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Relazione illustrativa

XIV Legislatura

Decreto 19 ottobre 2001, n.445

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2001 n.299

Regolamento concernente gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo. Modifica al decreto ministeriale 9 settembre 1957, e successive modificazioni ed integrazioni.


Emblema Repubblica Italiana
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Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, che reca norme sugli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;

Visto il regolamento sugli esami di Stato approvato con decreto ministeriale 9 settembre 1957, e successive modificazioni;

Considerata la necessita' di procedere ad una modifica degli articoli 8 e 24 del suddetto regolamento;

Vista la proposta del Consiglio superiore di sanita' pervenuta in data 13 aprile 2001;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 3 maggio 2001;

Udito il parere del Consiglio nazionale studenti universitari espresso nell'adunanza del 18 maggio 2001;

Udito il parere della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri in data 24 maggio 2001;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 12 luglio 2001.

Considerato che non si e' ritenuto di attenersi al predetto parere esclusivamente per il punto di cui all'articolo 3, comma 2, posto che la prova selettiva disciplinata dal regolamento in oggetto non e' volta al reclutamento di personale amministrativo, ma ha natura di esame abilitante e che in quanto tale non puo' farsi rientrare nella previsione di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, nonche' per il punto di cui all'articolo 4, comma 6, poiche' si e' ritenuto che centocinquanta minuti nel sistema dei quiz a risposta multipla siano sufficienti a garantire una risposta adeguatamente ponderata;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988, cosi' come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. DAGL 1.1.4/31890/4.48.1 dell'8 ottobre 2001.

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1.
Esame di abilitazione

1. Agli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo sono ammessi i possessori della laurea in medicina e chirurgia conseguita ai sensi dell'ordinamento previgente alla riforma di cui all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni e i possessori della laurea specialistica afferente alla classe n. 46/S in medicina e chirurgia. 2. L'esame di Stato consiste in un tirocinio pratico e in una prova scritta.

Art. 2.
Tirocinio

  1.  Alla  prova scritta di cui all'articolo 4 si accede nella prima sessione  utile  dopo il superamento di una prova pratica a carattere continuativo  consistente in un tirocinio clinico della durata di tre mesi   realizzati,   dopo   il   conseguimento  della  laurea,  presso policlinici   universitari,  aziende ospedaliere, presidii ospedalieri di  aziende   ASL o, ove costituite, aziende di cui all'articolo 2 del decreto    legislativo  21  dicembre  1999,  n.  517,   nonche'  presso l'ambulatorio  di un medico di medicina generale convenzionato con il Servizio  sanitario nazionale avente i requisiti previsti dal comma 3 dell'articolo 27 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.
  2.  Il tirocinio pratico viene svolto per un mese presso un reparto di medicina, per un mese presso un reparto di chirurgia e per un mese presso  un   medico di medicina generale convenzionato con il Servizio sanitario    nazionale,  ad  integrazione  delle  attivita'   formative professionalizzanti  previste  dalla  classe  46/S   di cui al decreto ministeriale  28  novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001.
  3.  Il tirocinio di cui al comma 1 e' organizzato, ove si svolga al di fuori delle strutture universitarie, attraverso convenzioni con le strutture  del   Servizio  sanitario  nazionale,  stipulate  ai  sensi dell'articolo 6  del  decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nonche' con gli ordini dei medici chirurghi e  degli odontoiatri provinciali, dalle universita' che assicurano ai laureati l'accesso allo stesso fornendo a ciascuno un libretto-diario conforme  ai  criteri  indicati  dalla   commissione  nazionale di cui all'articolo 4.  Al tirocinio sono ammessi, in aggiunta ai possessori di  laurea  conseguita  presso l'universita' e compatibilmente con la capienza  delle strutture ove si intende svolgere il tirocinio, anche i possessori di laurea conseguita presso altre universita'.
  4.  La  certificazione della frequenza e la valutazione di ciascuno dei   tre  periodi avvengono sotto la diretta responsabilita' e a cura del docente universitario, o del dirigente medico, responsabile della struttura  frequentata   dal  candidato,  e  del  medico  di  medicina generale  di  cui  al  comma 1, che ne danno formale attestazione sul libretto  diario fornendo un motivato giudizio espresso con punteggio numerico    sulle   capacita'   e  le  attitudini  del   candidato.  La valutazione  del  tirocinio  e'  effettuata   sulla  base  di  criteri definiti   dalla    commissione   di  cui  all'articolo 4  e   comporta l'attribuzione  di  un punteggio massimo di novanta punti, trenta per ogni periodo.
  5. Ove il candidato non consegua un punteggio complessivo di almeno sessanta   punti  con  un  minimo di 18/30 per ciascun periodo, non e' ammesso   alla  prova  scritta,  salva  la possibilita' di ripetere il tirocinio  clinico.  Ove  il  candidato  stesso  non   superi la prova scritta,  puo'  presentarsi  alla  successiva sessione conservando il punteggio  acquisito  nel  tirocinio.  Qualora   non  superi  la prova scritta   nemmeno  nella   sessione  immediatamente  successiva,  deve
ripetere   entrambe   le   prove.  Qualora  il   candidato  non  possa partecipare  alla  prima  sessione   utile  dopo  il completamento del tirocinio  per  motivi   personali  gravi  e  documentati, conserva il punteggio   acquisito  nel  tirocinio  stesso  per  l'ammissione   alla sessione immediatamente successiva.

Art. 3.
Sedi  della  prova  scritta  e  nomina  delle   commissioni  presso le universita'

  1.  La  prova  scritta   si  svolge  presso  le  sedi  universitarie individuate      con    decreto    del     Ministro    dell'istruzione,
dell'universita'  e  della ricerca. Presso ciascuna sede, con decreto del   rettore, e' nominata una commissione incaricata di assicurare la regolarita'   dell'espletamento  delle  prove  d'esame,  ivi  compresa l'identificazione  dei  candidati,  la  consegna  e  il   ritiro degli elaborati,   nonche'   la   vigilanza    e  la  verbalizzazione.  Tale commissione  non  ha   compiti  valutativi,  ed  espleta  altresi'  le operazioni   di  cui  all'articolo 5;  essa e' costituita da almeno un componente   ogni  trenta  candidati  ed  e'  composta  da non meno di quattro membri di cui almeno due docenti della facolta' di medicina e due   medici indicati dall'ordine dei medici chirurghi della provincia ove  ha   sede  l'ateneo.  Con  lo stesso decreto il rettore nomina il presidente  della  commissione ed il responsabile del procedimento, e definisce le modalita' di funzionamento della commissione.
  2.  La  prova scritta di cui al presente decreto e' organizzata dai singoli  atenei  tenendo  conto anche delle esigenze dei candidati in situazione  di  handicap a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104, cosi' come modificata dalla legge 28 gennaio 1999, n. 17.

Art. 4.
Prova scritta

  1.  La  commissione   nazionale per la prova scritta e' nominata con decreto   del   Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della ricerca,   rimane  in carica tre anni ed e' composta, tenendo conto di quanto   previsto  dall'articolo 57,  comma  1, lettera a) del decreto legislativo  30 marzo  2001,  n.  165, da otto membri iscritti da non meno di dieci anni nell'albo dei medici chirurghi, di cui:
    a) due  professori ordinari, anche fuori ruolo, di cui uno scelto da  una  rosa  di  nominativi  proposti  dal  Consiglio universitario nazionale  e  uno  scelto  da  una rosa proposta dalla conferenza dei rettori  delle  universita'  italiane su indicazioni della conferenza dei presidi della facolta' di medicina;
    b) due professori associati confermati, anche fuori ruolo, di cui uno    scelto  da  una  rosa  di  nominativi  proposti   dal  Consiglio universitario  nazionale  e  uno  scelto   da  una rosa proposta dalla conferenza  dei  rettori  delle   universita'  italiane su indicazione della conferenza dei presidi della facolta' di medicina;
    c) quattro medici chirurghi designati dalla Federazione nazionale dell'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri.
  2.  Il  presidente  della commissione e' nominato con il decreto di cui  al  comma  1  tra i componenti di cui al comma 1, lettera a). La commissione  delibera  a  maggioranza  dei  componenti  e   in caso di parita' di voto prevale il voto del presidente.
  3.   La   prova  scritta  tiene  conto   degli  obiettivi  formativi qualificanti  previsti  dalla classe di laurea 46/S di cui al decreto
ministeriale  28  novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla   Gazzetta  Ufficiale  n.  18 del 23 gennaio 2001 e si svolge due volte  l'anno; essa e' suddivisa in due parti dirette rispettivamente a valutare:
    a) le  conoscenze di base nella prospettiva della loro successiva applicazione  professionale,  con  particolare riguardo ai meccanismi fisiopatologici   e   alle  conoscenze  riguardanti  la   clinica,  la
prevenzione e la terapia;
    b) le   capacita'  del  candidato   nell'applicare  le  conoscenze biomediche  e  cliniche alla pratica medica e nel risolvere questioni di  deontologia  professionale  e   di  etica medica. La prova include anche  una  serie  di   domande riguardanti problemi clinici afferenti alle  aree  della   medicina  e  della  chirurgia,  e  delle  relative specialita',  della  pediatria, dell'ostetricia e ginecologia, della diagnostica di laboratorio e strumentale, e della sanita' pubblica.
  4.  La  commissione predispone almeno cinquemila quesiti a risposta multipla, per il 50 per cento relativi agli argomenti di cui al comma 3,  lettera   a), e per il 50 per cento relativi agli argomenti di cui al  comma 3, lettera b), prevedendo cinque possibili risposte, di cui una  sola  esatta, individuata dalla commissione stessa. Il Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e   della  ricerca  cura la tenuta dell'archivio  dei  quesiti   e  ne  assicura  la  pubblicita'  almeno
sessanta  giorni  prima  della  data fissata per la prova scritta. Da questo  archivio  vengono  estratti,  con procedura automatizzata che garantisca  la  totale  segretezza  della  prova, novanta quesiti per ciascuna  parte  della  prova stessa, ripartiti tra le materie di cui alle  lettere  a)  e b) del precedente comma 3. Il Ministero provvede alla   riproduzione e alla distribuzione ai singoli atenei, sedi delle prove   d'esame,  mediante  l'utilizzo  di  mezzi  informatizzati   che garantiscano  la  totale  segretezza  del  contenuto delle prove. Con decreto  del  dirigente responsabile del servizio competente, sentita
l'autorita'  per  l'informatica nelle pubbliche amministrazioni e nel rispetto   del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 10 novembre 1997,  n. 513 e successive modificazioni, sono stabilite le modalita' tecniche per la trasmissione dei quesiti ai singoli atenei.
  5.  Le  due  parti  della  prova d'esame si svolgono in sequenza in un'unica giornata. Ciascuna delle due parti, consiste nella soluzione dei   novanta  quesiti a risposta multipla estratti dall'archivio come previsto al comma 4.
  6.  Ciascuna  prova  scritta  si  svolge   contemporaneamente  nelle diverse  sedi  individuate  ai   sensi  dell'articolo 3, con contenuto identico in tutto il territorio nazionale.
  7.  Dall'inizio  di  ciascuna parte della prova i candidati hanno a disposizione 150 minuti primi. La correzione avviene in forma anonima mediante   lettura  elettronica  degli elaborati. La valutazione della prova   scritta  consistente  in quesiti a risposta multipla determina l'attribuzione di un punteggio di piu' 1 per ogni risposta esatta, di 0 per ogni risposta non data e meno 0,25 per ogni risposta errata.
  8. Per lo svolgimento delle prove di esame di Stato, nonche' per la correzione     degli    elaborati,   il   Ministero    dell'istruzione, dell'universita'   e   della    ricerca  puo'  avvalersi  di  consorzi interuniversitari che assicurino strutture tecnico-strumentali atte a garantire  la  tempestivita'   di consegna dei quesiti agli atenei, la totale  segretezza  del   contenuto  delle  prove  e  l'anonimato  dei candidati in sede di correzione degli elaborati.
  9.  La prova si intende superata se il candidato consegue almeno 60 punti in ciascuna delle due parti di essa.
  10.  Durante  lo  svolgimento  della  prova i candidati non possono comunicare  tra  loro  ne' con estranei, ne' possono consultare alcun testo,    pena   l'esclusione   dall'esame.    E'   altresi'   vietata l'introduzione  nell'aula   di  esame di telefoni portatili e di altri strumenti di comunicazione.
  11.  L'archivio  di cui al comma 4 viene annualmente revisionato ed incrementato con ulteriori 400 quesiti.

Art. 5.
Valutazione delle prove e voto finale

  1. La commissione di cui all'articolo 3 attribuisce ad ogni singolo candidato  un  voto  finale  che   consiste  nella  somma dei punteggi conseguiti nella prova pratica e nelle due parti della prova scritta, e  redige  un  elenco  finale   degli idonei da trasmettere al rettore immediatamente, e comunque non oltre un termine di quindici giorni.
  2.  Il  rettore  dell'universita'  presso cui si svolgono gli esami cura   che   sia   data  comunicazione  dei   risultati  favorevoli  o
sfavorevoli  degli  esami  dei singoli candidati alle universita' che hanno loro rilasciate le lauree.

Art. 6.
Diploma di abilitazione

  1.  Il  rettore   dell'universita'  presso cui si svolgono gli esami dispone l'affissione nell'albo dell'universita' dell'elenco in ordine
alfabetico  di  coloro che hanno superato gli esami e, per delega del Ministro    dell'istruzione,   dell'universita'   e   della    ricerca, conferisce il diploma di abilitazione all'esercizio della professione di  medico  chirurgo  ai laureati di medicina e chirurgia che abbiano superato il tirocinio di cui all'articolo 2 e la prova scritta di cui all'articolo 4.

Art. 7.
Abrogazioni e disapplicazione

  1.  Sono  abrogate  le   disposizioni  di  cui all'articolo 8, comma primo,  lettera   c),  e  all'articolo 24  del  decreto ministeriale 9 settembre 1957 e successive modifiche.
  2.  Non  si applicano agli esami di Stato disciplinati dal presente decreto le disposizioni di cui all'articolo 2, quarto e quinto comma, all'articolo 7    ad   eccezione  dell'ottavo  comma,  all'articolo 8, secondo,    terzo,    quarto    e    quinto   comma,   all'articolo 9, all'articolo 10, all'articolo 11 ad eccezione del quinto, sesto, nono e  decimo  comma,   all'articolo 12, all'articolo 13, all'articolo 14, all'articolo 15, all'articolo 19 del decreto ministeriale 9 settembre 1957 e successive modifiche.
  3.  A  coloro  che  sostengono  gli esami di Stato disciplinati dal presente  decreto, e che siano in possesso della laurea specialistica in  medicina  e  chirurgia  afferente  alla   classe  n.  46/S, non si applicano  le  disposizioni  di   cui all'articolo 4 e all'articolo 6, primo  comma,  lettera e) del decreto ministeriale 9 settembre 1957 e successive modifiche.

Art. 8.
Entrata in vigore


  1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore   due  anni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli   atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 


Roma, 19 ottobre 2001

Il Ministro
Moratti

Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 7, foglio n. 20


Note alle premesse:
- Il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 prevede "Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore". - La legge 9 maggio 1989, n. 168 concerne "Istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica". - La legge 8 dicembre 1956, n. 1378 concerne "Esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni".
- Il decreto ministeriale 9 settembre 1957 reca: "Approvazione del regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni".
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".

Nota all'art. 1:
- L'art. 17, comma 95 della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo) prevede:
"95. L'ordinamento degli studi dei corsi universitari, con esclusione del dottorato di ricerca, e' disciplinato dagli atenei, con le modalita' di cui all'art. 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, in conformita' a criteri generali definiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia, sentiti il Consiglio universitario nazionale e le Commissioni parlamentari competenti, con uno o piu' decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con altri Ministri interessati, limitatamente ai criteri relativi agli ordinamenti per i quali il medesimo concerto e' previsto alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero da disposizioni dei commi da 96 a 119 del presente articolo. I decreti di cui al presente comma determinano altresi':
a) con riferimento ai corsi di cui al presente comma, accorpati per aree omogenee, la durata, anche eventualmente comprensiva del percorso formativo gia' svolto, l'eventuale serialita' dei predetti corsi e dei relativi titoli, gli obiettivi formativi qualificanti, tenendo conto degli sbocchi occupazionali e della spendibilita' a livello internazionale, nonche' la previsione di nuove tipologie di corsi e di titoli universitari, in aggiunta o in sostituzione a quelli determinati dagli articoli 1, 2, 3, comma 1 e 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341, anche modificando gli ordinamenti e la durata di quelli di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, in corrispondenza di attivita' didattiche di base, specialistiche, di perfezionamento scientifico, di alta formazione permanente e ricorrente;
b) modalita' e strumenti per l'orientamento e per favorire la mobilita' degli studenti, nonche' la piu' ampia informazione sugli ordinamenti degli studi, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici;
c) modalita' di attivazione da parte di universita' italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi universitari di cui al presente comma, nonche' di dottorati di ricerca, anche in deroga alle disposizioni di cui al Capo Il del Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382".

 

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed universita', a norma dell'art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419):
"Art. 2. - 1. La collaborazione fra Servizio sanitario nazionale e universita', si realizza, salvo quanto previsto ai commi 4, ultimo periodo, e 5, attraverso aziende ospedaliero-universitarie, aventi autonoma personalita' giuridica, le quali perseguono le finalita' di cui al presente articolo.
2. Per un periodo transitorio di quattro anni dall'entrata in vigore del presente decreto, le aziende ospedaliero-universitarie si articolano, in via sperimentale, in due tipologie organizzative:
a) aziende ospedaliere costituite in seguito alla trasformazione dei policlinici universitari a gestione diretta, denominate aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale;
b) aziende ospedaliere costituite mediante trasformazione dei presidi ospedalieri nei quali insiste la prevalenza del corso di laurea in medicina e chirurgia, anche operanti in strutture di pertinenza dell'universita', denominate aziende ospedaliere integrate con l'universita'.
3. Al termine del quadriennio di sperimentazione, alle aziende di cui al comma 1 si applica la disciplina prevista dal presente decreto, salvo gli adattamenti necessari, in base anche ai risultati della sperimentazione, per pervenire al modello aziendale unico di azienda ospedaliero-universitaria. Gli eventuali adattamenti sono definiti con atto di indirizzo e coordinamento emanato ai sensi dell'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, su proposta dei Ministri della sanita' e dell'universita', della ricerca scientifica e tecnologica e, ove necessario, con apposito provvedimento legislativo.
4. Per le attivita' assistenziali essenziali allo svolgimento delle funzioni istituzionali di didattica e di ricerca dell'universita' di cui all'art. 1, la regione e l'universita' individuano, in conformita' alle scelte definite dal Piano sanitario regionale, l'azienda di riferimento di cui ai commi 1 e 2. Tali aziende sono caratterizzate da unitarieta' strutturale e logistica. Qualora nell'azienda di riferimento non siano disponibili specifiche strutture essenziali per l'attivita' didattica, l'universita' concorda con la regione, nell'ambito dei protocolli di intesa, l'utilizzazione di altre strutture pubbliche.
5. Le universita' concordano altresi' con la regione, nell'ambito dei protocolli d'intesa, ogni eventuale utilizzazione, tramite l'azienda di riferimento, di specifiche strutture assistenziali private, purche' gia' accreditate e qualora non siano disponibili strutture nell'azienda di riferimento e, in via subordinata, nelle altre strutture pubbliche di cui al comma 4.
6. Le aziende di cui ai commi 1 e 2 operano nell'ambito della programmazione sanitaria nazionale e regionale e concorrono entrambe sia al raggiungimento degli obiettivi di quest'ultima, sia alla realizzazione dei compiti istituzionali dell'universita', in considerazione dell'apporto reciproco tra le funzioni del Servizio sanitario nazionale e quelle svolte dalle facolta' di medicina e chirurgia. Le attivita' assistenziali svolte perseguono l'efficace e sinergica integrazione con le funzioni istituzionali dell'universita', sulla base dei principi e delle modalita' proprie dell'attivita' assistenziale del Servizio sanitario nazionale, secondo le specificazioni definite nel presente decreto.
7. Le aziende ospedaliere integrate con l'universita' di cui al comma 2, lettera b), sono costituite secondo il procedimento previsto nell'art. 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni; la proposta regionale e' formulata d'intesa con l'universita'. Le modalita' organizzative e gestionali di tali aziende sono disciplinate dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, salve le specifiche disposizioni contenute nel presente decreto.
8. Le aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale di cui al comma 2, lettera a) sono costituite, con autonoma personalita' giuridica, dall'universita', d'intesa con la regione, ed operano secondo modalita' organizzative e gestionali determinate dall'azienda in analogia alle disposizioni degli articoli 3, 3-bis, 3-ter e 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, salve le specifiche disposizioni contenute nel presente decreto.
9. Alle aziende di cui ai commi 1 e 2 si applicano gli articoli 8-bis, 8-ter e 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, salvo quanto previsto dal presente decreto.
10. Sono abrogati i commi 5 e 6 dell'art. 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni."
- Si trascrive il comma 3 dell'art. 27 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE):
"3. I tutori di cui all'art. 26 sono medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale con un'anzianita' di almeno dieci anni di attivita' convenzionale con il Servizio sanitario nazionale, nonche' possedere la titolarita' di un numero di assistiti nella misura almeno pari alla meta' del massimale vigente e operare in uno studio professionale accreditato ai sensi dell'art. 26, comma 3. I medici che svolgono la funzione docente o di coordinamento o tutoriale sono iscritti in un elenco regionale all'uopo istituito".
- Il decreto ministeriale 28 novembre 2000 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001 prevede "Determinazione delle classi delle lauree universitarie specialistiche".
- L'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni (Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ) recita:
"Art. 6 (Riapertura Servizio sanitario nazionale ed universita). - 1. (Comma abrogato dall'art. 1, decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517).
2. Per soddisfare le specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale, connesse alla formazione degli specializzandi e all'accesso ai ruoli dirigenziali del Servizio sanitario nazionale, le universita' e le regioni stipulano specifici protocolli di intesa per disciplinare le modalita' della reciproca collaborazione. I rapporti in attuazione delle predette intese sono regolati con appositi accordi tra le universita', le aziende ospedaliere, le unita' sanitarie locali, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli istituti zooprofilattici sperimentali. Ferma restando la disciplina di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, sulla formazione specialistica, nelle scuole di specializzazione attivate presso le predette strutture sanitarie in possesso dei requisiti di idoneita' di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo n. 257/1991, la titolarita' dei corsi di insegnamento previsti dall'ordinamento didattico universitario e' affidata ai dirigenti delle strutture presso le quali si svolge la formazione stessa, in conformita' ai protocolli d'intesa di cui al comma 1. Ai fini della programmazione del numero degli specialisti da formare, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, tenendo anche conto delle esigenze conseguenti alle disposizioni sull'accesso alla dirigenza di cui all'art. 15 del presente decreto. Il diploma di specializzazione conseguito presso le predette scuole e' rilasciato a firma del direttore della scuola e del rettore dell'universita' competente. Sulla base delle esigenze di formazione e di prestazioni rilevate dalla programmazione regionale, analoghe modalita' per l'istituzione dei corsi di specializzazione possono essere previste per i presidi ospedalieri delle unita' sanitarie locali, le cui strutture siano in possesso dei requisiti di idoneita' previsti dall'art. 7 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257.
3. A norma dell'art. 1, lettera o), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la formazione del personale. sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione avviene in sede ospedaliera ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate. I requisiti di idoneita' e l'accreditamento delle strutture sono disciplinati con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica d'intesa con il Ministro della sanita'. Il Ministro della sanita' individua con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili. Il relativo ordinamento didattico e' definito, ai sensi dell'art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica emanato di concerto con il Ministro della sanita'. Per tali finalita' le regioni e le universita' attivano appositi protocolli di intesa per l'espletamento dei corsi di cui all'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341. La titolarita' dei corsi di insegnamento previsti dall'ordinamento didattico universitario e' affidata di norma a personale del ruolo sanitario dipendente dalle strutture presso le quali si svolge la formazione stessa, in possesso dei requisiti previsti. I rapporti in attuazione delle predette intese sono regolati con appositi accordi tra le universita', le aziende ospedaliere, le unita' sanitarie locali, le istituzioni pubbliche e private accreditate e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. I diplomi conseguiti sono rilasciati a firma del responsabile del corso e del rettore dell'universita' competente. L'esame finale, che consiste in una prova scritta ed in una prova pratica, abilita all'esercizio professionale. Nelle commissioni di esame e' assicurata la presenza di rappresentanti dei collegi professionali, ove costituiti. I corsi di studio relativi alle figure professionali individuate ai sensi del presente articolo e previsti dal precedente ordinamento che non siano stati riordinati ai sensi del citato art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, sono soppressi entro due anni a decorrere dal 1 gennaio 1994, garantendo, comunque, il completamento degli studi agli studenti che si iscrivono entro il predetto termine al primo anno di corso. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per l'accesso alle scuole ed ai corsi disciplinati dal precedente ordinamento e' in ogni caso richiesto il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado di durata quinquennale. Alle scuole ed ai corsi disciplinati dal precedente ordinamento e per il predetto periodo temporale possono accedere gli aspiranti che abbiano superato il primo biennio di scuola secondaria superiore per i posti che non dovessero essere coperti dai soggetti in possesso del diploma di scuola secondaria superiore d secondo grado.
4. In caso di mancata stipula dei protocolli di intesa di cui al presente articolo, entro centoventi giorni dalla costituzione delle nuove unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, previa diffida, gli accordi sono approvati dal Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dei Ministri della sanita' e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. 5. Nelle strutture delle facolta' di medicina e chirurgia il personale laureato medico ed odontoiatra di ruolo, in servizio alla data del 31 ottobre 1992, dell'area tecnico-scientifica e socio-sanitaria, svolge anche le funzioni assistenziali. In tal senso e' modificato il contenuto delle attribuzioni dei profili del collaboratore e del funzionario tecnico socio-sanitario in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia ed in odontoiatria. E' fatto divieto alle universita' di assumere nei profili indicati i laureati in medicina e chirurgia ed in odontoiatria.

Nota all'art. 3:
- La legge 5 febbraio 1992, n. 104 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39, s.o., cosi' come modificata dalla legge 28 gennaio 1999, n. 17 (Integrazione e modifica della legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) prevede "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate)".

Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 57, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche): "1. Le pubbliche amministrazioni, al fine di garantire pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro: a) riservano alle donne, salva motivata impossibilita', almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, fermo restando il principio di cui all'art. 35, comma 3, lettera e)". - Per il titolo del decreto ministeriale 28 novembre 2001 si veda la nota all'art. 2. - Il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513 e successive modificazioni prevede "Regolamento recante criteri e modalita' per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici, a norma dell'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59".

Note all'art. 7:
- L'art. 2, quarto e quinto comma, l'art. 7 ad eccezione dell'ottavo comma, l'art. 8, secondo, terzo, quarto e quinto comma, l'art. 9, l'art. 10, l'art. 11 ad eccezione del quinto, sesto, nono e decimo comma, l'art. 12, l'art. 13, l'art. 14, l'art. 15 e l'art. 19 del decreto ministeriale 9 settembre 1957 e successive modifiche si riferiscono alla ubicazione, costituzione, composizione e funzionamento delle commissioni giudicatrici e alle prove degli esami di Stato per la professione di medico chirurgo.
- Si riporta il testo dell'art. 4 e dell'art. 6, primo comma, lettera e) del decreto ministeriale 9 settembre 1957 e successive modifiche:
"Art. 4. - Agli esami di Stato per l'esercizio della professione di medico-chirurgo possono essere ammessi soltanto i laureati in medicina e chirurgia, che abbiano compiuto il tirocinio di pratica ospedaliera per la clinica medica, la clinica chirurgica e la clinica ostetrico-ginecologica prescritto dall'ordinamento didattico di cui alla tabella XVIII allegata al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652".
"Art. 6. - Coloro che aspirano ad essere ammessi agli esami di Stato per l'abilitazione ad una delle professioni indicate nell'art. 1 del presente regolamento, sono tenuti a presentare domanda in carta legale da lire 100, diretta al presidente della Commissione esaminatrice, indicando la residenza propria e della famiglia e unendo i seguenti documenti: a) - d) (omissis); e) quanto trattisi di esami di Stato per le professioni di medico-chirurgo o di veterinario, un certificato dell'universita', attestante il compimento del prescritto tirocinio pratico".





 
   

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