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XIII Legislatura

Decreto Legislativo 29 settembre 1999, n.381

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 ottobre 1999 n.255

Istituzione dell' Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, nonché disposizioni concernenti gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell' università e della ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell' articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

legge 15 marzo 1997, n. 59


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59 ed in particolare l'articolo 11, comma 1, lettere b) e d), l'articolo 14, comma 1, lettera a), d) ed f) e l'articolo 18, comma 1, lettera b), d), f) e g)

VISTO l'articolo 1, comma 12 della legge 16 giugno 1998, n. 191;

VISTA la legge 29 luglio 1999, n. 241;

VISTO il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19, sul riordino del Consiglio nazionale delle ricerche;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 maggio 1999;

VISTO il parere espresso dalla Commissione parlamentare di cui all'articolo 5 della citata legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA le deliberazioni del Consiglio dei Ministri adottate nelle riunioni del 3 e 10 settembre 1999;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

TITOLO I

Istituto Nazionale di geofisica e vulcanologia

(INGV)

 Art. 1

Istituzione dell'ente

 1. E' istituito, con le modalità e i tempi di cui all'articolo 6, l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), come ente di ricerca non strumentale, nel quale confluiscono, l'Istituto nazionale di geofisica (ING), l'Osservatorio vesuviano (OV), nonché i seguenti istituti del Consiglio nazionale delle ricerche (C.N.R.);

a) Istituto internazionale di vulcanologia di Catania (IIV);

b) Istituto di geochimica dei fluidi di Palermo (IGF);

c) Istituto di ricerca sul rischio sismico di Milano (IRRS).

2. L'INGV ha personalità giuridica di diritto pubblico con autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile e si dota di un ordinamento autonomo in conformità al presente decreto, alla legge 9 maggio 1989, n. 168 e successive modificazioni e integrazioni, al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, nonché, per quanto non previsto dalle predette disposizioni, al codice civile.

3. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica esercita nei confronti dell'ente le competenze previste dalle disposizioni di cui al comma 2.

Art. 2

Attività dell'INGV

1. L'INGV:

a) promuove ed effettua, anche nell'ambito di programmi dell'Unione europea e di organismi internazionali,
attività di ricerca nel campo delle discipline geofisiche, della vulcanologia e delle loro applicazioni, ivi compresi lo studio dei fenomeni fisici e chimici precursori dei terremoti e delle eruzioni vulcaniche, dei metodi di valutazione del rischio sismico e vulcanico, della pericolosità sismica e vulcanica del territorio, anche in collaborazione con le università e con altri soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali;
b) progetta e coordina programmi nazionali ed internazionali di ricerca finalizzati al rilevamento sistematico dei fenomeni geofisici, vulcanici e geochimici, anche a mezzo di osservatori geofisici, sismici e vulcanici;
c) svolge funzioni di sorveglianza sismica e vulcanica del territorio nazionale e di coordinamento delle reti sismiche regionali e locali, ivi comprese le funzioni di sorveglianza sismica e vulcanica della Sicilia orientale (progetto Poseidon) di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito dalla legge 3 luglio 1991, n. 195;
d) provvede alla organizzazione e gestione della rete sismica nazionale integrata;
e) è sede e fornisce supporto all'attività del gruppo nazionale per la difesa dai terremoti e al gruppo nazionale per la vulcanologia, istituiti ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, con le condizioni autonomia previste dalla predetta disposizione;
f) rende disponibili per tuta la comunità scientifica per tutte le reti di monitoraggio, nazionale e locale.

2. L'INGV è componente del servizio nazionale della protezione civile di cui all'articolo 6 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e le attività di cui alle lettere a), relativamente alla valutazione dei rischi e della pericolosità, nonché c), d) ed e) del comma 1, sono svolte in regime di convenzione con il Dipartimento della protezione civile.

3. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica si avvale dell'ente per promuovere sostenere e coordinare la partecipazione italiana ad organismi, progetti e iniziative internazionali nel campo della ricerca geofisica, vulcanica e sismica.

Art. 3

Organi dell'ente

1. Sono organi dell'ente:

a) il presidente;

b) il consiglio direttivo;

c) il comitato di consulenza scientifica;

d) il collegio dei revisori dei conti.

2. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente, ne sovrintende all'andamento, convoca e presiede il consiglio direttivo e il comitato di consulenza scientifica, stabilendone l'ordine del giorno. Il presidente, scelto tra personalità di alta qualificazione scientifica, è nominato ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Il presidente dura in carica quattro anni e può essere confermato solo una volta.

3. Il consiglio direttivo ha compiti di indirizzo, di programmazione e di verifica dell'andamento delle attività dell'ente, di deliberazione sui regolamenti di organizzazione, funzionamento, amministrazione, contabilità e finanza, sul piano triennale di cui all'articolo 4 e sui suoi aggiornamenti annuali, nonché sui bilanci. Il consiglio direttivo delibera inoltre l'attivazione e l'eventuale soppressione delle sezioni di cui all'articolo 5, commi 5 r 7 sentito il preventivo parere di consulenza scientifica.

4. Il consiglio direttivo è composto dal presidente e da sei esperti di alta qualificazione tecnico-scientifica ovvero di comprovata esperienza nelle applicazioni della ricerca del settore. I componenti sono nominati dal Ministro dell'università, della ricerca scientifica e tecnologica, uno su designazione del Ministro incaricato per il coordinamento della protezione civile, uno su designazione della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle province autonome, due designati dal Consiglio Scientifico Nazionale (CSN), di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, relativo all'area scientifica corrispondente, con specializzazione rispettivamente nello studio dei terremoti e dei vulcani.

5. E’ costituito un comitato di consulenza scientifica che esprime parere obbligatorio sul piano di cui all’articolo 4 e sugli aggiornamenti annuali. Su richiesta del consiglio direttivo svolge attività consultiva ed istruttoria, avvalendosi altresì all’occorrenza di altri esperti. E’ costituito da dieci membri, di cui 5 eletti nel loro ambito tra il personale di ricerca e i geofisici ordinari, associati e ricercatori in servizio presso l'ente e cinque eletti nel loro ambito tra i professori universitari e ricercatori nei settori scientifico-disciplinari di geofisica e vulcanologia. Sono eletti i candidati che ottengono, nel rispettivo collegio elettorale, il maggior numero di voti. Con decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono disciplinate le operazioni elettorali e sono nominati i membri del comitato di consulenza scientifica.

6. La carica di presidente e di componente del consiglio direttivo è incompatibile con la carica di direttore di una sezione dell'ente. Se dipendente pubblico, con esclusione dei ricercatori e dei professori universitari, il presidente può essere collocato fuori ruolo; se ricercatore o professore universitario, è collocato in aspettativa a domanda ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

7. Il collegio dei revisori svolge i compiti previsti dall'articolo 2403 del codice civile, per quanto applicabile. Le modalità di costituzione e la composizione del collegio sono stabilite dal regolamento di organizzazione assicurando la presenza, comunque, di un componente effettivo, che assume le funzioni di presidente e uno supplente designati dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e due componenti e un supplente designati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. I componenti devono essere in possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

8. Il presidente nomina, su parere conforme del consiglio direttivo, un direttore generale scegliendolo fra dirigenti delle pubbliche amministrazioni o fra esperti di elevata qualificazione professionale in campo amministrativo o aziendale. Il rapporto di lavoro è regolato con contratto di diritto privato di durata massima quadriennale, rinnovabile una sola volta. Il direttore generale è responsabile della gestione e dell'attuazione delle delibere del consiglio direttivo e partecipa alle riunione dello stesso con voto consultivo. Se dipendente pubblico è collocato in aspettativa.

9. Le indennità di carica del presidente, dei componenti del consiglio direttivo, del comitato di consulenza scientifica e del collegio dei revisori dei conti, nonchè la retribuzione del direttore generale sono determinate dal consiglio direttivo secondo criteri e parametri definiti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

10. Il presidente e i componenti del consiglio direttivo non possono essere amministratori o dipendenti di imprese o società di produzione di beni o servizi che partecipano a programmi di ricerca dell'ente.

11. Il direttore generale non può avere interessi diretti o indiretti nelle imprese che partecipano a programmi di ricerca dell'ente.

 Art. 4

Piano di attività

1. L'INGV opera sulla base di un piano triennale di attività, aggiornabile annualmente, che stabilisce gli indirizzi generali, determina obiettivi, priorità e risorse per l'intero periodo, in coerenza con il programma nazionale per la ricerca di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, nonché con i programmi di ricerca dell'Unione europea. Il piano comprende altresì la programmazione triennale del fabbisogno di personale con l'indicazione delle assunzioni da compiere e della relativa distribuzione territoriale, nonché della cadenza temporale delle relative procedure selettive. Il piano e gli aggiornamenti annuali sono approvati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro per il coordinamento della protezione civile per le parti attinenti le funzioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettere c), d), e). Sul piano triennale, per gli ambiti di rispettiva competenza, è acquisito, nel termine perentorio di 60 giorni, il parere dei Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e della funzione pubblica. Decorsi 90 giorni dalla ricezione degli atti senza osservazioni da parte del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, il piano e gli aggiornamenti annuali diventano esecutivi.

 Art. 5

Norme applicabili all'INGV

1. All'INGV sono estese le seguenti disposizioni di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19:

a) articolo 2, comma 1, lettere c), e), g) e h) in materia di funzioni;

b) articolo 3, in materia di strumenti;

c) articolo 5, in materia di comitato di valutazione;

d) articolo 6, comma 2, in materia di organici e di assunzioni di personale;

e) articolo 9, commi 1 e 2, in materia di controlli e di competenze ministeriali;

f) articolo 10, in materia di risorse finanziarie;

g) articolo 11, in materia di gestione del personale, fatto salvo quanto previsto agli articoli 6 e 12 del presente decreto;

h) articolo 12, in materia di mobilità temporanea del personale.

2. Costituiscono risorse finanziarie anche i contributi di soggetti pubblici per lo svolgimento di funzioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettere c), d, ed e)).

3. L'ente si dota di ordinamento autonomo ai sensi dell'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168, mediante appositi regolamenti di organizzazione e funzionamento, nonché di amministrazione, contabilità e finanza, applicando, per questi ultimi, anche i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), numeri 2 3 e 5, adottando per le sezioni quanto ivi previsto per gli istituti, nonché b) del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19.

4. I regolamenti di cui al comma 3, relativi all'organizzazione e al funzionamento degli organi e delle strutture, devono comunque prevedere la preventiva informazione al personale sugli schemi di regolamento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.

 5. L'INGV ha sede in Roma e la propria rete scientifica sul territorio si articola in sezioni, anche multidisciplinari, con compiti di ricerca, di osservatorio e di monitoraggio e con riferimento alle attuali strutturazioni territoriali negli enti ed istituti soppressi e confluiti. Tali sezioni sono dotate di autonomia organizzativa amministrativa, e contabile, secondo la disciplina determinata dai regolamenti di organizzazione e funzionamento dell'INGV. E' comunque previsto come sezione dell'ente e come struttura di ricerca di rilevanza nazionale ed internazionale, l'Osservatorio Vesuviano, che mantiene la sua denominazione. Il personale conferito all'INGV è assegnato alle sezioni sulla base dell'attuale distribuzione e i criteri e le scelte per gli eventuali trasferimenti nell'ambito della rete scientifica dell'ente sono definiti previo confronto con le organizzazioni sindacali.

6. Nell'ambito della propria autonomia ciascuna sezione dell'INGV può ricevere ed autonomamente amministrare, secondo quanto stabilito dai regolamenti di cui al comma 3, finanziamenti e contributi da parte delle regioni e di altri enti per la predisposizione e realizzazione di progetti diretti al territorio e divulgazione.

7. I regolamenti di cui al comma 3 potranno prevedere la costituzione, mediante accordi o convenzioni, di sezioni autonome presso le università per il coordinamento e l'integrazione di programmi di ricerca di interesse comune, per il miglior utilizzo di laboratori e strutture di ricerca di interesse comune, per l'attivazione di corsi di dottorato, per l'assegnazione di borse di studio e assegni di ricerca. Alle sezioni possono afferire professori universitari e ricercatori in servizio presso università ove non siano presenti sezioni dell'INGV. Possono afferire alle sezioni anche studenti dei corsi di dottorato di ricerca o scuole di specializzazione, titolari di assegni di ricerca ricercatori e tecnologi in servizio presso altri enti di ricerca.

 

Art. 6

Norme transitorie

1. In prima applicazione del presente decreto è costituito, con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, un apposito comitato composto da 6 membri più il presidente, di cui uno designato dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, uno designato dalla Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle province autonome, uno designato congiuntamente dagli organi direttivi dell'ING e dell’IRRS, uno designato congiuntamente dagli organi direttivi di OV, IIV, IGF e Poseidon. E’ altresì nominato, con le procedure previste dall’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n.204, il presidente del comitato, che lo convoca e lo presiede e ne fissa l’ordine del giorno.

2. Il comitato predispone gli schemi dei regolamenti di organizzazione e funzionamento, ivi compreso il riordino della rete scientifica secondo i principi di cui all'articolo 5, comma 5, nonché di amministrazione, contabilità e finanza, che sottopone al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l’esercizio delle competenze di cui all’articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni e integrazioni. Per la redazione dei regolamenti il comitato si avvale anche dei direttori dell'ING, dell'IRRS, dell'OV e dell'IIV, dell’IGF e del Poseidon.

3. Qualora il comitato non trasmetta al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica gli schemi dei regolamenti di cui al comma 2 entro quattro mesi dalla data di insediamento, esso decade e il Ministro nomina un commissario con l’incarico di completare la redazione dei regolamenti medesimi. I componenti del comitato decaduto non possono far parte del consiglio direttivo dell’INGV.

4. A seguito dell’approvazione definitiva dei regolamenti di cui al comma 2, da parte del comitato di cui al comma 1 ovvero del commissario di cui al comma 3, il presidente e i componenti del comitato assumono rispettivamente le funzioni di presidente e di membri del consiglio direttivo dell’INGV ovvero, nel caso di cui al comma 3, sono nominati, con le procedure indicate al comma 1, il consiglio direttivo e il presidente dell’INGV. I membri designati dagli organi direttivi dell'ING, dell'IRRS, dell'OV, dell'IIV, dell'IGF e del Poseidon, decadono all'atto della nomina dei membri designati dai CSN dell'area scientifica corrispondente. Dalla data di insediamento del presidente e del consiglio direttivo:

a) è istituito l’INGV;

b) è soppresso l'ING;

c) l'Osservatorio Vesuviano perde la personalità giuridica e si trasforma in sezione dell'ente;

d) il patrimonio e personale dei predetti enti diventano patrimonio e personale dell'INGV salvo quanto previsto al comma 9;

e) il personale e i beni mobili e immobili in uso all'IIV , all’IRS , all’IGF e al Poseidon, nonché le attrezzature in uso al gruppo nazionale per la difesa dai terremoti e al gruppo nazionale per la vulcanologia sono trasferiti, senza oneri per l'ente, all'INGV salvo quanto previsto al comma 9;

f) all'INGV sono trasferiti i gruppi nazionali di ricerca scientifica di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e);

g) al personale assunto a tempo determinato dal CNR per concorrere all'attività dei gruppi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), in servizio al 1° aprile 1999, è mantenuto il rapporto in essere a meno che non opti per il trasferimento all'INGV con identiche funzioni e il rapporto di lavoro con domanda da presentarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di funzionamento dell'istituto;

h) i regolamenti di cui al comma 2 acquistano efficacia come regolamenti dell’INGV;

i) dell’INGV subentra a tutti i rapporti attivi e passivi dei predetti enti e istituti;

l) è soppresso il Consiglio nazionale geofisico (CONAG).

5. Fino alla data di insediamento del consiglio direttivo di cui al comma 4 sono prorogati gli organi direttivi dell'Osservatorio Vesuviano e sono fatte salve le deliberazioni e gli atti da essi adottati. Fino alla data di approvazione del primo piano triennale da parte del CNR, l'organico del CNR è ridotto del numero di unità trasferite all’INGV.

6. Per il presidente e i membri che costituiscono in prima applicazione il comitato di cui al comma 1, i quattro anni del mandato sono computati a partire dalla data dei rispettivi decreti di nomina.

7. I geofisici straordinari, ordinari ed associati e i ricercatori geofisici in servizio alla data di cui al comma 4, terzo periodo, presso l'Osservatorio Vesuviano sono inquadrati in apposito ruolo ad esaurimento e ad essi continuano ad applicarsi fino al collocamento a riposo le disposizioni in materia di funzioni, trasferimenti, trattamento economico, incompatibilità, stato giuridico, verifiche e attività di ricerca presso organismi internazionali di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163, nonché ogni disposizione successiva applicabile ai professori e ricercatori universitari.

8. Il personale tecnico e amministrativo e i dirigenti in servizio a tempo indeterminato presso l’Osservatorio Vesuviano alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 2 sono inquadrati nei ruoli dell’INGV, previa determinazione di tabelle di corrispondenza, con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, previo confronto con le organizzazioni sindacali. Fino all’applicazione dei contratti collettivi di cui all’articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29 e successive modificazioni e integrazioni, che comunque non possono determinare un peggioramento del trattamento complessivo per il personale di cui al presente comma, il predetto trattamento resta disciplinato dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto per il personale tecnico-amministrativo e per i dirigenti degli osservatori.

9. Il personale in servizio a tempo indeterminato presso l'IIV, l'IGF, l'IRRS, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 2, ha facolta' di optare per rimanere nei ruoli del CNR. I geofisici straordinari, ordinari, associati e ricercatori in servizio presso l'Osservatorio vesuviano possono essere chiamati, anche in deroga alle norme vigenti sui trasferimenti dei professori e ricercatori universitari e senza parere del CUN, a ricoprire posti vacanti di professore e ricercatore universitario nei settori scientifico-disciplinari di geofisica, geochimica e vulcanologia dall'Universita' di Napoli o da altre universita'. Il personale tecnico-amministrativo dell'Osservatorio vesuviano puo' essere trasferito, con il consenso dell'Universita' di Napoli o di altre universita' e nei limiti dei rispettivi organici, nei ruoli dei predetti atenei. I regolamenti dell'INGV, sulla base di uno specifico decreto da emanarsi da parte del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica (MURST) entro novanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto legislativo, definiscono le modalita' e i termini per la chiamata o il trasferimento nei ruoli dell'universita'.

10. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i rettori delle universita' e il presidente del CNR, che intendano proporre l'attivazione di sezioni dell'INGV, su istanza motivata di professori universitari o ricercatori in servizio presso l'ateneo o presso il CNR, fanno richiesta all'Istituto e inviano comunicazione relativa al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.

11. Nelle more dell'approvazione del piano di cui all'articolo 4, nell'ambito dell'organico complessivo, per attivita' che richiedano particolari professionalita' e che siano programmate per gli anni 1999 e 2000, l'INGV, previa autorizzazione del MURST, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e della funzione pubblica, puo' bandire concorsi pubblici per l'assunzione di personale di ricerca scientifica e tecnologica.

TITOLO II

Disposizioni per altri enti di competenza del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (MURST)

 Art. 7

(Norme sull'Osservatorio geofisico sperimentale e sull'Istituto di Ottica)

1. L'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste muta la denominazione in Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale - OGS.

2. All'articolo 2, comma 1, della legge 30 novembre 1989, n. 399, dopo le parole: "ha il compito di svolgere" sono inserite le parole: "di promuovere e coordinare e"; la lettera c) e' sostituita dalla seguente " c) studi e ricerche nelle scienze del mare, con particolare riferimento alle interazioni tra ambiente marino e oceanico con l'atmosfera e con la litosfera".

3. All'articolo 2 della legge 30 novembre 1989, n. 399, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: "2-bis - Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica puo' avvalersi dell'ente per sostenere e coordinare la partecipazione italiana ad organismi, progetti ed iniziative internazionali nel campo della ricerca oceanografica e geofisica sperimentale".

4. All'articolo 8, della legge 30 novembre 1989, n. 399, sostituire le parole da: "che diano un materiale apporto o tecnico all'attivita' dell'Osservatorio stesso" con le seguenti: "e privati che diano un rilevante apporto finanziario o tecnico all'attivita' dell'Osservatorio".

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'Istituto nazionale di ottica assume la denominazione di Istituto nazionale di ottica applicata (I.N.O.A.). Oltre ai compiti istituzionali gia' determinati dalla normativa vigente, l'Istituto svolge attivita' di ricerca e sviluppo nelle applicazioni industriali dell'ottica, anche con riferimento alla qualificazione e certificazione dei sistemi ottici.

6. Il consiglio direttivo dell'Istituto nazionale di ottica applicata e' costituito da un presidente, nominato ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, nonche' da quattro esperti di alta qualificazione scientifica, ovvero nelle applicazioni della ricerca dell'ente, nominati con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di cui uno designato dal Ministro dell'industria e due dal CSN dell'area scientifica corrispondente. In sede di prima applicazione del presente decreto, in sostituzione dei membri designati dal CSN, sono eletti due componenti dal personale di ricerca dell'ente tra i dirigenti di ricerca. I predetti membri decadono all'atto della nomina dei membri designati dal CSN.

 

TITOLO III

Norme sulla incentivazione , la costituzione e il funzionamento di consorzi tra enti di ricerca

 Art. 8.
Consorzi

1. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, in sede di ripartizione del Fondo ordinario di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, con indicazione nel decreto di cui al comma 2 del predetto articolo, puo' riservare una apposita quota per il finanziamento di enti di ricerca per la programmata costituzione e partecipazione alle attivita' di consorzi con soggetti pubblici e privati, per il coordinamento e l'integrazione di programmi di ricerca, per la realizzazione e il miglior utilizzo di infrastrutture, laboratori e strutture di ricerca di interesse comune, per l'erogazione di servizi, per l'attivazione di borse e di assegni di ricerca a sostegno di programmi coordinati. Qualora i consorzi riguardino anche enti di ricerca di competenza di altri Ministeri, il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica adotta opportune intese con tali amministrazioni ovvero propone apposita direttiva del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, al fine di assumere iniziative coordinate di incentivazione.

2. Per esigenze imprescindibili di razionalizzazione della ricerca scientifica e tecnologica in specifici settori il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica puo' condizionare l'approvazione del piano triennale di attivita' di enti di ricerca vigilati o finanziati dal MURST ovvero l'erogazione ai medesimi di quote del Fondo di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, alla previa costituzione di consorzi ai sensi del comma 1 del presente articolo. Qualora le esigenze di cui al presente comma riguardino anche enti di ricerca sottoposti alla vigilanza di altri Ministeri, il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica adotta opportune intese con gli altri Ministri, ovvero propone apposite direttive del CIPE ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, al fine di assumere iniziative coordinate.

3. Ai consorzi di cui al presente articolo si applica l'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19. La partecipazione del personale degli enti di ricerca all'attivita' dei consorzi eventualmente costituiti avviene con il mantenimento dello status riconosciuto nell'ente di provenienza.

4. Amministrazioni dello Stato, diverse dal MURST, possono applicare le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 con riferimento agli enti di ricerca da esse vigilati e a valere sui finanziamenti da erogare ai medesimi.

5. Le amministrazioni dello Stato che erogano contributi per il funzionamento di enti privati che svolgono attivita' di ricerca possono riservare apposite quote, ovvero possono condizionare la prosecuzione del sostegno finanziario alla previa costituzione di consorzi con altri soggetti privati, ovvero con enti di ricerca, universita' o altri soggetti pubblici, per le finalita' e le attivita' di cui al comma 1.

Art. 9.

Consorzio obbligatorio per la gestione dell'area per la ricerca scientifica e tecnologica nella provincia di Trieste

1. Al consorzio obbligatorio per la gestione dell'area per la ricerca scientifica e tecnologica nella provincia di Trieste, che assume la denominazione di consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. l02, e all'articolo 8 della legge 29 gennaio 1986, n. 26, con facolta' di intervento sul territorio della regione Friuli-Venezia Giulia.

2. Il consorzio opera sulla base di uno statuto che disciplina i compiti, le facolta', gli organi e le rispettive competenze, i principi generali di organizzazione e funzionamento, nonche' di appositi regolamenti, emanati anche in deroga alle norme di contabilita' generale dello Stato ma comunque nel rispetto dei relativi principi. Per l'esame dello statuto e dei regolamenti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168.

3. Al consorzio si applicano l'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonche' le seguenti disposizioni di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19:

a) articolo 2, comma 1, lettere c), e), g) ed h);

b) articolo 3;

c) articolo 5, con riferimento anche all'attivita' dei soggetti che operano nelle aree;

d) articolo 6;

e) articolo 7, comma 1, lettera a), numero 5, e lettera b);

f) articolo 9, comma 1, salve le parole: "di cui agli articoli 7 e 8", e comma 2;

g) articolo 10, comma 1;

h) articolo 11, applicandosi, per quanto riguarda le aree scientifiche e i settori tecnologici, l'articolo 12 del presente decreto;

i) articolo 12.

4. In sede di prima applicazione del presente decreto il consiglio di amministrazione e' integrato con un componente nominato dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, nonche' da un rappresentante per ciascuno dei soci di diritto di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102. Entro novanta giorni dalla predetta nomina il consiglio di amministrazione trasmette al MURST le modifiche e integrazioni allo statuto e ai regolamenti per l'adeguamento al presente decreto. Alla data di pubblicazione dello statuto cosi' modificato e integrato sono abrogati gli articoli 12, commi primo, secondo e terzo, 13, 16, 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102, e i commi 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 7 della legge 29 gennaio 1986, n. 26.

5. In considerazione della rilevanza del polo scientifico e tecnologico del Friuli-Venezia Giulia e delle sue relazioni con l'estero, il consorzio ogni anno convoca, per conto del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, una conferenza degli enti di ricerca nazionali ed internazionali che ricevono contributi dallo Stato, aventi sede nella regione Friuli-Venezia Giulia, al fine di valutare i programmi ed i risultati ottenuti anche sotto il profilo delle collaborazioni e delle interazioni avviate fra gli stessi. Alla conferenza prendono parte i rappresentanti della regione, delle province e dei capoluogni di provincia del Friuli-Venezia Giulia e possono partecipare i rappresentanti delle due Universita' di Trieste e di Udine, delle imprese e delle organizzazioni sindacali.

 

Titolo IV

Norme generali per gli enti di ricerca

 Art. 10.

Estensione di disposizioni in vigore per enti di ricerca

1. Agli enti di ricerca di cui all'allegato n. 1, di competenza del MURST, sono estese le seguenti disposizioni di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19:

a) articolo 2, comma 1, lettere c), e), g) e h) in materia di funzioni;

b) articolo 3, in materia di strumenti;

c) articolo 5, in materia di comitato di valutazione;

d) articolo 6, in materia di piano triennale, di organici e di assunzioni di personale;

e) articolo 7, comma 1, lettera a) numero 5 e lettera b), in materia di principi applicativi ai regolamenti di organizzazione e funzionamento, di amministrazione, finanza e contabilita';

f) articolo 9, commi 1 e 2, in materia di controlli e di competenze ministeriali;

g) articolo 10, comma 1, in materia di risorse finanziarie;

h) articolo 11, in materia di procedure di assunzione del personale, fatte salve, per gli enti interessati, le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 29 aprile 1988, n. 143, e di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266. Per l'indicazione di aree scientifiche e settori tecnologici ai fini delle assunzioni, si applica l'articolo 12 del presente decreto;

i) articolo 12, in materia di mobilita' temporanea del personale.

2. L'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) e l'Istituto per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM), fermi restando i poteri di indirizzo e di direttiva del rispettivo Ministro vigilante e previa determinazione, con decreto del Ministro vigilante, degli atti dell'ente da sottoporre ad approvazione o a comunicazione, possono dotarsi di ordinamenti autonomi, mediante appositi regolamenti di organizzazione e funzionamento, nonche' di amministrazione, contabilita' e finanza anche sulla base dei principi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), numero 5), e b), del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19. In ordine ai medesimi regolamenti il Ministro vigilante esercita i controlli di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168. Agli enti di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19, con approvazione del piano da parte del Ministro vigilante; ai predetti enti, nonche' agli enti di ricerca vigilati dal Ministero per le politiche agricole, si applicano altresi' le seguenti disposizioni di cui al predetto decreto n. 19:

a) articolo 2, comma 1, lettere c), e), g) ed h), in materia di funzioni;

b) articolo 3 in materia di strumenti, attribuendo al Ministro vigilante le competenze ivi assegnate al Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;

c) articolo 5, in materia di comitato di valutazione, relativamente all'attivita' di ricerca dell'ente;

d) articolo 11, in materia di reclutamento del personale, determinando autonomamente le aree scientifiche e i settori tecnologici di inquadramento;

e) articolo 12.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19, sono estese anche all'Istituto di studi e di analisi economiche (ISAE).

4. L'estensione, anche parziale, agli altri enti del comparto ricerca delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19, e richiamate al comma 1, per quanto applicabili in relazione all'attivita' svolta, puo' essere disciplinata con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri vigilanti, salvo quanto previsto da decreti legislativi emanati in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

5 Al personale di ricerca dell'ENEA e dell'ASI, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, si applicano i criteri e i principi contenuti nelle disposizioni di cui al comma 1, lettere h) ed i).

 

TITOLO V

Modifiche al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204

 Art. 11.

Modifica dei compiti del Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR) e della composizione del Comitato di esperti per la politica della ricerca (CEPR).

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, il secondo periodo del comma 1 e i commi 3 e 5 sono sostituiti dal seguente periodo: "Il comitato, sulla base di un programma annuale da esso approvato:

a) svolge attivita' per il sostegno alla qualita' e alla migliore utilizzazione della ricerca scientifica e tecnologica nazionale. A tal fine promuove la sperimentazione, l'applicazione e la diffusione di metodologie, tecniche e pratiche di valutazione della ricerca;

b) determina i criteri generali per le attivita' di valutazione svolte dagli enti di ricerca, dalle istituzioni scientifiche e di ricerca e dell'ASI, verificandone l'applicazione;

c) d'intesa con le pubbliche amministrazioni, progetta ed effettua attivita' di valutazione esterna di enti di ricerca da esse vigilati o finanziati, nonche' di progetti e programmi di ricerca da esse coordinati o finanziati;

d) predispone rapporti periodici sulle attivita' svolte e una relazione annuale in materia di valutazione della ricerca, che trasmette al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, ai Ministri interessati e al CIPE;

e) determina criteri e modalita' per la costituzione, da parte di enti di ricerca e dell'ASI, ove cio' sia previsto dalla normativa vigente, di un apposito comitato incaricato della valutazione dei risultati scientifici e tecnologici dell'attivita' complessiva dell'ente e, ove ricorrano, degli istituti in cui si articola.

2. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, dopo le parole: "Il Governo si avvale di un comitato di esperti per la politica della ricerca (CEPR), istituito presso il MURST, composto" inserire le seguenti: "dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, che lo presiede, nonche'".

 

TITOLO VI

Disposizioni per l'attivita' di ricerca

Art. 12.

Aree scientifiche e settori tecnologici

1. Gli enti di cui agli articoli 9, 10, comma 1, e all'allegato 1 del presente decreto, nonche' l'INGV e il CNR, in sede di applicazione dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19, ove operanti in piu' aree scientifiche e settori tecnologici, indicano le predette aree e settori per le assunzioni dei ricercatori e dei tecnologi, sulla base di criteri generali determinati con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, con la finalita' di assicurare la compatibilita' con le competenze scientifiche in essere, procedure di revisione periodica e di variazione delle afferenze, nonche' di agevolare i passaggi diretti tra enti di ricerca ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, e la mobilita' con le universita'. Nelle more dell'emanazione del decreto, al fine di poter effettuare le assunzioni, gli enti possono determinare aree e settori provvisori, che saranno adeguati successivamente all'emanazione del medesimo decreto, assicurando le finalita' di cui al presente comma.

Art. 13.

Principi per l'attivita' di ricerca

1. L'attivita' degli enti di cui all'articolo 12, comma 1, si ispira ai seguenti principi:

a) ai ricercatori e tecnologi, secondo quanto previsto alle lettere b) e c), sono garantite la liberta' di ricerca e l'autonomia professionale;

b) relativamente alle ricerche programmate dall'ente di appartenenza, i ricercatori e i tecnologi, secondo le direttive dell'ente, sono tenuti a svolgere le attivita' necessarie al conseguimento degli obiettivi previsti dai programmi dell'ente, secondo le rispettive competenze;

c) fatto salvo l'assolvimento dei compiti di ricerca programmata definiti dagli enti, il personale di ricerca ha facolta' di svolgere ricerca libera, in coerenza con quanto espresso dai programmi e senza oneri aggiuntivi per l'ente. Gli enti favoriscono inoltre la partecipazione dei ricercatori e dei tecnologi ad attivita' finalizzate allo sviluppo delle competenze scientifiche e all'arricchimento culturale, di aggiornamento, di studio e collaborazione scientifica, senza necessariamente sopportarne il costo;

d) gli enti favoriscono, per le attivita' di ricerca, compatibilmente con i propri programmi di attivita', l'accesso ai programmi e alle fonti di finanziamento sia nazionali che internazionali;

e) i ricercatori hanno diritto a sottoporre a valutazione la propria attivita' scientifica.

 

Art. 14.

Norme finali

1. Gli enti di cui all'articolo 12, comma 1, adottano regolamenti nelle materie di cui al presente titolo entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


Data a Roma, addi' 29 settembre 1999

CIAMPI

D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
Zecchino, Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
Piazza, Ministro per la funzione pubblica



NOTE

Nota al titolo

- Per il testo dell' art. 11 della legge n. 59/1997 si veda nelle note alle premesse.

 

Note alle premesse:

- Gli articoli 76 e 87 della Costituzione prevedono:

"76. L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti."

"87. Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica."

 - La legge 9 maggio 1989, n. 168, riguarda: "istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica."

 - Si riporta il testo degli articoli 11, comma 1, lettere b) e d), 14, comma 1, lettere a), d) ed f) e 18, comma 1, lettere b), d) f) e g), della legge 15 marzo 1997, n. 59 – (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e della semplificazione amministrativa):

"Art. 11 - 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 gennaio 1999, uno o più decreti legislativi diretti a:

a) omissis;

b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla assistenza e previdenza, le istituzioni di diritto privato e le società per azioni, controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, che operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale;

c) omissis;

d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica nonché gli organismi operanti nel settore stesso".

"Art. 14 - 1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 11, il Governo perseguirà l'obiettivo di una complessiva riduzione dei costi amministrativi e si atterrà, oltreché ai princìpi generali desumibili dalla L. 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dal D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, dall'articolo 3, comma 6, della L. 14 gennaio 1994, n. 20, ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) fusione o soppressione di enti con finalità omologhe o complementari, trasformazione di enti per i quali l'autonomia non sia necessaria o funzionalmente utile in ufficio dello Stato o di altra amministrazione pubblica, ovvero in struttura di università, con il consenso della medesima, ovvero liquidazione degli enti inutili; per i casi di cui alla presente lettera il Governo è tenuto a presentare contestuale piano di utilizzo del personale ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera s), in carico ai suddetti enti;

b) omissis;

c) omissis;

d) razionalizzazione ed omogeneizzazione dei poteri di vigilanza ministeriale, con esclusione, di norma, di rappresentanti ministeriali negli organi di amministrazione, e nuova disciplina del commissariamento degli enti;

e) omissis;

f) programmazione atta a favorire la mobilità e l'ottimale utilizzo delle strutture impiantistiche."

"Art. 18. 1. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera d), il Governo, oltre a quanto previsto dall'articolo 14 della presente legge, si attiene ai seguenti ulteriori princìpi e criteri direttivi:

a)……………omissis,

b) riordino, secondo criteri di programmazione, degli enti operanti nel settore, della loro struttura, del loro funzionamento e delle procedure di assunzione del personale, nell'intento di evitare duplicazioni per i medesimi obiettivi, di promuovere e di collegare realtà operative di eccellenza, di assicurare il massimo livello di flessibilità, di autonomia e di efficienza, nonché una più agevole stipula di intese, accordi di programma e consorzi;

c)…………….omissis;

d) previsione di organismi, strumenti e procedure per la valutazione dei risultati dell'attività di ricerca e dell'impatto dell'innovazione tecnologica sulla vita economica e sociale;

e)…………….omissis,

f) programmazione e coordinamento dei flussi finanziari in ordine agli obiettivi generali della politica di ricerca;

g) adozione di misure che valorizzino la professionalità e l'autonomia dei ricercatori e ne favoriscano la mobilità interna ed esterna tra enti di ricerca, università, scuola e imprese.

 - L'articolo 1, comma 12, della legge 16 giugno 1998, n. 191 (Modifiche ed integrazioni alle L. 15 marzo 1997, n. 59, e L. 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica) così recita:

 "12. All'articolo 11, comma 1, alinea, le parole: "31 luglio 1998" sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 1999"."

 - Il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 reca: "Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della L. 15 marzo 1997, n. 59".

 - Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive integrazioni e modificazioni riguarda: "La razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421".

 - Il decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19 riguardante: "Riordino del Consiglio nazionale delle ricerche" è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 febbraio 1999, n. 29.

 

Note all'articolo 1:

- Per il titolo della legge 9 maggio 1989, n. 168, si veda nota alle premesse.

- Per il titolo del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, si veda nota alle premesse.

 

Note all'articolo 2:

 - Il comma 2, dell'articolo 2 del decreto legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito dalla legge 3 luglio 1991, n. 195 (Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991) prevede:

"2. Al fine di realizzare un sistema di sorveglianza sismica estesa alla Sicilia orientale, nonché un sistema di ricerca sui precursori dei terremoti e delle eruzioni e di sorveglianza dei vulcani attivi della Sicilia, il Fondo per la protezione civile è integrato della somma di lire 20 miliardi per l'anno 1990. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile provvede, con proprie ordinanze, alla realizzazione di tali sistemi, avvalendosi della collaborazione dell'Istituto nazionale di geofisica e del Gruppo nazionale per la vulcanologia, anche mediante stipula di apposite convenzioni. Alla gestione dei sistemi provvedono i servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri d'intesa con la regione siciliana ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e dell'articolo 9, comma 5, della legge 18 maggio 1989, n. 183, nonché con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, avvalendosi anche dei predetti enti di ricerca".

 - Si riporta il testo degli articoli 6 e 17 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile):

"Art. 6 - 1. All'attuazione delle attività di protezione civile provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti e le rispettive competenze, le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni e le comunità montane, e vi concorrono gli enti pubblici, gli istituti ed i gruppi di ricerca scientifica con finalità di protezione civile, nonché ogni altra istituzione ed organizzazione anche privata. A tal fine le strutture nazionali e locali di protezione civile possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati.

2. Concorrono, altresì, all'attività di protezione civile i cittadini ed i gruppi associati di volontariato civile, nonché gli ordini ed i collegi professionali.

3. Le amministrazioni, gli enti, le istituzioni e le organizzazioni di cui al comma 1 nonché le imprese pubbliche e private che detengono o gestiscono archivi con informazioni utili per le finalità della presente legge, sono tenuti a fornire al Dipartimento della protezione civile dati e informazioni ove non coperti dal vincolo di segreto di Stato, ovvero non attinenti all'ordine e alla sicurezza pubblica nonché alla prevenzione e repressione di reati.

4. Presso il Dipartimento della protezione civile è istituito un sistema informatizzato per la raccolta e la gestione dei dati pervenuti, compatibile con il sistema informativo e con la rete integrata previsti dall'articolo 9, commi 5 e 6, e successive modificazioni, della legge 18 maggio 1989, n. 183, al fine dell'interscambio delle notizie e dei dati raccolti.

5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo emana le norme regolamentari ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400".

"Art. 17 - 1. Il Servizio nazionale della protezione civile, per il perseguimento delle proprie finalità in materia di previsione delle varie ipotesi di rischio, si avvale dell'opera di gruppi nazionali di ricerca scientifica.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sono individuati e disciplinati i gruppi nazionali di ricerca scientifica di cui al comma 1 del presente articolo. Con apposite convenzioni pluriennali sono regolate le relative attività."

 

Note all'articolo 3:

 - Si riporta il testo degli articoli 4 e 6, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 prevedono:

"Art. 4 - 1. I consigli scientifici nazionali (CSN) sono organi rappresentativi della comunità scientifica nazionale, universitaria e degli enti di ricerca.

2. I consigli scientifici nazionali, integrati da rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, del mondo della produzione, dei servizi e delle forze sociali, costituiscono l'assemblea della scienza e della tecnologia (AST).

3. Con uno o più regolamenti da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono determinati:

a) le aree di riferimento e il numero dei CSN;

b) il numero dei componenti i CSN, non inferiore al cinquanta per cento dei componenti dell'assemblea, la durata del mandato, le modalità della loro elezione diretta o di secondo grado, l'elettorato attivo e passivo;

c) il numero complessivo dei componenti l'assemblea;

d) il numero dei componenti l'assemblea in rappresentanza delle amministrazioni pubbliche, del mondo della produzione, dei servizi e delle forze sociali, non inferiore ad un terzo del numero complessivo di cui alla lettera c), la durata del mandato e le procedure per la loro designazione;

e) la sede e il supporto organizzativo e tecnico dei consigli e dell'assemblea, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

4. I consigli eleggono i rispettivi presidenti e l'assemblea elegge un presidente. I consigli e l'assemblea approvano norme interne di organizzazione e di funzionamento. È esclusa l'attribuzione ai consigli e all'assemblea di compiti decisionali relativamente al finanziamento e alla gestione della ricerca. A seguito delle elezioni e delle designazioni i consigli scientifici nazionali e l'assemblea sono costituiti ed insediati con decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

5. I consigli e l'assemblea:

a) formulano osservazioni e proposte per l'elaborazione e l'aggiornamento del PNR, sulla coerenza con esso dei piani e programmi delle amministrazioni pubbliche e degli enti di ricerca, nonché circa lo stato e l'organizzazione della ricerca nazionale;

b) svolgono attività di consulenza per conto del CIPE, delle amministrazioni pubbliche, degli enti di ricerca."

"Art. 6 - 2. La nomina dei presidenti degli enti di ricerca, dell'Istituto per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna, dell'ASI e dell'ENEA è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, sentite le commissioni parlamentari competenti, fatte salve le procedure di designazione previste dalla normativa vigente per specifici enti e istituzioni. I presidenti degli enti di cui al presente comma possono restare in carica per non più di due mandati. Il periodo svolto in qualità di commissario straordinario è comunque computato come un mandato presidenziale. I presidenti degli enti di cui al presente comma, in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, la cui permanenza nella stessa eccede i predetti limiti, possono terminare il mandato in corso."

 - L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica) così recita:

"Art. 12. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su conforme parere del rettore e dei consigli delle facoltà interessate, i professori ordinari, straordinari ed associati possono essere autorizzati a dirigere istituti e laboratori e centri del Consiglio nazionale delle ricerche o istituti ed enti di ricerca a carattere nazionale o regionale.

I professori di ruolo possono essere collocati a domanda in aspettativa per la direzione di istituti e laboratori extrauniversitari di ricerca nazionali e internazionali.

I professori chiamati a dirigere istituti o laboratori del Consiglio nazionale delle ricerche e di altri enti pubblici di ricerca possono essere collocati in aspettativa con assegni.

L'aspettativa è concessa con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su parere del Consiglio universitario nazionale, che considererà le caratteristiche e le dimensioni dell'istituto o laboratorio nonché l'impegno che la funzione direttiva richiede.

Durante il periodo dell'aspettativa ai professori ordinari competono eventualmente le indennità a carico degli enti o istituti di ricerca ed eventualmente la retribuzione ove l'aspettativa sia senza assegni.

Il periodo dell'aspettativa è utile ai fini della progressione della carriera, ivi compreso il conseguimento dell'ordinariato e ai fini del trattamento di previdenza e di quiescenza secondo le disposizioni vigenti.

Ai professori collocati in aspettativa è garantita, con le modalità di cui al 5° comma del successivo art. 13, la possibilità di svolgere, presso l'Università in cui sono titolari, cicli di conferenze, attività seminariali e attività di ricerca, anche applicativa. Si applica nei loro confronti, per la partecipazione agli organi universitari cui hanno titolo, la previsione di cui ai comma terzo e quarto dell'art. 14, L. 18 marzo 1958, n. 311.

La direzione dei centri del Consiglio nazionale delle ricerche e dell'Istituto nazionale di fisica nucleare operanti presso le università può essere affidata ai professori di ruolo come parte delle loro attività di ricerca e senza limitazione delle loro funzioni universitarie. Essa è rinnovabile con il rinnovo del contratto con il Consiglio nazionale delle ricerche e con l'Istituto nazionale di fisica nucleare.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche con riferimento alla direzione di centri di ricerca costituiti presso le università per contratto o per convenzione con altri enti pubblici che non abbiano la natura di enti pubblici economici."

 - L'articolo 2403 del codice civile recita:

"2403. Doveri del collegio sindacale.

Il collegio sindacale deve controllare l'amministrazione della società [c.c. 2623, n. 3], vigilare sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio [c.c. 2423, 2432] alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza delle norme stabilite dall'articolo 2426 per la valutazione del patrimonio sociale.

Il collegio sindacale deve altresì accertare almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale o ricevuti dalla società in pegno, cauzione o custodia.

I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti d'ispezione e di controllo.

Il collegio sindacale può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nel libro indicato nel n. 5 dell'articolo 2421".

- Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 riguarda: "L'attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili".

 

Nota all'articolo 4:

- Il testo dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 è il seguente:

"2. Sulla base degli indirizzi di cui al comma 1, delle risoluzioni parlamentari di approvazione del DPEF, di direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei piani e dei programmi di competenza delle amministrazioni dello Stato, di osservazioni e proposte delle predette amministrazioni, è predisposto, approvato e annualmente aggiornato, ai sensi dell'articolo 2 del presente decreto, il Programma nazionale per la ricerca (PNR), di durata triennale. Il PNR, con riferimento alla dimensione europea e internazionale della ricerca e tenendo conto delle iniziative, dei contributi e delle realtà di ricerca regionali, definisce gli obiettivi generali e le modalità di attuazione degli interventi alla cui realizzazione concorrono, con risorse disponibili sui loro stati di previsione o bilanci, le pubbliche amministrazioni, ivi comprese, con le specificità dei loro ordinamenti e nel rispetto delle loro autonomie ed attività istituzionali, le università e gli enti di ricerca. Gli obiettivi e gli interventi possono essere specificati per aree tematiche, settori, progetti, agenzie, enti di ricerca, anche prevedendo apposite intese tra le amministrazioni dello Stato."

 

Note all'articolo 5:

 - Per il titolo del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19 si veda la nota alle premesse.

- L'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168 recita:

"Art. 8-1. Il CNR, l'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), gli Osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, nonché gli enti e istituzioni pubbliche nazionali di ricerca a carattere non strumentale hanno autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione e si danno ordinamenti autonomi, nel rispetto delle loro finalità istituzionali, con propri regolamenti.

2. Gli enti e le istituzioni pubbliche di ricerca di cui al comma 1 sono individuati con decreto del Presidente della Repubblica. Il decreto viene adottato sentite le competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro. In prima applicazione, il decreto è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Gli enti di cui al presente articolo:

a) svolgono attività di ricerca scientifica nel rispetto dell'autonomia di ricerca delle strutture scientifiche e della libertà di ricerca dei ricercatori, singoli o associati, in coerenza con le rispettive funzioni istituzionali e nel quadro della programmazione nazionale;

b) gestiscono programmi di ricerca di interesse nazionale, attuati anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, e partecipano alla elaborazione, al coordinamento ed alla esecuzione di programmi di ricerca comunitari ed internazionali;

c) provvedono all'istituzione, alla organizzazione e al funzionamento delle strutture di ricerca e di servizio, anche per quanto concerne i connessi aspetti amministrativi, finanziari e di gestione;

d) esercitano la propria autonomia finanziaria e contabile ai sensi del comma 5.

4. I regolamenti di cui al comma 1 sono deliberati nel rispetto dei limiti e delle procedure stabiliti dalla apposita legge di attuazione dei princìpi di autonomia di cui al presente articolo e sono trasmessi al Ministro che esercita i controlli di legittimità e di merito. I controlli di legittimità e di merito si esercitano nelle forme di cui all'articolo 6, commi 9 e 10; il controllo di merito è esercitato nella forma della richiesta motivata di riesame nel termine perentorio di sessanta giorni dalla loro comunicazione, decorso il quale si intendono approvati. I regolamenti sono emanati dagli enti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

5. Agli enti di cui al presente articolo si estendono, in quanto compatibili con i rispettivi ordinamenti, le norme in materia di autonomia finanziaria e contabile di cui ai commi 1, 4, 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 7. Il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità di ciascuno degli enti di ricerca è emanato secondo le procedure previste dalle rispettive normative ed è sottoposto al controllo del Ministro nelle forme di cui al comma 4."

 - Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19:

"Art. 7. 1. I regolamenti del C.N.R., di cui all'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168, sono adottati, modificati e integrati sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) con riferimento all'organizzazione e al funzionamento:

1) preventiva informazione del personale sugli schemi di regolamento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;

2) costituzione di organi collegiali degli istituti operanti in attuazione dell'articolo 8;

3) disciplina dell'incarico di direzione degli istituti di cui all'articolo 8, prevedendone, per l'attribuzione, procedure di valutazione comparativa dei candidati, nonché definendo la durata dell'incarico medesimo e le condizioni e i limiti di rinnovabilità allo stesso soggetto;

4) selezione dei progetti da ammettere ai programmi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), delle attività scientifiche e di ricerca di cui alla medesima disposizione, con procedure trasparenti di valutazione comparativa;

5) facoltà di chiamare esperti stranieri per la costituzione di commissioni con funzioni di aggiudicazione o di selezione;

b) con riferimento all'amministrazione, alla contabilità e alla finanza:

1) redazione di un bilancio di previsione secondo obiettivi programmatici e adozione, entro due esercizi finanziari, di un sistema di contabilità economica coerente con quanto previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;

2) facoltà per le forniture di strumentazione scientifica e tecnologica di particolare complessità, con tipologie indicate in sede di regolamento, di erogare anticipazioni in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e comunque nel limite del 20 per cento dell'importo contrattuale."

 

- L'articolo 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 recita:

"Art.10. I contratti collettivi nazionali disciplinano i rapporti sindacali e gli istituti della partecipazione anche con riferimento agli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro".

 

Note all'articolo 6:

 - Per il testo dell'articolo 6, comma 2 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, si veda la nota all'articolo 3.

 - Per il testo dell'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168 si veda la nota all'articolo 5.

 - Il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n, 163 riguarda: " Riordinamento degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano".

 - Si riporta il testo dell'articolo 45, comma 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29:

" 3. Mediante appositi accordi tra l'ARAN e le confederazioni rappresentative ai sensi dell'articolo 47-bis, comma 4, sono stabiliti i comparti della contrattazione collettiva nazionale riguardanti settori omogenei o affini. I dirigenti costituiscono un'area contrattuale autonoma relativamente a uno o più comparti. Resta fermo per l'area contrattuale della dirigenza del ruolo sanitario quanto previsto dall'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche. Agli accordi che definiscono i comparti o le aree contrattuali si applicano le procedure di cui all'articolo 46, comma 5. Per le figure professionali che, in posizione di elevata responsabilità, svolgono compiti di direzione o che comportano iscrizione ad albi oppure tecnico scientifici e di ricerca, sono stabilite discipline distinte nell'ambito dei contratti collettivi di comparto."

 

Note all'articolo 7:

 - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 1 e dell'articolo 8 della legge 30 novembre 1989, n. 399 (Norme per il riordinamento dell'osservatorio geofisico sperimentale di Trieste):

"Art. 1 - 1. L'osservatorio geofisico sperimentale ha il compito di svolgere, anche in collaborazione con altri enti interessati, nazionali, internazionali, comunitari e stranieri, studi e ricerche rivolti alla conoscenza della terra e delle sue risorse, ed in particolare:

a) studi e ricerche nel campo delle discipline geofisiche ed ambientali, con speciale riguardo allo sviluppo delle metodologie applicative ed interpretative rivolte ai settori produttivi;

b) studi e ricerche rivolti all'individuazione ed alla valutazione di risorse minerarie e di fonti energetiche in terra ed in mare, in Italia ed all'estero;

c) studi e ricerche rivolti alla conoscenza dell'ambiente marino, della sua dinamica e delle sue interazioni con l'atmosfera e con la litosfera;

d) studi e ricerche rivolti alla conoscenza della sismicità nonché all'analisi di fenomeni geodinamici ed idrodinamici influenti sull'ambiente, anche con finalità di protezione civile;

e) studi e ricerche rivolti allo sviluppo delle tecnologie di acquisizione, trattamento ed archiviazione dati e delle nuove tecnologie di interpretazione applicate allo sfruttamento delle risorse terrestri ed alla migliore utilizzazione del territorio;

f) attività applicativa nei campi di sua competenza.

Art. 2-bis. Il Ministro dell' università e della ricerca scientifica e tecnologica può avvalersi dell' ente per sostenere e coordinare la partecipazione italiana ad organismi, progetti ed iniziative internazionali nel campo della ricerca oceanografica e geofisica sperimentale".

"Art. 8 - 1. Il regolamento concernente gli organi dell'osservatorio geofisico sperimentale fissa la composizione del consiglio di amministrazione che non potrà superare gli otto membri e dovrà assicurare una equilibrata presenza, oltre al presidente, di esperti designati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di professori di ruolo di discipline geofisiche e geologiche delle università di Trieste e di Udine, nonché di rappresentanti degli enti pubblici che diano un materiale apporto finanziario o tecnico all'attività dell'osservatorio stesso.

2. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta."

 

- Per il testo dell'articolo 6, comma 2 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 si veda la nota all'articolo 3.

 

Nota all'articolo 8:

 - Si riporta il testo degli articoli 2, comma 1, lettera c) e 7, commi 1 e 2 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204:

"Art. 2 - 1. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) esercita, ai sensi del presente decreto, le seguenti funzioni:

a) - b) omissis;

c) approva apposite direttive per il coordinamento con il PNR dei piani e programmi delle pubbliche amministrazioni, anche nel corso della loro attuazione;

"Art. 7 - 1. A partire dal 1° gennaio 1999 gli stanziamenti da destinare al Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), di cui all'articolo 11 della legge 22 dicembre 1977, n. 951, all'ASI, di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a), della legge 30 maggio 1988, n. 186, e all'articolo 5 della legge 31 maggio 1995, n. 233; all'Osservatorio geofisico sperimentale (OGS), di cui all'articolo 16, comma 2, della legge 30 novembre 1989, n. 399; agli enti finanziati dal MURST ai sensi dell'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, già concessi ai sensi dell'articolo 11, terzo comma, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni, sono determinati con unica autorizzazione di spesa ed affluiscono ad apposito fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal MURST, istituito nello stato di previsione del medesimo Ministero. Al medesimo fondo affluiscono, a partire dal 1° gennaio 1999, i contributi all'Istituto nazionale per la fisica della materia (INFM), di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 506, nonché altri contributi e risorse finanziarie che saranno stabilite per legge in relazione alle attività dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), dell'INFM e relativi laboratori di Trieste e di Grenoble, del Programma nazionale di ricerche in Antartide, dell'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna. Il fondo è determinato ai sensi dell'articolo 11, terzo comma, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è ripartito annualmente tra gli enti e le istituzioni finanziati dal MURST con decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, comprensivi di indicazioni per i due anni successivi, emanati previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia, da esprimersi entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta. Nelle more del perfezionamento dei predetti decreti e al fine di assicurare l'ordinata prosecuzione delle attività, il MURST è autorizzato ad erogare acconti agli enti sulla base delle previsioni contenute negli schemi dei medesimi decreti, nonché dei contributi assegnati come competenza nel precedente anno."

 

- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19:

" 2. Nella relazione di cui all'articolo 9, comma 2, il C.N.R. riferisce sull'attività svolta dai consorzi, fondazioni, società o centri comunque costituiti o partecipati dall'ente, evidenziando gli obiettivi e i risultati raggiunti."

 

Note all'articolo 9:

 - Il testo degli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102 (Norme sulla Università statale di Udine e sulla istituzione ed il potenziamento di strutture per la ricerca scientifica e tecnologica, di alta cultura ed universitarie in Trieste) è il seguente:

"Art. 14 - Il consorzio ha il compito di:

1) promuovere e adottare i provvedimenti occorrenti per la creazione e lo sviluppo, entro il comprensorio di laboratori e istituti di ricerca scientifica e tecnologica a carattere applicativo e finalizzato, pubblici e privati, nazionali, comunitari, esteri e internazionali connessi con gli interessi economici e sociali del territorio. La ricerca da svolgere nei suddetti laboratori e istituti deve avere come finalità il miglioramento dei servizi e l'incremento delle attività economiche che interessano particolarmente la regione Friuli-Venezia Giulia, con riguardo anche agli aspetti internazionali della ricerca stessa e con particolare riferimento alle limitrofe regioni europee e alla collaborazione con i Paesi in via di sviluppo;

2) coordinare e regolamentare l'attività che si svolge nel comprensorio per ciò che attiene all'uso dei beni dell'ente e dei servizi posti a disposizione delle unità di ricerca;

3) amministrare i fondi ed i proventi assegnatigli.

A tale scopo il consorzio ha la facoltà di:

a) promuovere l'espropriazione di fondi, fabbricati ed altri beni situati nel comprensorio sia a favore proprio sia a favore dei richiedenti;

b) acquistare fondi, fabbricati ed altri beni, sia in proprio sia a favore dei richiedenti, quando l'espropriazione non sia ritenuta opportuna;

c) provvedere a quanto occorre per il conseguimento della concessione per uso proprio o di terzi di terreni demaniali necessari allo sviluppo del comprensorio;

d) vendere o locare fondi, fabbricati od altri beni;

e) predisporre progetti, preventivi e piani per l'ordinato sviluppo del comprensorio;

f) provvedere alla costruzione di opere, impianti, strade, fognature, all'installazione dei servizi di energia elettrica, gas, acqua e alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei medesimi;

g) esigere diritti, canoni, compensi per servizi fruiti dalle unità di ricerca o centri sperimentali per l'uso di impianti del consorzio;

h) provvedere mediante speciali convenzioni alla sorveglianza e ai vari servizi nel comprensorio;

k) contrarre mutui;

i) concedere, secondo le proprie disponibilità, contributi e sovvenzioni agli interessati all'attività di ricerca;

l) compiere tutti gli atti necessari per la più efficace utilizzazione, gestione e sviluppo del comprensorio;

m) provvedere alla compilazione di norme tecniche di carattere generale, attinenti all'esercizio delle attività di ricerca sperimentali nell'ambito del comprensorio;

n) raccogliere, elaborare, pubblicare e diffondere dati, notizie e risultati concernenti l'attività del comprensorio;

o) costituire, se del caso, commissioni di studio di particolari problemi riguardanti la vita e lo sviluppo del comprensorio;

p) promuovere o partecipare alla costituzione ed entrare a far parte di consorzi costituiti, anche in forma di società per azioni, o di società di imprese nazionali ed internazionali, che abbiano come fine lo sviluppo delle attività di ricerca scientifica e di ricerca applicata in materia di tecnologie fortemente innovative; la relativa autorizzazione è concessa, in via preventiva, dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Ministro del tesoro. Nessuna zona nell'interno del comprensorio costituente l'area scientifica e tecnologica può essere usata per scopi diversi dalla ricerca e dalle attività ad essa connesse.
Il consorzio può affidare, in tutto o in parte, in concessione a società a prevalente partecipazione pubblica, diretta o indiretta, le attività di cui alle lettere a), b), c), e) ed f) del precedente secondo comma."

"Art. 15. - Le entrate del consorzio sono costituite da:

1) contributi dello Stato nell'ambito dei finanziamenti previsti dalle leggi vigenti per il potenziamento della ricerca scientifica;

2) contributi della regione, dell'amministrazione provinciale e del comune di Trieste, nonché contributi degli enti e privati di cui al precedente art. 13, secondo comma. La misura dei contributi dell'amministrazione provinciale e del comune sarà fissata dai rispettivi consigli anche in deroga alle norme del testo unico di cui al regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni;

3) contributi del Consiglio nazionale delle ricerche;

4) eventuali contributi volontari;

5) proventi dell'uso dei beni pertinenti al comprensorio;

6) proventi delle gestioni dei servizi.

Il patrimonio del consorzio è costituito dai beni mobili ed immobili comunque acquisiti a titolo oneroso o gratuito."

 

- L'articolo 8 della legge 29 gennaio 1986, n. 26 (Incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia) così recita:

"Art. 8 - 1. Per l'acquisizione delle aree del comprensorio per l'area per la ricerca scientifica e tecnologica nella provincia di Trieste, di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102, si applicano, in deroga all'articolo 17 del codice civile, le disposizioni previste per le università dall'articolo 11, ottavo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, in relazione all'articolo 38, ultimo comma, della legge 28 luglio 1967, n. 641.

2. Il consorzio di cui al precedente articolo 7, sentita la comunità montana del Carso, predispone un programma per la progressiva acquisizione dei terreni prevedendo anche la loro graduale utilizzazione, in conformità agli strumenti urbanistici del comune di Trieste."

 

 - Per il testo dell'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168 si veda la nota all'articolo 5.

 - Si riporta il testo del comma 6 dell'articolo 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica):

"6. Le università, gli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni e integrazioni, l'ENEA e l'ASI, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, assicurando, con proprie disposizioni, idonee procedure di valutazione comparativa e la pubblicità degli atti, possono conferire assegni per la collaborazione ad attività di ricerca. Possono essere titolari degli assegni dottori di ricerca o laureati in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo per lo svolgimento di attività di ricerca, con esclusione del personale di ruolo presso i soggetti di cui al primo periodo del presente comma. Gli assegni hanno durata non superiore a quattro anni e possono essere rinnovati nel limite massimo di otto anni con lo stesso soggetto, ovvero di quattro anni se il titolare ha usufruito della borsa per il dottorato di ricerca. Non è ammesso il cumulo con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari di assegni. Il titolare di assegni può frequentare corsi di dottorato di ricerca anche in deroga al numero determinato, per ciascuna università, ai sensi dell'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, fermo restando il superamento delle prove di ammissione. Le università possono fissare il numero massimo dei titolari di assegno ammessi a frequentare in soprannumero i corsi di dottorato. Il titolare in servizio presso amministrazioni pubbliche può essere collocato in aspettativa senza assegni. Agli assegni di cui al presente comma si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni e integrazioni, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni e integrazioni. Per la determinazione degli importi e per le modalità di conferimento degli assegni si provvede con decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. I soggetti di cui al primo periodo del presente comma sono altresì autorizzati a stipulare, per specifiche prestazioni previste da programmi di ricerca, appositi contratti ai sensi degli articoli 2222 e seguenti del codice civile, compatibili anche con rapporti di lavoro subordinato presso amministrazioni dello Stato ed enti pubblici e privati. Gli assegni e i contratti non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dei soggetti di cui al primo periodo del presente comma."

 

- Per il titolo del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19, si veda la nota alle premesse.

 - Il testo dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102 prevede:

"1. A decorrere dall'anno accademico 1977-78 è istituita, in conformità di quanto disposto dall'art. 26 della legge 8 agosto 1977, n. 546, l'Università statale degli studi di Udine. Essa ha il fine di contribuire al progresso civile, sociale e alla rinascita economica del Friuli e comprende le seguenti facoltà e i corsi di laurea a fianco di ciascuna indicati:

1) Lingue e letterature straniere:

a) corso di laurea in lingue e letterature straniere.

Nell'ambito della facoltà di lingue e letterature straniere sarà valorizzato in particolare lo studio delle lingue e letterature dell'Europa orientale.

2) Ingegneria:

a) corso di laurea in ingegneria civile per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale;

b) corso di laurea in ingegneria delle tecnologie industriali a indirizzo economico-organizzativo.

3) Scienze matematiche, fisiche e naturali:

a) corso di laurea in scienze dell'informazione.

4) Agraria:

a) corso di laurea in scienze agrarie;

b) corso di laurea in scienze della preparazione alimentare;

c) corso di laurea in scienze della produzione animale.

5) Lettere e filosofia:

a) corso di laurea in conservazione dei beni culturali a indirizzi:

archivistici e librari;

architettonici, archeologici e dell'ambiente;

mobili e artistici.

 

Note all'articolo 10:

 - Per il titolo del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19 si veda la nota alle premesse.

- Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 29 aprile 1988, n. 143 (Autorizzazione al Consiglio nazionale delle ricerche e all'Istituto nazionale di fisica nucleare per la stipulazione di contratti con esperti di alta qualificazione tecnico-scientifica):

"Art. 1 - 1. Per l'attuazione di progetti di particolare rilevanza nazionale ed internazionale, ove sia necessario utilizzare elevate competenze scientifiche e tecnico-professionali in materia, il Consiglio nazionale delle ricerche e l'Istituto nazionale di fisica nucleare, fermo restando il disposto dell'articolo 36 della legge 20 marzo 1975, n. 70, sono autorizzati a stipulare, rispettivamente, non più di cinquanta e di dieci contratti di prestazione di opera intellettuale, ai sensi degli articoli 2230 e seguenti del codice civile, con esperti italiani o stranieri di alta qualificazione e documentata esperienza, che vengono collocati, se pubblici dipendenti, in aspettativa senza assegni per la durata del rapporto.

2. La durata dei contratti è strettamente connessa all'attuazione del progetto e comunque non può superare complessivamente un quinquennio per ciascun esperto. La spesa va prevista nel piano finanziario del relativo progetto di ricerca.

3. Il Consiglio nazionale delle ricerche e l'Istituto nazionale di fisica nucleare annualmente verificano i risultati dell'attività oggetto del contratto e riferiscono ai rispettivi Ministeri vigilanti sul numero e sul contenuto dei contratti in corso, che non potranno essere contemporaneamente operanti in numero superiore a cinquanta per il Consiglio nazionale delle ricerche e a dieci per l'Istituto nazionale di fisica nucleare, nonché sui risultati tecnico-scientifici raggiunti. Di essi si dà anche conto nella relazione generale sullo stato della ricerca scientifica e tecnologica in Italia."

 - L'articolo 5, comma 2 della legge 7 agosto 1997, n. 266 (Interventi urgenti per l'economia) è il seguente:

"2. - Al fine sia di accelerare la realizzazione dei piani e dei programmi dell'INFM e dell'ENEA sia di incrementare l'occupazione giovanile anche per quanto riguarda le aree identificate dai diversi obiettivi di sviluppo, l'INFM e l'ENEA sono autorizzati, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, incluse le entrate non provenienti dal contributo ordinario dello Stato, a stipulare previa selezione pubblica, anche a livello regionale, contratti a termine di durata non superiore a cinque anni con personale anche di nazionalità straniera. L'INFM e l'ENEA sono autorizzati altresì a stipulare, nell'ambito dei predetti limiti, i contratti di formazione e lavoro di cui al D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni e integrazioni, eventualmente finalizzati alla successiva assunzione da parte di un altro soggetto, e comunque in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 6, della L. 29 dicembre 1990, n. 407, e all'articolo 16, comma 11, del D.L. 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 luglio 1994, n. 451. Il comma 4 dell'articolo 12 del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 506, è abrogato."

 

- Per il comma 4 dell'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168 si veda la nota all'articolo 5.

 - Si riporta il testo dell'articolo 6 e dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19:

"Art. 6 - 1. Il C.N.R. opera sulla base di un proprio piano triennale di attività, aggiornabile annualmente, che stabilisce gli indirizzi generali, determina obiettivi, priorità e risorse per l'intero periodo, in coerenza con il programma nazionale per la ricerca di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, nonché con i programmi di ricerca dell'Unione europea. Il piano comprende altresì la programmazione triennale del fabbisogno di personale, con l'indicazione delle assunzioni da compiere per le diverse aree scientifiche, della cadenza temporale delle relative procedure selettive, di una previsione circa la distribuzione del personale per grandi aree territoriali. Il piano e gli aggiornamenti annuali sono approvati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Sul piano triennale, per gli ambiti di rispettiva competenza, è acquisito, nel termine perentorio di 60 giorni, il parere dei Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica. Decorsi 90 giorni dalla ricezione degli atti senza osservazioni da parte del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, il piano e gli aggiornamenti annuali diventano esecutivi.

2. Il C.N.R., previo confronto con le organizzazioni sindacali, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, determina in autonomia gli organici del personale e le assunzioni nelle diverse tipologie contrattuali, con i soli vincoli derivanti dal piano di cui al presente articolo."

"Art. 12 - 1. Le università possono attribuire per contratto, stipulato ai sensi del decreto 21 maggio 1998, n. 242, del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica corsi ufficiali o integrativi di insegnamento al personale di ricerca in servizio presso il C.N.R. Spetta agli statuti delle università determinare le modalità attraverso le quali il predetto personale partecipa, per la durata del contratto, alle deliberazioni relative alla programmazione delle attività didattiche e scientifiche.

2. Previa convenzione tra università e C.N.R., i ricercatori e i professori universitari di ruolo possono svolgere per periodi predeterminati attività di ricerca presso gli istituti del C.N.R.

3. Previa convenzione tra università e C.N.R., il personale di ricerca del C.N.R. può essere autorizzato per periodi predeterminati a svolgere attività di ricerca presso gli istituti scientifici delle università. Spetta agli statuti delle università determinare le modalità attraverso le quali il predetto personale, per la durata delle attività, partecipa alle deliberazioni degli organi accademici competenti in materia di programmazione delle attività scientifiche.

4. I contratti di cui al comma 1 e le attività di cui ai commi 2 e 3 sono compatibili con il mantenimento dei rapporti di lavoro con le amministrazioni di appartenenza. Per i professori ed i ricercatori universitari l'attività di ricerca di cui al comma 2 non rientra nell'attività prevista dall'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Lo svolgimento di attività di ricerca presso il C.N.R. può comportare per i ricercatori e i professori universitari l'esonero, totale o parziale, dai carichi didattici.

5. I regolamenti di cui all'articolo 7 e gli statuti e regolamenti degli atenei disciplinano l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo."

 - L'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede:

"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari".

 

- Per il testo dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 si veda la nota alle premesse.

 

Nota all'articolo 11:

 

- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 1 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 (si evidenziano in corsivo, le parole che integrano il testo):

"1. Il Governo si avvale di un comitato di esperti per la politica della ricerca (CEPR), istituito presso il MURST, composto dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, che lo presiede, nonché da non più di 9 membri, nominati dal Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, scelti tra personalità di alta qualificazione del mondo scientifico, tecnologico, culturale, produttivo e delle parti sociali, assicurando l'apporto di competenze diverse. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono determinate la durata del mandato e le norme generali di funzionamento. I dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa per la durata del mandato."

 

- Il testo dell'articolo 5, commi 1, 3 e 5 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 è il seguente (si evidenziano in corsivo le parti che vengono sostituite dal presente decreto):

"1. È istituito, presso il MURST, il comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR), composto da non più di 7 membri, anche stranieri, di comprovata qualificazione ed esperienza, scelti in una pluralità di ambiti metodologici e disciplinari. Il comitato opera per il sostegno alla qualità e alla migliore utilizzazione della ricerca scientifica e tecnologica nazionale, secondo autonome determinazioni con il compito di indicare i criteri generali per le attività di valutazione dei risultati della ricerca, di promuovere la sperimentazione, l'applicazione e la diffusione di metodologie, tecniche e pratiche di valutazione, degli enti e delle istituzioni scientifiche e di ricerca, dei programmi e progetti scientifici e tecnologici e delle attività di ricerca, favorendo al riguardo il confronto e la cooperazione tra le diverse istituzioni operanti nel settore, nazionali e internazionali.

"3. Il comitato, d'intesa con le amministrazioni dello Stato, collabora con strutture interne alle medesime per la definizione e la progettazione di attività di valutazione di enti di ricerca da esse vigilati o finanziati, nonché di progetti e programmi di ricerca da esse realizzati o coordinati. Al comitato possono ricorrere anche altre pubbliche amministrazioni".

"5. Il comitato predispone rapporti periodici sull'attività svolta e una relazione annuale in materia di valutazione della ricerca, che trasmette al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai Ministri interessati e al CIPE. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica cura la pubblicazione e la diffusione dei rapporti e delle relazioni del comitato.

- Si riporta il testo dell' art. 3 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato:

"Art. 3 (Comitati di esperti per la politica della ricerca). - 1. Il Governo si avvale  di un comitato di esperti per la politica della ricerca (CEPR), istityuito presso il MURST, composto dal Ministro dell' università e della ricerca scientifica e tecnologica, che lo preside, nonché da non più di nove membri, nominati dal Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro dell' università e della ricerca scientifica e tecnologica, scelti tra personalità di alta qualificazione del mondo scientifico, tecnologico, culturale, produttivo e delle parti sociali, assicurando l' apporto di competenze diverse. Con decreto del Ministro dell' università e della ricerca scientifica e tecnologica sono determinate la durata del mandato e le norme generali di funzionamento. I dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa per la durata del mandato.

2. Le indennità spettanti ai membri del comitato sono determinate con decreto del Ministro dell' università e della ricerca scientifica e tecnologica, a valere sullo stato di previsione del MURST.

3. Il Ministro dell' università e della ricerca scientifica e tecnologica affida ai membri del comitato o al comitato nella sua collegialità compiti di consulenza e di studio concernenti la politica e lo stato della ricerca, nazionale e internazionale.

4. Il CEPR, nell' esercizio delle sue funzioni, può corrispondere con tutte le amministrazioni pubbliche al fine di ottenere notizie e informazioni, nonchè può chiedere collaborazione per specifiche attività. Le amministrazioni dello Stato possono a loro volta avvalersi del CEPR per pareri su programmi e attività di ricerca di prpria competenza.

5. Il CEPR si avvale della segreteria di cui all' art. 2, comma 3".

 

Note all'articolo 12:

- Il testo dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19 è il seguente:

"Art. 11 - 1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti del C.N.R. è regolato ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, agli articoli 14 e 15 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Alle selezioni pubbliche per le assunzioni possono partecipare, se in possesso dei requisiti richiesti, anche cittadini stranieri.

2. Il C.N.R., sentito il comitato di consulenza scientifica e nell'ambito del 2 per cento dell'organico dei ricercatori, può assumere per chiamata diretta, figure professionali, italiane o straniere, corrispondenti al massimo livello contrattuale del personale di ricerca che svolgano, con documentata produzione scientifica di eccellenza, attività di ricerca in enti di ricerca e in atenei stranieri o in istituzioni di ricerca internazionali, ovvero che siano stati insigniti di alti riconoscimenti scientifici in ambito internazionale.

3. Il C.N.R., con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 7, disciplina le procedure di assunzione ai diversi livelli e profili del personale indicando per il personale ricercatore o tecnologo l'inserimento in apposite aree scientifiche o settori tecnologici. Con riferimento ai ricercatori e ai tecnologi il regolamento è emanato nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) l'ente può stipulare, previa selezione pubblica, oltre a contratti a termine per esigenze temporanee connesse ad attività programmate, contratti di lavoro per attività di ricerca scientifica e tecnologica, di durata non superiore a tre anni, al termine dei quali apposite commissioni formuleranno giudizi sull'attività svolta, secondo parametri riconosciuti in ambito internazionale. Le commissioni sono nominate dal consiglio direttivo e costituite da tre membri, due dei quali scelti su terne designate dal comitato di consulenza scientifica. I contratti sono rinnovabili una sola volta, previo giudizio positivo sull'attività svolta;

b) il rapporto di lavoro a tempo indeterminato per attività di ricerca scientifica e tecnologica si instaura, per tutti i livelli del personale addetto, previo l'espletamento di concorsi pubblici per aree scientifiche o settori tecnologici, idonei a valutare competenze e attitudini finalizzate all'attività richiesta, mediante il ricorso a specifiche commissioni giudicatrici costituite in maggioranza da componenti esterni all'ente e presiedute da dirigenti di ricerca o tecnologi dell'ente o dipendenti da un ente del comparto ricerca ovvero ancora da professori universitari ordinari, con comprovata esperienza internazionale. Per accedere alla selezione per il livello iniziale occorre essere in possesso del titolo di dottore di ricerca attinente all'attività richiesta dal bando ovvero aver svolto per un triennio attività di ricerca:

1) nell'ambito dei contratti di cui alla lettera a) ovvero di assegni di ricerca banditi dall'ente ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con valutazione finale dell'attività ai sensi della lettera a);

2) presso università o qualificati enti e centri di ricerca pubblici e privati, anche stranieri, se comunque valutata preventivamente ai sensi della lettera a);

c) la periodicità dei concorsi è determinata secondo le necessità indicate nel piano triennale di cui all'articolo 6."

 

- Si riporta il testo dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29:

"Art. 33 - 1. Nell'ambito del medesimo comparto le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Il trasferimento è disposto previo consenso dell'amministrazione di appartenenza.

2. Il trasferimento di personale fra comparti diversi avviene a seguito di apposito accordo stipulato fra le amministrazioni, con il quale sono indicate le modalità ed i criteri per il trasferimento dei lavoratori in possesso di specifiche professionalità, tenuto conto di quanto stabilito ai sensi del comma 3.

3. I contratti collettivi nazionali possono definire le procedure e i criteri generali per l'attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2."





Allegati:


Allegato n.1

Istituto nazionale di fisica nucleare
 
Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale
 
Istituto elettrotecnico nazionale "Galileo Ferraris"
 
Istituto nazionale di ottica applicata
 
Stazione zoologica "A. Dohrn"
 
Istituto papirologico "G. Vitelli"
 
Istituto nazionale di fisica della materia
 
Istituto nazionale di Alta Matematica
 
Area di ricerca di Trieste
 
Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna


 
   

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