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XIV Legislatura

Decreto 10 gennaio 2002, n.38

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 marzo 2002 n.69

Regolamento recante riordino della disciplina delle scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, adottato in attuazione dell'articolo 17, comma 96, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127.


Emblema Repubblica Italiana
logo miur il ministro

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 697, recante la disciplina del riconoscimento delle scuole superiori per interpreti e traduttori;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e, in particolare, l'articolo 17, comma 96, lettera a), che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento delle scuole di cui alla richiamata legge n. 697 del 1986, l'attivazione dei corsi, il rilascio e la valutazione dei relativi titoli;

Visto il Rapporto finale del Gruppo di ricerca appositamente costituito dall'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario, trasmesso con nota n. 65 del 25 gennaio 1999;

Visto il regolamento adottato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, concernente la determinazione delle classi delle lauree universitarie e, in particolare, l'allegato 3 al predetto provvedimento, relativo alla classe delle lauree nelle scienze della mediazione linguistica;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, recante norme sulla determinazione delle classi delle lauree universitarie specialistiche;

Visto il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 9 aprile 2001;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 14 giugno 2001;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988, così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. 1.1.4/31890/4.23.41 del 27 luglio 2001;

A d o t t a

il seguente regolamento:

TITOLO I
PROCEDURE PER IL RICONOSCIMENTO DELLE SCUOLE

Art. 1.
Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente regolamento, adottato in attuazione dell'articolo 17, comma 96, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127, ridetermina la disciplina concernente il riconoscimento delle scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, nonché le modalità per l'attivazione dei corsi, il rilascio e la valutazione dei relativi titoli, definendo i criteri e le procedure conseguenti.

2. Le scuole superiori per interpreti e traduttori di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, assumono la denominazione di Scuole superiori per mediatori linguistici e rilasciano, ove istituite e attivate ai sensi del presente regolamento, titoli di studio, conseguibili al termine di corsi di studi superiori di durata triennale, equipollenti a tutti gli effetti ai diplomi di laurea rilasciati dalle università al termine dei corsi afferenti alla classe delle "Lauree universitarie in scienze della mediazione linguistica", di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000.

3. Ai sensi del presente regolamento si intendono:
a) per Ministro, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
b) per Ministero, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
c) per Servizio, il Servizio per l'autonomia universitaria e gli studenti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
d) per legge, la legge 11 ottobre 1986, n. 697;
e) per scuole di cui all'articolo 1 della legge, le scuole pubbliche e private aventi come finalità la gestione di corsi per mediatori linguistici per i fini di cui alla legge stessa;
f) per corsi, i corsi di diploma per mediatori linguistici istituiti presso le scuole riconosciute ai sensi del presente regolamento;
g) per Commissione, la Commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 3.

Art. 2.
Istanza di riconoscimento

1. I soggetti pubblici e privati, gestori di scuole che intendono ottenere il riconoscimento per i fini di cui al presente regolamento, devono produrre apposita documentata istanza al Ministero. La documentazione deve comprendere lo statuto della scuola di cui all'articolo 4, il regolamento didattico dei corsi di studio di cui all'articolo 7, nonché i requisiti di qualificazione didattica e di adeguatezza delle dotazioni di personale, finanziarie e delle strutture di cui al comma 2. Sono consentite integrazioni all'istanza stessa ove il procedimento di riconoscimento non sia stato nel frattempo concluso.

2. Ai fini del riconoscimento le scuole devono disporre di condizioni atte a garantire la qualità formativa, consistenti in adeguate risorse finanziarie, in una congrua dotazione di aule, laboratori linguistici, ambienti multimediali, computers, biblioteca, e cabine di simultanea in proporzione al numero degli studenti; e devono altresì disporre di qualificati docenti delle discipline linguistiche, comprese quelle professionalizzanti, afferenti alle attività formative di base, caratterizzanti, affini o integrative, come indicate nel prospetto allegato n. 3 al decreto ministeriale 4 agosto 2000. La qualificazione dei docenti deve risultare da specifico curriculum di studio e professionale. Il reclutamento dei docenti va effettuato secondo procedure selettive improntate ai criteri della comparazione e della pubblicità della valutazione.

3. Entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza il responsabile del procedimento trasmette alla Commissione di cui all'articolo 3 copia della stessa e della relativa documentazione.

4. Entro i successivi novanta giorni la Commissione formula motivato parere sull'istanza di riconoscimento, previa valutazione della sussistenza dei requisiti di cui ai commi precedenti, tenuto altresì conto delle possibilità occupazionali nel settore nell'ambito del bacino di utenza delle scuole richiedenti e dell'eventuale presenza, nello stesso ambito territoriale regionale, di scuole riconosciute e di corrispondenti corsi di studio attivati presso università.

5. Ai fini della formulazione del prescritto parere è in facoltà della Commissione accertare, anche con visite ispettive, la sussistenza dei requisiti di qualificazione didattica e di adeguatezza delle strutture e delle attrezzature. A tal fine la Commissione può avvalersi anche di esperti esterni, entro il limite massimo di tre, ove la stessa Commissione non disponga al proprio interno delle conoscenze relative a specifici ambiti linguistici che ritenga motivatamente necessarie al fine della valutazione.

6. Il provvedimento di riconoscimento è adottato con decreto del direttore generale del Servizio sulla base del parere formulato dalla Commissione, entro trenta giorni dal ricevimento dello stesso, decorsi inutilmente i quali, il riconoscimento si intende negato. Ove ricorrano particolari necessità istruttorie, i termini di cui ai commi 3 e 4 possono essere prorogati, a cura del responsabile del procedimento, per non più di sessanta giorni, decorsi inutilmente i predetti termini, il riconoscimento si intende negato.

7. Il provvedimento di diniego del riconoscimento, idoneamente motivato, è adottato con le stesse modalità di cui al comma 6.

8. I decreti di cui ai commi 6 e 7 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 9. Il decreto di riconoscimento indica la sede nella quale la scuola è abilitata, successivamente alla data di emanazione del provvedimento, ad istituire e ad attivare corsi di studi superiori di durata triennale e a rilasciare i relativi diplomi equipollenti a tutti gli effetti ai diplomi di laurea rilasciati dalle università al termine dei corsi afferenti alla classe n. 3 delle lauree universitarie - Scienze della mediazione linguistica di cui all'allegato 3 al decreto ministeriale 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000. Per l'eventuale riconoscimento di sedi decentrate deve essere prodotta apposita documentata istanza successivamente al riconoscimento della sede principale, secondo le procedure di cui ai commi 2 e seguenti.

 

Art. 3.
Commissione tecnico-consultiva

1. Con decreto del Ministro è costituita una Commissione tecnico-consultiva con il compito di esprimere parere obbligatorio in ordine all'istanza di riconoscimento delle scuole ai sensi del presente regolamento.

2. La Commissione è composta da:

a) quattro docenti scelti dal Ministro in una rosa di otto professori universitari designati dal Consiglio universitario nazionale, inquadrati nei settori scientifico-disciplinari di riferimento per le attività formative caratterizzanti individuate nel prospetto allegato n. 3, di cui al decreto ministeriale 4 agosto 2000;

b) quattro esperti designati, in ragione rispettivamente di due per ciascuna, dall'Associazione italiana traduttori e interpreti e dall'Associazione internazionale interpreti di conferenza;

c) un esperto in valutazione e programmazione designato dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario.

3. Ai lavori della Commissione partecipa, con voto consultivo, il dirigente del competente Ufficio del servizio, responsabile del procedimento. Con il decreto di cui al comma 1 è nominato il Presidente, il cui voto prevale in caso di votazioni con esito di parità.

4. La Commissione dura in carica tre anni. I singoli componenti possono essere confermati una sola volta.

5. All'atto dell'insediamento la Commissione adotta, a maggioranza assoluta dei componenti, il regolamento di funzionamento, improntato a criteri di trasparenza e di pubblicizzazione delle decisioni e delle valutazioni.

6. La Commissione può organizzarsi in gruppi istruttori di lavoro e può procedere ad audizioni anche su richiesta dei soggetti istanti. A tal fine si avvale di una segreteria tecnica, costituita con provvedimento del direttore generale del Servizio.

7. Su delibera della Commissione, in relazione a questioni ed argomenti specifici, possono partecipare ai lavori della stessa, senza diritto di voto, esperti qualificati convocati di volta in volta dal Presidente.

8. L'incarico di membro della Commissione è incompatibile con quello di componente di organi di direzione, gestione, consultivi, di controllo e didattici dei soggetti gestori delle scuole che abbiano prodotto istanza ai sensi dell'articolo 2. I membri della Commissione stessa non possono avere comunque cointeressenze nelle scuole, nè avere presso le stesse incarichi di insegnamento in atto.

9. Ai componenti la Commissione, oltre al trattamento di missione ove competa, è attribuito un gettone di presenza per la partecipazione alle adunanze della Commissione stessa, nella misura stabilita dal decreto interministeriale di cui all'articolo 13, comma 5, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

 

Art. 4.
Effetti del riconoscimento

1. Il provvedimento di riconoscimento abilita la Scuola ad istituire e ad attivare corsi di diploma per mediatori linguistici e determina il numero massimo dei corsi e degli allievi da ammettere al primo anno di ciascun corso e complessivamente per l'intero ciclo.

2. Le scuole riconosciute ai sensi del precedente comma sono rette da uno statuto che ne disciplina la gestione e il funzionamento, compresi i rapporti con i soggetti gestori delle scuole stesse, prevedendo gli organi responsabili della direzione amministrativa, scientifica e didattica, nonché le attribuzioni, la composizione e la durata degli stessi. Tra gli organi deve essere previsto un Comitato tecnico-scientifico composto da almeno tre esperti, di cui un docente universitario, esterno alla scuola, inquadrato nei settori scientifico-disciplinari di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), con funzioni di monitoraggio e di valutazione del funzionamento della scuola e dei risultati scientifici e didattici conseguiti.

3. Il Comitato di cui al comma 2 presenta ogni anno al Ministero una relazione sul funzionamento della scuola e sull'attività scientifica e didattica svolta nell'anno immediatamente precedente, nonché sul programma per l'anno successivo, che viene trasmessa alla Commissione. La mancata presentazione al Ministero della relazione per due anni consecutivi determina, previa diffida a presentare le relazioni predette entro trenta giorni dal ricevimento della diffida stessa, la decadenza del riconoscimento, da adottare con motivato decreto del direttore generale del Servizio.

4. Ai fini dell'accertamento della permanenza dei requisiti di idoneità di cui all'articolo 2, comma 4, il Ministero dispone, anche su proposta della Commissione, verifiche ispettive a campione presso le scuole.

5. Qualora vengano accertati fatti modificativi dei requisiti di idoneità, può essere adottato, previo contraddittorio con i soggetti interessati, decreto di revoca del riconoscimento, idoneamente motivato, su conforme parere della Commissione. La revoca è comunque disposta in caso di interruzione o di cessazione dell'attività formativa. Il decreto di revoca è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

6. Con provvedimento del direttore generale del Servizio, su istanza delle scuole interessate e previo parere favorevole della Commissione di cui all'articolo 3, è autorizzato il trasferimento della sede. Il trasferimento della responsabilità legale delle stesse è comunicato al Ministero per la presa d'atto.

 

Art. 5.
Reiterazione dell'istanza

1. I soggetti gestori delle scuole cui sia stato negato il riconoscimento possono produrre nuova istanza nella quale, in relazione al provvedimento di diniego, devono essere dedotti, a pena di inammissibilità, elementi nuovi, idoneamente motivati e documentati. Il provvedimento di inammissibilità è adottato dal direttore generale del Servizio previo parere obbligatorio della Commissione di cui all'articolo 3.

 

TITOLO II
ORDINAMENTO DEI CORSI DI STUDIO

Art. 6.
Obiettivi formativi dei corsi di studio e criteri di ammissione

1. I corsi attivati nelle scuole hanno lo scopo di fornire agli studenti una solida formazione culturale, di base e linguistica, di livello superiore, in almeno due lingue, oltre l'italiano, e nelle relative culture, nonché di sviluppare specifiche competenze linguistico-tecniche orali e scritte adeguate alle professionalità proprie dell'area della mediazione linguistica.

2. I corsi di studio di cui al comma 1 hanno durata triennale, corrispondente a 180 crediti formativi universitari, quali definiti e disciplinati dall'articolo 5 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.

3. Per essere ammessi ai corsi di studio di cui al comma 1 occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, da parte degli organi della scuola responsabili della didattica. Il regolamento didattico di cui all'articolo 7 richiede altresì il possesso di un'adeguata preparazione linguistica iniziale, definendo le conoscenze richieste per l'accesso e determinando le necessarie modalità di verifica. Deve essere comunque accertata, tra l'altro, l'ottima conoscenza della lingua madre da parte dei candidati.

4. In favore degli iscritti ai corsi si applicano le norme vigenti in ambito universitario in materia di diritto allo studio di competenza delle regioni.

 

Art. 7.
Ordinamenti didattici

1. Le scuole adottano il regolamento didattico dei corsi di studio in conformità agli obiettivi formativi qualificanti e alle attività formative indispensabili individuate per la classe delle "Lauree universitarie in scienze della mediazione linguistica" di cui all'allegato n. 3 al decreto ministeriale 4 agosto 2000.

2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina le materie indicate nell'articolo 11, comma 3, lettere c) e d) e comma 7, lettere i), l) ed m), nonché lettera e), limitatamente alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti, del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509. Il regolamento stesso determina in particolare i contenuti di cui all'articolo 12, comma 2, del predetto decreto ministeriale n. 509 del 1999.

3. Della Commissione per la prova finale per il conseguimento del diploma fa parte un esperto designato dal Ministro, con oneri a carico della scuola.

4. Il regolamento è adottato e modificato con le procedure previste nello statuto della scuola.

 

Art. 8.
Riconoscimento ai fini dell'accesso ai corsi di studio universitari

1. I diplomi rilasciati dalle scuole riconosciute al termine dei corsi di studio di cui all'articolo 6 consentono l'accesso ai corsi di laurea specialistica appartenenti alle classi delle lauree universitarie specialistiche in "Interpretariato di conferenza" (n. 39/S) e in "Traduzione letteraria e traduzione tecnico-scientifica" (n. 104/S) di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, con le modalità di cui all'articolo 5 dello stesso decreto.

2. I competenti organi accademici degli atenei valutano i crediti formativi acquisiti dallo studente nei corsi di cui all'articolo 6 del presente regolamento ai fini del proseguimento degli studi nei corsi di laurea appartenenti alle classi delle lauree universitarie determinate con il decreto del Ministro 4 agosto 2000, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del regolamento adottato con decreto del Ministro 3 novembre 1999, n. 509, e dell'articolo 5 del citato decreto del Ministro 4 agosto 2000.

 

Art. 9.
Docenza nei corsi

1. Gli insegnamenti nei corsi di cui all'articolo 6 sono affidati a professori e ricercatori universitari ovvero a esperti in possesso di idonea qualificazione in materia di traduzione e di interpretariato, nonché di documentata esperienza professionale acquisita in attività relativa alle stesse materie. La qualificazione dei docenti deve risultare da specifico curriculum di studio e professionale. Il reclutamento dei docenti va effettuato secondo procedure selettive improntate ai criteri della comparazione e della pubblicità della valutazione.

 

TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 10.
Norme di adeguamento

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento le scuole già riconosciute ai sensi della legge si conformano alle disposizioni del regolamento stesso. Nello stesso termine trasmettono al competente Servizio una dettagliata e documentata relazione in merito. La mancata trasmissione della relazione e della relativa documentazione, nel termine indicato, determina la revoca del riconoscimento, previa comunicazione di avvio del relativo procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Entro novanta giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 1, anche a seguito delle risultanze dell'eventuale visita ispettiva disposta ai sensi dell'articolo 2, comma 5, la Commissione esprime il proprio parere.

3. La conferma del riconoscimento delle scuole è disposta nei successivi trenta giorni con decreto del direttore generale del Servizio.

4. Qualora siano accertate carenze dei requisiti di idoneità si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 6.

5. I decreti di conferma e di revoca dei riconoscimenti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Art. 11.
Valutazione dei crediti formativi

1. Su istanza degli interessati gli esami superati dagli studenti e da coloro che hanno conseguito il diploma secondo il previgente ordinamento presso le scuole riconosciute ai sensi della legge 11 ottobre 1986, n. 697, sono considerati dai competenti organi didattici crediti formativi ai fini del conseguimento dei titoli di cui all'articolo 2, comma 9.

 

Art. 12.
Accesso agli atti del procedimento

1. Ai sensi e con le modalità previste dal regolamento adottato con decreto del Ministro 14 giugno 1994, n. 774, attuativo dell'articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di procedimento amministrativo, e successive modificazioni e integrazioni i soggetti di cui agli articoli 7, 9 e 10 della legge stessa hanno diritto di accesso agli atti del procedimento in possesso del Ministero.

 

Art. 13.
Convenzioni con atenei per la realizzazione di corsi di laurea specialistica

1. Previo provvedimento autorizzativo disposto dal direttore generale del Servizio, sentita la Commissione di cui all'articolo 3, le scuole possono stipulare convenzioni con atenei ubicati nella regione ove hanno sede le stesse, per la realizzazione di corsi di laurea specialistica appartenenti alle classi di cui all'articolo 8, comma 1. Restano riservate agli atenei la responsabilità didattica dei corsi medesimi e il rilascio dei relativi titoli.

 

Art. 14.
Termini procedimentali

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento e non oltre dodici mesi dall'entrata in vigore del medesimo, i termini di cui all'articolo 2, commi 3 e 4, sono rispettivamente stabiliti in sessanta e in duecentoquaranta giorni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


Roma, 10 gennaio 2002

Il Ministro: Moratti

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il1° marzo 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1 Istruzione, universitā e ricerca, foglio n. 137


NOTE

 

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- La legge 11 ottobre 1986, n. 697, prevede "Disciplina del riconoscimento dei diplomi rilasciati dalle Scuole superiori per interpreti e traduttori".

- La legge 9 maggio 1989, n. 168, concerne "Istituzione dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica".

- Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri:

"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento , sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.".

- Il comma 96, lettera a), dell'art. 17, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo) recita:

"96. Con decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, emanati sulla base di criteri di semplificazione delle procedure e di armonizzazione con la revisione degli ordinamenti di cui al comma 95, e' altresì rideterminata la disciplina concernente:

a) il riconoscimento delle scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, l'attivazione dei corsi, il rilascio e la valutazione dei relativi titoli.".

- Il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, reca: "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei".

- Il decreto ministeriale 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000 prevede: "Determinazione delle classi delle lauree universitarie".

- Il decreto ministeriale 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001 reca: "Determinazione delle classi delle lauree universitarie specialistiche".

 

 

Note all'art. 1:

- Per il testo dell'art. 17, comma 96, lettera a) della legge 15 maggio 1997, n. 127, si veda nelle note alle premesse.
- Per il titolo della legge 11 ottobre 1986, n. 697, si veda nelle note alle premesse.
- Per il titolo del decreto ministeriale 4 agosto 2000 si veda nelle note alle premesse.

 

Nota all'art. 2:

- Per il titolo del decreto ministeriale 4 agosto 2000 si veda nelle note alle premesse.

 

Nota all'art. 3:

- Si riporta il testo del comma 5, dell'art. 13, della citata legge 9 maggio 1989, n. 168: "5. Per la costituzione dl gruppi di lavoro o di commissioni ai sensi dell'art. 12, comma 4, lettera f) per collaborazioni a tempo parziale, nonché per incarichi di consulenza, studio o ricerca, il Ministro può avvalersi di altri esperti, nei limiti dell'apposito stanziamento di bilancio, secondo modalità disciplinate dal regolamento di cui allo stesso art. 12, comma 4. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, sono annualmente determinati i compensi per gli incarichi a tempo parziale e per la partecipazione alle commissioni e ai gruppi di lavoro".

 

Nota all'art. 6:

- L'art. 5 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, prevede:

"Art. 5. - 1. Al credito formativo universitario, di seguito denominato credito, corrispondono venticinque ore di lavoro per studente; con decreto ministeriale si possono motivatamente determinare variazioni in aumento o in diminuzione delle predette ore per singole classi, entro il limite del 20 per cento.

2. La quantità media di lavoro di apprendimento svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari è convenzionalmente fissata in 60 crediti.

3. I decreti ministeriali determinano, altresì, per ciascuna classe di corsi di studio la frazione dell'impegno orario complessivo che deve essere riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale. Tale frazione non può comunque essere inferiore a metà, salvo nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.

4. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto, fermo restando che la valutazione del profitto è effettuata con le modalità di cui all'art. 11, comma 7, lettera d).

5. Il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti da uno studente ai fini della prosecuzione degli studi in altro corso della stessa università ovvero nello stesso o altro corso di altra università, compete alla struttura didattica che accoglie lo studente, con procedure e criteri predeterminati stabiliti nel regolamento didattico di ateneo.

6. I regolamenti didattici di ateneo possono prevedere forme di verifica periodica dei crediti acquisiti, al fine di valutarne la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi, e il numero minimo di crediti da acquisire da parte dello studente in tempi determinati, diversificato per studenti impegnati a tempo pieno negli studi universitari o contestualmente impegnati in attività lavorative.

7. Le università possono riconoscere come crediti formativi universitari, secondo criteri predeterminati, le conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello postsecondario alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso".

 

Note all'art. 7:

- I commi 3, lettere c) e d) e 7, lettere e), i), l) e m) dell'art. 11 del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, recano:

"3. Ogni ordinamento didattico determina:

a) - b) (omissis);

c) i crediti assegnati a ciascuna attività formativa, riperendoli, per quanto riguarda quelle previste nelle lettere a), b), c) dell'art. 10, comma 1, ad uno o più settori scientifico-disciplinari nel loro complesso;

d) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio".

"7. I regolamenti didattici di ateneo, nel rispetto degli statuti, disciplinano altresì gli aspetti di organizzazione dell'attività didattica comuni ai corsi di studio, con particolare riferimento:

a) - d) (omissis);

e) alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di laurea e ai corsi di laurea specialistica;

f) - h) (omissis);

i) alle modalità di individuazione, per ogni attività, della struttura o della singola persona che ne assume la responsabilità;

l) alla valutazione della qualità delle attività svolte; m) alle forme di pubblicità dei procedimenti e delle decisioni assunte".

- L'art. 12, comma 2 del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, reca:

"2. Il regolamento didattico di un corso di studio determina in particolare:

a) l'elenco degli insegnamenti, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e dell'eventuale articolazione in moduli, nonché delle altre attività formative;

b) gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa;

c) i curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;

d) la tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti;

e) le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza".

 

Note all'art. 8:

- L'art. 5 del decreto ministeriale 28 novembre 2000 prevede: "Art. 5. - 1. I regolamenti didattici dei corsi di studio di laurea specialistica fissano i requisiti curricolari che devono essere posseduti per l'ammissione a ciascun corso di laurea specialistica, ai sensi degli articoli 6, comma 2; 9, comma 3; 12, comma 2, lettera c), del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509. Eventuali integrazioni curricolari devono essere realizzate prima della verifica della preparazione individuale di cui al seguente comma 2.

2. Il regolamento didattico di ateneo fissa le modalità di verifica della adeguatezza della personale preparazione ai fini dell'ammissione al corso di laurea specialistica, ai sensi degli articoli 6, comma 2; 11, comma 7, lettera e), del predetto decreto ministeriale".

- Il comma 5, dell'art. 5 del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, dispone:

"5. Il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti da uno studente ai fini della prosecuzione degli studi in altro corso della stessa università ovvero nello stesso o altro corso di altra università, compete alla struttura didattica che accoglie lo studente, con procedure e criteri predeterminati stabiliti nel regolamento didattico di ateneo".

- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto ministeriale 4 agosto 2000:

"Art. 5. - 1. Ai fini delle disposizioni di cui all'art. 3, commi 4 e 5, e art. 9, commi 3 e 4, del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, i regolamenti didattici di ateneo prevedono, individuati i relativi crediti mancanti entro i limiti fissati nei regolamenti medesimi, l'eventuale integrazione dei curricula. L'integrazione è consentita anche successivamente al conseguimento del titolo di laurea. Ai sensi dell'art. 11, comma 7, lettera d) del predetto decreto ministeriale, l'acquisizione dei crediti mancanti è accertata nelle forme previste dagli stessi regolamenti didattici

 

Nota all'art. 10:

- La legge 7 agosto 1990, n. 241, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192, riguarda "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".

 

Nota all'art. 11:

- Per il titolo della legge 11 ottobre 1986, n. 697, si veda nelle note alle premesse.

 

Note all'art. 12:

- Il decreto ministeriale 14 giugno 1994, n. 774, prevede: "Regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, relativamente alla determinazione dei termini entro i quali debbono essere adottati i provvedimenti di competenza del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica".

- Gli articoli 7, 9, 10 e 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, prevedono:

"Art. 7. - 1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall'art. 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni d'impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari".

"Art. 9. - 1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento".

"Art. 10. - 1. I soggetti di cui all'art. 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'art. 9 hanno diritto:

a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'art. 24;

b) di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento".

"Art. 22. - 1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dalla presente legge.

2. È considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione della disposizione di cui al comma 1, dandone comunicazione alla Commissione di cui all'art. 27".





 
   

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