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XIV Legislatura

Legge 16 gennaio 2006, n.18

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 gennaio 2006 n.21

Riordino del Consiglio universitario nazionale


Emblema Repubblica Italiana
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La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

 

Art. 1.
(Composizione)

1.  Il  Consiglio universitario nazionale (CUN) e' organo elettivo di rappresentanza del sistema universitario ed e' composto da:
a)  professori  e  ricercatori  eletti  in  rappresentanza di aree di settori scientifico-disciplinari determinate, in numero non superiore a    quattordici,   con   decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca. Per ciascuna area sono eletti un professore ordinario, un professore associato e un ricercatore;
b)   otto  studenti  di  differenti  facolta'  eletti  dal  Consiglio nazionale degli studenti universitari fra i componenti del medesimo;
c)  tre  membri  eletti  in  rappresentanza  del  personale tecnico e amministrativo delle universita';
d)  tre membri designati, tra i suoi componenti, dalla Conferenza dei rettori delle universita' italiane (CRUI);
e)  un  membro  designato, tra i propri componenti, dal Coordinamento nazionale delle Conferenze dei presidi di facolta';
f)  un  membro  designato,  tra  i  propri  componenti,  dal Convegno permanente dei dirigenti  amministrativi delle universita'.
2.   La  mancata  elezione  o  designazione  di  uno  o  piu'  membri appartenenti alle categorie di cui al comma 1, lettere b), c), d), e) e f), non comporta l'invalidita' della costituzione dell'organo.
3. Il presidente del CUN e' eletto nell'ambito dello stesso Consiglio fra  i  professori  ordinari  di  cui  al  comma  1,  lettera  a). Il presidente  nomina, fra i componenti, un vice presidente con funzioni vicarie in caso di impedimento o assenza dello stesso presidente o su sua delega.
4.  Alle sedute del CUN possono partecipare, senza diritto di voto, i presidenti,   o   loro   delegati,  del  Comitato  nazionale  per  la valutazione   del   sistema  universitario  (CONVSU),  del   consiglio nazionale   degli  studenti  universitari  (CNSU),  del  Comitato  di indirizzo  per  la  valutazione  della ricerca (CIVR) e del Consiglio nazionale  per  l'alta  formazione  artistica  e  musicale (CNAM). Il presidente  del  CUN,  o  un  suo  delegato,  puo' partecipare, senza diritto di voto, alle adunanze dei predetti organi.
5.  Il  CUN  disciplina  con  norme  interne le modalita' del proprio funzionamento.  Fino  all'adozione di tali nuove disposizioni continua ad applicarsi la disciplina vigente.
6.  I  componenti  del  CUN  sono  nominati  con decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca e, salvo quanto previsto  dal comma 2 dell'articolo 4, durano in carica quattro anni. I  componenti  elettivi,  di cui al comma 1, lettere a), b) e c), non sono eleggibili consecutivamente per piu' di due volte.
7.  I  componenti  del  CUN  che  nel  corso  del  mandato  perdono o modificano  lo  status  di  appartenenza  alla  fascia o categoria od organismo  rappresentato  decadono  immediatamente  e sono sostituiti entro  due  mesi, con le stesse procedure, per il residuo periodo del mandato  originario.  Non si verifica la decadenza nel caso in cui la perdita  o  la  modifica dello status intervenga nell'ultimo anno del mandato.
8.  I  componenti  del  CUN  con  la  qualifica  di  professore  e di ricercatore  non possono far parte delle commissioni giudicatrici che intervengono   nelle   procedure   preordinate  al  reclutamento  dei professori  ordinari e associati e dei ricercatori nel periodo in cui ricoprono la carica.
9.  Ai fini delle elezioni per la costituzione ed il rinnovo del CUN, l'elettorato  attivo  e  passivo  e'  attribuito, separatamente, agli appartenenti  alle  corrispondenti  aree, fasce e categorie di cui al comma  1,  lettere  a)  e  c),  nel  rispetto  delle incompatibilita' previste dalla normativa vigente.
10.  Le elezioni delle componenti di cui al comma 1, lettere a) e c), sono    indette   con   ordinanza   del   Ministro   dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  almeno  quattro mesi prima della scadenza  di ciascun mandato e si svolgono secondo modalita' definite con  l'ordinanza  medesima.  Per  l'elezione  dei  rappresentanti dei professori   e   dei   ricercatori   e   del   personale   tecnico  e amministrativo,  si  puo'  utilizzare  senza nuovi o maggiori oneri a carico  della  finanza  pubblica  una  procedura telematica validata, sentiti   il   CUN   e   la  CRUI,  che  assicuri   contemporaneamente l'accertamento  dell'identita' dei votanti, della preferenza espressa e della segretezza del voto.

Art. 2.
(Competenze)

1.  Il  CUN  formula  pareri  e proposte al Ministro dell'istruzione, dell'universita'   e   della  ricerca,  relativamente  alle  seguenti materie:
a) obiettivi della programmazione universitaria;
b) criteri per la utilizzazione della quota di riequilibrio del fondo per il finanziamento ordinario delle universita';
c)  criteri  generali  per l'ordinamento degli studi universitari, ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
d) regolamenti didattici di ateneo;
e) settori scientifico-disciplinari;
f)  decreti  ministeriali  di  cui  all'articolo  17, comma 96, della citata legge n. 127 del 1997;
g)    ogni   altra   materia   che   il   Ministro   dell'istruzione, dell'universita'  e della ricerca ritenga di sottoporre al parere del CUN.
2.  Il  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e della ricerca richiede il parere del CUN sulla individuazione degli obiettivi della programmazione  universitaria  di  cui  al  comma 1, lettera a), dopo l'acquisizione dei previsti pareri di altri organi.
3.  Il termine per l'espressione del parere sui regolamenti didattici di  ateneo  delle  universita'  e  delle  universita' telematiche che richiedono l'accreditamento dei corsi a distanza e' di quarantacinque giorni  e  decorre  dalla  data  di  comunicazione degli altri pareri obbligatori previsti dal procedimento.
4.  Il  CUN  esprime  il  parere  di  legittimita'  sugli  atti delle commissioni   nelle   procedure   preordinate   al  reclutamento  dei professori  ordinari e associati e dei ricercatori, nonche' alla loro conferma  in  ruolo.  Il  parere  e'  reso entro novanta giorni dalla richiesta.  Una  volta  espresso  il  parere  o, comunque, decorso il termine  di  cui  al  secondo  periodo,  l'universita'  approva o non approva  gli  atti,  motivando  l'eventuale  difformita'  dal  parere stesso.
5.  In  relazione a questioni di particolare complessita' o rilevanza il  CUN,  al  fine  di  formulare  i  pareri  e  le  proposte  di sua competenza,  previa approvazione di apposita delibera, puo' acquisire il   parere   dell'Accademia  nazionale  dei  Lincei,  del  Consiglio nazionale delle ricerche o di istituzioni culturali e scientifiche di riconosciuta competenza a livello nazionale e internazionale.
6. Restano ferme le competenze attribuite al CUN da specifiche norme.

Art. 3.
(Collegio di disciplina)

1.  Il  CUN  elegge,  al  suo  interno, un collegio di disciplina, di seguito   denominato   "collegio",  con  il  compito  di  svolgere  i procedimenti  disciplinari  a carico dei professori e dei ricercatori universitari.  Il  collegio e' composto da cinque consiglieri del CUN quali  membri  effettivi  e da altrettanti supplenti. I cinque membri effettivi,   cosi'   come  i  cinque  membri  supplenti,  sono  cosi' ripartiti:  tre  professori  ordinari,  un  professore associato e un ricercatore.  Ai  fini  della  elezione  del  collegio,  l'elettorato passivo  e'  attribuito ai componenti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera  a),  mentre  l'elettorato  attivo  e'  attribuito  a tutti i componenti  del  Consiglio. Il presidente del CUN fa parte di diritto del  collegio  come  membro  effettivo. Il collegio e' presieduto dal presidente  del  CUN  o,  in caso di assenza o impedimento, da un suo delegato scelto fra i professori ordinari componenti del collegio. Il collegio delibera con la maggioranza dei voti dei componenti. In caso di parita' di voti prevale il voto del presidente.
2.  Il procedimento disciplinare si svolge nel rispetto del principio del contraddittorio. Le funzioni di relatore sono assolte dal rettore dell'universita'   interessata   o   da  un  suo  delegato.  L'azione disciplinare  innanzi  al  collegio  spetta al rettore competente, al termine  di  un'istruttoria locale per ogni fatto che possa dar luogo ll'irrogazione  di una sanzione piu' grave della censura, tra quelle previste dall'articolo 87 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore  di  cui  al  regio  decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro trenta  giorni  dalla notizia di tali fatti, senza pregiudizio per il ricorso  ad  altre  sedi  di giudizio civile e penale. La sanzione e' inflitta  dal  rettore, su conforme parere del collegio, entro trenta giorni dalla ricezione del parere.
3.  Il  procedimento  disciplinare  si estingue ove non intervenga la pronuncia  del  collegio  entro  centottanta  giorni  dalla  data  di ricezione  degli  atti  trasmessi  dal rettore. Il termine e' sospeso fino  alla  ricostituzione  dell'organo disciplinare, nel caso in cui siano  in  corso  operazioni  di  rinnovo  del CUN che impediscano il regolare  funzionamento  di  quest'ultimo;  il  termine  e'  altresi' sospeso,  per non piu' di due volte e per un periodo non superiore ai sessanta giorni relativamente a ciascuna sospensione, ove il collegio ritenga  di  dover  acquisire  ulteriori  atti  o elementi per motivi istruttori.  Il  rettore  e'  tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie.
4.  Il rettore competente sospende cautelarmente dall'ufficio e dallo stipendio la persona sottoposta a procedimento disciplinare, anche surichiesta  del  collegio,  in  qualunque momento del procedimento, in relazione  alla  gravita' dei fatti contestati e alla verosimiglianza della contestazione.
5.  Il  procedimento  disciplinare avanti al collegio e' disciplinatodalla normativa vigente.

Art. 4.
(Norme transitorie e finali)

1.  Le  elezioni  per  il  rinnovo del CUN sono indette entro novanta giorni  dalla  data  di entrata in vigore della presente legge, sulla base delle aree di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a).
2.  Al  fine  di assicurare la continuita' dell'attivita' del CUN, in sede  di prima applicazione della presente legge, i rappresentanti di meta'  delle  aree  di  cui  all'articolo  1,  comma  1,  lettera a), determinate  per sorteggio prima dell'elezione, restano in carica per sei  anni  in  deroga  a  quanto  previsto  dall'articolo 1, comma 6. Qualora  il numero delle aree di cui all'articolo 1, comma 1, lettera  a),  sia  dispari, il numero dei rappresentanti che restano in carica per  sei  anni  ai sensi del presente comma e' arrotondato all'unita' superiore.
3.  Alle spese di funzionamento del CUN si fa fronte con gli ordinari stanziamenti a legislazione vigente.
4.  Il CUN in carica alla data del 30 aprile 2005 continua a svolgere le  sue funzioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio riordinato secondo le disposizioni della presente legge.

Art. 5.
(Abrogazioni.  Modifica  all'articolo  89  del  testo unico di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592)

1. Sono abrogati i commi da 102 a 107 dell'articolo 17 della legge 15 maggio  1997,  n.  127,  e il comma 9 dell'articolo 10 della legge 19 novembre 1990, n. 341.
2.  Nell'articolo  89, secondo comma, del testo unico di cui al regio decreto  31 agosto 1933, n. 1592, le parole: "o direttore d'Istituto, preside  di  Facolta'  o  Scuola"  sono sostituite dalle seguenti: "o direttore di Istituzione universitaria".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.


Data a Roma, addi' 16 gennaio 2006

Ciampi

Berlusconi
Presidente del Consiglio dei Ministri

Moratti
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca

Visto, il Guardasigilli: Castelli


Nota all'art. 2:

    - Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127  (Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti  di  decisione e di controllo), pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  17  maggio 1997, n. 113, supplemento ordinario), come modificato dalla presente legge:

    «Art.  17  (Ulteriori  disposizioni in materia di semplificazione dell'attivita'  amministrativa  e  di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo). - 1.-7. (Omissi).

    8.-9. (Abrogati).

    10.  Le  disposizioni  di  cui  al comma 5-bis dell'art. 27 della legge  8 giugno  1990,  n.  142,  introdotto dal comma 8 del presente articolo,  si  applicano,  in  quanto  compatibili,  agli  accordi di programma   ed   ai   patti   territoriali  di  cui  all'art.  1  del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995,  n.  104, e successive modificazioni, agli accordi di programma relativi agli interventi previsti nei programmi e nei piani approvati dalla  Commissione di cui all'art. 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 396,   nonche'   alle  sovvenzioni  globali  di  cui  alla  normativa comunitaria.

    11. Le disposizioni di cui ai commi 2-bis, 3-bis e 4 dell'art. 14 della  legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotte dal presente articolo, si  applicano  anche  alle altre conferenze di servizi previste dalle vigenti disposizioni di legge.

    12.-13. (Omissis).

    14.  Nel  caso  in  cui  disposizioni  di  legge  o regolamentari dispongano  l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni   di   appartenenza   sono   tenute  ad  adottare  il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta.

    15.-17. (Omissis).

    18.  Fino  alla  trasformazione  in societa' per azioni dell'Ente poste  italiane, il personale dipendente dell'Ente stesso puo' essere comandato  presso  le  amministrazioni  pubbliche  di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

    19. (Abrogato).

    20.  Ai  fini  di quanto previsto dall'art. 81, quarto comma, del regio  decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dagli articoli 29, 33, 35 e  194  del  regio  decreto  23 maggio  1924,  n.  827,  nonche' agli articoli 19  e  seguenti  del  regolamento  approvato con decreto del Presidente  della   Repubblica 30 novembre 1979, n. 718, in materia di redazione e aggiornamento degli inventari, il valore dei beni e delle apparecchiature   di   natura   informatica,   anche   destinati   al funzionamento    di    sistemi   informativi   complessi,   s'intende ammortizzato  nel  termine  massimo  di  cinque  anni  dall'acquisto. Trascorso  tale  termine,  il valore d'inventario s'intende azzerato, anche   se   i   beni   stessi   risultino   ancora  suscettibili  di utilizzazione.

    21. I beni e le apparecchiature di cui al comma 20, qualora siano divenuti  inadeguati  per  la  funzione  a  cui erano destinati, sono alienati,  ove  possibile,  a  cura del Provveditorato generale dello Stato,  secondo  il  procedimento  previsto  dall'art.  35  del regio decreto  23 maggio  1924,  n.  827.  In  caso  di  esito negativo del procedimento  di  alienazione,  i  beni e apparecchiature stessi sono assegnati in proprieta', a titolo gratuito, a istituzioni scolastiche o  ad  associazioni  o altri soggetti non aventi fini di lucro che ne abbiano  fatto  richiesta,  ovvero sono distrutti, nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela ambientale.

    22. Le disposizioni di cui all'art. 12 della legge 5 luglio 1982, n.  441,  si  applicano anche al personale di livello dirigenziale od equiparato  di  cui  all'art. 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo

3 febbraio  1993,  n.  29,  e  successive  modificazioni,  nonche' al personale   dirigenziale  delle  amministrazioni  pubbliche.  Per  il personale  delle  magistrature ordinaria, amministrativa, contabile e militare  le competenze attribuite dalla legge 5 luglio 1982, n. 441, alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  e  al Presidente del Consiglio  dei  Ministri  sono  esercitate  dai  rispettivi organi di governo.

    23.-24. (Omissis).

    25.  Il  parere  del  Consiglio  di  Stato  e'  richiesto  in via obbligatoria:

      a) per  l'emanazione  degli  atti  normativi  del Governo e dei singoli  Ministri,  ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonche' per l'emanazione di testi unici;

      b) per  la  decisione  dei  ricorsi  straordinari al Presidente della Repubblica;

      c) sugli   schemi   generali   di   contratti-tipo,  accordi  e convenzioni predisposti da uno o piu' Ministri.

    25-bis.  Le  disposizioni  della  lettera  c) del comma 25 non si applicano  alle  fattispecie  previste  dall'art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

    26. E' abrogata ogni diversa disposizione di legge che preveda il parere  del  Consiglio  di  Stato in via obbligatoria. Resta fermo il combinato  disposto dell'art. 2, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  e dell'art. 33 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054.

    27.  Fatti  salvi  i  termini  piu'  brevi previsti per legge, il parere  del  Consiglio di Stato e' reso nel termine di quarantacinque giorni   dal   ricevimento   della  richiesta;  decorso  il  termine, l'amministrazione  puo' procedere indipendentemente dall'acquisizione del  parere.  Qualora,  per  esigenze  istruttorie,  non possa essere rispettato  il  termine  di  cui al presente comma, tale termine puo' essere  interrotto  per  una  sola volta e il parere deve essere reso definitivamente  entro  venti  giorni  dal ricevimento degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate.

    28.  E'  istituita  una sezione consultiva del Consiglio di Stato per  l'esame degli schemi di atti normativi per i quali il parere del Consiglio  di  Stato  e' prescritto per legge o e' comunque richiesto dall'amministrazione.  La  sezione esamina altresi', se richiesto dal Presidente  del  Consiglio dei Ministri, gli schemi di atti normativi dell'Unione  europea. Il parere del Consiglio di Stato e' sempre reso in  adunanza  generale  per  gli  schemi  di  atti  legislativi  e di regolamenti  devoluti dalla sezione o dal presidente del Consiglio di Stato a causa della loro particolare importanza.

    29. (Omissis).

    30.   I   disegni  di  legge  di  conversione  dei  decreti-legge presentati  al  Parlamento recano in allegato i testi integrali delle norme espressamente modificate o abrogate.

    31.  Sono  abrogati  gli  articoli 1, 2 e 3, comma 5, del decreto legislativo  13 febbraio  1993,  n.  40,  come modificati dal decreto legislativo  10 novembre  1993, n. 479, nonche' gli articoli 45, 46 e 48 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

    32.  Il controllo di legittimita' sugli atti amministrativi della regione,   esclusa   ogni   valutazione   di   merito,   si  esercita esclusivamente    sui    regolamenti,    esclusi   quelli   attinenti all'autonomia  organizzativa,  funzionale  e  contabile  dei consigli regionali,  nonche' sugli atti costituenti adempimento degli obblighiderivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

    33.-45. (Abrogati).


    46.   Le   associazioni  di  protezione  ambientale  a  carattere nazionale,  individuate  dal  decreto  20 febbraio  1987 del Ministro dell'ambiente,   pubblicato   nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  48  del 27 febbraio  1987,  come  modificato dal decreto 17 febbraio 1995 del Ministro dell'ambiente, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile  1995,  possono, nei casi previsti dall'art. 18 della legge 8 luglio  1986,  n.  349, impugnare davanti al giudice amministrativo  gli atti di competenza delle regioni, delle province e dei comuni.

    47. (Omissis).

    48. (Abrogato).

    49.  Agli  enti locali che abbiano ottenuto, entro il 31 dicembre 1996,    l'approvazione   dell'ipotesi   di   bilancio   stabilmente riequilibrato,  le  disposizioni  di cui all'art. 6 e al comma 47 del presente  articolo  si  applicano  nei  limiti stabiliti dall'art. 1, comma 7, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

    50.  I  comuni  possono  rideterminare attraverso accorpamenti il numero  e  la  localizzazione  delle  sezioni  elettorali,  e possono prevederne l'ubicazione in edifici pubblici anche non scolastici.

    51.-59. (Abrogati).

    60.  Il  comma 6 dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e' abrogato.

    61. L'art. 1 della legge 1° ottobre 1951, n. 1084, e' abrogato.
    62. (Omissis).

    63.  Il consiglio comunale puo' determinare le agevolazioni, sino alla  completa  esenzione dal pagamento della tassa per l'occupazione di  spazi  ed aree pubbliche, per le superfici e gli spazi gravati da canoni concessori non ricognitori.

    64.  Fino all'entrata in vigore delle nuove disposizioni previste dall'art.   3,   comma  143,  lettera  e),  numero  1),  della  legge 23 dicembre  1996,  n.  662,  i  comuni che non abbiano dichiarato il dissesto   e   che   non  versino  nelle  situazioni  strutturalmente deficitarie  di  cui  all'art.  45  del  30 dicembre  1992, n. 504, e successive  modificazioni,  possono,  con  proprio  regolamento,  non applicare  le  tasse sulle concessioni comunali di cui all'art. 8 del decreto-legge    10 novembre    1978,   n.   702,   convertito,   con modificazioni,  dalla  legge  8 gennaio  1979, n. 3, o modificarne le aliquote.

    65. (Abrogato).

    66.  I  beni  ceduti  ai  sensi  del  comma 65 non possono essere alienati nei venti anni.

    67.-79. (Abrogati).

    79-bis.     Le     somme    dovute    alla    Scuola    superiore dell'amministrazione  dell'interno  in  esecuzione  delle convenzioni stipulate  ai  sensi  del presente articolo e di quelle stipulate con enti  pubblici  o privati, nonche' le somme derivanti dall'erogazione di  prestazioni o di servizi forniti dalla Scuola stessa sono versate all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per essere riassegnate, con decreti  del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,  all'unita' previsionale di base dello stato di previsione del  Ministero  dell'interno relativa alle spese per il funzionamento della  Scuola.  Le  medesime  disposizioni si applicano, nel rispetto delle  procedure  previste  dai  rispettivi  ordinamenti,  alle somme derivanti  da  prestazioni  fornite  a terzi dalle altre scuole delle amministrazioni centrali.

    80. (Abrogato).

    81.  In  sede  di  prima attuazione e comunque non oltre sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente legge, e' istituito,  a  cura del Ministro dell'interno, un albo provvisorio al quale  sono  iscritti,  in  via  transitoria,  i segretari comunali e provinciali.  Con  effetto  dalla  data  di  entrata  in vigore della presente  legge  si  applicano le disposizioni di cui all'art. 51-bis della  legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 6, comma 10, della  presente  legge, e di cui al comma 68 del presente articolo. A decorrere  dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore  del regolamento di cui al comma 78 il sindaco e il presidente della  provincia  possono nominare il segretario scegliendolo tra gli iscritti all'albo. In sede di prima attuazione della presente legge e fino  all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 78 non si applicano  le  disposizioni  di  cui  all'art.  2,  decimo comma, del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  23 giugno  1972, n. 749, concernenti il divieto di trasferimento per almeno un anno dalla sede di prima assegnazione dei segretari comunali di qualifica iniziale.

    82. Il regolamento di cui al comma 78 deve altresi' stabilire una disciplina  transitoria  relativa  a  tutti  gli  istituti  necessari all'attuazione   del  nuovo  ordinamento  dei  segretari  comunali  e provinciali,  nel  rispetto  delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite  dai  segretari  in servizio alla data di entrata in vigore della  presente  legge.  Le  norme  transitorie  dovranno,  altresi', prevedere disposizioni che garantiscano il trasferimento presso altre pubbliche  amministrazioni  dei  segretari che ne facciano richiesta. Entro  trenta  giorni dall'emanazione del regolamento di cui al comma 78,  e'  consentito  ai  segretari  in  servizio di ruolo di chiedere l'iscrizione  ad apposita sezione speciale dell'albo. I segretari che richiedano  l'iscrizione  alla  sezione  speciale  sono mantenuti nel ruolo  statale  e  trasferiti presso altre pubbliche amministrazioni, con   preferenza   per  quelle  statali,  mantenendo  ad  esaurimento qualifica  e  trattamento  economico  pensionabile  in  godimento. Le disposizioni  di cui all'art. 22, comma 2, del decreto del Presidente della   Repubblica  17 gennaio  1990,  n.  44,  ed  all'art.  15  del decreto-legge    24 novembre    1990,   n.   344,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 23 gennaio l991, n. 21, sono abrogate.

    83.  Sino all'espletamento dei corsi di formazione e reclutamento l'ammissione  all'albo  nel  grado iniziale e' disposta in favore dei vincitori  e  degli idonei dei concorsi in via di espletamento ovvero dei  vicesegretari che ne facciano richiesta e che abbiano svolto per almeno quattro anni le relative funzioni.

    84.

    85.-86. (Abrogati).

    87.  Con  decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi, ai sensi deltart. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo  parere  della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province  autonome di Trento e di Bolzano, nonche' delle associazioni nazionali  delle  autonomie  locali, e' disciplinata la procedura per consentire  alle  regioni  e  agli  enti locali e ai loro consorzi di ricorrere  a modalita' di riscossione dei tributi nonche' di sanzioni o  prestazioni  di natura pecuniaria in forma diretta, anche mediante strumenti  elettronici  o  informatici,  ovvero  tramite  il  sistema bancario e postale.

    88. Con proprio regolamento le regioni e gli enti locali potranno altresi'  stabilire  limiti di esenzione per versamenti e rimborsi di importi valutati di modica entita' e dovuti all'ente interessato.

    89.  Dalla  data  di  entrata in vigore del regolamento di cui al comma 87 sono abrogate tutte le disposizioni che escludono o limitano l'utilizzazione  di  sistemi  di  pagamento  a favore delle regioni e degli enti locali diversi dalla carta moneta.

    90. (Omissis).

    91.  I  regolamenti comunali e provinciali in materia di termine, di   responsabile  del  procedimento  e  di  diritto  di  accesso  ai documenti,  ove  non gia' vigenti, sono adottati entro sei mesi dalla data  di entrata in vigore della presente legge. Decorso tale termine il  comitato regionale di controllo nomina un commissario per la loro adozione.  Resta  fermo  quanto  disposto  dall'art.  7  ddella  legge 8 giugno  1990,  n 142, e dagli articoli 22 e 23 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

    92.  Fino  all'approvazione del regolamento previsto dall'art. 7, comma  4,  della  legge  8  giugno  1990, n. 142, si applica la legge 7 agosto 1990, n. 241.

    93.  Alla revisione e semplificazione delle disposizioni previste dalla  legge  19 marzo  1980,  n.  80, in materia di disciplina delle vendite  straordinarie  e di liquidazione, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' dal testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure  nel Regno d'Italia del 20 luglio 1890, n. 6991, approvato con regio  decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e dal relativo  regolamento di attuazione  approvato  con  regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242, si provvede,  entro  sei  mesi  dalla  data  di  entrata in vigore della presente legge, secondo i criteri e le modalita' previsti dall'art. 4 e dall'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

    94.    Nell'ambito   dell'ulteriore   semplificazione,   prevista dall'art.  20  della  legge  15  marzo  1997, n. 59, dei procedimenti amministrativi  di  cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, alla legge

19 marzo 1990, n. 55, alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo  8 agosto  1994,  n.  490,  i  regolamenti individuano le disposizioni  che  pongono a carico di persone fisiche, associazioni, imprese,  societa'  e consorzi obblighi in materia di comunicazioni e certificazioni,  che  si  intendono abrogate ove gli obblighi da esse previsti   non   siano  piu'  rilevanti  ai  fini  della  lotta  alla criminalita' organizzata.

    95.   L'ordinamento  degli  studi  dei  corsi  universitari,  con esclusione  del  dottorato  di ricerca, e' lisciplinato dagli atenei, con  le  modalita'  di  cui  all'art. 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre  1990,  n.  341, in conformita' a criteri generali definiti, nel  rispetto della normativa comunitaria vigente in materia, sentiti il  Consiglio  universitario  nazionale e le Commissioni parlamentari competenti,  con  uno  o piu' decreti del Ministro dell'universita' e della  ricerca  scientifica  e  tecnologica,  di  concerto  con altri Ministri   interessati,   limitatamente   ai  criteri  relativi  agli ordinamenti per i quali il medesimo concerto e' previsto alla data di entrata  in  vigore  della presente legge, ovvero da disposizioni dei commi da 96 a 119 del presente articolo. I decreti di cui al presente comma determinano altresi':

      a) con riferimento ai corsi di cui al presente comma, accorpati per  aree  omogenee,  la  durata, anche eventualmente comprensiva del percorso  formativo  gia' svolto, l'eventuale serialita' dei predetti corsi  e  dei  relativi titoli, gli obiettivi formativi qualificanti, tenendo  conto  degli  sbocchi  occupazionali e della spendibilita' a livello  internazionale,  nonche' la previsione di nuove tipologie di corsi  e  di  titoli  universitari,  in  aggiunta o in sostituzione a quelli  determinati  dagli  articoli 1,  2,  3, comma 1 e 4, comma 1, della   legge  19 novembre  1990,   n.  341,  anche  modificando  gli ordinamenti  e  la  durata  di quelli di cui al decreto legislativo 8 maggio  1998,  n.  178,  in corrispondenza di attivita' didattiche di base,   specialistiche,   di  perfezionamento  scientifico,  di  alta formazione permanente e ricorrente;

      b) modalita'  e  strumenti per l'orientamento e per favorire la mobilita'  degli  studenti,  nonche' la piu' ampia informazione sugli ordinamenti  degli  studi,  anche  attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici;

      c) modalita'  di  attivazione da parte di universita' italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi universitari di cui al  presente  comma, nonche' di dottorati di ricerca, anche in deroga alle  disposizioni  di  cui al Capo II del Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

    96.  Con  decreti  del  Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica   e   tecnologica,  emanati  sulla  base  di  criteri  di semplificazione  delle procedure e di  armonizzazione con la revisione degli  ordinamenti  di  cui al comma 95, e' altresi' rideterminata la disciplina concernente:

      a) il  riconoscimento delle scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986,  n.  697, l'attivazione dei corsi, il rilascio e la valutazione dei relativi titoli;

      b) il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della  legge  18 febbraio 1989, n. 56, e la valutazione dei titoli da essi rilasciati;

      c) il  differimento  dei termini per la convalida dei titoli di cui  all'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio  1989, n. 280, e la valutazione dei diplomi rilasciati entro il  31 dicembre  1996  dalle scuole di cui all'art. 6 del decreto del Presidente  della  Repubblica  15 gennaio  1987, n. 14, anche ai fini dell'iscrizione al relativo albo professionale;

      d) il  riordino  delle  universita'  per  stranieri, prevedendo anche  casi  specifici  in  base  ai  quali e' consentito l'accesso a studenti italiani;

      e) i  professori  a contratto di cui agli articoli 25 e 100 del decreto  del  Presidente  della  RepubbIica  11 luglio  1980, n. 382, prevedendo  apposite disposizioni in materia di requisiti scientifici e  professionali  dei  predetti  professori, di modalita' di impiego, nonche' di durata e di rinnovabilita' dei contratti.

    97. Le materie di cui all'art. 3, comma 6, e all'art. 4, comma 4, della  legge  19 novembre 1990, n. 341, sono disciplinate con decreto del   Ministro   dell'universita'   e  della  ricerca  scientifica  e tecnologica, di concerto con altri Ministri interessati.

    98. I decreti di cui al comma 95 contengono altresi' norme per la formazione degli insegnanti delle scuole della regione Valle d'Aosta, delle  province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' delle scuole in  lingua  slovena  ai fini di adeguarla alle particolari situazioni linguistiche.   Ai   predetti   fini   le  regioni  Valle  d'Aosta  e Friuli-Venezia  Giulia,  nonche'  le province autonome di Trento e di Bolzano possono, sentiti i Ministeri dell'universita' e della ricerca scientifica  e  tecnologica  e  della  pubblica istruzione, stipulare apposite  convenzioni con universita' italiane e con quelle dei Paesi dell'area  linguistica  francese, tedesca e slovena. Tali convenzioni disciplinano  il  rilascio  di titoli di studio universitari da parte delle  universita'  nonche'  le modalita' di finanziamento. La stessa disciplina  si  applica  ai  diplomi di cui agli articoli 2 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

    99.  Dalla  data  di  entrata  in vigore della presente legge, si provvede,  con  uno  o  piu'  decreti del Ministro dell'universita' e della  ricerca  scientifica  e tecnologica, su proposta del Consiglio universitario  nazionale,  secondo criteri di affinita' scientifica e didattica, all'accorpamento e al successivo aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari,  nell'ambito dei quali sono raggruppati gli insegnamenti,   anche  al  fine  di  stabilire  la  pertinenza  della titolarita'   ai   medesimi   settori,   nonche'   i   raggruppamenti concorsuali.

    100.  Il  Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica  presenta ogni tre anni al Parlamento una relazione sullo stato  degli  ordinamenti  didattici universitari e sul loro rapporto con  lo  sviluppo  economico  e  produttivo, nonche' con l'evoluzione degli indirizzo culturali e professionali.

    101.  In ogni universita' o istituto di istruzione universitaria, nelle  more  dell'attuazione  della disciplina di cui al comma 95, si applicano  gli  ordinamenti didattici vigenti alla data di entrata in vigore  della  presente legge fatta salva la facolta' per il Ministro dell'universita'   e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  di autorizzare,  sperimentalmente  e per una durata imitata, con proprio decreto,  previo  parere del Consiglio universitario nazionale (CUN), modifiche  ai  predetti  ordinamenti  ovvero  l'attivazione  di corsi universitari,  per  i quali non sussistano ordinamenti didattici alla data  di entrata in vigore della presente legge, purche' previsti nei piani  di  sviluppo  del  sistema  universitario  e  dagli  strumenti attuativi  del  regolamento  di cui all'art. 20, comma 8, lettera a), della  legge  15 marzo  1997,  n.  59,  ovvero  per i quali sia stato comunque  acquisito  il  parere  favorevole del comitato regionale di coordinamento  di  cui  all'art.  3  del decreto del Presidente della Repubblica  27 gennaio 1998, n. 25. I regolamenti didattici di ateneo disciplinano  le  modalita'  e  i  criteri  per il passaggio al nuovo ordinamento,  ferma  restando  la facolta' degli studenti iscritti di completare  i  corsi  di  studio, ovvero di transitare ai nuovi corsi previo   riconoscimento,   da   parte   delle   strutture  didattiche competenti, degli esami sostenuti con esito positivo.

    102.-107. (Abrogati).

    108.  In  sede  di  prima  applicazione della presente legge, gli schemi  dei decreti di cui al comma 106 sono presentati al Parlamento entro  trenta  giorni  dalla  data  di  entrata in vigore della legge stessa. Le elezioni per il rinnovo del CUN hanno luogo entro sessanta giorni  dall'emanazione  del  decreto  concernente  le  modalita'  di elezione.

    109.  NeI rispetto dell'equilibrio finanziario del bilancio e dei principi  di  una  corretta  ed  efficiente  gestione  delle  risorse economiche  e  strumentali,  le  materie  di cui all'art. 2, comma 1, lettera  c),  numeri 2), 3), 4) e 5), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 sono regolate dalle universita', per quanto riguarda il personale tecnico  e  amministrativo,  secondo i propri ordinamenti. I relativi atti  regolamentari  devono rispettare quanto stabilito dai contratti collettivi  di lavoro e sono soggetti al procedimento di cui all'art. 10 del recreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

    110.  Il contratto di lavoro del direttore amministrativo, scelto tra  dirigenti delle universita', di altre amministrazioni pubbliche, ovvero  anche fra estranei alle amministrazioni pubbliche, e' a tempo determinato  di  durata  non superiore a cinque anni, rinnovabile. Si applicano  l'art.  3,  comma  8,  del decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n.  502,  in  quanto  compatibile,  e  l'art.  20  del decreto legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, come sostituito dall'art. 6 del decreto  legislativo 18 novembre 1993, n. 470; la relazione di cui al comma  1  di  detto  articolo  e'  presentata  al rettore e da questi trasmessa  al consiglio di amministrazione e al senato accademico. In prima  applicazione  il  contratto  di  lavoro  e'  stipulato  con il direttore  amministrativo  in  carica  alla data di entrata in vigore della   presente   legge  per  la  durata  determinata  dagli  organi competenti dell'ateneo.

    111. Le norme che disciplinano l'accesso al pubblico impiego sono integrate,  in  sede  degli accordi di comparto previsti dall'art. 51 del   decreto  legislativo  3 febbraio  1993,  n.  29,  e  successive modificazioni,  con  le  modalita'  di  cui  all'art. 50 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni, al fine di tenere in considerazione le professionalita' prodotte dai diplomi universitari, dai diplomi di scuole dirette a fini speciali, dai diplomi di laurea, dai   dottorati   di   ricerca   e   dai   diplomi  delle  scuole  di specializzazione,  nonche'  dagli  altri  titoli  di cui al comma 95, lettera a).

    112.  Fino  al  riordino  della  disciplina  relativa  allo stato giuridico dei professori universitari e del relativo reclutamento, il Ministro  dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, con  proprio decreto, definisce i criteri per la chiamata diretta, da parte  delle  facolta',  di eminenti studiosi, non solo italiani, che occupino  analoga  posizione  in  universita'  straniere  o che siano insigniti    di    alti    riconoscimenti   scientifici   in   ambito internazionale.  L'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio  1980,  n.  32,  e'  abrogato  dalla data di emanazione del predetto decreto.

    113. Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  uno  o piu' decreti legislativi,  sentite  le  competenti  Commissioni  parlamentari, per modificare la disciplina del concorso per l'accesso alla magistratura ordinaria,  sulla  base  dei  seguenti  principi e criteri direttivi: semplificazione   delle  modalita'  di  svolgimento  del  concorso  e introduzione  graduale, come condizione per l'ammissione al concorso, dell'obbligo di conseguire un diploma esclusivamente presso scuole di specializzazione  istituite nelle universita', sedi delle facolta' di giurisprudenza.

    114.   Anche   in   deroga  alle  vigenti  disposizioni  relative all'accesso  alle  professioni  di  avvocato  e notaio, il diploma di specializzazione  di  cui  al  comma 113 costituisce, nei termini che saranno  definiti  con  decreto  del  Ministro di grazia e giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica  e  tecnologica, titolo valutabile ai fini del compimento del   relativo   periodo   di   pratica.  Con  decreto  del  Ministro dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica,  di concerto  con il Ministro di grazia e giustizia, sentiti i competenti ordini  professionali,  sono definiti i criteri per la istituzione ed organizzazione  delle scuole di specializzazione di cui al comma 113, anche prevedendo l'affidamento annuale degli insegnamenti a contenuto professionale a magistrati, notai ed avvocati.

    115.  Il  Governo,  entro  dodici  mesi  dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge, e' delegato ad emanare, previo parere delle   competenti   Commissioni  parlamentari,  uno  o  piu'  decreti legislativi,  finalizzati  alla trasformazione degli attuali Istituti superiori  di  educazione  fisica  (ISEF),  sulla  base  dei seguenti principi e criteri direttivi:

      a) possibilita'  di  istituire  facolta' o corsi di laurea e di diploma  in  scienze  motorie,  con  il  concorso di altre facolta' o  dipartimenti,    indicando    i    settori   scientifico-disciplinari caratterizzanti;

      b) determinazione  delle  procedure  per  l'individuazione  sul territorio,  in  modo programmato e tenuto conto della localizzazione degli  attuali  ISEF,  delle  sedi delle facolta' di scienze motorie, anche   in   deroga   alle   disposizioni   vigenti   in  materia  di programmazione universitaria;

      c) possibilita'   di   attivare   le  facolta'  anche  mediante specifiche  convenzioni  con gli ISEF pareggiati per l'utilizzo delle strutture e del personale, nonche' per il mantenimento dei contributi finanziari dei soggetti promotori degli ISEF predetti;

      d) trasformazione   dell'ISEF   statale  di  Roma  in  istituto universitario  autonomo o in facolta' di uno degli atenei romani, con il  conseguente  subentro  in  tutti  i  rapporti  giuridici attivi e passivi  facenti  capo  al  medesimo  ISEF  e con l'inquadramento del personale non docente nei ruoli e nelle qualifiche universitarie;

      e) mantenimento,  ad  esaurimento  e  a domanda, delle funzioni didattiche e del trattamento economico complessivo in godimento per i docenti  non  universitari in servizio alla data di entrata in vigore della  presente  legge presso l'ISEF di Roma e gli ISEF pareggiati, i quali  abbiano  svolto  attivita'  di  insegnamento  in  posizione di comando,  distacco  o incarico per almeno un triennio, con esclusione dall'equiparazione  ai professori universitari di ruolo anche ai fini della valutazione del servizio pregresso e senza oneri aggiuntivi per il bilancio lello Stato;

      f) mantenimento,  ad  esaurimento  e  a domanda, anche in altra sede nei casi diversi dalle convenzioni di cui alla lettera c), delle funzioni  e del trattamento economico complessivo in godimento per il personale  tecnico-amministrativo in servizio alla data di entrata in  vigore  della  presente legge presso gli ISEF pareggiati, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato;

      g) valutazione  dei titoli conseguiti ai sensi dell'ordinamento vigente  alla data di entrata in vigore della presente legge, nonche' previsione  delle  modalita'  di passaggio dal medesimo ordinamento a quello previsto dai decreti legislativi di cui al presente comma;

      h) previsione della possibilita', per le facolta' universitarie di  cui  al  presente  comma,  di  sottoscrivere  convenzioni  con il Comitato  olimpico  nazionale  italiano  (CONI)  per  l'attuazione di programmi  di  ricerca  scientifica  per  corsi di aggiornamento e di specializzazione, nonche' per l'uso di strutture e attrezzature.

    116.  All'art.  9, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341, le parole: "per i quali sia prevista" sono sostituite dalle seguenti:

"universitari, anche a quelli per i quali l'atto emanato dal Ministro preveda".

    117.  Fino  al  riordino  delle  Accademie  di  belle arti, degli Istituti  superiori  per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica,  degli Istituti musicali pareggiati, degli Istituti superiori di  educazione  fisica,  i  diplomi  conseguiti  presso  le  predette istituzioni  costituiscono titolo valido per l'ammissione alla scuola di   specializzazione  di  cui  all'art.  4,  comma  2,  della  legge 19 novembre 1990, n. 341, per gli indirizzi comprendenti le classi di abilitazione  all'insegnamento  cui  gli stessi danno accesso in base alla  normativa  vigente.  Nell'organizzazione  delle  corrispondenti attivita'  didattiche,  le  universita'  potranno  stipulare apposite convenzioni  con  le  predette  istituzioni e, per quanto riguarda in particolare  l'educazione  musicale, con le scuole di didattica della musica.

    118. (Omissis).
    119.  Sono  abrogate le disposizioni incompatibili con i commi da 95  a 118 del presente articolo ed in particolare i commi 3, 4, 5 e 7 dell'art.  3,  il  comma 3 dell'art. 4, i commi 1, 2 e 3 dell'art. 9, l'art.  10,  ad  eccezione  del  comma  9,  e  l'art.  14 della legge 19 novembre  1990,  n.  341, nonche' gli articoli 65 e 67 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. I regolamenti di cui all'art. 20, comma 8, lettere a), b) e c), della legge 5 marzo 1997,  n.  59,  entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

    120. In deroga alle procedure di programmazione di cui alla legge 7 agosto  1990, n. 245, e successive modificazioni e integrazioni, e' consentita   l'istituzione   di   una  universita'  non  statale  nel territorio  rispettivamente  della  provincia  autonoma  di Bolzano e della  regione  autonoma  della  Valle d'Aosta, promosse o gestite da enti  e da privati. L'autorizzazione, per le predette istituzioni, al rilascio  di  titoli  di studio universitari aventi valore legale, e' concessa  con  decreto  del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica  e  tecnologica,  previa  intesa  rispettivamente  con la provincia  autonoma  di Bolzano e con la regione autonoma della Valle d'Aosta.  Tali  decreti  sono emanati sentito altresi' l'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario in ordine alle dotazioni didattiche,  scientifiche, strumentali, finanziarie, edilizie, nonche' concernenti  l'organico  del  personale  docente,  ricercatore  e non docente.  Possono  essere  attivati,  con  modifica statutaria, nuovi corsi  di studi al cui termine sia previsto dagli ordinamenti vigenti il  rilascio  di  titoli aventi valore legale, quando i corsi vengano istituiti  nel  territorio della provincia di Bolzano e della regione autonoma  della  Valle d'Aosta. I contributi dello Stato in relazione alle strutture didattiche e scientifiche sono determinati annualmente con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e   tecnologica,  previa  intesa  rispettivamente  con  la  provincia autonoma  di  Bolzano  e con la regione autonoma della Valle d'Aosta, nell'ambito  dell'apposito  stanziamento  di bilancio previsto per le universita'  non  statali,  nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. Le  funzioni  amministrative, relative agli atenei di cui al presente comma,  in particolare quelle concernenti gli statuti e i regolamenti didattici,  sono  esercitate  dal  Ministro  dell'universita' e della ricerca  scientifica e tecnologica, previa intesa rispettivamente con la  provincia  autonoma  di  Bolzano  e con la regione autonoma della Valle d'Aosta.

    121.   Ai   sensi  dell'art.  17  del  testo  unico  delle  leggi costituzionali  concernenti  lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige,   approvato   con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 31 agosto  1972,  n.  670,  e'  attribuita alla provincia autonoma di Bolzano  la  potesta'  di  emanare  norme  legislative  in materia di finanziamento   all'ateneo   di  cui  al  comma  120  e  di  edilizia universitaria,  ivi  comprese  la scelta delle aree e l'acquisizione, anche   mediante  esproprio,  degli  immobili  necessari.  A  seguito dell'emanazione  delle  predette  norme  la  provincia esercitera' le relative  funzioni  amministrative.  Con riferimento all'attribuzione alla  regione autonoma della Valle d'Aosta della potesta' legislativa nella materia di cui al presente comma si procedera', successivamente al decreto di autorizzazione di cui al comma 120, secondo periodo, ai sensi  dell'art.  48-bis dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato   con  legge  costituzionale  26 febbraio  1948,  n.  4,  e successive modificazioni.

    122.  L'Universita'  degli studi di Trento e gli atenei di cui al comma  120  promuovono e sviluppano la collaborazione scientifica con le  universita'  e  con  i  centri di ricerca degli altri Stati ed in particolare  degli  Stati  membri dell'Unione europea per le esigenze sia  della  ricerca  scientifica  che  dell'insegnamento.  I relativi accordi  di  collaborazione  possono  prevedere l'esecuzione di corsi integrati  di  studio  sia presso entrambe le universita', sia presso una  di  esse,  nonche'  programmi  di ricerca congiunti. Le medesime universita'  riconoscono  la validita' dei corsi seguiti ovvero delle parti dei piani di studio svolti dagli studenti presso le universita' e  istituzioni  universitarie  estere,  nonche'  i  titoli accademici conseguiti al termine dei corsi integrati.

    123.  Gli  accordi  di  collaborazione  cui al comma 122, qualora abbiano  ad oggetto l'istituzione di corsi di laurea, di diploma e di dottorato  di ricerca, sono comunicati al Ministro dell'universita' e della  ricerca  scientifica  e  tecnologica entro trenta giorni dalla loro stipulazione. Ove il Ministro non si opponga entro trenta giorni dal ricevimento degli accordi predetti per motivi di contrasto con la legge,  con  obblighi  internazionali  dello  Stato  italiano o con i criteri  contenuti  nei  decreti  di  cui  al  comma  95, gli accordi medesimi divengono esecutivi.

    124.  Si  applicano  all'ateneo di cui al comma 120 istituito sul territorio della provincia autonoma di Bolzano le disposizioni di cui agli  articoli 170  e 332 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore,  approvato  con  regio  decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive  modificazioni  ed integrazioni, con esclusivo  riferimento ai  gradi  e  ai  titoli  accademici  rilasciati  nei  Paesi aderenti all'Unione  europea la cui equipollenza e' direttamente riconosciuta, senza esami integrativi, nel testo degli scambi di note in vigore tra la  Repubblica  italiana e ciascuno Stato membro dell'Unione europea, anche   qualora   nel   predetto   ateneo   non   siano  attivate  le corrispondenti  facolta'.  Nel  caso in cui i medesimi scambi di note prevedano,  per  l'equipollenza  di  alcuni  titoli  e  gradi,  esami integrativi, l'applicazione delle disposizioni di cui al citato testo unico  approvato  con  regio  decreto n. 1592 del 1933 e' subordinata all'attivazione,  presso l'ateneo di cui al presente comma, dei corsi universitari che fanno riferimento ai medesimi titoli e gradi.

    125.  I  competenti organi dell'universita' degli studi di Trento possono disporre la nomina a professore di prima fascia, di associato ovvero   di  ricercatore,  per  chiamata  diretta,  di  studiosi  che rivestano  presso  universita' straniere qualifiche analoghe a quelle anzidette  e  previste dall'ordinamento universitario italiano, nella misura  massima,  per  l'universita'  di Trento, del trenta per cento delle  rispettive  dotazioni  organiche  previste per ciascun tipo di qualifica.  La facolta' di nomina di cui al presente comma si applica anche,  nella  misura  massima  rispettivamente  del  cinquanta e del settanta  per  cento,  all'universita' istituita nel territorio della regione  autonoma  della  Valle  d'Aosta e all'ateneo istituito nella provincia   autonoma   di   Bolzano;   tali   misure  possono  essere ulteriormente derogate previa intesa con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.

    126.  L'universita'  degli studi di Trento e gli atenei di cui al comma  120 possono istituire la facolta' di scienza della formazione. L'attivazione  del  corso  di  laurea  in  scienze  della  formazione primaria e' subordinata all'avvenuta soppressione dei corsi di studio ordinari   triennali  e  quadriennali  rispettivamente  della  scuola magistrale e degli istituti magistrali.

    127.  In  sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma  95,  lettera  c),  al  fine di favorire la realizzazione degli accordi  di collaborazione internazionale dell'Universita' di Trento, volti  al  conferimento del titolo di dottore di ricerca, nell'ambito di  programmi  dell'Unione  europea, il medesimo titolo e' rilasciato dall'Universita' di cui al presente comma, limitatamente ai dottorati di  cui  e'  sede  amministrativa.  In  tali  casi  la commissione di valutazione  delle  tesi di dottorato, di cui all'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e' sostituita da  una  commissione nominata dal rettore, composta da cinque esperti del  settore,  di  cui almeno due professori ordinari e un professore associato.   Almeno  due  componenti  della  commissione  non  devono appartenere alla predetta universita'.

    128.  La  provincia  autonoma  di  Trento puo' disporre con leggi provinciali,  ai  sensi  dell'art.  17  del  testo  unico delle leggi costituzionali  concernenti  lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige,   approvato   con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 31 agosto  1972,  n.  670,  la  concessione  di  contributi  a favore dell'Universita'  degli studi di Trento per lo sviluppo della ricerca scientifica  e  per  l'attuazione  di  specifici programmi e progetti normativi.

    129. Al secondo comma dell'art. 44 della legge 14 agosto 1982, n. 590,  la  parola: "contestualmente" e' sostituita dalle seguenti: "in correlazione".

    130. (omissis).

    131.  Nell'esercizio della delega prevista dal capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, e nel rispetto dei criteri da essa stabiliti il Governo  puo'  prevedere  il  trasferimento  della  gestione di musei statali alle regioni, alle province o ai comuni.

    132.  I  comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta  a  dipendenti  comunali  o  delle  societa'  di  gestione  dei parcheggi,   limitatamente  alle  aree  oggetto  di  concessione.  La procedura   sanzionatoria   amministrativa   e  l'organizzazione  del relativo  servizio  sono  di  competenza degli uffici o dei comandi a cio'  preposti. I gestori possono comunque esercitare tutte le azioni necessarie  al  recupero  delle  evasioni  tariffarie  e  dei mancati pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese e le penali.

    133.  Le  funzioni  di  cui  al comma 132 sono conferite anche al personale  ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone  nelle  forme  previste  dagli  articoli 22  e 25 della legge 8 giugno  1990,  n. 142, e successive modificazioni. A tale personale sono  inoltre  conferite,  con  le  stesse  modalita' di cui al primo periodo  del  comma 132, le funzioni di prevenzione e accertamento in materia  di  circolazione e sosta sulle corsie riservate al trasporto pubblico  ai  sensi  dell'art.  6,  comma  4, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

    133-bis.  Con  regolamento  da  emanare  ai  sensi  dell'art. 17, comma 2,  della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  su  proposta  del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere della Conferenza unificata  di  cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  sono  disciplinate  le procedure per la autorizzazione alla installazione  ed  esercizio  di  impianti  per  la rilevazione degli accessi  di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato delle   citta'  ai  fini  dell'accertamento  delle  violazioni  delle disposizioni  in  tema  di limitazione del traffico veicolare e della irrogazione  delle  relative sanzioni. Con lo stesso regolamento sono individuate  le  finalita'  perseguibili  nella  rilevazione  e nella utilizzazione  dei dati, nonche' le categorie di soggetti che possono accedere ai dati personali rilevati a mezzo degli impianti.

    134.  Al  comma 5 dell'art. 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65, la parola:  "portano"  e'  sostituita  dalle  seguenti: "possono, previa deliberazione in tal senso del consiglio comunale, portare".

    135.  Per  la  stipula  delle convenzioni di cui all'art. 5 della legge  15 dicembre  1972, n. 772, con i comuni per il Ministero della difesa   provvede   il  rappresentante  del  Governo  competente  per territorio.

    136.  In  attesa della nuova disciplina in materia di ordinamento degli  enti  locali  e  degli  stituti di partecipazione popolare, e' consentito   il   contemporaneo   svolgimento   delle   consultazioni referendarie  comunali  con  i  referendum  abrogativi  nazionali che dovranno  svolgersi  nella  primavera  del  1997.  Al  fine  di  dare attuazione  a  tale disposizione, si applicano le norme relative alle consultazioni  referendarie nazionali e quelle attuative che verranno stabilite,  anche  in  deroga  al  disposto  dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro dell'interno. Con lo stesso decreto sono determinati i criteri di ripartizione delle spese tra  gli  enti  interessati,  in ragione del numero dei referendum di competenza di ciascun ente.

    137.  Le  disposizioni  della  presente  legge  si applicano alle regioni  a  statuto  speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano  nei  limiti  e  nel  rispetto degli statuti e delle norme in attuazione.

    138.  La  presente  legge  entra in vigore il giorno successivo a quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana.».

Nota all'art. 3:

    -   L'art.   87   del  regio  decreto  31 agosto  1933,  n.  1592 (Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore), cosi' recita:

    «Art.  87.  -  Ai  professori  di  ruolo possono essere inflitte, secondo   la   gravita'   delle   mancanze,   le  seguenti  punizioni disciplinari:

      1) la censura;

      2) la sospensione dall'ufficio e dallo stipendio ad un anno;

      3) la revocazione;

      4)  la  destituzione  senza perdita del diritto a pensione o ad assegni;

      5)  la  destituzione  con  perdita  del diritto a pensione o ad assegni.».

Note all'art. 5:

    -  Per  l'art.  17  della  legge  n. 127 del 1997 si veda la nota all'art. 2.

    -  L'art.  10 della legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti   didattici   universitari),   pubbliata  nella  Gazzetta Ufficiale  23 novembre 1990, n. 274, il cui comma 9 e' allegato dalla presente legge, recava:

    «Art. 10. - Consiglio universitario nazionale».

    -  Si  riporta  il  testo all'art. 89 del regio decreto 31 agosto 1933,   n.   1592   (Approvazione   del   testo   unico  delle  leggi sull'istruzione  superiore) pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta  Ufficiale  7 dicembre  1933,  n. 283, come modificato dalla presente legge:

    «Art. 89. - Le punizioni, di cui ai nn. 2), 3), 4) e 5) dell'art. 87,  si  applicano  secondo  i casi e le circostanze, per le seguenti mancanze:

      a) grave insubordinazione;

      b) abituale mancanza ai doveri di ufficio;

      c) abituale irregolarita' di condotta;

      d) atti  in  genere,  che comunque ledano la dignita' o l'onore del professore.

    La  punizione  di  cui  al  n. 2) importa, oltre la perdita degli emolumenti, l'esonero dall'insegnamento, dalle funzioni accademiche e da   quelle   ad  esse  connesse,  e  la  perdita  ad  ogni  effetto, dell'anzianita'  per  tutto  il tempo della sua durata. Il professore che  sia incorso nella punizione medesima non puo' per 10 anni solari essere  nominato  rettore  di  Universita' o direttore di Istituzione universitaria.

    Dette  punizioni sono inflitte dal Ministro su conforme parere di una  Corte  di  disciplina,  composta  del  Sottosegretario  di Stato dell'educazione  nazionale,  che la presiede, e di otto membri eletti nel proprio seno dalla prima sezione del Consiglio superiore, i quali durano in carica un biennio e possono essere confermati.

    La  Corte  di  disciplina  e'  costituita  con  decreto Reale, su proposta del Ministro dell'educazione nazionale.

    Per  la  validita'  delle  adunanze  e' necessaria la presenza di almeno cinque membri del collegio.

    All'incolpato deve essere fatta la contestazione degli addebiti e prefisso un termine per la presentazione delle sue deduzioni. Egli ha diritto di essere sentito personalmente dalla Corte di disciplina.».




 
   

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