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Relazione illustrativa

XIII Legislatura

Decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n.306

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 settembre 1997 n.216

Regolamento recante disciplina in materia di contributi universitari.


comunicato al Consiglio di Stato in data 4 giugno 1997
trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 10 luglio 1997
approvato dal Consiglio dei Ministri del 18 luglio 1997

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l’articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59 e in particolare l’articolo 20, comma 8, lettera c), nonché i criteri di cui al medesimo articolo, comma 5;

VISTO l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

CONSIDERATA l’opportunità di emanare un regolamento che disponga urgentemente in materia di contributi universitari, al fine di consentire alle università di predisporre in tempo utile le informazioni per gli studenti in vista dell’anno accademico 1997-1998, nonché di acquisire elementi certi per la definizione del bilancio di previsione 1998, rinviando il tema più generale e più complesso degli interventi per il diritto allo studio ad un ulteriore regolamento;

UDITO il parere del Consiglio di Stato reso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’Adunanza del 23 giugno 1997;

VISTO il parere reso dalla VII Commissione del Senato in data 3 luglio 1997 e ritenuto di adeguarsi al contenuto del medesimo, salvo che per la richiesta relativa alle modalità di determinazione degli esoneri da tasse e contributi nelle università non statali, ritenendosi al riguardo di dover rinviare alla normativa vigente in materia di diritto allo studio;

CONSIDERATO che la VII Commissione della Camera dei Deputati non ha espresso parere;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 luglio 1997;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica;

EMANA

Il seguente regolamento:

Articolo 1
(Definizioni)

1. Ai sensi del presente regolamento si intendono:

a) per studenti, gli iscritti ai corsi universitari attivati per il rilascio dei titoli di cui alla legge 19 novembre 1990, n. 341, articoli 1, lettere a) b) c) e 7;
b) per università o ateneo, le università e gli istituti di istruzione universitaria o di grado universitario statali;
c) per Ministero, il Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica;
d) per contribuzione per studente, la somma dell’importo della tassa di iscrizione e dei contributi universitari di cui all’articolo 2 per singolo studente;
e) per contribuzione studentesca, l’ammontare complessivo della contribuzione a carico degli studenti di ogni università comprensiva, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 20, comma 8, lettera c), legge 15 marzo 1997, n. 59, del gettito della tassa di iscrizione e dei contributi universitari, calcolato per il complesso degli studenti dell’ateneo, come accertato nel bilancio consuntivo del medesimo.

 

Articolo 2
(Contribuzione studentesca)

1. Gli studenti contribuiscono alla copertura del costo dei servizi offerti dalle università mediante il pagamento, a favore delle medesime, dei contributi universitari e della tassa di iscrizione di Lire 300.000, di cui all’articolo 5, comma 14, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, importo rideterminato e soggetto, a partire dall’anno accademico 1995-96, a rivalutazione annuale per effetto, rispettivamente, dell’articolo 3, comma 19 , lettera b), ultimo periodo, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e dell’articolo 5, comma 19, della predetta legge n. 537.

2. I contributi universitari sono determinati autonomamente dalle università in relazione ad obiettivi di adeguamento della didattica e dei servizi per gli studenti, nonchè sulla base della specificità del percorso formativo

 

Articolo 3
(Criteri per la determinazione dei contributi universitari per i corsi di diploma e di laurea)

1. Le università graduano l’importo dei contributi universitari per i corsi di diploma e di laurea secondo criteri di equità e solidarietà, in relazione alle condizioni economiche dell’iscritto, utilizzando metodologie adeguate a garantire un’effettiva progressività, anche allo scopo di tutelare gli studenti di più disagiata condizione economica, valutata secondo quanto previsto dai commi 2 e 3.

2. La valutazione della condizione economica degli iscritti ai corsi di cui al comma 1 è effettuata sulla base della natura e dell'ammontare del reddito e del patrimonio, nonché dell'ampiezza del nucleo familiare.

3. Ai fini della graduazione di cui al comma 1 e della relativa valutazione delle condizioni economiche degli iscritti, le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato ai sensi dell’articolo 4, legge 2 dicembre 1991, n. 390, in ordine alla determinazione di un nucleo familiare convenzionale e di appositi indicatori delle condizioni economiche e patrimoniali, sono vincolanti per le Università dall’anno accademico 1998-1999.

4. Gli esoneri totali e parziali dalle tasse e dai contributi di cui al presente articolo, disposti dalle università, sono disciplinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 3.

 

Articolo 4
(Contributi universitari per le scuole di specializzazione)

1. Le università determinano autonomamente i contributi universitari per le scuole di specializzazione.

2. Le università determinano autonomamente la disciplina degli esoneri totali e parziali dal pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi universitari di cui al presente articolo, con particolare attenzione per i capaci e meritevoli privi di mezzi, in possesso dei requisiti per l'accesso alle borse di studio concesse dalle regioni ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 4, legge 2 dicembre 1991, n. 390.

3. Il gettito della tassa di iscrizione e dei contributi universitari per i corsi di studio di cui al comma 1, attivati dalle università, non è preso in considerazione ai fini della determinazione della contribuzione studentesca in ordine alle disposizioni di cui all’articolo 5.

 

Articolo 5
(Limiti della contribuzione studentesca)

1. Fatto salvo quanto disposto al comma 2 del presente articolo e all’articolo 4 la contribuzione studentesca non può eccedere il 20 per cento dell’importo del finanziamento ordinario annuale dello Stato, a valere sul fondo di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a) e comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

2. Per le università per le quali nell’esercizio finanziario 1996 la contribuzione studentesca abbia ecceduto il valore percentuale determinato ai sensi del comma 1, il predetto valore non può superare negli anni 1997 e 1998 quello determinatosi nel medesimo esercizio 1996.

3. Per le università per le quali nell’esercizio finanziario 1996 la contribuzione studentesca risulti inferiore al valore percentuale determinato ai sensi del comma 1, il predetto valore può essere incrementato esclusivamente con gradualità.

4. Le università comunicano annualmente al Ministero, entro il 31 maggio, il gettito della contribuzione studentesca accertato nel bilancio consuntivo dell'anno precedente, il numero di studenti esonerati totalmente o parzialmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari nell'anno accademico in corso, la distribuzione degli studenti per classi d’importo nel predetto anno, gli eventuali scostamenti verificatisi con riferimento ai valori percentuali di cui ai commi 1 e 2, nonchè le misure conseguentemente adottate per il rispetto dei limiti di cui ai predetti commi.

 

Articolo 6
(Norme per le Università non statali)

1. Le università e gli istituti di istruzione universitari non statali, che rilasciano titoli di studio aventi valore legale, determinano autonomamente la tassa di iscrizione e i contributi universitari per tutti i corsi di studio da esse attivati.

2. Gli esoneri totali e parziali dal pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi universitari per gli studenti delle università e degli istituti di cui al comma 1 che risultino beneficiari delle borse di studio e dei prestiti d'onore di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, sono determinati ai sensi della normativa vigente in materia di diritto allo studio.

3. Le università e gli istituti di cui al comma 1 comunicano annualmente al Ministero, entro il 31 maggio, il gettito della contribuzione studentesca accertato nel bilancio consuntivo dell’anno precedente, il numero di studenti esonerati totalmente o parzialmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari nell’anno accademico in corso, nonchè la distribuzione degli studenti per classi di importo nel predetto anno.

 

Articolo 7
(Revisione del regolamento)

1. Il presente regolamento è soggetto a revisione biennale ai sensi dell’articolo 20, comma 8, lettera c) della legge 15 marzo 1997, n. 59.

 

Articolo 8
(Abrogazione di norme)

1. Si intendono abrogati i commi 13, dal 15 al 18 e il comma 20 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, articolo 5. Al comma 14 dello stesso articolo 5, sono soppresse le parole da “in base al reddito”, fino a “è fissata” e da “quella massima” fino alla fine del comma.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


Roma, 25 luglio 1997

SCALFARO

PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri
BASSANINI, Ministro per la funzione pubblica
BERLINGUER, Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

Visto, il Guardasigilli: FLICK

Registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 1997
Atti di Governo, registro n. 110, foglio n. 4


NOTE

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il comma 8, lettera c), dell'art. 20 della Legge 15 marzo 1997, n.59, prevede che:
"8. In sede di prima attuazione della presente legge e nel rispetto dei principi, criteri e modalità di cui al presente articolo, quali norme generali regolatrici, sono emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare i procedimento di cui all'allegato 1 alla presente legge, nonché le seguenti materie:
a)- b) (omissis);
c) interventi per il diritto allo studio e contributi universitari.Le norme sono finalizzate a garantire l'accesso agli studi universitari, agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono degli studi, a determinare percentuali massime dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello Stato per le università, graduando la contribuzione stessa, secondo criteri di equità, solidarietà e progressività in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare, nonché a definire parametri e metodologie adeguati per la valutazione delle effettive condizioni economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui alla presente lettera sono soggette a revisione biennale, sentite le competenti commissioni parlamentari".

- Il comma 2 dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

Note all'art. 1:

- Si riporta il testo degli articoli 1 e 7 della legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari):
"Art. 1 (Titoli universitari). 1. Le università rilasciano i seguenti titoli:
a) diploma universitario (DU);
b)diploma di laurea (DL);
c)diploma di specializzazione (DS);
d) dottorato di ricerca (DR).
"Art. 7 (Disposizioni per le scuole dirette a fini speciali).
1. Entro un anno dalla pubblicazione dei decreti di cui all'art. 9, le università deliberano la soppressione delle scuole dirette a fini speciali, ovvero ne prevedono, nello statuto:
a) la trasformazione in corsi di diploma universitario;
b) la conferma secondo il loro specifico ordinamento.
2. Trascorso il predetto termine qualora l'università non abbia provveduto a quanto previsto dal comma 1, le scuole dirette a fini speciali presenti nell'ateneo sono soppresse.
3. L'attivazione di nuove scuole dirette a fini speciali è limitata alle tipologie esistenti e a quelle già previste nel piano di sviluppo dell'università 1986-1990,
4. Le scuole dirette a fini speciali confermate ai sensi del comma 1, lettera b), o attivate ai sensi del comma 3, rimangono in funzione secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, fino alla data di entrata in vigore della legge sull'ordinamento dell'istruzione post-secondaria.
5. Lo statuto dovrà dettare le eventuali disposizioni per il graduale passaggio al nuovo ordinamento per consentire il completamento degli studi da parte degli studenti già iscritti".
- Per il testo del comma 8, lettera c), dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, si veda la nota alle premesse.

Note all'art. 2:

- Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica) come modificato dal successivo art. 8 del provvedimento qui pubblicato (i commi e le parti abrogate sono riportati in corsivo):
"Art. 5. - 1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1994 i mezzi finanziari destinati dallo Stato alle università sono iscritti in tre distinti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, denominati:
a) fondo per il finanziamento ordinario delle università, relativo alla quota a carico del bilancio statale delle spese per il funzionamento e le attività istituzionali delle università, ivi comprese le spese per il personali docente, ricercatore e non docente, per l'ordinaria manutenzione delle strutture universitarie e per la ricerca scientifica. ad eccezione della quota destinata ai progetti di ricerca di interesse nazionale di cui afl'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica I I luglio 1980, n. 382, e della spesa per le attività previste dalla legge 28 giugno 1977, n. 394;
b) fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi attrezzature scientifiche, relativo alla quota a carico del bilancio statale per la realizzazione di investimenti per le università in infrastrutture edilizie e in grandi attrezzature scientifiche, ivi compresi i fondi destinati alla costruzione di impianti sportivi, nel rispetto della legge 28 giugno 1977, n. 394, e del comma 8 dell'art. 7 della legge 22 dicembre 1986, n. 910;
c) fondo per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario, relativo al finanziamento di specifiche iniziative, attività e progetti, ivi compreso il finanziamento di nuove iniziative didattiche.
2. Al fondo per il finanziamento ordinario delle università sono altresì attribuite le disponibilità finanziarie di cui all'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, relative al personale delle università, le disponibilità finanziarie per la completa applicazione dei contratti in itinere con il personale non docente, nonché le disponibilità finanziarie a copertura degli incrementi di retribuzione del personale docente.
3. Nel fondo per il finanziamento ordinario delle università sono comprese una quota base, da ripartirsi tra le università in misura proporzionale alla somma dei trasferimenti statali e delle spese sostenute direttamente dallo Stato per ciascuna università nell'esercizio 1993, e una quota di riequilibro, da ripartirsi sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio universitario nazionale e la Conferenza permanente dei rettori, relativi a standard dei costi di produzione per studente e agli obiettivi di qualificazione della ricerca, tenuto conto delle dimensioni e condizioni ambientali e strutturali.
4. Il fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi attrezzature scientifiche è ripartito in relazione alle necessità di riequilibro delle disponibilità edilizie, ed alle esigenze di investimento in progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale.
5. Il fondo per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario è ripartito in conformità ai piani di sviluppo.
6. Le università possono, altresì, stipulare con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, accordi di programma per l'attribuzione delle risorse finanziarie di cui ai commi 3, 4 e 5 per la gestione del complesso delle attività ovvero di iniziative e attività specifiche. 7. Salvo quanto previsto al comma 2, il fondo per il finanziamento ordinario delle università è determinato, per l'anno 1994, in misura pari agli stanziamenti previsti nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno medesimo, per le finalità di cui al comma 1, lettera a).
8. A partire dal 1995, la quota base del fondo per il finanziamento ordinario delle università sarà progressivamente ridotta e la quota, di riequilibro dello stesso fondo sarà aumentata almeno di pari importo. La quota di riequilibro concorre al finanziamento a regime delle iniziative realizzate in conformità ai piani di sviluppo. Il riparto della quota di riequilibro è finanziato anche alla riduzione dei differenziali nei costi standard di produzione nelle diverse aree disciplinari ed al riallineamento delle risorse erogate tra le aree disciplinari, tenendo conto delle diverse specificità e degli standard europei.
9. Le funzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica relative allo stato giuridico ed economico dei professori universitari e dei ricercatori, fatte salve le competenze e le norme vigenti in materia di concorsi, nonché le norme vigenti in materia di stato giuridico, sono attribuite alle università di appartenenza, che le esercitano nelle forme stabilite dallo statuto, provvedendo comunque direttamente agli adempimenti in materia di pubblicità.
10. L'organico di ateneo è costituito dai posti di personale di ruolo, docente e ricercatore, già assegnati, da quelli recati in aumento nel piano dì sviluppo delle università per il triennio 1991-1993, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 31 ottobre 1991, dai posti di ruolo di personale non docente già assegnati alla data del 31 agosto 1993, nonché dal 50 per cento di quelli previsti nel predetto piano di sviluppo 1991-1993. Le assunzioni, sino al completamente degli organici, sono effettuate compatibilmente con gli stanziamenti progressivamente assegnati alle università, sulla base di criteri finalizzati al riequilibro del sistema universitario e al decongestionamento dei mega-atenei.
11. Gli organici nazionali del personale docente e non docente delle università sono costituiti dalla somma delle dotazioni organiche dei singoli atenei.
12. Le modifiche degli organici sono deliberate dalle università secondo i rispettivi ordinamenti. Non sono consentite modifiche comportanti oneri aggiuntivi rispetto alla spesa complessiva per gli organici definiti al comma 10.
13. A partire dall'anno accademico 1994-1995, gli studenti universitari contribuiscono alla copertura dei costi dei servizi universitari delle sedi centrali e di quelle decentrate attraverso il pagamento, a favore delle università, della tassa di iscrizione e dei contributi universitari. Dalla stessa data sono abolite le tasse, sovrattasse ed altre contribuzioni studentesche vigenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.
14. Le singole università fissano le tasse di iscrizione in base al reddito, alle condizioni effettive del nucleo familiari ed al merito degli studenti. Per l'esercizio 1994-1995, la tassa minima è fissata in lire 300.000, quella massima, per la fascia di reddito superiore, non può superare il triplo della minima.
15. Il 20 per cento degli introiti derivanti dalle tasse di cui al comma 14 è riservato alle regioni le quali, in base a convenzioni da stipularsi con le singole università, stabiliscono gli obiettivi di utilizzo. Le università possono inoltre stabilire contributi, d'importo variabile secondo le fasce di reddito di cui al comma 14, finalizzati al miglioramento della didattica e, per almeno il 50 per cento del loro ammontare, dei servizi di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390. L'ammontare dei contributi e delle tasse non può superare il quadruplo della tassa minima.
16. Le università stabiliscono inoltre per gli studenti capaci e meritevoli o privi di mezzi, criteri per l'esonero totale o parziale dalle tasse e dai contributi universitari.
17. Sono mantenute per l'anno accademico 1993-1994 le quote di compartecipazione del 15 per cento su tutte le tasse ed il contributo suppletivo di cui agli articoli 2 e 4 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551.
18. I criteri generali per la determinazione del merito, dei limiti di reddito e delle condizioni effettive del nucleo familiare di cui ai commi 14 e 15 sono stabilite con il decreto del Previdente del Consiglio dei Ministri previsto dalla legge 2 dicembre 1991, n. 390.
19. L'importo della tassa minima di cui al comma 14 per gli anni, accademici successivi all'anno accademico 1994-1995 è aumentato sulla base del tasso di inflazione programmato, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
20. A decorrere dall'anno accademico 1994-1995 sono abrogale le vigenti disposizioni in materia di esonero da tasse e contributi universitari. Sono esonerati dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari gli studenti beneficiari delle borse di studio e dei prestiti d'onore. I criteri di cui al comma 16 sono stabiliti dalle università sulla base dei principi di uniformità definiti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, nonché sulla base delle convenzioni e degli accordi internazionali già sottoscritti con Paesi terzi. L'individuazione delle condizioni economiche va effettuata tenendo conto anche della situazione patrimoniale del nucleo familiare. In sede di prima applicazione della legge 2 dicembre 1991, n. 390, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 4 della citata legge può essere emanato anche nelle more della costituzione della Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari di cui all'art. 6 della medesima legge.
21. I provvedimenti di nomina, promozione e cessazione dal servizio del personale delle università non sono soggetti a controlli preventivi di legittimità della Corte dei conti. Il controllo successivo della Corte dei conti di cui all'art. 7, comma 10, della legge 9 maggio 1989, n. 168, è esercitato, ai soli fini della relazione al Parlamento con l'esclusione del controllo amministrativo di regolarità contabile e sui singoli atti della gestione. All'uopo le università trasmettono alla Corte dei conti i consuntivi annuali, corredati dalla relazione del rettore, dei nuclei di valutazione interna e dei revisori dei conti, non oltre quindici giorni dopo la loro approvazione e comunque non oltre sei mesi dopo la chiusura dell'esercizio finanziario a cui si riferiscono.
22. Nelle università, ove già non esistano, sono istituiti nuclei di valutazione interna con il compito di verificare, mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, la corretta gestione delle risorse pubbliche, la produttività della ricerca e della didattica, nonché l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa. I nuclei determinano i parametri di riferimento del controllo anche su indicazione degli organi generali di direzione, cui riferiscono con apposita relazione almeno annualmente.
23. La relazione dei nuclei di valutazione interna è trasmessa al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, al Consiglio universitario nazionale e alla Conferenza permanente dei rettori per la valutazione dei risultati relativi all'efficienza e alla produttività delle attività di ricerca e di formazione, e per la verifica dei programmi di sviluppo e di riequilibro del sistema universitario, anche ai fini della successiva assegnazione delle risorse. Tale valutazione è effettuata dall'osservatorio permanente da istituire, con decreto del Ministro, ai sensi dell'art. 12, comma 4, lettera f), della legge 9 maggio 1989, n. 168, previo parere delle competenti commissioni parlamentari. La relazione è altresì trasmessa ai comitati provinciali della pubblica amministrazione, di cui all'art. 17 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.
24. L'organico di ciascuno degli Osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano è costituito dai posti del personale di ricerca già assegnati, nonché dai posti di ruolo di personale tecnico ed amministrativo in servizio alla data del 31 agosto 1993, ivi compresi quelli per i quali a tale data siano stati pubblicati i bandi o iniziate le procedure di concorso.In vista della riorganizzazione degli Osservatori astronomici e astrofisici in un unico ente denominato "Istituto nazionale di astronomia ed astrofisica", l'organico nazionale è costituito dalla somma delle dotazioni organiche dei singoli osservatori, dai posti di cui all'art. 30 della legge 29 gennaio 1986, n. 23, ed agli articoli 11, 14 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163, non ancora assegnati, e dai posti assegnati vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge. Analogamente, in vista del riordinamento dell'Osservatorio vesuviano nell'ente denominato "Istituto nazionale di vulcanologia", rimangono assegnati all'Osservatorio vesuviano i posti della dotazione organica e i posti assegnati ai sensi dell'art. 30 della legge 29 gennaio 1986, n. 23, e quelli di cui agli articolo 30, 33 e 36 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163.
25. Le dotazioni organiche delle istituzioni e degli enti di ricerca sono costituite dai posti coperti al 31 agosto 1993, dai posti per la cui copertura siano stati banditi concorsi o iniziate procedure entro il 31 agosto 1993, nonché dai posti previsti in conseguenza di operazioni di rideterminazione delle piante organiche svolte in base alle disposizioni e alle procedure di cui all'art. 13 dell'accordo sindacale reso esecutivo dal decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171.
26. Per il triennio 1994-1996 le istituzioni e gli enti di ricerca possono procedere ad assunzioni entro il limite massimo del 15 per cento per ciascun anno dei posti non coperti e comunque nell'ambito degli stanziamenti previsti per ciascun anno.
27. Sono fatti salvi i contratti previsti dall'art. 36 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, e dall'art. 23 dell'accordo sindacale reso esecutivo dal decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171. Sono fatti salvi, altresì, i contratti a tempo determinato presso istituzioni ed enti di ricerca i cui oneri ricadano su fondi derivanti da contratti con istituzioni comunitarie ed internazionali, nonché quelli derivanti dall'art. 2 della legge 7 agosto 1973, n. 519.
28. Le modalità di applicazione all'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) dei commi 25, 26 e 27 saranno definite con decreto interministeriale emanato di intesa fra il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato".


- Il comma 19, lettera b), dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) prevede che:
"19. Nel rispetto delle competenze delle regioni in merito agli interventi volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale per la concreta realizzazione del diritto agli studi universitari previsti dalla legge 2 dicembre 1991, n. 390, a decorrere dall'anno accademico 1996-1997, sono aboliti:
a) (omissis)
b)la quota di compartecipazione del 20 per cento degli introiti derivanti dalle tasse di iscrizione di cui al comma 15 dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Conseguentemente è ridotta del 10 per cento la tassa minima di iscrizione prevista dal comma 14 dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537".

Nota all'art. 3:

- Il testo dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390 (Norme sul diritto agli studi universitari), è il seguente:
"Art. 4 (Uniformità di trattamento).
1. Con decreto emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato "Ministro", sentiti il Consiglio universitario nazionale (CUN) e la Consulta nazionale di cui all'art. 6, sono stabiliti ogni tre anni:
a) i criteri per la determinazione del merito e delle condizioni economiche degli studenti, nonché per la definizione delle relative procedure di selezione, ai fini dell'accesso ai servizi e del godimento degli interventi di cui alla presente legge. non destinati alla generalità degli studenti. Le condizioni economiche vanno individuate sulla base della natura e dell'ammontare del reddito imponibile e dell'ampiezza del nucleo familiare;
b) le tipologie minime e i relativi livelli degli interventi di cui al comma 2 dell'art. 3;
c) gli indirizzi per la graduale riqualificazione della spesa a favore degli interventi riservati ai capaci e meritevoli privi di mezzi.
2 Il decreto di cui al comma 1 è emanato sei mesi prima dell'inizio del primo dei tre anni accademici di riferimento, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, di cui all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400. In prima applicazione il decreto è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e rimane in vigore fino alla fine dell'anno accademico successivo a quello in corso alla data di emanazione del decreto stesso".

Nota all'art. 4:

- Per il testo dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390 si veda la nota all'art. 3.

Nota all'art. 5:

- Per il testo dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si veda la nota all'art. 2.

Nota all'art. 6:

- Per il titolo della legge n. 390/1991 si veda la nota all'art. 3.

Nota all'art. 7:

- Per il testo dell'art. 20, comma 8, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59 si veda la nota alle premesse.

Nota all'art. 8:

- Per il testo dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si veda la nota all'art. 2.





 
   

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