale  per la programmazione economica e' trasferita alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3.  E' istituito il Ministero del commercio internazionale. A detto Ministero  sono  trasferite,  con  le  inerenti  risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero dello sviluppo  economico  dall'articolo  27,  comma 2, lettera a), e comma 2-bis,  lettere  b),  e)  e,  per  quanto attiene alla lettera a), le competenze svolte in relazione al livello internazionale, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 

4.   E'  istituito  il  Ministero  delle  infrastrutture.  A  detto Ministero  sono  trasferite,  con  le  inerenti  risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dall'articolo 42, comma 1, lettere a), b), d-ter), d-quater) e, per quanto di competenza, lettera d-bis) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

5.  E' istituito il Ministero dei trasporti. A detto Ministero sono trasferite,  con  le  inerenti  risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dall'articolo 42, comma 1, lettere c), d) e, per quanto di  competenza,  lettera  d-bis),  del  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

6.  E'  istituito  il Ministero della solidarieta' sociale. A detto Ministero  sono  trasferite,  con  le  inerenti  risorse finanziarie, strumentali  e  di personale, le funzioni attribuite al Ministero del lavoro  e  delle politiche sociali dall'articolo 46, comma 1, lettera c),  del  decreto  legislativo  30  luglio 1999, n. 300, i compiti di vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori esteri non comunitari, di  cui  alla  lettera d) del citato comma 1, i compiti in materia di politiche  antidroga,  attribuite  alla  Presidenza del Consiglio dei Ministri  dall'articolo 6-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  303,  nonche' le funzioni in materia di Servizio civile nazionale di  cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230, alla legge 6 marzo 2001, n. 64, ed al decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77.

7.  E'  istituito  il  Ministero dell'istruzione. A detto Ministero sono  trasferite,  con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di  personale,  le  funzioni attribuite al Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e  della ricerca dall'articolo 50, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

8.  E'  istituito  il Ministero dell'universita' e della ricerca. A detto Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali  e  di  personale,  le  funzioni  attribuite al Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e della ricerca dall'articolo 50, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

9.  Le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero dello sviluppo  economico dagli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.  300,  in  materia  di  turismo, sono attribuite al Ministero  dei  beni  e delle attivita' culturali. Le funzioni di cui all'articolo  1  della  legge  6  marzo 1958, n. 199, rientrano nelle attribuzioni  del  Ministero  delle  politiche agricole, alimentari e forestali.

10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con  il  Ministro  dell'economia e delle finanze e sentiti i Ministri interessati,   si procede   all'immediata   ricognizione   in   via amministrativa  delle  strutture  trasferite  ai  sensi  del presente decreto,   nonche'  alla  individuazione,  in  via  provvisoria,  del contingente   minimo   degli   uffici   strumentali   e   di  diretta collaborazione, garantendo in ogni caso l'invarianza della spesa. Con
decreto  del  Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri   competenti,  sono  apportate  le  variazioni  di  bilancio occorrenti  per  l'adeguamento del bilancio di previsione dello Stato alla  nuova  struttura  del  Governo.  Le  funzioni  di  controllo  e monitoraggio  attribuite  alla Ragioneria generale dello Stato, nella fase  di prima applicazione, continuano ad essere svolte dagli uffici competenti in base alla normativa previgente.

11.   Le   denominazioni  di  cui  al  comma  1,  numeri  9  e  13, dell'articolo  2  del  decreto  legislativo  30  luglio 1999, n. 300, sostituiscono rispettivamente, ad ogni effetto e ovunque presenti, le seguenti   denominazioni:   Ministero   delle  politiche  agricole  e forestali, Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

12.   La   denominazione   "Ministero   dello  sviluppo  economico" sostituisce,  ad  ogni  effetto  e ovunque presente, la denominazione "Ministero  delle  attivita'  produttive"  in relazione alle funzioni gia'  conferite a tale Dicastero, nonche' a quelle di cui al comma 2, fatto salvo quanto disposto dal comma 13.

13.  La  denominazione  "Ministero  del  commercio  internazionale" sostituisce,  ad  ogni  effetto  e ovunque presente, la denominazione "Ministero  delle attivita' produttive" in relazione alle funzioni di cui al comma 3. 

14.  La  denominazione "Ministero delle infrastrutture" sostituisce ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione "Ministero delle infrastrutture  e dei trasporti" in relazione alle funzioni di cui al comma 4. 

15. La denominazione "Ministero dei trasporti" sostituisce, ad ogni effetto   e  ovunque  presente,  la  denominazione  "Ministero  delle infrastrutture  e dei trasporti" in relazione alle funzioni di cui al comma 5.

16.  La  denominazione  "Ministero dell'istruzione" sostituisce, ad ogni   effetto   e  ovunque  presente,  la  denominazione  "Ministero dell'istruzione,  dell'universita' e della ricerca" in relazione alle funzioni di cui al comma 7.

17.  La  denominazione "Ministero dell'universita' e della ricerca" sostituisce,  ad  ogni  effetto  e ovunque presente, la denominazione "Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca" in relazione alle funzioni di cui al comma 8.

18.   La   denominazione  "Ministero  della  solidarieta'  sociale" sostituisce,  ad  ogni  effetto  e ovunque presente, la denominazione "Ministero  del  lavoro  e delle politiche sociali" in relazione alle funzioni  di  cui  al  comma  6.  Per  quanto concerne tutte le altre funzioni  del  Ministero  del  lavoro  e  delle politiche sociali, la denominazione  esistente  e'  sostituita,  ad  ogni effetto e ovunque presente,   dalla   denominazione   "Ministero  del  lavoro  e  della previdenza sociale".

19.  Sono  attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro da lui delegato:
a) le  funzioni  di  competenza statale attribuite al Ministero per i beni e le attivita' culturali dagli articoli 52, comma 1, e 53 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di sport;
b) le  funzioni  di  vigilanza  sull'albo  dei  segretari  comunali e provinciali;
c) l'iniziativa  legislativa in materia di allocazione delle funzioni fondamentali  di  comuni,  province  e citta' metropolitane di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione;
d) le  funzioni  di indirizzo e coordinamento in materia di politiche giovanili;
e) le  funzioni  di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per la famiglia.

20.  All'articolo  10,  comma  1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, dopo la lettera a), e' inserita la seguente:
"b) italiani nel mondo al Ministero degli affari esteri;".

21.  All'articolo  8,  comma  2,  del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.  281,  dopo  le parole: "Ministro per gli affari regionali" sono inserite le seguenti: "nella materia di rispettiva competenza".

22.  Per  l'esercizio  delle funzioni trasferite ai sensi del comma 19,  il  Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato utilizza, quanto alla lettera a), le inerenti strutture organizzative del Ministero dei beni e delle attivita' culturali, avvalendosi delle relative  risorse  finanziarie,  umane  e  strumentali;  quanto  alla lettera   b)   le  inerenti  strutture  organizzative  del  Ministero dell'interno.

23.  Regolamenti  adottati  ai  sensi  dell'articolo  4 del decreto legislativo   30   luglio  1999,  n.  300,  definiscono  gli  assetti organizzativi delle Amministrazioni interessate dal presente decreto.

24.  All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 3 agosto 2001, n. 317,  dopo le parole: "i singoli Ministri" sono inserite le seguenti: ", anche senza portafoglio,".

25.  Le  modalita' di attuazione del presente decreto devono essere tali da garantire l'invarianza della spesa.

Art. 2.

  1.  Il  presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.   Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


Data a Roma, addi' 18 maggio 2006

NAPOLITANO
Prodi,  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
Padoa  Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze





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