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  Entra in Regolamento recante norme sull'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di assistente sociale. Divisore Grafico
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Relazione illustrativa

XIII Legislatura

Decreto 30 marzo 1998, n.155

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 maggio 1998 n.117

Regolamento recante norme sull'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di assistente sociale.


VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168 istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

VISTO il testo unico delle legge sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933 n. 1592;

VISTA la legge 8 dicembre 1956, n. 1378 che disciplina gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni;

VISTO il regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni approvato con decreto ministeriale 9 settembre 1957, e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTA la legge 23 marzo 1993 n. 84 concernente l'ordinamento della professione di assistente sociale ed in particolare l'articolo 2 che prevede l'abilitazione professionale conseguita mediante l'esame di Stato;

VISTO l'articolo 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

UDITO il parere del Consiglio Universitario Nazionale espresso nella seduta del 23 ottobre 1997;

UDITO il parere del Consiglio Nazionale dell'ordine degli Assistenti sociali;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 23 febbraio 1998;

VISTA la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 535\ III.6 del 17.3.1998);

A D O T T A
il seguente regolamento:

Art. 1

1. Il diploma universitario in servizio sociale è titolo accademico valido per l'ammissione all'esame di Stato per l'esercizio della professione di assistente sociale.

Art. 2

1. Ciascuna commissione esaminatrice è nominata con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed è composta dal presidente e da quattro membri.

2. Il presidente viene nominato fra i professori universitari ordinari, straordinari e associati, di ruolo, fuori ruolo o a riposo di discipline afferenti alle aree previste dall'ordinamento didattico del diploma universitario in servizio sociale.

3. I membri vengono scelti da quattro terne, designate dal consiglio dell'ordine professionale degli assistenti sociali competente per territorio, composte da persone appartenenti alle seguenti categorie:
a) professori ordinari, straordinari e associati di ruolo, fuori ruolo od a riposo e ricercatori confermati afferenti ad aree scientifico-disciplinari relative all'ordinamento didattico del diploma universitario in servizio sociale;
b) professori a contratto per materie professionali, inerenti le discipline dell'area di servizio sociale;
c) liberi professionisti iscritti all'albo degli assistenti sociali con non meno di cinque anni di esercizio professionale ai quali non siano state applicate sanzioni disciplinari;
d) assistenti sociali dipendenti da pubbliche amministrazioni inquadrati da non meno di cinque anni in un profilo professionale che comprenda almeno una delle attività di cui all'articolo 1 della legge 23 marzo 1993, n. 84, ai quali non siano state applicate sanzioni disciplinari da parte dell'amministrazione di appartenza, né da parte dell'ordine professionale cui siano eventualmente iscritti.

4. Fino a quando non vi siano liberi professionisti che abbiano maturato almeno cinque anni di iscrizione all'albo, i competenti consigli possono designare, quali membri delle terne, assistenti sociali iscritti all'albo ai sensi dell'art. 2 della legge 23 marzo 1993 n. 84.

5. Per ciascuna commissione sono nominati anche i membri supplenti in numero almeno pari alla metà dei membri effettivi, scegliendo dalle stesse terne fornite dagli ordini. E' altresì nominato un presidente supplente tra i professori aventi i requisiti di cui al comma 2.

Art. 3

1. Gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di assistente sociale consistono in una prova scritta, una prova pratica e una prova orale.

2. La prova scritta verte sugli aspetti sia teorici che applicativi delle discipline dell'area di servizio sociale: teoria e metodi del servizio sociale con esplicito riferimento ai suoi principi, fondamenti, metodi, tecniche professionali, politica sociale, organizzazione del servizio sociale.

3. La commissione propone tre temi tra i quali viene sorteggiato quello da svolgere.

4. Il tempo massimo per la prova scritta è stabilito in cinque ore.

5. Per gli elaborati delle prove scritte dovrà essere garantito l'anonimato dei candidati mediante l'obbligo di deposito e di conservazione degli elaborati medesimi in buste chiuse e sigillate non trasparenti, con le generalità del candidato contenute in un apposito foglio in busta separata.

6. La prova orale consiste in una discussione individuale riguardante l'elaborato scritto e argomenti teorico-pratici relativi all'attività svolta durante il tirocinio professionale nonchè i relativi riferimenti istituzionali e legislativi.

7. La prova pratica consiste nell'analisi, nella discussione e nella formulazione di proposte di soluzione di un caso prospettato dalla commissione.

8. Sono ammessi alla prova orale quei candidati che abbiano raggiunto i sei decimi del voto sia nella prova scritta che in quella pratica.

9. La commissione delibera al termine di ciascuna prova orale e pratica assegnando i voti di merito.

10. Il candidato ottiene l'idoneità quando ha conseguito almeno i sei decimi dei voti in ciascuna delle prove previste.

11. Al termine dei lavori la commissione riassume i risultati degli esami ed assegna a ciascun candidato il voto complessivo derivante dalla somma dei singoli voti riportati in ciascuna prova.

Art. 4

1. Gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di assistente sociale hanno luogo ogni anno in due sessioni. Le due sessioni sono indette per ciascun anno con ordinanza del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, che indica le sedi di esame scegliendole tra le città sedi di università o istituti di istruzione universitaria con diplomi universitari in servizio sociale, previo parere del Consiglio universitario nazionale.

2. Ai candidati è data facoltà di sostenere gli esami di Stato in una qualsiasi delle sedi indicate dall'ordinanza.

3. La data di inizio degli esami di Stato è stabilita per tutte le sedi e per ciascuna sessione con la stessa ordinanza ministeriale.

4. Il candidato che non si presenti al suo turno perde il diritto all'esame e non può conseguire alcun rimborso della tassa e del contributo versati.

Art. 5

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del vigente regolamento sugli esami di Stato, approvato con decreto ministeriale 9 settembre 1957, e successive modificazioni.

2. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 


Roma, 30 marzo 1998

p. IL MINISTRO
Il Sottosegretario di Stato
f.to Prof. Luciano Guerzoni

Registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 1998, registro n. 1 Universitā e Ricerca, foglio n. 45.



 
   

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