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Relazione illustrativa

XIII Legislatura

Decreto 21 maggio 1998, n.242

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 luglio 1998 n.170

Regolamento recante norme per la disciplina dei professori a contratto.


Emblema Repubblica Italiana
logo murst il ministro

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente la istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

VISTO l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127 ed in particolare l'articolo 17, comma 96, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, è rideterminata la disciplina dei professori a contratto di cui agli articoli 25 e 100 del DPR 11 luglio 1980, n. 382;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'Adunanza Generale del 18 dicembre 1997 n. 158/96;

RITENUTO di poter accogliere solo parzialmente l'osservazione contenuta nel parere del Consiglio di Stato, relativa all'articolo 1, comma 1, in quanto dalle disposizioni di cui all'articolo 25, primo e terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si evince l'esclusione dell'applicazione della norma ai dipendenti di università italiane;

UDITO il parere del Consiglio Universitario Nazionale espresso nell'adunanza dell'8 aprile 1998;

VISTA la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988, così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. DAGL 1.14/31890/4.23.27 del 21 maggio 1998;


Adotta
il seguente regolamento:

Articolo 1
(Finalità dei contratti d'insegnamento)

1. Per sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche, le università e gli istituti di istruzione universitaria statali, secondo le norme dei rispettivi ordinamenti e nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio, possono stipulare con studiosi od esperti di comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti di università e anche di cittadinanza straniera, contratti di diritto privato per l'insegnamento nei corsi di diploma universitario, di laurea e di specializzazione ovvero per lo svolgimento di attività didattiche integrative.

2. La qualificazione degli studiosi od esperti di cui al comma 1 è comprovata dal possesso di titoli scientifici e professionali, secondo quanto determinato dalle disposizioni di cui all'articolo 2.


Articolo 2
(Criteri e modalità per la stipula)

Per i fini di cui all'articolo 1, le università e gli istituti di istruzione universitaria statali, con proprie disposizioni, determinano una specifica procedura di selezione, anche con appositi bandi, assicurando la pubblicità degli atti, la valutazione comparativa dei candidati e, in caso di rinnovo, la valutazione delle attività didattiche svolte dal docente.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 prevedono le modalità di partecipazione del professore a contratto agli organi accademici collegiali, nonché i casi di incompatibilità con l'attività didattica.
I professori a contratto non partecipano alle deliberazioni degli organi accademici relative ai posti di ruolo e alla stipula dei contratti d'insegnamento di cui al presente regolamento.

. I contratti di cui all'articolo 1 sono stipulati dal Rettore secondo le norme degli statuti e dei regolamenti delle università e degli istituti di istruzione universitaria statali; hanno durata annuale e sono rinnovabili per non più di sei anni. Non danno luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli delle università e degli istituti di istruzione universitaria statali.


Articolo 3
(Disapplicazione di norme )

1. Per ciascuna università o istituto di istruzione universitaria statale, alla data di entrata in vigore delle disposizioni emanate dall'ateneo ai sensi dell'articolo 2, si intendono non applicabili:
a) gli articoli 25 e 100, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
b) l'articolo 4, commi 6 e 7, del decreto del Presidente della Repubblica. 10 marzo 1982, n. 162;
c) l'articolo 1, comma 32, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

nonchè gli articoli 94, comma 3, 95, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382, e 14, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10.3.1982, n. 162, limitatamente alla locuzione "professori a contratto".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 


Roma, 21 maggio 1998

IL MINISTRO
f.to BERLINGUER

Registrato alla Corte dei Conti il 14 luglio 1998, Registro n.1, foglio n. 143



 
   

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