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Decreto Ministeriale 27 novembre 2009 prot. n. 230/2009

Programma per giovani ricercatori – anno 2009


Emblema Repubblica Italiana
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VISTO il Cap. 1694 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l’esercizio finanziario 2009 destinato al funzionamento delle Università e dei Consorzi Interuniversitari;

VISTO il D.M. n. 45  del   23/9/2009  relativo ai criteri per la ripartizione del fondo di finanziamento ordinario  delle università  per l’anno 2009,  registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre 2009, reg.6, Foglio 141;

VISTO in particolare l’art.6 del predetto D.M. n.45 del   23/9/2009   che destina 6.000.000 di euro per l’avvio  di un programma denominato “Programma per giovani ricercatori”a favore di giovani studiosi ed esperti italiani e stranieri, in possesso di titolo di dottore di ricerca o equivalente da non più di 6 anni e impegnati stabilmente all’estero in attività di ricerca o didattica da almeno un triennio, finalizzato alla realizzazione di programmi di ricerca autonomamente proposti presso Università italiane, attraverso la stipula di contratti ai sensi dell’art. 1, comma 14, della legge n.230/05, sulla base di criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro;

VISTO il D.I. n. 94  del   16/9/2009  relativo ai criteri per la stipula di contratti di diritto privato a tempo determinato per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica integrativa presso le università, ai sensi dell’art. 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n.230;

RITENUTA  la necessità di dettare disposizioni in merito alle modalità di presentazione delle domande, alla selezione delle proposte ed alla erogazione delle risorse a disposizione ai sensi dell’art. 6 del predetto DM n. 45 del 23/9/2009;    


DECRETA


ART. 1

Il programma per il reclutamento di giovani ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 6 del DM n. 45/2009, citato in premessa  si rivolge a studiosi di ogni disciplina e nazionalità che alla data di scadenza delle domande, di cui all’art.3, siano in possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente conseguito da non più di sei anni e risultino stabilmente impegnati all’estero da almeno un triennio in attività didattica o di  ricerca.


ART.2

 

Le domande dovranno essere presentate in rete, utilizzando l'apposito sito web MIUR-CINECA (http://cervelli.cineca.it), entro e non oltre trenta giorni dalla data del presente decreto.

La domanda deve contenere in ogni caso:
* il curriculum vitae dell'interessato; 
* l'elenco delle pubblicazioni scientifiche;
* l’autocertificazione di stabile permanenza all’estero, con impegno in attività didattiche o di ricerca, da almeno un triennio alla data di scadenza delle domande;
* il programma di ricerca, che dovrà specificare: il contesto in cui la ricerca si inserisce, la metodologia prevista, i risultati che si intendono conseguire e l'articolazione in fasi; i costi della ricerca che dovranno essere direttamente correlate all’attività dello studioso nella sede di svolgimento del contratto;
* due lettere di presentazione di esperti stranieri;
* l’indicazione, in ordine di preferenza, di tre università statali,ivi comprese quelle ad ordinamento speciale, presso le quali il candidato intende svolgere l’attività di ricerca. L’elenco delle sedi è portato a conoscenza del Comitato di cui all’art.3, una volta completata la graduatoria finale di merito.


ART. 3 

La selezione delle proposte è affidata ad un Comitato composto dal Presidente della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, il Presidente del Consiglio Universitario Nazionale e cinque studiosi di alta qualificazione scientifica in ambito internazionale, nominati dal Ministro, con il compito di esprimere motivati pareri sulla qualificazione scientifica dei candidati e sulla valenza scientifica dei progetti di ricerca. Al termine della fase di valutazione, da concludersi entro quattro mesi dalla data di scadenza della presentazione delle domande, il Comitato ordina, secondo una lista di priorità, tutte le domande valutate positivamente e propone al Ministro quelle da finanziare in relazione allo stanziamento disponibile. Il Comitato valuta le domande avvalendosi, ove necessario, di revisori anonimi competenti in materia.
Una volta approvata da parte del Ministero la graduatoria di merito, lo stesso  prende contatto, in ordine di preferenza, con le istituzioni indicate dai vincitori. Le università che dichiarano la loro disponibilità, provvedono a inoltrare al Ministero la delibera del Dipartimento dell’ateneo contenente l'impegno a fornire adeguate strutture di accoglienza e di supporto. In caso di mancata accettazione del contratto la graduatoria può essere utilizzata a scorrimento.
Il Ministero provvede altresì al finanziamento del costo ritenuto ammissibile per l’esecuzione del programma di ricerca, che non potrà comprendere oneri relativi all’utilizzo di personale esterno.
Il contratto stipulato con l’ateneo disciplina l’impegno esclusivo ed a tempo pieno del ricercatore presso l’università ai sensi del D.I. n.94 del 16/9/2009  di cui alle premesse


ART. 4

Il Ministero, successivamente alla stipula del contratto, provvede al trasferimento all'università dell'intero ammontare dell’importo accordato per l’esecuzione dell’attività di ricerca e per la corresponsione del trattamento economico onnicomprensivo attribuito all’interessato ai sensi del DM n.94 del 16/9/2009. In caso di risoluzione anticipata del contratto, il Ministero provvederà al recupero dell’importo residuo non utilizzato a valere sul fondo di finanziamento ordinario dell’università.


ART. 5

Non oltre 90 giorni prima della scadenza di ciascun anno di durata del contratto il ricercatore presenta, al Dipartimento dell’università, presso cui svolge la propria attività, una dettagliata relazione sull’attività di ricerca svolta nel periodo di riferimento e, al termine della durata complessiva del contratto, una relazione finale. Il contratto è soggetto a rinnovo, per una sola volta, dopo il primo triennio, a condizione che l’università e il Comitato ministeriale  abbiano giudicato positivamente l’attività svolta dal ricercatore, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili nell’ambito del Fondo di finanziamento ordinario. La predetta relazione finale, unitamente al parere espresso dal dipartimento, è trasmessa al Ministero entro 30 giorni. Al termine del contratto il dipartimento è inoltre tenuto a presentare al Ministero il rendiconto finanziario del progetto.


ART. 6

Ai componenti del Comitato di cui all’art.3, è attribuito, ove competa , il trattamento di missione sulla base delle vigenti disposizioni di legge con oneri a carico dell’apposito capitolo del  bilancio di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.


Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione.



Roma, 27 novembre 2009
Prot. n. 230/2009
IL MINISTRO
f.to Mariastella Gelmini

Registrato alla Corte dei Conti il 16 dicembre 2009, Reg. 7, Foglio 122


 
   

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