MIUR -  Ricerca Scientifica e TecnologicaHome MIUR
Ricerca nel sito
 
Vai alla Ricerca Avanzata
Mappa del sito
Guida al sito
_ Divisore Grafico
_  Entra inHome RST Entra inNormativa  - Sezione corrente

  Entra in Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilita' dei ricercatori. Divisore Grafico
_



XIII Legislatura

Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n.297

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 agosto 1999 n.201

Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilita' dei ricercatori.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'articolo 11, comma 1, lettera d), e l'articolo 18, comma 1, lettere c), d) ed f);

Visto l'articolo 1, comma 12, della legge 16 giugno 1998, n. 191;

Vista la legge 7 agosto 1997, n. 266;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123;

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottato nella riunione del 7 maggio 1999;

Visto il parere espresso dalla commissione parlamentare di cui all'articolo 5 della citata legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 23 luglio 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica;

Emana

il seguente decreto legislativo:

TITOLO I

Art. 1.
Campo di applicazione


1. Al fine di rafforzare la competitivita' tecnologica dei settori produttivi e di accrescere la quota di produzione e di occupazione di alta qualificazione, nel quadro del programma nazionale per la ricerca (PNR) di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, ove adottato, dei programmi dell'Unione europea e degli obiettivi di cui all'articolo 2 della legge 7 agosto 1997, n. 266, il presente titolo, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato per la ricerca e lo sviluppo e per quanto di competenza del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica (MURST), disciplina gli interventi di sostegno alla ricerca industriale, alla connessa formazione e alla diffusione delle tecnologie derivanti dalle medesime attivita'.

2. Per ricerca industriale e sviluppo precompetitivo si intendono le attivita' cosi' definite dalla disciplina comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo. Ai fini dell'ammissione agli interventi di sostegno di cui al presente titolo, la ricerca industriale puo' prevedere anche attivita' non preponderanti di sviluppo precompetitivo per la validazione dei risultati.

3. Ai sensi del presente titolo si intendono:
a) per imprese, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b);
b) per centri di ricerca, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c);
c) per soggetti industriali, quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c);
d) per soggetti assimilati, quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d);
e) per soggetti assimilati in fase d'avvio, quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e);
f) per soggetti associati, quelli di cui all'articolo 2, comma 2;
g) per aree depresse del paese, quelle di cui agli obiettivi 1, 2 e 5 b), di cui al regolamento (CEE) 2052/88 del consiglio del 24 giugno 1988, relativo ai fondi strutturali dell'Unione europea e successive modificazioni, nonche' le zone ammesse a deroga ai sensi dell'articolo 92.3, lettere a) e c), del Trattato di Roma;
h) per CIVR, il comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.

Art. 2.
Soggetti ammissibili

1. Sono soggetti ammissibili agli interventi di cui al presente titolo:
a) le imprese che esercitano le attivita' di cui all'articolo 2195 del codice civile, numeri 1) e 3)
b) le imprese artigiane di produzione di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
c) i centri di ricerca con personalita' giuridica autonoma promossi dai soggetti di cui alle lettere a) e b);
d) societa', consorzi e societa' consortili comunque costituite, con partecipazione in ogni caso superiore al 50 per cento, ovvero al 30 per cento se hanno sede in aree depresse, da imprese e centri di ricerca di cui alle lettere a), b) e c), nonche' eventualmente da altri soggetti tra: universita', enti di ricerca, ENEA, ASI, societa' di assicurazione, banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, fondi mobiliari chiusi istituiti con legge 14 agosto 1993, n. 344, societa' finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo istituite con l'articolo 2 della legge 31 luglio 1991, n. 317, fondi mobiliari chiusi di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
e) societa' di recente costituzione ovvero da costituire, finalizzate all'utilizzazione industriale dei risultati della ricerca, per le attivita' di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), numero 1, con la partecipazione azionaria o il concorso, o comunque con il relativo impegno di tutti o alcuni tra i seguenti soggetti:

1) professori e ricercatori universitari, personale di ricerca dipendente da enti di ricerca, ENEA e ASI, nonche' dottorandi di ricerca e titolari di assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sulla base di regolamenti delle universita' e degli enti di appartenenza, che ne disciplinino la procedura autorizzativa e il collocamento in aspettativa ovvero il mantenimento in servizio o nel corso di studio, nonche' le questioni relative ai diritti di proprieta' intellettuale e che definiscano le limitazioni volte a prevenire i conflitti di interesse con le societa' costituite o da costituire;

2) soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) e f);

3) societa' di assicurazione, banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, fondi mobiliari chiusi istituiti con legge 14 agosto 1993, n. 344, societa' finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo istituite con l'articolo 2 della legge n. 317 del 31 luglio 1991, fondi mobiliari chiusi di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;

f) universita', enti di ricerca, ENEA ed ASI per i casi di cui alle lettere d) ed e) e al comma 2, nonche' per le attivita' di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), numero 2.

2. I soggetti industriali possono presentare i progetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), numeri 1, 2 e 3, nonche' comma 1, lettera d), numero 2, anche congiuntamente con universita', enti di ricerca, ENEA ed ASI. Nel caso di progetti relativi ad attivita' svolte nelle aree depresse del paese, la partecipazione finanziaria dei soggetti industriali non puo' essere inferiore al 30 per cento dell'impegno finanziario previsto. Per progetti relativi ad attivita' svolte nelle restanti aree del paese la predetta percentuale non puo' essere inferiore al 51 per cento.

3. I soggetti di cui al comma 1 accedono agli interventi di cui al presente titolo esclusivamente se hanno stabile organizzazione sul territorio nazionale.

Art. 3.
Attivita' finanziabili

1. Sono ammissibili per:
a) interventi di sostegno su progetti o programmi di ricerca industriale, come definita all'articolo 1, comma 2:

1) le attivita' svolte in ambito nazionale, sulla base di progetti autonomamente presentati da soggetti industriali, assimilati e associati;

2) le attivita' svolte nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali, sulla base di progetti autonomamente presentati da soggetti industriali, assimilati e associati;

3) le attivita' svolte sulla base di progetti predisposti in conformita' a bandi emanati dal MURST per obiettivi specifici, da parte di soggetti industriali, assimilati e associati;

4) i contratti affidati da soggetti industriali e assimilati ad universita', enti di ricerca, ENEA, ASI e fondazioni private che svolgono attivita' di ricerca;

b) altri interventi di sostegno su progetto o programma:

1) le attivita' di ricerca industriale, sviluppo precompetitivo, diffusione di tecnologie, fino all'avvio e comunque finalizzate a nuove iniziative economiche ad alto contenuto tecnologico, per l'utilizzazione industriale dei risultati della ricerca da parte di soggetti assimilati in fase d'avvio, su progetto o programma presentato anche da coloro che si impegnano a costituire o a concorrere alla nuova societa';

c) interventi di sostegno all'occupazione nella ricerca industriale, come definita ai sensi dell'articolo 1, comma 2, alla mobilita' temporanea dei ricercatori e alla connessa diffusione delle tecnologie:

1) le assunzioni di titolari di diploma universitario, di diploma di laurea, di specializzazione e di dottorato di ricerca per avviamento ad attivita' di ricerca, da parte di soggetti industriali e assimilati;

2) i distacchi temporanei di cui al comma 2;

3) l'alta formazione di ricercatori e tecnici di ricerca operanti nel settore industriale;

4) l'assunzione, da parte di soggetti industriali e assimilati, di oneri relativi a borse di studio concesse per la frequenza a corsi di dottorato di ricerca, nel caso il relativo programma di ricerca sia concordato con il medesimo soggetto industriale o assimilato;

d) interventi di sostegno ad infrastrutture, strutture e servizi per la ricerca industriale, come definita ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e per la diffusione delle tecnologie:

1) l'affidamento da parte di soggetti industriali e assimilati a laboratori di ricerca esterni pubblici e privati, dei quali si sia accertata la qualificazione e l'idoneita', di studi e ricerche sui processi produttivi, di attivita' applicative dei risultati della ricerca, di formazione del personale tecnico per l'utilizzazione di nuove tecnologie, di prove e test sperimentali;

2) la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione, la delocalizzazione, il riorientamento, il recupero di competitivita', la trasformazione, l'acquisizione di centri di ricerca, nonche' il riorientamento e il recupero di competitivita' di strutture di ricerca di soggetti industriali e assimilati, con connesse attivita' di riqualificazione e formazione del personale.

2. Il personale di ricerca, dipendente da enti di ricerca, ENEA, ASI, nonche' i professori e i ricercatori universitari, possono essere temporaneamente distaccati, ai sensi del presente comma, presso soggetti industriali e assimilati, con priorita' per piccole e medie imprese nonche' presso i soggetti assimilati in fase d'avvio e le iniziative economiche di cui al comma 1, lettera b), numero 1), su richiesta degli stessi soggetti e previo assenso dell'interessato, per un periodo non superiore a quattro anni, rinnovabile una sola volta. Il personale distaccato mantiene il rapporto di lavoro con il soggetto da cui dipende e l'annesso trattamento economico e contributivo. Il servizio prestato durante il periodo di distacco costituisce titolo valutabile per le valutazioni comparative per la copertura di posti vacanti di professore universitario e per l'accesso alle fasce superiori del personale di ricerca degli enti. Il distacco avviene sulla base di intese tra le parti che regolano le funzioni, le modalita' di inserimento e l'attribuzione di un compenso aggiuntivo da parte del destinatario. Le universita' e gli enti di ricerca, nell'ambito della programmazione del personale, l'ENEA, l'ASI, possono ricevere contributi a valere sul Fondo di cui all'articolo 5, per assunzioni a termine in sostituzione del personale distaccato.

Art. 4.
Strumenti

1. Sono strumenti di intervento:
a) i contributi a fondo perduto;
b) il credito agevolato;
c) i contributi in conto interessi;
d) i crediti di imposta ai sensi dell'articolo 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con le integrazioni di cui al comma 2;
e) la prestazione di garanzie;
f) gli atti di cui all'articolo 2, commi da 203 a 207, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in conformita' alle delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);
g) il bonus fiscale, ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

2. I crediti di cui all'articolo 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, possono essere erogati anche per le attivita' di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), numero 1), anche con riferimento agli utili e alle plusvalenze derivanti dalle partecipazioni ivi previste e alle imposte sostitutive dovute dai fondi mobiliari chiusi, in conformita' ad apposite modifiche e integrazioni del decreto interministeriale 22 luglio 1998, n. 275, nonche' nei limiti delle disponibilita' finanziarie di cui all'articolo 5, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

3. Per gli interventi di finanziamento previsti dal presente titolo ed erogati dal MURST non sono richieste garanzie. I crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente titolo sono assistiti da privilegio generale che prevale su ogni titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi.

Art. 5.
Fondo agevolazioni per la ricerca

1. Le attivita' di cui all'articolo 3 sono sostenute mediante gli strumenti di cui all'articolo 4 a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR), istituito nello stato di previsione del MURST, a carattere rotativo, che, ove si ricorra ad affidamento a terzi delle attivita' di cui all'articolo 9, comma 3, puo' operare con le modalita' di cui al soppresso Fondo speciale per la ricerca applicata. La gestione del Fondo e' articolata in una sezione relativa agli interventi nel territorio nazionale ed in una sezione relativa ad interventi nelle aree depresse. Al Fondo affluiscono, a decorrere dall'anno 2000, gli stanziamenti iscritti sul medesimo stato di previsione nell'unita' previsionale di base 4.2.1.2 "Ricerca applicata".

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.
Modalita' di attuazione

1. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base del PNR e della relazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, adotta per ogni triennio indirizzi in ordine agli obiettivi e alle priorita' di intervento di cui al presente titolo, tenendo anche conto degli interventi finanziabili sul Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (FIT) di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

2. Con decreti di natura non regolamentare emanati dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, in conformita' alle procedure automatiche, valutative e negoziali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, sono definite le spese ammissibili, le caratteristiche specifiche delle attivita' e degli strumenti di cui agli articoli 3 e 4, le modalita' e i tempi di attivazione, le misure delle agevolazioni, le modalita' della loro concessione ed erogazione, i tempi di definizione delle procedure e delle singole fasi, nel rispetto della normativa comunitaria vigente, delle norme sulla semplificazione dell'attivita' amministrativa e sulla firma digitale, nonche' prevedendo adempimenti ridotti per attivita' di non rilevante entita'.

3. Per la concessione dei crediti di imposta per ricerca e sviluppo precompetitivo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni e integrazioni, nonche' al decreto interministeriale 22 luglio 1998, n. 275, fatta salva la facolta' di modificare con i decreti di cui al comma 2, nel limite delle risorse finanziarie disponibili, gli importi delle agevolazioni e la loro cumulabilita', di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e di cui all'articolo 3 del predetto decreto interministeriale, nonche' con gli interventi previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera c), numero 1).

4. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica emana apposite direttive per la ripartizione del Fondo di cui all'articolo 5 tra gli interventi di cui all'articolo 3 e per l'attivazione degli strumenti di cui all'articolo 4.

5. Il MURST iscrive i progetti approvati e i soggetti fruitori degli interventi di cui al presente titolo nell'Anagrafe nazionale della ricerca.

Art. 7.
Servizi e consulenza

1. Il MURST, con onere a carico del Fondo di cui all'articolo 5, ai sensi della normativa vigente per gli appalti di servizi, puo' avvalersi, per gli adempimenti tecnici, amministrativi ed istruttori connessi alla concessione delle agevolazioni, nonche' per le attivita' di monitoraggio, di banche, societa' finanziarie, altri soggetti qualificati, dotati di comprovata competenza, di risorse umane specialistiche e di strumenti tecnici adeguati, in conformita' all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, nonche', per la valutazione degli aspetti tecnicoscientifici dei progetti o programmi presentati dai soggetti di cui all'articolo 2, di esperti iscritti in apposito elenco del MURST, previo accertamento di requisiti di onorabilita', qualificazione scientifica e esperienza professionale nella ricerca industriale. Il CIVR, con onere a carico del Fondo di cui all'articolo 5, puo' avvalersi dei predetti esperti per le attivita' di' valutazione di cui all'articolo 8.

2. Nelle procedure valutative e negoziali il MURST, nel quadro del programma nazionale per la ricerca (PNR) di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, ove adottato, ammette agli interventi di sostegno di cui al presente titolo la richiesta dei soggetti di cui all'articolo 2 previo parere, sulla validita' tecnicoscientifica, sulle ricadute economicofinanziarie, sugli strumenti e sulle misure dell'agevolazione, di un apposito comitato. Il comitato e' costituito da un presidente e da dieci esperti, scelti tra personalita' di alta qualificazione o di comprovata competenza professionale in materia di applicazione della ricerca industriale. I componenti sono nominati con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. I Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanita', dell'ambiente e delle politiche agricole designano ciascuno un proprio rappresentante.

3. I componenti il comitato durano in carica quattro anni e sono rinnovabili una sola volta. Le modalita' di funzionamento nonche', sentito il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il compenso dei componenti, a carico del Fondo di cui all'articolo 5, sono determinate con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, articolando i lavori del comitato in ordine all'attivita' relativa rispettivamente al territorio nazionale e alle aree depresse del paese. Il predetto decreto determina altresi' i casi di astensione dei componenti il comitato in sede di esami di progetti e domande, sulla base degli interessi diretti e indiretti con i soggetti ammessi all'intervento e delle altre fattispecie di cui all'articolo 51 del codice di procedura civile.

4. Il MURST riunisce, con cadenza almeno trimestrale, il comitato di cui al comma 2, i rappresentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative nei settori industriale e artigianale e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative al fine di evidenziare elementi utili per il monitoraggio e per la definizione degli indirizzi in ordine agli interventi.

Art. 8.
Monitoraggio e valutazione

1. Il MURST, con onere a carico del Fondo di cui all'articolo 5, effettua il monitoraggio sulle attivita' di cui al presente titolo. Il CIVR, con onere a carico del Fondo di cui all'articolo 5, effettua la valutazione dell'efficacia degli interventi di cui al presente titolo, in termini di sostegno all'incremento quantitativo e alla qualita' della ricerca industriale e delle sue applicazioni, nonche' di ricaduta economicofinanziaria e occupazionale, anche sulla base dei criteri di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. Il CIVR riferisce almeno trimestralmente al MURST sugli esiti dell'attivita' di valutazione.

2. Il MURST nell'ambito delle attivita' di monitoraggio di cui al comma 1, predispone e trasmette annualmente al Parlamento un rapporto sull'efficacia degli interventi di cui al presente titolo, corredato con l'elenco dei soggetti beneficiari e dei progetti approvati, con l'analisi dell'investimento in ricerca e sviluppo delle imprese a partire dalla legge 17 febbraio 1982, n. 46, nonche' della destinazione degli interventi per area geografica, con particolare riguardo alle aree di cui agli obiettivi 1 e 2 indicati dalla Comunita' europea, per settore economico, per caratteristiche tecnologiche e innovative dei progetti, per dimensione di impresa.

Art. 9.
Norme transitorie e finali

1. Agli interventi di sostegno di cui al presente titolo possono continuare ad accedere i parchi scientifici e tecnologici indicati nella deliberazione del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 25 marzo 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 187 dell'11 agosto 1994, nonche' le societa' di ricerca di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge 17 febbraio 1982, n. 46, il cui statuto si conforma alle disposizioni del codice civile per le societa' di capitali e il cui oggetto sociale puo' ricomprendere anche attivita' produttive al fine di agevolare le dismissioni della partecipazione azionaria del MURST.

2. Restano valide fino alla scadenza le convenzioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, affidate dal MURST, ai sensi della normativa vigente in materia di appalti di servizi, per le attivita' di cui all'articolo 7, comma 1.

3. Entro il 31 dicembre 1999 il MURST assume la gestione diretta delle attivita' svolte in regime di convenzione dall'IMI (ora San Paolo-IMI), ovvero nell'ambito dei decreti di cui all'articolo 6, comma 2, e' deliberato l'affidamento di tali attivita' a terzi mediante appalti di servizi ai sensi della normativa vigente in materia. Alla scadenza del predetto termine, in caso di assunzione della gestione diretta, ovvero alla data di conclusione della procedura di appalto, e' risolta di diritto la convenzione con l'Istituto mobiliare italiano (IMI), di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, fatto salvo che per la gestione dei contratti stipulati entro la medesima data.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del primo decreto di cui all'articolo 6, comma 2:

a) sono abrogate le seguenti disposizioni:

1) articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, salvo il primo periodo del comma 1;
2) articoli 2 e 3 della legge 14 ottobre 1974, n. 652;
3) articolo 70, commi 3, 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;
4) articoli dal 2 al 12 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;
5) articolo 12, commi 8, 9 e 11 della legge 1 marzo 1986, n. 64;
6) articolo 15, commi 3 e 4, della legge 11 marzo 1988, n. 67;
7) articolo 1, comma 2, articoli 2, 3, 4 e 5 della legge 5 agosto 1988, n. 346;
8) articolo 11, commi 2, 3 e 4 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;
9) articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, dalle parole "di cui il 30 per cento" fino alla fine della lettera;
10) articolo 3, commi 2, 2-bis e 3 del decretolegge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito dalla legge 29 marzo 1995, n. 95;
11) articolo 6, commi 2, 3, 4 e 6 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104;
12) articolo 1, comma 35, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
13) articolo 14 della legge 24 giugno 1997, n. 196;
14) articolo 45, commi 15 e 16 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

b) al comma 6 dell'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, le parole "Per centri di ricerca di cui al terzo comma del presente articolo" sono sostituite dalle seguenti "Per i centri di ricerca scientifica e tecnologica, con particolare riguardo a quelli finalizzati ad attivita' produttive anche se collegati ad imprese ed anche se realizzati in forme consortili";

c) all'articolo 1, della legge 5 agosto 1988, n. 346, il comma 1 e' sostituito dal seguente:

"1. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e' autorizzato, per interventi di sostegno alla ricerca scientifica e tecnologica, a concedere contributi in conto interessi su mutui.";

d) all'articolo 11, comma 5 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, le parole "di cui ai commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti "di cui al comma 1" e l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Tali risorse sono destinate ad incrementare le disponibilita' del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, istituito nello stato di previsione del MURST".

 

TITOLO I I

Art. 10.
Norme di coordinamento con le competenze del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

1. Con decreti interministeriali di natura non regolamentare dei Ministri dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono determinate le modalita':
a) di partecipazione al sostegno finanziario delle attivita' di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), numero 1), attraverso un utilizzo integrato degli strumenti di competenza delle due Amministrazioni e per l'eventuale intervento di altre amministrazioni o soggetti pubblici;
b) di costituzione e di operativita' delle banche dati dei rispettivi Ministeri, concernenti gli interventi di cui al presente decreto e quelli di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in ordine alle attivita' finanziate a valere sul FIT e ai sensi del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, al fine di assicurare lo scambio di informazioni;
c) di trasferimento reciproco di domande e progetti presentati ad un Ministero relativamente ad attivita' di competenza dell'altra amministrazione, facendo salva la data di presentazione e l'eventuale livello di priorita' acquisito presso la prima amministrazione ricevente;
d) di armonizzazione delle istruttorie tecnicoscientifiche dei progetti e delle domande e dei criteri per gli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e);
e) di coordinamento delle attivita' dei rispettivi comitati per la valutazione delle attivita' finanziabili, che prevedano sessioni congiunte almeno trimestralmente ai fini di cui alla lettera a), di un monitoraggio degli interventi di sostegno e comunque obbligatoriamente in caso di incerta attribuzione della competenza sull'intervento.

2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato determina con proprio decreto le direttive per la gestione del FIT, sentiti il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ed il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il comma 3 dell'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e' abrogato.

3. Con decreto ministeriale il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato determina la nuova composizione del Comitato tecnico prevista dall'articolo 16 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, stabilendo le modalita' di funzionamento del medesimo, nonche', sentito il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il compenso spettante ai componenti a carico delle risorse del FIT. Il predetto decreto determina altresi' i casi di astensione dei componenti il comitato in sede di esame di programmi e domande, sulla base degli interessi diretti e indiretti con i soggetti ammessi all'intervento e delle altre fattispecie di cui all'articolo 51 del codice di procedura civile.

4. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' autorizzato ad utilizzare, su sua richiesta e con onere a carico del FIT, gli esperti di cui all'articolo 7, comma 1.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 27 luglio 1999

CIAMPI


Data a Roma, addi' 27 luglio 1999

D'ALEMA, Presidente del Consiglio dei Ministri
ZECCHINO, Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
PIAZZA, Ministro per la funzione pubblica
Visto, il Guardasigilli: Diliberto


NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- Gli articoli 76 e 87 della Costituzione sono i seguenti:
"Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti".
"Art. 87. Il Presidente della Repubblica e' il Capo dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
Puo' inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo' concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica".
- La legge 9 maggio 1989, n. 168, riguarda l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
- Si riporta il testo dell'art. 11, comma 1, lettera d) e dell'art. 18, comma l, lettere c), d) ed f) della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e della semplificazione amministrativa):
"Art. 11. - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il 31 gennaio 1999, uno o piu' decreti legislativi diretti a:
a)-b)-c): (Omissis);
d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica nonche' gli organismi operanti nel settore stesso".
"Art. 18. - 1. Nell'attuazione della delega di cui all'art. 11, comma 1, lettera d), il Governo, oltre a quanto previsto dall'art. 14 della presente legge, si attiene ai seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:
a)-b): (Omissis);
c) ridefinire la disciplina e lo snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica, tecnologica e spaziale e per la promozione del trasferimento e della difusione della tecnologia nell'industria, in particolare piccola e media, individuando un momento decisionale unitario al fine di evitare, anche con il riordino degli organi consultivi esistenti, sovrapposizioni di interventi da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, riordinando gli enti operanti nel settore secondo criteri di programmazione e di valutazione, in aggiunta a quelli previsti dall'art. 14 della presente legge, favorendo inoltre la mobilita' del personale e prevedendo anche forme di partecipazione dello Stato ad organismi costituiti dalle organizzazioni imprenditoriali e dagli enti di settore o di convenzionamento con essi;
d) previsione di organismi, strumenti e procedure per la valutazione dei risultati dell'attivita' di ricerca e dell'impatto dell'innovazione tecnologica sulla vita economica e sociale;
e) (Omissis);
f) programmazione e coordinamento dei flussi finanziari in ordine agli obiettivi generali della politica di ricerca.".
- L'art. 1, comma 12, della legge 16 giugno 1998, n. 191 (Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonche' norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica), cosi' recita:
"12. All'art. 11, comma 1, alinea, le parole: ''31 luglio 1998'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 gennaio 1999''".
- La legge 7 agosto 1997, n. 266, reca: "Interventi urgenti per l'economia".
- Il decreto legislativo 31 marzo 1988, n. 123, reca: "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59".
Il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, riguarda: "Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59".
- L'art. 5 della succitata legge 15 marzo 1997, n. 59, e' il seguente: "Art. 5. - 1. E' istituita una commissione parlamentare, composta da venti senatori e venti deputati, nominati rispettivamente dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, su designazione dei gruppi parlamentari.
2. La commissione elegge tra i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due segretari che insieme con il presidente formano l'ufficio di presidenza. La commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti, per l'elezione dell'ufficio di presidenza. Sino alla costituzione della commissione, il parere, ove occorra, viene espresso dalle competenti commissioni parlamentari.
3. Alle spese necessarie per il funzionamento della commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere.
4. La commissione:
a) esprime i pareri previsti dalla presente legge;
b) verifica periodicamente lo stato di attuazione delle riforme previste dalla presente legge e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere".

Note all'art. 1:

- Il comma 2, dell'art. 1 del citato decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e' il seguente:
"2. Sulla base degli indirizzi di cui al comma 1, delle risoluzioni parlamentari di approvazione del DPEF, di direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei piani e dei programmi di competenza delle amministrazioni dello Stato, di osservazioni e proposte delle predette amministrazioni, e' predisposto, approvato e annualmente aggiornato, ai sensi dell'art. 2 del presente decreto, il Programma nazionale per la ricerca (PNR), di durata triennale. Il PNR, con riferimento alla dimensione europea e internazionale della ricerca e tenendo conto delle iniziative, dei contributi e delle realta' di ricerca regionali, definisce gli obiettivi generali e le modalita' di attuazione degli interventi alla cui realizzazione concorrono, con risorse disponibili sui loro stati di previsione o bilanci, le pubbliche amministrazioni, ivi comprese, con le specificita' dei loro ordinamenti e nel rispetto delle loro autonomie ed attivita' istituzionali, le universita' e gli enti di ricerca. Gli obiettivi e gli interventi possono essere specificati per aree tematiche, settori, progetti, agenzie, enti di ricerca, anche prevedendo apposite intese tra le amministrazioni dello Stato".
- Si riporta il testo dell'art. 2 della citata legge 7 agosto 1997, n. 266:
"Art. 2. Le azioni di sostegno alle attivita' produttive contenute nella presente legge si esplicano nel quadro degli obiettivi macroeconomici fissati dal Documento di programmazione economicofinanziaria, in accordo con i criteri e nei limiti massimi consentiti dalla normativa dell'Unione europea e con particolare riferimento alla salvaguardia e allo sviluppo dell'occupazione pur in presenza dell'innovazione tecnologica, nonche' alla tutela e al miglioramento dell'ambiente. Le azioni suddette si informano altresi' al principio della programmazione, della trasparenza e della redditivita' delle iniziative". - L'art. 1 del regolamento (CEE) 2052/88 del consiglio del 24 giugno 1988 "Regolamento del Consiglio relativo alle missioni dei Fondi a finalita' strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti degli altri strumenti finanziari esistenti" cosi' recita:
"Art. 1. - L'azione che la Comunita' conduce attraverso i Fondi strutturali, lo strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP), istituito con il regolamento (CEE) n. 2080/93, la BEI, lo strumento finanziario di coesione e altri strumenti finanziari esistenti va a sostegno del conseguimento degli obiettivi generali di cui agli articoli 130 A e 130 C del trattato. I Fondi strutturali, lo SFOP, la BEI e gli altri strumenti finanziari esistenti contribuiscono ciascuno in maniera adeguata al conseguimento dei seguenti cinque obiettivi prioritari:
1) promuovere lo sviluppo e l'adeguamento strutturale delle regioni il cui sviluppo e' in ritardo, in appresso denominato ''obiettivo n. 1'';
2) riconvertire le regioni, regioni frontaliere o parti di regioni (compresi i bacini d'occupazione e le comunita' urbane) gravemente colpite dal declino industriale, in appresso denominato ''obiettivo n. 2'';
3) lottare contro la disoccupazione di lunga durata e facilitare l'inserimento professionale dei giovani e l'integrazione delle persone minacciate di esclusione dal mercato del lavoro, in appresso denominato ''obiettivo n. 3'';
4) agevolare l'adattamento dei lavoratori e delle lavoratrici ai mutamenti industriali e all'evoluzione dei sistemi di produzione, in appresso denominato ''obiettivo n. 4'';
5) promuovere lo sviluppo rurale:
a) accelerando l'adeguamento delle strutture agrarie, nell'ambito della riforma della politica agricola comune;
b) agevolando lo sviluppo e l'adeguamento strutturale delle zone rurali, in appresso denominati rispettivamente ''obiettivo n. 5a)'' e ''obiettivo n. 5b)''.
Nel quadro della revisione della politica comune della pesca, le misure di adeguamento delle strutture della pesca rientrano nell'obiettivo n. 5a".
- Si riporta il testo dell'art. 92.3, lettere a) e c), del Trattato di Roma (Trattato che istituisce la Comunita' europea):
"3. Possono considerarsi compatibili con il mercato comune:
a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione;
b) Omissis;
c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attivita' o di talune regioni economiche, sempreche' non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. Tuttavia, gli aiuti alle costruzioni navali esistenti alla data del 1 gennaio 1957, in quanto determinati soltanto dall'assenza di una protezione doganale, sono progressivamente ridotti alle stesse condizioni che si applicano per l'abolizione dei dazi doganali, fatte salve le disposizioni del presente trattato relative alla politica commerciale comune nei confronti dei Paesi terzi".
- Il testo dell'art. 5 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e' il seguente:
"Art. 5. - 1. E' istituito, presso il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, il comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR), composto da non piu' di 7 membri, anche stranieri, di comprovata qualificazione ed esperienza, scelti in una pluralita' di ambiti metodologici e disciplinari. Il comitato opera per il sostegno alla qualita' e alla migliore utilizzazione della ricerca scientifica e tecnologica nazionale, secondo autonome determinazioni con il compito di indicare i criteri generali per le attivita' di valutazione dei risultati della ricerca, di promuovere la sperimentazione, l'applicazione e la diffusione di metodologie, tecniche e pratiche di valutazione, degli enti e delle istituzioni scientifiche e di ricerca, dei programmi e progetti scientifici e tecnologici e delle attivita' di ricerca, favorendo al riguardo il confronto e la cooperazione tra le diverse istituzioni operanti nel settore, nazionali e internazionali.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sono nominati i componenti del comitato e ne e' determinata la durata del mandato. I dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa per la durata del mandato. Il comitato elegge nel suo seno il presidente.
3. Il comitato, d'intesa con le amministrazioni dello Stato, collabora con strutture interne alle medesime per la definizione e la progettazione di attivita' di valutazione di enti di ricerca da esse vigilati o finanziati, nonche' di progetti e programmi di ricerca da esse realizzati o coordinati. Al comitato possono ricorrere anche altre pubbliche amministrazioni.
4. Le indennita' spettanti ai membri del comitato sono determinate con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, a valere sullo stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
5. Il comitato predispone rapporti periodici sull'attivita' svolta e una relazione annuale in materia di valutazione della ricerca, che trasmette al Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, ai Ministri interessati e al CIPE. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica cura la pubblicazione e la diffusione dei rapporti e delle relazioni del comitato.
6. Le competenze di indirizzo e di promozione del comitato non possono essere delegate ad altri soggetti. Il comitato si avvale della segreteria tecnica di cui all'art. 2, comma 3, del presente decreto e puo' ricorrere, limitatamente a specifici adempimenti strumentali, a societa' od enti prescelti ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di appalti di servizi".

Note all'art. 2:

- L'art. 2195 del codice civile e' il seguente:
"Art. 2195 (Imprenditori soggetti a registrazione). - Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione, nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano:
1) un'attivita' industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;
2) un'attivita' intermediaria nella circolazione dei beni;
3) un'attivita' di trasporto per terra, per acqua o per aria;
4) un'attivita' bancaria o assicurativa;
5) altre attivita' ausiliarie delle precedenti.
Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attivita' e alle imprese commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attivita' indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano".
- Il titolo della legge 8 agosto 1985, n. 443, e' il seguente: "Leggequadro per l'artigianato".
- Il testo degli articoli 13 e 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), e' il seguente:
"Art. 13. - 1. La Banca d'Italia iscrive in un apposito albo le banche autorizzate in Italia e le succursali delle banche comunitarie stabilite nel territorio della Repubblica.
2. Le banche indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione nell'albo".
"Art. 106. - 1. L'esercizio nei confronti del pubblico delle attivita' di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi e' riservato a intermediari finanziari iscritti in un apposito elenco tenuto dal Ministro del tesoro, che si avvale dell'UIC.
2. Gli intermediari finanziari indicati nel comma 1 possono svolgere esclusivamente attivita' finanziarie, fatte salve le riserve di attivita' previste dalla legge.
3. L'iscrizione nell'elenco e' subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni:
a) forma di societa' per azioni, di societa' in accomandita per azioni, di societa' a responsabilita' limitata o di societa' cooperativa;
b) oggetto sociale conforme al disposto del comma 2;
c) capitale sociale versato non inferiore a cinque volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle societa' per azioni;
d) possesso da parte dei partecipanti al capitale e degli esponenti aziendali dei requisiti previsti dagli articoli 108 e 109.
4. Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC:
a) specifica il contenuto delle attivita' indicate nel comma 1, nonche' in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico. Il credito al consumo si considera comunque esercitato nei confronti del pubblico anche quando sia limitato all'ambito dei soci;
b) per gli intermediari finanziari che svolgono determinati tipi di attivita', puo', in deroga a quanto previsto dal comma 3, vincolare la scelta della forma giuridica, consentire l'assunzione di altre forme giuridiche e stabilire diversi requisiti patrimoniali.
5. Le modalita' di iscrizione nell'elenco sono disciplinate dal Ministro del tesoro, sentito l'UIC; l'UIC da' comunicazione delle iscrizioni alla Banca d'Italia e alla CONSOB.
6. L'UIC puo' chiedere agli intermediari finanziari la comunicazione di dati e notizie per verificare il permanere delle condizioni per l'iscrizione nell'elenco.
7. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari comunicano all'UIC, con le modalita' dallo stesso stabilite, le cariche analoghe ricoperte presso altre societa' ed enti di qualsiasi natura. Con decreto ministeriale 11 dicembre 1995 (Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1995, n. 303) sono stati fissati modalita' e termini per l'iscrizione nell'elenco generale".
- La legge 14 agosto 1993, n. 344, concerne: "Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare chiusi".
- L'art. 2 della legge 31 luglio 1991, n. 317 (Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese), cosi' recita: "Art. 2. - 1. Al fine di poter beneficiare delle agevolazioni di cui all'art. 9, possono essere costituite societa' finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo aventi come oggetto sociale esclusivo l'assunzione di partecipazioni temporanee al capitale di rischio di piccole imprese costituite in forma di societa' di capitali, che non possano comunque dar luogo alla determinazione delle condizioni di cui all'art. 2359 del codice civile.
2. Le societa' finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo, ivi comprese le societa' finanziarie regionali aventi i requisiti di cui al comma 1, devono avere forma di societa' per azioni.
3. Con decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede a istituire un albo al quale devono essere iscritte le societa' finanziarie di cui al comma 2 per poter esercitare l'attivita' di cui al comma 1 e beneficiare delle agevolazioni di cui all'art. 9.
4. Il decreto di cui al comma 3 determina:
a) le modalita' della domanda di iscrizione all'albo e dell'iscrizione medesima;
b) i requisiti della societa', dei suoi amministratori, dei dirigenti muniti di poteri di rappresentanza, dei componenti il collegio sindacale, nonche' dei soggetti che esercitano il controllo della societa' stessa ai sensi dell'art. 2359 del codice civile;
c) l'ammontare minimo del capitale sociale, i limiti dell'indebitamento, i rapporti tra il patrimonio netto e l'ammontare degli investimenti in partecipazioni;
d) le modalita' di verifica della sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui alle lettere a), b) e c), ai fini dell'iscrizione all'albo;
e) le modalita' applicative del vincolo di temporaneita' delle partecipazioni assunte.
5. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato trasmette alla Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB) l'elenco delle societa' iscritte all'albo di cui al comma 3.
6. Si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla vigilanza di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197".
- L'art. 37 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), cosi' recita:
"Art. 37. - 1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, determina i criteri generali cui devono uniformarsi i fondi comuni di investimento con riguardo:
a) all'oggetto dell'investimento;
b) alle categorie di investitori cui e' destinata l'offerta delle quote;
c) alle modalita' di partecipazione ai fondi aperti e chiusi, con particolare riferimento alla frequenza di emissione e rimborso delle quote, all'eventuale ammontare minimo delle sottoscrizioni e alle procedure da seguire;
d) all'eventuale durata minima e massima.
2. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce inoltre:
a) le ipotesi nelle quali deve adottarsi la forma del fondo chiuso;
b) i casi in cui e' possibile derogare alle norme prudenziali di contenimento e di frazionamento del rischio stabilite dalla Banca d'Italia, avendo riguardo anche alla qualita' e all'esperienza professionale degli investitori;
c) le scritture contabili, il rendiconto e i prospetti periodici che le societa' di gestione del risparmio redigono, in aggiunta a quanto prescritto per le imprese commerciali, nonche' gli obblighi di pubblicita' del rendiconto e dei prospetti periodici;
d) le ipotesi nelle quali la societa' di gestione del risparmio deve chiedere l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato dei certificati rappresentativi delle quote dei fondi;
e) i requisiti e i compensi degli esperti indipendenti indicati nell'art. 6, comma 1, lettera c), n. 5".
- Si riporta il testo dell'art 107 del succitato decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385:
"Art. 107. - 1. Il Ministro del tesoro, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, determina criteri oggettivi, riferibili all'attivita' svolta, alla dimensione e al rapporto tra indebitamento e patrimonio, in base ai quali sono individuati gli intermediari finanziari che si devono iscrivere in un elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia.
2. La Banca d'Italia, in conformita' delle deliberazioni del CICR, detta agli intermediari iscritti nell'elenco speciale disposizioni aventi ad oggetto l'adeguatezza patrimoniale e il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni nonche' l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni. La Banca d'Italia puo' adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari per le materie in precedenza indicate. Con riferimento a determinati tipi di attivita' la Banca d'Italia puo' inoltre dettare disposizioni volte ad assicurarne il regolare esercizio.
3. Gli intermediari inviano alla Banca d'Italia, con le modalita' e nei termini da essa stabiliti, segnalazioni periodiche, nonche' ogni altro dato e documento richiesto.
4. La Banca d'Italia puo' effettuare ispezioni con facolta' di richiedere l'esibizione di documenti e gli atti ritenuti necessari. 4-bis. La Banca d'Italia puo' imporre agli intermediari il divieto di intraprendere nuove operazioni per violazione di norme di legge o di disposizioni emanate ai sensi del presente decreto.
5. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale restano iscritti anche nell'elenco generale; a essi non si applicano i commi 6 e 7 dell'art. 106.
6. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale, quando siano stati autorizzati all'esercizio di servizi di investimento ovvero abbiano acquisito fondi con obbligo di rimborso per un ammontare superiore al patrimonio, sono assoggettati alle disposizioni previste nel titolo IV, capo I, sezione I e III; in luogo degli articoli 86, commi 6 e 7, 87, comma 1, si applica l'art. 57, commi 4 e 5, del testo unico delle disposizioni in materia di mercati finanziari, emanato ai sensi dell'art. 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52".
- Il comma 6 dell'art. 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), cosi' recita:
"6. Le universita', gli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni e integrazioni, l'ENEA e l'ASI, nell'ambito delle disponibilita' di bilancio, assicurando, con proprie disposizioni, idonee procedure di valutazione comparativa e la pubblicita' degli atti, possono conferire assegni per la collaborazione ad attivita' di ricerca. Possono essere titolari degli assegni dottori di ricerca o laureati in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo per lo svolgimento di attivita' di ricerca, con esclusione del personale di ruolo presso i soggetti di cui al primo periodo del presente comma. Gli assegni hanno durata non superiore a quattro anni e possono essere rinnovati nel limite massimo di otto anni con lo stesso soggetto, ovvero di quattro anni se il titolare ha usufruito della borsa per il dottorato di ricerca. Non e' ammesso il cumulo con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca dei titolari di assegni. Il titolare di assegni puo' frequentare corsi di dottorato di ricerca anche in deroga al numero determinato, per ciascuna universita', ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, fermo restando il superamento delle prove di ammissione. Le universita' possono fissare il numero massimo dei titolari di assegno ammessi a frequentare in soprannumero i corsi di dottorato. Il titolare in servizio presso amministrazioni pubbliche puo' essere collocato in aspettativa senza assegni. Agli assegni di cui al presente comma si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni e integrazioni, nonche', in materia previdenziale, quelle di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni e integrazioni. Per la determinazione degli importi e per le modalita' di conferimento degli assegni si provvede con decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. I soggetti di cui al primo periodo del presente comma sono altresi' autorizzati a stipulare, per specifiche prestazioni previste da programmi di ricerca, appositi contratti ai sensi degli articoli 2222 e seguenti del codice civile, compatibili anche con rapporti di lavoro subordinato presso amministrazioni dello Stato ed enti. pubblici e privati. Gli assegni e i contratti non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dei soggetti di cui al primo periodo del presente comma".

 

Note all'art. 4:

- L'art. 5 della citata legge 27 dicembre 1997, n. 449, cosi' recita:
"Art. 5. - 1. Alle piccole e medie imprese, come definite ai sensi della disciplina comunitaria vigente per gli aiuti di Stato alle medesime destinati, alle imprese artigiane e ai soggetti di cui all'art. 17 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, al fine di potenziarne l'attivita' di ricerca anche avviando nuovi progetti, e' concesso, a partire dal periodo di imposta in corso al 1 gennaio 1998, un credito di imposta pari:
a) a 15 milioni di lire per ogni nuova assunzione a tempo pieno, anche con contratto a tempo determinato, fino ad un massimo di 60 milioni di lire per soggetto beneficiario, di titolari di dottorato di ricerca o di possessori di altro titolo di formazione postlaurea, conseguito anche all'estero, nonche' di laureati con esperienza nel settore della ricerca;
b) al 60 per cento degli importi per ogni nuovo contratto per attivita' di ricerca commissionata ad universita', consorzi e centri interuniversitari, enti pubblici e istituzioni di ricerca di cui all'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni e integrazioni, Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), Agenzia spaziale italiana (ASI), fondazioni private che svolgono direttamente attivita' di ricerca scientifica, laboratori di cui all'art. 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, nonche' degli importi per assunzione degli oneri relativi a borse di studio concesse per la frequenza a corsi di dottorato di ricerca, nel caso il relativo programma di ricerca sia concordato con il soggetto di cui al presente comma.
2. Le agevolazioni di cui al comma 1, lettera a), sono concesse ai soggetti di cui al comma 1 operanti nel territorio nazionale a condizione che:
a) il soggetto beneficiario, anche di nuova costituzione, realizzi, nell'anno di riferimento del credito di imposta, un incremento netto del numero di dipendenti a tempo pieno rispetto all'anno precedente, comprendendovi anche i dipendenti assunti a tempo determinato e con contratti di formazione e lavoro. Per i soggetti beneficiari gia' costituiti al 30 settembre 1997, l'incremento e' commisurato al numero dei dipendenti esistenti a tale data;
b) si verifichino le fattispecie di cui all'art. 4, comma 5, lettere b), c), d), e), senza la limitazione all'ambito territoriale di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88, e successive modificazioni, nonche' g).
3. Le agevolazioni di cui al comma 1, lettera b), sono concesse ai soggetti di cui al comma 1 operanti su tutto il territorio nazionale a condizione che l'importo contrattuale di cui al predetto comma 1, lettera b), si riferisca ad atto stipulato nei periodi di imposta a partire da quello in corso al 1 gennaio 1998 e negli stessi periodi il soggetto beneficiario realizzi un incremento netto dei predetti importi.
4. Le agevolazioni di cui al comma 1, lettera b), possono essere concesse anche ad altre imprese di cui all'art. 2195 del codice civile, non comprese nella definizione di cui al comma 1, a condizione che l'importo assegnato annualmente alla copertura delle medesime agevolazioni, ai sensi del comma 7, sia comunque destinato prioritariamente ai soggetti di cui al comma 1 e che l'investimento in ricerca sia aggiuntivo ai sensi della disciplina comunitaria vigente per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo, secondo modalita' attuative e parametri di riferimento determinati dai decreti di cui al predetto comma 7.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano per i settori esclusi di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunita' europee 96/C68/06. Le agevolazioni di cui al presente articolo non sono cumulabili con altre agevolazioni disposte per la stessa finalita' da norme nazionali o regionali ad eccezione di quelle previste dall'art. 14 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni, e dall'art. 13 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, secondo misure determinate dai decreti di cui al comma 7 del presente articolo. I predetti decreti possono altresi determinare la cumulabilita' delle agevolazioni di cui al presente articolo con benefici concessi ai sensi della comunicazione della Commissione delle Comunita' europee di cui al presente comma, purche' non sia superato il limite massimo per soggetto beneficiario di cui al comma 1, lettera a), relativamente al credito di imposta ivi previsto.
6. Si applicano ai crediti di imposta di cui al presente articolo le disposizioni di cui all'art. 4, commi 4, 6 e 7.
7. Con uno o piu' decreti del Ministro delle finanze, emanati di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono determinati le modalita' di attuazione del presente articolo, nonche' di controllo e regolazione contabile dei crediti di imposta e gli importi massimi per soggetto beneficiario delle agevolazioni di cui al comma 1, lettera b), nonche' possono essere rideterminatigli importi dei crediti di imposta di cui al comma 1, lettere a) e b). Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, per quanto concerne gli interventi nelle aree depresse, sono posti a carico delle quote di cui all'art. 4, comma 11; per quanto riguarda gli interventi sulle altre aree del Paese e gli interventi rimasti esclusi dalle quote di cui all'art. 4, comma 11, gli oneri sono posti a carico delle disponibilita' di cui al fondo speciale per la ricerca applicata, istituito dall'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e disciplinato ai sensi della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni e integrazioni, nei limiti di apposite quote non superiori a lire 80 miliardi annui e secondo modalita' determinate nei decreti di cui al presente comma, allo scopo non assegnando specifici stanziamenti per le finalita' di cui all'art. 10 della predetta legge n. 46 del 1982.
8. All'art. 14 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: "19 dicembre 1992, n. 488;" sono inserite le seguenti: "articolo 11, comma 5, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, e relativa legge di conversione 19 luglio 1994, n. 451";
b) al comma 2, dopo le parole: "degli enti pubblici di ricerca" sono inserite le seguenti: "e delle universita'" e dopo le parole: "consentito agli enti" sono inserite le seguenti: "e agli atenei";
c) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "rapporto di lavoro con l'ente" sono inserite le seguenti: "o con l'ateneo" e al terzo periodo; dopo le parole: "corrisposto dall'ente", sono inserite le seguenti: "o dall'ateneo";
d) al comma 4, le parole da: "nonche' per l'anno 1998" fino a: "n. 451" sono sostituite dalle seguenti: "nonche', dall'anno 1999 e con riferimento agli atenei, a valere sui trasferimenti statali ad essi destinati" e dopo le parole: "enti pubblici di ricerca" sono inserite le seguenti: "e alle universita'".
- Si riporta il testo dei commi da 203 a 207, dell'art. 2, della legge 23 dicembre 1996, n. 662: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica":
"203. Gli interventi che coinvolgono una molteplicita' di soggetti pubblici e privati ed implicano decisioni istituzionali e risorse finanziarie a carico delle amministrazioni statali, regionali e delle province autonome nonche' degli enti locali possono essere regolati sulla base di accordi cosi' definiti:
a) ''Programmazione negoziata'', come tale intendendosi la regolamentazione concordata tra soggetti pubblici o tra il soggetto pubblico competente e la parte o le parti pubbliche o private per l'attuazione di interventi diversi, riferiti ad un'unica finalita' di sviluppo, che richiedono una valutazione complessiva delle attivita' di competenza;
b) ''Intesa istituzionale di programma'' come tale intendendosi l'accordo tra amministrazione centrale, regionale o delle province autonome con cui tali soggetti si impegnano a collaborare sulla base di una ricognizione programmatica delle risorse finanziarie disponibili, dei soggetti interessati e delle procedure amministrative occorrenti, per la realizzazione di un piano pluriennale di interventi d'interesse comune o funzionalmente collegati. La gestione finanziaria degli interventi per i quali sia necessario il concorso di piu' amministrazioni dello Stato, nonche' di queste ed altre amministrazioni, enti ed organismi pubblici, anche operanti in regime privatistico, puo' attuarsi secondo le procedure e le modalita' previste dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367;
c) ''Accordo di programma quadro'', come tale intendendosi l'accordo con enti locali ed altri soggetti pubblici e privati promosso dagli organismi di cui alla lettera b), in attuazione di una intesa istituzionale di programma per la definizione di un programma esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati. L'accordo di programma quadro indica in particolare: 1) le attivita' e gli interventi da realizzare, con i relativi tempi e modalita' di attuazione e con i termini ridotti per gli adempimenti procedimentali; 2) i soggetti responsabili dell'attuzione delle singole attivita' ed interventi; 3) gli eventuali accordi di programma ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142; 4) le eventuali conferenze di servizi o convenzioni necessarie per l'attuazione dell'accordo; 5) gli impegni di ciascun soggetto, nonche' del soggetto cui competono poteri sostitutivi in caso di inerzie, ritardi o inadempienze; 6) i procedimenti di conciliazione o definizione di conflitti tra i soggetti partecipanti all'accordo; 7) le risorse finanziarie occorrenti per le diverse tipologie di intervento, a valere sugli stanziamenti pubblici o anche reperite tramite finanziamenti privati; 8) le procedure ed i soggetti responsabili per il monitoraggio e la verifica dei risultati. L'accordo di programma quadro e' vincolante per tutti i soggetti che vi partecipano. I controlli sugli atti e sulle attivita' posti in essere in attuazione dell'accordo di programma quadro sono in ogni caso successivi. Limitatamente alle aree di cui alla lettera f), gli atti di esecuzione dell'accordo di programma quadro possono derogare alle norme ordinarie di amministrazione e contabilita', salve restando le esigenze di concorrenzialita' e trasparenza e nel rispetto della normativa comunitaria in materia di appalti, di ambiente e di valutazione di impatto ambientale. Limitatamente alle predette aree di cui alla lettera f), determinazioni congiunte adottate dai soggetti pubblici interessati territorialmente e per competenza istituzionale in materia urbanistica possono comportare gli effetti di variazione degli strumenti urbanistici gia' previsti dall'art. 27, commi 4 e 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142;
d) ''Patto territoriale'' come tale intendendosi l'accordo, promosso da enti locali, parti sociali, o da altri soggetti pubblici o privati con i contenuti di cui alla lettera c), relativo all'attuazione di un programma di interventi caratterizzato da specifici obiettivi di promozione dello sviluppo locale;
e) ''Contratto di programma'', come tale intendendosi il contratto stipulato tra l'amministrazione statale competente, grandi imprese, consorzi di medie e piccole imprese e rappresentanze di distretti industriali per la realizzazione di interventi oggetto di programmazione negoziata;
f) ''Contratto di area'' come tale intendendosi lo strumento operativo, concordato tra amministrazioni, anche locali, rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro, nonche' eventuali altri soggetti interessati, per la realizzazione delle azioni finalizzate ad accelerare lo sviluppo e la creazione di una nuova occupazione in territori circoscritti, nell'ambito delle aree di crisi indicate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero del bilancio e della programmazione economica e sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro quindici giorni dalla richiesta, e delle aree di sviluppo industriale e dei nuclei di industrializzazione situati nei territori di cui all'obiettivo 1 del regolamento CEE n. 2052/88, nonche' delle aree industrializzate realizzate a norma dell'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, che presentino requisiti di piu' rapida attivazione di investimenti di disponibilita' di aree attrezzate e di risorse private o derivanti da interventi normativi. Anche nell'ambito dei contratti d'area dovranno essere garantiti ai lavoratori i trattamenti retributivi previsti dall'art. 6, comma 9, lettera c), del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389".
"204. Agli interventi di cui alle lettere d) e f) del comma 203 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla lettera c) del medesimo comma 203".
"205. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con deliberazione adottata su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, approva le intese istituzionali di programma".
"206. Il CIPE, con le procedure di cui al comma 205 e sentite le Commissioni parlamentari competenti che si pronunciano entro quindici giorni dalla richiesta, delibera le modalita' di approvazione dei contratti di programma, dei patti territoriali e dei contratti di area e gli eventuali finanziamenti limitatamente ai territori delle aree depresse; puo' definire altresi' ulteriori tipologie della contrattazione programmata disciplinandone le modalita' di proposta, di approvazione, di attuazione, di verifica e controllo".
"207. In sede di riparto delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo delle aree depresse, il CIPE determina le quote da riservare per i contratti di area e per i patti territoriali ed integra la disciplina stabilita dai commi da 203 a 214 del presente articolo ai fini della relativa attuazione. Le predette somme, da iscrivere su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro, sono trasferite alla Cassa depositi e prestiti, che provvede ai relativi pagamenti in favore dei beneficiari. Al medesimo capitolo fanno carico anche gli importi da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti a titolo di commissione per il servizio reso ovvero a titolo di interesse sulle eventuali anticipazioni effettuate".
- I commi 1 e 4, dell'art. 7 del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 cosi' recitano:
"1. I benefici determinati dagli interventi sono attribuiti in una delle seguenti forme: credito d'imposta, bonus fiscale, secondo i criteri e le procedure previsti dall'art. 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, concessione di garanzia, contributo in conto capitale, contributo in conto interessi, finanziamento agevolato".
"4. Il bonus fiscale puo' essere utilizzato dal soggetto beneficiario, con le modalita' stabilite dal decreto 24 gennaio 1996, n. 90 del Ministro delle finanze, in una o piu' soluzioni a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla ricezione dello stesso, per il pagamento, presso il concessionario del servizio della riscossione competente per territorio, delle imposte che affluiscono sul conto fiscale di cui alla legge 30 dicembre 1991, n. 413, intestato allo stesso soggetto beneficiario, ivi incluse quelle dovute in qualita' di sostituto d'imposta. Il bonus fiscale e' rilasciato dal soggetto competente in duplice esemplare; in occasione del primo versamento delle imposte sul proprio conto fiscale, l'impresa beneficiaria consegna al concessionario uno dei due esemplari".
- Il decreto interministeriale 22 luglio 1998, n. 275, riguarda: "Regolamento recante disciplina delle modalita' di concessione degli incentivi per la ricerca scientifica, ai sensi dell'art. 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449".
- L'art. 2751-bis del codice civile cosi' recita:
"Art. 2751-bis . - Crediti per retribuzioni e provvigioni, crediti dei coltivatori diretti, delle societa' od enti cooperativi e delle imprese artigiane.
Hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti:
1) le retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma, ai prestatori di lavoro subordinato e tutte le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro, nonche' il credito del lavoratore per i danni conseguenti alla mancata corresponsione, da parte del datore di lavoro, dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori ed il credito per il risarcimento del danno subito per effetto di un licenziamento inefficace, nullo o annullabile;
2) le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d'opera intellettuale dovute per gli ultimi due anni di prestazione;
3) le provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia dovute per l'ultimo anno di prestazione e le indennita' dovute per la cessazione del rapporto medesimo;
4) i crediti del coltivatore diretto, sia proprietario che affittuario, mezzadro, colono soccidario o comunque compartecipante, per i corrispettivi della vendita dei prodotti, nonche' i crediti del mezzadro o del colono indicati dall'art. 2765;
5) i crediti dell'impresa artigiana e delle societa' od enti cooperativi di produzione e di lavoro, per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti.
5-bis) i crediti delle societa' cooperative agricole e dei loro consorzi per i corrispettivi della vendita dei prodotti".

Note all'art. 6:

- Il testo dell'art. 10 del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e' il seguente:
"Art. 10. - 1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, per quanto concerne gli interventi in materia di ricerca scientifica, con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sulla base dei documenti di cui all'art. 11, comma 4, predispone annualmente, previo parere della Conferenza Statoregioni o rispettivamente della Conferenza Statocitta', la relazione di cui all'art. 1 della legge 7 agosto 1997, n. 266, allegata al documento di programmazione economicofinanziaria, nella quale sono indicati:
a) il quadro programmatico dell'intervento pubblico in favore delle imprese per il triennio successivo, avuto riguardo allo sviluppo tendenziale dell'apparato produttivo e del sistema tecnologico, nonche' alle esigenze di riequilibrio territoriale;
b) lo stato di attuazione delle singole normative;
c) l'efficacia degli interventi rispetto agli obiettivi perseguiti;
d) il fabbisogno finanziario per il finanziamento degli interventi.
2. Le autorizzazioni legislative di spesa concernenti interventi agevolativi alle imprese, stabilite da norme in vigore, a decorrere dall'anno finanziario 1999 vengono determinate ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni. L'importo cosi' determinato viene iscritto sotto la voce ''Ministero del tesoro'', per essere ripartito tra i fondi istituiti, ai sensi dell'art. 7, comma 9, negli stati di previsione della spesa dei Ministeri competenti alla concessione degli interventi, in conformita' alle indicazioni del documento di programmazione economico finanziaria.
3. Tenuto conto delle indicazioni contenute nel documento di programmazione economicofinanziaria, la legge di accompagnamento alla legge finanziaria indica:
a) le misure correttive da apportare alla legislazione vigente;
b) gli obiettivi da perseguire tramite l'adozione di nuovi interventi".
- Il testo dell'art. 14, della legge 17 febbraio 1982, n. 46 (Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale), e' il seguente:
"Art. 14. - Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' istituito il "Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica". Il fondo e' amministrato con gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
Gli interventi del fondo hanno per oggetto programmi di imprese destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o processi produttivi o al miglioramento di prodotti o processi produttivi gia' esistenti. Tali programmi riguardano le attivita' di progettazione, sperimentazione, sviluppo e preindustrializzazione, unitariamente considerate.
Il CIPI, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le condizioni di ammissibilita' agli interventi del fondo, indica la priorita' di questi avendo riguardo alle esigenze generali dell'economia nazionale e determina i criteri per le modalita' dell'istruttoria".

- Per il testo dell'art. 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si veda nelle note all'art. 4.

- L'art. 3 del citato decreto interministeriale 22 luglio 1998, n. 275, e' il seguente:
"Art. 3. - 1. A partire dal periodo di imposta in corso al 1 gennaio 1998, puo' essere concesso ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettere, a), b), c) e d) un credito di imposta pari a:
a) 15 milioni di lire, fino ad un massimo di 60 milioni di lire per oggetto beneficiario, per ogni nuova assunzione a tempo pieno, anche con contratto di lavoro a tempo determinato di durata almeno biennale, di titolari di dottorato di ricerca o di possessori di titolo di formazione postlaurea conseguito anche all'estero o di laureati con certificata esperienza nel settore della ricerca. 2.
A partire dal periodo di imposta in corso al 1 gennaio 1998 puo' essere concesso ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, un credito di imposta pari al:
a) 60 per cento, fino ad un massimo di 250 milioni di lire per soggetto beneficiario, degli importi per ogni nuovo contratto per attivita' di ricerca commissionata ad universita', consorzi e centri interuniversitari, enti pubblici e istituzioni di ricerca di cui all'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni e integrazioni, E.N.E.A, A.S.I., fondazioni private che svolgono direttamente attivita' di ricerca scientifica, laboratori di cui all'art. 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;
b) 60 per cento, fino ad un massimo di 50 milioni di lire per soggetto beneficiario, degli importi per l'assunzione degli oneri relativi a borse di studio concesse per la frequenza a corsi di dottorato di ricerca, a condizione che il programma di ricerca dei dottorandi beneficiari delle borse sia concordato tra l'universita' e uno dei soggetti di cui all'art. 2, comma 1, previa specifica e formale intesa tra le parti.
3. Se il soggetto di cui all'art. 2, comma 1, usufruisce, a partire dal 1 gennaio 1998, dei contributi previsti dai decreti attuativi delle disposizioni di cui all'art. 14 della legge 24 giugno 1997, n. 196, nonche' del credito di imposta di cui all'art. 13 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, le misure delle agevolazioni di cui alla lettera a) del comma 1, ove relative all'assunzione della stessa unita' di personale, sono ridotte del 50 per cento e le misure delle agevolazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2, ove relative alle stesse voci di spesa sono ridotte del 50 per cento. Al di fuori dei casi indicati, le agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 non sono cumulabili con altre agevolazioni previste per le stesse finalita' da normative nazionali o comunitarie".

Note all'art. 7:

- Il testo dell'art. 3, comma 2, del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, cosi' recita:
"2. Ferma restando la concessione da parte del soggetto competente, per lo svolgimento dell'attivita' istruttoria o di erogazione, tenuto conto della complessita' degli adempimenti di natura tecnica o gestionale, possono essere stipulate convenzioni, le cui obbligazioni sono di natura privatistica, con societa' o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzieta' in relazione allo svolgimento delle predette attivita', selezionati tramite le procedure di gara previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157. Gli oneri derivanti dalle convenzioni in misura non superiore a quanto determinato in sede di aggiudicazione della gara sono posti a carico degli stanziamenti cui le convenzioni si riferiscono: in ogni caso e' disposto il pagamento di penali in caso di revoca di interventi dall'aggiudicatario in misura percentuale sul valore dell'intervento, fatti salvi esclusivamente i casi di accertata falsita' dei documenti".

- Per il titolo del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, si veda nelle note all'art. 1. - L'art. 51 del codice di procedura civile, e' il seguente:
"Art. 51 (Astensione del giudice). - Il giudice ha l'obbligo di astenersi:
1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
2) se egli stesso o la moglie e' parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o e' convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
5) se e' tutore, curatore, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, e' amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una societa' o stabilimento che ha interesse nella causa.
In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice puo' richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio l'autorizzazione e' chiesta al capo dell'ufficio superiore".

Note all'art. 8:

- Il comma 3 dell'art. 11 del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, cosi' recita:
"3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, previo assenso del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, predispone i criteri per lo svolgimento delle attivita' di monitoraggio e di valutazione degli interventi".

- Per il titolo della legge 17 febbraio 1982, n. 46 si veda nelle note all'art. 6.

 

Note all'art. 9:

- L'art. 2, comma 1, lettera d), della citata legge 17 febbraio 1982, n. 46, cosi' recita:
"Art. 2. - Possono beneficiare degli interventi del fondo di cui all'articolo precedente i seguenti soggetti:
a)-b)-c) (Omissis);
d) societa' di ricerca costituite con i mezzi del fondo tra i soggetti delle lettere a), b), c) ed e), nonche' tra le societa' finanziarie di controllo e di gestione di imprese industriali;".

- La legge 25 ottobre 1968, n. 1089, reca: "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 30 agosto 1968, n. 918, recante provvidenze creditizie, agevolazioni fiscali e sgravio di oneri sociali per favorire nuovi investimenti nei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato e nuove norme sui territori depressi del centro nord, sulla ricerca scientifica e tecnologica e sulle Ferrovie dello Stato".

- Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 (Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno), cosi' come riformulato dal presente decreto (le parole in corsivo evidenziano le sostituzioni):
"6. Per i centri di ricerca scientifica e tecnologica, con particolare riguardo a quelli finalizzati ad attivita' produttive anche se collegati ad imprese ed anche se realizzati in forme consortili, e' concesso lo sgravio contributivo di cui all'art. 59, comma nono, limitatamente agli oneri a carico del datore di lavoro".

- Si trascrive il comma 5 dell'art. 11 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299 (Disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali), convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, cosi' come riformulato dal presente decreto (le parole in corsivo evidenziano le sostituzioni):
"5. Al finanziamento delle iniziative di cui al comma 1 si provvede nei limite delle risorse finanziarie, non inferiori a lire 50 miliardi annui, preordinate allo scopo dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 11, comma 31, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Tali risorse sono destinate ad incrementare le disponibilita' del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, istituito nello stato di previsione del MURST".

 

Note all'art. 10:

- Il decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, reca: Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica".

- Per il testo del comma 3 dell'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, si veda nelle note all'art. 6.

- L'art. 16 della citata legge 17 febbraio 1982, n. 46, e' il seguente:
"Art. 16. - Le domande di concessione delle agevolazioni sono presentate, insieme con i programmi, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che provvede all'istruttoria, secondo modalita' deliberate dal CIPI.
Gli interventi del fondo di cui al precedente art. 14 sono deliberati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere di un comitato tecnico composto dai membri indicati nel sesto comma dell'art. 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675, da un rappresentante designato dal Ministro delle partecipazioni statali e da cinque esperti altamente qualificati nelle discipline scientifiche e tecniche attinenti alle produzioni industriali, scelti dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di intesa con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica. Il CIPI definisce l'entita', le condizioni e le modalita' dell'intervento e stabilisce eventuali clausole particolari da inserire nel contratto di cui al comma successivo.
A seguito della delibera del CIPI, tra il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'impresa viene stipulato, anche in deroga alle disposizioni sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, un contratto in cui sono specificati gli impegni dell'impresa in ordine ad obiettivi, tempi e modalita' di realizzazione del programma, nonche' gli adempimenti a carico dell'impresa, i preventivi di spesa, le eventuali partecipazioni di altre imprese anche estere al programma, l'importo e le condizioni di erogazione delle agevolazioni, la revoca o l'interruzione dei benefici o l'applicazione di penali in caso di inadempienza.
Per gli interventi relativi a programmi comportanti una spesa non eccedente 10 miliardi di lire, non si applicano le disposizioni previste dai commi secondo e terzo del presente articolo e le agevolazioni sono concesse con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere del comitato tecnico di cui al secondo comma.
Il decreto di concessione delle agevolazioni determina specificamente gli elementi indicati al terzo comma e le imprese dovranno sottoscrivere gli obblighi derivanti dal decreto medesimo. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato invia trimestralmente al CIPI la documentazione relativa alle richieste di finanziamento approvate ai sensi del comma precedente.
Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' dichiarare, trascorsi sessanta giorni da un atto di sollecito, la decadenza dell'impresa dalla domanda o dai benefici concessi qualora la stessa impresa non produca le informazioni o non compia gli atti procedurali richiesti dall'amministrazione.
L'impresa e' tenuta a presentare una dichiarazione, da allegarsi al contratto o al decreto di concessione in cui attesti che non sta fruendo ne' ha richiesto le agevolazioni previste dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e dalla legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, per programmi aventi lo stesso oggetto e le stesse finalita'.
Le modalita', i tempi e le procedure per la presentazione delle domande con la relativa documentazione e quelli per la erogazione delle agevolazioni del Fondo sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.
Gli impegni di spesa sul fondo sono assunti con provvedimento del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Gli ordini di pagamento sono emessi a firma del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o di un suo delegato.
In caso di mancata realizzazione totale o parziale del programma, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere del comitato di cui al secondo comma del presente articolo, puo' revocare il provvedimento di concessione del mutuo e l'impresa e' tenuta a restituire in un'unica soluzione la parte del debito residuo in linea capitale, oppure puo' disporre l'annullamento del 50 per cento del credito residuo.
In caso di inadempienza di minore rilevanza, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere del comitato di cui al secondo comma del presente articolo, puo' disporre l'interruzione dei benefici o l'applicazione delle penali previste dal contratto".

- Per il testo dell' art. 51 del codice di procedura civile si veda nelle note all' art. 7.





 
   

Divisore Grafico

Home MIUR
HOME - Ricerca Scientifica e Tecnologica - Alta formazione Artistica e Musicale - Università
Documenti - Atti Ministeriali - Normativa - Studi e documentazione
Eventi - Comunicati stampa - Manifestazioni e convegni - Pubblicazioni
Ministero - Organizzazione URST - URP - Ufficio di Statistica - Organi
Divisore Grafico