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XIV Legislatura

Decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2003, n.319

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 novembre 2003 n.270 - Supplemento Ordinario n.177

Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'universitā e della ricerca.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'articolo 11;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 477, e 6 novembre 2000, n. 347, con i quali, fino alla data di entrata in vigore del regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e' stato determinato, in via provvisoria, rispettivamente il riordino del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e del Ministero della pubblica istruzione;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante la riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia musicale di danza, dell'Accademia di arte drammatica, degli istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori e degli Istituti musicali pareggiati;

Sentite, in data 21 marzo 2002, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 luglio 2002;

Udito il parere interlocutorio del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 agosto 2002;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 settembre 2002, nel quale viene tra l'altro evidenziato il carattere non definitivo dell'assetto organizzativo stabilito dal presente regolamento, dovendosi provvedere alla sua revisione a seguito dell'adeguamento della disciplina sostanziale del sistema dell'istruzione alla riforma del titolo V della Costituzione recata dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Considerata d'altra parte la necessità primaria e indefettibile per il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di dotarsi di una struttura organizzativa adeguata al governo della attuale complessa fase organizzativa, fermo restando che, ad ultimazione della stessa, si provvederà alla predetta revisione;

Acquisito il parere della prima Commissione permanente della Camera dei deputati, espresso nella seduta del 6 novembre 2002;

Considerato che in data 21 novembre 2002 e' scaduto il termine per l'espressione del parere della settima Commissione permanente del Senato della Repubblica, cui lo schema di regolamento e' stato assegnato in data 22 ottobre 2002 e che, a norma dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, il Governo può adottare il regolamento;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 dicembre 2002;

Considerato peraltro che con deliberazione n. 6/2003/P, in data 27 marzo 2003, la Sezione del controllo della Corte dei conti ha parzialmente censurato talune disposizioni del regolamento 30

dicembre 2002 e che si intende adeguarsi alle indicazioni della Corte medesima;

Ferma rimanendo l'esigenza di osservare il numero delle strutture previste dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 luglio 2003;

Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1.
Definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento si intendono per:

a) Ministro, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

b) Ministero, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

c) CRUI, la Conferenza dei rettori delle università italiane;

d) CUN, il Consiglio universitario nazionale di cui all'articolo 17, comma 102, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

e) CONVSU, il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario di cui all'articolo 2 della legge 19 ottobre 1999, n. 370;

f) CSPI, il Consiglio superiore della pubblica istruzione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233;

g) CNPI, il Consiglio nazionale della pubblica istruzione di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

h) CNAM, il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale di cui all'articolo 3 della legge 21 dicembre 1999, n. 508;

i) PNR, il Programma nazionale per la ricerca di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;

l) CIVR, il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;

m) CNSU, il Consiglio nazionale degli studenti universitari, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 491, a norma dell'articolo 20, comma 8, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59;

n) GARR, il Gruppo per l'armonizzazione delle reti della ricerca;

o) INDIRE, l'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258;

p) INVALSI, l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258;

q) IRRE, l'istituto regionale di ricerca educativa di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

r) AIPA, l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39;

s) OCSE, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, di cui alla convenzione firmata a Parigi il 14 dicembre 1960 e ratificata con la legge 28 marzo 1962, n. 232;

t) ESA, l'Agenzia spaziale europea di cui alla convenzione firmata a Parigi il 30 maggio 1975 e ratificata con la legge 9 giugno 1977, n. 358.

Art. 2.
Articolazione del Ministero

1. Il Ministero e' articolato a livello centrale, a norma dell'articolo 51 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in tre dipartimenti.

2. I dipartimenti assumono rispettivamente la denominazione di:

a) Dipartimento per la programmazione ministeriale e per la gestione ministeriale del bilancio, delle risorse umane e dell'informazione;

b) Dipartimento per l'istruzione;

c) Dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca. Nell'ambito dei predetti dipartimenti sono individuati gli uffici di livello dirigenziale generale di cui agli articoli 5, 6 e 7.

3. Il Ministero e' articolato, a livello periferico, negli uffici scolastici regionali di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

4. Con decreti ministeriali di natura non regolamentare, adottati ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, nonché dell'articolo 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono individuati gli uffici di livello dirigenziale non generale e i loro compiti.

Art. 3.
Attribuzioni dei capi dei dipartimenti

1. I capi dei dipartimenti svolgono compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento al fine di assicurare la continuità delle funzioni dell'amministrazione e sono responsabili, a norma dell'articolo 5, comma 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei risultati complessivamente raggiunti in attuazione degli indirizzi del Ministro.

2. Dal capo del dipartimento dipendono funzionalmente gli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento stesso. Il capo del dipartimento può promuovere progetti che coinvolgono le competenze di più uffici dirigenziali generali compresi nel dipartimento, affidandone il coordinamento ad uno dei dirigenti preposti a tali uffici.

Art. 4.
Conferenza permanente dei capi dipartimento e dei direttori generali

1. I capi dei dipartimenti, e i dirigenti preposti agli uffici di livello dirigenziale generale compresi nei dipartimenti e agli uffici scolastici regionali, si riuniscono in conferenza per trattare le questioni attinenti al coordinamento dell'attività dei rispettivi uffici e per formulare al Ministro proposte per l'emanazione di indirizzi e direttive per assicurare il raccordo operativo fra i dipartimenti e lo svolgimento coordinato delle relative funzioni. La conferenza e' presieduta, in ragione delle materie, dai capi dei dipartimenti, che provvedono a convocarla periodicamente in adunanza plenaria, almeno ogni tre mesi.

2. Il capo dipartimento, o i capi dipartimento, in relazione alla specificità dei temi da trattare, possono indire adunanze ristrette.

3. L'ordine del giorno delle adunanze della conferenza deve essere preventivamente trasmesso al Ministro e al capo di Gabinetto. Il Ministro e il capo di Gabinetto possono partecipare alle sedute della conferenza, qualora lo ritengano opportuno.

4. Il servizio di segreteria necessario per i lavori della conferenza e' assicurato dalla direzione generale di cui all'articolo 5, comma 5.

Art. 5.
Dipartimento per la programmazione ministeriale e per la gestione
ministeriale del bilancio, delle risorse umane e dell'informazione

1. Il Dipartimento per la programmazione ministeriale e per la gestione ministeriale del bilancio, delle risorse umane e dell'informazione svolge funzioni nelle seguenti aree: studi e programmazione ministeriale; politica finanziaria, bilancio e monitoraggio del fabbisogno finanziario del Ministero; definizione degli indirizzi generali in materia di gestione delle risorse umane del Ministero, di disciplina giuridica ed economica del relativo rapporto di lavoro, di reclutamento e formazione, di relazioni sindacali e di contrattazione; acquisti e affari generali; gestione e sviluppo dei sistemi informativi del Ministero e connessione con i sistemi informativi delle università, degli enti di ricerca e dei consorzi interuniversitari; elaborazioni statistiche; comunicazione istituzionale e relazioni con il pubblico, iniziative di promozione di attività in ambito editoriale, pubblicitario e di comunicazione.

2. Il Dipartimento per la programmazione ministeriale e per la gestione ministeriale del bilancio, delle risorse umane e dell'informazione comprende i seguenti uffici di livello dirigenziale generale:

a) direzione generale studi e programmazione sui sistemi dell'istruzione, dell'università, della ricerca e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;

b) direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio;

c) direzione generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali;

d) direzione generale per la comunicazione;

e) direzione generale per i sistemi informativi.

3. La direzione generale studi e programmazione sui sistemi dell'istruzione, dell'università, della ricerca e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica promuove e svolge attività di indagine, studio e documentazione concernenti il sistema dell'istruzione, dell'università, della ricerca e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, per gli aspetti quantitativi e qualitativi strumentali al governo del sistema medesimo; elabora studi ed analisi anche strumentali all'attività dei dipartimenti e delle direzioni generali relativamente ad aspetti tecnici inerenti le tematiche di rispettiva competenza; concorre alla valutazione del sistema dell'istruzione e al processo di autovalutazione delle istituzioni scolastiche ed educative. Nell'ambito della direzione generale opera il servizio di statistica istituito a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, come struttura di servizio per tutte le articolazioni organizzative, centrali e periferiche, del Ministero. Il predetto servizio si avvale anche degli apporti del sistema informativo.

4. La direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio rileva il fabbisogno finanziario del Ministero avvalendosi dei dati forniti dai dipartimenti e dagli uffici scolastici regionali; in attuazione delle direttive del Ministro, e in coordinamento con gli altri dipartimenti, cura la predisposizione dello stato di previsione della spesa del Ministero, delle operazioni di variazione e assestamento, la redazione delle proposte per la legge finanziaria, l'attività di rendicontazione al Parlamento e agli organi di controllo; predispone i programmi di ripartizione delle risorse finanziarie rivenienti da leggi, fondi e provvedimenti, in relazione alle destinazioni per esse previste; predispone gli atti connessi con l'assegnazione delle risorse finanziarie ai vari centri di responsabilità e ai centri di costo; coordina i programmi di acquisizione delle risorse finanziarie nazionali, in relazione alle diverse fonti di finanziamento; analizza ed effettua il monitoraggio dei flussi finanziari; elabora le istruzioni generali per la gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; svolge attività di assistenza tecnica sulle materie giuridico-contabili di competenza dei diversi uffici centrali e periferici; predispone le relazioni tecniche sui provvedimenti normativi anche sulla base dei dati forniti dagli uffici competenti.

5. La direzione generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali, in coordinamento con gli altri dipartimenti, svolge i compiti relativi: all'attuazione delle direttive del Ministro in materia di politiche del personale amministrativo e tecnico, dirigente e non, del Ministero; al reclutamento, alla formazione generale e all'amministrazione del personale; alle relazioni sindacali e alla contrattazione; all'emanazione di indirizzi alle direzioni regionali per l'applicazione dei contratti collettivi e la stipula di accordi decentrati; alla mobilità e al trattamento di quiescenza e previdenza; alla pianificazione e allocazione delle risorse umane; alla cura della gestione amministrativa e contabile delle attività strumentali, contrattuali e convenzionali di carattere generale, comuni agli uffici dell'amministrazione centrale; alla consulenza all'amministrazione periferica in materia contrattuale; ai servizi, alle strutture e ai compiti strumentali dell'amministrazione centrale; alle analisi di mercato; alla consulenza alle strutture dipartimentali e alle direzioni generali su contrattualistica ed elaborazione di capitolati; alla gestione del contenzioso per provvedimenti aventi carattere generale e alla definizione delle linee di indirizzo per la gestione del contenzioso di competenza delle articolazioni territoriali; all'elaborazione del piano acquisti annuale. Nell'ambito della direzione generale opera la segreteria della conferenza permanente dei capi dipartimento e dei direttori generali, di cui all'articolo 4.

6. La direzione generale per i sistemi informativi cura ed e' responsabile dello sviluppo e sostegno della rete GARR e delle altre infrastrutture tecnologiche per la ricerca; cura ed e' responsabile dei rapporti con i soggetti che forniscono i servizi concernenti il sistema informativo; cura i rapporti con i dipartimenti e gli uffici scolastici regionali, con i sistemi informativi universitari, degli enti di ricerca e dei consorzi interuniversitari di calcolo ai fini dell'utilizzazione del sistema informativo e dello sviluppo di nuove procedure; pianifica, coordinando gli altri uffici del Ministero, le attività del sistema informativo con riferimento alle applicazioni e agli sviluppi del sistema stesso; fornisce le necessarie elaborazioni informatico-statistiche; collabora alla realizzazione della formazione a distanza; formula piani per le politiche di innovazione tecnologica; cura i rapporti con l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione; provvede alla definizione di standard tecnologici ed alla consulenza alle scuole in materia di strutture tecnologiche; conduce studi e sperimentazioni di nuove soluzioni tecnologiche; provvede alla creazione di infrastrutture di supporto ai servizi in rete, anche in collaborazione con regioni ed altri soggetti pubblici e privati.

7. La direzione generale per la comunicazione cura i rapporti con il dipartimento informazione ed editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con gli altri enti e organi di informazione; coordina la comunicazione istituzionale anche con riguardo agli strumenti multimediali e alla rete intranet; elabora e gestisce il piano di comunicazione in coordinamento con i dipartimenti; coordina il sito Web dell'amministrazione; promuove attività e convenzioni editoriali, pubblicitarie e campagne di comunicazione; analizza le domande di servizi e prestazioni attinenti l'informazione e la relativa divulgazione; promuove monitoraggi e indagini demoscopiche; e' responsabile dell'ufficio relazioni con il pubblico a livello centrale e indirizza l'attività degli uffici relazioni con il pubblico a livello periferico.

Art. 6.
Dipartimento per l'istruzione

1. Il Dipartimento svolge le funzioni nelle seguenti aree: organizzazione generale dell'istruzione scolastica, ordinamenti, curricola e programmi scolastici, stato giuridico del personale della scuola; definizione dei criteri e dei parametri per l'organizzazione della rete scolastica; definizione degli indirizzi per l'organizzazione dei servizi nel territorio e per la valutazione della loro efficienza, al fine di garantire il coordinamento dell'organizzazione e l'uniformità dei relativi livelli in tutto il territorio nazionale; definizione dei criteri e parametri per l'attuazione di interventi sociali nella scuola; definizione di interventi a sostegno delle aree depresse per il riequilibrio territoriale della qualità del servizio scolastico ed educativo, ricerca e sperimentazione delle innovazioni funzionali alle esigenze formative; riconoscimento dei titoli di studio e delle certificazioni in ambito europeo ed internazionale ed attuazione di politiche dell'educazione comuni ai Paesi dell'Unione europea; assetto complessivo dell'intero sistema formativo, individuazione degli obiettivi e degli standard e percorsi formativi in materia di istruzione superiore e di formazione tecnica superiore; consulenza e supporto all'attività delle istituzioni scolastiche autonome; definizione degli indirizzi in materia di scuole paritarie e di scuole e corsi di istruzione non statale; competenze in materia di edilizia scolastica, riservate al Ministero, a norma della legge 11 gennaio 1996, n. 23; competenze riservate all'amministrazione scolastica relativamente alle istituzioni di cui all'articolo 137, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; affari e relazioni internazionali, inclusa la collaborazione con l'Unione europea e con gli organismi internazionali in materia di istruzione scolastica.

2. Il Dipartimento si articola nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale:

a) direzione generale per gli ordinamenti scolastici;

b) direzione generale per lo studente;

c) direzione generale per l'istruzione post-secondaria e per i rapporti con i sistemi formativi delle regioni e degli enti locali;

d) direzione generale per il personale della scuola;

e) direzione generale per gli affari internazionali dell'istruzione scolastica.

3. Al Dipartimento si raccordano funzionalmente gli uffici scolastici regionali di cui all'articolo 8.

4. La direzione generale per gli ordinamenti scolastici svolge i compiti relativi agli ordinamenti, ai curricola e ai programmi scolastici; alla definizione delle classi di concorso e dei programmi delle prove concorsuali del personale della scuola; alla ricerca e alle innovazioni nei diversi gradi e settori dell'istruzione avvalendosi a tale fine della collaborazione dell'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa; alla materia degli esami, delle certificazioni e del riconoscimento di titoli di studio stranieri; all'individuazione delle priorità in materia di valutazione e alla promozione di appositi progetti; alle attività preliminari alla adozione delle direttive di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258; alla vigilanza sull'Istituto nazionale per la valutazione del sistema istruzione e sull'Istituto nazionale di documentazione per la innovazione e la ricerca educativa; alla vigilanza sulla Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnica «Leonardo da Vinci» di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, e alla vigilanza e sorveglianza di cui all'articolo 605, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nei confronti degli altri enti ivi previsti; all'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 190, relativo agli IRRE. Nell'ambito della direzione e' istituito il servizio di segreteria del CNPI ovvero del CSPI e della Conferenza dei presidenti degli istituti regionali di ricerca educativa.

5. La direzione generale per lo studente svolge i compiti relativi: alla materia dello status dello studente; ai servizi per l'integrazione degli studenti in situazione di handicap e per l'accoglienza e integrazione degli studenti immigrati; agli indirizzi e alle strategie nazionali in materia di rapporti delle scuole con lo sport; alle strategie sulle attività e sull'associazionismo degli studenti; alle politiche sociali a favore dei giovani e, in particolare, alle azioni di prevenzione e contrasto del disagio giovanile; alle attività di orientamento e raccordo con il sistema universitario; agli interventi di orientamento e promozione del successo formativo e al relativo monitoraggio; al supporto delle attività della conferenza nazionale dei presidenti delle consulte provinciali degli studenti; ai rapporti con le associazioni dei genitori e al supporto della loro attività; ai rapporti con altri enti e organizzazioni che sviluppano politiche e azioni a favore degli studenti.

6. La direzione generale per l'istruzione post-secondaria e per i rapporti con i sistemi formativi delle regioni e degli enti locali cura le attività istruttorie per i provvedimenti da sottoporre all'esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, della Conferenza Stato-città ed autonomie locali e della Conferenza Unificata; svolge inoltre, fatte comunque salve le competenze delle regioni e in raccordo con altri soggetti istituzionali, le funzioni dell'amministrazione della istruzione in materia di: rapporti scuola-lavoro, percorsi di istruzione e formazione; educazione ed istruzione permanente degli adulti; istruzione superiore non universitaria, ivi compresa l'istruzione e formazione tecnica superiore.

7. La direzione generale per il personale della scuola svolge i compiti relativi: alla definizione degli indirizzi generali della organizzazione del lavoro; alla disciplina giuridica ed economica del rapporto di lavoro e alla relativa contrattazione; all'indirizzo e al coordinamento con altre amministrazioni in materia di quiescenza e previdenza; agli indirizzi in materia di reclutamento e selezione dei dirigenti scolastici, rapporto di lavoro e relativa contrattazione; alla definizione delle dotazioni organiche nazionali del personale docente ed educativo e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, e alla definizione dei parametri per la ripartizione a livello regionale; alla definizione delle linee di indirizzo e coordinamento della formazione e aggiornamento del personale della scuola, ivi compresa la formazione a distanza, e programmazione delle politiche formative a livello nazionale; agli indirizzi in materia di riconversione e riqualificazione del personale docente ed educativo; alla gestione del contenzioso per provvedimenti aventi carattere generale e alla definizione delle linee di indirizzo per la gestione del contenzioso di competenza delle articolazioni territoriali.

8. La direzione generale per gli affari internazionali dell'istruzione scolastica cura le relazioni internazionali in materia di istruzione scolastica, inclusa la collaborazione con l'Unione europea e con gli organismi internazionali e la partecipazione alle attività che si svolgono in tali sedi; cura, in collaborazione con la direzione generale di cui all'articolo 5, comma 3, l'elaborazione di analisi comparative rispetto a modelli e sistemi comunitari e internazionali; individua le opportunità di finanziamento a valere su fondi internazionali e comunitari, pubblici e privati, promuovendone l'utilizzo e fornendo la necessaria assistenza alle altre direzioni generali del Dipartimento ed agli uffici scolastici regionali; definisce e realizza i programmi finanziati da fondi comunitari in materia di istruzione scolastica.

9. I dirigenti con funzione tecniche dipendono funzionalmente dal capo dipartimento, dai direttori generali e dai direttori degli uffici scolastici regionali a seconda della loro assegnazione. Essi esercitano le loro funzioni con riferimento alle seguenti aree: sostegno per la progettazione e il supporto dei processi formativi; supporto al processo di valutazione e autovalutazione; supporto tecnico-didattico-pedagogico; ispettiva.

Art. 7.
Dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale
e coreutica e per la ricerca scientifica e tecnologica.

1. Il Dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca scientifica e tecnologica svolge funzioni nelle seguenti aree: istruzione universitaria, programmazione degli interventi sul sistema universitario; indirizzo e coordinamento, normazione generale e finanziamento delle università; monitoraggio e valutazione, anche mediante specifico organismo, in materia universitaria e di alta formazione artistica, musicale e coreutica; attuazione delle norme comunitarie e internazionali in materia di istruzione universitaria, armonizzazione europea e integrazione internazionale del sistema universitario, anche in attuazione degli accordi culturali stipulati a cura del Ministero degli affari esteri; razionalizzazione delle condizioni di accesso all'istruzione universitaria; partecipazione alle attività relative all'accesso alle amministrazioni e alle professioni, al raccordo dell'istruzione universitaria e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica con l'istruzione scolastica e con la formazione professionale; valorizzazione e sostegno della ricerca libera nelle università; competenze relative agli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508; indirizzo, programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica in ambito nazionale e internazionale; programmazione degli interventi degli enti di-ricerca non strumentali; indirizzo e coordinamento, normazione generale e finanziamento degli enti di ricerca non strumentali; monitoraggio degli enti di ricerca non strumentali; coordinamento delle iniziative degli altri Ministeri inerenti la ricerca; valorizzazione e sostegno della ricerca libera negli enti di ricerca; monitoraggio e sostegno del grado di interazione tra sistema delle università e sistema produttivo; integrazione tra ricerca applicata e ricerca pubblica; coordinamento della partecipazione italiana a programmi nazionali ed internazionali di ricerca; indirizzo e sostegno alla ricerca spaziale e aerospaziale; cooperazione scientifica in ambito nazionale, comunitario e internazionale; promozione e sostegno della ricerca delle imprese ivi compresa la gestione di apposito fondo per le agevolazioni anche con riferimento alle aree depresse e alla integrazione con la ricerca pubblica.

2. Il Dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca comprende i seguenti uffici di livello dirigenziale generale:

a) direzione generale per l'università;

b) direzione generale per lo studente e il diritto allo studio;

c) direzione generale per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica;

d) direzione generale per le strategie e lo sviluppo dell'internazionalizzazione della ricerca scientifica e tecnologica;

e) direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca.

3. La direzione generale per l'università svolge i compiti relativi a: finanziamento, programmazione e sviluppo del sistema universitario e gestione dei fondi della edilizia; esame degli statuti e dei regolamenti di ateneo; monitoraggio degli ordinamenti universitari; rapporti con il CUN, con il CRUI e con il CONVSU per gli atti di competenza; verifiche amministrativo-contabili, monitoraggio e valutazione del sistema universitario e dell'attuazione delle normative e degli interventi in materia universitaria, anche avvalendosi degli organismi di valutazione; rapporti con il Ministero della salute per le attività di formazione e specializzazione, assistenza e ricerca della facoltà di medicina; raccordo con il sistema scolastico, con gli altri sistemi formativi, con il sistema produttivo e delle professioni e con le pubbliche amministrazioni; sviluppo e coordinamento delle iniziative di alta formazione post-universitaria, delle scuole superiori ad ordinamento speciale e della formazione e avviamento alla ricerca; promozione e attuazione degli accordi internazionali e delle attività inerenti la cooperazione internazionale in materia di istruzione universitaria; elaborazione previsioni a breve, medio e lungo termine, sull'evoluzione della domanda e dell'offerta formativa. Nell'ambito della direzione e' istituito il servizio di segreteria del CUN e del CONVSU.

4. La direzione generale per lo studente e il diritto allo studio svolge nel settore universitario e nel settore dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, i compiti relativi a: indirizzo per l'attuazione del diritto allo studio e sulla condizione studentesca; attività di orientamento allo studio e all'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni; coordinamento, promozione e sostegno delle attività di formazione continua, permanente e ricorrente delle università; razionalizzazione delle condizioni di accesso; tutoraggio; collegi e, per quanto non di competenza delle regioni, residenze universitarie; iniziative sportive a livello nazionale; anagrafe degli studenti; raccordo con il sistema scolastico, con gli altri sistemi formativi, con il sistema produttivo e delle professioni e con le pubbliche amministrazioni; rapporti con il CNSU, per gli atti di competenza. Nell'ambito della direzione e' istituito il servizio di segreteria del CNSU.

5. La direzione generale per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica svolge i compiti relativi a: finanziamento, programmazione e sviluppo dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica; promozione e sviluppo dell'autonomia del sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica; vigilanza delle relative istituzioni; sviluppo dell'offerta formativa e della produzione artistica; raccordo con il sistema scolastico e universitario, con gli altri sistemi formativi, con il sistema produttivo e delle professioni e con le pubbliche amministrazioni; rapporto con il CNAM per gli atti di competenza. Nell'ambito della direzione e' istituito il servizio di segreteria al CNAM.

6. La direzione generale per le strategie e lo sviluppo dell'internazionalizzazione della ricerca scientifica e tecnologica svolge i compiti relativi alla: definizione della politica di internazionalizzazione della ricerca scientifica e tecnologica; elaborazione dell'indirizzo unitario e coordinamento della politica della ricerca scientifica e tecnologica del Ministero nei comitati di gestione delle convenzioni, dei protocolli, delle direttive e degli accordi in materia di ricerca scientifica e tecnologica nell'ambito dell'Unione europea, dell'OCSE, dell'ESA, delle Nazioni Unite e di organismi internazionali; indirizzo, normazione generale e finanziamento dell'Agenzia ASI; indirizzo e sostegno alla ricerca spaziale e aerospaziale; promozione della cooperazione scientifica internazionale in materia di ricerca; promozione della partecipazione italiana ai programmi comunitari di ricerca; partecipazione a commissioni dell'Unione europea e ad organismi comunitari; sviluppo di rapporti bilaterali; supporto alla redazione del PNR; agevolazione della ricerca nelle imprese e in altri soggetti pubblici e privati nell'ambito di accordi internazionali di cooperazione, nonché programmi comunitari; promozione delle cooperazioni e sinergie tra sistema delle università, organismi pubblici di ricerca e sistema produttivo; attività preliminari per la definizione della posizione nazionale nel programma quadro sulla ricerca; analisi e diffusione della normativa comunitaria e delle modalità di interazione con gli organismi comunitari; individuazione di opportunità di finanziamento a valere su fondi internazionali pubblici e privati e relativo utilizzo; assistenza alle imprese che decidono di accedere a fondi comunitari; rapporti con la segreteria tecnica di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e con il CIVR.

7. La direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca svolge i compiti relativi a: indirizzo e coordinamento, normazione generale e finanziamento degli enti di ricerca non strumentali; sviluppo dell'autonomia e razionalizzazione della rete degli enti di ricerca; supporto alla redazione del PNR; vigilanza e controllo sulle attività degli enti di ricerca; promozione della ricerca finanziata con fondi nazionali; coordinamento delle iniziative degli altri Ministeri, inerenti la ricerca; predisposizione e attuazione del programma operativo nazionale per la ricerca e lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione nelle regioni dell'obiettivo uno; cooperazione scientifica nazionale in materia di ricerca; supporto alla redazione del PNR; incentivazione e agevolazione della ricerca nelle imprese e negli altri soggetti pubblici e privati e gestione dei relativi fondi; monitoraggio e sostegno del grado di interazione tra sistema delle università e sistema produttivo; rapporti con la segreteria tecnica di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e con il CIVR; anagrafe delle ricerche nazionali. Nell'ambito della direzione generale e' istituito il servizio di segreteria per il funzionamento del CIVR.

Art. 8.
Uffici scolastici regionali

1. In ciascun capoluogo di regione ha sede l'ufficio scolastico regionale di livello dirigenziale generale che costituisce un autonomo centro di responsabilità amministrativa, al quale sono assegnate tutte le funzioni già spettanti agli uffici periferici dell'amministrazione della pubblica istruzione fatte salve le competenze riconosciute alle istituzioni scolastiche autonome a norma delle disposizioni vigenti.

2. L'ufficio scolastico regionale si articola per funzioni e sul territorio; a tale fine operano a livello provinciale e/o subprovinciale, i centri servizi amministrativi.

3. L'ufficio scolastico regionale svolge le sue funzioni in raccordo con il Dipartimento per l'istruzione. Esso vigila sull'attuazione degli ordinamenti scolastici, sui livelli di efficacia dell'attività formativa e sull'osservanza degli standard programmati; promuove la ricognizione delle esigenze formative e lo sviluppo della relativa offerta sul territorio in collaborazione con la regione e gli enti locali; cura l'attuazione delle politiche nazionali per gli studenti; formula alla direzione generale di cui all'articolo 5, comma 4, e al Dipartimento per l'istruzione le proprie proposte per l'assegnazione delle risorse finanziarie e di personale; provvede alla costituzione della segreteria del consiglio regionale dell'istruzione a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233; cura i rapporti con l'amministrazione regionale e con gli enti locali, per quanto di competenza statale e comunque nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche ed educative, relativamente all'offerta formativa integrata e all'educazione degli adulti; esercita la vigilanza sulle scuole e sui corsi d'istruzione non statali, nonché sulle scuole straniere in Italia; fornisce assistenza e supporto alle istituzioni scolastiche e vigila sul loro funzionamento nel rispetto dell'autonomia ad esse riconosciuta; assegna alle istituzioni scolastiche le risorse finanziarie; assegna alle istituzioni scolastiche ed educative le risorse di personale ed esercita tutte le competenze in materia, ivi comprese quelle attinenti alle relazioni sindacali, non attribuite alle istituzioni scolastiche o non riservate all'amministrazione centrale; assicura, con i modi e gli strumenti più opportuni, la diffusione delle informazioni, ha la legittimazione passiva in materia di contenzioso del personale della scuola. Il dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale stipula i contratti individuali di lavoro ed emette i relativi atti d'incarico. Nell'esercizio dei propri compiti il dirigente dell'ufficio scolastico regionale si avvale anche dell'Istituto regionale di ricerca educativa, sul quale esercita la vigilanza a norma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 190.

4. Presso ciascun ufficio scolastico regionale e' costituito l'organo collegiale di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

5. Le proposte di cui all'articolo 5, comma 5, lettere f) e g), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nei confronti di dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali sono formulate dal capo del Dipartimento per l'istruzione.

6. I centri servizi amministrativi svolgono, a livello provinciale e/o subprovinciale, le funzioni relative alla assistenza agli istituti scolastici autonomi per le procedure amministrative e amministrativo-contabili; alla gestione delle graduatorie e alla formulazione di proposte al direttore regionale ai fini dell'assegnazione delle risorse umane ai singoli istituti scolastici autonomi; al supporto agli istituti scolastici per la progettazione e innovazione della offerta formativa e alla integrazione con gli altri attori locali; al supporto e allo sviluppo delle reti di scuole. I centri servizi amministrativi a valenza provinciale sono affidati, di regola, a dirigenti di livello dirigenziale non generale; i centri servizi amministrativi a valenza sub-provinciale possono essere affidati anche a personale appartenente all'area C dell'ordinamento del comparto.

7. Nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano seguitano ad applicarsi, per quanto concerne l'organizzazione dell'amministrazione scolastica, le disposizioni previste dai rispettivi statuti e relative norme di attuazione o in base ad essi adottate. Nella Regione siciliana seguita ad applicarsi l'articolo 9 delle norme di attuazione dello statuto in materia di pubblica istruzione adottate con decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1985, n. 246.

8. Il Ministro entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentite le organizzazioni sindacali aventi titolo a partecipare alla contrattazione, determina le linee guida per l'organizzazione degli uffici scolastici regionali sul territorio. Il Ministro adotta, su proposta avanzata dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, sentite le organizzazioni sindacali regionali, in coerenza con le linee guida, il decreto ministeriale di natura non regolamentare per l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e la definizione dei relativi compiti.

Art. 9.
Posti di funzione dirigenziale e dotazioni organiche del personale
non dirigenziale

1. I posti di funzione dirigenziale del Ministero sono rideterminati secondo l'allegata tabella A.

Le dotazioni organiche del personale non dirigenziale del Ministero sono rideterminate secondo le allegate tabelle B e C.

3. I posti di funzione dirigenziale e le dotazioni organiche del personale non dirigenziale, come rideterminati dalle allegate tabelle AB e C sono ridotte in relazione ai trasferimenti di personale da effettuarsi in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e con le procedure ivi previste.

4. Il personale non dirigenziale dell'ex Ministero della pubblica istruzione e dell'ex Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica confluisce nel ruolo unico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, fatto comunque salvo l'espletamento dei concorsi di riqualificazione già indetti alla data di entrata in vigore del presente regolamento

Art. 10.
Disposizioni sull'organizzazione

1. Ogni due anni, l'organizzazione del Ministero e' sottoposta a verifica, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al fine di accertarne funzionalità ed efficienza.

Art. 11.
Norme finali e abrogazioni

1. Gli obblighi di cui agli articoli 613, comma 3, e 614, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, si intendono riferiti alle sedi dei nuovi uffici periferici dell'amministrazione.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati gli articoli 1, 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 477, e il decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2000, n. 347.

3. La denominazione del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 477, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2002, n. 128, si intende modificata in: «Regolamento recante la disciplina degli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

4. Nell'ambito del Ministero continua ad operare la segreteria tecnica istituita dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 477, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, con i compiti ivi previsti.

5. Per l'attribuzione di incarichi ad esperti si applica l'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

6. L'attuazione del presente regolamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccota ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.


La Maddalena, 11 agosto 2003

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Moratti, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Mazzella, Ministro per la funzione pubblica
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 2003

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 110


NOTE

Note alle premesse:

- Si riporta il testo dell'art. 87 della Costituzione:

«Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.».

- La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, reca: «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione».

- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni:

«4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.».

- Si riporta il testo dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59:

«Art. 11. - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il 31 gennaio 1999, uno o più decreti legislativi diretti a:

a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche attraverso il riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri, nonché di amministrazioni centrali anche ad ordinamento autonomo;

b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla assistenza e previdenza, le istituzioni di diritto privato e le società per azioni, controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, che operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale;

c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;

d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica nonché gli organismi operanti nel settore stesso.

2. I decreti legislativi sono emanati previo parere della Commissione di cui all'art. 5, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli stessi.

Decorso tale termine i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

3. Disposizioni correttive e integrative ai decreti legislativi possono essere emanate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore.

4. Anche al fine di conformare le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, alle disposizioni della presente legge recanti principi e criteri direttivi per i decreti legislativi da emanarsi ai sensi del presente capo, ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, possono essere emanate entro il 31 ottobre 1998. A tal fine il Governo, in sede di adozione dei decreti legislativi, si attiene ai principi contenuti negli articoli 97 e 98 della Costituzione, ai criteri direttivi di cui all'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, a partire dal principio della separazione tra compiti e responsabilità di direzione politica e compiti e responsabilità di direzione delle amministrazioni, nonché, ad integrazione, sostituzione o modifica degli stessi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) completare l'integrazione della disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato e la conseguente estensione al lavoro pubblico delle disposizioni del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro privato nell'impresa; estendere il regime di diritto privato del rapporto di lavoro anche ai dirigenti generali ed equiparati delle amministrazioni pubbliche, mantenendo ferme le altre esclusioni di cui all'art. 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

b) prevedere per i dirigenti, compresi quelli di cui alla lettera a), l'istituzione di un ruolo unico interministeriale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, articolato in modo da garantire la necessaria specificità tecnica;

c) semplificare e rendere più spedite le procedure di contrattazione collettiva; riordinare e potenziare l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) cui e' conferita la rappresentanza negoziale delle amministrazioni interessate ai fini della sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali, anche consentendo forme di associazione tra amministrazioni, ai fini dell'esercizio del potere di indirizzo e direttiva all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti; d) prevedere che i decreti legislativi e la contrattazione possano distinguere la disciplina relativa ai dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza del ruolo sanitario di cui all'art. 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e stabiliscano altresì una distinta disciplina per gli altri dipendenti pubblici che svolgano qualificate attività professionali, implicanti l'iscrizione ad albi, oppure tecnico-scientifiche e di ricerca;

e) garantire a tutte le amministrazioni pubbliche autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa nel rispetto dei vincoli di bilancio di ciascuna amministrazione; prevedere che per ciascun ambito di contrattazione collettiva le pubbliche amministrazioni, attraverso loro istanze associative o rappresentative, possano costituire un comitato di settore;

f) prevedere che, prima della definitiva sottoscrizione del contratto collettivo, la quantificazione dei costi contrattuali sia dall'ARAN sottoposta, limitatamente alla certificazione delle compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'art. 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, alla Corte dei conti, che può richiedere elementi istruttori e di valutazione ad un nucleo di tre esperti, designati, per ciascuna certificazione contrattuale, con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro; prevedere che la Corte dei conti si pronunci entro il termine di quindici giorni, decorso il quale la certificazione si intende effettuata; prevedere che la certificazione e il testo dell'accordo siano trasmessi al comitato di settore e, nel caso di amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi quindici giorni dalla trasmissione senza rilievi, il presidente del consiglio direttivo dell'ARAN abbia mandato di sottoscrivere il contratto collettivo il quale produce effetti dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che, in ogni caso, tutte le procedure necessarie per consentire all'ARAN la sottoscrizione definitiva debbano essere completate entro il termine di quaranta giorni dalla data di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo;

g) devolvere, entro il 30 giugno 1998, al giudice ordinario, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera a), tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ancorche' concernenti in via incidentale atti amministrativi presupposti, ai fini della disapplicazione, prevedendo: misure organizzative e processuali anche di carattere generale atte a prevenire disfunzioni dovute al sovraccarico del contenzioso; procedure stragiudiziali di conciliazione e arbitrato; infine, la contestuale estensione della giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali conseguenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica e di servizi pubblici, prevedendo altresì un regime processuale transitorio per i procedimenti pendenti;

h) prevedere procedure facoltative di consultazione delle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi dei relativi comparti prima dell'adozione degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro;

i) prevedere la definizione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione e le modalità di raccordo con la disciplina contrattuale delle sanzioni disciplinari, nonché l'adozione di codici di comportamento da parte delle singole amministrazioni pubbliche; prevedere la costituzione da parte delle singole amministrazioni di organismi di controllo e consulenza sull'applicazione dei codici e le modalità di raccordo degli organismi stessi con il Dipartimento della funzione pubblica.

4-bis. I decreti legislativi di cui al comma 4 sono emanati revio parere delle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

5. Il termine di cui all'art. 2, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e' riaperto fino al 31 luglio 1997.

6. Dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 4, sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate le seguenti modificazioni alle disposizioni dell'art. 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421: alla lettera e) le parole: «ai dirigenti generali ed equiparati» sono soppresse; alla lettera i) le parole: «prevedere che nei limiti di cui alla lettera h) la contrattazione sia nazionale e decentrata» sono sostituite dalle seguenti: «prevedere che la struttura della contrattazione, le aree di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano definiti in coerenza con quelli del settore privato»; la lettera q) e' abrogata; alla lettera t) dopo le parole: «concorsi unici per profilo professionale» sono inserite le seguenti: «, da espletarsi a livello regionale,».

7. Sono abrogati gli articoli 38 e 39 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Sono fatti salvi i procedimenti concorsuali per i quali sia stato già pubblicato il bando di concorso.».

- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, reca: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche».

- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, reca: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59».

- La legge 9 maggio 1989, n. 168, reca: «Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica».

- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127:

«14. Nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta.».

- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, reca «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59».

- Il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 477, reca «Regolamento recante norme concernenti l'organiz-zazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica».

- Il decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2000, n. 347, reca: «Regolamento recante norme di organizzazione del Ministero della pubblica istruzione».

- La legge 21 dicembre 1999, n. 508, reca: «Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati».

- Si riporta il testo dell'art. 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59:

«2. Gli schemi di regolamento di cui al comma 4-bis dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia entro trenta giorni dalla data della loro trasmissione. Decorso il termine senza che i pareri siano stati espressi, il Governo adotta comunque i regolamenti.».

Note all'art. 1:

- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 102, della legge 15 maggio 1997, n. 127:

«102. Il Consiglio universitario nazionale (CUN) e' organo elettivo di rappresentanza delle istituzioni autonome universitarie. Esso formula pareri e proposte:

a) sulla programmazione universitaria;

b) sui criteri per la utilizzazione della quota di riequilibrio del fondo per il finanziamento ordinario delle università;

c) sui decreti di cui ai commi 95 e 96, nonché sull'approvazione dei regolamenti didattici d'ateneo;

d) sui settori scientifico-disciplinari;

e) sul reclutamento dei professori e dei ricercatori dell'università.».

- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 19 ottobre 1999, n. 370:

«Art. 2 (Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario). - 1. E' istituito il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, costituito da nove membri, anche stranieri, di comprovata qualificazione ed esperienza nel campo della valutazione, scelti in una pluralità di settori metodologici e disciplinari, anche in ambito non accademico e nominati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Con distinto decreto dello stesso Ministro, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono disciplinati il funzionamento del Comitato e la durata in carica dei suoi componenti secondo principi di autonomia operativa e di pubblicità degli

atti. Il Comitato:

a) fissa i criteri generali per la valutazione delle attività delle università previa consultazione della Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), del Consiglio universitario nazionale (CUN) e del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU), ove costituito;

b) promuove la sperimentazione, l'applicazione e la diffusione di metodologie e pratiche di valutazione;

c) determina ogni triennio la natura delle informazioni e i dati che i nuclei di valutazione degli atenei sono tenuti a comunicare annualmente;

d) predispone ed attua, sulla base delle relazioni dei nuclei di valutazione degli atenei e delle altre informazioni acquisite, un programma annuale di valutazioni esterne delle università o di singole strutture didattiche, approvato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con particolare riferimento alla qualità delle attività universitarie, sulla base di standard riconosciuti a livello internazionale, nonché della raccomandazione 98/561/CE del Consiglio, del 24 settembre 1998, sulla cooperazione in materia di garanzia della qualità nell'istruzione superiore;

e) predispone annualmente una relazione sulle attività di valutazione svolte;

f) svolge i compiti assegnati dalla normativa vigente, alla data di entrata in vigore della presente legge, all'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 5 maggio 1999, n. 229;

g) svolge, su richiesta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ulteriori attività consultive, istruttorie, di valutazione, di definizione di standard, di parametri e di normativa tecnica, anche in relazione alle distinte attività delle università, nonché ai progetti e alle proposte presentati dalle medesime.

2. A decorrere dall'anno 2000 il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentiti il CUN, il CNSU e la CRUI, riserva, con proprio decreto, unitamente alla quota di riequilibrio di cui all'art. 5, commi 3 e 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, un'ulteriore quota del fondo per il finanziamento ordinario delle università per l'attribuzione agli atenei di appositi incentivi, sulla base di obiettivi predeterminati ed in relazione agli esiti dell'attività di valutazione di cui all'art. 1 e al presente articolo.

3. Alla data di insediamento del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e' soppresso l'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario. Al Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario si applicano le disposizioni di cui all'art. l, comma 88, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; la relativa autorizzazione di spesa, da intendere riferita alle attività del Comitato, e' integrata di lire 2 miliardi a decorrere dal 1° gennaio 1999.

4. Alla data di cui al comma 3, primo periodo, sono abrogati il secondo e il terzo periodo del comma 23 dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.».

- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233:

«Art. 2 (Competenze e composizione del Consiglio superiore della pubblica istruzione). - 1. Il Consiglio superiore della pubblica istruzione e' organo di garanzia dell'unitarietà del sistema nazionale dell'istruzione e di supporto tecnico-scientifico per l'esercizio delle funzioni di Governo nelle materie di cui all'art. 1, comma 3, lettera q), della legge 15 marzo 1997, n. 59.

2. Il Consiglio formula proposte ed esprime pareri obbligatori:

a) sugli indirizzi in materia di definizione delle politiche del personale della scuola;

b) sulle direttive del Ministro della pubblica istruzione, di seguito denominato «Ministro» in materia di valutazione del sistema dell'istruzione;

c) sugli obiettivi, indirizzi e standard del sistema di istruzione definiti a livello nazionale nonché sulla quota nazionale dei curricoli dei diversi tipi e indirizzi di studio;

d) sull'organizzazione generale dell'istruzione.

3. Il Consiglio si pronuncia inoltre sulle materie che il Ministro ritenga di sottoporgli.

4. Il Consiglio esprime, anche di propria iniziativa, pareri facoltativi su proposte di legge e in genere in materia legislativa e normativa attinente all'istruzione e promuove indagini conoscitive sullo stato di settori specifici dell'istruzione, i cui risultati formano oggetto di relazioni al Ministro.

5. Il Consiglio superiore della pubblica istruzione e' formato da trentasei componenti. Di tali componenti:

a) quindici sono eletti dalla componente elettiva che rappresenta il personale delle scuole statali nei consigli scolastici locali; e' garantita la rappresentanza di almeno una unità di personale per ciascun grado di istruzione;

b) quindici sono nominati dal Ministro tra esponenti significativi del mondo della cultura, dell'arte, della scuola, dell'università, del lavoro, delle professioni e dell'industria, dell'associazionismo professionale, che assicurino il più ampio pluralismo culturale; di questi, tre sono esperti designati dalla Conferenza unificata Stato-regioni città e autonomie locali e tre sono esperti designati dal CNEL;

c) tre sono eletti rispettivamente uno dalle scuole di lingua tedesca, uno dalle scuole di lingua slovena ed uno dalle scuole della Valle di Aosta;

d) tre sono nominati dal Ministro in rappresentanza delle scuole pareggiate, parificate e legalmente riconosciute e delle scuole dipendenti dagli enti locali, tra quelli designati dalle rispettive associazioni.

6. Il Consiglio superiore e' integrato da un rappresentante della provincia di Bolzano, a norma dell'art. 9 del testo unificato del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116, e decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1981, n. 761, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, o, rispettivamente, da un rappresentante della provincia di Trento, a norma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, come modificato dal decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 433, quando e' chiamato ad esprimere il parere sui progetti delle due province concernenti la modifica degli ordinamenti scolastici nelle materie di cui all'art. 2, comma 2, lettera c).

7. Fino al riordino del settore dell'istruzione artistica superiore il consiglio e' integrato da tre rappresentanti eletti del personale docente e dirigente in servizio presso le accademie, i conservatori e gli istituti superiori delle industrie artistiche.

8. Le cariche di parlamentare nazionale o europeo e gli incarichi di Ministro o di Sottosegretario di Stato non sono compatibili con la carica di consigliere del consiglio superiore della pubblica istruzione. I membri del consiglio superiore non sono rieleggibili più di una volta. Il personale in servizio nelle scuole statali che sia stato eletto nel consiglio superiore può chiedere di essere esonerato dal servizio per la durata del mandato. Il relativo periodo e' valido a tutti gli effetti, ivi compresi l'accesso alla dirigenza e l'accesso alle procedure per il conseguimento di miglioramenti retributivi, come servizio di istituto nella scuola.

9. Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione sono stabiliti i termini e le modalità per le elezioni, che si svolgono su liste unitarie comprensive del personale delle scuole statali di ogni ordine e grado, nonché per le designazioni e le nomine dei componenti del consiglio.

- Si riporta il testo dell'art. 23 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297:

«Art. 23. - 1. Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, istituito a norma del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, sostituisce le sezioni seconda e terza del consiglio superiore della pubblica istruzione, le sezioni quarta e quinta del consiglio superiore delle antichità e belle arti per quanto concerne le materie scolastiche, e il consiglio di disciplina di cui all'art. 18 della legge 30 dicembre 1947, n. 1477.

2. Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione e' formato da settantaquattro componenti, secondo le proporzioni indicate nel comma successivo.

3. Fanno parte del Consiglio nazionale della pubblica istruzione:

a) quarantasette rappresentanti del personale docente di ruolo e non di ruolo delle scuole statali di ogni ordine e grado, esclusa l'università, eletti dal personale docente in servizio nelle predette scuole, così ripartite: quattro per la scuola materna, quattordici per la scuola elementare, quattordici per la scuola media, undici per gli istituti di istruzione secondaria superiore, tre per le scuole di istruzione artistica, una per le scuole statali italiane all'estero;

b) tre rappresentanti del personale docente delle scuole pareggiate, parificate e legalmente riconosciute, designati dal Ministro della pubblica istruzione;

c) tre rappresentanti degli ispettori tecnici, eletti dal corrispondente personale di ruolo;

d) tre rappresentanti dei presidi, di cui uno di scuola media, uno di istituto di istruzione secondaria superiore ed uno di scuole di istruzione artistica, eletti dal corrispondente personale di ruolo;

e) due rappresentanti dei direttori didattici, eletti dal corrispondente personale di ruolo;

f) un rappresentante del personale dirigente delle scuole pareggiate, parificate e legalmente riconosciute, designato dal Ministro della pubblica istruzione;

g) tre rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario di ruolo e non di ruolo delle scuole statali, eletti dal personale corrispondente in servizio nelle predette scuole;

h) cinque rappresentanti del mondo dell'economia e del lavoro, designati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

i) due rappresentanti del personale dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica, di cui uno appartenente a qualifica funzionale non inferiore alla settima, eletti dal personale di ruolo in servizio nei predetti uffici;

l) due rappresentanti del Consiglio universitario nazionale, eletti nel suo seno;

m) tre rappresentanti complessivi del personale docente, direttivo ed ispettivo, rispettivamente, uno per le scuole di lingua tedesca, uno per le scuole di lingua slovena ed uno per le scuole della Valle di Aosta, eletti dal medesimo personale in servizio nelle predette scuole.

4. Il Consiglio nazionale e' integrato da un rappresentante della provincia di Bolzano, ai sensi dell'art. 9 del testo unificato del decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1973, n. 116, e decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1981, n. 761, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, quando e' chiamato ad esprimere il parere sul progetto della provincia di modifica dei programmi di insegnamento e di esame.

5. Non sono eleggibili nel consiglio nazionale i membri del Parlamento nazionale. I membri del Consiglio nazionale non sono rieleggibili più di una volta. Il Consiglio nazionale si riunisce almeno una volta ogni trimestre; si riunisce altresì ogni qualvolta almeno un terzo dei suoi membri ne faccia richiesta.

6. Il Consiglio nazionale dura in carica cinque anni.

7. Il personale di ruolo e non di ruolo delle scuole statali che sia stato eletto nell'ufficio di presidenza e nei consigli per il contenzioso può chiedere di essere esonerato dal servizio per la durata del mandato.

8. Il relativo periodo e' valido, a tutti gli effetti, come servizio di istituto nella scuola.

9. Le elezioni dei rappresentanti delle categorie di cui alle lettere a), c), d), e), g) ed i) del comma 3 sono effettuate con le modalità di cui al successivo art. 31.

10. Per le elezioni dei rappresentanti delle scuole di cui alla lettera m) del precedente comma 3, da effettuarsi con le modalità di cui al successivo art. 31 le relative liste possono comprendere fino a tre candidati ciascuna.».

- Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 21 dicembre 1999, n. 508:

«Art. 3 (Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale). - 1. E' costituito, presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), il quale esprime pareri e formula proposte:

a) sugli schemi di regolamento di cui al comma 7 dell'art. 2, nonché sugli schemi di decreto di cui al comma 5 dello stesso articolo;

b) sui regolamenti didattici degli istituti;

c) sul reclutamento del personale docente;

d) sulla programmazione dell'offerta formativa nei settori artistico, musicale e coreutico.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, espresso dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti per legge, sono disciplinati:

a) la composizione del CNAM, prevedendo che:

1) almeno i tre quarti dei componenti siano eletti in rappresentanza del personale docente, tecnico e amministrativo, nonché degli studenti delle istituzioni di cui all'art. 1;

2) dei restanti componenti, una parte sia nominata dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e una parte sia nominata dal Consiglio universitario nazionale (CUN);

b) le modalità di nomina e di elezione dei componenti del CNAM;

c) il funzionamento del CNAM;

d) l'elezione da parte del CNAM di rappresentanti in seno al CUN, la cui composizione numerica resta conseguentemente modificata.

3. In sede di prima applicazione della presente legge e fino alla prima elezione del CNAM, le relative competenze sono esercitate da un organismo composto da:

a) quattro membri in rappresentanza delle Accademie e degli ISIA;

b) quattro membri in rappresentanza dei Conservatori e degli Istituti musicali pareggiati;

c) quattro membri designati in parti eguali dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal CUN;

d) quattro studenti delle istituzioni di cui all'art. 1;

e) un direttore amministrativo.

4. Le elezioni dei rappresentanti e degli studenti di cui al comma 3 si svolgono, con modalità stabilite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sulla base di liste separate, presentate almeno un mese prima della data stabilita per le votazioni.

5. Per il funzionamento del CNAM e dell'organismo di cui al comma 3 e' autorizzata la spesa annua di lire 200 milioni.».

- Si riporta il testo degli articoli 1, comma 2, e 5, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204:

«Art. 1. - (Omissis).

2. Sulla base degli indirizzi di cui al comma l, delle risoluzioni parlamentari di approvazione del DPEF, di direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei piani e dei programmi di competenza delle amministrazioni dello Stato, di osservazioni e proposte delle predette amministrazioni, e' predisposto, approvato e annualmente aggiornato, ai sensi dell'art. 2 del presente decreto, il Programma nazionale per la ricerca (PNR), di durata triennale. Il PNR, con riferimento alla dimensione europea e internazionale della ricerca e tenendo conto delle iniziative, dei contributi e delle realtà di ricerca regionali, definisce gli obiettivi generali e le modalità di attuazione degli interventi alla cui realizzazione concorrono, con risorse disponibili sui loro stati di previsione o bilanci, le pubbliche amministrazioni, ivi comprese, con le specificità dei loro ordinamenti e nel rispetto delle loro autonomie ed attività istituzionali, le università e gli enti di ricerca.

Gli obiettivi e gli interventi possono essere specificati per aree tematiche, settori, progetti, agenzie, enti di ricerca, anche prevedendo apposite intese tra le amministrazioni dello Stato.».

«Art. 5 (Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca). - 1. E' istituito, presso il MURST, il comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR), composto da non più di sette membri, anche stranieri, di comprovata qualificazione ed esperienza, scelti in una pluralità di ambiti metodologici e disciplinari. Il comitato, sulla base di un programma annuale da esso approvato:

a) svolge attività per il sostegno alla qualità e alla migliore utilizzazione della ricerca scientifica e tecnologica nazionale. A tal fine promuove la sperimentazione, l'applicazione e la diffusione di metodologie, tecniche e pratiche di valutazione della ricerca;

b) determina i criteri generali per le attività di valutazione svolte dagli enti di ricerca, dalle istituzioni scientifiche e di ricerca e dell'ASI, verificandone l'applicazione;

c) d'intesa con le pubbliche amministrazioni, progetta ed effettua attività di valutazione esterna di enti di ricerca da esse vigilati o finanziati, nonché di progetti e programmi di ricerca da esse coordinati o finanziati;

d) predispone rapporti periodici sulle attività svolte e una relazione annuale in materia di valutazione della ricerca, che trasmette al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai Ministri interessati e al CIPE;

e) determina criteri e modalità per la costituzione, da parte di enti di ricerca e dell'ASI, ove ciò sia previsto dalla normativa vigente, di un apposito comitato incaricato della valutazione dei risultati scientifici e tecnologici dell'attività complessiva dell'ente e, ove ricorrano, degli istituti in cui si articola.».

- Il decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 491, reca: «Regolamento recante istituzione del consiglio nazionale degli studenti universitari, a norma dell'art. 20, comma 8, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59».

- Si riporta il testo dell'art. 20, comma 8, lettera

b), della legge 15 marzo 1997, n. 59:

« 8. In sede di prima attuazione della presente legge e nel rispetto dei principi, criteri e modalità di cui al presente articolo, quali norme generali regolatrici, sono emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla presente legge, nonché le seguenti materie:

a) (omissis);

b) composizione e funzioni degli organismi collegiali nazionali e locali di rappresentanza e coordinamento del sistema universitario, prevedendo altresi l'istituzione di un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi, con compiti consultivi e di proposta.».

- Il decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, reca:

«Riordino del Centro europeo dell'educazione, della biblioteca di documentazione pedagogica e trasformazione in Fondazione del Museo nazionale della scienza e della tecnica «Leonardo da Vinci», a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59».

- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258:

«Art. 1 (Trasformazione del Centro europeo dell'educazione - Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione). - 1. Il Centro europeo dell'educazione, di cui all'art. 290 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con sede in Frascati, e' trasformato in «Centro europeo dell'educazione - Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione», di seguito denominato Istituto. L'Istituto e' sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione. Il Ministro della pubblica istruzione con propria direttiva individua le priorità strategiche delle quali l'Istituto dovrà tener conto per programmare l'attività di valutazione.

2. L'Istituto, al quale sono trasferite le risorse del Centro europeo dell'educazione, mantiene personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa ed e' dotato di autonomia contabile, patrimoniale, regolamentare e di autonomia finanziaria come definita dal regolamento di cui all'art. 3, comma 6.

3. In particolare, l'Istituto valuta l'efficienza e l'efficacia del sistema di istruzione nel suo complesso e analiticamente, ove opportuno anche per singola istituzione scolastica, inquadrando la valutazione nazionale nel contesto internazionale; studia le cause dell'insuccesso e della dispersione scolastica con riferimento al contesto sociale ed alle tipologie dell'offerta formativa; conduce attività di valutazione sulla soddisfazione dell'utenza; fornisce supporto e assistenza tecnica all'amministrazione per la realizzazione di autonome iniziative di valutazione e supporto alle singole istituzioni scolastiche anche mediante la predisposizione di archivi informatici liberamente consultabili; valuta gli effetti degli esiti applicativi delle iniziative legislative che riguardano la scuola; valuta gli esiti dei progetti e delle iniziative di innovazione promossi in ambito nazionale; assicura la partecipazione italiana a progetti di ricerca internazionale in campo valutativo e nei settori connessi dell'innovazione organizzativa e didattica.

4. All'Istituto sono altresì trasferiti, con le inerenti risorse, i compiti svolti dall'Osservatorio sulla dispersione scolastica, che e' contestualmente soppresso.

5. Ai fini della realizzazione di iniziative che comportino attività di valutazione e di promozione della cultura dell'autovalutazione da parte delle scuole l'Istituto si avvale, sulla base della direttiva di cui al comma 1, anche dei servizi dell'amministrazione della pubblica istruzione istituiti sul territorio provinciale e delle specifiche professionalità degli ispettori tecnici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione.».

- Si riporta il testo dell'art. 76 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300:

«Art. 76 (Riordino degli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi). - 1. Gli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi (IRRSAE) sono trasformati in Istituti regionali di ricerca educativa (IRRE). Tali istituti sono enti strumentali, con personalità giuridica, dell'amministrazione della pubblica istruzione che, nel quadro degli interventi programmati dagli uffici scolastici di ambito regionale e delle iniziative di innovazione degli ordinamenti scolastici, svolgono funzioni di supporto agli uffici dell'amministrazione, anche di livello sub-regionale, alle istituzioni scolastiche, alle loro reti e consorzi, ai sensi dell'art. 21, comma 10, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Gli IRRE operano in coordinamento e collaborazione con l'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa, l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione, le università e con le altre agenzie educative.

2. Gli istituti di cui al comma 1 per l'espletamento delle loro funzioni sono dotati di autonomia amministrativa e contabile. Essi svolgono attività di ricerca nell'ambito didattico-pedagogico e nell'ambito della formazione del personale della scuola, e si coordinano con l'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa, con le università e con le altre agenzie formative.

3. L'organizzazione amministrativa, organizzativa e finanziaria degli IRRE e' definita dall'apposito regolamento di cui all'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che ne individua gli organi di direzione, scientifici e di controllo e i relativi poteri, le risorse di personale e finanziarie e definisce i raccordi con l'amministrazione regionale. Si applica l'art. 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59.».

- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39:

«Art. 4. - 1. E' istituita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, denominata ai fini del presente decreto Autorità, la quale opera presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con autonomia tecnica e funzionale e con indipendenza di giudizio.

2. L'Autorità e' organo collegiale costituito dal presidente e da quattro membri, scelti tra persone dotate di alta e riconosciuta competenza e professionalità e di indiscussa moralità e indipendenza. Il presidente e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Entro quindici giorni dalla nomina del presidente, su proposta di quest'ultimo, il Presidente del Consiglio dei Ministri nomina con proprio decreto, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, gli altri quattro membri. L'autorevolezza e l'esperienza del presidente e di ciascuno dei quattro membri dell'Autorità sono comprovate dal relativo curriculum di cui e' disposta la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, in allegato ai suddetti decreti.

3. Il presidente e i quattro membri durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. Per l'intera durata dell'incarico essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale e di consulenza, ricoprire uffici pubblici di qualsiasi natura, essere imprenditori o dirigenti d'azienda; nei due anni successivi alla cessazione dell'incarico non possono altresì operare nei settori produttivi dell'informatica. I dipendenti statali ed i docenti universitari, per l'intera durata dell'incarico, sono collocati, rispettivamente, nella posizione di fuori ruolo e di aspettativa.

4. Al funzionamento degli uffici e dei servizi dell'Autorità, al fine della corretta esecuzione delle deliberazioni adottate dall'Autorità medesima, sovrintende un direttore generale, che ne risponde al presidente dell'Autorità ed e' nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su designazione del presidente dell'Autorità. Il direttore generale dura in carica tre anni, può essere confermato, anche più di una volta, ed e' soggetto alle disposizioni di cui al comma 3.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, sono determinate le indennità da corrispondere al presidente, ai quattro membri ed al direttore generale.». - La legge 28 marzo 1962, n. 232, reca: «Ratifica ed esecuzione degli Accordi istitutivi l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici firmati a Parigi il 14 dicembre 1960».

- La legge 9 giugno 1997, n. 358, reca: «Ratifica ed esecuzione della convenzione istitutiva di una Agenzia spaziale europea - A.S.E., firmata a Parigi il 30 maggio 1975».


Note all'art. 2:

- Si riporta il testo dell'art. 51 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300:

«Art. 51 (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente decreto. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a tre, in relazione alle aree funzionali di cui all'art. 50.».

- Si riporta il testo dell'art. 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300:

«3. Relativamente alle competenze in materia di istruzione non universitaria, il Ministero ha organizzazione periferica, articolata in uffici scolastici regionali di livello dirigenziale generale, quali autonomi centri di responsabilità amministrativa, che esercitano tra le funzioni residuate allo Stato in particolare quelle inerenti all'attività di supporto alle istituzioni scolastiche autonome, ai rapporti con le amministrazioni regionali e con gli enti locali, ai rapporti con le università e le agenzie formative, al reclutamento e alla mobilità del personale scolastico, ferma restando la dimensione provinciale dei ruoli del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliare, alla assegnazione delle risorse finanziarie e di personale alle istituzioni scolastiche. Ai fini di un coordinato esercizio delle funzioni pubbliche in materia di istruzione e' costituito presso ogni ufficio scolastico regionale un organo collegiale a composizione mista, con rappresentanti dello Stato, della regione e delle autonomie territoriali interessate, cui compete il coordinamento delle attività gestionali di tutti i soggetti interessati e la valutazione della realizzazione degli obiettivi programmati. Alla organizzazione degli uffici scolastici regionali e del relativo organo collegiale si provvede con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. A decorrere dalla entrata in vigore del regolamento stesso, sono soppresse le sovrintendenze scolastiche regionali e, in relazione all'articolazione sul territorio provinciale, anche per funzioni, di servizi di consulenza e supporto alle istituzioni scolastiche, sono contestualmente soppressi i provveditorati agli studi.».

- Si riporta il testo dell'art. 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300:

«4. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun Ministero e alla definizione dei relativi compiti si provvede con decreto ministeriale di natura non regolamentare.».

- Il testo dell'art. 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' riportato nelle note al preambolo.

- Si riporta il testo dell'art. 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59:

«Art. 19. - 1. Sui provvedimenti di attuazione delle norme previste dal presente capo aventi riflessi sull'organizzazione del lavoro o sullo stato giuridico dei pubblici dipendenti sono sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.».

Note all'art. 3:

- Si riporta il testo dell'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300:

«3. Il capo del dipartimento svolge compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento stesso, al fine di assicurare la continuità delle funzioni dell'amministrazione ed e' responsabile dei risultati complessivamente raggiunti dagli uffici da esso dipendenti, in attuazione degli indirizzi del Ministro.».

- Si riporta il testo dell'art. 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:

«Art. 21 (Responsabilità dirigenziale). - 1. Il mancato raggiungimento degli obiettivi, ovvero l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente, valutati con i sistemi e le garanzie di cui all'art. 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, comportano, ferma restando l'eventuale responsabilità disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo, l'impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. In relazione alla gravità dei casi, l'amministrazione può, inoltre, revocare l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli di cui all'art. 23, ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo.

2. (Comma abrogato dall'art. 3, comma 2, lettera b), legge 15 luglio 2002, n. 145).

3. Restano ferme le disposizioni vigenti per il personale delle qualifiche dirigenziali delle Forze di polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia e delle Forze armate.».

Nota all'art. 5:

- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322:

«Art. 3 (Uffici di statistica). - 1. Presso le amministrazioni centrali dello Stato e presso le aziende autonome sono istituiti uffici di statistica, posti alle dipendenze funzionali dell'ISTAT.

2. Gli uffici di statistica sono ordinati anche secondo le esigenze di carattere tecnico indicate dall'ISTAT. Ad ogni ufficio e' preposto un dirigente o funzionario designato dal Ministro competente, sentito il presidente dell'ISTAT.

3. Le attività e le funzioni degli uffici statistici delle province, dei comuni e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono regolate dalla legge 16 novembre 1939, n. 1823, e dalle relative norme di attuazione, nonché dal presente decreto nella parte applicabile. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli enti locali, ivi comprese le unità sanitarie locali che non vi abbiano ancora provveduto, istituiscono l'ufficio di statistica anche in forma associata o consortile. I comuni con più di 100.000 abitanti istituiscono con effetto immediato un ufficio di statistica che fa parte del Sistema statistico nazionale.

4. Gli uffici di statistica costituiti presso le prefetture assicurano, fatte salve le competenze a livello regionale del commissario del Governo previste dall'art. 13, comma 1, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche il coordinamento, il collegamento e l'interconnessione a livello provinciale di tutte le fonti pubbliche preposte alla raccolta ed alla elaborazione dei dati statistici, come individuate dall'ISTAT.

5. Gli uffici di statistica di cui ai commi 2, 3 e 4 esercitano le proprie attività secondo le direttive e gli atti di indirizzo emanati dal comitato di cui all'art. 17.».

Note all'art. 6:

- La legge 11 gennaio 1996, n. 23, reca: «Norme per l'edilizia scolastica».

- Si riporta il testo dell'art. 137, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112:

«2. Restano altresì allo Stato i compiti e le funzioni amministrative relativi alle scuole militari ed ai corsi scolastici organizzati, con il patrocinio dello Stato, nell'ambito delle attività attinenti alla difesa e alla sicurezza pubblica, nonché i provvedimenti relativi agli organismi scolastici istituiti da soggetti extracomunitari, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 389.».

- Si riporta il testo degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258.

«Art. 1 (Trasformazione del Centro europeo dell'educazione in Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione). - 1. Il Centro europeo dell'educazione, di cui all'art. 290 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con sede in Frascati, e' trasformato in «Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione», di seguito denominato Istituto. L'Istituto e' sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione. Il Ministro della pubblica istruzione con propria direttiva individua le priorità strategiche delle quali l'Istituto dovrà tenere conto per programmare l'attività di valutazione.

2. L'Istituto, al quale sono trasferite le risorse del Centro europeo dell'educazione, mantiene personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa ed e' dotato di autonomia contabile, patrimoniale, regolamentare e di autonomia finanziaria come definita dal regolamento di cui all'art. 3, comma 6.

3. In particolare, l'Istituto valuta l'efficienza e l'efficacia del sistema di istruzione nel suo complesso ed analiticamente, ove opportuno anche per singola istituzione scolastica, inquadrando la valutazione nazionale nel contesto internazionale; studia le cause dell'insuccesso e della dispersione scolastica con riferimento al contesto sociale ed alle tipologie dell'offerta formativa; conduce attività di valutazione sulla soddisfazione dell'utenza; fornisce supporto e assistenza tecnica all'amministrazione per la realizzazione di autonome iniziative di valutazione e supporto alle singole istituzioni scolastiche anche mediante la predisposizione di archivi informatici liberamente consultabili; valuta gli effetti degli esiti applicativi delle iniziative legislative che riguardano la scuola; valuta gli esiti dei progetti e delle iniziative di innovazione promossi in ambito nazionale; assicura la partecipazione italiana a progetti di ricerca internazionale in campo valutativo e nei settori connessi dell'innovazione organizzativa e didattica.

4. All'Istituto sono altresì trasferiti, con le inerenti risorse, i compiti svolti dall'Osservatorio sulla dispersione scolastica, che e' contestualmente soppresso.

5. Ai fini della realizzazione di iniziative che comportino attività di valutazione e di promozione della cultura dell'autovalutazione da parte delle scuole l'Istituto si avvale, sulla base della direttiva di cui al comma l, anche dei servizi dell'amministrazione della pubblica istruzione istituiti sul territorio provinciale e delle specifiche professionalità degli ispettori tecnici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione.».

«Art. 2 (Trasformazione della biblioteca di documentazione pedagogica in Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa). - 1. La biblioteca di documentazione pedagogica, di cui all'art. 292 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e' trasformata in Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa. L'Istituto e' sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione. Il Ministro della pubblica istruzione con propria direttiva individua le proprietà strategiche alle quali l'Istituto si uniforma.

2. L'Istituto mantiene personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa, ed e' dotato di autonomia contabile, patrimoniale, regolamentare e di autonomia finanziaria come definita dal regolamento di cui all'art. 3, comma 6.

3. All'Istituto sono trasferiti, con le inerenti risorse, i compiti svolti dalla biblioteca di documentazione pedagogica, con sede in Firenze.

4. L'Istituto, in collegamento con gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi (I.R.R.S.A.E.), cura lo sviluppo di un sistema di documentazione finalizzato alle esperienze di ricerca e innovazione didattica e pedagogica in ambito nazionale e internazionale oltre che alla creazione di servizi e materiali a sostegno dell'attività didattica e del processo di autonomia; rileva i bisogni formativi con riferimento ai risultati della ricerca; sostiene le strategie di ricerca e formazione riferite allo sviluppo dei sistemi tecnologici e documentari ed elabora e realizza coerenti progetti nazionali di ricerca coordinandosi con le università e con gli organismi formativi nazionali e internazionali, curando la diffusione dei relativi risultati; collabora con il Ministero della pubblica istruzione per la gestione dei programmi e dei progetti della Unione europea.

5. L'Istituto cura lo sviluppo delle attività di raccolta, elaborazione, valorizzazione e diffusione dell'informazione e di produzione della documentazione a sostegno dell'innovazione didattica e dell'autonomia; sostiene lo sviluppo e la diffusione delle tecnologie dell'informazione, della documentazione e della comunicazione nelle scuole; cura la valorizzazione del patrimonio bibliografico e documentario già appartenente alla biblioteca pedagogica nazionale e lo sviluppo di un settore bibliotecario interno funzionale alla creazione di banche dati.».

«Art. 4 (Museo della scienza e della tecnica). - 1. Il Museo nazionale della scienza e della tecnica "Leonardo da Vinci" di Milano, ente pubblico istituito con legge 2 aprile 1958, n. 332, sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione a decorrere da gennaio 2000 e' trasformato nella "Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci", ed acquista personalità giuridica di diritto privato a norma degli articoli 12 e seguenti del codice civile, alla data di pubblicazione dello statuto.

2. Il consiglio di amministrazione del Museo nazionale della scienza e della tecnica "Leonardo da Vinci" adotta a maggioranza assoluta, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, lo statuto della nuova fondazione, che e' sottoposto all'approvazione del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che deve intervenire entro sessanta giorni dalla sua ricezione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il consiglio di amministrazione dell'Ente resta in carica fino all'elezione del primo consiglio di amministrazione successivo all'entrata in vigore dello statuto della Fondazione.

3. Ove lo statuto non sia adottato nel termine di cui al comma 2, il Ministro della pubblica istruzione nomina un commissario che provvede ad adottarlo nei novanta giorni successivi.

4. Lo statuto disciplina i compiti e la struttura organizzativa della fondazione, ne individua le categorie di partecipanti, gli organi di amministrazione e scientifici, le modalità della loro elezione e i relativi poteri, la loro durata, gli ambiti di attività e i controlli di gestione e di risultato; esso prevede che del consiglio di amministrazione, oltre a rappresentanti di enti pubblici e privati, alle persone fisiche e giuridiche che intendano dare il loro costruttivo apporto alla vita della fondazione, facciano parte rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e del Ministero dei beni culturali. Le successive delibere riguardanti modifiche statutarie, lo scioglimento della fondazione e la devoluzione del patrimonio sono adottate con la procedura di cui al comma 2.

5. Tra le finalità della Fondazione lo statuto individua in particolare:

a) la diffusione della conoscenza della cultura scientifica in tutte le sue manifestazioni, implicazioni e interazioni con altri settori del sapere, anche con riferimento alla dinamica storica della scienza, della tecnica e della tecnologia ed alle prospettive contemporanee e future;

b) la conservazione, il reperimento, la valorizzazione e la illustrazione al pubblico, anche in forma attiva ed esemplificativa, delle produzioni materiali e immateriali della scienza, della tecnica e della tecnologia con riferimento al passato e alla contemporaneità, in una prospettiva di costante aggiornamento del patrimonio museale.

6. Il patrimonio della Fondazione e' costituito dai beni mobili e immobili di proprietà dell'ente pubblico e della fondazione preesistente, la quale e' incorporata a tutti gli effetti dalla nuova fondazione alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, nonché da lasciti, donazioni ed erogazioni destinati da enti o privati ad incremento del patrimonio stesso. Per esigenze connesse all'espletamento dei propri compiti, la Fondazione può disporre del proprio patrimonio nel limite del 20% del valore iscritto nell'ultimo bilancio approvato, con l'obbligo di procedere alla sua ricostituzione entro i due esercizi successivi. Il consiglio di amministrazione uscente, entro venti giorni dalla pubblicazione del presente decreto legislativo procede alla designazione di uno o più esperti iscritti nel registro dei consulenti tecnici del tribunale di Milano per la redazione di stima del patrimonio; ad essi si applicano le disposizioni dell'art. 64 del codice di procedura civile. La relazione sulla stima del patrimonio contiene la descrizione delle singole componenti patrimoniali, l'indicazione del valore attribuito a ciascuna e dei criteri di valutazione seguiti.

7. La "Fondazione nazionale Museo della scienza e delle tecnica Leonardo da Vinci", provvede ai suoi compiti con:

a) i redditi del suo patrimonio;

b) i contributi ordinari dello Stato;

c) eventuali contributi straordinari dello Stato e di enti pubblici;

d) eventuali proventi della gestione delle attività;

e) eventuali contributi ed assegnazioni, anche a titolo di sponsorizzazione, da parte di soggetti o enti pubblici e privati, italiani e stranieri;

f) eventuali altre entrate, anche derivanti dall'esercizio di attività commerciali coerenti con le finalità della Fondazione.

8. Ai fini della determinazione del contributo statale da erogare annualmente alla Fondazione restano in vigore le disposizioni di cui all'art. 3 della legge 2 aprile 1958, n. 332, come modificate dalla legge 2 maggio 1984, n. 105.

9. La Fondazione e' tenuta agli adempimenti contabili di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, per la parte relativa agli enti non commerciali.

10. I rapporti di lavoro del personale attualmente dipendente dal Museo della scienza e della tecnica di Milano sono trasferiti alla Fondazione e sono disciplinati dal codice civile e dalla contrattazione collettiva di diritto privato. Fino alla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro al personale seguitano ad applicarsi i contratti collettivi del comparto di appartenenza alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. I dipendenti conservano comunque i diritti, compresi quelli relativi al trattamento di fine rapporto, loro derivanti dall'anzianità raggiunta anteriormente alla stipulazione del primo contratto collettivo. Entro tre mesi dalla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro il personale può optare per la permanenza nel pubblico impiego e conseguentemente viene trasferito ad altra amministrazione ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con precedenza per la collocazione nei ruoli dell'Amministrazione della pubblica istruzione o dei beni culturali o nei ruoli degli istituti di cui agli articoli 1 e 2.».

- Si riporta il testo dell'art. 605, commi 2 e 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297: «2. Il Ministero esercita la vigilanza o la sorveglianza sui seguenti enti:

a) vigilanza sull'Ente per le scuole materne della Sardegna, secondo le modalità stabilite dalla legge 1° giugno 1942, n. 901, istitutiva dell'ente;

b) vigilanza sull'Ente nazionale di assistenza magistrale, secondo le disposizioni del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1346, ratificato con la legge 21 marzo 1953, n. 100, e successive modificazioni e secondo le norme dello statuto dell'ente; sono iscritti d'ufficio all'Ente, e sottoposti alla ritenuta di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato e successive modificazioni, gli insegnanti di ruolo delle scuole elementari statali, i docenti di ruolo delle scuole elementari statali, i docenti di ruolo delle scuole materne statali e i direttori didattici;

c) sorveglianza sull'Unione nazionale per la lotta contro l'analfabetismo nei limiti conseguenti al disposto dell'art. 2 della legge 2 aprile 1968, n. 470, e delle disposizioni dello statuto dell'ente; nel potere di sorveglianza e' compresa la facoltà di disporre accertamenti e ispezioni relativamente all'impiego, da parte dell'ente, del contributo annuo, a carico dello Stato, di lire 150 milioni, previsto dall'art. 1 della predetta legge;

d) vigilanza sull'Opera nazionale Montessori, secondo quanto previsto dalle leggi 3 marzo 1983, n. 66, e 16 febbraio 1987, n. 46;

e) vigilanza sull'Ente per il Museo nazionale della scienza e della tecnica «Leonardo da Vinci», ai sensi dell'art. 1 della legge 2 aprile 1958, n. 332.

3. Il Ministero esercita altresì la vigilanza su altri enti quando sia previsto dal rispettivo ordinamento.».

Il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 190, reca: «Regolamento concernente l'organizzazione degli Istituti regionali di ricerca educativa, a norma dell'art. 76 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.».

Note all'art. 7:

- Per la legge 21 dicembre 1999, n. 508, si rinvia alle note al preambolo.

- Il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, reca:

«Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59».

- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204:

«3. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica si avvale come supporto di una segreteria tecnica istituita presso il MURST, nell'ambito della potestà regolamentare di organizzazione di detto Ministero. La segreteria opera anche come supporto della commissione e delle strutture ad essa collegate. Con decreto ministeriale sono altresì determinate le modalità per l'utilizzazione di personale comandato da altre amministrazioni, enti e istituzioni, nonché i limiti numerici per il ricorso a personale qualificato con contratto a tempo determinato senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai fini delle attività di cui al comma 2, può acquisire osservazioni e proposte del comitato di esperti di cui all'art. 3, dei consigli scientifici nazionali e della assemblea di cui al successivo art. 4. Al Ministro possono inviare proposte anche università, enti di ricerca, ricercatori pubblici e privati, nonché organismi di consulenza tecnico scientifica afferenti alle amministrazioni pubbliche.».

Note all'art. 8:

- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233:

«Art. 4 (Consigli regionali dell'istruzione). - 1. E' istituito, presso ogni ufficio periferico regionale dell'Amministrazione della pubblica istruzione, il consiglio regionale dell'istruzione. Il consiglio dura in carica tre anni ed ha competenze consultive e di supporto all'amministrazione a livello regionale. Esso esprime pareri obbligatori in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, di attuazione delle innovazioni ordinamentali, di distribuzione dell'offerta formativa e di integrazione tra istruzione e formazione professionale, di educazione permanente, di politiche compensative con particolare riferimento all'obbligo formativo e al diritto allo studio, di reclutamento e mobilità del personale, di attuazione degli organici funzionali di istituto.

2. Il consiglio esprime all'organo competente parere obbligatorio sui provvedimenti relativi al personale docente per i quali la disciplina sullo stato giuridico preveda il parere di un organo collegiale a tutela della libertà di insegnamento.

3. Il consiglio e' costituito dai presidenti dei consigli scolastici locali, da componenti eletti dalla rappresentanza del personale della scuola statale nei consigli scolastici locali e da tre componenti eletti dai rappresentanti delle scuole pareggiate, parificate e legalmente riconosciute nei consigli locali e da cinque rappresentanti designati dalle organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori. Del consiglio fa parte di diritto il dirigente dell'ufficio periferico regionale.

4. Il numero complessivo dei componenti eletti dai consigli scolastici locali in rappresentanza del personale scolastico in servizio nella regione e' determinato in proporzione al numero degli appartenenti al personale dirigente, docente, amministrativo tecnico e ausiliario in servizio nelle scuole statali: 14 e 16 seggi quando il suddetto personale sia rispettivamente in numero non superiore e superiore a 50.000. E' garantita la rappresentanza di tre ovvero quattro unità di personale docente per ciascun grado di istruzione nonché di almeno un dirigente scolastico e di un rappresentante del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.

5. Il consiglio elegge nel suo seno, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il presidente; qualora nella prima votazione non si raggiunga la predetta maggioranza, il presidente e' eletto a maggioranza relativa dei votanti.

6. All'interno del consiglio e' istituita un'apposita sezione, della quale fanno parte i docenti eletti dal personale della scuola, per l'esercizio delle competenze consultive di cui al comma 2.

7. Le deliberazioni adottate dal consiglio in assemblea generale sono valide se e' presente un terzo dei componenti. Tutti i pareri, ivi compresi quelli obbligatori, sono resi nel termine di trenta giorni. In casi di particolare urgenza il dirigente dell'ufficio periferico regionale può assegnare un termine diverso, non inferiore a quindici giorni. Decorso il termine di trenta o quello inferiore assegnato dal dirigente, si può prescindere dal parere.

8. Il consiglio, nella prima seduta successiva al suo insediamento, adotta un regolamento nel quale disciplina la organizzazione dei propri lavori e l'attribuzione di specifiche competenze ad apposite commissioni. Il regolamento può prevedere la composizione e il funzionamento di una giunta esecutiva presieduta dal dirigente dell'ufficio periferico regionale.

9. Il dirigente dell'ufficio periferico regionale provvede alla costituzione di una segreteria del consiglio regionale dell'istruzione.

10. Presso l'ufficio periferico regionale avente sede nella regione Friuli-Venezia Giulia e' istituito un consiglio regionale dell'istruzione per le scuole con lingua di insegnamento slovena, composto dai rappresentanti del personale delle predette scuole statali, pareggiate, parificate e legalmente riconosciute eletti nei consigli scolastici locali, nonché da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori. Ai predetti consigli si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 e 11.

11. I termini e le modalità per l'elezione dei componenti dei consigli regionali sono stabiliti con l'ordinanza di cui all'art. 2, comma 9.».

- Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 190:

«Art. 12 (Vigilanza). - 1. I bilanci preventivi e le relative variazioni e i conti consuntivi, insieme alle relazioni del collegio dei revisori dei conti e a una relazione annuale sull'attività svolta dall'I.R.R.E., sono trasmessi al dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale per l'approvazione, nonché al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a norma dell'art. 2, comma l, del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439.

2. I suddetti documenti contabili si intendono approvati ove il dirigente di cui al comma 1 non formuli rilievi entro sessanta giorni dal ricevimento degli stessi.».

- Per il testo dell'art. 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si rinvia alle note all'art. 2.

- Si riporta il testo dell'art. 5, comma 5, lettere f) e g) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300: «5. Nell'esercizio dei poteri di cui ai precedenti commi 3 e 4, in particolare, il capo del dipartimento:

a) - e) (Omissis);

f) e' sentito dal Ministro ai fini dell'esercizio del potere di proposta per il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

g) può proporre al Ministro l'adozione dei provvedimenti di revoca degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, ai sensi dell'art. 19, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e, comunque, viene sentito nel relativo procedimento;».

- Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1985, n. 246:

«Art. 9. - Fino a quando non sarà diversamente provveduto, per l'esercizio delle attribuzioni di cui al presente decreto l'amministrazione regionale si avvale degli organi e degli uffici periferici del Ministero della pubblica istruzione esistenti nel territorio della regione e del personale ivi in servizio, il quale nello svolgimento delle funzioni attribuite alla regione ha l'obbligo di seguire le direttive dell'amministrazione regionale.

Le piante organiche degli uffici e degli organi periferici, di cui la regione si avvale per l'esercizio delle funzioni trasferite con il presente decreto, sono stabilite dallo Stato, sentita la regione.

L'amministrazione regionale esercita nei confronti del personale di cui al presente articolo, relativamente all'utilizzazione, le attribuzioni del Ministero della pubblica istruzione, salvo i casi in cui, in base alle vigenti disposizioni, il provvedimento ministeriale debba essere preceduto da deliberazioni di organi collegiali istituiti presso il Ministero.

I provvedimenti adottati dall'amministrazione regionale ai sensi del comma precedente devono essere comunicati al Ministero della pubblica istruzione, il quale può, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento, chiederne il riesame. Trascorso tale termine il provvedimento diventa esecutivo.».

Note all'art. 9:

- Per il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, si rinvia alle note al preambolo.

- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300:

«Art. 4 (Disposizioni sull'organizzazione). - 1. L'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale e il loro numero, le relative funzioni e la distribuzione dei posti di funzione dirigenziale l'individuazione dei dipartimenti, nei casi e nei limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto legislativo, e la definizione dei rispettivi compiti sono stabiliti con regolamenti o con decreti del Ministro emanati ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Si applica l'art. 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59. I regolamenti prevedono la soppressione dei ruoli esistenti e l'istituzione di un ruolo unico del personale non dirigenziale di ciascun Ministero, articolato in aree dipartimentali e per direzioni generali. Fino all'istituzione del ruolo unico del personale non dirigenziale di ciascun Ministero, i regolamenti assicurano forme ordinarie di mobilità tra i diversi dipartimenti e le diverse direzioni generali, nel rispetto dei requisiti di professionalità richiesti per l'esercizio delle relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali in materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica del personale non devono comunque comportare incrementi di spesa.

2. I Ministeri che si avvalgono di propri sistemi informativi automatizzati sono tenuti ad assicurarne l'interconnessione con i sistemi informativi automatizzati delle altre amministrazioni centrali e locali per il tramite della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni.

3. Il regolamento di cui al precedente comma 1 si attiene, inoltre, ai criteri fissati dall'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dall'art. 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni.

4 All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun Ministero e alla definizione dei relativi compiti si provvede con decreto ministeriale di natura non regolamentare.

5. Con le medesime modalità di cui al precedente comma 1 si procede alla revisione periodica dell'organizzazione ministeriale, con cadenza almeno biennale.

6. I regolamenti di cui al comma 1 raccolgono tutte le disposizioni normative relative a ciascun Ministero. Le restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti medesimi.».

Nota all'art. 10:

- Per il testo dell'art. 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si rinvia alle note all'art. 9.

Note all'art. 11:

- Si riporta il testo degli articoli 613, comma 3, e 614, comma 4, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

«Art. 613 (Ufficio scolastico regionale). - (Omissis).

3. Alle spese per la fornitura e la manutenzione dei locali, e per la fornitura dell'arredamento e degli impianti dell'acqua, dell'illuminazione, del riscaldamento e dei telefoni, provvede l'amministrazione della provincia in cui ha sede l'ufficio scolastico regionale. Il relativo onere e' ripartito fra tutte le province della circoscrizione regionale in misura proporzionale al numero degli alunni delle scuole medie statali funzionanti in ciascuna di esse.».

«Art. 614 (Provveditorato agli studi). - (Omissis).

4. L'amministrazione provinciale e' tenuta a fornire i locali per il provveditorato agli studi e a provvedere all'arredamento e alla manutenzione dei medesimi.».

- Il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 477, nella formulazione antecedente la modifica riportata nel decreto qui pubblicato, reca:

«Regolamento recante norme concernenti l'organizzazione del Ministero dell'università, della ricerca scientifica e tecnologica».

- Per il decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2000, n. 347, si rinvia alle note al preambolo.

- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2002, n. 128, reca: «Regolamento recante norme di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 477:

«Art. 3 (Segreteria tecnica della programmazione della ricerca). - 1. E' istituita presso il Ministero la segreteria tecnica di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, per l'esercizio delle funzioni di supporto di cui al predetto decreto.».

- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204:

«3. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica si avvale come supporto di una segreteria tecnica istituita presso il MURST, nell'ambito della potestà regolamentare di organizzazione di detto Ministero. La segreteria opera anche come supporto della commissione e delle strutture ad essa collegate. Con decreto ministeriale sono altresì determinate le modalità per l'utilizzazione di personale comandato da altre amministrazioni, enti e istituzioni, nonché i limiti numerici per il ricorso a personale qualificato con contratto a tempo determinato senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai fini delle attività di cui al comma 2, può acquisire osservazioni e proposte del comitato di esperti di cui all'art. 3, dei consigli scientifici nazionali e della assemblea di cui al successivo art. 4. Al Ministro possono inviare proposte anche università, enti di ricerca, ricercatori pubblici e privati, nonché organismi di consulenza tecnico scientifica afferenti alle amministrazioni pubbliche.».

- Si riporta il testo dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: «6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.».




Allegati:
Tabella A
(articolo 9, comma 1)

Posti di funzione dirigenziale
Posti di funzione dirigenziale di livello generale 39*
Posti di funzione dirigenziale amministrativa non generale 399**
Posti di funzione dirigenziale tecnica 407**

*

di cui 3 posti di capo dipartimento e tre posti corrispondenti a incarichi di studio e ricerca

**

rideterminazione in diminuzione effettuata a copertura dei maggiori oneri conseguenti all’incremento di n. 4 posti di funzione di livello dirigenziale generale.

 

Tabella B
(articolo 9, comma 1)

Tabella della dotazione organica complessiva del personale non dirigenziale
Area A 693
B1 868
B2 2.097
B3 2.249
Totale area B 5.214
C1 2.015
C2 1.580
C3 1.070
Totale area C 4.665
Totale 10.572

 

Tabella C
(articolo 9, comma 1)

Tabella della dotazione organica del personale non dirigenziale articolata per l’Amministrazione centrale e per l’Amministrazione periferica
Amm.ne
Centrale

Amm.ne
Periferica

Totale
Area A 153 540 693
B1 174 694 868
B2 413 1.684 2.097
B3 425 1.824 2.249
Totale area B    1.012 4.202 5.214
       
C1 523 1.492 2.015
C2 380 1.200 1.580
C3 264 806 1.070
Totale area C 1.167

3.498 4.665
Totale 2.332 8.240 10.572

 
   

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