Legge di conversione
Art. 1.
1. Il decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalita' di settori della pubblica amministrazione, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La tabella 2 di cui al nono comma dell'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, e' sostituita dalla tabella di cui all'allegato 2 della presente legge con le decorrenze ivi indicate.
3. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 2, pari a euro 1.495.750 per l'anno 2006 e a euro 2.061.700 a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i predetti anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
5. Al fine di superare la procedura d'infrazione avviata dalla Commissione europea per non corretta trasposizione della direttiva 2000/53/CE, relativa ai veicoli fuori uso, il Governo e' delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalita' stabilite ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 della legge 1° marzo 2002, n. 39, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, di attuazione della citata direttiva 2000/53/CE.
6. All'articolo 2, comma 3, della legge 27 luglio 2004, n. 186, la parola: "dodici" e' sostituita dalla seguente: "ventiquattro".
7. All'articolo 10, comma 3, della legge 29 luglio 2003, n. 229, le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "quindici mesi".
8. All'articolo 1, comma 52, primo periodo, della legge 23 agosto 2004, n. 239, le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi".
9. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a La Maddalena, addi' 17 agosto 2005