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XIII Legislatura

Decreto 22 luglio 1998, n.275

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 agosto 1998 n.186

Disposizioni attuative dell'articolo 5 della legge 27 dicembre 1997, n.449

legge 27 dicembre 1997, n.449


Il Ministro delle Finanze
di concerto con
il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e il Ministro del Tesoro, del
Bilancio e della Programmazione Economica

VISTA la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica”, pubblicata sul Supplemento Ordinario il n. 255/L alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 1997;

VISTO, in particolare, l'articolo 5 della predetta legge che prevede la concessione di incentivi fiscali alla ricerca nella forma del credito di imposta, rinviando, al comma 7, ad uno o più decreti emanati dal Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, per la determinazione delle specifiche modalità di attuazione;

VISTO il comma 5 del predetto articolo 5 che ne esclude dall'applicazione i seguenti settori di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità Europee 96/C68/06: settori disciplinati dal Trattato CECA, costruzione navale, trasporti, agricoltura e pesca;

VISTO l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, reso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi
nell'adunanza del ...

VISTA la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, inviata a norma del comma 3 dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota............

ADOTTA
il seguente regolamento
 
 
Art.  1
(Ambito operativo)

1. Ai sensi dell'articolo 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, d presente decreto disciplina la concessione di un credito di imposta per:

a) ogni nuova assunzione a tempo pieno, anche con contratto a tempo determinato, di titolari di dottorato di ricerca o di possessori di altro titolo di formazione post-laurea, conseguito anche all'estero, nonché di laureati con esperienza nel settore della ricerca;

b) ogni nuovo contratto per attività di ricerca commissionata ad università, consorzi e centri interuniversitari, enti pubblici e istituzioni di ricerca di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni e integrazioni, Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (E.N.E.A.), Agenzia spaziale italiana (A.S.I.), fondazioni private che svolgono direttamente attività di ricerca scientifica, labotatori di cui all'articolo 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

c) l'assunzione degli oneri relativi a borse di studio concesse per la frequenza a corsi di dottorato di ricerca, se il relativo programma dì ricerca è concordato con il beneficiario.

2. Ai sensi del presente decreto si intende:

a) per ricerca la definizione di cui alla disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo n. 96/C45/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 17 febbraio 1996, n. C45/C;

b) per università, le università e gli istituti di istruzione universitaria o di grado universitario statali e non statali, istituite nel territorio dello Stato;

c) per consorzi interuniversitari, i consorzi costituiti tra i soggetti di cui alla lettera b), ai sensi degli articoli 91, ultimo comma, e 91-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 dell'11 luglio del 1980;

d) per centri interuniversitari i soggetti costituiti ai sensi dell'articolo 91 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980;

e) per titolo di formazione post-laurea, conseguito anche all’estero, un titolo comunque riconosciuto in Italia;

f) per fondazioni private che svolgono direttamente attívità di ricerca, le fondazioni riconosciute e costituite nel territorio dello Stato, il cui patrimonio è finalizzato allo svolgimento diretto di attività di ricerca;

g) per soggetti operanti nel territorio nazionale i soggetti ivi residenti o anche non residenti, che possiedono una stabile organizzazione nel territorio dello Stato.

h) per aree depresse, le aree di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b) del regolamento CEE 2052/88, e successive modificazioni e integrazioni, nonché quelle ammesse in deroga ai sensi dell'articolo 92, n. 3, lettera a) e n. 3, lettera c) del Trattato istitutivo della Comunità;

i) per Fondo e disponibilità del Fondo, il fondo speciale per la ricerca applicata, istituito dall'artìtolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089 e disciplinato ai sensi della legge 17 febbraio 1982, n. 46 e successive modificazioni e integrazioni.
 
 

 

Art. 2
(Soggetti benericiari)

1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 1:

a) le piccole e medie imprese, ai sensi della definizione contenuta nella disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese n. 96/C213/04, pubblicata nella G.U.C.E. n. C/213/4 del 23 luglio 1996, e successive modificazioni e integrazioni;

b) le imprese artigiane, di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;

c) i consorzi e le società consortili costituiti anche, in forma cooperativa, fra piccole imprese industriali o fra tali imprese e piccole imprese commerciali e di servizi costituite anche in forma cooperativa, aventi lo scopo di fornire servizi anche nell'ambito del terziario avanzato, diretti a promuovere lo sviluppo, anche tecnologico, e la realizzazione della produzione, della commercializzazione e della gestione delle imprese consorziate;

d) i consorzi e le società consortili fra le imprese artigiane di produzione di beni e servizi costituiti ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 agosto 1995, n. 443, nonché i consorzi e le società consortili costituiti dalle predette imprese e dalle imprese di cui alla lettera c);

e) le altre imprese di cui all'articolo 2195 del codice civile, non comprese nelle disposizioni di cui alle lettere a), b), c) e d), limitatamente alle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c).

2. Sono esclusi dall'applicazione del presente decreto i seguenti settori di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità Europee 96/C68/06: settori disciplinati dal Trattato CECA, costruzione navale, trasporti agricoltura e pesca.
 
 

 

Art. 3
(Importo dei crediti di imposta e cumulabilità)

1. A partire dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 1998, può essere concesso ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c) e d) un credito di imposta pari a:

a) 15 milioni di lire, fino ad un massimo di 60 milioni di lire per soggetto beneficiario, per ogni nuova assunzione a tempo pieno, anche con contratto di lavoro a tempo determinato di durata almeno biennale, di titolari di dottorato di ricerca o di possessori di titolo di formazione post-laurea conseguito anche all'estero o di laureati con certificata esperienza nel settore della ricerca.

2. A partire dal periodo di imposta in corso al 1" gennaio 1998 può essere concesso ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, un credito di imposta paria al:

a) 60 per cento, fino ad un massimo di 250 milioni di lire per soggetto beneficiario, degli importi per ogni nuovo contratto per attività di ricerca commissionata ad università, consorzi e centri interuniversitari, enti pubblici e istituzioni di ricerca di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni e integrazioni, E.N.E.A., A.S.I., fondazioni private che svolgono direttamente attività di ricerca scientifica, laboratori di cui all'articolo 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

b) 60 per cento, fino ad un massimo di 50 milioni di lire per soggetto beneficiario, degli importi per l'assunzione degli oneri relativi a borse di studio concesse per la frequenza a corsi di dottorato di ricerca, a condizione che il programma di ricerca dei dottorandi beneficiari delle .borse sia concordato tra l'università e uno dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, previa specifica e formale intesa tra le parti.

3. Se il soggetto di cui all'articolo 2, comma 1, usufruisce, a partire dal 1° gennaio 1998, dei contributi previsti dai decreti attuativi delle disposizioni di cui all'articolo 14 della legge 24 giugno 1997, n. 196, nonché del credito di imposta di cui all'articolo 13 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, le misure delle agevolazioni di cui alla lettera a) del comma 1, ove relative all'assunzione della stessa unità di personale, sono ridotte del 50 per cento e le misure delle agevolazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2, ove relative alle stesse voci di spesa sono ridotte del 50 per cento.  Al di fuori dei casi indicati, le agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 non sono cumulabili con altre agevolazioni previste per le stesse finalità da normative nazionali o comunitarie.
 
 

 

Art. 4
(Presentazione delle domande)

1. I soggetti di cui . all'articolo 2, comma 1, che intendono avvalersi delle agevolazioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, per ciascun periodo di imposta ed entro i termini di cui all'articolo 8, devono inoltrare al MURST, dipartimento per lo sviluppo ed il potenziamento dell'attività di ricerca, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, una domanda-dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, redatta secondo lo schema approvato dal citato dipartimento, da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale, contenente le seguenti indicazioni:

a) dati identificativi del soggetto richiedente e suo settore di attività, ivi compreso, se disponibile, un recapito di posta elettronica per le comunicazioni del MURST;

b) attestazione relativa al possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1.

2. Ai fini delle agevolazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), il soggetto richiede inoltre diciúara:

a) quantità del personale da assumere con descrizione sintetica delle funzioni che si intendono assegnare;

b) di realizzare, nell'anno di riferimento del credito di imposta, un incremento netto del numero dei dipendenti a tempo pieno rispetto all'anno precedente, ivi compresi i dipendenti assunti a tempo determinato e con contratti di formazione e lavoro;

c) di non fruire di altre agevolazioni.disposte da normative nazionali o comunitarie per l'assunzione di personale con i requisiti di cui al comma 1, salvo quanto previsto al comma 3 dell'articolo 3;

d) di esercitare attività, ove di nuova costituzione, che non assorbono neppure in parte attività di imprese giuridicamente preesistenti ad esclusione delle attività sottoposte a limite numerico o di supefflcie;               -

e) che il livello di occupazione raggiunto a seguito delle nuove assunzioni non subirà riduzioni nel corso del periodo agevolato;
  .
f) che l'incremento della base occupazionale viene considerato al netto delle diminuzioni occupazionali in società controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per, interposta persona, allo stesso soggetto richiedente;

g) che i nuovi dipendenti sono iscritti nelle liste di collocamento o di mobilità oppure fruiscono della cassa integrazione guadagni nei territori di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052, e successive modificazioni.

3. Ai fini delle agevolazioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), il soggetto richiedente oltre quanto indicato al comma 1, dichiara:

a) quantità e teologia dei contratti di ricerèa da comnússionare a partire dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 1998, con descrizione sintetica dell'oggetto;

b) di realizzare, nel periodo di riferimento del credito di imposta, un incremento netto degli importi dei contratti di ricerca commissionati;

c) di non fruire di altre agevolazioni disposte da normative nazionali o comunitarie per gli stessi contratti di ricerca, ad eccezione di quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 3.

4. Ai fini delle agevolazioni di cui all'articolo 3, conuna 2, lettera b), il soggetto richiedente, oltre quanto indicato al comma 1, dichiara:

a) quantità e descrizione sintetica delle borse di dottorato da concedere ai fini delle predette agevolazioni;

b) di realizzare, nel periodo di riferimento del credito di imposta, un incremento netto della spesa per la copertura di oneri relatìvi a borse di dottorato;

c) di non fruire di altre agevolazioni disposte da nonnative nazionali o comunitarie per le stesse spese di cui alla lettera b), ad eccezione di quanto previsto dal comma 3, defl'articolo 3.

5. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) devono altresì dichiarare che l'investimento in ricerca di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c) è da ritenersi aggiuntivo, con riferimento ai parametri indicati al paragrafo 6.2 della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo (96/C 45/06) e successive modificazioni e integrazioni.
 
 

 

Art. 5
(Concessione dei creditì di imposta)

1. Il MURST, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine finale per la presentazione delle domande verifica che la domanda-dichiarazione contenga gli elementi richiesti ai sensi dell'articolo 4. Nei limiti della copertura finanziaria di cui all'articolo 5, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il MURST forma un elenco dei soggetti ammissibili al credito di imposta, dandone comunicazione anche per via telematica agli interessati, in conformità al seguente ordiiie di priorità:

a) soggetti di cui afl'articolo 2, conuna 1, lettere a), b), c) e d), operanti nefle aree depresse, secondo l'ordine cronologico di presentazione deue domande, con onere a carico delle risorse di cui all'articolo 4, comma 11, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ovvero, qualora inferiori alle richieste, a carico delle risorse di cui alle disponibilità del Fondo;

b) soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c) e d), operanti nelle aree diverse da quelle di cui alla lettera a), secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, con onere a carico delle disponibilità del Fondo, se residuano risorse disponibili subordinatamente alla concessione del credito di imposta ai soggetti di cui alla lettera a);

c) soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, l'ettera e), operanti nelle aree depresse del paese, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, a carico delle disponibilità del Fondo, se residuano risorse disponibili subordinatainente alla concessione dei crediti di imposta sub a) e sub b), limitatamente alle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c); -

d) soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) operanti nelle altre aree, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, a carico delle disponibilità del Fondo se residuano risorse disponibili subordinatamente alla concessione dei crediti di imposta sub a), b) e c), limitatamente alle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c).

2. Le domande dichiarazioni inoltrate successivamente alla scadenza del termine finale di cui all'articolo 8 sono restituite ai richiedenti.

3. Il soggetto ammesso ai sensi del comma 1, trasmette al MURST, dipartimento per lo sviluppo ed il potenziamento dell'attività di ricerca, a pena di decadenza, entro 30 giomi dal ricevimento della comunicazione di cui al medesimo comma, copia autenticata dei contratti di assunzione, dei contratti di ricerca commissionati ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), dell'intesa con università ai sensi deu'articolo 3, comma 2, lettera b), ovvero in altemativa inoltra una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e dal presidente del collegio sindacale, ove esistente, attestante:

a) l'avvenuta assunzione di personale con i requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), con gli estremi identificativi del medesimo personale;

b) ovvero l'avvenuta stipula del contratto con i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), con gli estremi identificativi del medesimo soggetto e con l'indicazione dell'attività di ricerca oggetto del contratto;

c) ovvero l'avvenuta sottoscrizione di intesa con l'università ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera b), con l'indicazione del numero delle borse di dottorato e del programma di ricerca.

4. Scaduti i termini di cui al comma 3, il MURST, sulla base delle documentazioni o delle dichiarazioni pervenute in tempo utile, forma l'elenco dei soggetti beneficiari che pubblica sulla Gazzetta Ufficiale, dandone comunicazione anche per via telematica ai soggetti medesimi. Il MURST trasmette il predetto elenco, con l'indicazione degli estremi identificativi e dei relativi importi al sistema informativo del Ministero delle finanze, secondo modalità determinate con provvedimenti adottati d'intesa tra gli uffici dirigenziali competenti delle due amministrazioni.

5. Per l'anno 1998, i soggetti beneficiari dell'agevolazione sono determinati, in deroga ai commi 2, 3 e 4 esclusivamente sulla base delle domande-dichiarazioni di cui all'articolo 4 presentate entro il termine finale determinato per lo stesso anno ai sensi dell'articolo 8 e in conformità all'ordine di priorità di cui al gomma 1, secondo apposito elenco formato dal MURST, pubblicato sulla a Ufficiale e trasmesso al sistema informativo del Ministero delle finanze, dandone comunicazione agli interessati. Resta fermo per i beneficiari l'obbhgo di trasmettere entro il 31 dicembre 1998 la documentazione o la dichiarazione di cui al comma 3. La mancata spedizione entro il termine indicato determina la revoca della agevolazione.
 
 

 

Art. 6
(Modalità di fruizione del credito di imposta)

1. Il credito di imposta di cui all'articolo 3 è indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale è concesso il beneficio ai sensi della comunicazione di cui all'arú.colo 5, comma 4.

2. Il credito di imposta, che non concorre alla formazione del reddito imponibile, può essere fatto valere ai fini del pagamento, anche in sede di acconto, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) anche in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per i soggetti nei confronti dei quali trova applicazione tale normativa.

3. Il credito di imposta non è rimborsabde, tuttavia esso non limita il diritto al rimborso di imposte ad altro titolo spettante; l'eventuale eccedenza è riportabile nei periodi di imposta successivi.
 
 

 

Art. 7
(Controllo e monitoraggio)

1. Il MURST può in qualsiasi momento verificare la validità della documentazione o della dichiarazione di cui all'articolo 5, commi 3 e 5, ai sensi delle leggi vigenti sugli strumenti contrattuali, nonché effettuare controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni e sull'attuazione degli impegni contrattuali di cui al presente decreto, anche avvalendosi di esperti iscritti agli albi ministeriali. In caso di non veridicità delle predette dichiarazioni, fatta salva l'applicazione delle relative sanzìoni penali, le agevolazioni sono revocate ed il soggetto beneficiario è escluso dalle agevolazioni di cui al presente decreto. In caso di mancata attuazione degli impegni contrattuali il MURST si riserva di revocare l'agevolazione, previa valutazione delle responsabilità dei contraenti e degli importi contrattuali erogati.

2. Il Ministero delle finanze comunica al MURST i nominativi dei soggetti beneficiari del credito di imposta che hanno commesso violazioni alla normativa fiscale nei periodi di imposta in cui il credito è fatto valere.  I Mnisteri delle finanze e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica si scambiano notizie certe, eventualmente pervenute da terzi, circa violazioni alla normativa contributiva, sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni. In tali casi il MURST revoca le agevolazioni.

3. Il MURST effettua il monitoraggio sull'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, verificandone la coerenza con gli obiettivi di cui all'articolo 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, potendo acquisire dati e disporre visite presso i soggetti beneficiari, anche avvalendosi delle società o di enti prescelti ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, ovvero degli esperti iscritti agli albi ministeriali.

4. Gli oneri relativi al controllo e al monitoraggio, qualora esercitati da soggetti esterni al MURST, sono a carico della disponibilità del Fondo.
 
 

 

Art. 8
(Termine per la presentazione delle domande)

1. I termini per la presentazione delle domande di cui all'articolo 4 sono deternùnati da decreti del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale. I decreti indicano altresì le modalità di comunicazione utilizzate dal MURST nei confronti dei soggetti ammessi a beneficiarne ai sensi dell'articolo 5.

2. A partire dall'anno 1999 le modalità di inoltro delle domande - dichiarazioni di cui all'articolo 4, le modalità di sottoscrizione, identificazione e trasmissione dei documenti o delle dichiarazioni di cui all'articolo 5, commi 3 e 5, possono essere modificate con decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, anche in relazione all'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 10.11.97 n. 513 in materia di archiviazione e trasmissione di documenti con utenti informatici e telematici, nonché all'adozione dei regolamenti di cui all'articolo 1 della legge 15 maggio 1997, n. 127.  I predetti decreti, altresì, possono integrare le indicazioni da contenere nelle domande - dichiarazione di cui all'articolo 4 per esigenze di monitoraggio e controllo.
 
 

 

Art. 9
(Regolazione contabile dei crediti di imposta)

1. Alla regolazione contabile dei crediti di imposta fruiti si provvede mediante utilizzo dei fondi iscritti nell'apposita unità previsionale di base 4.1.2.5. - Devoluzione di proventi (capitolo 3536) -dello stato di previsione del Ministero defle finanze, per l'anno finanziario 1998, e corrispondenti unità per gli anni successivi, per il conseguente versamento ai pertinenti capitolo ed articoli all'entrata del bilancio dello Stato.  I fondi già iscritti sulla predetta unità previsionale sono integrati annualmente di un importo pari alle quote che il CIPE detemúna in sede di -riparto delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo delle aree depresse, ai sensi dell'arúcolo 4, conuna 11, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Il Ministro del tesoro, del bdancío e della programmazione econonuca è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazìoni di bilancio.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana.  E' fatto obbligo a chiunque spettí di osservarlo e di farlo osservare. .
 
 


Roma, 22 luglio 1998

.




 
   

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