MIUR -  UniversitāHome MIUR
Ricerca nel sito
 
Vai alla Ricerca Avanzata
Mappa del sito
Guida al sito
_ Divisore Grafico
_  Entra inHome Universitā Entra inNormativa  - Sezione corrente

  Entra in Celebrazione del VI centenario della fondazione dell'Universita' degli studi di Torino. Divisore Grafico
_



XIV Legislatura

Legge 5 novembre 2004, n.274

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 novembre 2004 n.269

Celebrazione del VI centenario della fondazione dell'Universita' degli studi di Torino.


La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Finanziamento straordinario)

    1.  Nella  ricorrenza  del  VI  centenario  della  sua fondazione, e'  concesso  alla  Universita'  degli  studi  di  Torino  un  contributo  straordinario  di  euro  5.550.000,  di cui euro 1.950.000 per l'anno 2003 ed euro 3.600.000 per l'anno 2004.

Art. 2.

(Destinazione del finanziamento)

    1. Il contributo di cui all'articolo 1 e' destinato a concorrere:

    a) a iniziative riguardanti l'organizzazione, anche in collaborazione con   universita'  od  enti  di  ricerca  italiani  e  stranieri,  di celebrazioni,  congressi,  seminari,  convegni di studio ed attivita'    editoriali finalizzati ad affermare il ruolo e la realta' dell'ateneo nel sistema europeo della formazione e della ricerca;

    b)  a  iniziative  riguardanti  le  relazioni  con  i maggiori centri scientifici  europei  ed  extraeuropei, la internazionalizzazione, la mobilita'  e  i  servizi  di  diritto  allo studio anche in relazione all'allargamento  europeo,  i  rapporti  tra  universita'  e societa' civile,  aspetti  di  articolare  rilevanza  scientifica e culturale nell'ambito di specifiche discipline;

    c)  alla istituzione di borse di studio per studenti dell'Universita' degli studi di Torino particolarmente meritevoli;

    d) alla realizzazione di alcune opere strutturali permanenti quali:

    1) il completamento del progetto esecutivo e l'appalto dei lavori per l'Aula magna nel Maneggio Chiablese alla Cavallerizza;

    2) l'indizione del bando di progettazione per l'allocazione presso la ex  Manifattura Tabacchi delle Facolta' di scienze della formazione e di psicologia, nonche' della Scuola interateneo formazione insegnanti scuole superiori;

    3)  la  progettazione  definitiva dell'insediamento della Facolta' di scienze  matematiche, fisiche e naturali e della Facolta' di farmacia nel polo scientifico di Grugliasco;

    4)   la  riapertura  del  Museo  di  antropologia  criminale  "Cesare Lombroso"  e il restauro del Museo di anatomia umana, nell'ambito del progetto Museo dell'Uomo;

    5)  la creazione di un Istituto europeo per la diagnostica oncologica molecolare   presso  il  Centro  ricerche  di  medicina  sperimentale (Ospedale Molinette);

    e) al recupero, anche edilizio, al restauro, riordino e collocazione,  in  idonee  sedi,  di  materiale  storico,  artistico,  archivistico, museografico,  culturale  dell'Universita'  degli  studi di Torino ed    all'eventuale  apertura  ed  esposizione  al  pubblico  degli  stessi  materiali;

    f)  a  iniziative  artistiche,  culturali,  divulgative e didattiche, anche  mediante  concerti, mostre e altre manifestazioni, finalizzati alla valorizzazione del ruolo dell'Universita' degli studi di Torino;

    g)  alla realizzazione e diffusione di volumi e materiali audiovisivi dedicati  al patrimonio in beni culturali architettonici, artistici e  scientifici dell'Universita' di Torino.

    2.  Alla  spesa  per investimenti e' destinato almeno il 65 per cento del contributo di cui ll'articolo 1.

Art. 3.

(Comitato promotore)

    1.   E'  istituito  un  comitato  promotore  presieduto  dal  rettore dell'Universita'  degli  studi  di  Torino  e  composto  altresi' dal presidente  della regione Piemonte, dal presidente della provincia di Torino,  dal sindaco di Torino, o loro delegati, nonche' da ulteriori otto  componenti,  di  cui  quattro  nominati dal senato accademico e quattro dal consiglio di amministrazione dell'Universita' degli studi di  Torino.  Almeno  due  degli  otto  membri  nominati  dagli organi accademici devono essere studenti.

    2.  Nel  rispetto  delle  destinazioni  previste  dall'articolo 2, il comitato  promotore propone le iniziative da finanziare interamente o parzialmente  mediante  il  contributo  di  cui  all'articolo  1 e ne coordina l'attuazione.

    3.  Al  termine  delle  celebrazioni  il  comitato promotore redige e  approva   una   relazione   conclusiva   sulle  iniziative  svolte  e sull'utilizzazione  del  contributo  di cui all'articolo 1 e ne invia copia  al Presidente del Senato della Repubblica, al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Consiglio dei ministri.

    4.  Il  comitato promotore nomina un comitato d'onore che formula gli indirizzi  generali per le iniziative celebrative di cui all'articolo 2.

    5.  Le  celebrazioni sono poste sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica.

Art. 4.

(Disposizioni finanziarie)

  1.  Il  contributo  di  cui all'articolo 1 e' iscritto nello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e delle finanze per essere trasferito  al  bilancio  autonomo  dell'Universita'  degli  studi di  Torino.

    2.  All'impegno,  alla  liquidazione  ed  al  pagamento  delle  spese  provvede  l'Universita'  degli  studi di Torino, secondo le norme del proprio regolamento di amministrazione, finanza e contabilita', anche mediante  procedure  semplificate  all'uopo adottate dal consiglio di amministrazione;  resta  fermo, da parte del collegio sindacale della  medesima   Universita',   il   controllo   esclusivo   sull'effettiva destinazione  dei  fondi,  nel  rispetto  dell'autonomia degli organi universitari.

    3.  Le  somme  non  impegnate  per le finalita' di cui all'articolo 2 entro   il   31   dicembre  2004  sono  versate  in  apposita  unita'  previsionale  di  base  dello  stato  di  previsione dell'entrata del    bilancio dello Stato.

Art. 5.

(Copertura finanziaria)

    1.  All'onere  derivante  dall'attuazione  dell'articolo  2, comma 1, lettere a), b), c), f) e g), e dell'articolo 3, pari complessivamente a euro 1.000.000 per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come determinata dalla tabella C della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

    2.  All'onere  derivante  dall'attuazione  dell'articolo  2, comma 1, lettere  d)  ed e), pari complessivamente a euro 1.950.000 per l'anno 2003  e  ad  euro  2.600.000 per l'anno 2004, si provvede: per l'anno 2003,  mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale  di  base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di  previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno    2003,  allo  scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al  medesimo  Ministero;  per  l'anno  2004,  mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base di conto capitale  "Fondo speciale"  dello  stato di previsione del Ministero dell'economia   e   delle   finanze   per  l'anno  2004,  allo  scopo  parzialmente   utilizzando   l'accantonamento  relativo  al  medesimo Ministero.

3. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

(Entrata in vigore)

    1.  La  presente  legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

        La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla    osservare come legge dello Stato.


Data a Roma, addi' 5 novembre 2004

CIAMPI
Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Castelli


Note all'art. 5, comma 1.

- L'art.   5,   comma 1,   lettera   a),   della  legge   24 dicembre 1993, n. 537 («Interventi correttivi di finanza  pubblica»), e' il seguente:

«Art.  5  (Universita). - 1. A decorrere dall'esercizio finanziario  1994  i mezzi finanziari destinati dallo Stato  alle  universita'  sono  iscritti  in tre distinti capitoli  dello  stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, denominati:

a) fondo   per   il   finanziamento  ordinario  delle universita',  relativo  alla  quota  a  carico del bilancio statale  delle  spese  per  il finanziamento e le attivita' istituzionali  delle universita', ivi comprese le spese per  il  personale  docente,  ricercatore  e  non  docente,  per              l'ordinaria  manutenzione  delle  strutture universitarie e per  la  ricerca  scientifica,  ad  eccezione  della  quota destinata  ai progetti di ricerca di interesse nazionale di cui all'arti. 65 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, e della spesa per le attivita' previste dalla legge 28 giugno 1977,  n. 394;

(Omissis)».

- La  tabella  C  della legge 24 dicembre 2003, n. 350 «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio annuale e  pluriennale  dello  Stato  (legge finanziaria 2004)», reca: «Stanziamenti  autorizzati  in  relazione a disposizioni di   legge  la cui quantificazione annua e' demandata alla legge finanziaria».

(Omissis).





 
   

Divisore Grafico

Home MIUR
HOME - Ricerca Scientifica e Tecnologica - Alta formazione Artistica e Musicale - Università
Documenti - Atti Ministeriali - Normativa - Studi e documentazione
Eventi - Comunicati stampa - Manifestazioni e convegni - Pubblicazioni
Ministero - Organizzazione URST - URP - Ufficio di Statistica - Organi
Divisore Grafico