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XIII Legislatura

Legge 23 dicembre 1998, n.448

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 1998 n.302 - Supplemento Ordinario n.210

Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo.

Estratto

Estratto parti interesse MURST.


Testo approvato in via definitiva dalla Camera dei deputati il 20 dicembre 1998

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE


Omissis

Art. 24.
(Revisione dei meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato
)

1. A decorrere dal 1o gennaio 1998 gli stipendi, l'indennità integrativa speciale e gli assegni fissi e continuativi dei docenti e dei ricercatori universitari, del personale dirigente della Polizia di Stato e gradi di qualifiche corrispondenti, dei Corpi di polizia civili e militari, dei colonnelli e generali delle Forze armate, del personale dirigente della carriera prefettizia, nonchè del personale della carriera diplomatica, sono adeguati di diritto annualmente in ragione degli incrementi medi, calcolati dall'ISTAT, conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati sulle voci retributive, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, utilizzate dal medesimo Istituto per l'elaborazione degli indici delle retribuzioni contrattuali.

2. La percentuale dell'adeguamento annuale prevista dal comma 1 è determinata entro il 30 aprile di ciascun anno con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. A tal fine, entro il mese di marzo, l'ISTAT comunica la variazione percentuale di cui al comma 1. Qualora i dati necessari non siano disponibili entro i termini previsti, l'adeguamento è effettuato nella stessa misura percentuale dell'anno precedente, salvo successivo conguaglio.

3. Con il decreto relativo all'adeguamento per l'anno 1999 si provvederà all'eventuale conguaglio tra gli incrementi corrisposti per l'anno 1998 e quelli determinati ai sensi dei commi 1 e 2.

4. Il criterio previsto dal comma 1 si applica anche al personale di magistratura ed agli avvocati e procuratori dello Stato ai fini del calcolo dell'adeguamento triennale, ferme restando, per quanto non derogato dal predetto comma 1, le disposizioni dell'articolo 2 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, tenendo conto degli incrementi medi pro capite del trattamento economico complessivo, comprensivo di quello accessorio e variabile, delle altre categorie del pubblico impiego.

5. Per l'anno 1998 le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai fini dell'adeguamento retributivo dei dirigenti dello Stato incaricati della direzione di uffici dirigenziali di livello generale o comunque di funzioni di analogo livello.

6. Fino alla data di entrata in vigore dei contratti di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 2 ottobre 1997, n. 334. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 37 miliardi annue a decorrere dall'anno 1999.

omissis

Art. 26.
(Norme di interpretazione autentica, di utilizzazione del personale scolastico e trattamento di fine rapporto)

1. Il quinto comma dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si interpreta nel senso che la parità di posizione prima del giudizio di conferma fra professori di prima fascia e professori di seconda fascia, ai fini della determinazione dello stipendio di questi ultimi nella misura percentuale ivi indicata, si riferisce, rispettivamente, alla qualifica di professore straordinario ed a quella di professore associato non confermato.

2. Il terzo comma dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si interpreta nel senso che a coloro che hanno superato il giudizio di idoneità a professore associato e che sono esonerati ai sensi dell'articolo 111 del predetto decreto dal giudizio di conferma è attribuito il trattamento economico spettante ai professori associati all'atto del conseguimento della conferma in ruolo.

3. L'articolo 1 del decreto-legge 10 maggio 1986, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1986, n. 341, si interpreta nel senso che l'incremento del 42 per cento, a decorrere dal 1o maggio 1986, del trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie di personale ad essi equiparate non produce effetti sull'assegno aggiuntivo previsto dall'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, per i docenti ed i ricercatori universitari che optino per il regime di impegno a tempo pieno, i cui importi restano determinati nelle misure stabilite dall'articolo 3 del decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 marzo 1985, n. 72.

4. Le somme corrisposte al personale del comparto ministeri per effetto dell'inquadramento definitivo nelle qualifiche funzionali ai sensi dell'articolo 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, e le somme liquidate sui trattamenti pensionistici in conseguenza dell'applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 1991 non danno luogo ad interessi nè a rivalutazione monetaria.

5. Fatta salva l'esecuzione dei giudicati alla data di entrata in vigore della presente legge, le somme corrisposte in difformità da quanto disposto dal comma 4 sono considerate a titolo di acconto sui trattamenti economici e pensionistici in essere e recuperate con i futuri miglioramenti comunque spettanti sui trattamenti stessi.

6. Al comma 6 dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 16 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Le università possono erogare, a valere sul proprio bilancio, appositi compensi incentivanti ai professori e ricercatori universitari che svolgono attività di ricerca nell'ambito di progetti e programmi dell'Unione europea e internazionali".

7. Ai compensi per le prestazioni di cui all'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, così come disciplinate autonomamente dai regolamenti degli atenei, si applica la disciplina vigente per l'attività libero-professionale intramuraria di cui all'articolo 47, comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni.

8. L'amministrazione scolastica centrale e periferica può avvalersi, per i compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica, dell'opera di docenti e dirigenti scolastici, forniti di adeguati titoli culturali, scientifici e professionali, nei limiti di un contingente non superiore a cinquecento unità, determinato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Presso gli enti e le associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti e che risultano iscritti all'albo di cui all'articolo 116 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, possono essere disposte, ai sensi dell'articolo 105 del citato testo unico, assegnazioni di docenti e dirigenti scolastici nel limite massimo di cento unità. Alle associazioni professionali del personale direttivo e docente ed agli enti cooperativi da esse promossi, nonchè agli enti ed istituzioni che svolgono, per loro finalità istituzionale, impegni nel campo della formazione e della ricerca educativa e didattica, possono essere assegnati docenti e dirigenti scolastici nel limite massimo di cento unità. Le assegnazioni di cui al presente comma, ivi comprese quelle presso l'amministrazione scolastica centrale e periferica, comportano il collocamento in posizione di fuori ruolo. Il personale collocato fuori ruolo deve aver superato il periodo di prova. I docenti e i dirigenti scolastici, all'atto del rientro in ruolo, hanno priorità di scelta tra le sedi disponibili. Qualora il collocamento fuori ruolo abbia avuto durata non superiore ad un anno scolastico essi sono assegnati alla sede nella quale erano titolari all'atto del collocamento fuori ruolo. È abrogato l'articolo 456 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con eccezione dei commi 12, 13 e 14.

9. A decorrere dall'anno scolastico 2000-2001 le associazioni professionali del personale direttivo e docente e gli enti cooperativi da esse promossi, nonchè gli enti ed istituzioni che svolgono, per loro finalità istituzionale, impegni nel campo della formazione possono chiedere contributi in sostituzione del personale assegnato. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono individuati modalità e tempi per sostituire le assegnazioni con contributi nel limite massimo delle economie di spesa realizzate per effetto della riduzione delle assegnazioni stesse. Sull'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 8 e al presente comma il Ministro della pubblica istruzione presenta annualmente una relazione al Parlamento.

10. Possono essere disposti comandi di durata annuale del personale di cui al comma 8 presso università degli studi e altri istituti di istruzione superiore, associazioni professionali del personale direttivo e docente ed enti cooperativi da esse promossi, nonchè presso enti, istituzioni o amministrazioni che svolgono, per loro finalità istituzionale, impegni nel campo della formazione e in campo culturale e artistico, su loro richiesta e con oneri interamente a loro carico. I comandi che hanno complessivamente durata superiore ad un anno scolastico comportano la perdita della sede di titolarità. A tal fine i periodi trascorsi in posizione di fuori ruolo ai sensi del comma 8 e in posizione di comando ai sensi del presente comma si sommano se fra gli stessi non vi sia soluzione di continuità.

11. Sono abrogati i commi 3 e 9, con eccezione degli ultimi due periodi, dell'articolo 453 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Il comma 2 dello stesso articolo 453 è sostituito dal seguente:

"2. Per la partecipazione alle commissioni giudicatrici di concorso e di esami e ai convegni e congressi di cui al comma 1 e per gli incarichi di cui al comma 4 il personale può essere esonerato dai normali obblighi di servizio per la durata dell'incarico".

12. Il Ministro della pubblica istruzione provvede con proprio decreto a ridefinire i criteri e le modalità di costituzione delle classi che accolgono alunni in situazioni di handicap, ferme restando le dotazioni organiche complessive del personale stabilite ai sensi dell'articolo 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dei relativi provvedimenti di attuazione.

13. Le economie di spesa derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 8 e 11, stimate in lire 25 miliardi in ragione d'anno, sono utilizzate nel limite del 60 per cento, quantificato in lire 15 miliardi a decorrere dall'anno 1999, per elevare il limite di spesa previsto dalle vigenti disposizioni per i compensi dovuti ai presidenti ed ai componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore. Nel limite di spesa complessiva è altresì attribuito un compenso per i componenti dei consigli di classe presso cui si svolgono gli esami preliminari ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 10 dicembre 1997, n. 425.

14. I docenti e i dirigenti scolastici che hanno superato il periodo di prova possono usufruire di un periodo di aspettativa non retribuita della durata massima di un anno scolastico ogni dieci anni. Per i detti periodi i docenti e i dirigenti possono provvedere a loro spese alla copertura degli oneri previdenziali.

15. All'articolo 205 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Per ottimizzare le risorse disponibili nell'ambito della programmazione regionale dell'offerta formativa integrata fra istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 138 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, i corsi di specializzazione e perfezionamento di cui al comma 2 possono essere istituiti in tutti gli istituti di istruzione secondaria superiore nell'ambito delle attuali disponibilità di bilancio".

16. All'articolo 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: ", ferma restando la dotazione di personale di sostegno necessaria a coprire la richiesta nazionale di integrazione scolastica".

17. Al comma 1 dell'articolo 294 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono aggiunte, in fine, le parole: ", anche a riposo".

18. La somma da destinare effettivamente ai fondi gestori di previdenza complementare, ai sensi dell'articolo 59, comma 56, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, resta stabilita in lire 200 miliardi annue. Nei limiti di tale importo sono trasferite ai predetti fondi quote degli accantonamenti annuali del trattamento di fine rapporto dei lavoratori interessati.

19. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 2, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si provvede, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, a disciplinare l'accantonamento, la rivalutazione e la gestione dell'1,5 per cento dell'aliquota contributiva relativa all'indennità di fine servizio prevista dalle gestioni previdenziali di appartenenza da destinare alla previdenza complementare del personale che opta per la trasformazione dell'indennità di fine servizio in trattamento di fine rapporto, nonchè i criteri per l'attribuzione ai fondi della somma di cui al comma 18. Con il medesimo decreto si provvederà a definire, ferma restando l'invarianza della retribuzione complessiva netta e di quella utile ai fini pensionistici, gli adeguamenti della struttura retributiva e contributiva conseguenti all'applicazione del trattamento di fine rapporto, le modalità per l'erogazione del trattamento di fine rapporto per i periodi di lavoro prestato a tempo determinato nonchè quelle necessarie per rendere operativo il passaggio al nuovo sistema del personale di cui al comma 5 dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335.

20. Ai fini dell'armonizzazione al regime generale del trattamento di fine rapporto e dell'istituzione di forme di previdenza complementare dei dipendenti pubblici, le procedure di negoziazione e di concertazione previste dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, potranno definire, per il personale ivi contemplato, la disciplina del trattamento di fine rapporto ai sensi dell'articolo 2, commi da 5 a 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, nonchè l'istituzione di forme pensionistiche complementari, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni. Per la prima applicazione di quanto previsto nel periodo precedente saranno attivate le procedure di negoziazione e di concertazione in deroga a quanto stabilito dall'articolo 7, comma 1, del citato decreto legislativo n. 195 del 1995.

21. L'abrogazione dell'articolo 10 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, disposta dall'articolo 55, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ha effetto dalla data di trasformazione in forme di previdenza complementare dei trattamenti erogati da associazioni, enti ed organismi aventi natura o con finalità previdenziale o assistenziale.

22. I commi 5 e 6 dell'articolo 193-bis del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

"5. Le attività di cui ai commi 1 e 3, ivi compresi gli interventi didattici ed educativi integrativi, sono svolte dai docenti degli istituti e rientrano tra le attività aggiuntive di cui all'articolo 43 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale della scuola sottoscritto il 4 agosto 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 1995.

6. I finanziamenti per le attività previste dal comma 5, di cui al decreto-legge 28 giugno 1995, n. 253, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 352, confluiscono nel fondo per il miglioramento dell'offerta formativa e per le prestazioni aggiuntive".

23. Le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si interpretano nel senso che il trattamento tributario di cui alla lettera a) si applica anche alle somme erogate ai sensi della lettera b), senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato.

Capo II

FEDERALISMO FISCALE E PATTO DI STABILITÀ INTERNO

Omissis

Art. 29.
(Monitoraggio dei flussi di cassa per l'istruzione pubblica e l'università)

1. Al fine di garantire che la spesa statale per l'istruzione cresca nel triennio 1999-2001 secondo i tassi di crescita programmati, il Ministero della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, provvede al monitoraggio delle spese sostenute dagli istituti e scuole di ogni ordine e grado ed al controllo dei relativi flussi di cassa. L'attività di monitoraggio è altresì estesa all'applicazione dei decreti ministeriali attuativi delle norme relative al controllo del numero dei dipendenti del comparto scuola, anche sotto l'aspetto finanziario.

2. Nel triennio 1999-2001 le erogazioni di cassa a favore delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, nonchè delle istituzioni educative, sono disposte con l'obiettivo di assicurare che per l'anno 1999 i pagamenti delle istituzioni scolastiche non risultino globalmente superiori a quelli rilevati dal conto consuntivo 1997, incrementati del 6 per cento. Per gli anni 2000 e 2001 i predetti pagamenti non dovranno superare l'obiettivo definito per l'anno precedente, incrementato di un punto in più del tasso di inflazione programmato. Analogamente si procede per i conservatori, le Accademie di belle arti e le Accademie nazionali di danza e di arte drammatica. Sono esclusi dai vincoli di cui al presente comma gli effetti di cassa derivanti da contributi e finanziamenti non provenienti dal bilancio dello Stato.

3. I criteri e le modalità per le erogazioni di cassa di cui al comma 2, le modalità attuative del monitoraggio, la determinazione della base di riferimento delle medesime erogazioni ed il controllo dei relativi flussi di cassa, sono definiti con uno o più decreti del Ministro della pubblica istruzione, emanati sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, tenendo conto delle specifiche esigenze e degli obiettivi di riequilibrio nella distribuzione delle risorse tra le istituzioni scolastiche.

4. Al fine di consentire alle istituzioni scolastiche il pieno espletamento delle loro funzioni in relazione all'attribuzione dell'autonomia scolastica, a decorrere dall'anno 2002 con apposito regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è ridefinita la materia di cui ai commi 2 e 3.

5. Al fine di sperimentare per uno o più provveditorati agli studi e per alcune istituzioni scolastiche una più ampia autonomia nell'utilizzo delle risorse disponibili, a decorrere dal 1o gennaio 1999, i trasferimenti effettuati dal Ministero della pubblica istruzione per le supplenze brevi, gli interventi didattici ed educativi, il miglioramento dell'offerta formativa, i compensi per le ore eccedenti, l'aggiornamento, il funzionamento amministrativo e didattico, nonchè le ulteriori risorse a qualsiasi titolo concesse per il funzionamento, costituiscono la dotazione finanziaria di istituto, che può essere utilizzata senza alcun vincolo di destinazione, anche in deroga alle norme di contabilità, garantendo comunque il livello minimo di spesa previsto per la contrattazione integrativa. Con uno o più decreti del Ministro della pubblica istruzione, emanati sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e previa comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari, sono individuati i provveditorati agli studi e le istituzioni scolastiche coinvolti nella sperimentazione, nonchè le modalità attuative della stessa.

6. Le somme disponibili nelle contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria a favore dei singoli provveditorati agli studi, non erogate al 31 dicembre di ciascun anno alle istituzioni scolastiche, sono utilizzate nell'esercizio finanziario successivo nei limiti degli impegni assunti nei confronti delle istituzioni medesime.

7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alla regione autonoma Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano in ragione dei rispettivi ordinamenti di autonomia e dell'autofinanziamento del settore scolastico.

8. All'articolo 47, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole da: "con contratti di durata annuale" fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: "con contratti rinnovabili per non oltre un triennio, per un numero massimo di trenta unità. A decorrere dall'anno 1999 tale contingente è integrato di ulteriori dieci unità da assegnare al Ministero della pubblica istruzione per le esigenze del monitoraggio dei flussi di spesa. Alle procedure di selezione del contingente integrativo si provvede su proposta del Ministro della pubblica istruzione. Alle spese, valutate nell'importo di lire tre miliardi per l'anno 1998, di lire quattro miliardi in ragione d'anno nel biennio 1999-2000 e di lire un miliardo per l'anno 2001, si provvede a valere sulle economie realizzate con il presente Capo e su quelle conseguite con le analoghe iniziative nel settore della pubblica istruzione".

9. A decorrere dal 1o gennaio 1999 i trasferimenti statali alle università continuano ad essere versati nelle rispettive contabilità speciali infruttifere ad esse intestate presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Le entrate diverse dai trasferimenti statali non sono riversate nella tesoreria statale, ma sono prioritariamente utilizzate per i pagamenti.

10. A decorrere dal 1o luglio 1999 tutte le entrate dei dipartimenti e degli altri centri con autonomia finanziaria e contabile delle università non sono versate nella tesoreria statale, ma sono prioritariamente utilizzate per i pagamenti di tali enti. Le contabilità speciali ad essi intestate sono progressivamente chiuse al momento dell'esaurimento delle disponibilità esistenti al 30 giugno 1999.

11. I tesorieri degli enti di cui al comma 10 sono direttamente responsabili dei pagamenti eseguiti in difformità di quanto disposto dal presente articolo. In caso di inadempienza si applica la penalità di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.

12. Sino al 31 dicembre 2000 conservano validità le disposizioni che disciplinano la riduzione delle giacenze di cui all'articolo 47, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed il controllo del fabbisogno finanziario delle università di cui all'articolo 51 della medesima legge n. 449 del 1997.

Omissis

Capo IV

ALTRE MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE

Omissis

Art. 45.
(Disposizioni e interventi vari di razionalizzazione)

1. Gli stanziamenti iniziali iscritti nelle unità previsionali di base del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1999 e le relative proiezioni per gli anni 2000 e 2001 relativi alla categoria IV, con esclusione delle spese relative al Ministero della difesa e di quelle aventi natura obbligatoria o legislativamente predeterminate, sono ridotti del 5 per cento.

2. Il secondo periodo del comma 8 dell'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è sostituito dal seguente: "Per l'attuazione della programmazione televisiva, radiofonica e delle altre prestazioni previste dal contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana Spa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 9 dicembre 1997, l'ammontare dei proventi a quest'ultima devoluti, relativi ai canoni di abbonamento alle radioaudizioni circolari e alla televisione pagati dagli utenti, è integrato dell'importo di lire 207 miliardi per il 1999 e 210 miliardi annue a decorrere dal 2000 a carico dello Stato, a compensazione dei minori introiti percepiti per effetto della nuova disciplina sui canoni autoradio".

3. Nell'ambito delle misure di sostegno all'emittenza previste dall'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, ed anche al fine di incentivare l'adeguamento degli impianti in base al piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva approvato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il 30 ottobre 1998, è stanziata la somma di lire 24 miliardi per l'anno 1999, 24 miliardi per l'anno 2000 e 33 miliardi per l'anno 2001. Detta somma è erogata entro il 30 giugno di ciascuno degli anni del triennio dal Ministero delle comunicazioni alle emittenti televisive locali titolari di concessione che siano state ammesse alle provvidenze di cui all'articolo 7 del citato decreto-legge n. 323 del 1993 ed ai sensi del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680, in base ad apposito regolamento adottato dal Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite le competenti Commissioni parlamentari.

4. Nei limiti degli stanziamenti già previsti ai fini dell'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e successive modificazioni e integrazioni, degli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, e dell'articolo 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, per propri programmi informativi e per programmi autoprodotti si intendono quelli realizzati dalle emittenti radiofoniche e televisive anche mediante l'utilizzazione dei notiziari forniti dalle agenzie di informazione.

5. I compensi ed i rimborsi relativi alla gestione attraverso soggetti terzi di interventi agevolativi alle imprese previsti nelle convenzioni con le amministrazioni statali cui le regioni subentrano in base a quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono imputati, secondo le rispettive materie, al competente Fondo di cui all'articolo 7, comma 9, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, ovvero agli stanziamenti di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

6. Le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, si interpretano nel senso che tra le prestazioni erogate dagli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono da ricomprendere anche le pensioni erogate ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonchè le pensioni di invalidità erogate dallo Stato.

7. La quota dell'otto per mille dell'IRPEF, di cui al secondo comma dell'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e la somma di cui all'ultimo comma dell'articolo medesimo sono determinate sulla base degli incassi in conto competenza relativi all'IRPEF, risultanti dal rendiconto generale dello Stato. La medesima procedura è adottata per le quote spettanti alle Confessioni acattoliche aventi diritto. Con le medesime modalità sono determinate la quota dell'otto per mille dell'IRPEF e la somma corrisposta a titolo di anticipo di cui all'articolo 30 della legge 22 novembre 1988, n. 516; all'articolo 23 della legge 22 novembre 1988, n. 517; all'articolo 4 della legge 5 ottobre 1993, n. 409; all'articolo 27 della legge 29 novembre 1995, n. 520; all'articolo 2 della legge 20 dicembre 1996, n. 638.

8. All'atto della ripartizione delle disponibilità giacenti nel conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato al fondo contributi agli interessi di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, da effettuare ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, tra SIMEST Spa (gestione interventi esportazione e internazionalizzazione) e Mediocredito centrale (gestione interventi interno), è autorizzata, per esigenze di cassa del settore interno, un'anticipazione infruttifera a carico della quota di disponibilità relativa all'esportazione e all'internazionalizzazione e a favore della quota di disponibilità relativa all'interno dell'importo di lire 675 miliardi. Tale importo verrà restituito al settore esportazione e internazionalizzazione all'atto del versamento al settore interno delle assegnazioni di lire 675 miliardi disposte dall'articolo 12, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266. Per la prosecuzione dei programmi di penetrazione commerciale di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, è autorizzata la spesa di lire 150 miliardi per l'anno 1999, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 24 maggio 1977, n. 227.

9. Per l'attuazione, nell'anno 1999, delle misure concernenti la ricapitalizzazione delle cooperative, di cui al Piano triennale della pesca e dell'acquacoltura 1997-1999, adottato con decreto del Ministro per le politiche agricole 24 marzo 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 97 del 28 aprile 1997, è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni.

10. Al personale della società Poste italiane Spa che, alla data del 30 settembre 1998, si trovi in servizio in posizione di comando presso pubbliche amministrazioni si applicano le disposizioni previste dall'articolo 53, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, a condizione che la richiesta di comando sia stata effettivamente inoltrata entro il 28 febbraio 1998. Il personale suddetto può permanere in posizione di comando per un periodo non superiore a due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per il suddetto periodo, le unità che abbiano assunto servizio in comando presso l'amministrazione richiedente dopo il 28 febbraio 1998 sono detratte dalla quota di assunzioni autorizzate per l'amministrazione stessa, in applicazione delle norme di programmazione delle assunzioni previste dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

11. Al comma 2 dell'articolo 38 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: "Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 30 giugno 1999"; al comma 4 dello stesso articolo le parole: "1o gennaio 1999" sono sostituite dalle seguenti: "1o gennaio 2000".

12. Al comma 4, secondo periodo, dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole "il regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica" sono sostituite dalle seguenti: "si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con regolamenti emanati dal Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulla base di criteri generali deliberati dal Consiglio dei ministri; i regolamenti sono emanati entro novanta giorni da tale deliberazione".

13. Ai fini dell'attuazione del comma 1 dell'articolo 5 della legge 31 luglio 1997, n. 249, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni determina le tariffe in ambito urbano e interurbano delle telecomunicazioni in modo da agevolare la diffusione di INTERNET. L'Autorità individua gli schemi tariffari che favoriscano, per l'utenza residenziale, un uso prolungato della rete.

14. Le assegnazioni finanziarie alla Regione siciliana attuative di leggi di settore nazionali che, alla data del 31 dicembre 1998, risultino non impegnate o per le quali non sia ancora stato identificato il soggetto beneficiario, possono, con legge regionale, essere riutilizzate per interventi nel settore cui erano originariamente destinate.

15. A decorrere dal 1o gennaio 1999 affluiscono in apposita sezione del fondo speciale per la ricerca applicata, istituito dall'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, le risorse finanziarie destinate ad interventi agevolativi per la ricerca nelle aree depresse di competenza del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con l'applicazione delle disposizioni che regolano il funzionamento del fondo medesimo.

16. Ai fini dello snellimento delle procedure di spesa per interventi di ricerca, le risorse finanziarie destinate agli interventi di cui all'articolo 1 della legge 5 agosto 1988, n. 346, possono essere trasferite, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, al fondo di cui al comma 14, con l'applicazione delle disposizioni che ne regolano il funzionamento, e possono essere utilizzate anche per le medesime forme di intervento di cui alla predetta legge n. 346 del 1988 per il finanziamento di progetti di ricerca di costo complessivo inferiore a 10 miliardi di lire.

17. È consentita la totale o parziale novazione, a favore dello stesso o di altro soggetto mutuatario, dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 20, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493. La novazione, che non comporta variazioni all'ammortamento dei mutui originariamente concessi, salvo adeguamento degli interessi sulla quota residua al tasso corrente sul mercato alla data della novazione medesima, è disposta, previo parere favorevole del Ministero di grazia e giustizia, per la realizzazione di investimenti finanziabili ai sensi dell'articolo 19, primo comma, della legge 30 marzo 1981, n. 119. Nel caso di mutui concessi per le finalità di cui all'articolo 19, terzo comma, della legge 30 marzo 1981, n. 119, la novazione è disposta previo decreto del Ministro di grazia e giustizia.

18. Tra gli enti di cui all'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, e successive modificazioni, autorizzati ad apportare ai fondi chiusi immobiliari immobili e diritti reali su immobili sono comprese le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere.

19. Le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 30 della legge 5 agosto 1981, n. 416, si interpretano nel senso che sono ammissibili al finanziamento agevolato i beni oggetto delle iniziative di ristrutturazione anche quando siano dati in comodato ad altri soggetti, a condizione che essi vengano utilizzati prevalentemente per la produzione o la distribuzione di giornali quotidiani, periodici o libri editi dalle imprese ammesse alle agevolazioni di credito.

20. Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, è sostituito dal seguente:
"2. Per gli anni 1998 e 1999 ai comuni di cui al comma 1 è concesso un ulteriore contributo pari, rispettivamente, al 30 per cento per il 1998 ed al 10 per cento per il 1999 dei contributi ordinari e consolidati assegnati ai comuni per l'anno 1997 e dell'imposta comunale sugli immobili al 4 per mille a suo tempo detratta; gli oneri derivanti dal presente comma sono posti a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 6".

21. È abrogato l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 33 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

22. All'articolo 69 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"3-bis. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica ed il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, provvede, mediante mobilità volontaria interministeriale, a dotare le Commissioni di conciliazione territoriali degli organici indispensabili per la tempestiva realizzazione del tentativo obbligatorio di conciliazione delle controversie individuali di lavoro nel settore pubblico e privato".

23. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n. 293, è abrogata.

24. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 8, comma 7, della legge 8 luglio 1998, n. 230, valutato in lire 850 milioni per l'anno 1998 ed in lire 3 miliardi annue a decorrere dal 1999, si provvede a carico del Fondo nazionale di cui all'articolo 19 della medesima legge.

25. Le operazioni connesse alla trasformazione in società per azioni di enti pubblici ai sensi dell'articolo 1, comma 83, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dell'articolo 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonchè quelle poste in essere in applicazione dell'articolo 19, comma 1, della presente legge, sono effettuate in regime di neutralità fiscale.

26. Il termine di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 337, come modificato dall'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, può essere prorogato con cadenza trimestrale, per un periodo complessivo non superiore ad un anno, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il Ministro riferisce trimestralmente al Parlamento.

27. Sono valide e ricevibili le decisioni di ricorsi di riesame, di cui al comma 8 dell'articolo 2 del decreto-legge 1o dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5, e successive modificazioni, fatte pervenire all'AIMA attraverso il sistema informatico entro il 10 gennaio 1999, anche se adottate, sui ricorsi ancora pendenti, oltre il termine previsto dal medesimo comma 8 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 411 del 1997.

28. Le maggiori entrate accertate a consuntivo rispetto alle previsioni iniziali di bilancio derivanti dai dividendi e dagli utili delle società per azioni possedute direttamente dallo Stato sono destinate, per un importo pari al 20 per cento, al Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

29. Al comma 1-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, le parole: "tre mesi e comunque non oltre il 30 giugno 1999" sono sostituite dalle seguenti: "sei mesi".

30. Al comma 3 dell'articolo 2 della legge 26 novembre 1993, n. 489, le parole "l'altra esclusivamente" sono sostituite dalle seguenti: "l'altra prevalentemente".

31. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a contrarre mutui, sulla base di valutazioni di convenienza e di opportunità economico-finanziarie ed al fine di ridurre il costo del debito, negli stessi casi in cui è ammesso il ricorso all'emissione di titoli del debito pubblico e nei limiti del saldo netto da finanziare previsto dalla legge finanziaria.

32. In deroga a quanto eventualmente previsto da normative in vigore, anche a carattere speciale, per i mutui da stipulare con onere a totale carico dello Stato, di importo pari o inferiore a 100 miliardi di lire, il tasso di interesse non può essere superiore a quello indicato periodicamente, sulla base delle condizioni di mercato, dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con apposita comunicazione da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Per i mutui di importo superiore a 100 miliardi di lire, il tasso di interesse massimo applicabile deve essere previamente concordato dai soggetti interessati con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Qualora le predette modalità non risultassero applicate, l'eventuale maggior costo graverà sui soggetti stessi.

33. All'articolo 31, comma 2, della legge 24 dicembre 1969, n. 990, le parole: "del 3 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "del 4 per cento". 

34. All'onere derivante dal comma 20, pari a lire 3 miliardi per l'anno 1999, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'attuziione dell'articolo 8.

Omissis

Capo V

DISPOSIZIONI PER FAVORIRE E SOSTENERE LO SVILUPPO

Omissis

Art. 52.
(Fondo unico per gli incentivi alle imprese e disposizioni concernenti le grandi imprese in stato di insolvenza)

1. Le disposizioni dell'articolo 10, comma 2, e dell'articolo 7, comma 9, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, si applicano, a decorrere dal 1999, alle autorizzazioni legislative di spesa ed ai rifinanziamenti concernenti interventi agevolativi alle imprese gestiti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, è disposta la ripartizione delle risorse globalmente assegnate tra i vari interventi.

3. Il decreto legislativo previsto dall'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274, in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, è emanato entro il 30 settembre 1999, sulla base dei principi e dei criteri direttivi indicati nella medesima legge.

4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al fine di consentire il perseguimento delle finalità di salvaguardia delle attività produttive e dei livelli occupazionali, e tenuto conto dell'interesse dei creditori, può autorizzare la prosecuzione dell'esercizio dell'impresa, per un ulteriore anno, oltre i termini di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni. Detta previsione si applica anche nei confronti delle imprese in amministrazione straordinaria per le quali la scadenza dell'esercizio sia intervenuta nell'anno 1998.

Omissis

Capo VI

MISURE IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

Omissis

Art. 72.
(Disposizioni per la riqualificazione dell'assistenza sanitaria)

1. Al fine di attivare idonei e sistematici strumenti di controllo dell'effettivo comportamento tenuto dagli erogatori di prestazioni sanitarie in ordine all'appropriatezza e alla qualità dell'assistenza, è autorizzata la spesa complessiva di lire 948,5 miliardi per gli anni 1999-2001, di cui 189,5 miliardi per l'anno 1999, 379,5 miliardi per l'anno 2000 e 379,5 miliardi per l'anno 2001.

2. Le disponibilità destinate al finanziamento dei progetti di cui all'articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, sono ridotte di lire 190 miliardi per l'anno 1999, 380 miliardi per l'anno 2000, 400 miliardi per l'anno 2001.

3. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 32, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le regioni e le province autonome, a decorrere dal 1999 e per gli anni 2000 e 2001, assicurano l'effettiva vigilanza e il controllo sull'uso corretto ed efficace delle risorse in modo da realizzare una riduzione dell'assistenza ospedaliera erogata in regime di ricovero ordinario, anche attraverso il potenziamento di forme alternative alla degenza ordinaria, nella misura annuale non inferiore all'1 per cento dei ricoveri e della spesa complessiva a tal fine registrata nell'anno precedente.

4. Il rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo sanitario che, ai sensi dell'articolo 1, commi 10 e 11, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, optano per l'esercizio della libera attività professionale extramuraria è disciplinato, anche per gli aspetti economici, in sede di contrattazione collettiva. La disciplina, in particolare, prevede la riduzione, nel periodo di validità del contratto stipulato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, del trattamento economico accessorio e il conferimento o la conferma degli incarichi di struttura ai dirigenti che abbiano optato per l'esercizio della libera professione intramuraria. L'opzione effettuata per l'esercizio della libera professione extramuraria può essere revocata entro il 31 dicembre di ogni anno.

5. In attesa della disciplina contrattuale di cui al comma 4, a decorrere dal 1o luglio 1999, nei confronti dei dirigenti che hanno optato per l'esercizio della libera attività professionale extramuraria la retribuzione variabile di posizione è comunque ridotta del 50 per cento e non si dà luogo alla retribuzione di risultato; a decorrere dalla stessa data gli incarichi dirigenziali di struttura possono essere conferiti o confermati esclusivamente ai dirigenti che abbiano optato per l'esercizio della libera attività professionale intramuraria.

6. Al fine di promuovere il miglioramento qualitativo delle prestazioni sanitarie, nell'ambito e in coerenza con le finalità di cui all'articolo 1, comma 12, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e in relazione al conseguimento degli obiettivi previsti dal Piano sanitario nazionale, è istituito un fondo per l'esclusività del rapporto dei dirigenti del ruolo sanitario che hanno optato per l'esercizio della libera professione intramuraria. Sono ammessi ai benefici del fondo i medesimi dirigenti a condizione che abbiano rinunciato alla facoltà di svolgere la libera professione extramuraria e qualsiasi altra attività sanitaria resa a titolo non gratuito, secondo i criteri e le modalità previsti dal regolamento di cui al comma 9 e comunque ad eccezione delle attività rese in nome e per conto dell'azienda sanitaria di appartenenza.

7. I dirigenti del ruolo sanitario che hanno optato per l'esercizio della libera professione intramuraria non possono esercitare alcuna altra attività sanitaria resa a titolo non gratuito, secondo i criteri e le modalità previsti dal regolamento di cui al comma 9, ad eccezione delle attività rese in nome e per conto dell'azienda sanitaria di appartenenza; la violazione degli obblighi connessi all'esclusività delle prestazioni, l'insorgenza di un conflitto di interessi o di situazioni che comunque implichino forme di concorrenza sleale, salvo che il fatto costituisca reato, comportano la risoluzione del rapporto di lavoro e la restituzione dei proventi ricevuti a valere sulle disponibilità del fondo di cui al comma 6 in misura non inferiore a una annualità e non superiore a cinque annualità. La violazione degli obblighi di cui al presente comma è comunicata, per l'adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza, dal direttore generale alla regione o alla provincia autonoma, all'Ordine professionale e al Ministero della sanità. Si applica l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

8. L'accertamento, comunque effettuato, delle violazioni delle disposizioni di cui al comma 7 comporta anche la responsabilità del direttore generale per omessa vigilanza e costituisce causa impeditiva per il rinnovo e, nei casi più gravi, motivazione per la decisione di revoca dell'incarico di direttore generale, salvo che egli non dimostri di avere adottato le misure ispettive e di controllo idonee a prevenire e reprimere le predette violazioni. In caso di inadempienza della regione o della provincia autonoma il Ministro della sanità adotta le misure necessarie per garantire l'attuazione di quanto disposto dal presente comma.

9. Con regolamento da emanare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della sanità, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e le organizzazioni sindacali della dirigenza sanitaria interessata alla materia oggetto del regolamento, sono disciplinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 7 e 8, anche al fine di:
a) evitare conflitti di interesse e attività contrarie ai principi di tutela della concorrenza;
b) prevedere il divieto per i dirigenti del ruolo sanitario che abbiano optato per l'esercizio della libera professione extramuraria di rendere prestazioni professionali, anche di natura occasionale e periodica, a favore o all'interno di strutture pubbliche o private accreditate.

10. L'estensione delle disposizioni del comma 4, ultimo periodo, e del comma 5 al personale di cui all'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è disciplinata con decreto emanato d'intesa dai Ministri della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il 90 per cento delle risorse che si renderanno disponibili per le università per effetto di tali disposizioni sono destinate a fondi istituiti presso gli atenei per l'incentivazione dell'impegno didattico di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

11. È confermato, per il personale della dirigenza del ruolo sanitario che abbia optato per l'esercizio della libera professione extramuraria, il divieto di esercizio, sotto qualsiasi forma, della libera professione intramuraria. L'inosservanza del divieto di cui al periodo precedente o la mancata assunzione da parte del direttore generale, in conformità alle disposizioni richiamate nel periodo successivo, di tutte le iniziative ivi previste per consentire al personale della dirigenza del ruolo sanitario che abbia manifestato la relativa opzione il pieno esercizio della libera professione intramuraria, costituiscono causa impeditiva per il rinnovo dell'incarico e, nei casi più gravi, motivazione per la decisione di revoca dell'incarico di direttore generale. In particolare il direttore generale, fino alla realizzazione di proprie idonee strutture e spazi distinti per l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria in regime di ricovero ed ambulatoriale, è tenuto ad assumere le specifiche iniziative per reperire fuori dall'azienda spazi sostitutivi in strutture non accreditate nonchè ad autorizzare l'utilizzazione di studi professionali privati e altresì ad attivare misure atte a garantire la progressiva riduzione delle liste d'attesa per le attività istituzionali, sulla base di quanto previsto da un atto di indirizzo e coordinamento a tal fine adottato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Fino all'emanazione dell'atto di indirizzo e coordinamento si applicano le linee guida adottate dal Ministro della sanità, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, con decreto del 31 luglio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 5 agosto 1997.

12. Il 90 per cento delle complessive risorse che si renderanno disponibili per effetto dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 è destinato, sulla base di criteri stabiliti dalle regioni e dalle province autonome, d'intesa con le organizzazioni sindacali della dirigenza sanitaria, al finanziamento dei contratti a tempo determinato con soggetti in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria o in altra professionalità del ruolo sanitario per progetti finalizzati all'assistenza sanitaria, anche ai fini di cui all'articolo 3, comma 12, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, nonchè, in misura non inferiore al 50 per cento e secondo modalità e tempi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro per la dirigenza sanitaria, all'integrazione del fondo di cui al comma 6.

13. Agli specialisti ambulatoriali convenzionati inquadrati nel primo livello dirigenziale ai sensi dell'articolo 34 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si applicano le disposizioni sul trattamento di quiescenza dei dipendenti pubblici. Ai soggetti indicati nel presente comma è data facoltà di optare per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita presso l'Ente nazionale previdenza e assistenza medici (ENPAM). L'opzione di cui al precedente periodo deve essere esercitata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con successivo decreto del Ministro della sanità, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri per la valutazione del servizio prestato in regime convenzionale ai fini della partecipazione ai concorsi per l'accesso al secondo livello dirigenziale del personale del Servizio sanitario nazionale.

14. In ragione dell'autofinanziamento del settore sanitario, le norme di cui al presente articolo, ad eccezione dei primi tre periodi del comma 13 e del comma 17, non si applicano alle province autonome di Trento e di Bolzano, alla regione Valle d'Aosta e alla regione Friuli Venezia-Giulia. Nei predetti enti i principi di cui al presente articolo sono attuati secondo quanto disposto dagli statuti e dalle relative norme di attuazione.

15. Al fondo di cui al comma 6 affluiscono, nella misura di lire 188 miliardi per l'anno 1999, di lire 376 miliardi per l'anno 2000 e di lire 470 miliardi per l'anno 2001, le disponibilità corrispondenti alla quota parte delle minori spese di cui al comma 3, oltre a quanto disposto dal comma 12. I criteri per l'utilizzo delle risorse del fondo sono individuati con uno specifico atto di indirizzo all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), da parte del competente comitato di settore, per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza del Servizio sanitario nazionale da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

16. Sono fatte salve le norme della legge 30 novembre 1998, n. 419. Il comma 7 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è abrogato.

17. A decorrere dal 1o gennaio 1999 le associazioni di volontariato riconosciute ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266, e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, sono esonerate dal pagamento del canone radio complessivamente dovuto per gli apparati installati sui mezzi adibiti a servizi socio-sanitari e di protezione civile.   

Omissis


Data a Roma, addi' 23 dicembre 1998

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