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XIII Legislatura

Legge 23 dicembre 2000, n.388

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2000 n.302 - Supplemento Ordinario n.219/L

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).

Estratto

Estratto di interesse MURST


omissis

Capo III

DISPOSIZIONI FISCALI PER FAVORIRE
LO SVILUPPO EQUILIBRATO

omissis

Art. 16.
(Disposizioni in materia di base imponibile IRAP)

    1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente l’imposta regionale sulle attività produttive, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) all’articolo 10-bis, comma 1, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Sono in ogni caso escluse dalla base  imponibile le borse di studio e gli altri interventi di sostegno erogati dalle regioni, dalle province autonome e dai relativi organismi regionali per il diritto allo studio universitario, nonchè dalle università, ai sensi della legge 2 dicembre 1991, n. 390»;

        b) all’articolo 11, comma 1, lettera a), dopo le parole: «relative agli apprendisti,» sono inserite le seguenti: «ai disabili»;
        c) all’articolo 11, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

    «4-bis. Per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), sono ammessi in deduzione dalla base imponibile, fino a concorrenza, i seguenti importi:
        a) lire 10.000.000 se la base imponibile non supera lire 350.000.000;

        b) lire 7.500.000 se la base imponibile supera lire 350.000.000 ma non lire 350.100.000;
        c) lire 5.000.000 se la base imponibile supera lire 350.100.000 ma non lire 350.200.000;
        d) lire 2.500.000 se la base imponibile supera lire 350.200.000 ma non lire 350.300.000.

    4-ter. I soggetti di cui all’articolo 4, comma 2, applicano la deduzione di cui al comma 4-bis sul valore della produzione netta prima della ripartizione dello stesso su base regionale.»;
        d) all’articolo 41, commi 2 e 3, le parole: «per il 1998 e 1999», ovunque ricorrano, sono soppresse;

        e) all’articolo 42, comma 7, primo periodo, le parole: «per gli anni 1998 e 1999» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 1998 al 2002» e al medesimo comma, la parola: «2000» è sostituita dalla seguente: «2003».

    2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1999.

omissis

Capo XII
SPESE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

omissis

Art. 56.
(Regole di bilancio per le università e gli enti di ricerca)

    1. Il sistema universitario concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2001-2003, garantendo che il fabbisogno finanziario, riferito alle università statali, ai policlinici universitari a gestione diretta, ai dipartimenti ed a tutti gli altri centri con autonomia finanziaria e contabile, da esso complessivamente generato in ciascun anno non sia superiore al fabbisogno determinato a consuntivo nell’esercizio precedente incrementato del 4 per cento per ciascun anno.

    2. Il Consiglio nazionale delle ricerche, l’Agenzia spaziale italiana, l’Istituto nazionale di fisica nucleare, l’Istituto nazionale di fisica della materia, l’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2001-2003, garantendo che il fabbisogno finanziario da essi complessivamente generato in ciascun anno non sia superiore al fabbisogno determinato a consuntivo nell’esercizio precedente incrementato del 5 per cento per ciascun anno.
    3. Il fabbisogno finanziario di cui ai commi 1 e 2 è incrementato degli effetti derivanti dall’approvazione di nuove disposizioni normative nel triennio 2001-2003.
    4. La determinazione del fabbisogno finanziario per ciascun ateneo e per ciascun ente di ricerca è effettuata con le modalità di cui all’articolo 51, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
    5. Il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, tenuto conto delle esigenze finanziarie rappresentate nei programmi triennali presentati dalle Scuole superiori ad ordinamento speciale, determina annualmente, con proprio decreto, sentito il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, le risorse da riassegnare a ciascuna Scuola sul fondo di finanziamento ordinario, sul fondo per l’edilizia universitaria e sul fondo per la programmazione. In sede di prima applicazione del presente comma, il finanziamento ordinario aggiuntivo di importo complessivo non superiore a lire 22 miliardi nel triennio 2001-2003, da destinare alle Scuole superiori ad ordinamento speciale, ivi comprese quelle di Catania, Lecce e Pavia in via di costituzione, viene assicurato nell’ambito degli stanziamenti relativi al fondo di finanziamento ordinario delle università in ragione di lire 7 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002 e di lire 8 miliardi per l’anno 2003.
    6. I consorzi per l’istruzione universitaria a distanza, di cui al comma 3 dell’articolo 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, sono assimilati ai consorzi universitari a tutti gli effetti, anche ai fini del loro finanziamento ordinario di funzionamento a valere sull’apposito stanziamento dello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica.

omissis

Art. 59.
(Acquisto di beni e servizi degli enti decentrati di spesa)

    1. Al fine di realizzare l’acquisizione di beni e servizi alle migliori condizioni del mercato da parte degli enti decentrati di spesa, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica promuove aggregazioni di enti con il compito di elaborare strategie comuni di acquisto attraverso la standardizzazione degli ordini di acquisto per specie merceologiche e la eventuale stipula di convenzioni valevoli su parte del territorio nazionale, a cui volontariamente possono aderire tutti gli enti interessati.

    2. In particolare vengono promosse, sentiti rispettivamente il Ministro dell’interno, il Ministro della sanità e il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica:
        a) più aggregazioni di province e di comuni, appartenenti a regioni diverse, indicati dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

        b) più aggregazioni di aziende sanitarie e ospedaliere appartenenti a regioni diverse indicate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
        c) più aggregazioni di università appartenenti a regioni diverse indicate dalla Conferenza permanente dei rettori delle università italiane.

    3. Per le finalità di cui al presente articolo, nonchè per lo svolgimento delle attività strumentali e di supporto alla didattica e alla ricerca, una o più università possono, in luogo delle aggregazioni di cui alla lettera c) del comma 2, costituire fondazioni di diritto privato con la partecipazione di enti ed amministrazioni pubbliche e soggetti privati. Con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri e le modalità per la costituzione e il funzionamento delle predette fondazioni, con individuazione delle tipologie di attività e di beni che possono essere conferiti alle medesime nell’osservanza del criterio della strumentalità rispetto alle funzioni istituzionali, che rimangono comunque riservate all’università.

    4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica riferisce periodicamente sui risultati delle iniziative alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza permanente dei rettori delle università italiane.
    5. Le convenzioni e i prezzi relativi alle singole categorie merceologiche sono pubblicati sul sito INTERNET del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Alle regioni, alle aziende sanitarie e ospedaliere, agli enti locali e alle università che non aderiscono alle convenzioni si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Gli enti devono motivare i provvedimenti con cui procedono all’acquisto di beni e servizi a prezzi e a condizioni meno vantaggiosi di quelli stabiliti nelle convenzioni suddette e in quelle di cui all’articolo 26 della citata legge n. 488 del 1999.
    6. Al fine di rilevare gli elementi di conoscenza degli effettivi risultati di economia di spesa nell’acquisto di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e della presente legge, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con le medesime procedure di cui allo stesso articolo 26, promuove le intese necessarie per il collegamento a rete delle amministrazioni interessate con criteri di uniformità ed omogeneità, diretti ad accertare lo stato di attuazione della normativa in questione ed i risultati conseguiti.

omissis

Capo XIV

INTERVENTI NEL SETTORE SANITARIO

omissis

Art. 92.
(Interventi vari di interesse sanitario)

    1. Ai fini della realizzazione del Centro nazionale di adroterapia oncologica è istituito un ente non commerciale dotato di personalità giuridica di diritto privato con la partecipazione di enti di ricerca, individuati con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, e soggetti pubblici e privati. Al predetto ente è assegnato un contributo di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002.

    2. Per l’attività del Centro nazionale per i trapianti è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003. Lo stanziamento è utilizzabile anche per la stipula di contratti con personale di alta qualificazione, con le modalità previste dall’articolo 15-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. All’articolo 8, comma 7, della legge 1º aprile 1999, n. 91, le parole: «, di cui lire 240 milioni per la copertura delle spese relative al direttore generale e lire 500 milioni per le spese di funzionamento» sono soppresse.
    3. Per l’attivazione e la gestione, ivi comprese l’acquisizione o l’utilizzazione di specifiche risorse umane e strumentali, del sistema informativo per la formazione continua, per l’attribuzione dei crediti formativi e per l’accreditamento delle società scientifiche e dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività formative di cui all’articolo 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nonchè della sperimentazione della formazione a distanza del personale dirigente del Servizio sanitario nazionale, è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per l’anno 2001.
    4. È istituito un fondo dell’ammontare di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, per attività formative di alta specializzazione da individuare con decreto emanato dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite le competenti Commissoni parlamentari.
    5. I soggetti pubblici e privati e le società scientifiche che chiedono, ai sensi dell’articolo 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il loro accreditamento per lo svolgimento di attività di formazione continua ovvero l’accreditamento di specifiche attività formative promosse o organizzate dagli stessi ai fini dell’attribuzione dei crediti formativi sono tenuti al preventivo versamento all’entrata del bilancio dello Stato di un contributo alle spese fissato dalla Commissione nazionale per la formazione continua di cui al citato articolo 16-ter, nella misura da un minimo di lire 500.000 ad un massimo di lire 5.000.000, in base a criteri oggettivi determinati con decreto del Ministro della sanità su proposta della Commissione stessa. Il contributo per l’accreditamento dei soggetti e delle società è annuale. Tali somme sono riassegnate ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della sanità per essere utilizzate per il funzionamento della Commissione, ivi compresi i compensi ai componenti ed il rimborso delle spese sostenute dagli stessi per la partecipazione ai lavori della Commissione, nonché per far fronte alle spese per l’acquisto di apparecchiature informatiche e per lo svolgimento, anche attraverso l’utilizzazione di esperti esterni, dell’attività di verifica della sussistenza dei requisiti da parte dei soggetti accreditati e di valutazione e monitoraggio degli eventi formativi e dei programmi di formazione.
    6. Per l’attuazione di un programma nazionale di ricerche sperimentali e cliniche sulle cellule staminali umane post-natali è istituito un fondo dell’ammontare di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003. Il programma nazionale sulle cellule staminali è gestito secondo le modalità del programma di ricerca sulla terapia dei tumori di cui all’articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1987, n. 531.
    7. Per consentire all’Istituto superiore di sanità di fare fronte, con i propri dipendenti, ai compiti inerenti il coordinamento delle attività di ricerca per la tutela della salute pubblica, la sorveglianza dei fattori critici che incidono sulla salute, nonchè la gestione dei registri nazionali, è autorizzato lo stanziamento di lire 15 miliardi per gli anni 2001 e 2002.
    8. Al fine di potenziare l’azione di monitoraggio e sorveglianza dei coadiutori veterinari sul territorio nazionale a seguito dell’epidemia di «lingua blu» sulla specie ovina è autorizzato lo stanziamento di lire 3 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002.
    9. Al fine di garantire l’erogazione, da parte del Servizio sanitario nazionale, di medicinali essenziali non altrimenti reperibili, tenuto conto dei compiti attribuiti allo Stabilimento chimico-farmaceutico militare, il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro della difesa, emana, entro il 30 giugno 2001, un decreto che stabilisce le modalità e le procedure connesse alla produzione, all’autorizzazione all’immissione in commercio e alla distribuzione dei medicinali predetti. Al finanziamento delle attività necessarie al conseguimento degli obiettivi di cui al presente comma, quantificato in 5 miliardi di lire, si provvede mediante l’utilizzazione di quota parte degli introiti delle tariffe per le domande di autorizzazione all’immissione in commercio previste dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44.
    10. Le specifiche tecniche, le progettazioni e le procedure finalizzate alla realizzazione della tessera sanitaria di cui all’articolo 59, comma 50, lettera i), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono utilizzate ai fini della predisposizione della carta d’identità elettronica con le opzioni di carattere sanitario di cui all’articolo 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni. Sono conseguentemente abrogati l’articolo 59, comma 50, lettera i), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e il comma 1 dell’articolo 2 del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39.
    11. Al fine di provvedere al finanziamento degli interventi di cui ai commi precedenti, ad eccezione del comma 9, sono utilizzate le disponibilità di cui all’autorizzazione di spesa recata dall’articolo 2, comma 1, penultimo periodo, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39.
    12. I benefici di cui all’articolo 7 della legge 14 ottobre 1999, n. 362, previsti per i dipendenti non appartenenti al ruolo sanitario di livello dirigenziale del Ministero della sanità, sono estesi anche al personale in servizio presso l’Istituto superiore di sanità e l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma si fa fronte con le economie di gestione e le quote delle entrate di cui all’articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, dell’Istituto superiore di sanità e dell’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, di rispettiva pertinenza, a valere dall’esercizio 2000.
    13. Per le attrezzature dei centri di riferimento interregionali per i trapianti è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi annue per gli anni 2001 e 2002; le somme sono suddivise con decreto del Ministro della sanità in proporzione ai rispettivi bacini di utenza.

    14. A decorrere dal 1º gennaio 2001 le disposizioni di cui all’articolo 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, e agli articoli 37, 39, 40 e 41 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n.  327, non si applicano al personale saltuariamente impiegato dagli organizzatori di sagre, fiere e manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico.
    15. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro della sanità, al Ministero della sanità è attribuita, per l’anno 2001, la somma di lire 3 miliardi, per il finanziamento di un programma di tutela sanitaria dei consumatori, concernente:
        a) indagini dell’Istituto superiore di sanità in merito ad eventuali effetti cumulativi sull’organismo umano, derivanti dalle sinergie tra diverse sostanze attive dei prodotti fitosanitari, a causa della presenza simultanea di residui di due o più sostanze attive in uno stesso alimento o bevanda, con particolare riferimento agli alimenti destinati alla prima infanzia, di cui all’articolo 17, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

        b) indagini, coordinate dall’Istituto superiore di sanità, in merito ad eventuali effetti derivanti dall’utilizzazione dei prodotti fitosanitari sulla salute degli operatori e della popolazione, con particolare riferimento alla fascia di età compresa tra zero e diciotto anni, a seguito dell’esposizione a residui di sostanze attive di prodotti fitosanitari negli alimenti, nelle bevande e nell’ambiente, di cui all’articolo 17, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
        c) la valutazione del rischio di esposizione della popolazione a quantità, superiori alla dose giornaliera accettabile, di residui negli alimenti o nelle bevande di sostanze attive di prodotti fitosanitari, o di eventuali loro metaboliti, impurezze o prodotti di degradazione o di reazione, tenuto conto della vulnerabilità della popolazione differenziata per diverse fasce di età e con particolare riferimento alla fascia di età compresa tra zero e diciotto anni;
        d) la pubblicazione dei risultati degli studi di cui alle lettere a), b), e c), quale base scientifica per iniziative del Ministero della sanità finalizzate a una corretta informazione degli operatori e dei consumatori, nonchè ad incentivare i produttori agricoli e le industrie alimentari ad intraprendere iniziative di informazione dei consumatori in merito ai trattamenti con i prodotti fitosanitari subiti dagli alimenti prima della loro immissione in commercio e ai residui di prodotti fitosanitari negli alimenti immessi in commercio.

    16. Il termine di cui all’articolo 8-septies, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, per la erogabilità di prestazioni sanitarie in regime di assistenza indiretta, è prorogato al 31 dicembre 2001 con l’esclusione delle prestazioni assistenziali erogate in regime di attività libero-professionale extramuraria.

    17. Per l’attivazione o la realizzazione delle strutture di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, le regioni possono stipulare convenzioni con istituzioni e organismi a scopo non lucrativo che dispongano di strutture dedicate all’assistenza palliativa e di supporto prioritariamente per i pazienti affetti da patologia neoplastica terminale. Alla assegnazione delle risorse finanziarie previste dal decreto del Ministro della sanità 28 settembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2000, in applicazione del predetto decreto-legge n. 450 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 39 del 1999, sono ammessi anche i progetti presentati da istituzioni e organismi a scopo non lucrativo che svolgono attività nel settore dell’assistenza sanitaria e socio-sanitaria. In entrambi i casi, i finanziamenti assegnati alle regioni possono essere finalizzati alla realizzazione, alla ristrutturazione e all’adeguamento di strutture con vincolo di destinazione trentennale agli scopi di cui al primo periodo.

omissis

Capo XVI

DISPOSIZIONI PER AGEVOLARE L’INNOVAZIONE

Art. 103.
(Utilizzo dei proventi derivanti dalle licenze UMTS e norme in materia di carta di credito formativa e di commercio elettronico)

    1. Nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è istituito un fondo destinato al finanziamento della ricerca scientifica nel quadro del Programma nazionale della ricerca ed anche con riferimento al settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT) ed al progetto «Genoma», nonchè per il finanziamento di progetti per lo sviluppo della società dell’informazione relativi all’introduzione delle nuove tecnologie nella pubblica amministrazione, all’informatizzazione della pubblica amministrazione, compreso il monitoraggio della spesa, allo sviluppo tecnologico delle imprese, alla formazione all’utilizzo dei relativi strumenti, alla riduzione delle emissioni elettromagnetiche, alla alfabetizzazione informatica e delle nuove tecnologie, alle ricerche e studi nel settore delle telecomunicazioni. La dotazione del fondo è determinata in misura pari al 10 per cento dei proventi derivanti dal rilascio delle licenze individuali per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione. Alla ripartizione del fondo tra le diverse finalizzazioni, fermo restando quanto previsto dal comma 3 del presente articolo e dall’articolo 112 provvede il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
    2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, d’intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti Commissioni parlamentari, sono determinati procedure, modalità e strumenti per l’utilizzo dei fondi assegnati.
    3. Una quota del fondo di cui al comma 1, pari a lire 50 miliardi nell’anno 2001, è destinata all’istituzione della carta di credito formativa per i cittadini italiani che compiono diciotto anni nel corso del 2001. Il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato promuove la stipula di una convenzione tra le imprese del settore delle tecnologie della informazione e della comunicazione, le imprese del credito bancario e il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, al fine di ottenere le migliori possibili condizioni di utilizzo della carta di credito formativa per l’acquisto, con particolare riguardo alle iniziative economiche in forma associativa, di beni e servizi nel settore delle tecnologie della informazione e della comunicazione e di corsi di formazione a distanza, per un ammontare pari a lire 10.000.000, da effettuare entro il 2005. La convenzione identifica i prodotti e servizi ammissibili all’acquisto, e prevede le condizioni di rimborso della somma utilizzata. La convenzione prevede inoltre che le imprese del credito e del settore delle tecnologie della informazione e della comunicazione facciano fronte alle spese per gli interessi sul debito contratto dal titolare della carta di credito formativa e che lo Stato sia garante di ultima istanza delle imprese emittenti di fronte ai casi di insolvenza nei limiti delle somme che siano annualmente destinate a tale fine dalla legge finanziaria. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono determinate le procedure e le modalità per l’esercizio delle funzioni di garanzia di cui al periodo precedente.
    4. È istituito, presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, un Fondo di garanzia, la cui dotazione è stabilita in lire 55 miliardi per l’anno 2001 ed in lire 125 miliardi per l’anno 2002, destinato alla copertura dei rischi sui crediti erogati dalle banche e dagli intermediari finanziari, di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, che effettuino operazioni di credito al consumo in attuazione dell’accordo firmato in data 17 marzo 2000 tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e l’Associazione bancaria italiana relativo al programma denominato «PC per gli studenti» diretto alla diffusione delle tecnologie informatiche tra gli studenti del primo anno della scuola secondaria superiore. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabilite le modalità di istituzione e funzionamento del Fondo. Le eventuali disponibilità del Fondo non utilizzate negli anni 2001 e 2002 sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate per le medesime finalità.
    5. Per lo sviluppo delle attività di commercio elettronico, di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato provvede alla concessione, nei limiti stabiliti dalla disciplina comunitaria per gli aiuti de minimis, di un credito di imposta, non rimborsabile, che può essere utilizzato dal soggetto beneficiario in una o più soluzioni, per i versamenti di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, entro il termine massimo di tre anni dalla ricezione del provvedimento di concessione. Per il settore produttivo tessile, dell’abbigliamento e calzaturiero, il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato adotta specifiche misure per la concessione di contributi in conto capitale nei limiti degli aiuti de minimis.
    6. Alla selezione delle iniziative finanziabili ai sensi del comma 5 si provvede tramite bandi pubblici, nei quali sono indicate le tipologie dei soggetti destinatari degli interventi, con priorità verso forme associative e consortili tra piccole e medie imprese, mirando a favorire iniziative comuni delle stesse, nonchè le spese ammissibili e le misure delle agevolazioni. Tra le spese ammissibili dovranno essere incluse le spese per interventi di formazione e per i portali internet. I contributi in conto capitale di cui al comma 5 non sono cumulabili con il credito di imposta di cui allo stesso comma. Potranno essere altresì previste azioni di monitoraggio e di promozione del mercato nell’ambito delle attività degli osservatori permanenti nel limite di lire 500 milioni per ciascuno dei medesimi anni. Per la gestione dei predetti interventi il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di enti pubblici, ovvero di altri soggetti individuati con le procedure di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, i cui oneri sono posti a carico degli stanziamenti cui le convenzioni si riferiscono. Con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, adottato di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono determinate, nel limite delle risorse appositamente stanziate, le modalità di controllo e regolazione contabile del credito di imposta concesso a ciascun soggetto beneficiario. Per gli interventi di cui al comma 5 è conferita al fondo di cui all’articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, la somma di lire 110 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003, di cui lire 80 miliardi per la concessione di crediti di imposta e lire 30 miliardi per contributi in conto capitale.

Art. 104.
(Fondo per gli investimenti della ricerca
di base e norme sul programma Antartide)

    1. Al fine di favorire l’accrescimento delle competenze scientifiche del Paese e di potenziarne la capacità competitiva a livello internazionale, è istituito presso il Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, a decorrere dall’esercizio 2001, il Fondo per gli investimenti della ricerca di base (FIRB).

    2. Il FIRB finanzia, in particolare:

        a) progetti di potenziamento delle grandi infrastrutture di ricerca pubbliche o pubblico-private;

        b) progetti di ricerca di base di alto contenuto scientifico o tecnologico, anche a valenza internazionale, proposti da università, istituzioni pubbliche e private di ricerca, gruppi di ricercatori delle stesse strutture;
        c) progetti strategici di sviluppo di tecnologie pervasive e multisettoriali;
        d) costituzione, potenziamento e messa in rete di centri di alta qualificazione scientifica, pubblici o privati, anche su scala internazionale.

    3. Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità procedurali per l’assegnazione delle relative risorse finanziarie.
    4. Gli oneri di cui al presente articolo gravano sulle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR) di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, come sostituito dall’articolo 105 della presente legge, nella misura di lire 20 miliardi per l’esercizio 2001, 25 miliardi per l’esercizio 2002 e 30 miliardi per l’esercizio 2003.
    5. All’articolo 5, comma 3, quarto periodo, della legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni, le parole da: «fermi restando» fino a: «sono rideterminati» sono sostituite dalle seguenti: «sono rideterminati il soggetto o i soggetti incaricati dell’attuazione, le strutture operative, nonchè».

Art. 105.
(Modifiche ai decreti legislativi
27 luglio 1999, n. 297 e 29 ottobre 1999, n. 419)

    1. Al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, sono apportate le seguenti modifiche:

        a) all’articolo 2, comma 1, lettera f), dopo le parole: «enti di ricerca» sono inserite le seguenti: «anche a carattere regionale» e sono aggiunte, in fine, le parole: «e per attività, proposte in collaborazione con i soggetti di cui alle lettere a), b), c), d), e), di ricerca e di alta formazione tecnologica finalizzate agli obiettivi di cui all’articolo 1, comma 1»;

        b) all’articolo 2, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

            «f-bis) i parchi scientifici e tecnologici istituiti con legge regionale»;
        c) l’articolo 5, comma 1, è sostituito dal seguente:
    «1. Le attività di cui all’articolo 3 sono sostenute mediante gli strumenti di cui all’articolo 4 a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR), a carattere rotativo, che opera con le modalità contabili di cui al soppresso Fondo speciale per la ricerca applicata. La gestione del FAR è articolata in una sezione relativa agli interventi nel territorio nazionale e in una sezione relativa ad interventi nelle aree depresse. Al FAR affluiscono, a decorrere dall’anno 2000, gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica all’unità previsionale di base 4.2.1.2. “Ricerca applicata“».
    2. All’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.  419, le parole da: «mediante» fino a: «a rete» sono sostituite dalla seguente: «strutturale» e le parole da: «decreti legislativi» fino a: «coerenza» sono sostituite dalle seguenti: «regolamenti da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto dei princìpi generali indicati dall’articolo 14, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in coerenza, per quanto compatibili,».
    3. All’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, all’alinea, le parole da: «degli enti» fino a: «statuti» sono sostituite dalle seguenti: «della o delle strutture derivanti dalla fusione o unificazione, anche mediante inserimento in sistema strutturato a rete, degli istituti ed enti operanti nel campo della ricerca storica, sono determinati».

omissis

Art. 108.
(Misure a sostegno degli investimenti in ricerca e sviluppo nelle imprese industriali)

    1. Alle imprese che svolgono attività industriale ai sensi dell’articolo 2195, primo comma, del codice civile, è concesso dal Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato un credito di imposta nella misura massima del 75 per cento dell’incremento delle spese di ricerca e sviluppo sostenute a decorrere dall’esercizio 2001 rispetto alla media delle analoghe spese sostenute nei tre esercizi precedenti.

    2. Gli investimenti devono riguardare spese per l’innovazione tecnologica effettuate in strutture situate nel territorio dello Stato o in progetti di collaborazione internazionale a maggioranza italiana.
    3. Per la concessione e la fruizione delle agevolazioni di cui al comma 1 nonchè per la regolazione contabile dei mancati o minori versamenti effettuati dai contribuenti che fruiscono del credito di imposta si applicano per quanto compatibili le norme e le disposizioni di attuazione di cui all’articolo 13 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140. A tale fine il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato si avvale per la gestione degli interventi della convenzione stipulata in applicazione del citato decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79.
    4. Fatta salva la misura massima di cui al comma 1, l’agevolazione è concessa, nei limiti dello stanziamento di bilancio, tenuto conto della disciplina comunitaria degli aiuti per la ricerca e lo sviluppo. L’agevolazione non è cumulabile con quelle di cui al citato decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, nonchè, con riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni previste per attività di ricerca e sviluppo da norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti ed istituzioni pubblici.
    5. Qualora all’atto della domanda dell’impresa non siano maturati i tre esercizi di cui al comma 1, l’agevolazione è concessa a fronte del valore complessivo dei costi sostenuti nell’esercizio cui la domanda stessa si riferisce nella misura percentuale definita dal citato decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79.
    6. Il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, d’intesa con il Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, con propria circolare, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede alla rapida attivazione degli interventi, fissando anche il termine iniziale di presentazione delle domande nonchè le ulteriori informazioni e documentazioni necessarie.
    7. Il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica provvede, con le modalità previste dal presente articolo, in relazione alle spese di ricerca effettuate in strutture situate nel territorio dello Stato o in progetti di collaborazione internazionale a maggioranza italiana. Gli oneri di cui al presente articolo gravano sul Fondo previsto dall’articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, nonchè sul Fondo di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, ai quali è conferita, rispettivamente, per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, la somma di lire 90 miliardi.

 

Capo XVII
INTERVENTI
IN MATERIA AMBIENTALE

omissis

Art. 111.
(Contributo straordinario all’ENEA)

    1. L’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente (ENEA), anche in cooperazione con altri soggetti, attua un programma di ricerca, sviluppo e produzione dimostrativa alla scala industriale di energia elettrica a partire dall’energia solare utilizzata come sorgente di calore ad alta temperatura. L’ENEA attua altresì un programma di ricerca per lo sviluppo delle tecnologie delle celle combustibili ad alto rendimento, al fine di sviluppare e di sperimentare, in collaborazione con produttori di impianti, con produttori di energia e con soggetti utilizzatori della stessa, prototipi a scala industriale e per le applicazioni stazionarie.
    2. Per le finalità di cui al comma 1 è assegnato all’ENEA un contributo straordinario di complessive 200 miliardi di lire, attribuito nella misura di lire 40 miliardi per il 2001, 70 miliardi per il 2002 e 90 miliardi per il 2003. Il programma può beneficiare degli incentivi previsti dalla legislazione vigente in materia di ricerca scientifica e tecnologica e di produzione di energia rinnovabile. Il costo complessivo degli investimenti realizzati nell’ambito del programma può essere coperto sino e non oltre il 40 per cento con il contributo di cui al presente comma. L’ENEA presenta entro il 31 agosto 2001 al Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato il progetto di massima che definisce le caratteristiche tecniche dell’impianto, la localizzazione e la stima dei costi di realizzazione e di gestione dello stesso impianto e indica, altresì, i soggetti con i quali sarà sviluppato il programma.
    3. Il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sentito il Ministro dell’ambiente, valuta il progetto di massima, liquida l’importo di 30 miliardi di lire quale corrispettivo per il progetto di massima e liquida il contributo residuo entro il 30 settembre per l’anno 2001 ed entro il 31 luglio per gli anni 2002 e 2003. L’ENEA presenta ogni sei mesi una relazione sull’andamento delle attività di ricerca, sperimentazione, progettazione, esecuzione del progetto e profittabilità della gestione.
    4. L’ENEA è tenuto a predisporre un piano di ristrutturazione della propria organizzazione e della propria attività finalizzato alla concentrazione su un numero limitato di rilevanti progetti di ricerca, di sviluppo tecnologico e di trasferimento dell’innovazione.

Art. 112.
(Disposizioni in materia di inquinamento elettromagnetico)

    1. Una quota non inferiore al 10 per cento della dotazione del fondo di cui all’articolo 103 è destinata alla prevenzione ed alla riduzione dell’inquinamento elettromagnetico, con particolare riferimento alle seguenti finalità:

        a) sostegno ad attività di studio e di ricerca per approfondire la conoscenza dei rischi connessi all’esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

        b) realizzazione del catasto nazionale delle sorgenti fisse di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, nonchè adeguamento delle strutture e formazione del personale degli istituti pubblici addetti ai controlli sull’inquinamento elettromagnetico;
        c) incentivi per la promozione di nuove tecnologie a basso impatto ambientale in grado di minimizzare le esposizioni e di raggiungere gli obiettivi di qualità previsti dal decreto del Ministro dell’ambiente 10 settembre 1998, n. 381.

omissis


Art. 114.
(Disinquinamento, bonifica e ripristino ambientale)

omissis

10. Al fine di conservare e valorizzare anche per finalita' sociali e produttive, i siti e i beni dell'attivita' mineraria con rilevante valore storico, culturale ed ambientale, e' assegnato un finanziamento di lire 3 miliardi per l'anno 2001 e di lire 6 miliardi a decorrere dall'anno 2002 al Parco geominerario della Sardegna, istituito entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e di intesa con la regione Sardegna e gestito da un consorzio assimilato agli enti di cui alla legge 9 maggio 1989, n. 168, costituito dai Ministeri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, dalla regione Sardegna, dai comuni interessati ed, eventualmente, da altri soggetti interessati. Al fine di garantire la tutela, la conoscenza e la valorizzazione, anche per finalita' sociali e occupazionali, dei parchi e dei musei sommersi aventi rilevante valore ambientale, storico, archeologico e culturale, e' assegnato un finanziamento di lire 2 miliardi a decorrere dall'anno 2001 per i parchi sommersi ubicati nelle acque di Baia nel golfo di Pozzuoli e di Gaiola nel golfo di Napoli, istituiti con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri per i beni e le attivita' culturali, dei trasporti e della navigazione e delle politiche agricole e forestali e di intesa con la regione Campania, e gestiti da un consorzio costituito dal Ministero dell'ambiente, dal Ministero per i beni e le attivita' culturali e dalla regione Campania, con la rappresentanza delle associazioni ambientaliste. I decreti istitutivi di cui ai periodi precedenti stabiliscono altresi' le attivita' incompatibili con le finalita' previste dal presente comma, alla cui violazione si applicano le sanzioni previste dall'articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

 

Capo XXIII

INTERVENTI IN MATERIA
DI INVESTIMENTI PUBBLICI

Art. 144.
(Limiti di impegno)

    1. Al fine di agevolare lo sviluppo dell’economia e dell’occupazione, sono autorizzati nel triennio 2001-2003 i limiti di impegno di cui alla tabella 1, allegata alla presente legge, con la decorrenza e l’anno terminale ivi indicati.

    omissis

    18. Per il cofinanziamento di interventi per alloggi e residenze per studenti universitari di cui alla legge 14 novembre 2000, n.  338, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 25 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, al fine di consentire la contrazione di mutui con la Cassa depositi e prestiti. Gli interventi di cui alla stessa legge possono essere effettuati anche da fondazioni e istituzioni senza scopo di lucro operanti nel settore del diritto allo studio.

Art. 145.
(Altri interventi)

omissis

 

5. I progetti nel settore spaziale con particolari ricadute commerciali sono individuati dal Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di concerto con il Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministero della difesa. Per tali progetti il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato concede finanziamenti con le modalità e nelle misure di cui alla legge 24 dicembre 1985, n. 808, allo scopo utilizzando la quota degli stanziamenti definita dal CIPE nel quadro delle disponibilità di cui alla citata legge n. 808 del 1985.


omissis

49. Il Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica è autorizzato ad utilizzare nel 2001 una somma pari a 7 miliardi di lire per sostenere i programmi della fondazione IDIS relativi al progetto «Città della scienza» volti, in collaborazione con le istituzioni europee, ad incentivare le sinergie fra il Mezzogiorno d’Italia e le aree del Mediterraneo, lo sviluppo di un polo di eccellenza sulle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione, il trasferimento tecnologico e la creazione di imprese.

 


Data a Roma, addi' 23 dicembre 2000

.




Allegati:


TABELLA 1
(Articolo 144, comma 1)
Estratto di interesse MURST
2001 2002 2003 Anno terminale
Legge n. 662 del 1996, articolo 1, commi 90, 91 e 92, legge n. 331 del 1985, articolo 1;  legge n. 910 del 1986, articolo 7, comma 8: Interventi di decongestionamento degli atenei (Università e ricerca - 2.2.1.2 - cap. 7109/p)


-


40.000


-

45.000


2016

2017

Legge n. 315 del 1998, articolo 3, comma 1: Interventi finanziari per l'università e la ricerca - Opere infrastrutturali per agevolare gli insediamenti universitari di Varese e Como (Lavori pubblici - 6.2.1.8 - cap. 8551)


1.000


-


-


2015

(milioni di lire)

TABELLE
Estratto di interesse MURST
TABELLA A
INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

MINISTERI

2001

2002

2003

Ministero dell' università e della ricerca scientifica e tecnologica

500

500

500

(milioni di lire)


TABELLA B
INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE
MINISTERI 2001 2002 2003
Ministero dell' università e della ricerca scientifica e tecnologica

(milioni di lire)

 


TABELLA C
STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE
LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA
ALLA LEGGE FINANZIARIA
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2001 2002 2003
MINISTERO DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA      
Legge n. 407 del 1974, modificata dalla legge n. 216 del 1977: Ratifica ed esecuzione degli accordi firmati a Bruxelles il 23 novembre 1971 nell'ambito del programma europeo di cooperazione scientifica e tecnologica, ed autorizzazione alle spese connesse alla partecipazione italiana ad iniziative da attuarsi in esecuzione del programma medesimo (2.2.1.7 - Accordi internazionali per la ricerca scientifica - cap. 7370).

6.000

6.000

6.000

Legge n. 394 del 1977: Potenziamento dell'attività sportiva universitaria (2.1.2.5 - Altri interventi per le università statali - cap. 1271)

15.000

15.000

15.000

Legge n. 245 del 1990: Norme sul piano triennale di sviluppo dell'università e per l'attuazione del piano quadriennale 1986-1990 (2.1.2.1 - Piani e programmi di sviluppo dell'università - cap. 1256/p)

245.000

245.000

245.000

Legge n. 243 del 1991: Università non statali legalmente riconosciute (2.1.2.2 - Università ed istituti non statali - cap. 1262)

210.000

210.000

210.000

Legge n. 147 del 1992: Modifiche ed integrazioni alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante norme sul diritto agli studi universitari (2.1.2.9 - Diritto allo studio - cap. 1527)

250.000

250.000

250.000

Legge n. 537 del 1993: Interventi correttivi di finanza pubblica - Art. 5, comma 1, lettera a): Costituzione fondo finanziamento ordinario delle università (2.1.2.3 - Finanziamento ordinario delle Università statali - cap. 1263/p)

11.924.000

11.974.000

12.024.000

Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione di finanza pubblica - Art. 1, comma 87: Costituzione del fondo per il finanziamento ordinario degli Osservatori (2.1.2.4 - Finanziamento
ordinario degli Osservatori - Cap. 1265)

85.000

85.000

85.000

Decreto legislativo n. 204 del 1998: Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica (2.2.1.5 - Ricerca scientifica - cap. 7351)

2.455.500

3.105.500

3.100.500

TOTALE

15.190.500

15.890.500

15.935.500

(milioni di lire)


TABELLA D
RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI DI SOSTEGNO
DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2001 2002 2003
MINISTERO DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOL.      
Legge n. 1089 del 1968: Nuove norme sui territori depressi del centro-nord, sulla ricerca scientifica e tecnologica e sulle ferrovie dello Stato: - Art. 4: Fondo speciale per la ricerca applicata (Settore n. 4) 2.2.1.6 - Ricerca applicata - cap. 7365)

-

50.000

200.000

Legge n. 910   del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987) - Art. 7, comma 8: Edilizia universitaria (Settore n. 23) ( 2.2.1.2 - Edilizia universitaria , grandi attrezzature e ricerca scientifica - Cap. 7109)

-

-

585.000

Decreto legge n. 475 del 1996 convertito,  con modificazioni,  dalla legge n.  573 del 1996: Misure urgenti per le università e gli enti di ricerca:  - Art. 6, comma 3: finanziamento INFM (Settore n. 13 ) (2.2.1.5 Ricerca scientifica - Cap. 7349)

25.000

-

-

Legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per l'economia - Art. 5, comma 3:  Programma nazionale di ricerche in Antartide (Settore n. 13) (2.2.1.5 - Ricerca scientifica - Cap. 7350)

90.000

55.000

55.000

TOTALE

115.000

105.000

840.000

(milioni di lire)

 


VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE
A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI
LEGISLATIVE DI SPESA PRECEDENTEMENTE DISPOSTE
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2001 2002 2003
Legge n. 910 del 1986: art. 7, comma 8 - Edilizia universitaria (Università e ricerca - 2.2.1.2 - cap. 7109/p). - 60.000    

(milioni di lire)

 


TABELLA F
IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE
ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI

 

NB: - Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella riportano- dopo l' indicazione della amministrazione- il riferimento alla unità previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale è ricompreso il capitolo. Nella colonna "limite impeg." I numeri 1, 2 e 3 stanno ad indicare:
1) non impegnabili le quote degli anni 2002 ed esercizi successivi;
2) impegnabili al 50 per cento le quote degli anni 2002 e successivi;
3) interamente impegnabili le quote degli anni 2002 e successivi.
Sono comunque fatti salvi gli impegni assunti entro il 31 dicembre 2000 e quelli derivanti da spese di annualità.Gli importi risultanti dalla presente tabella scontano gli eventuali effetti della precedente tabella "D"
(Rifinanziamento)

Estremi ed oggetto dei provvedimenti raggruppati per settori di intervento 2001 2002 2003 2004 e successivi Anno terminale Limite impegno
4. Interventi nelle aree depresse
Legge n. 1089 del 1968: Nuove norme sui territori depressi del centro-nord, sulla ricerca scientifica e tecnologica e sulle Ferrovie dello Stato :
- Art. 4: Fondo speciale per la ricerca applicata
(Università e ricerca: 2.2.1.6 - Ricerca applicata - cap. 7365/p

200.000

250.000

200.000

3
Decreto-legge n. 244 del 1995, convertito con modificazioni, dalla legge n. 341 del 1995: Misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse (articolo 4):
- Università e ricerca: 2.2.1.2 - Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica - cap. 7115

71.840

Legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse:
- Art. 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse:
- Università e ricerca: 2.2.1.3 - Intese istituzionali di programma - capp. 7337, 7338, 7339; 2.2.1.6 - Ricerca applicata - cap. 7365/p )
1.055.935

286.549

3

13. Interventi nel settore della ricerca
Decreto-legge n. 475 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 573 del 1996: Misure urgenti per le università e gli enti di ricerca:
- Art. 6, comma 3 : Osservatori astronomici e astrofisici (Università e ricerca 2.2.1.2 - edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica - cap. 7111)
- Art. 6, comma 3. Finanziamento INFM.
(Università e ricerca: 2.2.1.5 - Ricerca scientifica - cap. 7349/p)

8.000


50.000


25.000

3

Legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per l'economia
- Art. 5, comma 3: Programma nazionale di ricerche in Antartide  (Università e ricerca: 2.2.1.5 - Ricerca scientifica - cap. 7350)

90.000

55.000

55.000

3

Decreto legislativo n. 204 del 1998: Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica:
- Art. 1, comma 3: Fondo integrativo speciale per la ricerca (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.47 - Ricerca applicata - cap. 7672)
10.000 10.000 3
23. Università (compresa edilizia)
Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):
- Art. 7 comma 8: Edilizia universitaria
(Università e ricerca: 2.2.1.2 - Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica - cap. 7109/p)
540.000 300.000

885.000

3

Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica
(Università e ricerca: 2.2.1.2 - Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica - capp. 7114/p, 7119/p)

60.000

60.000


60.000

3

Legge n. 315 del 1998: Interventi finanziari per l'università e la ricerca :
- Art.
3, comma 1): Infrastrutture universitarie (Limite impegno) (Lavori pubblici: 6.2.1.8 - Opere varie - cap. 8551)

6.000

 (milioni di lire)


Documenti correlati:
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