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  Entra in TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 9 maggio 2003, n.105 Divisore Grafico
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Testo del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 110 del 14 maggio 2003), coordinato con la legge di conversione 11 luglio 2003, n. 170 (Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12 luglio 2003), recante: "Disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca nonché in materia di abilitazione all'esercizio di attività professionali".

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi

 

Art. 1.
Iniziative per il sostegno degli studenti universitari e per favorirne la mobilità

1. Al fine di sopperire alla indifferibile esigenza di incentivare l'impegno didattico dei professori e dei ricercatori, di assicurare un adeguato livello di servizi destinati agli studenti, di potenziare la mobilità internazionale degli studenti stessi, di incentivare le iscrizioni a corsi di studio di particolare interesse nazionale e comunitario, di incrementare il numero dei giovani dotati di elevata qualificazione scientifica, il Fondo previsto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per le finalità di cui agli articoli 4 e 5 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, assume la denominazione di "Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti" e, a decorrere dall'anno 2003 è ripartito tra gli atenei in base a criteri e modalità determinati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane ed il Consiglio nazionale degli studenti universitari, per il perseguimento dei seguenti obiettivi, ferme restando le finalità di cui all'articolo 4, comma 4-bis, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268:

a) sostegno alla mobilità internazionale degli studenti, anche nell'ambito del programma di mobilità dell'Unione europea Socrates-Erasmus, mediante l'erogazione di borse di studio integrative;
b) assegnazione agli studenti capaci e meritevoli, iscritti ai corsi di laurea specialistica, delle scuole di specializzazione per le professioni forensi, delle scuole di specializzazione per gli insegnanti della scuola secondaria e ai corsi di dottorato di ricerca, di assegni per l'incentivazione delle attività di tutorato di cui all'articolo 13 della legge 19 novembre 1990, n. 341, nonché per le attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero;

c) promozione di corsi di dottorato di ricerca, inseriti in reti nazionali ed internazionali di collaborazione interuniversitaria, coerenti con le linee strategiche del Programma nazionale per la ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;

d) finanziamento di assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

e) incentivazione per le iscrizioni a corsi di studio inerenti ad aree disciplinari di particolare interesse nazionale e comunitario.

2. Il decreto ministeriale di cui al comma 1 riserva altresì una quota delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, per i fini di cui al comma 1, lettera c).

3. Agli assegni di cui al comma 1, lettere a) e b), si applicano le disposizioni dell'articolo 10-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché quelle dell'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni, ed in materia previdenziale quelle dell'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni.

4. Le risorse acquisite dalle università per l'incentivazione dell'impegno didattico dei professori e dei ricercatori per gli anni 1999, 2000, 2001 e 2002 non ancora impegnate alla data di entrata in vigore del presente decreto e iscritte in bilancio ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 9 maggio 1989, n. 168, sono utilizzate per assicurare un adeguato livello di servizi agli studenti.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Art. 1-bis.
Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati delle università

1. Per i fini di cui all'articolo 1, presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituita, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nell'ambito delle ordinarie risorse di bilancio, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati delle università, avente, in particolare, i seguenti obiettivi:

a) valutare l'efficacia e l'efficienza dei processi formativi attraverso il monitoraggio tempestivo delle carriere degli iscritti ai vari corsi di studio;

b) promuovere la mobilità nazionale e internazionale degli studenti agevolando le procedure connesse ai riconoscimenti dei crediti formativi acquisiti;

c) fornire elementi di orientamento alle scelte attraverso un quadro informativo sugli esiti occupazionali dei laureati e sui fabbisogni formativi del sistema produttivo e dei servizi;

d) individuare idonei interventi di incentivazione per sollecitare la domanda e lo sviluppo di servizi agli studenti, avendo come riferimento specifiche esigenze disciplinari e territoriali, nonché le diverse tipologie di studenti in ragione del loro impegno temporale negli studi;

e) supportare i processi di accreditamento dell'offerta formativa del sistema nazionale delle istituzioni universitarie;

f) monitorare e sostenere le esperienze formative in ambito lavorativo degli studenti iscritti, anche ai fini del riconoscimento dei periodi di alternanza studio-lavoro come crediti formativi.

2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con propri decreti, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, individua, sentiti la Conferenza dei rettori delle università italiane, il Consiglio universitario nazionale, il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e il Consiglio nazionale degli studenti universitari, i dati che devono essere presenti nei sistemi informativi delle università e da trasmettere periodicamente, con modalità telematiche, all'Anagrafe nazionale di cui al comma 1.

 

Art. 2.
Disposizioni per il funzionamento delle università e degli enti di ricerca

1. Il quarto periodo del comma 13 dell'articolo 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è soppresso.

2. Dopo il comma 13 dell'articolo 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è inserito il seguente:

"13-bis. Per l'anno 2003, per gli enti di ricerca, l'Istituto superiore di sanità, l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, l'Agenzia spaziale italiana, l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, nonché per le università e le scuole superiori ad ordinamento speciale, sono fatti comunque salvi le assunzioni di personale a tempo determinato ovvero i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, i cui oneri ricadono su fondi derivanti da contratti con le istituzioni comunitarie e internazionali di cui all'articolo 5, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e da contratti con le imprese; per le medesime istituzioni sono comunque consentite assunzioni di personale a tempo determinato nonché la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca ovvero di progetti finalizzati al miglioramento dei servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del fondo di finanziamento degli enti o del fondo di finanziamento ordinario delle università".

 

Art. 3.
Esami di Stato per l'abilitazione alla professione di farmacista e per l'accesso alla sezione B dell'albo professionale degli psicologi e altre norme in materia di abilitazione professionale

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, primo comma, del regolamento sugli esami di Stato, di cui al decreto del Ministro per la pubblica istruzione 9 settembre 1957, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 2 novembre 1957 con ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono indette, per l'anno 2003, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una sessione straordinaria di esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di farmacista, riservata ai laureati in farmacia con percorso formativo quadriennale, i quali abbiano iniziato la loro formazione anteriormente al 1° novembre 1993, nonché una sessione straordinaria di esami di Stato per l'accesso alla sezione B dell'albo professionale degli psicologi.

1-bis. I possessori dei titoli conseguiti secondo l'ordinamento previgente alla riforma di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e ai relativi decreti attuativi, fino alle sessioni di esame di Stato di abilitazione professionale dell'anno 2006, svolgono le prove degli esami di Stato per le professioni di dottore agronomo e dottore forestale, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, ingegnere e psicologo secondo l'ordinamento previgente al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328.

1-ter. Al fine di consentire lo svolgimento degli esami di Stato per l'accesso ai settori previsti nella sezione B dell'albo professionale degli psicologi dall'articolo 53, comma 3, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, nella predetta sezione B sono individuati i seguenti settori:

a) settore delle tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro;

b) settore delle tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità.

1-quater. Agli iscritti nei settori di cui alle lettere a) e b) del comma 1-ter spettano, rispettivamente, i titoli professionali di "dottore in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro" e di "dottore in tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunita", in luogo del titolo di "psicologo iunior" previsto dall'articolo 50, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328.

1-quinquies. Le attività professionali che formano oggetto delle professioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater sono individuate nel modo seguente:

a) per il settore delle tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro:

1) realizzazione di progetti formativi diretti a promuovere lo sviluppo delle potenzialità di crescita individuale e di integrazione sociale, a facilitare i processi di comunicazione, a migliorare la gestione dello stress e la qualità della vita;

2) applicazione di protocolli per l'orientamento professionale, per l'analisi dei bisogni formativi, per la selezione e la valorizzazione delle risorse umane;

3) applicazione di conoscenze ergonomiche alla progettazione di tecnologie e al miglioramento dell'interazione fra individui e specifici contesti di attività;

4) esecuzione di progetti di prevenzione e formazione sulle tematiche del rischio e della sicurezza;

5) utilizzo di test e di altri strumenti standardizzati per l'analisi del comportamento, dei processi cognitivi, delle opinioni e degli atteggiamenti, dei bisogni e delle motivazioni, dell'interazione sociale, dell'idoneità psicologica a specifici compiti e condizioni;

6) elaborazione di dati per la sintesi psicodiagnostica prodotta dallo psicologo;

7) collaborazione con lo psicologo nella costruzione, adattamento e standardizzazione di strumenti di indagine psicologica;

8) attività didattica nell'ambito delle specifiche competenze caratterizzanti il settore;

b) per il settore delle tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità:

1) partecipazione all'equipe multidisciplinare nella stesura del bilancio delle disabilità, delle risorse, dei bisogni e delle aspettative del soggetto, nonché delle richieste e delle risorse dell'ambiente;
2) attuazione di interventi per la riabilitazione, rieducazione funzionale e integrazione sociale di soggetti con disabilità pratiche, con deficit neuropsicologici, con disturbi psichiatrici o con dipendenza da sostanze;

3) collaborazione con lo psicologo nella realizzazione di interventi diretti a sostenere la relazione genitore-figlio, a ridurre il carico familiare, a sviluppare reti di sostegno e di aiuto nelle situazioni di disabilità;

4) collaborazione con lo psicologo negli interventi psico-educativi e nelle attività di promozione della salute, di modifica dei comportamenti a rischio, di inserimento e partecipazione sociale;

5) utilizzo di test e di altri strumenti standardizzati per l'analisi del comportamento, dei processi cognitivi, delle opinioni e degli atteggiamenti, dei bisogni e delle motivazioni, dell'interazione sociale, dell'idoneità psicologica a specifici compiti e condizioni;

6) elaborazione di dati per la sintesi psicodiagnostica prodotta dallo psicologo;

7) collaborazione con lo psicologo nella costruzione, adattamento e standardizzazione di strumenti di indagine psicologica;

8) attività didattica nell'ambito delle specifiche competenze caratterizzanti il settore.

1-sexies. Il comma 2 dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, è abrogato.

 

Art. 3-bis.
Disposizioni concernenti il Consiglio nazionale degli studenti universitari e il Consiglio universitario nazionale

1. Al fine di soddisfare esigenze di continuità operativa, soprattutto in considerazione degli adempimenti in materia di attuazione della nuova disciplina concernente l'autonomia didattica universitaria, il Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU) è prorogato nella sua attuale composizione fino all'insediamento del nuovo Consiglio e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2003. Le elezioni per il rinnovo del CNSU sono indette entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sono effettuate entro il mese di novembre 2003. L'elettorato attivo e passivo è attribuito a tutti gli studenti iscritti ai corsi di diploma universitario, di laurea, di laurea specialistica per l'elezione dei ventotto componenti previsti dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 491, nonché a tutti gli studenti iscritti ai corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca per l'elezione dei rispettivi componenti. Le candidature relative alla elezione dei componenti del CNSU sono presentate per ciascun collegio mediante liste tra loro concorrenti a sistema proporzionale, con un numero di candidati non superiore al numero degli eligendi nel distretto, più due. Il mandato dei componenti del CNSU rinnovato ha la durata di due anni ed entro tale termine coloro che conseguono la laurea triennale non decadono dalla carica qualora si iscrivano ad un corso di laurea specialistica entro l'anno accademico successivo al conseguimento della laurea stessa. Lo stesso mandato è rinnovabile una sola volta.

2. Il Consiglio universitario nazionale resta in carica nella composizione esistente alla data del 30 aprile 2003, fino al 30 aprile 2004, per assicurare continuità al processo di riforma degli ordinamenti didattici universitari avviato con i decreti adottati in attuazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127.".

 

Art. 4.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 
   

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