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XIV Legislatura

Legge 4 novembre 2005, n.230

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 novembre 2005 n.258

Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

 

Art. 1.

1. L'università, sede della formazione e della trasmissione critica del sapere, coniuga in modo organico ricerca e didattica, garantendone la completa libertà. La gestione delle università si ispira ai principi di autonomia e di responsabilità nel quadro degli indirizzi fissati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. I professori universitari hanno il diritto e il dovere di svolgere attività di ricerca e di didattica, con piena libertà di scelta dei temi e dei metodi delle ricerche nonché, nel rispetto della programmazione universitaria di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, dei contenuti e dell'impostazione culturale dei propri corsi di insegnamento; i professori di materie cliniche esercitano altresì, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, funzioni assistenziali inscindibili da quelle di insegnamento e ricerca; i professori esercitano infine liberamente attività di diffusione culturale mediante conferenze, seminari, attività pubblicistiche ed editoriali nel rispetto del mantenimento dei propri obblighi istituzionali.

3. Ai professori universitari compete la partecipazione agli organi accademici e agli organi collegiali ufficiali riguardanti la didattica, l'organizzazione e il coordinamento delle strutture didattiche e di ricerca esistenti nella sede universitaria di appartenenza.

4. Il professore, a qualunque livello appartenga, nel periodo dell'anno sabbatico, concesso ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è abilitato senza restrizione alcuna alla presentazione di richieste e all'utilizzo dei fondi per lo svolgimento delle attività.

5. Allo scopo di procedere al riordino della disciplina concernente il reclutamento dei professori universitari garantendo una selezione adeguata alla qualità delle funzioni da svolgere, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni universitarie, uno o più decreti legislativi attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca bandisce, con proprio decreto, per settori scientifico-disciplinari, procedure finalizzate al conseguimento della idoneità scientifica nazionale, entro il 30 giugno di ciascun anno, distintamente per le fasce dei professori ordinari e dei professori associati, stabilendo in particolare:

1) le modalità per definire il numero massimo di soggetti che possono conseguire l'idoneità scientifica per ciascuna fascia e per settori disciplinari pari al fabbisogno, indicato dalle università, incrementato di una quota non superiore al 40 per cento, per cui è garantita la relativa copertura finanziaria e fermo restando che l'idoneità non comporta diritto all'accesso alla docenza, nonché le procedure e i termini per l'indizione, l'espletamento e la conclusione dei giudizi idoneativi, da svolgere presso le università, assicurando la pubblicità degli atti e dei giudizi formulati dalle commissioni giudicatrici; per ciascun settore disciplinare deve comunque essere bandito almeno un posto di idoneo per quinquennio per ciascuna fascia;

2) l'eleggibilità, ogni due anni, da parte di ciascun settore scientifico-disciplinare, di una lista di commissari nazionali, con opportune regole di non immediata rieleggibilità;

3) la formazione della commissione di ciascuna valutazione comparativa mediante sorteggio di cinque commissari nazionali. Tutti gli oneri relativi a ciascuna commissione di valutazione sono posti a carico dell'ateneo ove si espleta la procedura, come previsto al numero 1);

4) la durata dell'idoneità scientifica non superiore a quattro anni, e il limite di ammissibilità ai giudizi per coloro che, avendovi partecipato, non conseguono l'idoneità;

b) sono stabiliti i criteri e le modalità per riservare, nei giudizi  di idoneità per la fascia dei professori ordinari, una quota pari al  25 per cento aggiuntiva rispetto al contingente di cui alla lettera  a), numero 1), ai professori associati con un'anzianità di servizio  non inferiore a quindici anni, compreso il servizio prestato come  professore associato non confermato, maturata nell'insegnamento di  materie ricomprese nel settore scientifico-disciplinare oggetto del  bando di concorso o in settori affini, con una priorità per i  settori scientifico-disciplinari che non abbiano bandito concorsi  negli ultimi cinque anni;

c) nelle prime quattro tornate dei giudizi di idoneità per la fascia  dei professori associati è riservata una quota del 15 per cento  aggiuntiva rispetto al contingente di cui alla lettera a), numero 1),  ai professori incaricati stabilizzati, agli assistenti del ruolo ad  esaurimento e ai ricercatori confermati che abbiano svolto almeno tre  anni di insegnamento nei corsi di studio universitari. Una ulteriore  quota dell'1 per cento è riservata ai tecnici laureati già ammessi  con riserva alla terza tornata dei giudizi di idoneità per l'accesso  al ruolo dei professori associati bandita ai sensi del decreto del  Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e non valutati  dalle commissioni esaminatrici;

d) nelle prime quattro tornate dei giudizi di idoneità per la fascia  dei professori associati di cui alla lettera a), numero 1),  l'incremento del numero massimo di soggetti che possono conseguire  l'idoneità scientifica rispetto al fabbisogno indicato dalle  università è pari al 100 per cento del medesimo fabbisogno;

e) nelle prime due tornate dei giudizi di idoneità per la fascia dei  professori ordinari di cui alla lettera a), numero 1), l'incremento  del numero massimo di soggetti che possono conseguire l'idoneità  scientifica rispetto al fabbisogno indicato dalle università è pari  al 100 per cento del medesimo fabbisogno.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge  sono bandite per la copertura dei posti di professore ordinario e  professore associato esclusivamente le procedure di cui al comma 5,  lettera a). Sono fatte salve le procedure di valutazione comparativa  per posti di professore e ricercatore già bandite alla medesima  data. I candidati giudicati idonei, e non chiamati a seguito di  procedure già espletate, ovvero i cui atti sono approvati,  conservano l'idoneità per un periodo di cinque anni dal suo  conseguimento. La copertura dei posti di professore ordinario e di  professore associato da parte delle singole università, mediante  chiamata dei docenti risultati idonei, tenuto conto anche di tutti  gli incrementi dei contingenti e di tutte le riserve previste dalle  lettere a), b), c), d) ed e) del comma 5, deve in ogni caso avvenire  nel rispetto dei limiti e delle procedure di cui all'articolo 51,  comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e all'articolo 1,  comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

7. Per la copertura dei posti di ricercatore sono bandite fino al 30  settembre 2013 le procedure di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210.  In tali procedure sono valutati come titoli preferenziali il  dottorato di ricerca e le attività svolte in qualità di assegnisti  e contrattisti ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27  dicembre 1997, n. 449, di borsisti postdottorato ai sensi della legge  30 novembre 1989, n. 398, nonché di contrattisti ai sensi del comma  14 del presente articolo. L'assunzione di ricercatori a tempo  indeterminato ai sensi del presente comma è subordinata ai medesimi  limiti e procedure previsti dal comma 6 per la copertura dei posti di  professore ordinario e associato.

8. Le università procedono alla copertura dei posti di professore  ordinario e associato a conclusione di procedure, disciplinate con  propri regolamenti, che assicurino la valutazione comparativa dei  candidati e la pubblicità degli atti, riservate ai possessori della  idoneità di cui al comma 5, lettera a). La delibera di chiamata  definisce le fondamentali condizioni del rapporto, tenuto conto di  quanto disposto dal comma 16, prevedendo il trattamento economico  iniziale attribuito ai professori di ruolo a tempo pieno ovvero a  tempo definito della corrispondente fascia, anche a carico totale o  parziale di altri soggetti pubblici o privati, mediante la stipula di  apposite convenzioni pluriennali di durata almeno pari alla durata  del rapporto. La quota degli oneri derivanti dalla copertura dei  posti di professore ordinario o associato a carico delle università  è soggetta ai limiti e alle procedure di cui all'articolo 51, comma  4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e all'articolo 1, comma 105,  della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

9. Nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, le  università, previa attestazione della sussistenza di adeguate  risorse nei rispettivi bilanci, possono procedere alla copertura di  una percentuale non superiore al 10 per cento dei posti di professore  ordinario e associato mediante chiamata diretta di studiosi  stranieri, o italiani impegnati all'estero, che abbiano conseguito  all'estero una idoneità accademica di pari livello ovvero che, sulla  base dei medesimi requisiti, abbiano già svolto per chiamata diretta  autorizzata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della  ricerca un periodo di docenza nelle università italiane, e possono  altresì procedere alla copertura dei posti di professore ordinario  mediante chiamata diretta di studiosi di chiara fama, cui è  attribuito il livello retributivo più alto spettante ai professori  ordinari. A tale fine le università formulano specifiche proposte al  Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca che,  previo parere del Consiglio universitario nazionale (CUN), concede o  rifiuta il nulla osta alla nomina.

10. Sulla base delle proprie esigenze didattiche e nell'ambito delle  relative disponibilità di bilancio, previo espletamento di  procedure, disciplinate con propri regolamenti, che assicurino la  valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, le  università possono conferire incarichi di insegnamento gratuiti o  retribuiti, anche pluriennali, nei corsi di studio di cui  all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro  dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n.  270, a soggetti italiani e stranieri, ad esclusione del personale  tecnico amministrativo delle università, in possesso di adeguati  requisiti scientifici e professionali e a soggetti incaricati  all'interno di strutture universitarie che abbiano svolto adeguata  attività di ricerca debitamente documentata, sulla base di criteri e  modalità definiti dal Ministro dell'istruzione, dell'università e  della ricerca con proprio decreto, sentiti la Conferenza dei rettori  delle università italiane (CRUI) e il CUN. Il relativo trattamento  economico è determinato da ciascuna università nei limiti delle  compatibilità di bilancio sulla base di parametri stabiliti con  decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della  ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  sentito il Ministro per la funzione pubblica.

11. Ai ricercatori, agli assistenti del ruolo ad esaurimento e ai  tecnici laureati di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente  della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, che hanno svolto tre anni di  insegnamento ai sensi dell'articolo 12 della legge 19 novembre 1990,  n. 341, nonché ai professori incaricati stabilizzati, sono affidati,  con il loro consenso e fermo restando il rispettivo inquadramento e  trattamento giuridico ed economico, corsi e moduli curriculari  compatibilmente con la programmazione didattica definita dai  competenti organi accademici nonché compiti di tutorato e di  didattica integrativa. Ad essi è attribuito il titolo di professore  aggregato per il periodo di durata degli stessi corsi e moduli. Lo  stesso titolo è attribuito, per il periodo di durata dell'incarico,  ai ricercatori reclutati come previsto al comma 7, ove ad essi siano  affidati corsi o moduli curriculari.

12. Le università possono realizzare specifici programmi di ricerca  sulla base di convenzioni con imprese o fondazioni, o con altri  soggetti pubblici o privati, che prevedano anche l'istituzione  temporanea, per periodi non superiori a sei anni, con oneri  finanziari a carico dei medesimi soggetti, di posti di professore  straordinario da coprire mediante conferimento di incarichi della  durata massima di tre anni, rinnovabili sulla base di una nuova  convenzione, a coloro che hanno conseguito l'idoneità per la fascia  dei professori ordinari, ovvero a soggetti in possesso di elevata  qualificazione scientifica e professionale. Ai titolari degli  incarichi è riconosciuto, per il periodo di durata del rapporto, il  trattamento giuridico ed economico dei professori ordinari con  eventuali integrazioni economiche, ove previste dalla convenzione. I  soggetti non possessori dell'idoneità nazionale non possono  partecipare al processo di formazione delle commissioni di cui al  comma 5, lettera a), numero 3), nè farne parte, e sono esclusi  dall'elettorato attivo e passivo per l'accesso alle cariche di  preside di facoltà e di rettore. Le convenzioni definiscono il  programma di ricerca, le relative risorse e la destinazione degli  eventuali utili netti anche a titolo di compenso dei soggetti che  hanno partecipato al programma.

13. Le università possono stipulare convenzioni con imprese o  fondazioni, o con altri soggetti pubblici o privati, con oneri  finanziari posti a carico dei medesimi, per realizzare programmi di  ricerca affidati a professori universitari, con definizione del loro  compenso aggiuntivo a valere sulle medesime risorse finanziarie e  senza pregiudizio per il loro status giuridico ed economico, nel  rispetto degli impegni di istituto.

14. Per svolgere attività di ricerca e di didattica integrativa le  università, previo espletamento di procedure disciplinate con propri  regolamenti che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e  la pubblicità degli atti, possono instaurare rapporti di lavoro  subordinato tramite la stipula di contratti di diritto privato a  tempo determinato con soggetti in possesso del titolo di dottore di  ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all'estero, o, per le  facoltà di medicina e chirurgia, del diploma di scuola di  specializzazione, ovvero con possessori di laurea specialistica e  magistrale o altri studiosi, che abbiano comunque una elevata  qualificazione scientifica, valutata secondo procedure stabilite  dalle università. I contratti hanno durata massima triennale e  possono essere rinnovati per una durata complessiva di sei anni. Il  trattamento economico di tali contratti, rapportato a quello degli  attuali ricercatori confermati, è determinato da ciascuna  università nei limiti delle compatibilità di bilancio e tenuto  conto dei criteri generali definiti con decreto del Ministro  dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il  Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per la  funzione pubblica. Il possesso del titolo di dottore di ricerca o del  diploma di specializzazione, ovvero l'espletamento di un insegnamento  universitario mediante contratto stipulato ai sensi delle  disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente  legge, costituisce titolo preferenziale. L'attività svolta dai  soggetti di cui al presente comma costituisce titolo preferenziale da  valutare obbligatoriamente nei concorsi che prevedano la valutazione  dei titoli. I contratti di cui al presente comma non sono cumulabili  con gli assegni di ricerca di cui all'articolo 51 della legge 27  dicembre 1997, n. 449, per i quali continuano ad applicarsi le  disposizioni vigenti. Ai fini dell'inserimento dei corsi di studio  nell'offerta formativa delle università, il Ministro  dell'istruzione, dell'università e della ricerca deve tenere conto  del numero dei professori ordinari, associati e aggregati e anche del  numero dei contratti di cui al presente comma.

15. Il conseguimento dell'idoneità scientifica di cui al comma 5,  lettera a), costituisce titolo legittimante la partecipazione ai  concorsi per l'accesso alla dirigenza pubblica secondo i criteri e le  modalità stabiliti con decreto del Ministro per la funzione  pubblica, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e  della ricerca, ed è titolo valutabile nei concorsi pubblici che  prevedano la valutazione dei titoli.

16. Resta fermo, secondo l'attuale struttura retributiva, il  trattamento economico dei professori universitari articolato secondo  il regime prescelto a tempo pieno ovvero a tempo definito. Tale  trattamento è correlato all'espletamento delle attività  scientifiche e all'impegno per le altre attività, fissato per il  rapporto a tempo pieno in non meno di 350 ore annue di didattica, di  cui 120 di didattica frontale, e per il rapporto a tempo definito in  non meno di 250 ore annue di didattica, di cui 80 di didattica  frontale. Le ore di didattica frontale possono variare sulla base  dell'organizzazione didattica e della specificità e della diversità  dei settori scientifico-disciplinari e del rapporto docenti-studenti,  sulla base di parametri definiti con decreto del Ministro  dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Ai professori a  tempo pieno è attribuita una eventuale retribuzione aggiuntiva nei  limiti delle disponibilità di bilancio, in relazione agli impegni  ulteriori di attività di ricerca, didattica e gestionale, oggetto di  specifico incarico, nonché in relazione ai risultati conseguiti,  secondo i criteri e le modalità definiti con decreto del Ministro  dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il  Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la funzione  pubblica. Per il personale medico universitario, in caso di  svolgimento delle attività assistenziali per conto del Servizio  sanitario nazionale, resta fermo lo speciale trattamento aggiuntivo  previsto dalle vigenti disposizioni.

17. Per i professori ordinari e associati nominati secondo le  disposizioni della presente legge il limite massimo di età per il  collocamento a riposo è determinato al termine dell'anno accademico  nel quale si è compiuto il settantesimo anno di età, ivi compreso  il biennio di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre  1992, n. 503, e successive modificazioni, ed è abolito il  collocamento fuori ruolo per limiti di età.

18. I professori di materie cliniche in servizio alla data di entrata  in vigore della presente legge mantengono le proprie funzioni  assistenziali e primariali, inscindibili da quelle di insegnamento e  ricerca e ad esse complementari, fino al termine dell'anno accademico  nel quale si è compiuto il settantesimo anno di età, ferma restando  l'applicazione dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre  1992, n. 503, e successive modificazioni.

19. I professori, i ricercatori universitari e gli assistenti  ordinari del ruolo ad esaurimento in servizio alla data di entrata in  vigore della presente legge conservano lo stato giuridico e il  trattamento economico in godimento, ivi compreso l'assegno aggiuntivo  di tempo pieno. I professori possono optare per il regime di cui al  presente articolo e con salvaguardia dell'anzianità acquisita.

20. Per tutto il periodo di durata dei contratti di diritto privato  di cui al comma 14, i dipendenti delle amministrazioni statali sono  collocati in aspettativa senza assegni nè contribuzioni  previdenziali, ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui  tale posizione è prevista dagli ordinamenti di appartenenza,  parimenti senza assegni nè contributi previdenziali.

21. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e  della ricerca, adottato di concerto con i Ministri dell'interno,  degli affari esteri e del lavoro e delle politiche sociali, sono  definite specifiche modalità per favorire l'ingresso in Italia dei  cittadini stranieri non appartenenti all'Unione europea chiamati a  ricoprire posti di professore ordinario e associato ai sensi dei  commi 8 e 9, ovvero cui siano attribuiti gli incarichi di cui ai  commi 10 e 12.

22. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti  legislativi di cui al comma 5 sono abrogati 1'articolo 12 della legge  19 novembre 1990, n. 341, e gli articoli 1 e 2 della legge 3 luglio  1998, n. 210. Relativamente al reclutamento dei ricercatori  l'abrogazione degli articoli 1 e 2 della legge n. 210 del 1998  decorre dal 30 settembre 2013. Sono comunque portate a compimento le  procedure in atto alla predetta data.

23. I decreti legislativi di cui al comma 5 sono adottati su proposta  del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di  concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il  Ministro per la funzione pubblica, sentiti la CRUI e il CUN e previo  parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le  conseguenze di carattere finanziario, da rendere entro trenta giorni  dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine,  i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Ciascuno degli  schemi di decreto legislativo deve essere corredato da relazione  tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto  1978, n. 468, e successive modificazioni.

24. Ulteriori disposizioni correttive ed integrative dei decreti  legislativi di cui al comma 5 possono essere adottate, con il  rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le stesse  procedure, entro diciotto mesi dalla data della loro entrata in  vigore.

25. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non  devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.


Data a Roma, addi' 4 novembre 2005

CIAMPI

 

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Moratti, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Visto, il Guardasigilli: Castelli


Nota all'art. 1, comma 2:

 

 - Si riporta il testo dell'art. 1-ter del decreto-legge  31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni dalla  legge 31 marzo 2005, n. 43, riguardante «Disposizioni  urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le  attività culturali, per il completamento di grandi opere  strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, e  per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di  bollo e tasse di concessione, nonché altre misure  urgenti»:

 «Art. 1-ter (Programmazione e valutazione delle  università). - 1. A decorrere dall'anno 2006 le  università, anche al fine di perseguire obiettivi di  efficacia e qualità dei servizi offerti, entro il  30 giugno di ogni anno, adottano programmi triennali  coerenti con le linee generali di indirizzo definite con  decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e  della ricerca, sentiti la Conferenza dei rettori delle  università italiane, il Consiglio universitario nazionale  e il Consiglio nazionale degli studenti universitari,  tenuto altresì conto delle risorse acquisibili  autonomamente. I predetti programmi delle università  individuano in particolare:

 a) i corsi di studio da istituire e attivare nel  rispetto dei requisiti minimi essenziali in termini di  risorse strutturali ed umane, nonché quelli da sopprimere;

 b) il programma di sviluppo della ricerca  scientifica;

 c) le azioni per il sostegno ed il potenziamento dei  servizi e degli interventi a favore degli studenti;

 d) i programmi di internazionalizzazione;

 e) il fabbisogno di personale docente e non docente a  tempo sia determinato che indeterminato, ivi compreso il  ricorso alla mobilità.

 2. I programmi delle università di cui al comma 1,  fatta salva l'autonoma determinazione degli atenei per  quanto riguarda il fabbisogno di personale in ordine ai  settori scientifico-disciplinari, sono valutati dal  Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca  e periodicamente monitorati sulla base di parametri e  criteri individuati dal Ministro dell'istruzione,  dell'università e della ricerca, avvalendosi del Comitato  nazionale per la valutazione del sistema universitario,  sentita la Conferenza dei rettori delle università  italiane. Sui risultati della valutazione il Ministro  dell'istruzione, dell'università e della ricerca riferisce  al termine di ciascun triennio, con apposita relazione, al  Parlamento. Dei programmi delle università si tiene conto  nella ripartizione del fondo per il finanziamento ordinario  delle università.

 3. Sono abrogate le disposizioni del regolamento di cui  al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998,  n. 25, ad eccezione dell'art. 2, commi 5, lettere a), b),  c) e d), 6 e 7, nonché dell'art. 3 e dell'art. 4.».

 - Si riporta l'art. 5 del decreto legislativo  21 dicembre 1999, n. 517, recante «Disciplina dei rapporti  fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma  dell'art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419»:

 «Art. 5 (Norme in materia di personale). - 1. I  professori e i ricercatori universitari, che svolgono  attività assistenziale presso le aziende e le strutture di  cui all'art. 2 sono individuate con apposito atto del  direttore generale dell'azienda di riferimento d'intesa con  il rettore, in conformità ai criteri stabiliti nel  protocollo d'intesa tra la regione e l'università relativi  anche al collegamento della programmazione della facoltà  di medicina e chirurgia con la programmazione aziendale.  Con lo stesso atto, è stabilita l'afferenza dei singoli  professori e ricercatori universitari ai dipartimenti di  cui all'art. 3, assicurando la coerenza fra il settore  scientifico-disciplinare di inquadramento e la  specializzazione disciplinare posseduta e l'attività del  dipartimento. I protocolli d'intesa tra università e  regione determinano, in caso di conferimento di compiti  didattici, l'attribuzione di funzioni assistenziali alle  figure equiparate di cui all'art. 16 della legge  19 novembre 1990, n. 341, con l'applicazione delle  disposizioni di cui al presente articolo e all'art. 6.

 2. Ai professori e ricercatori universitari di cui al  comma 1, fermo restando il loro stato giuridico, si  applicano, per quanto attiene all'esercizio dell'attività  assistenziale, al rapporto con le aziende e a quello con il  direttore generale, le norme stabilite per il personale del  Servizio sanitario nazionale. Fermo restando l'applicazione  del presente decreto, apposite linee guida emanate con  decreti dei Ministri della sanità e dell'università,  d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, possono stabilire  specifiche modalità attuative in relazione alle esigenze  di didattica e di ricerca. Dell'adempimento dei doveri  assistenziali il personale universitario risponde al  direttore generale. Le attività assistenziali svolte dai  professori e dai ricercatori universitari si integrano con  quelle di didattica e ricerca. L'obbligo dell'esercizio  dell'attività assistenziale per i professori e per i  ricercatori è sospeso nei casi di aspettativa o congedo ai  sensi degli articoli 12, 13 e 17 del decreto del Presidente  della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Le autorizzazioni  di cui al predetto art. 17 sono concesse dal rettore,  previa intesa con il direttore generale, per assicurare la  compatibilità con l'ordinario esercizio dell'attività  assistenziale. Non è altrimenti consentito al predetto  personale recedere dall'attività assistenziale.

 3. Salvo quanto diversamente disposto dal presente  decreto, nei confronti del personale di cui al comma 1, si  applicano le disposizioni degli articoli 15, 15-bis,  15-ter, 15-quater, 15-quinquies, 15-sexies e 15-novies,  comma 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e  successive modificazioni.

 4. Ai professori di prima fascia ai quali non sia stato  possibile conferire un incarico di direzione di struttura  semplice o complessa, il direttore generale, sentito il  rettore, affida, comunque la responsabilità e la gestione  di programmi, infra o interdipartimentali finalizzati alla  integrazione delle attività assistenziali, didattiche e di  ricerca, con particolare riguardo alle innovazioni  tecnologiche ed assistenziali, nonché al coordinamento  delle attività sistematiche di revisione e valutazione  della pratica clinica ed assistenziale. La responsabilità  e la gestione di analoghi programmi può essere affidata,  in relazione alla minore complessità e rilevanza degli  stessi, anche ai professori di seconda fascia ai quali non  sia stato conferito un incarico di direzione semplice o  complessa. Gli incarichi sono assimilati, a tutti gli  effetti, agli incarichi di responsabilità rispettivamente  di struttura complessa e di struttura semplice. I  professori di prima fascia che non accettano gli incarichi  di responsabilità e di gestione dei programmi di cui al  primo periodo del presente comma non possono svolgere  funzioni di direzione nell'ambito delle disposizioni  attuative del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368,  limitatamente alle scuole di specializzazione.

 5. L'attribuzione e la revoca ai professori e ai  ricercatori universitari dell'incarico di direzione di una  struttura, individuata come complessa ai sensi dell'art. 3,  comma 2, è effettuata dal direttore generale d'intesa con  il rettore, sentito il direttore di dipartimento. L'attribuzione è effettuata senza esperimento delle  procedure di cui all'art. 15-ter, comma 2, dello stesso  decreto legislativo n. 502 del 1992 fermo restando  l'obbligo del possesso dei requisiti di cui al decreto del  Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484.  L'attestato di formazione manageriale di cui all'art. 15,  comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,  e successive modificazioni può essere sostituito da altro  titolo dichiarato equipollente, con decreto dei Ministri  della sanità e dell'università e della ricerca  scientifica e tecnologica. Fino alla costituzione dei  dipartimenti, si prescinde dal parere del direttore di  dipartimento.

 6. L'attribuzione e la revoca ai professori e ai  ricercatori universitari degli incarichi di struttura  semplice e degli incarichi di natura professionale è  effettuata dal direttore generale su proposta del  responsabile della struttura complessa di appartenenza,  previo accertamento della sussistenza delle condizioni e  dei requisiti di cui agli articoli 15, 15-bis e 15-ter del  decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive  modificazioni.

 7. I professori e i ricercatori universitari afferenti  alla facoltà di medicina e chirurgia optano  rispettivamente per l'esercizio di attività assistenziale  intramuraria ai sensi dell'art. 15-quinquies del decreto  legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive  modificazioni e secondo le tipologie di cui alle lettere  a), b), c) e d) del comma 2 dello stesso articolo, di  seguito definita come attività assistenziale esclusiva,  ovvero per l'esercizio di attività libero professionale  extramuraria. L'opzione per l'attività assistenziale  esclusiva è requisito necessario per l'attribuzione ai  professori e ai ricercatori universitari di incarichi di  direzione di struttura nonché dei programmi di cui al  comma.

 8. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in  vigore del presente decreto i professori e i ricercatori  universitari, in servizio alla predetta data ovvero che  saranno nominati in ruolo a seguito di procedure di   reclutamento indette prima della predetta data, esercitano   o rinnovano l'opzione ai sensi e per gli effetti di cui al   comma 7. In assenza di comunicazione entro il termine, si   intende che abbia optato per l'attività assistenziale   esclusiva.

 9. I professori e i ricercatori universitari che hanno   optato per l'attività libero professionale extramuraria   possono modificare l'opzione al 31 dicembre di ogni anno.

 10. I professori e i ricercatori universitari di cui al   comma 8 che ha optato per l'attività assistenziale   esclusiva possono modificare l'opzione solamente nei   seguenti casi:

 a) mutamento di stato giuridico per effetto della   nomina in ruolo nelle fasce di professore associato e   ordinario a seguito di procedure di valutazione comparativa   ai sensi della legge n. 210 del 1998;

 b) mutamento del settore scientifico-disciplinare di   inquadramento che comporti l'esercizio di una diversa   attività assistenziale;

 c) trasferimento da diverso ateneo di altra regione;

 d) cessazione dai periodi di congedo e aspettativa di   cui agli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della   Repubblica n. 382 del 1980, nonché di cui all'art. 17 del   predetto decreto del Presidente della Repubblica, se di   durata pari o superiore all'anno ed al comma 17 del   presente articolo.

 11. I professori e i ricercatori universitari che hanno   modificato l'opzione ai sensi del comma 10 cessa   dall'attività assistenziale ordinaria, salvo la facoltà   di optare nuovamente per l'attività assistenziale   esclusiva. L'eventuale attività libero professionale non   può comunque essere svolta nelle strutture accreditate con   il Servizio sanitario nazionale. Ad essi si applicano le   disposizioni di cui all'art. 15-nonies, comma 2, ultimo   periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,   e successive modificazioni. Qualora i protocolli d'intesa   di cui al predetto art. 15-nonies, comma 2, non siano   stipulati entro sessanta giorni dalla data di entrata in   vigore del presente decreto si provvede in via sostitutiva,   previa diffida ad adempiere entro i successivi trenta   giorni, con decreti interministeriali dei Ministri della   sanità e dell'università, sentita la Conferenza   Stato-regioni.

 12. I professori e i ricercatori universitari nominati   in ruolo successivamente alla data di entrata in vigore del   presente decreto possono svolgere unicamente l'attività   assistenziale esclusiva; gli interessati possono optare per   l'attività libero professionale extramuraria nei casi ed   alle condizioni di cui ai commi 10 e 11. Fino alla data di   entrata in vigore della legge di riordino dello stato   giuridico universitario lo svolgimento di attività libero   professionale intramuraria comporta l'opzione per il tempo   pieno e lo svolgimento dell'attività extramuraria comporta   l'opzione per il tempo definito ai sensi dell'art. 11 del   decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.   382.

 13. Gli incarichi di natura professionale e quelli di   direzione di struttura semplice o complessa nonché quella   di direzione dei programmi, attribuiti a professori o   ricercatori universitari, sono soggetti alle valutazioni e   verifiche previste dalle norme vigenti per il personale del   Servizio sanitario nazionale, secondo le modalità indicate   da apposito collegio tecnico disciplinato nell'atto   aziendale di cui all'art. 3. Sono, altresì, soggetti a   valutazione i professori di prima fascia di cui all'ultimo   periodo del comma 4. Nel caso di valutazione negativa nei   confronti di professori o ricercatori universitari il   direttore ne da comunicazione al rettore per i conseguenti   provvedimenti.

 14. Ferme restando le sanzioni ed i procedimenti   disciplinari da attuare in base alle vigenti disposizioni   di legge, nei casi di gravissime mancanze ai doveri   d'ufficio, il direttore generale previo parere conforme, da   esprimere entro ventiquattro ore dalla richiesta, di un   apposito comitato costituito da tre garanti, nominati di   intesa tra rettore e direttore generale per un triennio,   può sospendere i professori ed i ricercatori universitari   dall'attività assistenziale e disporne l'allontanamento   dall'azienda, dandone immediata comunicazione al rettore   per gli ulteriori provvedimenti di competenza. Qualora il   comitato non si esprime nelle ventiquattro ore previste, il   parere si intende espresso in senso conforme.

 15. Le aziende di cui all'art. 2, comma 2, lettera a),   per esigenze assistenziali cui non possono far fronte con   l'organico funzionale di cui al comma 1, possono stipulare,   nel limite del 2 per cento dell'organico, contratti di   lavoro a tempo determinato, di durata non superiore a   quattro anni, non rinnovabili, con personale medico o   sanitario laureato assunto con le modalità previste per il   corrispondente personale del Servizio sanitario nazionale.   Detto personale è assoggettato alla disciplina sul   rapporto esclusivo di cui all'art. 15-quinquies del decreto   legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. È fatto divieto   all'università di assumere personale medico o sanitario   laureato con compiti esclusivamente assistenziali.

 16. I professori e i ricercatori universitari, ai quali   è attribuito dalle aziende di cui agli articoli 3 e 4 del   decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive   modificazioni, un incarico di struttura complessa ai sensi   degli articoli 15, comma 7, e 15-ter, comma 2, dello stesso   decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, cessano dal   servizio salvo che, compatibilmente con le esigenze   didattiche e di ricerca siano collocati in aspettativa   senza assegni con riconoscimento della anzianità di   servizio per tutta la durata dell'incarico. Si applica il   comma 11, terzo e quarto periodo, dell'art. 3-bis del   decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive   modificazioni.».

 

 Nota all'art. 1, comma 4:

 

 - Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto del   Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, recante   «Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia   di formazione nonché sperimentazione organizzativa e   didattica»:

 «Art. 17 (Alleanza dei periodi di insegnamento e di   ricerca e congedi dei professori ordinari per attività   didattiche e scientifiche anche in Università o Istituti   esteri o internazionali). - Al fine di garantire e favorire   una piena commutabilità tra insegnamento e ricerca, il   rettore può, con proprio decreto, autorizzare il   professore universitario che abbia conseguito la nomina ad   ondinario, ovvero la conferma in ruolo di professore   associato, su sua domanda e sentito il consiglio della   facoltà interessata, a dedicarsi periodicamente ad   esclusive attività di ricerca scientifica in istituzioni   di ricerca italiane, estere e internazionali   complessivamente per non più di due anni accademici in un   decennio.

 Nel concedere le autorizzazioni di cui al precedente   comma, il rettore dovrà tener conto delle esigenze di   funzionamento dell'Università distribuendo nel tempo le   autorizzazioni stesse con un criterio di rotazione tra i   docenti che eventualmente le richiedano.

 I risultati dell'attività di ricerca sono comunicati   al rettore e al consiglio di facoltà con le modalità di   cui al successivo art. 18.

 I periodi di esclusiva attività scientifica, anche se   trascorsi all'estero, sono validi agli effetti della   carriera e del trattamento economico, ma non danno diritto   all'indennità di missione.

 Per i casi dì eccezionali e giustificate ragioni di   studio o di ricerca scientifica, resta fermo quanto   disposto dall'art. 10 della legge 18 marzo 1958, n. 311.

 Restano altresì ferme le vigenti disposizioni   concernenti il collocamento a disposizione del Ministero   degli affari esteri per incarichi di insegnamento o altri   incarichi all'estero dei professori di ruolo.

 Il periodo trascorso all'estero per attività di   ricerca o di insegnamento è utile anche per il   conseguimento del triennio di straordinario.

 I professori che assumano insegnamento o siano chiamati   a svolgere attività scientifica nelle Università dei   Paesi della Comunità europea, ovvero presso i centri o le istituzioni internazionali di ricerca possono essere soggetti, in quanto compatibile, alla normativa, se più   favorevole, che disciplina l'attività dei docenti o   ricercatori di quelle istituzioni.

 In tali casi i professori di cui al precedente comma   possono essere collocati fuori ruolo, in deroga alle   vigenti procedure, con decreto del Ministro della pubblica   istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro e degli   affari esteri che disciplinerà anche il regime giuridico   ed economico del periodo di attività all'estero

 In ogni caso il docente ha diritto a riassumere il   proprio ufficio all'atto della cessazione del rapporto con   l'Università o l'ente estero o internazionale.».


Nota all'art. 1, comma 5:

 

 - Per il decreto del Presidente della Repubblica   11 luglio 1980, n. 382, si veda la nota all'art. 1, comma   2.

 

 Note all'art. 1, comma 6:

 

 - Si riporta il testo dell'art. 51, della legge   27 dicembre 1997, n. 449, recante «Misure per la   stabilizzazione della finanza pubblica»:

 «Art. 51 (Università e ricerca). - 1. Il sistema   universitario concorre alla realizzazione degli obiettivi   di finanza pubblica per il triennio 1998-2000, garantendo   che il fabbisogno finanziario, riferito alle università   statali, ai policlinici universitari a gestione diretta, ai   dipartimenti ed a tutti gli altri centri con autonomia   finanziaria e contabile, da esso complessivamente generato   nel 1998 non sia superiore a quello rilevato a consuntivo   per il 1997, e per gli anni 1999 e 2000 non sia superiore a   quello dell'anno precedente maggiorato del tasso   programmato di inflazione. Il Ministro dell'università e   della ricerca scientifica e tecnologica procede annualmente   alla determinazione del fabbisogno finanziario programmato   per ciascun ateneo, sentita la Conferenza permanente dei   rettori delle università italiane, tenendo conto degli   obiettivi di riequilibrio nella distribuzione delle risorse   e delle esigenze di razionalizzazione dell'attuale sistema   universitario. Saranno peraltro tenute in considerazione le   aggiuntive esigenze di fabbisogno finanziario per gli   insediamenti universitari previsti dall'art. 9, decreto del   Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995, pubblicato   nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 29 febbraio 1996.

 2. Il Consiglio nazionale delle ricerche, l'Agenzia   spaziale italiana, l'Istituto nazionale di fisica nucleare,   l'Istituto nazionale di fisica della materia, l'Ente per le   nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente concorrono alla   realizzazione deglì obiettivi di finanza pubblica per il   triennio 1998-2000, garantendo che il fabbisogno   finanziario da essi complessivamente generato nel 1998 non   sia superiore a 3.150 miliardi di lire, e per gli anni 1999   e 2000 non sia superiore a quello dell'anno precedente   maggiorato del tasso programmato di inflazione. Il Ministro   del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,   sentiti i Ministri dell'università e della ricerca   scientifica e tecnologica e dell'industria, del commercio e   dell'artigianato, procede annualmente alla determinazione   del fabbisogno finanziario programmato per ciascun ente.

 3. Le disposizioni di cui agli articoli 7 e 9 del   decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, sono estese a   partire dal 1° gennaio 1999 alle università statali,   sentita la Conferenza permanente dei rettori delle   università italiane. Il Ministro del tesoro, del bilancio   e della programmazione economica determina, con proprio   decreto, le modalità operative per l'attuazione delle   disposizioni predette.

 4. Le spese fisse e obbligatorie per il personale di   ruolo delle università statali non possono eccedere il 90   per cento dei trasferimenti statali sul fondo per il   finanziamento ordinario. Nel caso dell'Università degli   studi di Trento si tiene conto anche dei trasferimenti per   il funzionamento erogati ai sensi della legge 14 agosto   1982, n. 590. Le università nelle quali la spesa per il   personale di ruolo abbia ecceduto nel 1997 e negli anni   successivi il predetto limite possono effettuare assunzioni   di personale di ruolo il cui costo non superi, su base   annua, il 35 per cento delle risorse finanziarie che si   rendano disponibili per le cessazioni dal ruolo dell'anno   di riferimento. Tale disposizione non si applica alle   assunzioni derivanti dall'espletamento di concorsi già   banditi alla data del 30 settembre 1997 e rimane operativa   sino a che la spesa per il personale di ruolo ecceda il   limite previsto dal presente comma.

 5. Al comma 3 dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993,   n. 537, dopo le parole: «a standard dei costi di produzione   per studente», sono inserite le seguenti: «, al minore   valore percentuale della quota relativa alla spesa per il   personale di ruolo sul fondo per il finanziamento   ordinario». Sono abrogati i commi 10, 11 e 12 dell'art. 5   della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nonché il comma 1   dell'art. 6 della legge 18 marzo 1989, n. 118. Le   università statali definiscono e modificano gli organici   di ateneo secondo i rispettivi ordinamenti. A decorrere dal   1° gennaio 1998 alle università statali e agli osservatori   astronomici, astrofisici e vesuviano si applicano, in   materia di organici e di vincoli all'assunzione di   personale di ruolo, esclusivamente le disposizioni di cui   al presente articolo.

 6. Le università, gli osservatori astronomici,   astrofisici e vesuviano, gli enti pubblici e le istituzioni   di ricerca di cui all'art. 8 del decreto del Presidente del   Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e   successive modificazioni e integrazioni, l'ENEA e l'ASI,   nell'ambito delle disponibilità di bilancio, assicurando,   con proprie disposizioni, idonee procedure di valutazione   comparativa e la pubblicità degli atti, possono conferire   assegni per la collaborazione ad attività di ricerca. Possono essere titolari degli assegni dottori di ricerca o   laureati in possesso di curriculum scientifico   professionale idoneo per lo svolgimento di attività di   ricerca, con esclusione del personale di ruolo presso i   soggetti di cui al primo periodo del presente comma. Gli   assegni hanno durata non superiore a quattro anni e possono   essere rinnovati nel limite massimo di otto anni con lo   stesso soggetto, ovvero di quattro anni se il titolare ha   usufruito della borsa per il dottorato di ricerca. Non è   ammesso il cumulo con borse di studio a qualsiasi titolo   conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali   o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero,   l'attività di ricerca dei titolari di assegni. Il titolare   di assegni può frequentare corsi di dottorato di ricerca   anche in deroga al numero determinato, per ciascuna   università, ai sensi dell'art. 70 del decreto del   Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, fermo   restando il superamento delle prove di ammissione. Le   università possono fissare il numero massimo dei titolari   di assegno ammessi a frequentare in soprannumero i corsi di   dottorato. Il titolare in servizio presso amministrazioni   pubbliche può essere collocato in aspettativa senza   assegni. Agli assegni di cui al presente comma si   applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui   all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive   modificazioni e integrazioni, nonché, in materia   previdenziale, quelle di cui all'art. 2, commi 26 e   seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive   modificazioni e integrazioni. Per la determinazione degli   importi e per le modalità di conferimento degli assegni si   provvede con decreti del Ministro dell'università e della   ricerca scientifica e tecnologica. I soggetti di cui al   primo periodo del presente comma sono altresì autorizzati   a stipulare, per specifiche prestazioni previste da   programmi di ricerca, appositì contratti ai sensi degli   articoli 2222 e seguenti del codice civile, compatibili   anche con rapporti di lavoro subordinato presso   amministrazioni dello Stato ed enti pubblici e privati. Gli   assegni e i contratti non danno luogo a diritti in ordine   all'accesso ai ruoli dei soggetti di cui al primo periodo   del presente comma.

 7. Ai fini dell'applicazione della presente legge, per   enti di ricerca o per enti pubblici di ricerca si intendono   i soggetti di cui all'art. 8 del decreto del Presidente del   Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e   successive modificazioni e integrazioni, nonché l'ENEA.  All'ASI si applicano esclusivamente le disposizioni di cui   ai commi 2 e 6 del presente articolo, fatto salvo quanto   disposto dall'art. 5.

 8. (Omissis).

 9. A partire dall'anno 1998, il Ministro del tesoro,   del bilancio e della programmazione economica su proposta   del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e   tecnologica trasferisce, con proprio decreto, all'unità   previsionale di base «Ricerca scientifica», capitolo 7520,   dello stato di previsione del Ministero dell'università e   della ricerca scientifica e tecnologica, al fine di   costituire, insieme alle risorse ivi già disponibili, un   Fondo speciale per lo sviluppo della ricerca di interesse   strategico, da assegnare al finanziamento di specifici   progetti, un importo opportunamente differenziato e   comunque non superiore al 5 per cento di ogni stanziamento   di bilancio autorizzato o da autorizzare a favore del   Consiglio nazionale delle ricerche, dell'Agenzia spaziale   italiana, dell'Istituto nazionale di fisica nucleare,   dell'Istituto nazionale di fisica della materia,   dell'Osservatorio geofisico sperimentale, del Centro   italiano ricerche aerospaziali, dell'Ente per le nuove   tecnologie, l'energia e l'ambiente, del Fondo speciale per   la ricerca applicata di cui all'art. 4 della legge   25 ottobre 1968, n. 1089, nonché delle disponibilità a   valere sulle autorizzazioni di spesa di cui al   decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con   modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488. Il   Ministro dell'università e della ricerca scientifica e   tecnologica, con proprio decreto emanato dopo aver   acquisito il parere delle competenti Commissioni   parlamentari, determina le priorità e le modalità di   impiego del Fondo per specifici progetti.

 10. L'aliquota prevista dal comma 4, dell'art. 1 della   legge 25 giugno 1985, n. 331, e la riserva di cui al comma   8 dell'art. 7 della legge 22 dicembre 1986, n. 910, sono   determinate con decreto del Ministro dell'istruzione,   dell'università e della ricerca di concerto con il   Ministro dell'economia e delle finanze.».

 - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 105, della   legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante «Disposizioni per   la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello   Stato (legge finanziaria 2005)»:   «105.

A decorrere dall'anno 2005, le università   adottano programmi triennali del fabbisogno di personale   docente, ricercatore e tecnico-amministrativo, a tempo   determinato e indeterminato, tenuto conto delle risorse a   tal fine stanziate nei rispettivi bilanci. I programmi sono   valutati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e   della ricerca ai fini della coerenza con le risorse   stanziate nel fondo di finanziamento ordinario, fermo   restando il limite del 90 per cento ai sensi della   normativa vigente.».

 

 Note all'art. 1, comma 7:

 

 - La legge 3 luglio 1998, n. 210, recante: «Norme per   il reclutamento dei ricercatori e dei professori   universitari di ruolo», è pubblicata nella Gazzetta

 Ufficiale 6 luglio 1998, n. 155.

 - Per il testo dell'art. 51, comma 6, della legge   27 dicembre 1997, n. 449 si veda la nota all'art. 1, comma   6.

 - La legge 30 novembre 1989, n. 398, recante: «Norme in   materia di borse di studio universitarie», è pubblicata   nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 1989, n. 291.

 

 Note all'art. 1, comma 8:

 

 - Per il testo dell'art. 51, comma 4 della legge   27 dicembre 1997, n. 449, si veda la nota all'art. 1, comma   6.

 - Il testo dell'art. 1, comma 105, della legge   30 dicembre 2004, n. 311, è riportato nella nota all'art.   1, comma 6.

 

 Nota all'art. 1, comma 10:

 

 - Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto   ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, recante «Modifiche al   regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica   degli atenei, approvato con decreto del Ministro   dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica   3 novembre 1999, n. 509»:

 «Art. 3 (Titoli e corsi di studio). - 1. Le università   rilasciano i seguenti titoli:

 a) laurea (L);

 b) laurea magistrale (L.M.).

 2. Le università rilasciano altresì il diploma di   specializzazione (DS) e il dottorato di ricerca (DR).

 3. La laurea, la laurea magistrale, il diploma di   specializzazione e il dottorato di ricerca sono conseguiti   al termine, rispettivamente, dei corsi di laurea, di laurea   magistrale, di specializzazione e di dottorato di ricerca   istituiti dalle università.

 4. Il corso di laurea ha l'obiettivo di assicurare allo   studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti   scientifici generali, anche nel caso in cui sia orientato   all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali.

 5. L'acquisizione delle conoscenze professionali, di   cui al comma 4 è preordinata all'inserimento del laureato   nel mondo del lavoro ed all'esercizio delle correlate   attività professionali regolamentate, nell'osservanza   delle disposizioni di legge e dell'Unione europea e di   quelle di cui all'art. 11, comma 4.

 6. Il corso di laurea magistrale ha l'obiettivo di   fornire allo studente una formazione di livello avanzato   per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in   ambiti specifici.

 7. Il corso di specializzazione ha l'obiettivo di   fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni   richieste nell'esercizio di particolari attività   professionali e può essere istituito esclusivamente in   applicazione di specifiche norme di legge o di direttive   dell'Unione europea.

 8. I corsi di dottorato di ricerca e il conseguimento   del relativo titolo sono disciplinati dall'art. 4 della   legge 3 luglio 1998, n. 210, fatto salvo quanto previsto   dall'art. 6, commi 5 e 6.

 9. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 6   della legge 19 novembre 1990, n. 341, in materia di   formazione finalizzata e di servizi didattici integrativi.   In particolare, in attuazione dell'art. 1, comma 15, della   legge 14 gennaio 1999, n. 4, le università possono   attivare, disciplinandoli nei regolamenti didattici di   ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta   formazione permanente e ricorrente, successivi al   conseguimento della laurea o della laurea magistrale, alla   conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari   di primo e di secondo livello.

 10. Sulla base di apposite convenzioni, le università   italiane possono rilasciare i titoli di cui al presente   articolo, anche congiuntamente con altri atenei italiani o   stranieri.».

 

 Note all'art. 1, comma 11:

 

 - L'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica

 11 luglio 1980, n. 382, recante «Riordinamento della   docenza universitaria, relativa fascia di formazione   nonché sperimentazione organizzativa e didattica», così   recita:

 «Art. 50 (Inquadramento nella fascia dei professori   associati). - Nella prima applicazione del presente decreto   possono essere inquadrati, a domanda, previo giudizio di   idoneità nel ruolo dei professori associati:

 1) i professori incaricati stabilizzati di cui   all'art. 4 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580,   convertito in legge, con modificazioni, dalla legge   30 novembre 1973, n. 766, e successive modificazioni e   integrazioni: nonché quelli che completano il triennio di   cui al decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito   in legge con modificazioni dalla legge 19 febbraio 1979, n.   54, al termine dell'anno accademico 1979-1980.   I professori incaricati che non hanno completato il   triennio di cui al decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817,   convertito in legge, con modificazioni, dalla legge   19 febbraio 1979, n. 54, maturano il diritto   all'inquadramento nel ruolo dei professori associati   all'atto del compimento del triennio medesimo. Per i   professori incaricati a titolo gratuito è titolo il   compimento del periodo necessario alla stabilizzazione, di   cui all'art. 4 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580,   convertito in legge, con modificazioni, dalla legge   30 novembre 1973, n. 766, ed integrato dall'articolo unico   del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito in   legge con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n.   54, certificato dal rettore dell'Università o dal   direttore dell'istituto di istruzione superiore con   documentazione degli atti ufficiali della facoltà con i   quali l'incarico è stato conferito;

 2) gli assistenti universitari del ruolo ad   esaurimento di cui all'art. 3 del decreto-legge 1° ottobre   1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dalla   legge 30 novembre 1973, n. 766;

 3) i tecnici laureati, gli astronomi e ricercatori   degli osservatori astronomici e vesuviano, i curatori degli   orti botanici, i conservatori dei Musei, in servizio   all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto,   inquadrati nei rispettivi ruoli, che entro l'anno   accademico 1979-1980 abbiano svolto tre anni di attività   didattica e scientifica, quest'ultima comprovata da   pubblicazioni edite, documentate da atti della facoltà   risalenti al periodo di svolgimento delle attività   medesime. A tal fine il preside della facoltà rilascia   sulla base della documentazione in possesso della facoltà   attestazione che l'avente titolo ha effettivamente prestato   attività didattica e scientifica.».

 - L'art. 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341,   recante «Riforma degli ordinamenti didattici universitari,   abrogato dal presente regolamento, recava: «Attività di   docenza».

 

 Nota all'art. 1, comma 14:

 

 - Il testo dell'art. 51 della legge 27 dicembre 1997,   n. 449, è riportato nella nota dell'art. 1, comma 6.

 

 Nota all'art. 1, comma 17:

 

 - Si riporta il testo dell'art. 16 del decreto   legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il   riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori   privati e pubblici, a norma dell'art. 3 della legge   23 ottobre 1992, n. 421):

 «Art. 16 (Prosecuzione del rapporto di lavoro). - 1. È   in facoltà dei dipendenti civili dello Stato e degli enti   pubblici non economici di permanere in servizio, con   effetto dalla data di entrata in vigore della legge   23 ottobre 1992, n. 421, per un periodo massimo di un   biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo   per essi previsti. È inoltre data facoltà ai dipendenti   delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2,   del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive   modificazioni, con esclusione degli appartenenti alla   carriera diplomatica e prefettizia, del personale delle   Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento   militare e ad ordinamento civile, del personale del Corpo   nazionale dei vigili del fuoco, di richiedere il   trattenimento in servizio fino al compimento del   settantesimo anno d'età. In tal caso è data facoltà   all'amministrazione, in base alle proprie esigenze, di   accogliere la richiesta in relazione alla particolare   esperienza professionale acquisita dal richiedente in   determinati o specifici ambiti, in funzione dell'efficiente   andamento dei servizi e tenuto conto delle disposizioni in   materia di riduzione programmata del personale di cui   all'art. 39, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,   e successive modificazioni, nonché all'art. 34, comma 22,   della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ed all'art. 3, commi   53 e 69, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Le   amministrazioni, inoltre, possono destinare il dipendente   trattenuto in servizio a compiti diversi da quelli svolti.   I periodi di lavoro derivanti dall'esercizio della facoltà   di cui al secondo, terzo e quarto periodo del presente   comma non danno luogo alla corresponsione di alcuna   ulteriore tipologia di incentivi al posticipo del   pensionamento né al pagamento dei contributi pensionistici   e non rilevano ai fini della misura del trattamento   pensionistico.

 1-bis. Per le categorie di personale di cui all'art. 1   della legge 19 febbraio 1981, n. 27, la facoltà di cui al   comma 1 è estesa sino al compimento del   settantacinquesimo anno di età.».

 

 Nota all'art. 1, comma 18:

 

 - Il testo dell'art. 16 del decreto legislativo   30 dicembre 1992, n. 503, è riportato nella nota al comma   17.

 

Nota all'art. 1, comma 22:

 

- Per la rubrica de1l'art. 12 della legge 19 novembre   1990, n. 341, si veda la nota all'art. 1, comma 11.

 - Gli articoli 1 e 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210   (Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori   universitari di ruolo), abrogati dal presente regolamento,   recavano, rispettivamente: «Copertura dei posti di ruolo».

 «Procedure per la nomina in ruolo».

 

 Nota all'art. 1, comma 23:

 

 - Si riporta il testo dell'art. 11-ter, comma 2, della   legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni   recante «Riforma di alcune norme di contabilità generale   dello Stato in materia di bilancio»:

 «2. I disegni di legge, gli schemi di decreto   legislativo e gli emendamenti di iniziativa governativa che   comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati   da una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni   competenti e verificata dal Ministero del tesoro, del   bilancio e della programmazione economica sulla   quantificazione delle entrate e degli oneri recati da   ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture,   con la specificazione, per la spesa corrente e per le   minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa   attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale,   della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio   pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli   obiettivi fisici previsti. Nella relazione sono indicati i   dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro   fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede   parlamentare secondo le norme da adottare con i regolamenti  parlamentari.».




 
   

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