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XIV Legislatura

Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n.138

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2003 n.140

Riordino dell'Istituto nazionale di astrofisica (I.N.A.F.).


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137; Visto il decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 296;

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Viste le linee guida per la politica scientifica e tecnologica del Governo, emanate il 13 marzo 2002;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 gennaio 2003;

Acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 maggio 2003;

Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze;


E m a n a
il seguente decreto legislativo:


Art. 1.
Oggetto

1. Il presente decreto legislativo detta la disciplina di riordino dell'Istituto nazionale di astrofisica (I.N.A.F.) e ne definisce le finalita', le attivita', gli organi, i principi ed i criteri di organizzazione e di funzionamento, al fine di promuovere e di collegare realta' operative di eccellenza, di evitare duplicazioni per i medesimi obiettivi, di assicurare il massimo livello di flessibilita', di autonomia e di efficienza, nonche' una piu' agevole stipula di intese, accordi di programma e consorzi, determinando le condizioni organizzative per:
a) ottimizzare l'allocazione delle risorse e determinare economie di risultato e di scopo;
b) semplificare i meccanismi di programmazione delle attivita' di ricerca ed amministrative;
c) promuovere le attivita' e le collaborazioni di ricerca internazionali;
d) promuovere la valorizzazione dell'attivita' di ricerca;
e) potenziare l'integrazione con le reti della ricerca universitaria ed imprenditoriale;
f) delineare un equilibrato rapporto tra funzioni di indirizzo programmatico e di valutazione e funzioni di pianificazione e di conduzione operativa delle attivita' di ricerca;
g) valutare i risultati della ricerca.

Art. 2.
Finalita' e natura dell'ente

1. L'I.N.A.F. e' ente pubblico nazionale con il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attivita' di ricerca scientifica e tecnologica nei campi dell'astronomia, della radioastronomia, dell'astrofisica spaziale e della fisica cosmica, perseguendo obiettivi di eccellenza a livello internazionale.
2. L'I.N.A.F. ha personalita' giuridica di diritto pubblico, autonomia scientifica, finanziaria, patrimoniale e contabile e si dota di un ordinamento autonomo in conformita' al presente decreto, alla legge 1989, n. 168, e successive modificazioni, al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, nonche' per quanto non previsto dalle predette disposizioni, al codice civile. L'I.N.A.F. e' soggetto alla vigilanza del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
3. Nell'I.N.A.F. confluiscono, con le modalita' di cui all'articolo 22, i seguenti istituti del Consiglio nazionale delle ricerche:
a) istituto di radioastronomia;
b) istituto di astrofisica spaziale;
c) istituto di fisica dello spazio interplanetario.

Art. 3.
Attivita' dell'I.N.A.F.

1. L'I.N.A.F.:
a) promuove, realizza e coordina, anche nell'ambito di programmi dell'Unione europea e di organismi internazionali, attivita' di ricerca nei campi dell'astronomia, della radioastronomia, dell'astrofisica spaziale e della fisica cosmica, sia tramite la rete degli osservatori astronomici e astrofisici e di altre strutture proprie, sia in collaborazione con le universita' e con altri soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali;
b) progetta e coordina programmi nazionali ed internazionali di ricerca finalizzati alla costruzione, all'utilizzo e alla gestione di grandi apparecchiature localizzate sul territorio nazionale o all'estero;
c) promuove, sostiene e coordina la partecipazione italiana ad organismi, progetti ed iniziative internazionali nelle materie di competenza, fornendo su richiesta di autorita' governative competenze scientifiche, garantendo la collaborazione con enti ed istituzioni di altri Paesi;
d) promuove la valorizzazione ai fini produttivi e sociali e il trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca svolta o coordinata dalla propria rete scientifica;
e) svolge attivita' di comunicazione e promozione della ricerca di competenza, curando la diffusione dei relativi risultati economici e sociali all'interno del Paese e garantendo l'utilizzazione delle conoscenze prodotte;
f) promuove e gestisce iniziative volte all'integrazione della ricerca nazionale ed internazionale nel settore di competenza, anche al fine di acquisire risorse ulteriori per il finanziamento di progetti congiunti;
g) promuove la formazione e la crescita tecnicoprofessionale dei ricercatori italiani nel campo dell'astronomia, della radioastronomia, dell'astrofisica spaziale e della fisica cosmica, attraverso l'assegnazione di borse di studio e assegni di ricerca, nonche' promuovendo e realizzando, sulla base di apposite convenzioni con le universita', corsi di dottorato di ricerca, anche con il coinvolgimento del mondo produttivo;
h) effettua la valutazione dei risultati dei propri programmi di ricerca, del funzionamento delle proprie strutture e dell'attivita' del personale, sulla base di criteri di valutazione definiti dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
i) promuove lo sviluppo della conoscenza astronomica nella scuola e nella societa' mediante appropriate attivita' divulgative e museali;
l) svolge, su richiesta, attivita' di consulenza tecnico-scientifica sulle materie di propria competenza, a favore del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, delle altre pubbliche amministrazioni, delle imprese o di altri soggetti privati.

Art. 4.
Organi

1. Sono organi dell'I.N.A.F.:
a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il consiglio scientifico;
d) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 5.
Principi di organizzazione

1. L'organizzazione dell'I.N.A.F. e' definita dal regolamento di organizzazione e funzionamento sulla base del principio di separazione tra compiti e responsabilita' di programmazione, compiti e responsabilita' di gestione e compiti e responsabilita' di valutazione, prevedendo il direttore amministrativo e la rete scientifica costituita dai dipartimenti, dagli osservatori e dagli istituti.

Art. 6.
Presidente

1. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente ed e' responsabile delle relazioni istituzionali. Il presidente:
a) convoca e presiede il consiglio di amministrazione ed il consiglio scientifico stabilendone l'ordine del giorno;
b) vigila, sovrintende e controlla il corretto svolgimento delle attivita' dell'ente;
c) attribuisce gli incarichi al direttore amministrativo e ai direttori di dipartimento, degli osservatori e degli istituti, previamente deliberati dal consiglio di amministrazione, come previsto all'articolo 7, com-ma 1, lettera g);
d) adotta provvedimenti di urgenza di competenza del consiglio di amministrazione, da sottoporre a ratifica nella prima riunione successiva del consiglio stesso.
2. Il presidente e' scelto tra persone di alta qualificazione scientifica e manageriale con una profonda conoscenza del sistema della ricerca in Italia e all'estero nel settore di riferimento e con pluriennale esperienza nella gestione di enti o organismi sia pubblici sia privati, operanti nel settore della ricerca. E' nominato con la procedura di cui all'articolo 6, comma 2 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, dura in carica 4 anni, e puo' essere confermato una sola volta.
3. In caso di assenza o impedimento il presidente e' sostituito da un vice presidente nominato dal consiglio di amministrazione tra i suoi componenti. Il vice presidente puo' operare anche in virtu' di specifiche deleghe secondo quanto previsto dal regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ente.

Art. 7.
Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione ha compiti di indirizzo e programmazione generale dell'attivita' dell'ente. Il consiglio di amministrazione, su proposta del presidente:
a) delibera il piano triennale dell'ente e i relativi aggiornamenti, sentito il consiglio scientifico;
b) approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo e le relative relazioni di accompagnamento;
c) delibera le linee guida per la elaborazione del piano triennale;
d) delibera i regolamenti dell'ente;
e) nomina il vice presidente, eleggendolo tra i propri componenti;
f) nomina i componenti del consiglio scientifico, i direttori di dipartimento, di osservatorio, di istituto, i componenti del comitato di valutazione e il direttore amministrativo;
g) delibera l'affidamento degli incarichi al direttore amministrativo, ai dirigenti e ai direttori di dipartimento, degli osservatori e degli istituti;
h) verifica i risultati dell'attivita' dell'ente, avvalendosi anche delle relazioni del comitato di valutazione;
i) delibera sui grandi investimenti in infrastrutture e su commesse rilevanti, secondo criteri definiti nel regolamento di organizzazione e funzionamento;
l) delibera in ordine ad ogni altra materia attribuitagli dal presente decreto e dai regolamenti dell'ente.
2. Il consiglio e' composto dal presidente e da quattro componenti nominati dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, in possesso di elevata professionalita' e qualificazione scientifica nel settore di attivita' dell'I.N.A.F.
3. I componenti del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.

Art. 8.
Consiglio scientifico

1. Il consiglio scientifico ha compiti consultivi nei confronti del consiglio di amministrazione relativi all'attivita' complessiva di ricerca dell'ente. Il consiglio scientifico:
a) esprime al consiglio di amministrazione il parere scientifico sulle proposte di piano triennale e sui relativi aggiornamenti annuali;
b) realizza, su richiesta del presidente, analisi, studi e confronti sullo stato della ricerca di competenza a livello nazionale ed internazionale;
c) individua, su richiesta del presidente, le possibili linee evolutive della ricerca di competenza.
2. Il consiglio scientifico e' composto, oltre che dal presidente dell'I.N.A.F. che lo presiede, da dodici componenti scienziati italiani e stranieri di fama internazionale, con particolare e qualificata professionalita' ed esperienza nel settore di competenza dell'ente, di cui quattro designati dal presidente, quattro designati dal consiglio di amministrazione sulla base di terne proposte dai direttori di osservatorio e di istituto e quattro eletti dagli astronomi, dai ricercatori e dai tecnologi dell'ente secondo modalita' definite dal regolamento di organizzazione e funzionamento.
3. I componenti del consiglio scientifico sono nominati dal consiglio di amministrazione, durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.

Art. 9.
Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti e' l'organo di controllo della regolarita' amministrativa e contabile dell'ente e svolge i compiti previsti dall'articolo 2403 del codice civile, per quanto applicabile.
2. Il collegio dei revisori dei conti e' composto da tre membri effettivi e tre membri supplenti, iscritti al registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, nominati dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, con proprio decreto. Due membri effettivi e due membri supplenti sono designati dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, un membro effettivo e un membro supplente sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze. Il membro effettivo designato dal Ministro dell'economia e delle finanze svolge funzioni di presidente del collegio dei revisori dei conti dell'ente. I membri del collegio dei revisori dei conti durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.

Art. 10.
Comitato di valutazione

1. Il comitato di valutazione valuta periodicamente i risultati dei programmi e dei progetti di ricerca dell'ente, anche in relazione agli obiettivi definiti nel piano triennale dell'ente, sulla base dei criteri di valutazione definiti, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, previo parere del Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR).
2. Il comitato di valutazione e' composto da cinque membri esterni all'ente, nominati dal consiglio di amministrazione, di cui tre, tra i quali il presidente, designati dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, uno designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, e uno designato dalla Conferenza dei rettori delle universita' italiane. Il presidente ed i componenti del comitato durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.
3. Il comitato di valutazione svolge i propri compiti in piena autonomia. Il comitato presenta al presidente ed al consiglio di amministrazione dell'ente una relazione di valutazione annuale dei risultati dell'attivita' di ricerca dell'ente.

Art. 11.
Direttore amministrativo

1. Il direttore amministrativo ha la responsabilita' della gestione amministrativa dell'ente, cura l'attuazione delle delibere del consiglio di amministrazione e dei provvedimenti del presidente; dirige, coordina e controlla la struttura amministrativa e i servizi generali dell'ente; partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione senza diritto di voto. Il direttore amministrativo:
a) predispone il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo dell'ente;
b) elabora, sulla base delle indicazioni dei dipartimenti, la relazione annuale di verifica dei risultati gestionali ed economici dell'ente, da sottoporre al presidente che la presenta al consiglio di amministrazione;
c) predispone gli schemi dei regolamenti da sottoporre al presidente che li presenta al consiglio di amministrazione;
d) conferisce gli incarichi ai dirigenti previa deliberazione del consiglio di amministrazione.
2. Il direttore amministrativo, il cui rapporto di lavoro, a tempo pieno, e' regolato con contratto di diritto privato con durata coincidente con la scadenza del mandato del presidente, e' scelto tra persone di alta qualificazione tecnico-professionale e di comprovata esperienza gestionale, con profonda conoscenza delle normative e degli assetti organizzativi degli enti pubblici. Il relativo incarico e' attribuito dal presidente, previa deliberazione del consiglio di amministrazione.

Art. 12.
Dipartimenti

1. Il regolamento di organizzazione e funzionamento prevede l'istituzione di un numero di dipartimenti non superiore a due ai fini della programmazione, del coordinamento e del controllo delle attivita' di ricerca svolte dagli osservatori e dagli istituti e per favorire lo sviluppo di grandi progetti strumentali a livello europeo e internazionale.
2. I dipartimenti:
a) propongono al consiglio di amministrazione il piano triennale e i relativi aggiornamenti annuali di attivita' complessiva del dipartimento e degli osservatori e degli istituti ad esso afferenti, elaborato sulla base di quelli degli stessi istituti, indicando le risorse necessarie per la loro attuazione, ivi inclusa l'acquisizione delle risorse umane;
b) affidano agli osservatori e agli istituti ad essi afferenti la realizzazione dei programmi e dei progetti di ricerca assegnando loro le relative risorse, tenendo conto delle proposte formulate dagli stessi istituti;
c) coordinano le attivita' degli osservatori e degli istituti ad essi afferenti;
d) coordinano, su specifico incarico del consiglio di amministrazione, programmi di ricerca comuni ad altri dipartimenti;
e) istituiscono, previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, unita' di ricerca per singoli progetti, a tempo definito, presso le universita' o le imprese, sulla base di specifiche convenzioni;
f) propongono al consiglio di amministrazione iniziative di sviluppo, e di formazione dei ricercatori;
g) coordinano le relazioni esterne, nazionali ed internazionali, relative alle proprie competenze;
h) svolgono, su indicazione del consiglio di amministrazione, attivita' di valorizzazione dei risultati della ricerca e supportano i ricercatori nelle attivita' di tutela brevettuale e nel collocamento sul mercato dei brevetti;
i) presentano al consiglio di amministrazione una relazione annuale sull'attivita' scientifica svolta.
3. Il direttore di dipartimento si avvale di una struttura amministrativa, nell'ambito della dotazione organica, definita dal regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ente.
4. L'incarico di direttore di dipartimento e' a tempo pieno ed e' attribuito dal presidente, previa delibera del consiglio di amministrazione, a professori universitari di ruolo, ricercatori di enti di ricerca o dirigenti pubblici o privati, dotati di alta qualificazione ed esperienza scientifica e professionale nel settore di attivita' dell'I.N.A.F., sulla base di apposite procedure selettive, definite dal regolamento di organizzazione e funzionamento. L'incarico dura cinque anni e puo' essere confermato una sola volta.

Art. 13.
Osservatori e istituti

1. Gli osservatori e gli istituti sono le unita' organizzative, responsabili dell'attivita' di ricerca astronomica e astrofisica dell'ente. Gli osservatori, gli istituti, le relative competenze e dislocazioni sul territorio sono definiti dal regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ente.
2. Gli osservatori e gli istituti realizzano in autonomia scientifica i programmi e progetti di ricerca loro affidati come previsto dall'articolo 12, comma 2, lettera b). Essi hanno autonomia finanziaria e gestionale nei limiti definiti dal regolamento di amministrazione, contabilita' e finanza dell'ente.
3. Gli osservatori e gli istituti:
a) propongono al dipartimento cui afferiscono il piano triennale sulle attivita' di competenza ed i relativi aggiornamenti annuali;
b) gestiscono i programmi e progetti di ricerca loro affidati.
4. I direttori degli osservatori e degli istituti sono responsabili dell'attivita' degli stessi; sono nominati dal consiglio di amministrazione sulla base delle competenze scientifiche e manageriali possedute, a seguito di procedure selettive definite dai regolamenti dell'ente.
5. I direttori degli osservatori e degli istituti, il cui incarico e' a tempo pieno, durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta.

Art. 14.
Disposizioni specifiche

1. Le incompatibilita' con le cariche di presidente, componente del consiglio di amministrazione e del consiglio scientifico, di presidente e componente del collegio dei revisori dei conti, di direttore amministrativo, di direttore di dipartimento, di direttore di osservatorio e di istituto, sono disciplinati dal regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ente. Il presidente, il direttore amministrativo, i componenti del consiglio di amministrazione e del consiglio scientifico non possono essere amministratori o dipendenti di societa' che partecipano a programmi di ricerca cui e' interessato l'I.N.A.F.
2. Il presidente, se professore o ricercatore universitario, e' collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; se dipendente di pubbliche amministrazioni e' collocato in aspettativa senza assegni.
3. Il direttore amministrativo, i direttori di dipartimento e i direttori degli osservatori e degli istituti, se professori o ricercatori universitari, sono collocati in aspettativa ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; se ricercatori o tecnologi o dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
4. Le indennita' di carica del presidente dell'ente, dei componenti del consiglio di amministrazione, del presidente e dei componenti del collegio dei revisori dei conti e il gettone di presenza dei componenti del consiglio scientifico sono determinati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
5. I compensi dei direttori di dipartimento e del direttore amministrativo sono determinati dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente dell'ente, con riferimento al decreto di cui al comma 4.
6. In caso di gravi irregolarita', di difficolta' finanziarie perduranti, di esigenze di adeguamento della missione dell'ente alle politiche della ricerca scientifica e tecnologica definite dal Governo, ovvero in caso di contemporanea cessazione del presidente e di un numero di componenti del consiglio di amministrazione non inferiore ad un terzo prima della scadenza del mandato, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, e' disposta la decadenza degli organi in carica, ad eccezione del collegio dei revisori ed e' nominato un commissario straordinario, per la durata massima di 12 mesi, e comunque per il periodo necessario ad assicurare la funzionalita' dell'ente fino all'insediamento del nuovo presidente e del nuovo consiglio di amministrazione. Il commissario puo' nominare uno o piu' sub-commissari cui delegare le funzioni per specifici settori di attivita'.
7. L'I.N.A.F. si avvale del patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato.

Art. 15.
Piani di attivita'

1. L'I.N.A.F. opera sulla base di un piano triennale di attivita', formulato e aggiornato annualmente. Il piano triennale definisce gli obiettivi, i programmi di ricerca, i risultati socio-economici attesi, nonche' le correlate risorse, in coerenza con il programma nazionale per la ricerca di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Il piano comprende la pianificazione triennale del fabbisogno del personale, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato.
2. Il piano triennale dell'ente ed i relativi aggiornamenti annuali, deliberati dal consiglio di amministrazione, sono approvati dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ai sensi del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Decorsi 60 giorni dalla ricezione del piano triennale e senza osservazioni da parte del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, il piano si intende approvato. Sul piano triennale e sui relativi aggiornamenti annuali, per gli ambiti di rispettiva competenza, sono richiesti i pareri dei Ministri dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica che devono esprimersi entro 30 giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere.
3. L'I.N.A.F., previo confronto con le organizzazioni sindacali, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, determina in autonomia gli organici del personale e le assunzioni nelle diverse tipologie contrattuali, nei limiti stabiliti dai piani di cui al presente articolo, dandone comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai fini del monitoraggio della spesa pubblica.

Art. 16.
Entrate dell'I.N.A.F.

1. Le entrate dell'I.N.A.F. sono costituite:
a) dal contributo a carico del fondo ordinario per il finanziamento degli enti pubblici di ricerca, di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, determinato sulla base delle attivita' previste dal piano triennale e dai relativi aggiornamenti annuali, ove approvati;
b) dai contributi per singoli progetti o interventi a carico dei fondi previsti dal programma nazionale della ricerca, ai sensi del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;
c) dalle assegnazioni e dai contributi da parte di pubbliche amministrazioni centrali e locali per l'esecuzione di particolari progetti o accordi di programma;
d) dai contributi dell'Unione europea o di altri organismi internazionali per la partecipazione a programmi e progetti;
e) dai contratti stipulati con istituzioni private e dalla vendita e/o fornitura di servizi e/o royalties provenienti da brevetti o cessione di know-how; f) da ogni altra eventuale entrata.

Art. 17.
Strumenti

1. L'I.N.A.F. per lo svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 3 e di ogni altra attivita' connessa, ivi compreso l'utilizzo economico dei risultati della ricerca propria e di quella commissionata, secondo criteri e modalita' determinati con proprio regolamento, puo':
a) stipulare accordi e convenzioni;
b) partecipare o costituire consorzi, fondazioni o societa' con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, previa autorizzazione del Ministro dell'universita', dell'istruzione e della ricerca. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di autorizzazione, in assenza di osservazioni da parte del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, l'autorizzazione si intende concessa. Per la costituzione o la partecipazione in societa' con apporto al capitale sociale superiore a 500.000,00 euro o con quota pari o superiore al 50 per cento del predetto capitale sociale e' inoltre richiesto il parere del Ministro dell'economia e delle finanze, che deve esprimersi entro 30 giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere;
c) promuovere la costituzione di nuove imprese conferendo personale proprio, anche in costanza di rapporto, nel rispetto della normativa vigente;
d) partecipare alla costituzione ed alla conduzione anche scientifica di centri di ricerca internazionali, in collaborazione con analoghe istituzioni scientifiche di altri Paesi;
e) commissionare attivita' di ricerca e studio a soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali, secondo le disposizioni del suo regolamento amministrativo.
2. L'I.N.A.F. riferisce sui programmi, sugli obiettivi, sulle attivita' e sui risultati dei soggetti di cui al comma 1 in apposita sezione del piano triennale dell'ente.

Art. 18.
Regolamenti

1. L'I.N.A.F. si dota del regolamento di organizzazione e funzionamento, del regolamento di amministrazione, contabilita' e finanza e del regolamento del personale, nonche' di altri regolamenti interni disciplinanti specifiche materie, in coerenza con le procedure e modalita' di cui all'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168. Il regolamento sul personale e' inoltre sottoposto al parere del Ministro per la funzione pubblica che si esprime nel termine di 30 giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere. Sui regolamenti, prima dell'adozione, sono sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
2. Il regolamento di organizzazione e funzionamento:
a) definisce i dipartimenti, raggruppando gli istituti e gli osservatori ad essi afferenti;
b) definisce le procedure per la nomina dei direttori di dipartimento;
c) definisce gli istituti e gli osservatori, la loro dislocazione sul territorio, e la loro articolazione organizzativa;
d) stabilisce le procedure di selezione per la nomina dei direttori di istituto e di osservatorio;
e) definisce le regole per la partecipazione dell'ente in altri soggetti pubblici e privati.
3. Il regolamento di amministrazione, contabilita' e finanza:
a) definisce uno schema tipo per la redazione da parte dei dipartimenti del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo;
b) definisce modalita' che assicurino la trasparenza nell'assegnazione e nell'utilizzo delle risorse finanziarie per i diversi obiettivi di ricerca e per la realizzazione delle funzioni istituzionali;
c) definisce modalita' per l'acquisto di beni, servizi e forniture, anche in conformita' alla normativa comunitaria;
d) individua le modalita' per l'acquisizione da parte degli istituti di risorse esterne all'ente;
e) definisce modalita' per la gestione patrimoniale, economica, finanziaria e contabile interna, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato;
f) prevede la facolta' di erogare anticipazioni nel limite del 20 per cento contrattuale, per le forniture di strumentazione scientifica e tecnologica di particolare complessita' in deroga alle disposizioni normative vigenti in materia.
4. Il regolamento del personale:
a) definisce modalita' per la gestione e l'amministrazione del personale;
b) stabilisce le procedure per il reclutamento del personale a tempo determinato e a tempo indeterminato.

Art. 19.
Personale

1. Il personale di ricerca dell'I.N.A.F. in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto mantiene l'attuale stato giuridico ed economico ed ha la facolta' di optare per l'applicazione del contratto nazionale degli enti di ricerca secondo modalita' definite dai regolamenti di cui all'articolo 18.
2. Il trattamento giuridico ed economico del personale tecnico e amministrativo inquadrato nei ruoli dell'istituto alla data di entrata in vigore del presente decreto e' disciplinato, come previsto dall'articolo 40, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
3. Il reclutamento ed il trattamento giuridico ed economico del personale dell'I.N.A.F. sono disciplinati secondo la normativa prevista per gli enti di ricerca. 4. L'I.N.A.F., sentito il consiglio scientifico, nell'ambito del 3 per cento dell'organico dei ricercatori, nei limiti delle disponibilita' di bilancio, puo' assumere per chiamata diretta, con contratto a tempo indeterminato, al massimo livello contrattuale del personale di ricerca, soggetti italiani o stranieri dotati di altissima qualificazione scientifica, ovvero che siano stati insigniti di alti riconoscimenti scientifici in ambito internazionale.
5. Ferme restando le disposizioni vigenti e contrattuali per le assunzioni a tempo determinato negli enti di ricerca l'I.N.A.F, sentito il consiglio scientifico, nell'ambito del 10 per cento dell'organico dei ricercatori, nei limiti delle disponibilita' di bilancio, puo' assumere con chiamata diretta, con contratto a tempo determinato per specifici progetti di ricerca, per la durata del progetto e, comunque, non oltre cinque anni, ricercatori o tecnologi italiani o stranieri, con documentata produzione scientifica di eccellenza, o documentata attivita' di ricerca in enti di ricerca o imprese private o in atenei stranieri o in istituzioni di ricerca internazionali; nelle predette ipotesi di chiamata diretta il trattamento economico e' rapportato a quello previsto dal contratto collettivo nazionale di comparto per le medesime qualifiche, con una eventuale integrazione in considerazione della natura temporanea del rapporto.

Art. 20.
Mobilita' con le universita'

1. Il personale di ricerca in servizio presso l'I.N.A.F. e' autorizzato ad assumere incarichi di insegnamento a contratto presso le universita', in materie pertinenti all'attivita' di ricerca svolta, relativi a corsi ufficiali o integrativi, fatto salvo l'espletamento dei compiti istituzionali e l'assolvimento dell'orario di lavoro presso l'I.N.A.F. Spetta agli statuti delle universita' determinare le modalita' attraverso le quali il predetto personale partecipa, per la durata del contratto, alle deliberazioni relative alla programmazione delle attivita' didattiche e scientifiche.
2. I ricercatori ed i professori universitari di ruolo possono svolgere, per periodi determinati, attivita' di ricerca presso gli istituti dell'I.N.A.F.
3. Il personale di ricerca dell'I.N.A.F. e' autorizzato ad assumere incarichi di direzione di dipartimenti o di centri di ricerca, nonche' a svolgere attivita' di ricerca, presso le universita', per periodi determinati. Spetta agli statuti delle universita' determinare le modalita' attraverso le quali il predetto personale, per la durata dell'incarico o dell'attivita', partecipa alle deliberazioni degli organi accademici competenti in materia di programmazione delle attivita' scientifiche.
4. I contratti di cui al comma 1 e le attivita' di cui ai commi 2 e 3 sono compatibili con il mantenimento dei rapporti di lavoro con le amministrazioni di appartenenza. Per i professori ed i ricercatori universitari l'attivita' di ricerca di cui al comma 2 non rientra nell'attivita' prevista dall'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Lo svolgimento di attivita' di ricerca presso l'I.N.A.F. puo' comportare per i ricercatori e i professori universitari l'esonero, totale o parziale, dai carichi didattici.
5. I regolamenti dell'ente e gli statuti e regolamenti degli atenei disciplinano l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 21.
Bilanci, relazioni e controlli

1. I bilanci preventivi e consuntivi e le relative relazioni di accompagnamento, le relazioni del collegio dei revisori dei conti, la relazione annuale di verifica dei risultati gestionali ed economici dell'ente, la relazione del comitato di valutazione sono inviati al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ed al Ministero dell'economia e delle finanze.
2. L'I.N.A.F. e' soggetto al controllo previsto dall'articolo 3, comma 7, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, da parte della Corte dei conti.

Art. 22.
Norme transitorie e finali

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo decadono il presidente ed il consiglio direttivo dell'I.N.A.F. ed e' nominato, con la procedura di cui all'articolo 14, comma 6, un commissario straordinario, con il compito di assicurare la funzionalita' dell'ente nella fase transitoria fino alla data di insediamento del presidente e del consiglio di amministrazione nominati secondo le modalita' di cui agli articoli 6 e 7. Il collegio dei revisori nominato secondo il previgente ordinamento esercita le sue funzioni fino all'insediamento del nuovo collegio dei revisori nominato con le modalita' di cui all'articolo 9. Il commissario, che puo' nominare due sub-commissari, cui delegare una parte delle sue funzioni, provvede, altresi', entro quattro mesi dalla nomina, alla stesura dei regolamenti di cui all'articolo 19, definendo anche le modalita' per l'accorpamento nell'I.N.A.F degli istituti del C.N.R. di cui all'articolo 2, comma 3.
2. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1, gli istituti di cui all'articolo 2, comma 3, proseguono nella loro attivita' come istituti del C.N.R. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti, gli istituti predetti, nonche' il personale ad essi assegnato, in servizio alla data del 30 gennaio 2003, individuato dal C.N.R. d'intesa con l'I.N.A.F., sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, compreso il personale amministrativo della sede centrale del C.N.R. effettivamente addetto ai medesimi istituti, sono trasferiti all'I.N.A.F., che subentra in tutti i rapporti attivi e passivi. Il suddetto personale mantiene il proprio stato giuridico ed economico compresa la posizione previdenziale ed assicurativa, nonche' l'eventuale trattamento di fine rapporto.
3. In sede di prima attuazione del presente decreto legislativo il mandato del presidente decaduto e quello del commissario straordinario nominato ai sensi del comma 1 non rilevano ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, in ordine al limite massimo di due mandati per i presidenti di enti di ricerca. Le indennita' spettanti al commissario straordinario ed ai sub-commissari sono stabilite con le modalita' di cui all'articolo 14, comma 4.
4. Le dotazioni organiche dell'I.N.A.F. sono rideterminate ai sensi dell'articolo 34, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come indicato nelle tabelle 1 e 2. 5. Il decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 296, e' abrogato ad eccezione dell'articolo 11, comma 4.

Art. 23.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 4 giugno 2003

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Moratti, Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
Mazzella, Ministro per la funzione pubblica
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Castelli

 

TABELLA N. 1

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA (INAF)

PIANTA ORGANICA

 

PERSONALE DI RICERCA

DOTAZIONE ORGANICA

Astronomi ordinari

44

Astronomi associati

95

Ricercatori Astronomi

249

TOTALE

388

 

PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO

DOTAZIONE ORGANICA

Dirigenti

4

Categoria E.P.

45

Categoria D

160

Categoria C

221

Categoria B

96

TOTALE

526

  

TABELLA N. 2

 PERSONALE PROVENIENTE DAGLI ISTITUTI DEL CNR DI ASTROFISICA SPAZIALE, RADIOASTRONOMIA E FISICA DELLO SPAZIO INTERPLANETARIO

PROFILO

LIVELLO

DOTAZIONE ORGANICA

Dirigente di ricerca
I Ricercatore
Ricercatore

I
II
III

43
25
106

Totale Ricercatori

174

Dirigente Tecnologo
I Tecnologo
Tecnologo

I
II
III

1
8
5

Totale Tecnologi

14

Funzionario di
Amministrazione

IV

12

Totale Funzionari di Amministrazione

12

C.T.E.R.

IV
V
VI

13
37
25

Totale C.T.E.R.

75

Collaboratore di
Amministrazione

V

VI
VII

2
2
4

Totale Collaboratori di Amministrazione

8

Operatore Tecnico

VI
VII
VIII

14
5
18

Totale Operatori Tecnici

37

Operatore di Amministrazione

VIII
IX

3
1

Totale Operatori di Amministrazione

4

Ausiliario Tecnico

VIII
IX

1
2

Totale Ausiliari Tecnici

3

TOTALE

327

 

 

NOTE

Note alle premesse:

- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione stabilisce che il Presidente della Repubblica e' il Capo dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale. Puo' inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. Presiede il Consiglio superiore della magistratura. Puo' concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, reca: "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59".
- La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, reca: "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione".
- Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni e integrazioni (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa:
"Art. 5. - 1. E' istituita una commissione parlamentare, composta da venti senatori e venti deputati, nominati rispettivamente dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, su designazione dei gruppi parlamentari.
2. La commissione elegge tra i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due segretari che insieme con il presidente formano l'ufficio di presidenza. La commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti, per l'elezione dell'ufficio di presidenza. Sino alla costituzione della commissione, il parere, ove occorra, viene espresso dalle competenti commissioni parlamentari.
3. Alle spese necessarie per il funzionamento della commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere.
4. La commissione:
a) esprime i pareri previsti dalla presente legge;
b) verifica periodicamente lo stato di attuazione delle riforme previste dalla presente legge e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere".
- La legge 6 luglio 2002, n. 137, concerne:
"Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonche' di enti pubblici".
- Il decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 296, concerne: "Istituzione dell'Istituto nazionale di astrofisica - INAF, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59". - Il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, concerne:
"Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59".
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, reca: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".

Nota all'art. 2:

- La legge 9 maggio 1989, n. 168, reca:
"Istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica".
- Per il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, si veda la nota alle premesse.

Nota all'art. 6:

- L'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, cosi' recita:
"2. La nomina dei presidenti degli enti di ricerca, dell'Istituto per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna, dell'ASI e del l'ENEA e' disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, sentite le commissioni parlamentari competenti, fatte salve le procedure di designazione previste dalla normativa vigente per specifici enti e istituzioni. I presidenti degli enti di cui al presente comma possono restare in carica per non piu' di due mandati. Il periodo svolto in qualita' di commissario straordinario e' comunque computato come un mandato presidenziale. I presidenti degli enti di cui al presente comma, in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, la cui permanenza nella stessa eccede i predetti limiti, possono terminare il mandato in corso".

Note all'art. 9:

- L'art. 2403 del codice civile cosi' recita:
"Art. 2403 (Doveri del collegio sindacale). - Il collegio sindacale deve controllare l'amministrazione della societa', vigilare sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo ed accertare la regolare tenuta della contabilita' sociale, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza delle norme stabilite dall'art. 2426 per la valutazione del patrimonio sociale.
Il collegio sindacale deve altresi' accertare almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprieta' sociale o ricevuti dalla societa' in pegno, cauzione o custodia.
I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti d'ispezione e di controllo.
Il collegio sindacale puo' chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari".
- Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, reca: "Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili".

Nota all'art. 10:

- Il testo dell'art. 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e' il seguente:
"E' istituito, presso il MURST, il comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR), composto da non piu' di 7 membri, anche stranieri, di comprovata qualificazione ed esperienza, scelti in una pluralita' di ambiti metodologici e disciplinari. Il comitato, sulla base di un programma annuale da esso approvato:
a) (omissis);
b) determina i criteri generali per le attivita' di valutazione svolte dagli enti di ricerca, dalle istituzioni scientifiche e di ricerca e dell'ASI, verificandone l'applicazione".

Note all'art. 14:

- Si riporta il testo degli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica):
"Art. 12. - Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su conforme parere del rettore e dei consigli delle facolta' interessate, i professori ordinari, straordinari ed associati possono essere autorizzati a dirigere istituti e laboratori e centri del Consiglio nazionale delle ricerche o istituti ed enti di ricerca a carattere nazionale o regionale.
I professori di ruolo possono essere collocati a domanda in aspettativa per la direzione di istituti e laboratori extrauniversitari di ricerca nazionali e internazionali.
I professori chiamati a dirigere istituti o laboratori del Consiglio nazionale delle ricerche e di altri enti pubblici di ricerca possono essere collocati in aspettativa con assegni.
L'aspettativa e' concessa con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su parere del Consiglio universitario nazionale, che considerera' le caratteristiche e le dimensioni dell'istituto o laboratorio nonche' l'impegno che la funzione direttiva richiede.
Durante il periodo dell'aspettativa ai professori ordinari competono eventualmente le indennita' a carico degli enti o istituti di ricerca ed eventualmente la retribuzione ove l'aspettativa sia senza assegni.
Il periodo dell'aspettativa e' utile ai fini della progressione della carriera, ivi compreso il conseguimento dell'ordinariato e ai fini del trattamento di previdenza e di quiescenza secondo le disposizioni vigenti.
Ai professori collocati in aspettativa e' garantita, con le modalita' di cui al quinto comma del successivo art. 13, la possibilita' di svolgere, presso l'Universita' in cui sono titolari, cicli di conferenze, attivita' seminariali e attivita' di ricerca, anche applicativa. Si applica nei loro confronti, per la partecipazione agli organi universitari cui hanno titolo, la previsione di cui ai commi terzo e quarto dell'art. 14 della legge 18 marzo 1958, n. 311.
La direzione dei centri del Consiglio nazionale delle ricerche e dell'Istituto nazionale di fisica nucleare operanti presso le universita' puo' essere affidata ai professori di ruolo come parte delle loro attivita' di ricerca e senza limitazione delle loro funzioni universitarie. Essa e' rinnovabile con il rinnovo del contratto con il Consiglio nazionale delle ricerche e con l'Istituto nazionale di fisica nucleare.
Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche con riferimento alla direzione di centri di ricerca costituiti presso le universita' per contratto o per convenzione con altri enti pubblici che non abbiano la natura di enti pubblici economici.
Art. 13. - Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di divieto di cumulo dell'ufficio di professore con altri impieghi pubblici o privati, il professore ordinario e' collocato d'ufficio in aspettativa per la durata della carica del mandato o dell'ufficio nei seguenti casi:
1) elezione al Parlamento nazionale od europeo;
2) nomina alla carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, di Ministro o di Sottosegretario di Stato;
3) nomina a componente delle istituzioni dell'Unione europea;
3-bis) nomina a componente di organi ed istituzioni specializzate delle Nazioni Unite che comporti un impegno incompatibile con l'assolvimento delle funzioni di professore universitario;
4) [nomina a giudice della Corte costituzionale];
5) nomina a presidente o vice presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
6) [nomina a membro del Consiglio superiore della magistratura];
7) nomina a presidente o componente della giunta regionale e a presidente del consiglio regionale;
8) nomina a presidente della giunta provinciale;
9) nomina a sindaco del comune capoluogo di provincia;
10) nomina alle cariche di presidente, di amministratore delegato di enti pubblici a carattere nazionale, interregionale o regionale, di enti pubblici economici, di societa' a partecipazione pubblica, anche a fini di lucro. Restano in ogni caso escluse le cariche comunque direttive di enti a carattere prevalentemente culturale o scientifico e la presidenza, sempre che non remunerata, di case editrici di pubblicazioni a carattere scientifico;
11) nomina a direttore, condirettore e vice direttore di giornale quotidiano o a posizione corrispondente del settore dell'informazione radio-televisiva;
12) nomina a presidente o segretario nazionale di partiti rappresentati in Parlamento;
13) nomine ad incarichi dirigenziali di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, o comunque previsti da altre leggi presso le amministrazioni dello Stato, le pubbliche amministrazioni o enti pubblici economici.
Hanno diritto a richiedere una limitazione dell'attivita' didattica i professori di ruolo che ricoprano la carica di rettore, pro-rettore, preside di facolta' e direttori di dipartimento, di presidente di consiglio di corso di laurea, di componente del Consiglio universitario nazionale. La limitazione e' concessa con provvedimento del Ministro della pubblica istruzione e non dispensa dall'obbligo di svolgere il corso ufficiale.
Il professore che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilita' di cui ai precedenti commi deve darne comunicazione, all'atto della nomina, al rettore, che adotta il provvedimento di collocamento in aspettativa per la durata della carica, del mandato o dell'ufficio. Nel periodo dell'aspettativa e' corrisposto il trattamento economico previsto dalle norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato che versano in una delle situazioni indicate nel primo comma. E' fatto salvo il disposto dell'art. 47, secondo comma, della legge 24 aprile 1980, n. 146. In mancanza di tali disposizioni l'aspettativa e' senza assegni.
Il periodo dell'aspettativa, anche quando questo ultimo sia senza assegni, e' utile ai fini della progressione nella carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza secondo le norme vigenti, nonche' della maturazione dello straordinariato ai sensi del precedente art. 6.
Qualora l'incarico per il quale e' prevista l'aspettativa senza assegni non comporti, da parte dell'ente, istituto o societa', la corresponsione di una indennita' di carica si applicano, a far tempo dal momento in cui e' cominciata a decorrere l'aspettativa, le disposizioni di cui alla legge 12 dicembre 1966, n. 1078. Qualora si tratti degli incarichi previsti ai numeri 10), 11) e 12) del presente articolo, gli oneri di cui al n. 3) dell'art. 3 della citata legge 12 dicembre 1966, n. 1078, sono a carico dell'ente, istituto o societa'.
I professori collocati in aspettativa conservano il titolo a partecipare agli organi universitari cui appartengono, con le modalita' previste dall'art. 14, terzo e quarto comma, della legge 18 marzo 1958, n. 311; essi mantengono il solo elettorato attivo per la formazione delle commissioni di concorso e per l'elezione delle cariche accademiche previste dal precedente secondo comma ed hanno la possibilita' di svolgere, nel quadro dell'attivita' didattica programmata dal consiglio di corso di laurea, di dottorato di ricerca, delle scuole di specializzazione e delle scuole a fini speciali, cicli di conferenze e di lezioni ed attivita' seminariali anche nell'ambito dei corsi ufficiali di insegnamento, d'intesa con il titolare del corso, del quale e' comunque loro preclusa la titolarita'. E' garantita loro, altresi', la possibilita' di svolgere attivita' di ricerca anche applicativa, con modalita' da determinare d'intesa tra il professore ed il consiglio di facolta' e sentito il consiglio di istituto o di dipartimento, ove istituito, e di accedere ai fondi per la ricerca scientifica. Per quanto concerne l'esclusione della possibilita' di far parte delle commissioni di concorso sono fatte salve le situazioni di incompatibilita' che si verifichino successivamente alla nomina dei componenti delle commissioni.
Il presente articolo si applica anche ai professori collocati fuori ruolo per limiti di eta'.".
- L'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, reca:
"6. Gli incarichi di cui ai commi precedenti possono essere conferiti con contratto a tempo determinato, e con le medesime procedure, entro il limite del 5 per cento dei dirigenti appartenenti alla prima fascia del ruolo unico e del 5 per cento di quelli appartenenti alla seconda fascia, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attivita' in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro, o provenienti dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico puo' essere integrato da una indennita' commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata del contratto, i dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio".

Note all'art. 15:

- Il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e' il seguente:
"2. Sulla base degli indirizzi di cui al comma 1, delle risoluzioni parlamentari di approvazione del DPEF, di direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei piani e dei programmi di competenza delle amministrazioni dello Stato, di osservazioni e proposte delle predette amministrazioni, e' predisposto, approvato e annualmente aggiornato, ai sensi dell'art. 2 del presente decreto, il Programma nazionale per la ricerca (PNR), di durata triennale. Il PNR, con riferimento alla dimensione europea e internazionale della ricerca e tenendo conto delle iniziative, dei contributi e delle realta' di ricerca regionali, definisce gli obiettivi generali e le modalita' di attuazione degli interventi alla cui realizzazione concorrono, con risorse disponibili sui loro stati di previsione o bilanci, le pubbliche amministrazioni, ivi comprese, con le specificita' dei loro ordinamenti e nel rispetto delle loro autonomie ed attivita' istituzionali, le universita' e gli enti di ricerca. Gli obiettivi e gli interventi possono essere specificati per aree tematiche, settori, progetti, agenzie, enti di ricerca, anche prevedendo apposite intese tra le amministrazioni dello Stato".
- Il testo dell'art. 9 del decreto legislativo 30 marzo 2001 e' il seguente:
"Art. 9. - 1. I contratti collettivi nazionali disciplinano i rapporti sindacali e gli istituti della partecipazione anche con riferimento agli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro".

Nota all'art. 16:

- Si riporta il testo dell'art. 7, commi 1 e 2 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204:
"1. A partire dal 1° gennaio 1999 gli stanziamenti da destinare al Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), di cui all'art. 11 della legge 22 dicembre 1977, n. 951, all'ASI, di cui all'art. 15, comma 1, lettera a), della legge 30 maggio 1988, n. 186, e all'art. 5 della legge 31 maggio 1995, n. 233; all'Osservatorio geofisico sperimentale (OGS), di cui all'art. 16, comma 2, della legge 30 novembre 1989, n. 399; agli enti finanziati dal MURST ai sensi dell'art. 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, gia' concessi ai sensi dell'art. 11, terzo comma, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni, sono determinati con unica autorizzazione di spesa ed affluiscono ad apposito fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal MURST, istituito nello stato di previsione del medesimo Ministero. Al medesimo fondo affluiscono, a partire dal 1° gennaio 1999, i contributi all'Istituto nazionale per la fisica della materia (INFM), di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 506, nonche' altri contributi e risorse finanziarie che saranno stabilite per legge in relazione alle attivita' dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), dell'INFM e relativi laboratori di Trieste e di Grenoble, del Programma nazionale di ricerche in Antartide, dell'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna. Il fondo e' determinato ai sensi dell'art. 11, terzo comma, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Il Fondo di cui al comma 1 e' ripartito annualmente tra gli enti e le istituzioni finanziati dal MURST con decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, comprensivi di indicazioni per i due anni successivi, emanati previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia, da esprimersi entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta. Nelle more del perfezionamento dei predetti decreti e al fine di assicurare l'ordinata prosecuzione delle attivita', il MURST e' autorizzato ad erogare acconti agli enti sulla base delle previsioni contenute negli schemi dei medesimi decreti, nonche' dei contributi assegnati come competenza nel precedente anno.".

 Nota all'art. 18:

- Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168:
"Art. 8. - 1. Il CNR, l'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), gli Osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, nonche' gli enti e istituzioni pubbliche nazionali di ricerca a carattere non strumentale hanno autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile ai sensi dell'art. 33 della Costituzione e si danno ordinamenti autonomi, nel rispetto delle loro finalita' istituzionali, con propri regolamenti.
2. Gli enti e le istituzioni pubbliche di ricerca di cui al comma 1 sono individuati con decreto del Presidente della Repubblica. Il decreto viene adottato sentite le competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro. In prima applicazione, il decreto e' emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Gli enti di cui al presente articolo:
a) svolgono attivita' di ricerca scientifica nel rispetto dell'autonomia di ricerca delle strutture scientifiche e della liberta' di ricerca dei ricercatori, singoli o associati, in coerenza con le rispettive funzioni istituzionali e nel quadro della programmazione nazionale;
b) gestiscono programmi di ricerca di interesse nazionale, attuati anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, e partecipano alla elaborazione, al coordinamento ed alla esecuzione di programmi di ricerca comunitari ed internazionali;
c) provvedono all'istituzione, alla organizzazione e al funzionamento delle strutture di ricerca e di servizio, anche per quanto concerne i connessi aspetti amministrativi, finanziari e di gestione;
d) esercitano la propria autonomia finanziaria e contabile ai sensi del comma 5.
4. I regolamenti di cui al comma 1 sono deliberati nel rispetto dei limiti e delle procedure stabiliti dalla apposita legge di attuazione dei principi di autonomia di cui al presente articolo e sono trasmessi al Ministro che esercita i controlli di legittimita' e di merito. I controlli di legittimita' e di merito si esercitano nelle forme di cui all'art. 6, commi 9 e 10; il controllo di merito e' esercitato nella forma della richiesta motivata di riesame nel termine perentorio di sessanta giorni dalla loro comunicazione, decorso il quale si intendono approvati. I regolamenti sono emanati dagli enti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
5. Agli enti di cui al presente articolo si estendono, in quanto compatibili con i rispettivi ordinamenti, le norme in materia di autonomia finanziaria e contabile di cui ai commi 1, 4, 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 7. Il regolamento di amministrazione, finanza e contabilita' di ciascuno degli enti di ricerca e' emanato secondo le procedure previste dalle rispettive normative ed e' sottoposto al controllo del Ministro nelle forme di cui al comma 4.".

Nota all'art. 19:

- Il testo dell'art. 40, comma 3, della legge 30 marzo 2001, n. 165, e' il seguente:
"3. La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza con il settore privato, la durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi, la struttura contrattuale e i rapporti tra diversi livelli. Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa puo' avere ambito territoriale e riguardare piu' amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate".

Nota all'art. 20:
- L'art. 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, cosi' recita:
"1. Al fine di garantire e favorire una piena commutabilita' tra insegnamento e ricerca, il rettore puo', con proprio decreto, autorizzare il professore universitario che abbia conseguito la nomina ad ordinario, ovvero la conferma in ruolo di professore associato, su sua domanda e sentito il consiglio della facolta' interessata, a dedicarsi periodicamente ad esclusive attivita' di ricerca scientifica in istituzioni di ricerca italiane, estere e internazionali complessivamente per non piu' di due anni accademici in un decennio.
Nel concedere le autorizzazioni di cui al precedente comma, il rettore dovra' tener conto delle esigenze di funzionamento dell'Universita' distribuendo nel tempo le autorizzazioni stesse con un criterio di rotazione tra i docenti che eventualmente le richiedano.
I risultati dell'attivita' di ricerca sono comunicati al rettore e al consiglio di facolta' con le modalita' di cui al successivo art. 18.
I periodi di esclusiva attivita' scientifica, anche se trascorsi all'estero, sono validi agli effetti della carriera e del trattamento economico, ma non danno diritto all'indennita' di missione.
Per i casi di eccezionali e giustificate ragioni di studio o di ricerca scientifica, resta fermo quanto disposto dall'art. 10 della legge 18 marzo 1958, n. 311.
Restano altresi' ferme le vigenti disposizioni concernenti il collocamento a disposizione del Ministero degli affari esteri per incarichi di insegnamento o altri incarichi all'estero dei professori di ruolo.
Il periodo trascorso all'estero per attivita' di ricerca o di insegnamento e' utile anche per il conseguimento del triennio di straordinario.
I professori che assumano insegnamento o siano chiamati a svolgere attivita' scientifica nelle universita' dei Paesi della Comunita' europea, ovvero presso i centri o le istituzioni internazionali di ricerca possono essere soggetti, in quanto compatibile, alla normativa, se piu' favorevole, che disciplina l'attivita' dei docenti o ricercatori di quelle istituzioni.
In tali casi i professori di cui al precedente comma possono essere collocati fuori ruolo, in deroga alle vigenti procedure, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro e degli affari esteri che disciplinera' anche il regime giuridico ed economico del periodo di attivita' all'estero.
In ogni caso il docente ha diritto a riassumere il proprio ufficio all'atto della cessazione del rapporto con l'Universita' o l'ente estero o internazionale.".

Nota all'art. 21:

- L'art. 3, comma 7, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti" prevede:
"7. Restano ferme, relativamente agli enti locali, le disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche', relativamente agli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, le disposizioni della legge 21 marzo 1958, n. 259. Le relazioni della Corte contengono anche valutazioni sul funzionamento dei controlli interni.".

Note all'art. 22:

- Per il testo dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, si veda la nota all'art. 6.
- Si riporta il testo dell'art. 34, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003):
"Art. 34. - 1. Le amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ad esclusione dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, provvedono alla rideterminazione delle dotazioni organiche sulla base dei principi di cui all'art. 1, comma 1, del predetto decreto legislativo e, comunque, tenuto conto: a) del processo di riforma delle amministrazioni in atto ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, della legge 6 luglio 2002, n. 137, nonche' delle disposizioni relative al riordino e alla razionalizzazione di specifici settori; b) dei processi di trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali derivanti dall'attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; c) di quanto previsto dal capo III del titolo III della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
2. In sede di applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 e' assicurato il principio dell'invarianza della spesa e le dotazioni organiche rideterminate non possono comunque superare il numero dei posti di organico complessivi vigenti alla data del 29 settembre 2002".
- L'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 296, prevede:
"4. La carica di presidente e di componente del consiglio direttivo e' incompatibile con la carica di direttore di una struttura dell'Istituto. Se dipendente pubblico, con esclusione dei ricercatori e dei professori universitari, il presidente puo' essere collocato fuori ruolo; se ricercatore o professore universitario, e' collocato in aspettativa a domanda ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382".


Data a Roma, addi' 4 giugno 2003

    




 
   

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