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XIV Legislatura

Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n.127

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 giugno 2003 n.129

Riordino del Consiglio nazionale delle ricerche (C.N.R.)


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137;

Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19;

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Viste le linee guida per la politica scientifica e tecnologica del Governo, emanate il 13 marzo 2002;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 gennaio 2003;

Acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 maggio 2003;

Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

 

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1.
O g g e t t o.

1. Il presente decreto legislativo detta la disciplina organica di riordino del Consiglio nazionale delle ricerche (C.N.R.). e ne definisce le finalità, le attività, gli organi, i principi ed i criteri di organizzazione e funzionamento, al fine di promuovere e di collegare realtà operative di eccellenza, di evitare duplicazioni per i medesimi obiettivi, di assicurare il massimo livello di flessibilità, di autonomia e di efficienza, nonché una più agevole stipula di intese, accordi di programma e consorzi, determinando le condizioni organizzative per:

a) ottimizzare l'allocazione delle risorse e determinare economie di risultato e di scopo;
b) semplificare i meccanismi di programmazione e di gestione delle attività di ricerca ed amministrative;
c) promuovere le attività e le collaborazioni di ricerca internazionali;
d) promuovere la valorizzazione dell'attività di ricerca;
e) potenziare l'integrazione con le reti della ricerca universitaria ed imprenditoriale;
f) delineare un equilibrato rapporto tra funzioni di indirizzo programmatico e di valutazione e funzioni di pianificazione e di conduzione operativa delle attività di ricerca;
g) valutare i risultati della ricerca.

 

Art. 2.
Finalità dell'ente

1. Il C.N.R. é ente pubblico nazionale con il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del Paese, perseguendo l'integrazione di discipline e tecnologie diffusive ed innovative anche attraverso accordi di collaborazione e programmi integrati.

2. Il C.N.R. ha personalità giuridica di diritto pubblico, gode di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa, patrimoniale e contabile e si dota di un ordinamento autonomo in conformità al presente decreto, alla legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni, al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, nonché, per quanto non previsto dalle predette disposizioni, al codice civile.

3. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca esercita nei confronti del C.N.R. le competenze attribuitegli dalle disposizioni di cui al comma 2.

 

Art. 3.
Attività del C.N.R.

1. Il C.N.R.:

a) svolge, promuove e coordina attività di ricerca con obiettivi di eccellenza in ambito nazionale e internazionale, finalizzate all'ampliamento delle conoscenze nei principali settori di sviluppo, individuati nel quadro della cooperazione ed integrazione europea e della collaborazione con le università e con altri soggetti sia pubblici sia privati;
b) nell'ambito del piano triennale delle attività di cui all'articolo 16, definisce e realizza programmi autonomi e partecipa a programmi internazionali di ricerca, sostenendo altresì attività scientifiche e di ricerca di rilevante interesse per il sistema nazionale;
c) svolge attività di comunicazione e promozione della ricerca, curando la diffusione dei relativi risultati economici e sociali all'interno del Paese;
d) svolge attività di certificazione, prova ed accreditamento per le pubbliche amministrazioni;
e) svolge attività di sostegno ad idee progettuali per iniziative di ricerca in fase nascente;
f) promuove e realizza iniziative che integrino la ricerca pubblica con quella privata, anche al fine di acquisire risorse ulteriori per il finanziamento di progetti congiunti;
g) assicura la realizzazione e la gestione di grandi attrezzature scientifiche e tecnologiche;
h) collabora con le regioni e le amministrazioni locali, al fine di promuovere attraverso iniziative di ricerca congiunte lo sviluppo delle specifiche realtà produttive del territorio;
i) promuove la valorizzazione a fini produttivi e sociali e il trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca svolta o coordinata dalla propria rete scientifica;
l) promuove l'internazionalizzazione del sistema italiano della ricerca scientifica e tecnologica al fine di accrescerne la competitività e la visibilità, partecipando ai grandi programmi di ricerca e agli organismi internazionali, fornendo su richiesta di autorità governative competenze scientifiche, garantendo la collaborazione con enti ed istituzioni di altri paesi nel campo scientifico-tecnologico e nella definizione della normativa tecnica;
m) effettua la valutazione dei risultati dei programmi di ricerca, del funzionamento delle proprie strutture e dell'attività del personale, sulla base di criteri di valutazione definiti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
n) promuove la formazione e la crescita tecnico-professionale dei ricercatori italiani, attraverso l'assegnazione di borse di studio e assegni di ricerca, nonché promuovendo e realizzando sulla base di apposite convenzioni con le università, corsi di dottorato di ricerca anche con il coinvolgimento del mondo imprenditoriale;
o) svolge, su richiesta, attività di consulenza tecnico-scientifica sulle materie di propria competenza, a favore del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, delle altre pubbliche amministrazioni, delle imprese o di altri soggetti privati;
p) nell'ambito del perseguimento delle proprie attività istituzionali può fornire servizi a terzi in regime di diritto privato.

2. Le attività del C.N.R. si articolano in macro aree di ricerca scientifica e tecnologica a carattere interdisciplinare, individuate in numero comunque non superiore a dodici dal consiglio di amministrazione previo parere favorevole del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in relazione allo sviluppo degli scenari e delle opportunità della scienza e della tecnologia in ambito europeo e internazionale. In prima applicazione del presente decreto legislativo e fatta salva la possibilità di integrazione e modifica secondo le modalità sopra indicate, le macro aree sono così individuate:
a) biotecnologie;
b) scienze e tecnologie mediche;
c) scienza e tecnologia dei materiali;
d) scienze e tecnologie ambientali e della terra;
e) scienze e tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni;
f) scienze e tecnologie per i sistemi avanzati di produzione;
g) scienze giuridiche e socio-economiche;
h) scienze umanistiche e dei beni culturali.

 

Art. 4.
O r g a n i

1. Sono organi del C.N.R.:
a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il consiglio scientifico generale;
d) il collegio dei revisori dei conti.

 

Art. 5.
Principi di organizzazione

1. Il C.N.R. definisce la propria organizzazione nel regolamento di organizzazione e funzionamento, sulla base del principio di separazione tra compiti e responsabilità di programmazione, compiti e responsabilità di gestione e compiti e responsabilità di valutazione, prevedendo il direttore generale e la rete scientifica costituita dai dipartimenti e dagli istituti, decentrando le attività gestionali agli istituti e conservando a livello centrale esclusivamente i servizi generali incardinati in strutture di livello dirigenziale generale entro il limite massimo di due.

 

Art. 6.
Presidente

1. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente ed é responsabile delle relazioni istituzionali. Il presidente:
a) convoca e presiede il consiglio di amministrazione ed il consiglio scientifico generale, stabilendone l'ordine del giorno;
b) convoca e presiede il consiglio dei direttori di dipartimento stabilendone l'ordine del giorno;
c) vigila, sovrintende e controlla il corretto svolgimento delle attività dell'ente;
d) attribuisce gli incarichi di direzione al direttore generale, ai responsabili dei servizi generali, ai direttori dei dipartimenti ed ai direttori di istituto previamente deliberati dal consiglio di amministrazione, come previsto all'articolo 7, comma 1, lettere g) ed h);
e) in caso di urgenza, adotta provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione, da sottoporre a ratifica nella prima riunione successiva del consiglio stesso.

2. Il presidente é scelto tra persone di alta qualificazione scientifica e manageriale, con una profonda conoscenza del sistema della ricerca in Italia e all'estero e con pluriennale esperienza nella gestione di enti o organismi pubblici o privati, operanti nel settore della ricerca. É nominato con le procedure di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta.

3. In caso di assenza o impedimento il presidente é sostituito dal vice presidente nominato dal consiglio di amministrazione tra i suoi componenti. Il vice presidente può operare anche in virtù di specifiche deleghe secondo quanto previsto dal regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ente.

Art. 7.
Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione ha compiti di indirizzo e programmazione generale dell'attività dell'ente. Il consiglio di amministrazione, su proposta del presidente:
a) delibera il piano triennale dell'ente e i relativi aggiornamenti, sentito il consiglio scientifico;
b) delibera la programmazione triennale e annuale del fabbisogno di personale;
c) approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo e le relative relazioni;
d) delibera le linee guida per la elaborazione del piano triennale;
e) delibera i regolamenti dell'ente;
f) nomina il vice presidente tra i propri componenti;
g) nomina il consiglio scientifico generale, i direttori di dipartimento, il comitato di valutazione, il direttore generale ed i responsabili dei servizi generali;
h) delibera l'affidamento degli incarichi al direttore generale, ai responsabili dei servizi generali, ai dirigenti, ai direttori di dipartimento e d'istituto;
i) verifica i risultati dell'attività dell'ente, avvalendosi anche delle relazioni del comitato di valutazione;
l) affida ai dipartimenti i compiti di cui all'articolo 12, comma 2, lettera d);
m) delibera in ordine alla costituzione degli istituti secondo le modalità definite dal regolamento di organizzazione e funzionamento;
n) ripartisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale tra i dipartimenti, tenendo conto delle proposte da essi formulate, assicurando prioritariamente il cofinanziamento dei progetti finanziati dall'Unione europea, da università e da imprese, nonché riservando una quota non inferiore al 2 per cento ai dottorati di ricerca di cui all'articolo 3, comma 1, lettera n);
o) delibera sui grandi investimenti in infrastrutture e su commesse rilevanti secondo criteri individuati dal regolamento di organizzazione e funzionamento;
p) delibera in ordine ad ogni altra materia attribuitagli dal presente decreto e dai regolamenti dell'ente.

2. Il consiglio di amministrazione é composto dal presidente e da sette componenti, scelti tra personalità di alta qualificazione tecnico-scientifica nel campo della ricerca, di comprovata esperienza gestionale di enti ed istituzioni pubbliche o private, di cui tre designati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, uno dal presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, uno dall'Unione italiana delle camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato, uno dalla Confindustria ed uno dalla Conferenza dei rettori delle università italiane.

3. I componenti del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, durano in carica quattro anni, e possono essere confermati una sola volta.

 

Art. 8.
Consiglio scientifico generale

1. Il consiglio scientifico generale ha compiti consultivi relativi all'attività complessiva di ricerca dell'ente. Il consiglio scientifico generale:
a) esprime al consiglio di amministrazione il parere tecnico-scientifico sulle proposte di piano triennale e sui relativi aggiornamenti;
b) realizza, su richiesta del presidente, analisi, studi e confronti sullo stato della ricerca a livello nazionale e internazionale;
c) individua, su richiesta del presidente, le possibili linee evolutive della ricerca.

2. Il consiglio scientifico generale é composto, oltre che dal presidente del C.N.R., che lo presiede, da venti componenti, scienziati italiani e stranieri di fama internazionale, con particolare e qualificata professionalità ed esperienza nelle macro aree di ricerca, di cui sei designati dal presidente, cinque eletti dai ricercatori e tecnologi dell'ente secondo modalità definite dal regolamento di organizzazione e funzionamento, cinque nominati dal consiglio di amministrazione sulla base di terne proposte dai direttori di istituto, uno designato dalla Conferenza dei rettori delle università italiane, uno dal Consiglio universitario nazionale, uno da Unioncamere e uno da Confindustria. I componenti del consiglio scientifico generale sono nominati dal consiglio di amministrazione, durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.

 

Art. 9.
Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti é l'organo di controllo della regolarità amministrativa e contabile dell'ente e svolge i compiti previsti dall'articolo 2403 del codice civile, per quanto applicabile.

2. Il collegio dei revisori dei conti é composto da tre membri effettivi e tre membri supplenti, iscritti al registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, nominati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto. Due membri effettivi e due membri supplenti sono designati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un membro effettivo e un membro supplente sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze. Il membro effettivo designato dal Ministro dell'economia e delle finanze svolge funzioni di presidente del collegio dei revisori dei conti dell'ente. I membri del collegio dei revisori dei conti durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.

 

Art. 10.
Comitato di valutazione

1. Il comitato di valutazione valuta periodicamente i risultati dell'attività di ricerca dell'ente, anche in relazione agli obiettivi definiti nel piano triennale, sulla base dei criteri di valutazione e dei parametri di qualità definiti, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere del Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR).

2. Il comitato di valutazione é composto da otto membri esterni all'ente, scelti tra esperti anche stranieri, nominati dal consiglio di amministrazione, di cui tre, tra i quali il presidente, designati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, due dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, uno dall'Unione italiana delle camere di commercio, due dalla Conferenza dei rettori delle università italiane. Il presidente e i componenti del comitato durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.

3. Il comitato di valutazione svolge i propri compiti in piena autonomia. Il comitato presenta al presidente ed al consiglio di amministrazione una relazione di valutazione annuale dei risultati dell'attività di ricerca dell'ente.

Art. 11.
Direttore generale

1. Il direttore generale ha la responsabilità della gestione dell'ente, cura l'attuazione delle delibere del consiglio di amministrazione e l'attuazione dei provvedimenti del presidente; dirige, coordina e controlla la struttura centrale ed i servizi generali dell'ente; partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione senza diritto di voto. Il direttore generale:
a) predispone il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo dell'ente;
b) elabora, sulla base delle indicazioni dei dipartimenti, la relazione annuale di verifica dei risultati gestionali ed economici dell'ente da sottoporre al presidente che la presenta al consiglio di amministrazione;
c) predispone gli schemi dei regolamenti da sottoporre al presidente che li presenta al consiglio di amministrazione;
d) propone, d'intesa con il presidente, al consiglio di amministrazione la nomina dei responsabili dei servizi generali;
e) conferisce gli incarichi ai dirigenti previa deliberazione del consiglio di amministrazione.

2. Il direttore generale, il cui rapporto di lavoro é regolato con contratto di diritto privato, con durata coincidente con la scadenza del mandato del presidente, é scelto tra persone di alta qualificazione tecnico-professionale e di comprovata esperienza gestionale, con profonda conoscenza delle normative e degli assetti organizzativi degli enti pubblici. Il relativo incarico é attribuito dal presidente, previa delibera del consiglio di amministrazione.

 

Art. 12.
Dipartimenti

1. I dipartimenti sono le unità organizzative, istituite in ragione di uno per ciascuna delle macro aree di ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 3, comma 2, con compiti di programmazione, coordinamento e controllo. Ai dipartimenti afferiscono gli istituti, raggruppati secondo affinità disciplinari e tematiche, al fine di massimizzare le sinergie inter e intradipartimentali. I dipartimenti promuovono lo sviluppo di grandi progetti e programmi sulle materie di competenza, anche a livello europeo e internazionale, e l'integrazione con il territorio, con le università e le imprese.

2. I dipartimenti:
a) propongono al consiglio di amministrazione il piano triennale e i relativi aggiornamenti di attività complessiva del dipartimento e degli istituti ad esso afferenti, elaborato sulla base di quelli degli stessi istituti, indicando le risorse necessarie per la sua attuazione, ivi inclusa l'acquisizione delle risorse umane;
b) affidano agli istituti ad essi afferenti la realizzazione di programmi e progetti di ricerca assegnando loro le relative risorse, tenendo conto delle proposte formulate dagli stessi istituti;
c) coordinano le attività degli istituti ad essi afferenti;
d) coordinano, su specifico incarico del consiglio di amministrazione, programmi di ricerca comuni ad altri dipartimenti;
e) istituiscono, previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, unità di ricerca per singoli progetti a tempo definito presso le università o le imprese, sulla base di specifiche convenzioni;
f) propongono al consiglio di amministrazione iniziative di sviluppo e di formazione dei ricercatori e tecnologi;
g) coordinano le relazioni esterne, nazionali ed internazionali, relative alle proprie macro aree;
h) svolgono, su indicazione del consiglio di amministrazione, attività di valorizzazione dei risultati della ricerca, e supportano i ricercatori e tecnologi nelle attività di tutela brevettuale e nel collocamento sul mercato dei brevetti;
i) presentano al consiglio di amministrazione una relazione annuale sull'attività scientifica svolta.

3. Il direttore di dipartimento si avvale di una struttura amministrativa, nell'ambito della dotazione organica, definita dal regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ente.

4. L'incarico di direzione di dipartimento é attribuito dal presidente, previa delibera del consiglio di amministrazione, a professori universitari di ruolo, ricercatori o tecnologi dell'ente o di altri enti di ricerca nazionali, stranieri e internazionali, o dirigenti pubblici o privati dotati di alta qualificazione ed esperienza scientifica, professionale e manageriale sulla base di apposite procedure selettive definite dal regolamento di organizzazione e funzionamento. Il direttore di dipartimento, il cui incarico é a tempo pieno, dura in carica 5 anni e può essere confermato una sola volta.

5. Presso ciascun dipartimento é costituito un consiglio scientifico di dipartimento, presieduto dal direttore del dipartimento, con compiti consultivi, di monitoraggio e verifica dell'attività di ricerca svolta in attuazione dei programmi, composto da nove membri, di cui almeno due esterni, scelti tra scienziati, italiani e stranieri, di fama internazionale e comprovata esperienza e professionalità nei settori di ricerca di riferimento, secondo modalità definite dal regolamento di organizzazione e funzionamento.

 

Art. 13.
Consiglio dei direttori di dipartimento

1. Il consiglio dei direttori di dipartimento, costituito dal presidente dell'ente, dal direttore generale e dai direttori dei dipartimenti, ha il compito di facilitare la gestione e l'indirizzo unitario delle attività dell'ente, supportando il consiglio di amministrazione e il comitato di valutazione. Il consiglio dei direttori di dipartimento:
a) esprime un parere obbligatorio al consiglio di amministrazione sulla proposta complessiva del piano triennale dell'ente e dei relativi aggiornamenti;
b) supporta il comitato di valutazione nella verifica dell'attività dei dipartimenti e degli istituti, con particolare riferimento al raggiungimento degli obiettivi definiti nel piano triennale e nei relativi aggiornamenti;
c) assicura le necessarie sinergie interdipartimentali.

 

Art. 14.
I s t i t u t i

1. Gli istituti sono le unità organizzative presso le quali si svolgono le attività di ricerca dell'ente, afferenti ai dipartimenti. Le modalità di costituzione degli istituti e la loro afferenza ai dipartimenti, la loro dislocazione sul territorio e la loro articolazione organizzativa sono definiti dal regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ente.

2. Gli istituti realizzano i programmi ed i progetti di ricerca loro affidati come previsto dall'articolo 12, interagendo con il sistema produttivo, con le università e le altre istituzioni di ricerca e con gli enti locali. Essi hanno autonomia scientifica, nonché autonomia finanziaria e gestionale nei limiti definiti dal regolamento di amministrazione, contabilità e finanza dell'ente.

3. Gli istituti:
a) propongono al dipartimento cui afferiscono il piano triennale e i relativi aggiornamenti annuali nelle materie di competenza, indicando le risorse, comprese quelle acquisibili autonomamente, necessarie per realizzarli;
b) gestiscono i programmi e progetti di ricerca loro affidati come previsto dall'articolo 12, comma 2, lettera b), nei limiti delle risorse loro assegnate ovvero acquisite autonomamente, intrattenendo le relative relazioni anche a livello internazionale;
c) elaborano una relazione annuale sui risultati dell'attività svolta da trasmettere al dipartimento cui afferiscono.

4. Gli istituti possono altresì partecipare a progetti di ricerca coordinati da dipartimenti diversi da quello di afferenza.

5. Il direttore dell'istituto é responsabile dell'attività dell'istituto stesso. É nominato dal consiglio di amministrazione dell'ente tra persone di alta qualificazione ed esperienza scientifica e manageriale sulla base di procedure selettive definite dal regolamento di organizzazione e funzionamento. I direttori degli istituti, il cui incarico é a tempo pieno, durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta.

 

Art. 15.
Disposizioni specifiche

1. Le incompatibilità con le cariche di presidente, componente del consiglio di amministrazione, e del consiglio scientifico generale, di presidente e componente del collegio dei revisori dei conti, di direttore generale e di direttore di dipartimento e di istituto, sono disciplinate dal regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ente. Il presidente, il direttore generale, i componenti del consiglio di amministrazione e del consiglio scientifico generale non possono essere amministratori o dipendenti di società che partecipano a programmi di ricerca cui é interessato il C.N.R.

2. Il presidente, se professore o ricercatore universitario, può essere collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; se dipendente di pubbliche amministrazioni é collocato in aspettativa senza assegni.

3. Il direttore generale, i direttori di dipartimento e i direttori di istituto, se professori o ricercatori universitari, sono collocati in aspettativa ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; se ricercatori o tecnologi o dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

4. Le indennità di carica del presidente dell'ente, dei componenti del consiglio di amministrazione, del presidente e dei componenti del collegio dei revisori dei conti e il gettone di presenza dei componenti del Consiglio scientifico generale, ad eccezione del presidente, sono determinati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

5. I compensi dei direttori di dipartimento, dei direttori di istituto, del direttore generale sono determinati dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente dell'ente, con riferimento al decreto di cui al comma 4.

6. In caso di gravi irregolarità, di difficoltà finanziarie perduranti, di esigenze di adeguamento della missione dell'ente alle politiche della ricerca scientifica e tecnologica definite dal Governo, ovvero in caso di contemporanea cessazione del presidente e di un numero di componenti del Consiglio di amministrazione non inferiore ad un terzo prima della scadenza del mandato, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, é disposta la decadenza degli organi in carica, ad eccezione del collegio dei revisori ed é nominato un commissario straordinario per la durata massima di 12 mesi e, comunque, per il periodo necessario ad assicurare la funzionalità dell'ente fino all'insediamento del nuovo presidente e del nuovo consiglio di amministrazione. Il commissario può nominare uno o più sub-commissari cui delegare le funzioni per specifici settori di attività.

7. Il C.N.R. si avvale del patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato.

 

Art. 16.
Piani di attività

1. Il C.N.R. opera sulla base di un piano triennale di attività, aggiornato annualmente. Il piano triennale definisce gli obiettivi, i programmi di ricerca, i risultati socio-economici attesi, nonché le correlate risorse, in coerenza con il programma nazionale per la ricerca di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Il piano comprende la programmazione triennale del fabbisogno del personale, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato.

2. Le proposte di piano triennale dell'ente e i relativi aggiornamenti, deliberate dal consiglio di amministrazione, sono approvate dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Decorsi 60 giorni dalla ricezione del piano triennale senza osservazioni da parte del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il piano si intende approvato. Sul piano triennale e sui relativi aggiornamenti annuali, per gli ambiti di rispettiva competenza, sono richiesti i pareri dei Ministri dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica, che devono esprimersi entro 30 giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere.

3. Il C.N.R., previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, determina in autonomia gli organici del personale e le assunzioni nelle diverse tipologie contrattuali, nei limiti stabiliti dai piani di cui al presente articolo, dandone comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai fini del monitoraggio della spesa pubblica.

 

Art. 17.
Entrate del C.N.R.

1. Le entrate del C.N.R. sono costituite:

a) dal contributo a carico del fondo ordinario per il finanziamento degli enti pubblici di ricerca, di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, determinato sulla base delle attività previste dal piano triennale e dai relativi aggiornamenti annuali dell'ente, ove approvati;
b) dai contributi per singoli progetti o interventi a carico dei fondi previsti dal programma nazionale della ricerca, ai sensi del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;
c) dalle assegnazioni e dai contributi da parte di pubbliche amministrazioni centrali e locali per l'esecuzione di particolari progetti o accordi di programma;
d) dai contributi dell'unione europea o di altri organismi internazionali per la partecipazione a programmi e progetti;
e) dai contratti stipulati con terzi pubblici e privati per la fornitura di servizi; f) dalle royalties provenienti dalla cessione di brevetti o cessione di know-how;
g) da ogni altra eventuale entrata.

Art. 18.
Strumenti

1. Il C.N.R. per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 3 e di ogni altra attività connessa, ivi compreso l'utilizzo economico dei risultati della ricerca propria e di quella commissionata, secondo criteri e modalità determinati con il regolamento di organizzazione e funzionamento, può:

a) stipulare accordi e convenzioni;
b) partecipare o costituire consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, previa autorizzazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di autorizzazione, in assenza di osservazioni da parte del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, l'autorizzazione si intende concessa. Per la costituzione o la partecipazione in società con apporto al capitale sociale superiore a 500.000,00 euro o con quota pari o superiore al 50 per cento del predetto capitale sociale é inoltre richiesto il parere del Ministro dell'economia e delle finanze che deve esprimersi entro 30 giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere;
c) promuovere la costituzione di nuove imprese conferendo personale proprio, anche in costanza di rapporto, nel rispetto della normativa vigente;
d) partecipare alla costituzione ed alla conduzione anche scientifica di centri di ricerca internazionali, in collaborazione con analoghe istituzioni scientifiche di altri Paesi;
e) commissionare attività di ricerca e studio a soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali, secondo le disposizioni del suo regolamento amministrativo.

2. Il C.N.R. riferisce sui programmi, sugli obiettivi, sulle attività e sui risultati dei soggetti di cui al comma 1 in apposita sezione del piano triennale dell'ente e dei relativi aggiornamenti.

Art. 19.
Regolamenti

1. Il C.N.R. si dota del regolamento di organizzazione e funzionamento, del regolamento di amministrazione contabilità e finanza e del regolamento del personale, nonché di altri regolamenti interni disciplinanti specifiche materie, in coerenza con le procedure e modalità di cui all'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168. Il regolamento sul personale é inoltre sottoposto al parere del Ministro per la funzione pubblica che si esprime nel termine di 30 giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere. Sui regolamenti, prima dell'adozione, sono sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

2. Il regolamento di organizzazione e funzionamento:
a) definisce i dipartimenti, in ragione di uno per ciascuno delle macro aree di ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 3 comma 2, raggruppando gli istituti ad essi afferenti secondo affinità disciplinari e tematiche, al fine di massimizzare le sinergie inter e intradipartimentali;
b) definisce le procedure per la nomina dei direttori di dipartimento;
c) definisce le modalità per la costituzione degli istituti, la loro afferenza ai dipartimenti, la loro dislocazione sul territorio e la loro articolazione organizzativa, sulla base dei criteri di focalizzazione delle missioni e accorpamento per area tecnico-scientifica di ricerca omogenea, di concentrazione delle risorse su dimensioni adeguate al raggiungimento di obiettivi relativi a progetti strategici di ricerca, di contrazione del numero, per garantire una adeguata massa critica;
d) definisce le modalità di funzionamento degli istituti, assicurando il ruolo centrale dei ricercatori ad essi addetti nella progettazione e realizzazione dell'attività di ricerca;
e) definisce le direzioni centrali dell'ente e le strutture amministrative dei dipartimenti;
f) prevede i criteri e le modalità per l'individuazione dei componenti del consiglio scientifico di dipartimento;
g) stabilisce le procedure di selezione per la nomina dei direttori di istituto;
h) definisce le regole per la partecipazione dell'ente in altri soggetti pubblici e privati.

3. Il regolamento di amministrazione, contabilità e finanza:
a) definisce uno schema tipo per la redazione da parte dei dipartimenti del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo;
b) definisce modalità che assicurino la trasparenza nell'assegnazione e nell'utilizzo delle risorse finanziarie per i diversi obiettivi di ricerca e per la realizzazione delle funzioni istituzionali;
c) definisce modalità per l'acquisto di beni, servizi e forniture, anche in conformità alla normativa comunitaria;
d) individua le modalità per l'acquisizione da parte degli istituti di risorse esterne all'ente;
e) definisce modalità per la gestione patrimoniale, economica, finanziaria e contabile interna, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato;
f) prevede la facoltà di erogare anticipazioni nel limite del 20 per cento contrattuale, per le forniture di strumentazione scientifica e tecnologica di particolare complessità, in deroga alle disposizioni normative vigenti in materia.

4. Il regolamento del personale:
a) definisce modalità per la gestione e l'amministrazione del personale;
b) stabilisce le procedure per il reclutamento del personale a tempo determinato e a tempo indeterminato.

 

Art. 20.
Personale

1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti del C.N.R. é regolato ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agli articoli 14 e 15 della legge 24 giugno 1997, n. 196, al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Alle selezioni pubbliche per le assunzioni possono partecipare, se in possesso dei requisiti richiesti, anche cittadini stranieri.

2. Il C.N.R., sentito il consiglio scientifico, nell'ambito del 3 per cento dell'organico dei ricercatori, nei limiti delle disponibilità di bilancio, può assumere per chiamata diretta, con contratto a tempo indeterminato, al massimo livello contrattuale del personale di ricerca, soggetti italiani o stranieri dotati di altissima qualificazione scientifica, ovvero che siano stati insigniti di alti riconoscimenti scientifici in ambito internazionale.

3. Ferme restando le disposizioni vigenti e contrattuali per le assunzioni a tempo determinato negli enti di ricerca, il C.N.R., sentito il consiglio scientifico, nell'ambito del 10 per cento dell'organico dei ricercatori e tecnologi, nei limiti delle disponibilità di bilancio, può inoltre assumere con chiamata diretta, con contratto a tempo determinato per specifici progetti di ricerca, per la durata del progetto e, comunque, non superiore a cinque anni, ricercatori o tecnologi italiani o stranieri, con documentata produzione scientifica di eccellenza, o documentata attività di ricerca in enti di ricerca o imprese private o in atenei stranieri o in istituzioni di ricerca internazionali; nelle predette ipotesi di chiamata diretta il trattamento economico é rapportato a quello previsto dal contratto collettivo nazionale di comparto per le medesime qualifiche, con una eventuale integrazione in considerazione della natura temporanea del rapporto.

4. Il C.N.R, con proprio regolamento sul personale ai sensi del presente articolo, disciplina le procedure di assunzione ai diversi livelli e profili del personale ricercatore e tecnologo, valorizzando prioritariamente le esperienze di ricerca effettuate all'estero ovvero presso università o imprese nel rispetto dei seguenti principi:
a) il rapporto di lavoro a tempo indeterminato come ricercatore o tecnologo dell'ente si instaura, per i livelli di ricercatore, primo ricercatore, dirigente di ricerca, tecnologo, primo tecnologo e dirigente tecnologo, previo l'espletamento di concorsi pubblici per aree scientifiche o settori tecnologici, idonei a valutare competenze e attitudini finalizzate all'attività richiesta, mediante il ricorso a specifiche commissioni giudicatrici costituite in maggioranza da componenti esterni all'ente e presiedute da dirigenti di ricerca o tecnologi dell'ente o dipendenti da un ente del comparto ricerca ovvero ancora da professori universitari ordinari, con comprovata esperienza internazionale. Per accedere alla selezione per il livello iniziale occorre essere in possesso del titolo di dottore di ricerca attinente all'attività richiesta dal bando ovvero aver svolto per un triennio attività di ricerca presso università o qualificati enti, organismi o centri di ricerca pubblici o privati ovvero nell'ambito dei contratti di cui al comma 3, ovvero di assegni di ricerca banditi dall'ente ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con valutazione finale delle attività;
b) la periodicità dei concorsi é determinata secondo le cadenze indicate nel piano triennale.

 

Art. 21.
Mobilità con le università e con gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico

1. Il personale di ricerca in servizio presso il C.N.R. é autorizzato ad assumere incarichi di insegnamento a contratto presso le università, in materie pertinenti all'attività di ricerca svolta, relativi a corsi ufficiali o integrativi, fatto salvo l'espletamento dei compiti istituzionali e l'assolvimento dell'orario di lavoro presso il C.N.R. Spetta agli statuti delle università determinare le modalità attraverso le quali il predetto personale partecipa, per la durata del contratto, alle deliberazioni relative alla programmazione delle attività didattiche e scientifiche.

2. I ricercatori ed i professori universitari di ruolo possono svolgere, per periodi determinati, attività di ricerca presso gli istituti del C.N.R.

3. Il personale di ricerca del C.N.R. é autorizzato ad assumere incarichi di direzione di dipartimenti o di centri di ricerca, nonché a svolgere attività di ricerca, presso le università, per periodi determinati. Spetta agli statuti delle università determinare le modalità attraverso le quali il predetto personale, per la durata dell'incarico o dell'attività, partecipa alle deliberazioni degli organi accademici competenti in materia di programmazione delle attività scientifiche.

4. I contratti di cui al comma 1 e le attività di cui ai commi 2 e 3 sono compatibili con il mantenimento dei rapporti di lavoro con le amministrazioni di appartenenza. Per i professori ed i ricercatori universitari l'attività di ricerca di cui al comma 2 non rientra nell'attività prevista dall'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Lo svolgimento di attività di ricerca presso il C.N.R. può comportare per i ricercatori ed i professori universitari l'esonero, totale o parziale, dai carichi didattici.

5. Il personale dell'area della ricerca degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (I.R.C.C.S.) di diritto pubblico può svolgere, a richiesta e per periodi determinati, attività di ricerca presso gli Istituti del C.N.R. Il personale di ricerca in servizio presso il C.N.R. é autorizzato ad assumere incarichi di direzione ed a svolgere attività di ricerca presso gli I.R.C.C.S. per periodi determinati.

6. I regolamenti dell'ente, gli statuti e i regolamenti degli atenei e i regolamenti degli I.R.C.C.S. disciplinano l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

 

Art. 22.
Bilanci, relazioni e controlli

1. I bilanci preventivi e consuntivi e le relative relazioni di accompagnamento, le relazioni del collegio dei revisori dei conti, la relazione annuale di verifica dei risultati gestionali ed economici dell'ente, la relazione del comitato di valutazione sono inviati al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Il C.N.R. é soggetto al controllo previsto dall'articolo 3, comma 7, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 da parte della Corte dei conti.

 

Art. 23.
Aggregazione di enti di ricerca del C.N.R. e norme transitorie e finali

1. I seguenti enti di ricerca confluiscono nel C.N.R. secondo le modalità di cui ai commi 2 e 3: a) Istituto di diritto agrario internazionale e comparato (IDAIC); b) Istituto nazionale di ottica applicata (INOA); c) Istituto nazionale di fisica della materia (INFM); d) Istituto papirologico "Girolamo Vitelli".

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo il presidente e il consiglio direttivo del C.N.R. ed i presidenti ed i consigli di amministrazione degli enti di ricerca di cui al comma 1 decadono, ed é nominato con la procedura di cui all'articolo 15, comma 6, un commissario straordinario con il compito di assicurare la funzionalità del C.N.R. e degli enti predetti nella fase transitoria fino alla data di insediamento del presidente e del consiglio di amministrazione nominati con le modalità di cui agli articoli 6 e 7. I collegi dei revisori, nominati secondo il previgente ordinamento, esercitano le loro funzioni fino all'insediamento del nuovo collegio dei revisori del C.N.R., nominato con le modalità di cui all'articolo 9. Il commissario nomina tre sub-commissari cui può delegare le funzioni per specifici settori di attività e provvede altresì, entro quattro mesi, alla stesura dei regolamenti di cui all'articolo 19, da sottoporre al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il controllo ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168. I regolamenti stabiliscono anche le modalità per l'accorpamento nel C.N.R. degli enti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), assicurando ad essi il mantenimento della denominazione e della sede quali strutture scientifiche del C.N.R. In particolare, per l'I.N.F.M., vanno salvaguardate le forme innovative di collaborazione con le università e le imprese, la specificità dei rapporti di lavoro e le forme di autonomia gestionale delle strutture interne.

3. Spetta al commissario straordinario l'espletamento, entro 90 giorni dalla sua nomina, dell'istruttoria finalizzata alla trasformazione dell'Istituto papirologico "Girolamo Vitelli", in struttura scientifica dell'Università di Firenze, salvaguardandone la denominazione e la sede, secondo le procedure previste dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419. Decorso tale termine, ove risulti non realizzabile tale soluzione, l'Istituto "Vitelli" sarà accorpato al C.N.R., mantenendo denominazione e sede quale struttura scientifica dello stesso ente, secondo le stesse modalità previste dai citati regolamenti per gli enti di cui al comma 1.

4. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 2:
a) sono soppressi gli enti di ricerca di cui al comma 1, e sono abrogati i rispettivi regolamenti;
b) il patrimonio, i beni mobili, i beni immobili e le attrezzature degli enti indicati al comma 1 confluiscono nel patrimonio del C.N.R.;
c) il personale dei predetti enti é trasferito al C.N.R. mantenendo il proprio stato giuridico ed economico, compresa la posizione previdenziale ed assicurativa e il trattamento di fine rapporto; d) il C.N.R. subentra in tutti i rapporti attivi e passivi degli enti di cui al comma 1, ivi compresi tutti i rapporti di lavoro a tempo determinato ed indeterminato.

5. Gli istituti di radioastronomia, astrofisica spaziale e di fisica dello spazio interplanetario sono destinati a confluire nell'Istituto nazionale di astrofisica (I.N.A.F.), secondo modalità disciplinate dal decreto legislativo di riordino dello stesso I.N.A.F.

6. In sede di prima attuazione del presente decreto legislativo il mandato del presidente decaduto e quello del commissario straordinario nominato ai sensi del comma 2, non rilevano ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, in ordine al limite massimo dei due mandati per i presidenti di enti di ricerca. Le indennità spettanti al commissario straordinario ed ai sub-commissari sono stabilite con le modalità di cui all'articolo 15, comma 4.

7. Le dotazioni organiche del C.N.R. sono ridefinite ai sensi dell'articolo 34, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come indicato nelle tabelle 1, 2, 3, 4 e 5.

8. Le disposizioni previste dall'articolo 3, comma 1, lettere i), n), o), p), e degli articoli, 16, 18 e 19, comma 3, lettera f), 20, 21 e 22, comma 1, si applicano a tutti gli enti ricompresi nel comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di cui alla tabella 6. Le disposizioni previste dall'articolo 20, commi 3 e 4, si applicano anche agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

9. É abrogato il decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19, ad eccezione dei commi 3, lettera a) e 6 dell'articolo 13, nonché l'articolo 4 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.

 

Art. 24.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.


Data a Roma, addi' 4 giugno 2003

CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Moratti, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Mazzella, Ministro per la funzione pubblica
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Castelli


N O T E

Note alle premesse:

L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
L'art. 87 della Costituzione stabilisce che il Presidente della Repubblica é il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale. Può inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, reca: "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59".
- La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, reca: "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione".
- Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni e integrazioni: (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa):
"Art 5. - 1. É istituita una Commissione parlamentare, composta da venti senatori e venti deputati, nominati rispettivamente dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, su designazione dei gruppi parlamentari.
2. La Commissione elegge tra i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due segretari che insieme con il presidente formano l'ufficio di presidenza. La Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti, per l'elezione dell'ufficio di presidenza. Sino alla costituzione della Commissione, il parere, ove occorra, viene espresso dalle competenti Commissioni parlamentari.
3. Alle spese necessarie per il funzionamento della Commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere.
4. La Commissione:
a) esprime i pareri previsti dalla presente legge;
b) verifica periodicamente lo stato di attuazione delle riforme previste dalla presente legge e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere".
- La legge 6 luglio 2002, n. 137, concerne: "Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di enti pubblici".
- Il decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19, reca: "Riordino del Consiglio nazionale delle ricerche".
- Il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, concerne: "Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59".
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, reca: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".

Note all'art. 2:

- La legge 9 maggio 1989, n. 168, concerne: "Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica".
- Per il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 6:

- Il comma 2 dell'art. 6, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, prevede:
"2. La nomina dei presidenti degli enti di ricerca, dell'Istituto per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna, dell'ASI e dell'ENEA é disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, sentite le commissioni parlamentari competenti, fatte salve le procedure di designazione previste dalla normativa vigente per specifici enti e istituzioni. I presidenti degli enti di cui al presente comma possono restare in carica per non più di due mandati. Il periodo svolto in qualità di commissario straordinario é comunque computato come un mandato presidenziale. I presidenti degli enti di cui al presente comma, in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, la cui permanenza nella stessa eccede i predetti limiti, possono terminare il mandato in corso".

Note all'art. 9:

- L'art. 2403 del codice civile recita:
"Art. 2403. (Doveri del collegio sindacale). - Il collegio sindacale deve controllare l'amministrazione della società, vigilare sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza delle norme stabilite dall'art. 2426 per la valutazione del patrimonio sociale.
Il collegio sindacale deve altresì accertare almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale o ricevuti dalla società in pegno, cauzione o custodia.
I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti d'ispezione e di controllo.
- Il collegio sindacale può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari".
- Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, reca: "Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili".

Nota all'art. 10:

- Si riporta il testo dell'art. 5, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204:
"1. É istituito, presso il MURST, il comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR), composto da non più di 7 membri, anche stranieri, di comprovata qualificazione ed esperienza, scelti in una pluralità di ambiti metodologici e disciplinari. Il comitato, sulla base di un programma annuale da esso approvato:
a) (omissis);
b) determina i criteri generali per le attività di valutazione svolte dagli enti di ricerca, dalle istituzioni scientifiche e di ricerca e dell'ASI, verificandone l'applicazione".

Note all'art. 15.

- Si riporta il testo degli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica):
"Art 12. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su conforme parere del rettore e dei consigli delle facoltà interessate, i professori ordinari, straordinari ed associati possono essere autorizzati a dirigere istituti e laboratori e centri del Consiglio nazionale delle ricerche o istituti ed enti di ricerca a carattere nazionale o regionale.
I professori di ruolo possono essere collocati a domanda in aspettativa per la direzione di istituti e laboratori extrauniversitari di ricerca nazionali e internazionali.
I professori chiamati a dirigere istituti o laboratori del Consiglio nazionale delle ricerche e di altri enti pubblici di ricerca possono essere collocati in aspettativa con assegni.
L'aspettativa é concessa con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su parere del Consiglio universitario nazionale, che considererà le caratteristiche e le dimensioni dell'istituto o laboratorio nonché l'impegno che la funzione direttiva richiede.
Durante il periodo dell'aspettativa ai professori ordinari competono eventualmente le indennità a carico degli enti o istituti di ricerca ed eventualmente la retribuzione ove l'aspettativa sia senza assegni.
Il periodo dell'aspettativa é utile ai fini della progressione della carriera, ivi compreso il conseguimento dell'ordinariato e ai fini del trattamento di previdenza e di quiescenza secondo le disposizioni vigenti.
Ai professori collocati in aspettativa é garantita, con le modalità di cui al quinto comma del successivo art. 13, la possibilità di svolgere, presso l'Università in cui sono titolari, cicli di conferenze, attività seminariali e attività di ricerca, anche applicativa. Si applica nei loro confronti, per la partecipazione agli organi universitari cui hanno titolo, la previsione di cui ai commi terzo e quarto dell'art. 14, legge 18 marzo 1958, n. 311.
La direzione dei centri del Consiglio nazionale delle ricerche e dell'Istituto nazionale di fisica nucleare operanti presso le università può essere affidata ai professori di ruolo come parte delle loro attività di ricerca e senza limitazione delle loro funzioni universitarie. Essa é rinnovabile con il rinnovo del contratto con il Consiglio nazionale delle ricerche e con l'Istituto nazionale di fisica nucleare.
Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche con riferimento alla direzione di centri di ricerca costituiti presso le università per contratto o per convenzione con altri enti pubblici che non abbiano la natura di enti pubblici economici".
"Art 13. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di divieto di cumulo dell'ufficio di professore con altri impieghi pubblici o privati, il professore ordinario é collocato d'ufficio in aspettativa per la durata della carica del mandato o dell'ufficio nei seguenti casi:
1) elezione al Parlamento nazionale od europeo;
2) nomina alla carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, di Ministro o di Sottosegretario di Stato;
3) nomina a componente delle istituzioni dell'Unione europea;
3-bis) nomina a componente di organi ed istituzioni specializzate delle Nazioni Unite che comporti un impegno incompatibile con l'assolvimento delle funzioni di professore universitario;
4) [nomina a giudice della Corte costituzionale];
5) nomina a presidente o vice presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
6) [nomina a membro del Consiglio superiore della magistratura];
7) nomina a presidente o componente della giunta regionale e a presidente del consiglio regionale;
8) nomina a presidente della giunta provinciale;
9) nomina a sindaco del comune capoluogo di provincia;
10) nomina alle cariche di presidente, di amministratore delegato di enti pubblici a carattere nazionale, interregionale o regionale, di enti pubblici economici, di società a partecipazione pubblica, anche a fini di lucro. Restano in ogni caso escluse le cariche comunque direttive di enti a carattere prevalentemente culturale o scientifico e la presidenza, sempre che non remunerata, di case editrici di pubblicazioni a carattere scientifico;
11) nomina a direttore, condirettore e vice direttore di giornale quotidiano o a posizione corrispondente del settore dell'informazione radio-televisiva;
12) nomina a presidente o segretario nazionale di partiti rappresentati in Parlamento;
13) nomine ad incarichi dirigenziali di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, o comunque previsti da altre leggi presso le amministrazioni dello Stato, le pubbliche amministrazioni o enti pubblici economici.
Hanno diritto a richiedere una limitazione dell'attività didattica i professori di ruolo che ricoprano la carica di rettore, pro-rettore, preside di facoltà e direttori di dipartimento, di presidente di consiglio di corso di laurea, di componente del Consiglio universitario nazionale. La limitazione é concessa con provvedimento del Ministro della pubblica istruzione e non dispensa dall'obbligo di svolgere il corso ufficiale.
Il professore che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità di cui ai precedenti commi deve darne comunicazione, all'atto della nomina, al rettore, che adotta il provvedimento di collocamento in aspettativa per la durata della carica, del mandato o dell'ufficio. Nel periodo dell'aspettativa é corrisposto il trattamento economico previsto dalle norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato che versano in una delle situazioni indicate nel primo comma. É fatto salvo il disposto dell'art. 47, secondo comma, della legge 24 aprile 1980, n. 146. In mancanza di tali disposizioni l'aspettativa é senza assegni.
Il periodo dell'aspettativa, anche quando questo ultimo sia senza assegni, é utile ai fini della progressione nella carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza secondo le norme vigenti, nonché della maturazione dello straordinariato ai sensi del precedente art. 6.
Qualora l'incarico per il quale é prevista l'aspettativa senza assegni non comporti, da parte dell'ente, istituto o società, la corresponsione di una indennità di carica si applicano, a far tempo dal momento in cui é cominciata a decorrere l'aspettativa, le disposizioni di cui alla legge 12 dicembre 1966, n. 1078. Qualora si tratti degli incarichi previsti ai numeri 10), 11) e 12) del presente articolo, gli oneri di cui al n. 3) dell'art. 3 della citata legge 12 dicembre 1966, n. 1078, sono a carico dell'ente, istituto o società.
I professori collocati in aspettativa conservano il titolo a partecipare agli organi universitari cui appartengono, con le modalità previste dall'art. 14, terzo e quarto comma, della legge 18 marzo 1958, n. 311; essi mantengono il solo elettorato attivo per la formazione delle commissioni di concorso e per l'elezione delle cariche accademiche previste dal precedente secondo comma ed hanno la possibilità di svolgere, nel quadro dell'attività didattica programmata dal consiglio di corso di laurea, di dottorato di ricerca, delle scuole di specializzazione e delle scuole a fini speciali, cicli di conferenze e di lezioni ed attività seminariali anche nell'ambito dei corsi ufficiali di insegnamento, d'intesa con il titolare del corso, del quale é comunque loro preclusa la titolarità. É garantita loro, altresì, la possibilità di svolgere attività di ricerca anche applicativa, con modalità da determinare d'intesa tra il professore ed il consiglio di facoltà e sentito il consiglio di istituto o di dipartimento, ove istituito, e di accedere ai fondi per la ricerca scientifica. Per quanto concerne l'esclusione della possibilità di far parte delle commissioni di concorso sono fatte salve le situazioni di incompatibilità che si verifichino successivamente alla nomina dei componenti delle commissioni.
Il presente articolo si applica anche ai professori collocati fuori ruolo per limiti di età.".
- Il comma 6 dell'art. 19, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stabilisce:
"6. Gli incarichi di cui ai commi precedenti possono essere conferiti con contratto a tempo determinato, e con le medesime procedure, entro il limite del 5 per cento dei dirigenti appartenenti alla prima fascia del ruolo unico e del 5 per cento di quelli appartenenti alla seconda fascia, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro, o provenienti dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata del contratto, i dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio".

Note all'art. 16:

- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 1 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204:
"2. Sulla base degli indirizzi di cui al comma 1, delle risoluzioni parlamentari di approvazione del DPEF, di direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei piani e dei programmi di competenza delle amministrazioni dello Stato, di osservazioni e proposte delle predette amministrazioni, é predisposto, approvato e annualmente aggiornato, ai sensi dell'art. 2 del presente decreto, il Programma nazionale per la ricerca (PNR), di durata triennale.
Il PNR, con riferimento alla dimensione europea e internazionale della ricerca e tenendo conto delle iniziative, dei contributi e delle realtà di ricerca regionali, definisce gli obiettivi generali e le modalità di attuazione degli interventi alla cui realizzazione concorrono, con risorse disponibili sui loro stati di previsione o bilanci, le pubbliche amministrazioni, ivi comprese, con le specificità dei loro ordinamenti e nel rispetto delle loro autonomie ed attività istituzionali, le università e gli enti di ricerca. Gli obiettivi e gli interventi possono essere specificati per aree tematiche, settori, progetti, agenzie, enti di ricerca, anche prevedendo apposite intese tra le amministrazioni dello Stato".
- L'art. 9 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevede:
"Art. 9 - 1. I contratti collettivi nazionali disciplinano i rapporti sindacali e gli istituti della partecipazione anche con riferimento agli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro".

Nota all'art. 17:

- I commi 1 e 2 dell'art. 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 prevedono:
"1. A partire dal 1° gennaio 1999 gli stanziamenti da destinare al Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), di cui all'art. 11 della legge 22 dicembre 1977, n. 951, all'ASI, di cui all'art. 15, comma 1, lettera a), della legge 30 maggio 1988, n. 186, e all'art. 5 della legge 31 maggio 1995, n. 233; all'Osservatorio geofisico sperimentale (OGS), di cui all'art. 16, comma 2, della legge 30 novembre 1989, n. 399; agli enti finanziati dal MURST ai sensi dell'art. 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, già concessi ai sensi dell'art. 11, terzo comma, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni, sono determinati con unica autorizzazione di spesa ed affluiscono ad apposito fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal MURST, istituito nello stato di previsione del medesimo Ministero. Al medesimo fondo affluiscono, a partire dal 1° gennaio 1999, i contributi all'Istituto nazionale per la fisica della materia (INFM), di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 506, nonché altri contributi e risorse finanziarie che saranno stabilite per legge in relazione alle attività dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), dell'INFM e relativi laboratori di Trieste e di Grenoble, del Programma nazionale di ricerche in Antartide, dell'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna. Il fondo é determinato ai sensi dell'art. 11, terzo comma, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Il Fondo di cui al comma 1 é ripartito annualmente tra gli enti e le istituzioni finanziati dal MURST con decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, comprensivi di indicazioni per i due anni successivi, emanati previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia, da esprimersi entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta. Nelle more del perfezionamento dei predetti decreti e al fine di assicurare l'ordinata prosecuzione delle attività, il MURST é autorizzato ad erogare acconti agli enti sulla base delle previsioni contenute negli schemi dei medesimi decreti, nonché dei contributi assegnati come competenza nel precedente anno".

Nota all'art. 19:

- Il testo dell'art. 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168 é il seguente:
"Art. 8. - 1. Il CNR, l'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), gli Osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, nonché gli enti e istituzioni pubbliche nazionali di ricerca a carattere non strumentale hanno autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile ai sensi dell'art. 33 della Costituzione e si danno ordinamenti autonomi, nel rispetto delle loro finalità istituzionali, con propri regolamenti.
2. Gli enti e le istituzioni pubbliche di ricerca di cui al comma 1 sono individuati con decreto del Presidente della Repubblica. Il decreto viene adottato sentite le competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro. In prima applicazione, il decreto é emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Gli enti di cui al presente articolo:
a) svolgono attività di ricerca scientifica nel rispetto dell'autonomia di ricerca delle strutture scientifiche e della libertà di ricerca dei ricercatori, singoli o associati, in coerenza con le rispettive funzioni istituzionali e nel quadro della programmazione nazionale;
b) gestiscono programmi di ricerca di interesse nazionale, attuati anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, e partecipano alla elaborazione, al coordinamento ed alla esecuzione di programmi di ricerca comunitari ed internazionali;
c) provvedono all'istituzione, alla organizzazione e al funzionamento delle strutture di ricerca e di servizio, anche per quanto concerne i connessi aspetti amministrativi, finanziari e di gestione;
d) esercitano la propria autonomia finanziaria e contabile ai sensi del comma 5.
4. I regolamenti di cui al comma 1 sono deliberati nel rispetto dei limiti e delle procedure stabiliti dalla apposita legge di attuazione dei principi di autonomia di cui al presente articolo e sono trasmessi al Ministro che esercita i controlli di legittimità e di merito. I controlli di legittimità e di merito si esercitano nelle forme di cui all'art. 6, commi 9 e 10; il controllo di merito é esercitato nella forma della richiesta motivata di riesame nel termine perentorio di sessanta giorni dalla loro comunicazione, decorso il quale si intendono approvati. I regolamenti sono emanati dagli enti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
5. Agli enti di cui al presente articolo si estendono, in quanto compatibili con i rispettivi ordinamenti, le norme in materia di autonomia finanziaria e contabile di cui ai commi 1, 4, 5, 6, 7 e 8 dell'art. 7. Il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità di ciascuno degli enti di ricerca é emanato secondo le procedure previste dalle rispettive normative ed é sottoposto al controllo del Ministro nelle forme di cui al comma 4".

Note all'art. 20:

- Per il testo del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si veda nelle note alle premesse.
- Si riportano i testi degli articoli 14 e 15 della legge 24 giugno 1997, n. 196 (Norme in materia di promozione dell'occupazione):
"Art. 14. - 1. Con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, una quota, da determinarsi annualmente, delle somme disponibili, di competenza della medesima amministrazione e a valere sulle risorse finanziarie di cui ai provvedimenti: legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni; legge 1° marzo 1986, n. 64, e successive modificazioni; legge 5 agosto 1988, n. 346; decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, e relativa legge di conversione 19 dicembre 1992, n. 488; art. 11, comma 5, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, e relativa legge di conversione 19 luglio 1994, n. 451; decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, e relativa legge di conversione 22 novembre 1994, n. 644; decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, e relativa legge di conversione 29 marzo 1995, n. 95; decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, e relativa legge di conversione 7 aprile 1995, n. 104; decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, e relativa legge di conversione 8 agosto 1996, n. 421; decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, e relativa legge di conversione 20 dicembre 1996, n. 641; può essere assegnata prioritariamente, per l'erogazione, a piccole e medie imprese, alle imprese artigiane e ai soggetti di cui agli articoli 17 e 27 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, di contributi finalizzati all'avviamento di titolari di diploma universitario, di laureati e di dottori di ricerca ad attività di ricerca, con la stipula di contratti a termine di lavoro subordinato, anche a tempo parziale, nell'ambito di progetti di ricerca di durata predeterminata.
2. In deroga alla normativa concernente il personale degli enti pubblici di ricerca e delle università e in attesa del riordino generale del settore, é consentito agli enti e agli atenei medesimi, in via sperimentale, nell'ambito di attività per il trasferimento tecnologico, di assegnare in distacco temporaneo ricercatori, tecnologi e tecnici di ricerca di cui all'art. 15 della legge 11 marzo 1988, n. 67, presso piccole e medie imprese, nonché presso i soggetti di cui gli articoli 17 e 27 della legge 5 ottobre 1991, n. 317.
3. L'assegnazione di cui al comma 2 comporta il mantenimento del rapporto di lavoro con l'ente o con l'ateneo assegnante, con l'annesso trattamento economico e contributivo. É disposta su richiesta dell'impresa o del soggetto di cui al comma 2, previo assenso dell'interessato e per un periodo non superiore a quattro anni, rinnovabile una sola volta, sulla base di intese tra le parti, che regolano le funzioni, nonché le modalità di inserimento dei lavoratori in distacco temporaneo presso l'impresa o il soggetto assegnatario. L'impresa o i soggetti di cui agli articoli 17 e 27 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, corrispondono un compenso, a titolo di incentivo e aggiuntivo al trattamento corrisposto dall'ente o dell'ateneo assegnante, ai ricercatori, tecnologi e tecnici di ricerca distaccati.
4. Con i decreti di cui al comma 1, a valere sulle medesime risorse di cui alla predetta disposizione, nonché, dall'anno 1999 e con riferimento agli atenei, a valere sui trasferimenti statali ad essi destinati possono essere altresì concesse agli enti pubblici di ricerca e alle università, i quali procedano alle assegnazioni in distacco temporaneo di cui al comma 2, eventuali integrazioni dei contributi ordinari finalizzate alla copertura, nella misura determinata dai medesimi decreti, degli oneri derivanti dall'assunzione, in sostituzione del personale distaccato, di titolari di diploma universitario, di laureati o di dottori di ricerca con contratto a termine di lavoro subordinato anche a tempo parziale, di durata non superiore a quattro anni, rinnovabile una sola volta, per attività di ricerca.
5. I decreti di cui ai commi 1 e 4 determinano le procedure di presentazione e di selezione delle richieste di contributo e di integrazione, gli importi massimi del contributo e dell'integrazione per ogni soggetto beneficiario, anche in relazione alle aree territoriali interessate nel rispetto delle finalità stabilite dal decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, e relativa legge di conversione 19 dicembre 1992, n. 488, e alla possibilità di cofinanziamento comunitario, la differenziazione del contributo e dell'integrazione in relazione al livello di qualificazione del personale da assumere, l'eventuale ulteriore disciplina del distacco temporaneo, nonché apposite modalità di monitoraggio e di verifica.".
"Art. 15. - 1. All'art. 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) modifica il comma 1 dell'art. 16, decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299;
b) aggiunge 2 periodi al comma 6 dell'art. 16, decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299.
2. La Commissione regionale per l'impiego può deliberare, ai sensi dell'art. 9, comma 9, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, l'inserimento mirato lavorativo con contratto di formazione e lavoro per soggetti portatori di handicap, sulla base di progetti previsti dai contratti collettivi nazionali.
3. L'onere derivante dal presente articolo é valutato in lire 60 miliardi per l'anno 1997 e in lire 120 miliardi a decorrere dall'anno 1998".
- Il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, reca: "Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori".
- Il comma 6 dell'art. 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) prevede:
"6. Le università, gli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni e integrazioni, l'ENEA e l'ASI, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, assicurando, con proprie disposizioni, idonee procedure di valutazione comparativa e la pubblicità degli atti, possono conferire assegni per la collaborazione ad attività di ricerca. Possono essere titolari degli assegni dottori di ricerca o laureati in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo per lo svolgimento di attività di ricerca, con esclusione del personale di ruolo presso i soggetti di cui al primo periodo del presente comma. Gli assegni hanno durata non superiore a quattro anni e possono essere rinnovati nel limite massimo di otto anni con lo stesso soggetto, ovvero di quattro anni se il titolare ha usufruito della borsa per il dottorato di ricerca. Non é ammesso il cumulo con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari di assegni. Il titolare di assegni può frequentare corsi di dottorato di ricerca anche in deroga al numero determinato, per ciascuna università, ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, fermo restando il superamento delle prove di ammissione. Le università possono fissare il numero massimo dei titolari di assegno ammessi a frequentare in soprannumero i corsi di dottorato. Il titolare in servizio presso amministrazioni pubbliche può essere collocato in aspettativa senza assegni. Agli assegni di cui al presente comma si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni e integrazioni, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni e integrazioni. Per la determinazione degli importi e per le modalità di conferimento degli assegni si provvede con decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. I soggetti di cui al primo periodo del presente comma sono altresì autorizzati a stipulare, per specifiche prestazioni previste da programmi di ricerca, appositi contratti ai sensi degli articoli 2222 e seguenti del codice civile, compatibili anche con rapporti di lavoro subordinato presso amministrazioni dello Stato ed enti pubblici e privati. Gli assegni e i contratti non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dei soggetti di cui al primo periodo del presente comma".

Nota all'art. 21:

- L'art. 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, così recita:
"1. Al fine di garantire e favorire una piena commutabilità tra insegnamento e ricerca, il rettore può, con proprio decreto, autorizzare il professore universitario che abbia conseguito la nomina ad ordinario, ovvero la conferma in ruolo di professore associato, su sua domanda e sentito il consiglio della facoltà interessata, a dedicarsi periodicamente ad esclusive attività di ricerca scientifica in istituzioni di ricerca italiane, estere e internazionali complessivamente per non più di due anni accademici in un decennio.
Nel concedere le autorizzazioni di cui al precedente comma, il rettore dovrà tener conto delle esigenze di funzionamento dell'Università distribuendo nel tempo le autorizzazioni stesse con un criterio di rotazione tra i docenti che eventualmente le richiedano.
I risultati dell'attività di ricerca sono comunicati al rettore e al consiglio di facoltà con le modalità di cui al successivo art. 18.
I periodi di esclusiva attività scientifica, anche se trascorsi all'estero, sono validi agli effetti della carriera e del trattamento economico, ma non danno diritto all'indennità di missione. Per i casi di eccezionali e giustificate ragioni di studio o di ricerca scientifica, resta fermo quanto disposto dall'art. 10 della legge 18 marzo 1958, n. 311.
Restano altresì ferme le vigenti disposizioni concernenti il collocamento a disposizione del Ministero degli affari esteri per incarichi di insegnamento o altri incarichi all'estero dei professori di ruolo.
Il periodo trascorso all'estero per attività di ricerca o di insegnamento é utile anche per il conseguimento del triennio di straordinario.
I professori che assumano insegnamento o siano chiamati a svolgere attività scientifica nelle Università dei Paesi della Comunità europea, ovvero presso i centri o le istituzioni internazionali di ricerca possono essere soggetti, in quanto compatibile, alla normativa, se più favorevole, che disciplina l'attività dei docenti o ricercatori di quelle istituzioni.
In tali casi i professori di cui al precedente comma possono essere collocati fuori ruolo, in deroga alle vigenti procedure, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro e degli affari esteri che disciplinerà anche il regime giuridico ed economico del periodo di attività all'estero.
In ogni caso il docente ha diritto a riassumere il proprio ufficio all'atto della cessazione del rapporto con l'Università o l'ente estero o internazionale".

Nota all'art. 22:

- Il comma 7 dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), prevede:
"7. Restano ferme, relativamente agli enti locali, le disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché, relativamente agli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, le disposizioni della legge 21 marzo 1958, n. 259. Le relazioni della Corte contengono anche valutazioni sul funzionamento dei controlli interni".

Note all'art. 23:

- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168:
"4. I regolamenti di cui al comma 1 sono deliberati nel rispetto dei limiti e delle procedure stabiliti dalla apposita legge di attuazione dei principi di autonomia di cui al presente articolo e sono trasmessi al Ministro che esercita i controlli di legittimità e di merito. I controlli di legittimità e di merito si esercitano nelle forme di cui all'art. 6, commi 9 e 10; il controllo di merito é esercitato nella forma della richiesta motivata di riesame nel termine perentorio di sessanta giorni dalla loro comunicazione, decorso il quale si intendono approvati. I regolamenti sono emanati dagli enti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".
- Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, concerne: "Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59".
- Per il testo dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, si veda la nota all'art. 6.
- I commi 1 e 2 dell'art. 34, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) prevedono:
"1. Le amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ad esclusione dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, provvedono alla rideterminazione delle dotazioni organiche sulla base dei principi di cui all'art. 1, comma 1, del predetto decreto legislativo e, comunque, tenuto conto: a) del processo di riforma delle amministrazioni in atto ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, della legge 6 luglio 2002, n. 137, nonché delle disposizioni relative al riordino e alla razionalizzazione di specifici settori; b) dei processi di trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali derivanti dall'attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; c) di quanto previsto dal capo III del titolo III della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
2. In sede di applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 é assicurato il principio dell'invarianza della spesa e le dotazioni organiche rideterminate non possono comunque superare il numero dei posti di organico complessivi vigenti alla data del 29 settembre 2002".
- Si riporta il testo dei commi 3, lettera a), e 6 dell'art. 13, del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19:
"3. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con il presente decreto ed in particolare:
a) il decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82, ad eccezione degli articoli 11, 23, 26, 27, 28, 29 e 30, e successive modificazioni ed integrazioni".
"6. I gruppi nazionali di matematica del C.N.R. sono trasferiti all'Istituto nazionale di alta matematica Francesco Severi. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 153, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:
a) premette la lettera a) all'art. 2, comma 2, legge 11 febbraio 1992, n. 153;
b) all'art. 6, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché dei direttori dei gruppi nazionali di ricerca"".





Allegati:

Tabella 1
Tabella 2
Tabella 3
Tabella 4
Tabella 5
Tabella 6

 
   

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