MIUR -  Universitā, Ricerca Scientifica e Tecnologica, Alta Formazione Artistica e MusicaleHome MIUR
Ricerca nel sito
 
Vai alla Ricerca Avanzata
Mappa del sito
Guida al sito
_ Divisore Grafico
_  Entra inHome Entra inNormativa  - Sezione corrente

  Entra in Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici. Divisore Grafico
_



Allegati
Documenti correlati

XIV Legislatura

Legge 24 novembre 2003, n.326

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 novembre 2003 n.274 - Supplemento Ordinario n.181/L

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

   1. Il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

   2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

  Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 30 SETTEMBRE 2003, N. 269
(documento in formato .pdf 223KByte
)


Data a Roma, addi' 24 novembre 2003

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Castelli


 

 Testo del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, coordinato con la legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326,
recante: «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici.»
(documento in formato .pdf 491KByte).

 





Allegati:

Regolarizzazione delle opere eseguite
su aree di proprieta' dello Stato

 Tabelle A e B

Allegato 1

Tipologia di opere abusive suscettibili di sanatoria alle condizioni di cui all'(( articolo 32 )).
Tipologia 1. Opere realizzate  in  assenza  o in difformita' del titolo  abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.
Tipologia 2. Opere realizzate in assenza o in difformita' del titolo abilitativo  edilizio,  ma  conformi  alle  norme urbanistiche e alle prescrizioni  degli  strumenti  urbanistici  alla  data di entrata in vigore del presente provvedimento.
Tipologia 3. Opere di ristrutturazione  edilizia  come  definite dall'articolo 3, comma 1, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica  6 giugno  2001,  n.  380,  realizzate  in  assenza  o  in difformita' dal titolo abilitativo edilizio.
Tipologia 4. Opere di restauro  e  risanamento  conservativo come definite  dall'articolo  3,  comma  1,  lettera c)  del  decreto  del Presidente  della  Repubblica  6 giugno  2001,  n. 380, realizzate in assenza  o in difformita' dal titolo abilitativo edilizio, nelle zone omogenee  A  di  cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.
Tipologia 5. Opere di restauro  e risanamento conservativo come definite  dall'articolo  3,  comma  1,  lettera c)  del  decreto  del Presidente  della  Repubblica  6 giugno  2001,  n. 380, realizzate in assenza o in difformita' dal titolo abilitativo edilizio.
Tipologia 6. Opere di manutenzione straordinaria, come definite all'articolo  3, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica  6 giugno  2001,  n.  380,  realizzate  in  assenza  o  in difformita'  dal  titolo  abilitativo  edilizio; opere o modalita' di esecuzione non valutabili in termini di superficie o di volume.
Procedura per la sanatoria edilizia.
  La  domanda  di definizione degli illeciti edilizi da presentare al comune  entro  il  31 marzo 2004 deve essere compilata utilizzando il modello di domanda allegato.
  Alla domanda deve essere allegato:
    a) l'attestazione del versamento del 30 per cento dell'oblazione, calcolata  utilizzando  la tabella 1 del modello allegato e in base a quanto  indicato  nella  ((  tabella  C  )). Nel caso di oblazione di importo  fisso  o  comunque  inferiore a tali importi, l'oblazione va versata  per  intero.  Il  versamento deve comunque essere effettuato nella  misura  minima di 1.700,00 Euro, qualora l'importo complessivo sia  superiore  a  tale  cifra,  ovvero  per intero qualora l'importo dell'oblazione sia inferiore a tale cifra;
    b) l'attestazione    del    versamento    del    30   per   cento dell'anticipazione  degli  oneri concessori, calcolata utilizzando le tabelle  3 e 4 del modello allegato e in base a quanto indicato nella ((  tabella D )). Il versamento deve comunque essere effettuato nella misura  minima  di  500,00  Euro,  qualora  l'importo complessivo sia superiore   a   tale  cifra,  ovvero  per  intero  qualora  l'importo dell'anticipazione degli oneri concessori sia inferiore a tale cifra.
  L'importo  restante  dell'oblazione deve essere versato per importi uguali, entro:
    seconda rata: 30 giugno 2004;
    terza rata: 30 settembre 2004.
  L'importo  restante  dell'anticipazione  degli oneri di concessione deve essere versato per importi uguali, entro:
    seconda rata: 30 giugno 2004;
    terza rata: 30 settembre 2004.
  L'importo  definitivo  degli  oneri  concessori  dovuti deve essere versato  entro  il  31 dicembre  2006, secondo le indicazioni fornite dall'amministrazione comunale con apposita deliberazione.
  La  domanda  di  definizione  degli  illeciti  edilizi  deve essere accompagnata dalla seguente documentazione:
    a)  dichiarazione del richiedente resa ai sensi dell'art. 4 della legge   4 gennaio   1968,   n.  15,  corredata  dalla  documentazione fotografica,  nella  quale  risulti la descrizione delle opere per le quali  si  chiede  il  titolo  abilitativo edilizio in sanatoria e lo stato dei lavori relativo;
    b) quando  l'opera  abusiva  supera  i 450 metri cubi una perizia giurata   sulle   dimensioni   e   sullo  stato  delle  opere  e  una certificazione  redatta  da  un tecnico abilitato all'esercizio della professione  attestante  l'idoneita'  statica  delle  opere eseguite.
Qualora  l'opera  per  la quale viene presentata istanza di sanatoria sia  stata  in  precedenza  collaudata,  tale  certificazione  non e' necessaria  se  non  e'  oggetto  di  richiesta motivata da parte del sindaco;
    c) ulteriore  documentazione  eventualmente  prescritta con norma regionale.
  La  domanda  di  definizione  degli  illeciti  edilizi  deve essere integrata entro il 30 settembre 2004 dalla:
    a) denuncia in catasto dell'immobile oggetto di illecito edilizio e  della  documentazione  relativa  al-l'attribuzione  della  rendita catastale e del relativo frazionamento;
    b) denuncia  ai  fini dell'imposta comunale degli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
    c) ove   dovuto,  delle  denunce  ai  fini  della  tassa  per  lo smaltimento  dei  rifiuti solidi urbani e per l'occupazione del suolo pubblico.

Definizione degli illeciti edilizi – misura dell’oblazione e dell’anticipazione degli oneri concessori
documenti in formato .pdf

 Tabelle C e D
 Domanda relativa alla definizione degli illeciti edilizi
 Calcolo dell’oblazione
 Calcolo dell’anticipazione degli oneri concessori
 Dati relativi al versamento

 



Documenti correlati:

Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269

 
   

Divisore Grafico

Home MIUR
HOME - Ricerca Scientifica e Tecnologica - Alta formazione Artistica e Musicale - Università
Documenti - Atti Ministeriali - Normativa - Studi e documentazione
Eventi - Comunicati stampa - Manifestazioni e convegni - Pubblicazioni
Ministero - Organizzazione URST - URP - Ufficio di Statistica - Organi
Divisore Grafico