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Allegati


Decreto Ministeriale 5 febbraio 2010 

Scuole di specializzazione mediche, assegnazione contratti relativi all’a.a. 2009/2010.


Emblema Repubblica Italiana
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VISTO il Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n.368 e, in particolare, l'art.35, comma 2, il quale prevede che il   Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, acquisito il parere del Ministero del Lavoro,  Salute e Politiche Sociali ,  determina il numero dei posti da assegnare a ciascuna scuola di specializzazione della Facoltà di  medicina e chirurgia;
VISTO il citato Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n.368, che ai commi 1 e 2 dell'art. 34, individua le specializzazioni mediche, peraltro già individuate dal  decreto del 31 ottobre 1991 e successive modificazioni e integrazioni, del Ministro dell'Istruzione, Università e  Ricerca, di concerto con il Ministro della Salute;
VISTO l'accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, intervenuto nella seduta del 26 marzo 2009 della Conferenza Stato-Regioni, sulla determinazione del numero globale dei medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazione e sui contingenti dei contratti di formazione specialistica da assegnare alle scuole di specializzazione  mediche per  il triennio accademico 2008/2009 – 2010/2011 di cui all'art. 35, I comma del Decreto Legislativo  n. 368/1999;
VISTO il decreto del Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali, del 26/3/2009, adottato  di concerto con il Ministero dell'Istruzione, Università e  Ricerca e con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, concernente il fabbisogno annuo di medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazione per l'anno accademico 2009/20010, pari a 8848 unità e  la determinazione del  numero complessivo dei contratti di formazione specialistica da assegnare nel medesimo anno accademico, pari a complessivi n. 5.000, con la conseguente ripartizione per ciascuna tipologia di scuola di specializzazione;
RITENUTO che l'offerta formativa delle università si rivolge all'intero territorio nazionale;
VISTO il decreto 1 agosto 2005 del Ministro dell'Istruzione, Università e  Ricerca, relativo al riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria;
VISTO il decreto 29 marzo 2006  del Ministro dell'Istruzione, Università e  Ricerca, d'intesa con il  Ministero della Salute, con il quale sono stati definiti gli standard e i requisiti minimi  delle scuole di  specializzazione;
VISTO il decreto 17 febbraio 2006 del Ministro dell'Istruzione, Università e  Ricerca, relativo alla modificazione del decreto 1 agosto 2005, nella parte relativa all'approvazione della scuola di specializzazione in Medicina d'emergenza-urgenza;
VISTO il decreto 22 gennaio 2008  del Ministro dell'Istruzione, Università e  Ricerca, d'intesa con il  Ministero, del Lavoro,  della Salute e delle Politiche sociali, di integrazione del decreto 29 marzo 2006, con il quale sono stati definiti gli standard e requisiti minimi, relativi alla scuola di specializzazione in Medicina d'emergenza-urgenza; 
VISTO il decreto 6 marzo 2007 del Ministro dell'Università e della Ricerca, di ricostituzione dell'Osservatorio Nazionale della formazione medica specialistica, con il compito di verificare gli standard per l'accreditamento delle strutture universitarie e ospedaliere per le singole specialità, verificare i requisiti di idoneità della rete formativa e delle singole strutture che le compongono, effettuare il monitoraggio dei risultati della formazione, nonché definire i criteri e le modalità per assicurare la qualità della formazione, in conformità alle indicazioni dell'Unione europea; 
VISTI i Decreti del Ministero del Lavoro,  Salute e Politiche Sociali di concerto con questo Ministero,  relativi all' accreditamento delle strutture  facenti parte della rete formativa delle scuole di specializzazione, in data 6/11/2008 e 19/2/2009;
VISTI i Decreti Direttoriali, in data 12/12/2008 e 25/3/2009, con cui questo Ministero  ha istituito le scuole di specializzazione dell'area sanitaria;
VISTO in particolare  l'art. 3, c. 4, del D.M. 1/8/2005, che stabilisce per ciascuna scuola di specializzazione che il numero di iscrivibili non può essere inferiore a 3 per anno di corso;
VISTA la nota del 17 dicembre 2009, prot. n. 21686,   con la quale il Ministero della Difesa, Direzione Generale della Sanità Militare  ha rappresentato le proprie esigenze di medici specialisti, ai sensi del citato D.Lgs. n. 368/99, art. 35, comma 3°,   per l'a.a. 2009/2010;
VISTE la nota  prot. 850/A A.6/13 - 607, del 26 gennaio 3009, con la quale il Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale di Sanità  ha  rappresentato   le  esigenze ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs.  334/2000,   per l'a.a. 2009/20010;
VISTA la nota  prot.  339/P/23843, in data 21 gennaio  2010,  del Ministero degli Affari Esteri,  con la quale è stato comunicato  che per l'a.a. 2009/2010 non è stata programmata la concessione di borse di studio in favore di medici  provenienti dai Paesi in via di sviluppo  che intendano frequentare corsi di specializzazione medica in Italia;
VISTO l'art. 46, comma 2 del predetto decreto legislativo n. 368/1999, come modificato dal comma  300, della legge n. 266, del 23/12/2005;
VISTA la legge del 12/11/2004, n. 271, art. 1, comma 6-bis, che  integra il comma 5 dell'art. 39, del D.Lgs. n. 286/1998, prevedendo l'accesso alle scuole di specializzazione, a parità di condizioni con gli studenti italiani, anche per gli stranieri titolari di  carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero agli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia o, se conseguito all'estero, equipollente;
VISTA la sentenza del Consiglio di Stato n.1189 del 19 marzo 2008, secondo la quale non può sussistere, ai fini dell'ammissione ai posti riservati delle scuole di specializzazione, un discrimine quando il rapporto di lavoro sia costituito con una struttura privata o con un professionista operante per accreditamento nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, in quanto con il sistema dell'accreditamento,   la   struttura   o   il   singolo  professionista,   in   possesso  di   specifici   requisiti preventivamente accertati, concorrono nella gestione del servizio pubblico di assistenza e cura, nel rispetto delle scelte e per il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalla programmazione sanitaria;
RITENUTO, pertanto, che ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.368, per specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale, può essere ammesso alle scuole di specializzazione, nel limite del 10% in più del fabbisogno complessivo per ciascuna specialità e della capacità recettiva delle singole scuole, il personale medico titolare di rapporto a tempo indeterminato con strutture pubbliche e private accreditate del Servizio Sanitario Nazionale diverse da quelle inserite nella rete formativa della scuola;
RILEVATA la necessità di razionalizzare, definitivamente, l'offerta formativa delle scuole di specializzazione, alla luce dei criteri formulati dalla Commissione di Esperti e  resi noti alle Università con ministeriale n. 4010, del 19/10/2009;
VISTO il decreto del Ministero della Salute,   adottato  di concerto con il Ministero dell'Istruzione, Università e  Ricerca e con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in corso di perfezionamento, concernente la rideterminazione del  numero di contratti di formazione specialistica per tipologia di specializzazione, modificato diminuendo il numero del contingente per la tipologia della scuola di specializzazione nei casi in cui i contratti assegnati nell'a.a. 2008/2009 non sono stati utilizzati e aumentando il numero dei contratti nelle tipologie di scuole di specializzazione dove si è rilevata una maggiore insufficienza,  nel rispetto del numero complessivo di contratti  pari a complessivi n. 5.000, con la conseguente ripartizione per ciascuna tipologia di scuola di specializzazione;
RITENUTO necessario, nell'assegnazione  dei contratti, come previsto nell'accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome del 26  marzo  2009, di tenere conto, per quanto possibile, delle priorità espresse nei fabbisogni regionali;
VISTO il D.M. n. 172, del 6/3/2006, e successive modificazioni, relativo al "Regolamento concernente modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina";
SENTITO il Ministero della Salute,

D E C R E T A :

Art. 1 - Per l'anno accademico 2009/2010 il numero di medici da ammettere, con assegnazione dei contratti di formazione specialistica di cui all'art. 35, comma 2, del D. L.gs. n. 368/99, alle scuole di specializzazione individuate nei Decreti direttoriali, citati nelle premesse, è di n. 5.000  così come indicato nella tabella allegata che costituisce parte integrante del presente provvedimento, alla  IV colonna . 
Art. 2  - Il numero dei posti riservati ai medici militari è di 38 unità e alla Polizia di Stato è di  18 unità come indicato nella medesima tabella allegata, rispettivamenti alle colonne V e VI.
Art. 3 - Possono essere attivati contratti finanziati dalle Regioni, da Enti pubblici, nonché quelli derivanti da finanziamenti comunque acquisiti dalle Università che si aggiungono ai contratti statali, così come deliberato nella Conferenza Stato/Regioni, nell'incontro del 25/3/2009, al fine di colmare, ove possibile, il divario tra fabbisogni e numero dei contratti statali.  
I contratti aggiuntivi finanziati dalle Regioni ed altresì quelli derivanti da finanziamenti comunque acquisiti dalle Università, verranno assegnati con successivo provvedimento. 
Art: 4   -   Le categorie riservatarie dei medici dipendenti del Ministero della Difesa, del Ministero dell'Interno e del Servizio Sanitario Nazionale, possono essere ammessi alle scuole di specializzazione, nei limiti percentuali previsti dalla normativa vigente e della capacità ricettiva delle singole scuole, dopo che siano stati ammessi i vincitori di concorso titolari di contratti statali, regionali e privati.
Art. 5 - La specifica categoria destinataria della norma di cui al comma 4, dell'art. 35 del citato D.Lgs. n. 368/1999, è espressamente individuata nel personale medico  titolare di rapporto a tempo indeterminato con strutture pubbliche e private accreditate del Servizio Sanitario Nazionale diverse da quelle inserite nella rete formativa della scuola. Come previsto per le altre categorie riservatarie, alla colonna VII vengono indicati i posti riservati, messi a concorso, per i medici  appartenenti alla  categoria in esame, nel rispetto delle maggiori esigenze espresse dalle singole Regioni  e Province autonome.
Art. 6 - Per usufruire dei posti riservati di cui all'art.  2 e dei posti di cui all'art. 4,  i candidati devono aver superato le prove di ammissione previste dal Regolamento per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione citato nella premessa nel rispetto della ricettività della Scuola.
Art. 7 - Con il provvedimento di cui all'art.3, si provvederà all'assegnazione dei relativi posti previa valutazione delle richieste delle Università.
Art. 8 -   La data di inizio delle attività didattiche delle scuole di specializzazione mediche,  per l'a.a. 2009/2010, in conformità a quanto disposto  dal c. 4, dell'art. 5, del D.M.  n. 172,  è  il  17 maggio 2010. 
Il Presente decreto sarà inviato al Ministero della Giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  della Repubblica Italiana.



Roma, 5 febbraio 2010
IL MINISTRO
FIRMATO: Mariastella Gelmini

Allegati:

Tabella 2009/2010 - Allegato A

 
   

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