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X Legislatura

Legge 9 maggio 1989, n.168

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 1989 n.50

Istituzione del Ministero dell'Universitā e della Ricerca Scientifica e Tecnologica


TITOLO I - ISTITUZIONE E FUNZIONI DEL MINISTERO
 
Art. 1
(Istituzione)

1. E' istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato "Ministero", con il compito di promuovere, in attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, la ricerca scientifica e tecnologica, nonché lo sviluppo delle università e degli istituti di istruzione superiore di grado universitario, di seguito compresi nella denominazione "università".
2. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato "Ministro", a tal fine, dà attuazione all'indirizzo ed al coordinamento nei confronti delle università e degli enti di ricerca, nel rispetto dei principi di autonomia stabiliti dall'articolo 33 della Costituzione e specificati dalla legge e dalle disposizioni di cui alla legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 2
(Funzioni)

1. Il Ministro:
a) elabora ogni tre anni il piano di sviluppo dell'università in base alle vigenti disposizioni e presenta al Parlamento, ogni triennio, un rapporto sullo stato dell'istruzione universitaria, formulato sulla base delle relazioni delle università, sentiti il Consiglio universitario nazionale (CUN) e la Conferenza permanente dei rettori delle università italiane;
b) propone ed adotta nei casi previsti dalla legge gli atti di programmazione annuale e pluriennale, generale, settoriale e speciale della ricerca scientifica e tecnologica e promuove la realizzazione di programmi e progetti finalizzati di interesse generale, sentito il Consiglio nazionale della scienza e della tecnologica (CNST), di cui all'articolo 11;
c) procede alla ripartizione degli stanziamenti iscritti nel bilancio del ministero destinati alle università sulla base di criteri oggettivi definiti con suo decreto, volti anche ad assicurare un equilibrato sviluppo delle sedi universitarie, sentiti il CUN e la Conferenza permanente dei rettori delle universita' italiane, e gli enti di ricerca sentito il CNST, nel rispetto delle previsioni delle leggi di settore;
d) presenta al Parlamento, ogni tre anni, la relazione sullo stato della ricerca scientifica e tecnologica, elaborata sulla base delle relazioni delle singole università e degli enti di ricerca, anche vigilati da altre amministrazioni tenuto conto dei dati dell'Anagrafe nazionale delle ricerche, di cui agli articoli 63 e 64 del decreto del presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
e) coordina le attività connesse alla partecipazione italiana a programmi di istruzione universitaria e ricerca scientifica e tecnologica comunitari ed internazionali, sentito il CNST nonché la rappresentanza italiana in materia di istruzione universitaria e di ricerca scientifica e tecnologica nelle sedi internazionali, d'intesa con il Ministro degli affari esteri e, in quelle comunitarie, anche con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie. Gli accordi internazionali in materia di istruzione universitaria e di ricerca scientifica e tecnologica, che riguardano le amministrazioni dello Stato, le università e gli enti pubblici di ricerca per programmi di rilevanza nazionale e internazionale, sono stipulati, fatti salvi i principi di autonomia di cui al titolo II, previa intesa con il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
f) propone al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) programmi di incentivazione e sostegno della ricerca scientifica e tecnologica nel settore privato, sentito il CNST;
g) coordina le funzioni relative alla Anagrafe nazionale delle ricerche;
h) assicura, con il Ministro della pubblica istruzione, il coordinamento fra l'istruzione universitaria e gli altri gradi di istruzione universitaria e gli altri gradi di istruzione in Italia e nei rapporti comunitari, collabora alle iniziative di aggiornamento del personale della scuola, ai sensi dell'articolo 4, e favorisce la ricerca in campo educativo.
2. Al Ministro e al Ministero sono trasferite le funzioni in materia di istruzione universitaria, ivi comprese quelle relative ai ruoli organici del personale ad esse addetto, nonché quelle in materia di ricerca scientifica e tecnologica, attribuite
a) al Presidente e alla presidenza del Consiglio dei ministri;
b) al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;
c) al Ministro e al Ministero della pubblica istruzione.

3. La relazione sullo stato della ricerca scientifica e tecnologica, di cui al comma 1, lettera d), è corredata da un programma pluriennale di sviluppo della ricerca, elaborato sulla base delle indicazioni espresse dal CNST e degli indirizzi formulati in materia dal CIPE. A tal fine il Ministro può avvalersi delle strutture del consiglio nazionale delle ricerche (CNR). Le relazioni delle singole università e di ciascun ente di ricerca, previste al comma 1, lettere a) e d), sono trasmesse rispettivamente dal rettore e dal presidente al Ministro sei mesi prima dell'inizio di ciascun triennio.

Art. 3
(Programmazione e coordinamento della ricerca)

1. Il Ministro è membro permanente del CIPE, del Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI) e del Comitato interministeriale per la politica economica estera (CIPES).
2. Il CIPE, su proposta del Ministro:
a) indica le linee generali ed i criteri per la elaborazione della programmazione pluriennale degli interventi dello Stato destinati allo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica di interesse nazionale, anche in sede internazionale;
b) adotta deliberazioni per la coordinata utilizzazione delle risorse finanziarie destinate alla ricerca scientifica e tecnologica assegnate dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato alle diverse amministrazioni o direttamente agli enti e istituzioni di ricerca ad esse afferenti;
c) indica le linee generali per la definizione dei programmi coordinati di ricerca di cui al comma 3.

3. Il Ministro, d'intesa con le altre amministrazioni dello Stato, con le università e con gli enti interessati, definisce, sentito il CNST, iniziative di ricerca di comune interesse e ne promuove la coordinata attuazione. A tal fine il Ministro conclude specifici accordi, con i quali sono definiti i programmi, con l'indicazione dei relativi obiettivi, i tempi di attuazione, il reperimento delle risorse finanziarie e le modalità di finanziamento.

4. Le norme relative alle procedure di formazione degli accordi, alla loro applicazione, nonché agli strumenti amministrativi e contabili sono fissate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici.

Art. 4
(Coordinamento dell'istruzione universitaria con gli altri gradi di istruzione)

1. Il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nelle materie di rispettiva competenza che importino problematiche interessanti i due settori di istruzione, attuano ogni opportuna forma di intesa e di collaborazione, al fine di realizzare un idoneo coordinamento tra l'istruzione universitaria e l'istruzione di ogni altro ordine e grado.
2. In particolare il Ministro della pubblica istruzione sente il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:
a) sulle iniziative di aggiornamento e di specializzazione per il personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado, attuate in collaborazione con le università ed eventualmente con gli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi (IRRSAE), i cui oneri fanno carico al bilancio del Ministero della pubblica istruzione;
b) sulle iniziative per la revisione dei programmi della scuola secondaria superiore ai fini della prosecuzione della formazione in ambito universitario.

3. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sente il Ministro della pubblica istruzione per tutti i problemi inerenti alla formazione, anche sotto l'aspetto pedagogico, di coloro che seguono corsi di studio universitari che prevedono sbocchi nell'insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché per il rilascio dei relativi titoli di studio.

4. Il Ministro favorisce, anche mediante lo stanziamento di appositi fondi, le iniziative delle università rivolte, nei diversi ambiti disciplinari ed eventualmente anche d'intesa con gli IRRSAE, alla preparazione all'insegnamento, allo sviluppo della ricerca ed alla sperimentazione di metodologie e tecnologie didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado. Favorisce altresì iniziative assunte dalle università, d'intesa con organismi dell'amministrazione scolastica, per promuovere l'interscambio culturale tra università e scuola.

5. Per lo svolgimento delle attività previste dal presente articolo i Ministri si avvalgono di una commissione di esperti composta da:
 a) tre membri designati dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI):
 b) tre membri designati dal CUN;
 c) due membri designati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), in rappresentanza delle forze imprenditoriali e di quelle di lavoro;
 d) un rappresentante designato dal CNST;
 e) un rappresentante degli IRRSAE designato dalla Conferenza dei presidenti;
 f) tre esperti designati dal Ministro della pubblica istruzione;
 g) tre esperti designati dal Ministro, con esperienza in campo formativo.

6. Le disposizioni attuative del comma 5 sono dettate con decreto interministeriale.

Art. 5
(Denominazioni)

1. In tutti gli atti riguardanti le funzioni trasferite al Ministero le parole: "Ministro incaricato della ricerca scientifica e tecnologica", "Ministero della ricerca scientifica", "Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica", "Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica" o consimili, "Presidenza o presidente del Consiglio dei Ministri" e "Ministero o Ministro della pubblica istruzione" sono sostituite con le altre: "Ministero o Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica".

TITOLO II - AUTONOMIA DELLE UNIVERSITÀ E DEGLI ENTI DI RICERCA 

Art. 6
(Autonomia delle università)

1. Le università sono dotate di personalità giuridica e, in attuazione dell'articolo 33 della Costituzione, hanno autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile; esse si danno ordinamenti autonomi con propri statuti e regolamenti.
 
2. Nel rispetto dei principi di autonomia stabiliti dall'articolo 33 della Costituzione e specificati dalla legge, le università sono disciplinate, oltre che dai rispettivi statuti e regolamenti, esclusivamente da norme legislative che vi operino espresso riferimento. E' esclusa l'applicabilità di disposizioni emanate con circolare.
3. Le università svolgono attività didattica e organizzano le relative strutture nel rispetto della libertà di insegnamento dei docenti e dei principi generali fissati nella disciplina relativa agli ordinamenti didattici universitari. Nell'osservanza di questi principi gli statuti determinano i corsi di diploma, anche effettuati presso scuole dirette a fini speciali, di laurea e di specializzazione; definiscono e disciplinano i criteri per l'attivazione dei corsi di perfezionamento, di dottorato di ricerca e dei servizi didattici integrativi.

4. Le università sono sedi primarie della ricerca scientifica e operano, per la realizzazione delle proprie finalità istituzionali, nel rispetto della libertà di ricerca dei docenti e dei ricercatori nonché dell'autonomia di ricerca delle strutture scientifiche. I singoli docenti e ricercatori, secondo le norme del rispettivo stato giuridico, nonché le strutture di ricerca:
 a) accedono ai fondi destinati alla ricerca universitaria, ai sensi dell'articolo 65 del decreto del presidente della repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
 b) possono partecipare a programmi di ricerca promossi da amministrazioni dello Stato, da enti pubblici o privati o da istituzioni internazionali, nel rispetto delle relative normative.

5. Le università, in osservanza delle norme di cui ai commi precedenti, provvedono all'istituzione, organizzazione e funzionamento delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio, anche per quanto concerne i connessi aspetti amministrativi, finanziari e di gestione.

6. I regolamenti di ateneo e quelli interni di ciascuna struttura sono emanati con decreto del rettore nel rispetto dei principi e delle procedure stabiliti dallo statuto.

7. L'autonomia finanziaria e contabile delle università si esercita ai sensi dell'articolo 7.

8. La legge di attuazione dei principi di autonomia di cui al presente articolo stabilisce termini e limiti dell'autonomia delle università, quanto all'assunzione e alla gestione del personale non docente.

9. Gli statuti e i regolamenti di ateneo sono deliberati dagli organi competenti dell'università a maggioranza assoluta dei competenti. Essi sono trasmessi al Ministro che, entro il termine perentorio di sessanta giorni, esercita il controllo di legittimità e di merito nella forma della richiesta motivata di riesame. In assenza di rilievi essi sono emanati dal rettore.

10. Il Ministro può per una sola volta, con proprio decreto, rinviare gli statuti e i regolamenti all'università, indicando le norme illeggitime e quelle da riesaminare nel merito. Gli organi competenti dell'università possono non conformarsi ai rilievi di legittimità con deliberazione adottata dalla maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti, ovvero ai rilievi di merito con deliberazione adottata dalla maggioranza assoluta. In tal caso il Ministro può ricorrere contro l'atto emanato dal rettore, in sede di giurisdizione amministrativa per i soli vizi di legittimità. Quando la maggioranza qualificata non sia stata raggiunta, le norme contestate non possono essere emante.

11. Gli statuti delle università sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, i regolamenti nel Bollettino Ufficiale del Ministero.

Art. 7
(Autonomia finanziaria e contabile delle università)

1. Le entrate delle università sono costituite da:
 a) trasferimenti dello Stato;
 b) contributi obbligatori nei limiti della normativa vigente;
 c) forme autonome di finanziamento, quali contributi volontari, proventi di attività, rendite, frutti e alienazioni del patrimonio, atti di liberalità e corrispettivi di contratti e convenzioni.
2. I mezzi finanziari destinati dallo Stato alle università e alle strutture interuniversitarie di ricerca e di servizio sono iscritti in tre distinti capitoli dello stato di previsione del Ministero relativi:
 a) alle spese per il personale dovute in base a disposizioni di carattere generale;
 b) ai contributi per il funzionamento, ivi comprese le spese per investimento e per l'edilizia universitaria;
 c) ai contributi per la ricerca scientifica universitaria.

3. Le somme non impegnate da ciascuna università nel corso dell'esercizio finanziario vanno ad incrementare le disponibilità dell'esercizio successivo, nel rispetto dei vincoli di destinazione previsti nelle lettere a), b) e c) del comma 2.

4. Gli statuti indicano le strutture didattiche, di ricerca e di servizio alle quali è attribuita autonomia finanziaria e di spesa.

5. Le università possono contrarre mutui esclusivamente per le spese di investimento. In tale caso il relativo onere complessivo di ammortamento annuo non può comunque superare il 15 per cento dei finanziamenti a ciascuna università trasferiti ai sensi della lettera b) del comma 2.

6. Per consentire l'analisi della spesa finale e il consolidamento dei conti del settore pubblico allargato il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, fissa i criteri per la omogenea redazione dei conti consuntivi delle università.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le università possono adottare un regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, ma comunque nel rispetto dei relativi principi.

8. Il regolamento disciplina i criteri della gestione, le relative procedure amministrative e finanziarie e le connesse reponsabilità, in modo da assicurare la rapidità e l'efficienza nell'erogazione della spesa e il rispetto dell'equilibrio finanziario del bilancio, consentendo anche la tenuta di conti di sola cassa. Il regolamento disciplina altresì le procedure contrattuali, le forme di controllo interno sull'efficienza e sui risultati di gestione complessiva dell'università, nonché dei singoli centri di spesa, e l'amministrazione del patrimonio.

9. Il regolamento è emanato con decreto del rettore, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, sentiti il senato accademico, le facoltà e i dipartimenti ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero. Il controllo del Ministero è esercitato nelle forme di cui all'articolo 6, comma 9.

10. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti esclusivamente i provvedimenti di nomina, promozione e cessazione dal servizio del personale. Tali provvedimenti sono immediatamente esecutivi, fatta salva la sopravvenuta inefficacia a seguito di ricusazione del visto da parte della Corte dei conti. Dalla stessa data la gestione finanziaria delle università è soggetta, sulla base di consuntivi annuali, al controllo successivo della Corte stessa. La Corte dei conti riferisce al Parlamento con un'unica relazione annuale.

11. Fino alla emanazione del regolamento di cui al comma 7, per ciascuna università continuano ad applicarsi le norme ed i regolamenti vigenti in materia. Per ciascuna università, con l'emanazione del regolamento di ateneo, cessano di avere efficacia le disposizioni legislative e regolamentari con lo stesso incompatibili.

Art. 8
(Autonomia degli enti di ricerca)

1. Il CNR, l'Istituto nazionale di fisca nucleare (INFN), gli Osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, nonché gli enti e istituzioni pubbliche nazionali di ricerca a carattere non strumentale hanno autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione e si danno ordinamenti autonomi, nel rispetto delle loro finalità istituzionali, con propri regolamenti.
2. Gli enti e le istituzioni pubbliche di ricerca di cui al comma 1 sono individuati con decreto del Presidente della Repubblica. Il decreto viene adottato sentite le competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro, il quale avrà preventivamente acquisito il parere del CNST, parere che dovrà essere espresso, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla richiesta. In prima applicazione, il decreto è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Gli enti di cui al presente articolo:
 a) svolgono attività di ricerca scientifica nel rispetto dell'autonomia di ricerca delle strutture scientifiche e della libertà di ricerca dei ricercatori, singoli o associati, in coerenza con le rispettive funzioni istituzionali e nel quadro della programmazione nazionale;
 b) gestiscono programmi di ricerca di interesse nazionale, attuati anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, e partecipano alla elaborazione, al coordinamento ed alla elaborazione, al coordinamento ed alla esecuzione di programmi di ricerca comunitari ed internazionali;
 c) provvedono all'istituzione, alla organizzazione e al funzionamento delle strutture di ricerca e di servizio, anche per quanto concerne i connessi aspetti amministrativi, finanziari e di gestione;
 d) esercitano la propria autonomia finanziaria e contabile ai sensi del comma 5.

4. I regolamenti di cui al comma 1 sono deliberati nel rispetto dei limiti e delle procedure stabiliti dalla apposita legge di attuazione dei principi di autonomia di cui al presente articolo e sono trasmessi al Ministro che esercita i controlli di legittimità e di merito. I controlli di legittimità e di merito si esercitano nelle forme di cui all'articolo 6, commi 9 e 10; il controllo di merito è esercitato nella forma della richiesta motivata di riesame nel termine perentorio di sessanta giorni dalla loro comunicazione, decorso il quale si intendono approvati. I regolamenti sono emanati dagli enti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

5. Agli enti cui al presente articolo si estendono, in quanto compatibili con i rispettivi ordinamenti, le norme in materia di autonomia finanziaria e contabile di cui ai commi 1, 4, 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 7. Il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità di ciascuno degli enti di ricerca è emanato secondo le procedure previste dalle rispettive normative ed è sottoposto al controllo del Ministro nelle forme di cui al comma 4.

Art. 9
(Stato giuridico del personale degli Enti di ricerca)

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico di attività del personale dependente delle istituzioni e degli enti di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, sono regolati in conformità ai principi di cui al comma 2, da un contratto di durata triennale stipulato mediante accordo tra la delegazione di parte pubblica e la delegazione di parte sindacale indicate nel citato articolo 7 e reso esecutivo con decreto del presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri vigilanti e con i Ministri per la funzione pubblica, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale.
2. Il personale degli enti di ricerca sarà articolato in più livelli professionali con dotazioni organiche in relazione alle esigenze di ciascun ente. Per il medesimo personale il reclutamento ai diversi livelli sarà regolato mediante concorsi nazionali aperti anche all'esterno, con commissioni giudicatrici composte da esperti di riconosciuta competenza, scelti anche al di fuori dell'ente interessato. Per la progressione ai livelli superiori si attueranno procedure concorsuali o, comunque, criteri generali sull'accertamento del merito e della professionalità. Saranno definite le modalità generali per l'inquadramento del personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. E' abrogata ogni contraria dispozione.

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO

Art. 10
(Organi collegiali - CUN)

1. Il CUN e i relativi comitati consultivi, il Consiglio nazionale geofisico ed il Consiglio per le ricerche astronomiche sono organi del Ministero e continuano a svolgere le competenze previste dalla normativa vigente sino alla entrata in vigore delle norme di attuazione dei principi dell'autonomia universitaria e degli enti di ricerca.
Tali norme definiranno la composizione e le competenze del CUN, affinché esso possa, quale organo elettivo di rappresentanza universitaria, concorrere al coordinamento delle sedi, alla qualificazione ed aggiornamento degli ordinamenti didattici, all'incentivazione della ricerca universitaria e allo sviluppo equilibrato e programmato delle università. Con tali norme saranno, altresì, compiutamente precisate le funzioni della Conferenza permanente dei rettori delle univesità italiane.

Art. 11
(Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia)

1. E' istituito presso il Ministero il Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia (CNST), organo di alta consulenza del Ministro e del Consiglio dei ministri, nel quale la comunità' scientifica concorre alla definizione degli indirizzi e delle linee generali della ricerca scientifica e tecnologica.
2. In particolare il CNST, ferma restando la competenza degli altri organi collegiali del Ministero e del CNR, dà pareri e formula proposte in ordine:
 a) alla relazione sullo stato della ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d);
 b) agli atti di programmazione annuale o pluriennale, generale, settoriale e speciale della ricerca scientifica e tecnologica, alle priorità da adottarsi nella loro attuazione, alle relative risorse nonché alla partecipazione italiana a programmi internazionali di ricerca di cui rispettivamente all'articolo 2, comma 1, lettere b) ed e);
 c) alle linee di sviluppo dei diversi settori scientifici e tecnologici in relazione agli obiettivi da conseguire, anche in funzione delle loro possibili ricadute;
 d) alle proposte del Ministro al CIPE di cui all'articolo 3, comma 2;
 e) ad ogni altra questione ad esso sottoposta.

3. Il CNST ha una durata di quattro anni; è presieduto dal Ministro ed è composto da:
 a) due membri eletti per ciascuna delle grandi aree scientifico-disciplinari individuate con il decreto di cui al comma 6, in modo da assicurare comunque una equilibrata rappresentanza delle diverse componenti di cui allo stesso comma 6, lettera a);
 b) dodici membri di elevata qualificazione ed esperienza scientifica scelti dal Ministro nell'ambito della ricerca universitaria, di quella pubblica e privata, sentite le competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14;
 c) il Presidente del CNR; il Presidente dell'INFN; il Presidente dell'Agenzia spaziale italiana (ASI); un rappresentante designato dal CUN; un rappresentante designato dalla Conferenza permanente dei rettori; un rappresentante designato dal Consiglio per le ricerche astronomiche; il Presidente o, in sua assenza, un altro membro dell'Accademia nazionale dei Lincei.

4. I membri del CNST sono nominati con decreto del Ministro. I membri di cui al comma 3, lettere a) e b), non possono essere immediatamente rieletti o confermati, né possono appartenere contemporaneamente al CUN, ai suoi comitati consultivi ovvero ai comitati nazionali di consulenza del CNR.

5. Il CNST si avvale di supporti tecnici ed organizzativi; a questo fine è istituito un apposito ufficio di segreteria tecnico-organizzativa presso il Ministero. Il CNST si può avvalere della collaborazione e del contributo di competenza degli organismi preposti alla ricerca scientifica e tecnologica dell'università e degli enti pubblici di ricerca, in particolare del CNR.

6. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro, sono individuate le grandi aree scientifico-disciplinari, in numero non superiore a dodici, tenuto conto delle classificazioni internazionali, sentiti i comitati consultivi del CUN, previsti dall'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riuniti in apposita assemblea, l'assemblea plenaria dei comitati nazionali di consulenza del CNR, ai sensi della legge 2 marzo 1963, n. 283, modificata dalla legge 8 luglio 1986, n. 360, nonché il CNST costituito ai sensi del comma 7. Con lo stesso decreto sono disciplinate le modalità di elezione dei membri di cui al comma 3, lettera a), l'organizzazione ed il funzionamento del CNST, in osservanza dei seguenti criteri:
 a) per ciascuna area scientifico-disciplinare l'elettorato attivo e passivo è conferito ai professori, agli assistenti del ruolo ad esaurimento ed ai ricercatori universitari nonché ai ricercatori degli enti pubblici di ricerca operanti nelle discipline comprese nell'area stessa;
 b) le deliberazioni del Consiglio sono adottate in conformità ai principi che regolano l'attività degli organi collegiali pubblici;
c) alle deliberazioni e ai resoconti delle riunioni del Consiglio è assicurata un'adeguata pubblicità;
d) il Consiglio può svolgere audizioni e far intervenire alle proprie riunioni, senza dirititto di voto, esperti esterni;
e) il Consiglio adotta un proprio regolamento interno.

7. Nella prima applicazione della presente legge il CNST ha una durata di due anni e la componente elettiva di cui al comma 3, lettera a), è costituita da un membro eletto da ciascuno dei comitati consultivi del CUN e dei comitati nazionali di consulenza del CNR. Ai membri nominati ai sensi del presente comma non si applica il disposto di cui al comma 4, secondo periodo.

Art. 12
(Organizzazione)

1. L'organizzazione del Ministero è articolata in dipartimenti e servizi. I dipartimenti, in numero di quattro, esercitano le funzioni del Ministero previste dall'articolo 2. I servizi, in numero di sei, esercitano funzioni di supporto al complesso delle competenze dei dipartimenti.
2. I dipartimenti sono strutture organizzative di pari livello preposte a settori omogenei, individuabili nelle seguenti aree: programmazione e coordinamento generale; istruzione universitaria; ricerca scientifica; ricerca applicata; ricerca finalizzata; relazioni internazionali; affari giuridici e legislativi.

3. I servizi sono strutture distinte dai dipartimenti, preposte, tra gli altri, ai seguenti settori: studi e documentazione; Anagrafe nazionale delle ricerche; supporto agli organi collegiali; vigilanza sugli enti; personale del Ministero; verifica della funzionalità dell'organizzazione; servizi di supporto tecnico e amministrativo; stampa e relazioni esterne.

4. L'istituzione dei dipartimenti e dei servizi, la distribuzione tra essi dei posti di funzione dirigenziale nonchè le successive modificazioni della organizzazione del Ministero sono disposte con regolamento, nel rispetto delle norme di cui ai commi precedenti e dei seguenti criteri:
 a) l'individuazione dei dipartimenti è effettuata in rapporto alla natura delle funzioni;
 b) la determinazione delle competenze dei dipartimenti e dei servizi è rivolta, anche attraverso l'accorpamento di materie e compiti omogenei, a stabilire una sostanziale equiparazione tra le strutture dello stesso livello;
 c) l'organizzazione dei dipartimenti e dei servizi è resa funzionale alla diversità dei compiti attribuiti;
 d) i dipartimenti e i servizi sono strutture aperte alla partecipazione di esperti esterni all'amministrazione;
 e) l'organizzazione dei dipartimenti e dei servizi si conforma ad un criterio di flessibilità per corrispondere al mutamento delle esigenze; si adatta altresì allo svolgimento di compiti anche non permanenti, al raggiungimento di specifici obiettivi programmatici, nonché alla progressiva attuazione dei principi di autonomia delle università e degli enti di ricerca;
 f) alle attività conoscitive e istruttorie svolte dai dipartimenti e dai servizi possono concorrere gruppi di lavoro o commissioni, istituiti con decreto del Ministro, anche con la partecipazione di esperti chiamati a tempo determinato, secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 5;
 g) gli uffici costituiscono le unità operative dei dipartimenti e dei servizi e sono istituiti esclusivamente nel loro ambito;
 h) ai dipartimenti e ai servizi sono preposti, a tempo determinato, rispettivamente dirigenti generali di livello C e dirigenti superiori. La direzione dei dipartimenti e dei servizi, fino al limite di un terzo del loro numero complessivo, può essere conferita agli esperti di cui all'articolo 13, comma 4;
 i) il coordinamento dell'attività dei dipartimenti e dei servizi è assicurato dal Dipartimento preposto alla programmazione e al coordinamento generale. I relativi atti di programmazione sono emanati con decreto del Ministro. A tal fine, il direttore del Dipartimento coadiuva direttamente il Ministro nell'attività volta ad assicurare il coordinamento e la continuità delle funzioni dell'Amministrazione e, in attuazione degli indirizzi e delle direttive del Ministro, convoca periodiche conferenze dei responsabili, assicurando i relativi compiti di segreteria;
 l) le conferenze di cui alla lettera precedente formulano proposte in materia di organizzazione dei dipartimenti e dei servizi, definendo i rapporti tra i dipartimenti e tra questi e i servizi, assicurano lo scambio delle informazioni e delle necessarie documentazioni e verificano i risultati raggiunti riferendone al Ministro, anche con una relazione annuale.

5. Il regolamento di cui al comma 4 è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. Lo schema di regolamento, corredato del parere del Consiglio di Stato, è trasmesso alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, affinché esprimano il proprio parere nel termine di trenta giorni. Decorso tale termine il regolamento può essere adottato.

6. Con l'entrata in vigore del regolamento cessano di avere efficacia per il Ministero le disposizioni legislative e regolamentari in materia di organizzazione incompatibili con le norme di cui al presente articolo.

7. Nel rispetto del regolamento di cui al comma 4, uno o più decreti del Ministro, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, provvedono a definire:
 a) l'articolazione in uffici dei dipartimenti e dei servizi determinandone livelli e competenze;
 b) la creazione, nell'ambito dei dipartimenti e dei servizi, di uffici a carattere transitorio o per il raggiungimento di specifici obiettivi;
 c) la preposizione agli uffici e l'assegnazione del personale.

8. Ogni cinque anni l'organizzazione del Ministero è sottoposta a verifica al fine di accertarne la rispondenza alle funzioni e al mutare delle esigenze. Dell'esito della verifica il Ministro riferisce alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, anche al fine dell'adozione delle conseguenti modifiche organizzative.

Art. 13.
(Personale)

1. La dotazione organica dei posti dirigenziali del Ministero e le relative funzioni sono stabilite nella allegata tabella A.

2. La dotazione organica complessiva del personale appartenente alle qualifiche funzionali è stabilita in 550 unità; la ripartizione per ciascuna qualifica è prevista nella allegata tabella B. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della funzione pubblica, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono individuati i profili professionali e i relativi contingenti. Con lo stesso decreto, entro il predetto limite numerico complessivo, possono essere variate, in relazione a specifiche esigenze di funzionalità del Ministero e alla disponibilità dei posti, le qualifiche individuate nella tabella B nonché le dotazioni organiche di ciascuna qualifica in una percentuale non superiore al 25 per cento di quella stabilita nella stessa tabella B.

3. La commissione di disciplina è costituita secondo le norme vigenti.

4. Per i fini di cui all'articolo 12, comma 4, lettera h), e per sopperire ad ulteriori esigenze organizzative e funzionali, il Ministro può avvalersi di esperti a tempo pieno e di elevata qualificazione, fino ad un numero massimo di dieci unità. Tra questi, gli estranei alle amministrazioni pubbliche sono assunti con contratto di diritto privato di durata non superiore a un quinquennio, rinnovabile una sola volta. I dipendenti pubblici cui è conferito l'incarico sono posti in posizione di fuori ruolo, aspettativa o di comando in relazione ai rispettivi ordinamenti di provenienza. Il regolamento di cui all'articolo 12, comma 4, disciplina le modalità di conferimento dell'incarico, la sua durata in relazione ai contenuti e alla natura delle prestazioni richieste, le obbligazioni delle parti anche per l'esercizio del diritto di recesso. A tutti i direttori di dipartimento, ed a coloro che svolgono funzioni equiparate, è attribuito, per la durata dell'incarico, il trattamento economico determinato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, in misura non superiore a quello di professore universitario di prima fascia a tempo pieno. Ai direttori di servizio, ed a coloro che svolgono funzioni equiparate, è attribuito, per la durata dell'incarico, il trattamento economico dei dirigenti superiori. I dipendenti pubblici incaricati della direzione di un dipartimento, di un servizio o di funzioni equiparate, mantengono il trattamento economico in godimento, se più favorevole.

5. Per la costituzione di gruppo di lavoro o di commissioni ai sensi dell'articolo 12, comma 4, lettera f), per collaborazioni a tempo parziale, nonché per incarichi di consulenza studio o ricerca, il Ministro può avvalersi di altri esperti, nei limiti dell'apposito stanziamento di bilancio, secondo modalità disciplinate dal regolamento di cui allo stesso articolo 12, comma 4. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro sono annualmente determinati i compensi per gli incarichi a tempo parziale e per la partecipazione alle commissioni e ai gruppi di lavoro.

6. Con decreto del Ministro sono definiti i criteri e le modalità per la formazione e l'aggiornamento del personale in servizio, anche al di fuori delle ordinarie procedure. I relativi corsi possono essere effettuati in parte anche all'estero.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 14
(Ragioneria centrale)

1. Presso il Ministero è istituita una Ragioneria centrale dipendente dal Ministro del tesoro.
2. In relazione all'istituzione della Ragioneria centrale di cui al comma 1, la dotazione organica dei ruoli centrali del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - viene aumentata di complessive 35 unità, così distribuite: 3 appartenenti alla terza qualifica funzionale; 7 appartenenti alla quarta qualifica funzionale; 6 appartenenti alla quinta qualifica funzionale; 8 appartenenti alla stesta qualifica funzionale; 7 appartenenti alla settima qualifica funzionale; 3 appartenenti all'ottava qualifica funzionale e 1 appartenente alla nona qualifica funzionale.
3. Alla copertura dei 35 posti portati in aumento alla dotazione organica dei ruoli centrali della Ragioneria generale dello Stato si provvede utilizzando le gradutorie dei concorsi in atto e di quelli già espletati alla data di entrata in vigore della presente legge.

 4. Le dotazioni organiche delle qualifiche di dirigente superiore e di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti amministrativi dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, di cui al quadro I della tabella VII, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, come modificata dalla legge 7 agosto 1985, n. 427, rideterminate in attuazione del disposto di cui all'articolo 9 della legge 3 marzo 1987, n. 59, e all'articolo 8 comma 3, della legge 16 aprile 1987, n. 183, si intendono incrementate, rispettivamente, di un posto con funzioni di direttore di Ragioneria centrale e quattro posti con funzioni di direttore di divisione.

5. Il posto portato in aumento nella qualifica di dirigente superiore nel ruolo dei dirigenti amministrativi dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato di cui al comma 4 è conferito in aggiunta alle disponibilità messe a concorso per l'anno 1987 ai sensi dell'articolo 24, primo comma, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

6. I quattro posti di primo dirigente portati in aumento ai sensi del comma 4 sono conferiti, in aggiunta alle disponibilità accertate alla data del 31 dicembre 1987, con le procedure di cui all'articolo 6 della legge 10 luglio 1984, n. 301.

Art. 15
(Trasferimento di fondi)

1. Fino all'approvazione dello stato di previsione del Ministero, alle spese si provvede:
a) con gli stanziamenti già iscritti negli stati di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri e di altri Ministeri in relazione alle funzioni attribuite con la presente legge al Ministero;
b) con gli stanziamenti già iscritti nella rubrica n. 18 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per le esigenze dei servizi per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica e nella rubrica n. 14 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, concernente le spese per l'istruzione universitaria.
2. Detti stanziamenti sono all'uopo iscritti, in uno con le relative somme esistenti nel conto dei residui passivi, in apposita rubrica del richiamato stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.
3. Alla stessa rubrica affluiscono le somme relative sia alle spese del personale addetto alla Direzione generale per l'istruzione universitaria trasferito al nuovo Ministero, nonché quelle di carattere generale afferenti alle spese di funzionamento della predetta Direzione generale - spese da individuare d'intesa fra il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica - sia alle spese per stipendi del personale comandato da altre amministrazioni presso i servizi per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica.

4. Il Ministro e i dirigenti del Ministero, nell'ambito delle attribuzioni ad essi demandate per legge, impegnano ed ordinano le spese iscritte nell'apposita rubrica della Presidenza del Consiglio dei ministri.

5. Le attrezzature e i beni mobili in dotazione alla Direzione generale per l'istruzione universitaria passano in dotazione al Ministero.

6. Con decreti del Ministro del tesoro, su proposta del presidente del consiglio dei ministri, del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e degli altri Ministri interessati, si provvede all'iscrizione nella apposita rubrica dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri degli stanziamenti di cui ai commi 1 e 2, anche attraverso variazioni nel conto dei residui passivi.

7. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 6, i fondi relativi alle spese iscritte negli stati di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri e di altri Ministeri continuano ad essere erogati dalle amministrazioni stesse.

8. L'attività di riscontro delle operazioni relative all'apposita rubrica dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri è svolta dalla Ragioneria centrale di cui all'articolo 14.

9. Il Ministro è autorizzato ad avvalersi, in attesa della nomina di un apposito cassiere per il proprio Ministero, dell'opera del cassiere della Presidenza del Consiglio dei ministri.

10. I titoli di spesa emessi a carico degli stanziamenti della rubrica n. 18 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri e della rubrica n. 14 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1989, non pagati entro il 31 dicembre dello stesso anno, sono annullati e i relativi importi conservati in conto residui, ove non sia intervenuta prescrizione del debito. Tali titoli verranno riemessi nel nuovo esercizio a carico dei predetti residui iscritti nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'esercizio 1990.

11. I titoli di spesa, emessi a carico delle predette rubriche ed estinti in tempo utile, ma contabilizzati dalle tesorerie dello Stato fra i pagamenti in conto "sospesi" sono trasportati ed imputati al conto dei residui dei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Pertanto, le tesorerie interessate inviano gli elenchi dei predetti titoli alle Ragionerie centrali presso le amministrazioni che ne hanno disposto l'emanazione, le quali, dopo aver effettuato gli adempimenti attinenti alla conservazione dei relativi residui, provvedono a trasmettere detti elenchi alla Ragioneria centrale presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

12. Le somme non impegnate entro il 31 dicembre 1989 sugli stanziamenti indicati nel presente articolo e nell'articolo 19 possono essere impegnate e pagate nell'esercizio successivo.

Art. 16
(Università)

1. Fino alla data di entrata in vigore della legge di attuazione dei principi di autonomia di cui all'articolo 6, gli statuti sono emanati con decreto del rettore, nel rispetto delle disposizioni e delle procedure previste dalla normativa vigente.
2. Decorso comunque un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, in mancanza della legge di attuazione dei principi di autonomia, gli statuti delle università sono emanati con decreto del rettore nel rispetto delle norme che regolano il conferimento del valore legale ai titoli di studio e dei principi di autonomia di cui all'articolo 6, secondo le procedure e le modalità ivi previste. In tal caso gli statuti, sentito il consiglio di amministrazione, sono deliberati dal senato accademico, integrato:
 a) da un egual numero di rappresentanti eletti dai membri di tutti i dipartimenti e gli istituti tra i direttori dei dipartimenti e i direttori degli istituti in modo da rispecchiare l'entità delle afferenze ai dipartimenti e agli istituti stessi;
 b) da due rappresentanti di cui un professore ordinario eletto dai professori ordinari e straordinari e un professore associato eletto dai professori associati per ciascuna delle aree scientifico-disciplinari rappresentate nell'ateneo e individuate, in numero non inferiore a quattro, dal regolamento elettorale di ateneo sulla base della ripartizione prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 11, comma 6;
 c) da un rappresentante eletto per ogni area scientifico-disciplinare di cui alla lettera b) fra i ricercatori della stessa area e gli assistenti del ruolo ad esaurimento;
 d) da rappresentanti degli studenti eletti in numero corrispondente a quello dei presidi di facoltà e comunque non inferiore a cinque;
 e) da rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, eletti in numero corrispondente alla metà di quello indicato alla lettera a), con arrotondamento alla unità superiore.

3. Il regolamento elettorale, ai fini di cui al precedente comma 2, è deliberato dal senato accademico sentito il consiglio di amministrazione.

4. Gli statuti devono comunque prevedere:
 a) l'elettività del rettore;
 b) una composizione del senato accademico rappresentativa delle facoltà istituite nell'ateneo;
 c) criteri organizzativi che, in conformità all'articolo 97 della Costituzione, e delle norme che disciplinano le funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, assicurino l'individuazione delle responsabilità e l'efficienza dei servizi;
 d) l'osservanza delle norme sullo stato giuridico del personale docente, ricercatore e non docente;
 e) l'adozione di curricula didattici coerenti ed adeguati al valore legale dei titoli di studio rilasciati dall'università;
 f) una composizione del consiglio di amministrazione che assicuri la rappresentanza delle diverse componenti previste dalla normativa vigente;
 g) la compatibilità tra le soluzioni organizzative e le disponibilità finanziarie previste dall'articolo 7.

5. Per la Scuola normale superiore di Pisa, la Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento S. Anna di Pisa, l'Università italiana per stranieri di Perugia, la Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena, la Scuola internazionale superiore di studi avanzati di Trieste e l'Istituto universitario europeo di Firenze, la composizione dei collegi ai quali spetta l'approvazione dello statuto è determinata con decreto del Ministro nell'osservanza dei principi di rappresentatività e di proporzionalità indicati al comma 2.

6. Fino alla data di entrata in vigore della legge di cui al comma 1, per il trasferimento alle università ed alle strutture interuniversitarie di ricerca e di servizio dei mezzi finanziari di cui all'articolo 7, comma 2, continua ad applicarsi la normativa vigente con i vincoli di destinazione ivi previsti.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono devolute alle università e agli istituti di istruzione universitaria tutte le attribuzioni già spettanti all'amministrazione centrale della pubblica istruzione per il personale appartenente alle qualifiche funzionali settima e superiori alla settima della aree amministrativo-contabile, delle biblioteche, dei servizi generali tecnici e ausiliari.

8. I provvedimenti disciplinari da adottare nei confronti del personale tecnico ed amministrativo delle università e degli istituti di istruzione universitaria appartenente alle varie qualifiche funzionali sono di competenza rispettivamente del rettore e del direttore. A tal fine le università e gli istituti d'istruzione universitaria istituiscono apposite commissioni di disciplina.

Art. 17
(Enti di ricerca)

1. Fino alla data di entrata in vigore della legge di attuazione dei principi di autonomia di cui all'articolo 8, comma 4, i regolamenti degli enti sono emanati nel rispetto delle disposizioni e delle procedure previste dalla normativa vigente.
2. Decorso comunque un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, in mancanza della legge predetta, i regolamenti degli enti sono emanati nel rispetto delle relative finalità istituzionali e dei principi di autonomia, di cui all'articolo 8, secondo le procedure e le modalità ivi previste. Con decreto del Ministro, sentito il CNST, i collegi per l'emanazione dei regolamenti possono essere integrati con rappresentanze delle varie componenti che operano nell'ente.
3. Fino alla data di entrata in vigore della legge di attuazione dei principi di autonomia, per la ripartizione e il trasferimento dei mezzi finanziari destinati dallo Stato agli enti di ricerca di cui all'articolo 8, comma 1, continua ad applicarsi la normativa vigente.

Art. 18
(Organizzazione)

  1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di organizzazione di cui all'articolo 12, comma 4, il Ministro esercita le funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera c), avvalendosi degli uffici della Direzione generale per l'istruzione universitaria, che è soppressa. Tali uffici sono a tal fine trasferiti al Ministero, che potrà utilizzarne le attuali strutture e sedi; essi mantengono in via transitoria le proprie competenze ed agli stessi rimane addetto il personale con le attuali mansioni.
2. Il Ministero potrà altresì utilizzare le strutture e la sede già assegnate all'ufficio del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica e avvalersi, sino all'emanazione del regolamento per le spese in economia, delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1985, n. 359, e successive modificazioni e integrazioni.
3. Fino alla nomina dei direttori dei dipartimenti e dei servizi, il consiglio di amministrazione è costituito dai dirigenti generali comandati presso il Ministero ai sensi dell'articolo 19 e da quattro dirigenti superiori scelti dal Ministro tra i dirigenti comandati ai sensi dello stesso articolo. In attesa dello svolgimento delle elezioni per i rappresentanti del personale, da indire in ogni caso entro tre mesi dall'espletamento delle procedure di inquadramento, il consiglio di amministrazione è costituito anche con quattro rappresentanti del personale scelti dal Ministro su terne proposte dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Art. 19
(Personale)

1. Nella prima applicazione della presente legge alla copertura dei posti di organico si provvede mediante inquadramento nei ruoli, del Ministero, con la conservazione della qualifica acquisita e dell'anzianità di servizio complessivamente maturata:
 a) del personale dei ruoli del Ministero della pubblica istruzione, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge: 1) presso la Direzione generale per l'istruzione universitaria; 2) presso la segreteria del CUN; 3) presso gli altri uffici, che abbia svolto o svolga, alla data di entrata in vigore della presente legge, compiti attinenti alla istruzione universitaria. Tale personale, in numero non superiore a dieci unità, è individuata dal Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
 b) del personale, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso l'ufficio del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, di altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, in posizione di comando o di fuori ruolo nonché di quello in servizio in forza di speciale disposizione di legge.
2. All'inquadramento del personale nelle qualifiche dirigenziali si provvede a domanda da presentare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 12, comma 4.

3. All'inquadramento del personale nelle qualifiche funzionali si provvede a domanda da presentare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto previsto dall'articolo 13, comma 2.

4. Al personale inquadrato nei ruoli è conservato il trattamento economico di attività, comprese le indennità accessorie pensionabili, comunque in godimento, osservate le disposizioni di cui all'articolo 12, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079. Le indennità non pensionabili sono corrisposte con assegno personale riassorbibile con i futuri miglioramenti economici.

5. Fino all'espletamento delle procedure di inquadramento, il personale di cui al comma 1 è collocato di diritto nella posizione di comando o di fuori ruolo presso il Ministero, conservando il complessivo trattamento economico in godimento. E' fatto salvo per il personale di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo quanto previsto dall'articolo 38 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

6. Qualora il numero delle domande di inquadramento nei ruoli organici del Ministero ecceda il numero dei posti di organico, come determinato dall'allegata tabella B, il consiglio di amministrazione formula graduatorie per ciascuna qualifica funzionale sulla base delle relazioni redatte per ogni dipendente interessato dai dirigenti degli uffici cui appartengono. La relazione deve tenere conto delle effettive mansioni esercitate e dei titoli acquisiti nelle materie comprese nella competenza del Ministero. L'inquadramento può avvenire, tenuto conto delle esigenze di funzionalità del Ministero, anche in soprannumero rispetto alle singole dotazioni organiche delle varie qualifiche funzionali e nell'osservanza del limite di organico complessivo disposto dall'articolo 13, comma 2, e in ogni caso non superando per ciascuna qualifica il 25 per cento del relativo organico. Fino all'assorbimento del soprannumero sono dichiarati indisponibili altrettanti posti dell'organico complessivo.

7. All'esito delle procedure di inquadramento sono ridotte le corrispondenti dotazioni organiche del Ministero della pubblica istruzione, secondo quanto previsto dall'articolo 6 della legge 11 luglio 1980, n. 312, nonché l'organico dei dirigenti di cui alla tabella IX allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

8. Il personale inquadrato nei ruoli del Ministero ai sensi del presente articolo può, per una sola volta, partecipare a concorsi riservati per l'accesso alle qualifiche superiori a quella rivestita, nel limite della dotazione organica di ciascuna qualifica, purché in possesso del titolo di studio prescritto per la nuova qualifica e della anzianità di servizio di due anni e sei mesi nella qualifica di appartenenza.

9. Nella prima applicazione della presente legge i posti di primo dirigente che risultano disponibili dopo gli inquadramenti sono conferiti mediante concorso speciale per esami, di cui all'articolo 2 della legge 10 luglio 1984, n. 301, al quale è ammesso a partecipare il personale del Ministero appartenente all'ex carriera direttiva in possesso del diploma di laurea e con almeno cinque anni di servizio effettivo in tale carriera.

10. La tabella A di cui all'articolo 13, comma 1, allegata alla presente legge, è comprensiva anche del ruolo dei dirigenti con funzioni ispettive istituito dall'articolo 8 della legge 29 gennaio 1986, n. 23, che viene trasferito al Ministero.

11. Esaurite le procedure di inquadramento di cui al commi precedenti, il Ministro è autorizzato a bandire concorsi pubblici per il reclutamento del personale ed a procedere alle relative assunzioni.

12. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono indette le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 20
(Norme particolari per il CNR)

1. Fermo restando quanto stabilito all'articolo 8, comma 1, il CNR, organo dello Stato dotato di personalità giuridica e gestione autonoma ai sensi delle norme vigenti, adempie ai propri fini istituzionali definiti dalle norme legislative in vigore, ad eccezione del coordinamento delle attività nazionali nei vari rami della scienza e delle sue applicazioni previsto dall'articolo 2, primo comma, numero 1), del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82.
2. Il consiglio di presidenza del CNR delibera i regolamenti interni per il funzionamento dell'ente in osservanza delle procedure previste dall'articolo 8, comma 4.

Art. 21
(Norma abrogativa)

 1. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge. Restano in ogni caso in vigore le norme riguardanti le forme specifiche di autonomia delle università non statali autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale.
Art. 22
(Copertura finanziaria)
 1. Alle spese derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con le modalità di cui all'articolo 15, all'uopo utilizzando i relativi stanziamenti iscritti ai fini del bilancio pluriennale 1989-1991, nonché con l'ulteriore stanziamento di lire 4.500 milioni per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991 da iscrivere in apposito fondo nella rubrica da istituire nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine della successiva ripartizione, con decreti del Ministro del tesoro, su proposta dei Ministri interessati.
2. All'onere di lire 4.500 milioni per ciascuno degli anni 1989, 1990, e 1991 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.


Data a Roma, addi' 9 maggio 1989

COSSIGA

DE MITA Presidente del Consiglio dei Ministri
RUBERTI Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica

Visto, Il Guardasigilli: VASSALLI


NOTE

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.


Note all'Art. 1:

- L'art. 9 della Costituzione così recita:
"Art. 9. - La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione".

- L'art. 33 della Costituzione così recita:
"Art. 33. - L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. E' prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi per l'abilitazione all'esercizio professionale. Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato".

- La legge n. 400/1988 reca:
"Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri".


Nota all'Art. 2:

Gli articoli 63 e 64 del D.P.R. n. 382/1980 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica) sono così formulati:
"Art. 63 (Ricerca scientifica nelle Università). -L'Università è sede primaria della ricerca scientifica. Il Ministro della pubblica istruzione d'intesa con il Ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica promuoverà le necessarie forme di raccordo tra Università ed enti pubblici di ricerca, compreso il Consiglio nazionale delle ricerche. Al fine di evitare ogni superflua duplicazione e sovrapposizione di strutture e di finanziamenti è istituita l'Anagrafe nazionale delle ricerche".
"Art. 64 (Comitato per l'Anagrafe nazionale delle ricerche). All'Anagrafe nazionale delle ricerche affluiranno tutte le notizie relative alle ricerche comunque finanziate, in tutto o in parte, con fondi a carico del bilancio dello Stato o di bilanci di enti pubblici. Sono fatte salve le disposizioni relative alla protezione dei segreti. Le amministrazioni, gli istituti e gli enti pubblici e privati che svolgono attività di ricerca scientifica e tecnologica per poter accedere ai finanziamenti pubblici, devono essere iscritti in apposito schedario a cura dell'anagrafe nazionale delle ricerche. Le amministrazioni e gli enti erogatori sono tenuti a comunicare all'Anagrafe nazionale i finanziamenti concessi per l'attività di ricerca. Le Università, le facoltà, i dipartimenti, gli istituti, il Consiglio nazionale delle ricerche e le altre amministrazioni ed enti interessati potranno accedere ai dati dell'Anagrafe nazionale delle ricerche. All'Anagrafe sovrintende un comitato così composto:
1) il Ministro della pubblica istruzione o un suo delegato;
2) il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica o un suo delegato;
3) un rappresentante del Ministro della sanità;
4) un rappresentante del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
5) un rappresentante del Ministro dell'agricoltura;
6) un rappresentante del Ministro per i beni culturali eambientali;
7) un rappresentante del Consiglio nazionale dellericerche;
8) due rappresentanti degli enti ed istituti pubblici di ricerca designati dal Ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica;
9) due rappresentanti eletti dai rettori delle Università;
10) due rappresentanti eletti dal Consiglio universitario nazionale;
11) il dirigente generale dell'istruzione universitaria oun suo delegato.
Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Ministero della pubblica istruzione con qualifica noninferiore a primo dirigente. Il comitato si avvarrà per i supporti tecnici eamministrativi dei mezzi disposizione del Ministero della pubblica istruzione e del relativo personale".


Note all'Art. 6:

- Per il testo dell'art. 33 della Costituzione si veda nelle note all'art. 1.

- L'art. 65 del D.P.R. n. 382/1980 già citato è così formulato:
"Art. 65 (Ripartizione dei fondi per la ricerca). -
Lo stanziamento annuale di bilancio per la ricerca universitaria, con effetto dal 1 gennaio 1981, è ripartito per il 60 per cento tra le varie Università con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale; per il restante 40 percento è assegnato a progetti di ricerca di interessenazionale e di rilevante interesse per lo sviluppo della scienza, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su proposta dei comitati consultivi costituiti dal Consiglio universitario nazionale, con il compito di vagliare i progetti di ricerca presentati da gruppi di docenti e ricercatori o da istituti o dipartimenti universitari.
Allo scopo di porre in grado il Consiglio universitario nazionale di determinare i criteri oggettivi per la ripartizione dei fondi da ripartire tra le Università, queste entro il 31 ottobre di ciascun anno accademico inviano una relazione illustativa sull'attività svolta e su quella che si intende programmare per l'anno accademico successivo.
Il fondo assegnato a ciascun ateneo è ripartito con motivata delibera del consiglio di amministrazione sentito il senato accademico che, avvalendosi di commissioni scientifiche elette dai docenti membri dei consigli di facoltà con una rappresentanza di ricercatori universitari, vagli le richieste di finanziamento presentate da singoli o gruppi di docenti e ricercatori, di istituti o dipartimenti dell'Università.
Il fondo assegnato a progetti di ricerca di interesse nazionale e di rilevante interesse per lo sviluppo della scienza viene suddiviso tra le aree di competenza disciplinare dei comitati consultivi, su parere del Consiglio universitario nazionale.
Per l'erogazione dei fondi assegnati ai progetti di ricerca ai sensi del comma precedente il Ministero della pubblica istruzione stipula apposite convenzioni con le Università".


Nota all'Art. 8:

Per il testo dell'art. 33 della Costituzione si veda nelle note all'art. 1.


Nota all'Art. 9:

L'art. 7 del D.P.R. n. 68/1986 (Determinazione e composizione dei comparti di contrattazione collettiva, di cui all'art. 5 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93) così recita:
"Art. 7 (Comparto del personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione). -
1. Il comparto di contrattazione collettiva del personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione comprende il personale dipendente:
dagli enti scientifici di ricerca e sperimentazione di cui al punto 6 della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni ed integrazioni;
dall'Istituto centrale di statistica (I.S.T.A.T.);
dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (I.S.P.E.S.L.);
dall'Istituto superiore di sanità (I.S.S.);
dall'Istituto italiano di medicina sociale;
dagli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria e talassografici;
dalle stazioni sperimentali per l'industria.
2. La delegazione di parte pubblica è composta:
dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede;
dal Ministro del tesoro;
dal Ministro del bilancio e della programmazione economica;
dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;
da cinque membri, rappresentativi delle varie categorie delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, designati a maggioranza dai rispettivi presidenti a seguito di richiesta del Presidente delConsiglio dei Ministri o direttamente da questi in caso di mancata designazione entro il termine di trenta giorni dalla richiesta.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ove non sia nominato il Ministro per la funzione pubblica, può delegare anche un proprio Sottosegretario; i Ministri componenti la delegazione di parte pubblica possono delegare Sottosegretari di Stato in base alle norme vigenti.
4. La delegazione sindacale è composta dai rappresentanti:
delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentantive nel comparto di cui al presente articolo;
delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale".


Note all'Art. 11:

- La legge n. 14/1978 reca: "Norme per il controlloparlamentare nelle nomine negli enti pubblici".

- L'art. 67 della citata legge n. 382/1980 così recita:
"Art. 67 (Composizione dei comitati consultivi del Consiglio universitario nazionale). -
Per l'esame dei progetti di ricerca di interesse nazionale e di rilevante interesse per lo sviluppo della scienza, sono costituiti comitati consultivi del Consiglio universitario nazionale.
Entro il 31 dicembre 1980 il Ministro della pubblicaistruzione determinerà, su conforme parere del Consiglio universitario nazionale con proprio decreto, il numero dei comitati, in ogni caso non superiore a quindici, nei quali raggruppare le discipline per grandi aree omogenee. Di ogni comitato fa parte inoltre un ricercatore designato dal Consiglio universitario nazionale.
Ogni comitato consultivo è composto da un professore ordinario o straordinario designato dal Consiglio universitario nazionale che lo presiede e da dieci professori eletti dai docenti dei corrispondenti gruppi di discipline.
Le modalità di elezione sono determinate con il decreto dicui al primo comma".

- La legge n. 360/1986 reca: "Modificazioni alla legge 2 marzo 1963, n. 283, concernente organizzazione e sviluppo della ricerca scientifica in Italia".


Note all'Art. 14:

- Il quadro I della tabella VII, allegata al D.P.R. n. 748/1972, (Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo), come modificata dalla legge n. 427/1985, rideterminate in attuazione del disposto di cui all'art. 9 della legge n. 59/1987 e all'art. 8, comma 3, della leggen. 183/1987, è così configurato:
(omissis)

- L'art. 24, primo comma, n. 2), del citato D.P.R. n. 748/1972 così recita:
"La qualifica di dirigente superiore è conferita:
(omissis);
2) mediante concorso per titoli di servizio, nel limite dei restanti posti disponibili, al quale sono ammessi i primi dirigenti che compiano entro il 31 dicembre, tre anni di effettivo servizio nella qualifica".

- L'art. 6 della legge n. 301/1984 (Norme di accesso alla dirigenza statale) è così formulato:
"Art. 6 (Entrata a regime dell'accesso alla dirigenza). - A partire dal 1° gennaio 1984 e fino all'entrata in vigore della legge di riforma organica della dirigenza, tutti i posti che si siano resi liberi o che si prevede si renderanno comunque liberi al 31 dicembre di ciascun anno saranno destinati per il 40 per cento al concorso speciale per esami e per il 40 per cento al corso-concorso di formazione dirigenziale.
Il restante 20 per cento dei posti disponibili verrà coperto mediante concorsi pubblici per titoli ed esami secondo le modalità di cui al successivo art. 8.
I vincitori del concorso speciale per esami e dei concorsi pubblici per titoli ed esami saranno tenuti a frequentare il periodo di applicazione presso grandi imprese pubbliche o private con le stesse modalità e la stessa valutazione conclusiva di cui all'art. 3.
La nomina a dirigente decorre dal 1 gennaio dell'anno successivo.
Si applicano le norme previste nel comma terzo del precedente art. 1".


Nota all'Art. 16:

La Costituzione all'art. 97 così recita:
"Art. 97. - I pubblici uffici sono organizzati secondodisposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione. Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari. Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accedemediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge".
 


Nota all'Art. 18:

Il D.P.R. n. 359/1985 approva il regolamento per i lavori, le provviste e i servizi da eseguirsi in economia da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
 


Nota all'Art. 19:

- L'art. 12, comma 3, del D.P.R. n. 1079/1970, (Nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, compreso quello ad ordinamento autonomo) prevede che:
(omissis).
carriera di cui all'art. 202 del testo unico approvato condecreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3, ed alle altre analoghe disposizioni, al personale con stipendio, paga o retribuzione, superiore a quello spettante nella nuova qualifica o grado o categoria sono attribuiti, in luogo dell'assegno personale già previsto, gli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio, paga o retribuzione di importo pari o immediatamente superiore a quello in godimento all'atto del passaggio".
(Omissis).

- L'art. 38 della citata legge n. 400/1988 così recita:
"Art. 38 (Norme per la copertura dei posti).
1. Il personale con qualifica di dirigente generale, livello B e C, ed equiparata, di dirigente superiore e di primo dirigente, in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato a domanda, nei limiti della metà dei posti in ruolo indicati nella tabella A, nelle qualifiche corrispondenti del ruolo dei consiglieri della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. In sede di prima applicazione della presente legge, l'accesso alla qualifica di primo dirigente, nel limite del 25 per cento dei posti di cui all'allegata tabella A, avviene mediante il concorso speciale per esami previsto dall'art. 2 della legge 10 luglio 1984, n. 301, e secondole modalità ivi stabilite, al quale sono ammessi, a domanda, gli impiegati in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in possesso di laurea inquadrati nelle qualifiche settima e superiori, nonché quelli con qualifica di ispettore generale e di direttore di divisione del ruolo ad esaurimento, purché alla data di entrata invigore della presente legge gli aventi titolo a partecipare al concorso abbiano maturato almeno nove anni di servizio effettivo nella carriera direttiva.
3. Il personale delle qualifiche funzionali e di quelle adesaurimento, comunque in servizio alla data di entrata invigore della presente legge presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in posizione di comando o fuoriruolo, viene inquadrato a domanda nelle qualifiche corrispondenti del personale in ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri nei limiti dei posti della tabella B disponibili.
4. Il personale di cui al comma 3 può chiedere di essere inquadrato, anche in soprannumero e previo superamento di esame-colloquio, nella qualifica funzionale della carriera immediatamente superiore, con il profilo professionale corrispondente alle mansioni superiori lodevolmente esercitare per almeno due anni, purché in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla nuova qualifica ovvero, ad esclusione della carriera direttiva, di un'anzianità di servizio effettivo non inferiore a dieci anni. Tale beneficio non potrà comunque essere attribuito al personale che, per effetto di norme analoghe a quella prevista nel presente comma, abbia comunque fruito, anche presso le Amministrazioni di appartenenza, di avanzamenti di carriera o promozioni a qualifiche superiori, dispositi a seguito di valutazione delle mansioni svolte.
5. Le domande di cui ai commi 1, 3 e 4 debbono essere presentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
6. Alle operazioni di inquadramento di cui ai commi 1 e 3, che debbono essere ultimate entro quindici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede una commissione nominata dal Presidente del Consiglio dei Ministri e presieduta dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, da un magistrato amministrativo con qualifica di presidente di sezione del Consiglio di Stato o equiparata e composta da quattro membri effettivi e quattro supplenti di qualifica non inferiore al personale da inquadrare o docenti universitari di diritto pubblico. Tale commissione individua gli aventi diritto all'inquadramento, in relazione ai posti disponibili, a seguito della valutazione, da effettuarsi in base a criteri oggettivi predeterminati dalla commissione stessa, dei titoli culturali, professionali e di merito, con particolare riguardo alla qualità del servizio prestato, alla durata del periodo di effettivo servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri nonché all'anzianità maturata presso le amministrazioni e gli enti di provenienza.
7. Al personale di cui ai commi 3 e 4 si applicano ledisposizioni previste nei commi 3 e 4 dell'art. 2 della legge 8 agosto 1985 n. 455.
8. I posti delle qualifiche funzionali rimasti disponibili dopo le operazioni di inquadramento, e quello che tali si renderanno nei cinque anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, sono conferiti mediante concorso per titoli ed esame-colloquio riservato al personale comunque in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in possesso dei requisiti di cui all'art. 14, commi secondo e terzo, della legge 11 luglio1980, n. 312. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono determinate, distintamente per le categorie interessate, le materie dell'esame-colloquio e le modalità di partecipazione e di svolgimento del concorso.
9. Ai fini di quanto previsto dai commi 3, 6 e 8, si considerano indisponibili i posti da conferire mediante i concorsi di cui all'art. 6 della legge 8 agosto 1985, n.455.
10. Il personale che abbia presentato domanda di inquadramento ai sensi dei commi 1, 3 e 4 continua a prestare servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri anche nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente legge e la conclusione del procedimento di inquadramento. Nello stesso periodo resta fermo per tale personale quanto previsto dall'art. 8 della legge 8 agosto 1985, n. 455.
11. Nella prima attuazione della presente legge, al fine di far fronte alle vacanze eventualmente esistenti nei posti in ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, potrà essere chiamato personale di altre amministrazioni in posizione di comando o fuori ruolo anche in eccedenza ai limiti relativi a dette posizioni previsti dalle allegate tabelle, del numero massimo stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro.
12. Per lo svolgimento delle funzioni previste dall'art. 27della legge 29 marzo 1983, n. 93, la Presidenza del Consiglio dei Ministri si avvale del personale dirigente edi quello delle qualifiche ad esaurimento e funzionali in servizio presso il Dipartimento della funzione pubblica, nei limiti dei contingenti numerici di cui ai quandri A , B, e C della tabella allegata al decreto del Presidentedella Repubblica 20 giugno 1984, n. 536. I contingenti numerici di cui ai quadri B e C della predetta tabella si aggiungono in ragione di due terzi alle posizioni di ruolo organico di cui alle tabelle A e B, allegate alla presente legge, e del restante terzo alle posizioni di comando e di fuori ruolo di cui alle tabelle stesse.
13. Il personale assunto entro la data del 31 agosto 1987, ai sensi dell'art. 36 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, ed in servizio alla medesima data, è collocato a domanda nelle categorie del personale non di ruolo previste dalla tabella 1 allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modifiche ed integrazioni. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate disposizioni per l'inquadramento in ruolo del predetto personale".

- L'art. 6 della legge n. 312/1980 già citata è così formulato:
"Art. 6 (Contingenti di qualifica). - Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente leggedi concerto con il Ministro del tesoro, previo parere del Consiglio superiore della pubblica amministrazione e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, saranno determinate, in attesa della legge di cui al primo comma del precedente art. 5 ed entro la dotazione cumulativa di cui al secondo comma dell'articolo stesso, le dotazioni organiche di ciascuna qualifica e dei profili professionali relativi a ciascuna qualifica in relazione ai fabbisogni funzionali delle varie amministrazioni.
Con gli stessi criteri e procedure si provvederà allesuccessive variazioni.
Il parere del Consiglio superiore della pubblica amministrazione e quello delle organizzazioni sindacali si considerano acquisiti se non pervenuti entro trenta giorni dalla loro richiesta".

- La tabella IX allegata al D.P.R. n. 748/1972 già citato è così configurata:
TABELLA IX MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
(omissis)

- L'art. 2 della legge n. 301/1984 così recita:
"Art. 2 (Concorso per esami). - Al concorso speciale per esami sono ammessi, a domanda, gli impiegati della carriera direttiva della stessa Amministrazione inquadrati nelle qualifiche settima e superiori che al 31 dicembre 1983 abbiano almeno nove anni di servizio effettivo nella carriera.
L'esame del concorso speciale è costituito da due prove scritte e da un colloquio al quale sono ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna delle due prove scritte. Una di queste, a contenuto teorico-pratico, sarà diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilodella legittimità, della convenienza e delle efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con l'attività istituzionale dell'Amministrazione cui appartengono.
Il colloquio deve concorrere, insieme con gli altri elementi di giudizio basati anche sull'esame dello stato matricolare e sul profitto tratto da corsi di formazione e perfezionamento, ad una adeguata valutazione della personalità del candidato, della di lui preparazione e capacità professionale, della conoscenza delle problematiche della pubblica Amministrazione in genere e di quella di appartenenza in particolare, avuto riguardo sia alla qualità dei servizi prestati che all'attitudine a svolgere le funzioni superiori. Il colloquio non si intende superato se la valutazione complessiva è inferiorea otto decimi.
La commissione esaminatrice sarà nominata con decreto del Ministro competente e sarà costituita da un presidente di sezione del Consiglio di Stato o della Corte dei conti, che la presiede, e da due dirigenti con qualifica non inferiore a dirigente superiore, scelti anche tra il personale in quiescenza. Le funzioni di segretario saranno svolte da un impiegato della carriera direttiva appartenente all'ottava qualifica funzionale. I lavori della commissione esaminatrice dovranno concludersi entro quattro mesi dalla data di scadenza del bando di concorso. Si applicano le norme di cui ai commi terzo e sesto dell'art. 167 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3"

- L'art. 8 della legge n. 23/1986 (Norme sul personale tecnico ed amministrativo delle Università) è così formulato:
"Art. 8 (Istituzione dell'ufficio degli ispettori perl'amministrazione universitaria). - 1. E' istituito, presso la Direzione generale dell'istruzione universitaria, l'ufficio degli ispettori dell'amministrazione universitaria per l'esercizio delle attività di vigilanza attribuite al Ministero della pubblica istruzione delle leggi e dai regolamenti sull'istruzione superiore.
2. A tal fine è istituito il ruolo dei dirigenti con funzioni ispettive di cui al quadro H della tabella A, allegata alla presente legge, di modifica della tabella IX allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.
3. Ai funzionari appartenenti al suddetto ruolo competono le attribuzioni previste dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748".


Nota all'Art. 20:

L'art. 2, primo comma, n. 1, del D.L.L. n. 82/1945 (Riordinamento del Consiglio nazionale delle ricerche) così recita:
"Per il raggruppamento dei fini indicati nell'art. 1, il Consiglio nazionale delle ricerche:
1) coordina le attività nazionali nei vari rami dellascienza e delle sue applicazioni".
 


LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 413):

- Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (GORIA) e dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica (RUBERTI) il 4 settembre 1987.
- Assegnato alle commissioni riunite 1a (Affari costituzionali) e 7a (Istruzione), in sede referente, il 17 settembre 1987, con pareri delle commissioni 5a e 10a.
- Esaminato dalle commissioni riunite 1a e 7a il 1 ottobre 1987, 16 dicembre 1987; 14, 21 gennaio 1988; 18 maggio 1988; 1, 8, 15, 28, 30 giugno 1988; 6, 7, 12, 19, 27, 28 luglio 1988.
- Relazione scritta annunciata il 27 settembre 1988 (atto n. 413/A relatori senatori ELIA e BOMPIANI).
- Esaminato in aula il 28, 29 settembre 1988 e approvato il 6 ottobre 1988.

Camera dei deputati (atto n. 3236):

- Assegnato alle commissioni riunite I (Affari costituzionali) e VII (Cultura), in sede referente, il 26 ottobre 1988, con pareri delle commissioni V, X e XI.
- Esaminato dalle commissioni riunite I e VII, in sede referente, il 20 dicembre 1988; 18, 25, 31 gennaio 1989, 1, 2, 8, 14 febbraio 1989; 2, 9 marzo 1989.
- Assegnato nuovamente alle commissioni riunite I e VII, in sede legislativa, il 17 marzo 1989.
- Esaminato dalle commissioni riunite I e VII, in sede legislativa, il 29 marzo 1989, 5, 6, 12, 13, 19 aprile 1989 e approvato, con modificazioni, il 20 aprile 1989.
 
Senato della Repubblica (atto n. 413):

- Assegnato alle commissioni riunite I (Affari costituzionali) e VII (Istruzione), in sede deliberante, il 21 aprile 1989, con parere della commissione 5a.
- Esaminato dalle commissioni riunite 1a e 7a il 28 aprile 1989 e approvato il 3 maggio 1989.




Allegati:
TABELLA A
(prevista dall'articolo 13, comma 1, e dall'articolo 19, comma 10)
 
Livello di funzione Qualifica Posti FUNZIONE Posti di funzione
C
Dirigente generale
7
Direttore dipartimento
Consigliere ministeriale
7
D
Dirigente superiore
16
Vice direttore di dipartimento
Direttore di servizio
Direttore di ufficio
Consigliere ministeriale aggiunto
Ispettore
16
E
Primo dirigente
32
Vice direttore di servizio
Vice direttore di ufficio
Vice consigliere ministeriale aggiunto
32
 
55
 
55

 

TABELLA B
(prevista dall'articolo 13, comma 2, e dell'articolo 19, comma 6) 

QUALIFICA
FUNZIONALE
DOTAZIONE
IX Livello
40
VIII Livello
80
VII Livello
90
VI Livello
100
V Livello
120
IV Livello
70
III Livello
50
TOTALE
550
 

 
   

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