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Relazione illustrativa

XIII Legislatura

Decreto 5 agosto 1998, n.363

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 ottobre 1998 n.246

Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel d.l. 19.09.94, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni.


Emblema Repubblica Italiana
logo murst il ministro

di concerto con

Il Ministro del lavoro e della Previdenza Sociale,

Il Ministro della Sanità

ed il Ministro della Funzione Pubblica

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Ritenuto che le particolari esigenze connesse al servizio espletato negli atenei debbono essere considerate ai fini di garantire una più efficace e specifica tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nelle università e negli istituti di istruzione universitaria, anche in relazione alle particolari caratteristiche degli atenei stessi;

Considerato che dette particolari esigenze possono essere individuate:
a) nella garanzia della libertà di ricerca e di didattica, sancita dall'articolo 33 della Costituzione, ribadita anche dall'articolo 6 della legge del 9 maggio 1989, n. 168;
b) nella peculiarità delle università in quanto realtà nelle quali si svolgono attività di ricerca, di didattica, di assistenza e di servizio, per natura ed organizzazione diverse da altre attività di produzione di beni o di servizi;
c) nella necessità di garantire, con uniformità di procedura, l'applicazione ed il rispetto della legislazione in materia di prevenzione, protezione, sicurezza ed igiene del lavoro nell'ambito delle università e degli istituti di istruzione universitaria, nel rispetto delle loro specificità;
d) nella necessità di regolare le attività svolte nell'ambito delle università dal personale docente, ricercatore, tecnico, amministrativo, dagli studenti e dai soggetti esterni alle università che operano per conto e nell'ambito delle stesse;

Considerato, altresì, che le particolari esigenze delle istituzioni universitarie possono essere ulteriormente precisate come segue:
a) l'università è costituita da un'aggregazione di strutture eterogenee - che risultano essere autonome con riferimento ad alcuni settori di attività, ma interdipendenti con riferimento ad altri - presso le quali svolgono la loro attività personale docente, ricercatore e personale tecnico ed amministrativo, ognuno sulla base delle specifiche attribuzioni e competenze;
b) l'attività di ricerca e quella sperimentale, proiettandosi verso nuove tecnologie, spesso comportano la progettazione e l'utilizzo di prototipi di macchine, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti o di altri mezzi tecnici ovvero di agenti chimici, fisici e biologici, anche all'uopo prodotti in via innovativa, con conseguente possibilità di rischi nuovi o non compiutamente conosciuti, per i quali è comunque necessaria un'apposita valutazione, nei limiti delle attuali conoscenze;
c) il personale, sia organicamente strutturato che non, spesso agisce anche in autonomia, sia organizzativo-gestionale che di risorse, tanto presso la propria struttura, quanto presso altre strutture;
d) l'attività del personale universitario si svolge secondo tempi, modalità ed organizzazione tali da rendere necessario individuare indici statistico-infortunistici diversi da quelli previsti dalla normativa vigente, in particolare per quanto riguarda gli studenti ed il personale docente e ricercatore;
e) le istituzioni universitarie talora utilizzano un patrimonio edilizio ed immobiliare di particolare pregio culturale sottoposto a vincoli di tutela, e che è caratterizzato da una molteplicità di origini e di destinazioni;
f) le istituzioni universitarie svolgono nelle proprie strutture attività didattiche, culturali e scientifiche, aperte anche a persone esterne alle università, non riconducibili fra le attività scolastiche o di pubblico spettacolo;
g) le strutture universitarie (quali laboratori, aule, centri di servizi, biblioteche, uffici, stabulari, officine, reparti sanitari) presentano molteplici tipologie di rischio fortemente differenziate tanto per qualità che per intensità;
h) le frequenti collaborazioni tra università ed enti di ricerca, di servizio, assistenziali e produttivi, pubblici e privati, nello svolgimento delle quali il personale delle università e quello degli enti coinvolti concorre direttamente al raggiungimento dei fini comuni, le quali impongono la previa definizione dei ruoli onde evitare sovrapposizioni di funzioni;
i) alcune università sono articolate in più sedi o poli;
l) l'articolazione organizzativa delle attività universitarie è definita dai singoli statuti e, pertanto, assume peculiari connotazioni di specificità per ciascuna sede;
m) la difficoltà di poter individuare un unico datore di lavoro, in ragione della molteplicità delle attività istituzionalmente svolte, relative alla didattica, alla ricerca, all'assistenza, ai servizi ed all'amministrazione, della riconosciuta autonomia delle singole strutture e dei ricercatori, nonché della molteplicità delle "unità produttive" di riferimento.

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 marzo 1998;

Ritenuto opportuno non aderire alla osservazione del Consiglio di Stato di espungere dal preambolo l'articolata elencazione delle particolari esigenze delle attività universitarie, contrassegnate dalle lettere da a) ad m), in quanto tali riferimenti hanno la finalità di evidenziare la peculiarità delle istituzioni universitarie e rendere più comprensibile il dispositivo del provvedimento;

Ritenuto, altresì, di non accogliere l'invito del Consiglio di Stato ad eliminare l'articolo 1, essendo il medesimo finalizzato a ricomprendere nell'area di applicazione del regolamento tutte le particolari attività delle istituzioni universitarie che ne costituiscono il fondamento;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. 935/III.6/98 del 4 maggio 1998);

A D O T T A
il seguente regolamento:

Art. 1
Campo di applicazione e particolari esigenze

1. Le norme di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e sue modificazioni ed integrazioni, si applicano a tutte le attività di didattica, di ricerca, di assistenza, di servizio, svolte direttamente e/o indirettamente dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria sia presso le proprie sedi che presso sedi esterne.

Art. 2
Soggetti e categorie di riferimento

1. Il datore di lavoro, con apposito provvedimento dell'università, viene individuato nel rettore o nel soggetto di vertice di ogni singola struttura o raggruppamento di strutture omogenee, qualificabile come unità produttiva ai sensi del presente articolo, dotata di poteri di spesa e di gestione. Per tutte le altre strutture prive di tali poteri e per quelle di uso comune, il datore di lavoro è il rettore.
2. Si intendono per unità produttive le strutture amministrative, le presidenze di facoltà, i dipartimenti, gli istituti, i centri di servizio o di assistenza, le aziende universitarie istituite ai sensi dell'articolo 4, comma 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonché ogni altra struttura singola o aggregazione di strutture omogenee, dotate di poteri di spesa e di gestione, istituite dalle università ed individuate negli atti generali di ateneo.
3. Sono considerati laboratori i luoghi o gli ambienti in cui si svolgono attività didattica, di ricerca o di servizio che comportano l'uso di macchine, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti, di prototipi o di altri mezzi tecnici, ovvero di agenti chimici, fisici o biologici. Sono considerati laboratori, altresì, i luoghi o gli ambienti ove si svolgono attività al di fuori dell'area edificata della sede - quali, ad esempio, campagne archeologiche, geologiche, marittime -. I laboratori si distinguono in laboratori di didattica, di ricerca, di servizio, sulla base delle attività svolte e, per ognuno di essi, considerata l'entità del rischio, vengono individuate specifiche misure di prevenzione e protezione, tanto per il loro normale funzionamento che in caso di emergenza, e misure di sorveglianza sanitaria.
4. Oltre al personale docente, ricercatore, tecnico e amministrativo dipendente dell'università, si intende per lavoratore anche quello non organicamente strutturato e quello degli enti convenzionati, sia pubblici che privati, che svolge l'attività presso le strutture dell'università, salva diversa determinazione convenzionalmente concordata, nonché gli studenti dei corsi universitari, i dottorandi, gli specializzandi, i tirocinanti, i borsisti ed i soggetti ad essi equiparati, quando frequentino laboratori didattici, di ricerca o di servizio e, in ragione dell'attività specificamente svolta, siano esposti a rischi individuati nel documento di valutazione.
5. Per responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio si intende il soggetto che, individualmente o come coordinatore di gruppo, svolge attività didattiche o di ricerca in laboratorio.

Art. 3
Obblighi ed attribuzioni del rettore

1.Al rettore, in quanto datore di lavoro, ai sensi del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 2, e quale presidente del Consiglio di amministrazione dell'ateneo, compete: a) assicurare il coordinamento delle attività dei servizi di prevenzione e protezione e l'effettuazione della riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi;
b) presentare periodicamente al consiglio di amministrazione, per le determinazioni di competenza, il piano di realizzazione progressiva degli adeguamenti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, tenendo conto delle risultanze della riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi.

Art. 4
Obblighi ed attribuzioni del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro, quale individuato ai sensi dell'articolo 2, provvede: a) alla valutazione del rischio per tutte le attività, ad eccezione di quelle svolte in regime di convenzione con enti esterni, come individuate nell'art.10. Per quanto attiene alle attività specificamente connesse con la libertà di insegnamento o di ricerca che direttamente diano o possano dare origine a rischi, la responsabilità relativa alla valutazione spetta, in via concorrente, al datore di lavoro e al responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio;
b) alla nomina del medico competente, secondo quanto previsto dagli articoli 4, 16 e 17 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e, nel caso di nomina di più medici competenti, ad attribuire ad uno di essi il compito di coordinamento dei medici incaricati;
c) alla elaborazione del documento di cui al comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, con la collaborazione dei responsabili delle attività didattiche o di ricerca in laboratorio, come previsto dal successivo articolo 5;
d) alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
e) allo svolgimento di tutte le altre funzioni, non previste nelle precedenti lettere a), b), c) e d), attribuitegli dalla legge che non abbia espressamente delegato.

Art. 5
Obblighi ed attribuzioni del responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio

1. Il responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio, nello svolgimento della stessa e ai fini della valutazione del rischio e dell'individuazione delle conseguenti misure di prevenzione e protezione, collabora con il servizio di prevenzione e protezione, con il medico competente e con le altre figure previste dalla vigente normativa.

2. Il responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio, all'inizio di ogni anno accademico, prima di iniziare nuove attività e in occasione di cambiamenti rilevanti dell'organizzazione della didattica o della ricerca, identifica tutti i soggetti esposti a rischio.

3. In particolare il responsabile della attività didattica o di ricerca, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze, deve: a) attivarsi al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi in relazione alle conoscenze del progresso tecnico, dandone preventiva ed esauriente informazione al datore di lavoro;
b) attivarsi, in occasione di modifiche delle attività significative per la salute e per la sicurezza degli operatori, affinché venga aggiornato il documento di cui al comma 2, articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sulla base della valutazione dei rischi;
c) adottare le misure di prevenzione e protezione, prima che le attività a rischio vengano poste in essere;
d) attivarsi per la vigilanza sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi;
e) frequentare i corsi di formazione ed aggiornamento organizzati dal datore di lavoro con riferimento alla propria attività ed alle specifiche mansioni svolte.

Art. 6
Formazione ed informazione

1. Ferme restando le attribuzioni di legge del datore di lavoro in materia di formazione ed informazione dei lavoratori, anche il responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio, nell'ambito delle proprie attribuzioni, provvede direttamente, o avvalendosi di un qualificato collaboratore, alla formazione ed informazione di tutti i soggetti esposti sui rischi e sulle misure di prevenzione e protezione che devono essere adottate, al fine di eliminarli o ridurli al minimo in relazione alle conoscenze del progresso tecnico, dandone preventiva ed esauriente informazione al datore di lavoro.

2. Il responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio è tenuto altresì ad informare tutti i propri collaboratori sui rischi specifici connessi alle attività svolte e sulle corrette misure di prevenzione e protezione, sorvegliandone e verificandone l'operato, con particolare attenzione nei confronti degli studenti e dei soggetti ad essi equiparati.

Art. 7
Rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza

1. Nelle università le rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 sono individuate fra tutto il personale di ruolo (docente, ricercatore, tecnico ed amministrativo) purché non rivesta le funzioni di datore di lavoro, secondo le modalità fissate dai regolamenti in sede di contrattazione decentrata.

2. Le composizioni e le ulteriori attribuzioni delle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza, eventualmente integrate dalle rappresentanze studentesche, sono definite in sede di contrattazione decentrata, tenendo conto delle particolari esigenze connesse con il servizio espletato dalle università, così come individuate dal presente decreto.

Art. 8
Prevenzione incendi

1. In attesa dell'emanazione di una specifica normativa di prevenzione incendi per le strutture universitarie, si applicano, in materia di procedimenti di deroga, le disposizioni contenute nell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37. Le motivazioni della richiesta di deroga debbono essere formulate nel rispetto dei principi di base e delle misure tecniche fondamentali previsti dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577.

Art. 9
Progettazione ed utilizzo di prototipi e di nuovi prodotti

1. Nell'impiego di prototipi di macchine, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti o di altri mezzi tecnici realizzati ed utilizzati nelle attività di ricerca, di didattica e di servizio, il datore di lavoro ed il responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio, per quanto di rispettiva competenza, devono: a) garantire la corretta protezione del personale, mediante valutazione in sede di progettazione dei possibili rischi connessi con la realizzazione del progetto e con l'adozione di eventuali specifiche precauzioni, sulla base delle conoscenze disponibili; b) provvedere affinché gli operatori siano adeguatamente formati ed informati sui particolari rischi e sulle particolari misure di prevenzione e protezione.

2. Le disposizioni di cui al comma precedente trovano applicazione anche in caso di produzione, detenzione ed impiego di nuovi agenti chimici, fisici o biologici.

3. Il datore di lavoro ed il responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio, per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, si avvalgono della collaborazione del servizio di prevenzione e protezione, del medico competente, e delle altre figure previste dalle disposizioni vigenti.

Art. 10
Convenzioni nelle attività di ricerca, di didattica, di assistenza o di servizio

1. Al fine di garantire la salute e la sicurezza di tutto il personale che presta la propria opera per conto delle università presso enti esterni, così come di quello di enti che svolgono la loro attività presso le università, per tutte le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 sono individuati di intesa tra gli enti convenzionati e le singole università, attraverso specifici accordi. Tali accordi devono essere realizzati prima dell'inizio delle attività previste nella convenzione e, per le convenzioni già in corso, entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

2. Le modalità relative all'elezione o designazione delle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza vengono definite in sede di contrattazione decentrata.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


Roma, 5 agosto 1998

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
f.to Prof. Luigi BERLINGUER

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE 
f.to On.le Tiziano TREU

IL MINISTRO DELLA SANITA'
f.to On.le Rosy BINDI

IL MINISTRO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
f.to On.le Franco BASSANINI

Registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 1998, registro n. 1, foglio n. 162



 
   

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