La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Interventi nei settori dei beni e delle attivita' culturali, dello
sport, dell'universita' e della ricerca)
1. E' autorizzata la spesa di 53.229.000 euro per l'anno 2003, di 48.679.000 euro per l'anno 2004 e di 51.629.000 euro per l'anno 2005 per gli interventi di cui alla tabella A allegata alla presente legge, per le finalita', con gli importi e in favore dei soggetti ivi indicati.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede, quanto a euro 2.500.000 per l'anno 2004, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per l'anno 2004 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, e, quanto a euro 3.229.000 per l'anno 2003, a euro 46.179.000 per l'anno 2004 e a euro 51.629.000 per l'anno 2005, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando:
a) quanto a euro 1.850.000 per l'anno 2003 e a euro 1.600.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005, l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
b) quanto a euro 6.550.000 per l'anno 2003, a euro 5.800.000 per l'anno 2004 e a euro 4.500.000 per l'anno 2005, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno;
c) quanto a euro 5.450.000 per l'anno 2003, a euro 4.250.000 per l'anno 2004 e a euro 3.250.000 per l'anno 2005, l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
d) quanto a euro 32.779.000 per l'anno 2003, a euro 30.029.000 per l'anno 2004 e a euro 37.779.000 per l'anno 2005, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali;
e) quanto a euro 5.850.000 per l'anno 2003 e a euro 3.750.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;
f) quanto a euro 750.000 per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 2.
(Societa' per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo
- ARCUS Spa)
1. L'articolo 10 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, e' sostituito dal seguente:
"Art. 10. - (Societa' per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS Spa). - 1. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali e' autorizzato a costituire, con atto unilaterale, una societa' per azioni, denominata "Societa' per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS Spa", di seguito denominata "Societa'", con sede in Roma, avente ad oggetto la promozione e il sostegno finanziario, tecnico-economico e organizzativo di progetti e altre iniziative di investimento per la realizzazione di interventi di restauro e recupero dei beni culturali e di altri interventi a favore delle attivita' culturali e dello spettacolo, nel rispetto delle funzioni costituzionali delle regioni e degli enti locali.
2. Tutte le operazioni connesse alla costituzione della Societa' sono esenti da imposte e tasse.
3. Il capitale sociale e' di 8.000.000 di euro ed e' sottoscritto dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali esercita i diritti dell'azionista d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, per quanto riguarda i profili patrimoniali e finanziari. Le azioni che costituiscono il capitale sociale sottoscritto dal Ministero dell'economia e delle finanze sono inalienabili. Al capitale sociale della Societa' possono partecipare altresi' le regioni, gli enti locali e altri soggetti pubblici e privati, tramite acquisto di azioni di nuova emissione, per un importo non superiore al 60 per cento del capitale sociale sottoscritto dallo Stato.
4. Per le funzioni di cui al comma 1, la Societa' puo' contrarre mutui a valere nell'ambito delle risorse da individuare ai sensi dell'articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nei limiti delle quote gia' preordinate come limiti di impegno, secondo le modalita' e i criteri previsti dal regolamento richiamato dal medesimo comma, che dovra' in ogni caso tenere conto degli interventi di competenza della Societa' medesima.
5. Per la conservazione e la tutela del patrimonio urbanistico, architettonico e artistico barocco delle citta' di Gallipoli, Galatina, Nardo', Copertino, Casarano e Maglie, la provincia di Lecce delibera le proposte di intervento in accordo con le competenti soprintendenze, sentita la commissione regionale per i beni e le attivita' culturali di cui all'articolo 154 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Sulla base di tali proposte e nel limite massimo complessivo di 7.740.000 euro, la Societa' provvede all'attivazione degli interventi nell'ambito della propria attivita' istituzionale e avvalendosi delle risorse di cui al comma 4.
6. Il consiglio di amministrazione della Societa' e' composto da sette membri, compreso il presidente, nominati con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali. Tre dei componenti del consiglio sono nominati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Il presidente e' nominato sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
7. Il collegio sindacale della Societa', nominato con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, e' composto da tre membri effettivi di cui uno con funzioni di presidente, e due supplenti. Il presidente e uno dei membri effettivi sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze.
8. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali presenta ogni anno al Parlamento una relazione sull'attivita' svolta dalla Societa'.
9. All'onere di cui al comma 3, pari a 8.000.000 di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'esercizio finanziario 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali.
10. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria della Societa' ai sensi dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.
11. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
Art. 3
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 16 ottobre 2003