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  Entra in Regolamento recante norme sull'esame di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista. Divisore Grafico
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XIII Legislatura

Decreto 24 ottobre 1996, n.654

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 1996 n.300

Regolamento recante norme sull'esame di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista.


IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 17 febbraio 1992, n. 206;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, di attuazione della direttiva CEE n. 84/253, ed in particolare l'articolo 4; Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378;

Visto il regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni approvato con decreto ministeriale 9 settembre 1957, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 2 novembre 1957;

Considerata la necessita' di procedere ad una modifica degli articoli 8 e 22 del suddetto regolamento;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 15 giugno 1994;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale dell'ordine dei dottori commercialisti;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 21 marzo 1996;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. 1684/III.6/96 del 17 luglio 1996); A D O T T A il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'articolo 8, lettera a), del regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni approvato con decreto ministeriale 9 settembre 1957, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 2 novembre 1957, e' cosi' ulteriormente modificato: A) Per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista ciascuna commissione e' composta dal presidente e da quattro membri da scegliere tra quattro terne formate da persone appartenenti alle seguenti categorie:
a) professori universitari ordinari, straordinari, associati, fuori ruolo ed a riposo;
b) magistrati ordinari con qualifica e funzioni non inferiori a quelle di consigliere di corte d'appello;
c) direttori regionali delle entrate del Ministero delle finanze;
d) direttori di ragioneria provinciale del Ministero del tesoro;
e) dirigenti amministrativi di complessi industriali, bancari e commerciali che abbiano almeno duecento dipendenti;
f) professionisti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti con non meno di dieci anni di esercizio professionale.

2. Almeno una di dette terne dovra' essere composta da professori universitari di ruolo, fuori ruolo od a riposo ed un'altra da persone appartenenti alle categorie b), c) e d).

Art. 2.

1. L'articolo 22 del regolamento approvato con decreto ministeriale 9 settembre 1957, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 2 novembre 1957, e' cosi' modificato: " 1. Gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista consistono in due prove scritte e in una prova orale.

2. Le prove scritte consistono nello svolgimento di due temi scelti dalla Commissione rispettivamente in ciascuno dei due seguenti gruppi di materie:
a) materie aziendali:
1) ragioneria generale ed applicata;
2) revisione aziendale;
3) tecnica industriale e commerciale;
4) tecnica bancaria;
5) tecnica professionale;
6) finanza aziendale (gestione finanziaria e calcoli finanziari);
b) materie giuridiche:
1) diritto privato;
2) diritto commerciale;
3) diritto fallimentare;
4) diritto tributario;
5) elementi del diritto del lavoro e della previdenza sociale.

3. La scelta dei temi per tali prove scritte deve avvenire immediatamente prima della dettatura e per estrazione a sorte fra tre tracce elaborate dalla commissione collegialmente.

4. Per lo svolgimento delle prove scritte sono assegnate ai candidati cinque ore dal momento della dettatura del tema.

5. Al fine di garantire l'anonimato delle prove scritte gli elaborati devono essere depositati e conservati in buste chiuse e sigillate non trasparenti. Le generalita' del candidato vanno apposte su specifico foglio da inserire in separata analoga busta. Le indicate buste sigillate sono chiuse in una ulteriore analoga busta.

6. La prova orale e' diretta all'accertamento delle conoscenze teoriche del candidato e della sua capacita' di applicarle a specifici casi concreti nelle seguenti materie, oltre che in quelle oggetto delle prove scritte:
1) informatica;
2) sistemi informativi;
3) economia politica;
4) matematica;
5) statistica.

7. L'accertamento della conoscenza di quest'ultimo gruppo di materie dovra' essere limitato alle esigenze della professione di dottore commercialista ed a quelle del controllo della contabilita' e dei bilanci.

8. Sono ammessi alla prova orale i candidati che hanno superato le prove scritte conseguendo il punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle prove.

9. La prova orale avra' la durata di non meno di venti minuti". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 


Roma, 24 ottobre 1996

Il Ministro
BERLINGUER

Visto, il Guardasigilli: FLICK

Registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1996 Registro n. 1 Universita', foglio n. 218


NOTA

Nota alle premesse:

- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

Nota all'art. 1:

- Il testo dell'art. 8 del D.M. 9 settembre 1957 e successive modificazioni recante: "Approvazione del regolamento sugli esami di Stato all'abilitazione all'esercizio delle professioni", era il seguente:
"Art. 8. - Le commissioni esaminatrici sono composte come segue:
A) per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista ciascuna commissione e' composta dal presidente e di quattro membri da prescegliersi da terne formate di persone appartenenti alle seguenti categorie:
a) professori universitari ordinari, straordinari, fuori ruolo, od a riposo ed associati;
b) professori incaricati e liberi docenti;
c) magistrati di corte d'appello e di Cassazione;
d) intendenti di finanza;
e) dirigenti amministrativi di grossi complessi industriali, bancari, commerciali;
f) presidenti e segretari generali e direttori di camere di commercio;
g) direttori di ragioneria provinciale o prefettizia;
h) professionisti iscritti all'albo, con non meno di quindici anni di lodevole esercizio professionale; almeno una delle dette terne dovra' essere composta di professori universitari di ruolo, fuori ruolo od a riposo ed un'altra di persone appartenenti alle categorie a), d) e g). Almeno una delle dette terne dovra' essere composta di professori universitari di ruolo, fuori ruolo od a riposo ed un'altra di persone appartenenti alle categorie c), d) e g);
B) per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di attuario ogni commissione e' composta del presidente e di quattro membri da prescegliersi da terne composte di persone appartenenti alle seguenti categorie:
a) professori universitari ordinari, straordinari, fuori ruolo, od a riposo, incaricati, associati e liberi docenti;
b) direttori o attuari degli istituti di assicurazione o previdenza statali o parastatali o privati;
c) iscritti all'albo degli attuari con non meno di quindici anni di lodevole servizio;
d) esteri di statistica;
C) per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo, ogni commissione e' composta del presidente e di 8 membri, ed e' suddivisa in 3 sottocommissioni. Ogni sottocommissione sara' presieduta da un professore universitario di ruolo o fuori ruolo od a riposo. Gli otto membri sono prescelti da terne composte di persone appartenenti alle seguenti categorie:
a) professori universitari di ruolo, fuori ruolo od a riposo e professori incaricati;
b) liberi docenti;
c) medici provinciali ed ufficiali sanitari di comuni di prima categoria. Quattro almeno di dette terne debbono essere composte di professori universitari di ruolo, fuori ruolo od a riposo. Una di queste dovra' comprendere professori di ruolo, fuori ruolo od a riposo di clinica medica generale o di patologia speciale medica o disciplina strettamente affine. Un'altra infine dovra' comprendere professori di ruolo, fuori ruolo od a riposo di clinica ostetrica e ginecologica o professori direttori di scuole ostetriche o, in mancanza, di liberi docenti di detta disciplina che abbiano svolto regolarmente i corsi di insegnamento negli ultimi tre anni;
D) per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di chimico, ogni commissione e' composta del presidente e di quattro membri prescelti da terne di persone appartenenti alle seguenti categorie:
a) professori universitari di ruolo, fuori ruolo o a riposo e professori incaricati;
b) liberi docenti;
c) dirigenti di laboratori chimici provinciali;
d) assistenti di ruolo con incarico di insegnamento universitario di discipline chimiche con almeno cinque anni di servizio;
e) dirigenti di grossi complessi industriali con trecento operai;
f) professionisti iscritti all'albo con non meno di quindici anni di lodevole servizio professionale. Almeno una delle dette terne dovra' essere composta di professori di ruolo, fuori ruolo od a riposo;
E) per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista ogni commissione e' composta del presidente e di quattro membri da prescegliersi da terne composte di persone appartenenti alle seguenti categorie:
a) professori universitari di ruolo, fuori ruolo o a riposo e professori incaricati;
b) liberi docenti;
c) direttori di ruolo di farmacie di ospedali;
d) ufficiali superiori farmacisti delle Forze armate in servizio permanente effettivo o in posizione ausiliaria;
e) assistenti di ruolo con incarico di insegnamento universitario di materie professionali con almeno cinque anni di servizio;
f) farmacisti iscritti all'albo con non meno di quindici anni di lodevole esercizio professionale. Almeno una delle terne dovra' essere composta di professori di ruolo, fuori ruolo od a riposo;
F) per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere ogni commissione e' composta del presidente e di quattro membri da prescegliersi da terne composte di persone appartenenti alle seguenti categorie:
a) professori universitari di ruolo, fuori ruolo o a riposo e professori incaricati;
b) liberi docenti;
c) funzionari tecnici con mansioni direttive in enti pubblici od amministrazioni statali;
d) professionisti iscritti all'albo con non meno di quindici anni di lodevole servizio professionale. Delle dette terne una dovra' essere composta di professori universitari di ruolo, fuori ruolo od a riposo ed una di funzionari tecnici di cui alla lettera c);
G) per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di architetto ogni commissione e' composta del presidente e di quattro membri appartenenti alle seguenti categorie:
a) professori universitari di ruolo, fuori ruolo o a riposo e professori incaricati;
b) liberi docenti;
c) funzionari tecnici con mansioni direttive in enti pubblici o amministrazioni statali;
d) professionisti iscritti all'albo con non meno di quindici anni di lodevole esercizio professionale. Una delle dette terne dovra' essere composta di professori universitari di ruolo, fuori ruolo od a riposo;
H) per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di agronomo ogni commissione e' composta del presidente e di undici membri ed e' suddivisa in quattro sottocommissioni. Gli undici membri sono prescelti da terne composte di persone appartenenti alle seguenti categorie:
a) professori universitari di ruolo, fuori ruolo o a riposo e professori incaricati;
b) liberi docenti;
c) direttori di stazioni sperimentali agrarie;
d) funzionari tecnici del Ministero dell'agricoltura e foreste aventi la qualifica di ispettore superiore o qualifica superiore;
e) professionisti iscritti all'albo con non meno di quindici anni di lodevole esercizio professionale. Tre almeno di dette tre terne devono essere composte di professori universitari di ruolo, fuori ruolo o a riposo, ed in mancanza di liberi docenti;
I) per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di perito forestale, ogni commissione e' composta del presidente e di quattro membri da prescegliersi da terne composte di persone appartenenti alle seguenti categorie:
a) professori universitari di ruolo, fuori ruolo o a riposo e professori incaricati;
b) liberi docenti;
c) funzionari della Direzione generale dell'economia montana aventi la qualifica di ispettore superiore o qualifica superiore;
d) professionisti con non meno di quindici anni di lodevole esercizio professionale. Almeno una delle terne dovra' essere composta di professori universitari di ruolo, fuori ruolo od a riposo;
L) per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di veterinario, ciascuna commissione e' composta del presidente e di undici membri ed e' suddivisa in quattro sottocommissioni. Gli undici membri sono prescelti da terne composte di persone appartenenti alle seguenti categorie:
a) professori universitari di ruolo, fuori ruolo o a riposo e professori incaricati;
b) liberi docenti;
c) direttori di istituti zooprofilattici;
d) funzionari tecnici del Ministero della sanita' col grado di ispettore superiore o qualifica superiore;
e) direttore del servizio veterinario o di macello di comuni con popolazione non inferiore a 500.000 abitanti;
f) ufficiali superiori veterinari;
g) professionisti iscritti all'albo con non meno di quindici anni di lodevole esercizio professionale. Almeno tre di dette terne devono essere composte di professori universitari di ruolo, fuori ruolo o a riposo;
M) per gli esami di abilitazione delle discipline statistiche, ogni commissione e' composta del presidente e di quattro membri da presciegliersi da terne composte di persone appartenenti alle seguenti categorie:
a) professori universitari di ruolo, fuori ruolo o a riposo e professori incaricati;
b) liberi docenti;
c) direttori degli uffici di statistica comunali;
d) esperti di statistica.
Per ogni commissione esaminatrice di cui al presente articolo sono nominati membri supplenti, in numero pari almeno alla meta' del numero dei membri effettivi, da prescegliersi dalle terne rispettivamente indicate; puo' essere inoltre nominato un presidente supplente tra i professori universitari di ruolo, fuori ruolo od a riposo. Nei casi previsti dal presente regolamento la suddivisione della commissione in sottocommissione e' effettuata dal presidente. Ciascuna sottocommissione nomina nel proprio seno il presidente e il relatore. Per ciascun esame di abilitazione all'esercizio professionale in ogni singola sede viene di regola nominata una sola commissione giudicatrice. Un'altra commissione potra' essere costituita in via eccezionale nelle sedi in cui cio' a giudizio del Ministro per la pubblica istruzione, sia ravvisato necessario in rapporto al numero dei candidati partecipanti a ciascuna sezione di esame o in relazione a particolari circostanze".

Nota all'art. 2:

- Il testo dell'art. 22 del D.M. 9 settembre 1957 citato alla nota all'art. 1 era il seguente:
"Art. 22. - Gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista consistono in prove scritte e in una prova orale. Le prove scritte sono due e consistono nello svolgimento di due temi scelti dalla commissione rispettivamente in ciascuno dei due seguenti gruppi di materie:
a) ragioneria, tecnica commerciale, tecnica industriale, tecnica bancaria e professionale;
b) diritto e pratica commerciale, tecnica e legislazione tributaria.
Per lo svolgimento delle prove scritte sono assegnate ai candidati sette ore dal momento della dettatura del tema. La prova orale verte sulle stesse materie oggetto degli esami scritti. Essa avra' la durata di trenta minuti".





 
   

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