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XIII Legislatura

Legge 23 dicembre 1998, n.449

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 1998 n.302 - Supplemento Ordinario n.210

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.


CAPO I
DISPOSIZIONI
DI CARATTERE FINANZIARIO

Art. 1.

1. Per l'anno 1999, il limite massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in lire 60.700 miliardi, al netto di lire 29.215 miliardi per regolazioni debitorie nonche' di lire 33.267 miliardi per anticipazioni agli enti previdenziali. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362 - ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a lire 4.000 miliardi relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 1999 - resta fissato, in termini di competenza, in lire 387.000 miliardi per l'anno finanziario 1999.

2. Per gli anni 2000 e 2001 il limite massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, e' determinato, rispettivamente, in lire 51.800 miliardi ed in lire 14.800 miliardi, al netto di lire 35.202 miliardi per l'anno 2000 e lire 34.927 miliardi per l'anno 2001, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato e' determinato, rispettivamente, in lire 276.500 miliardi ed in lire 170.500 miliardi. Per il bilancio programmatico degli anni 2000 e 2001, il limite massimo del saldo netto da finanziare e' determinato, rispettivamente, in lire 54.600 miliardi ed in lire 40.900 miliardi ed il livello massimo del ricorso al mercato e' determinato, rispettivamente, in lire 280.000 miliardi ed in lire 197.000 miliardi.

Art. 2.

1. Per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, l'eventuale maggiore gettito rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente e' interamente utilizzato per la riduzione del saldo netto da  finanziare, salvo che si tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare calamita' naturali o improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese ovvero situazioni di emergenza economico-finanziaria.

2. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 1999-2001, restano determinati per l'anno 1999 in lire 18.384.164 milioni per il fondo speciale destinato alle spese correnti, secondo il dettaglio di cui alla Tabella A allegata alla presente legge, e In lire 4.387.132 milioni per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale, secondo il dettaglio di cui alla Tabella B allegata alla presente legge.

3. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 1999 e triennale 1999-2001, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.

4. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese in conto capitale restano determinati, per l'anno 1999, in lire 2.796,8 miliardi, secondo il dettaglio di cui alla Tabella D allegata alla presente legge.

5. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468. come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella.

6. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.

7. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale riportate nella tabella di cui al comma 6, le Amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 1999, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilita' indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa tabella, ivi compresi gli impegni gia' assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

8. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, la spesa di cui all'articolo 2, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 450, relativa ai rinnovi dei contratti collettivi nazionali del personale dipendente del comparto dei Ministeri, delle aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo e della scuola, nonche' alla determinazione del trattamento economico dei dirigenti incaricati della direzione di uffici dirigenziali di livello generale o comunque di funzioni di analogo livello ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del citato decreto legislativo, e' rideterminata in lire 2.092 miliardi per  l'anno 1999 ed in lire 2.867 miliardi per l'anno 2000.

9. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 45, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, la spesa relativa alla contrattazione collettiva integrativa del personale dipendente del comparto dei Ministeri, delle aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo e della scuola, e' autorizzata nel limite massimo di 173 miliardi di lire per l'anno 1999 e di lire 665 miliardi per l'anno 2000.

10. La spesa di cui all'articolo 2, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 450, e' rideterminata in lire 837 miliardi per l'anno 1999 ed in lire 1.291 miliardi per l'anno 2000.

CAPO II
DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI ENTRATA

Art. 3.

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 3, recante disposizioni sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"d-bis) la maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici prevista dall'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544.";
b) all'articolo 13, comma 2, concernente talune detrazioni di imposta, le parole: "di lire 70.000" sono sostituite dalle seguenti: "di lire 120.000".

CAPO III
DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI PREVIDENZA

Art. 4.

1. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato: a) ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n.88, e successive modificazioni, al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, alle gestioni dei lavoratori autonomi, alla gestione speciale minatori ed all'ENPALS; b) ai sensi dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a), al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, alla gestione esercenti attivita' commerciali ed alla gestione artigiani, e' stabilito per l'anno 1999, rispettivamente, in lire 419 miliardi ed in lire 150 miliardi. Conseguentemente, gli importi complessivamente dovuti alle gestioni interessate sono determinati per l'anno 1999, rispettivamente, in lire 24.891 miliardi ed in lire 6.150 miliardi. I medesimi complessivi importi sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui alla lettera a), della somma di lire 2.294 miliardi attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo a trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al lo gennaio 1989; delle somme di lire 4 miliardi c di lire 87 miliardi di pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS.

CAPO IV
NORME FINALI

Art. 5.

1. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente viene assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, come da prospetto allegato.

2. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.

3. Le disposizioni della presente legge si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 1999.


Data a Roma, addi' 23 dicembre 1998

.




Allegati:


Tabelle - estratto parti di interesse MURST

TABELLA A

INDICAZIONE DELLE VOCI

DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

  1999 2000 2001
MURST 200.000 190.000 190.000

 (milioni di lire)

 

TABELLA B

INDICAZIONE DELLE VOCI

DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

 

 

1999

2000

2001

1) Accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate      
MURST

di cui:

limiti di impegno a favore di soggetti non statali

1999: ---------

2000:......3000

2001: .....5000

20.000

697.500

699.500

(milioni di lire)

 

TABELLA C

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE

LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA

ALLA LEGGE FINANZIARIA

MURST

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

1999

2000

2001

Legge n. 407 del 1974 modificata dalla legge n. 216 del 1977: Ratifica ed esecuzione degli accordi firmati a Bruxelles il 23 novembre 1971 nell'ambito del programma europeo di cooperazione scientifica e tecnologica ed autorizzazione alle spese connesse alla partecipazione italiana ad iniziative da attuarsi in esecuzione del programma medesimo ( 4.2.1.3 - Accordi internazionali per la ricerca scientifica - cap. 7529).

6.000

6.000

6.000

Legge n. 394 del 1977: Potenziamento dell'attività sportiva universitaria (2.1.2.5 - Altri interventi per le università statali - cap. 1261).

15.000

15.000

15.000

Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):

- Art. 7,comma 8: Edilizia universitaria (2.2.1.2. - Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica - cap. 7109/p)

500.000

500.000

500.000

Legge n. 245 del 1990: Norme sul piano triennale di svilupo dell'università e per l'attuazione del piano quadriennale 1986-1990 (2.1.2.1 - Piani e programmi di sviluppo dell'università - cap. 1256)

150.000

150.000

150.000

Legge n. 243 del 1991: università non statali legalmente riconosciute (2.1.2.2 - Università ed istituti non statali - cap. 1262)

180.000

180.000

180.000

Legge n. 147 del 1992: Modifiche ed integrazioni alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante norme sul diritto agli studi universitari (3.1.2.2 - Diritto allo studio - cap. 1527)

150.000

150.000

150.000

Decreto legislativo n. 204 del 1998: Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica (4.2.1.1 - Ricerca scientifica - cap. 7536)

2.425.000

2.400.000

2.400.000

       
TOTALE

3.426.000

3.401.000

3.401.000

(milioni di lire)

 

TABELLA D

RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI

DI SOSTEGNO DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE SPESE

IN CONTO CAPITALE

MURST

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 1999
Legge n. 1089 del 1968: Nuove norme sui territori depressi del centro-nord, sulla ricerca scientifica e tecnologica e sulle ferrovie dello Stato: - Art. 4: Fondo speciale per la ricerca applicata (Università e ricerca: 4.2.1.2 - Ricerca applicata - cap. 7551) 95.000
Decret-legge n. 475 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 573 del 1996: Misure urgenti per le università e gli enti di ricerca: - Art. 6, comma 2: Finanziamento INFN (Università e ricerca: 4.2.1.1 - Ricerca scientifica - cap. 7508)- Art. 6, comma 3: Finanziamento INFM (Università e ricerca: 4.2.1.1 - Ricerca scientifica - cap. 7526) 555.00024.500
Decreto legislativo n. 204 del 1998: Disposizioni per il coordianemnto, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica: - Art. 1, comma 3: Fondo integrativo speciale per la ricerca (Tesoro: 3.2.1.47 - Ricerca scientifica - cap. 7841) 50.000

(milioni di lire)

 

TABELLA E

VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE

A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA

PRECEDENTEMENTE DISPOSTE

Nessuna voce di interesse MURST

 

 TABELLA F

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE

ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI

 N.B. - Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella riportano - dopo l'indicazione dell' amministrazione - il riferimento alla unità previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale è ricompreso il capitolo.

Nella colonna "limite impeg." i numeri 1,2 e 3 stanno ad indicare:

1) non impegnabili le quote degli anni 2000 ed esercizi successivi;

2) impegnabili al 50 per cento le quote degli anni 2000 e successivi;

3) interamente impegnabili le quote degli anni 2000 e successivi.

Sono comunque fatti salvi gli impegni assunti entro il 31 dicembre 1998 e quelli derivanti da spese di annualità.

Gli importi riusltanti dalla presente tabella scontano gli eventuali effetti delle precedenti tabelle "D" (Rifinanziamento) ed "E" (Definanziamento).

Estremi ed oggetto dei provvedimenti raggruppati per settori di intervento 1999 2000 2001 2002 e success.vi Anno terminale Limite impeg.
4. Interventi nelle aree depresse            
Decreto-legge n. 41 del 1995, convertito con modificazioni, dalla legge n. 85 del 1995: Misure urgenti per il risamamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse (articolo 9):

- Università e ricerca: 4.2.1.2 - Ricerca applicata - cap. 7535/p

100.000

42.830

     

3

Decreto-legge n. 244 del 1995, convertito con modificazioni, dalla legge n. 341 del 1995: Misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse (articolo 4):

- Università e ricerca: 2.2.1.2 - Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica - cap. 7115

70.000

96.361

71.840

   

3

Decreto-legge n. 548 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 641 del 1996: Interventi per le aree depresse e protette (articolo 1):

- Università e ricerca: 4.2.1.2 - ricerca applicata - cap. 7535/p

200.000

168.750

     

3

Decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997: Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione (articolo 1):

- Università e ricerca 4.2.1.2 - Ricerca applicata - cap.7535/p

200.000

168.750

     

3

Legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamneto dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse:

- Art. 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse:

- università e ricerca: 4.2.1.2 - Ricerca applicata - cap. 7535

50.000

50.000

50.000

350.000

 

3

6. Interventi a favore della regione Friuli-Venezia Giulia ed aree limitrofe - Interventi per Venezia.            
Legge n. 345 del 1997: finanziamenti per opere e interventi in materia di viabilità, di infrastrutture, di difesa del suolo, nonchè per la salvaguardia di Venezia:

- Art. 1, comma 7: Salvaguardia di Venezia:

- Università e ricerca 2.2.1.2 - Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica - capp. 7107/p, 7108/p

2.000

2.000

2.000

   

3

13. Interventi nel settore della ricerca            
Decreto-legge n. 475 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 573 del 1996: Misure urgenti per le università e gli enti di ricerca:            
- Art. 6, comma 3. Finanziamento INFM (Università e ricerca: 4.2.1.1 - Ricerca scientifica - cap. 7526/p)

39.500

15.000

     

2

- Art. 6, comma 3: Sincrotone Trieste e Grenoble (Università e ricerca: 4.2.1.3 - Accordi internazionali per la ricerca scientifica - cap. 7528/p)

7000

7000

     

2

- Art. 6, comma 3 : Osservatori astronomici e astrofisici (Università e ricerca 2.2.1.2 - edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica - cap. 7111/p)

8.000

8.000

8.000

   

3

Legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per l'economia:

- Art. 5: interventi nel settore della ricerca scientifica (Università e ricerca: 4.2.1.1 - ricerca scientifica - cap. 7533; 4.2.1.3 - accordi internazionali per la ricerca scientifica - cap. 7528/p)

67.000

         
23. Università (compresa edilizia)            
Legge n. 315 del 1998: Interventi finanziari per l'università e la ricerca:

- Art. 1, comma 1, lettera e): Progetto Large Binocular Telescope (Università e ricerca: 2.2.1.2 - edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica - cap. 7111/p)

5.400

4.600

     

3

- Art. 1, comma 1, lettera f): Fondo speciale per la ricerca applicata (Università e ricerca: 4.2.1.2 - Ricerca applicata - cap. 7551)

52.200

52.000

     

3

Art. 3, comma 1): Infrastrutture universitarie (Lavori pubblici: 6.2.1.8 - Opere varie - cap. 8426) 2.500 6.000 6.000

3

(milioni di lire)



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