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Allegati


Decreto Ministeriale 24 novembre 2009 prot. n. 212/2009

Criteri per la ripartizione tra le Università statali delle risorse destinate a garantire una più ampia assunzione di ricercatori - anno 2009


Emblema Repubblica Italiana
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VISTO l’art. 1, comma 650, della legge 27 dicembre 2006, n.296, con il quale, al fine di garantire una più ampia assunzione di ricercatori, vengono destinati gli importi di 20 milioni di euro per l’anno 2007, di 40 milioni di euro per il 2008 e di 80 milioni di euro per il 2009;

VISTO l’art. 1, comma 647, della legge 27 dicembre 2006, n.296, con il quale, in attesa della riforma dello stato giuridico dei ricercatori universitari, il Ministro dell’università e della ricerca, con proprio decreto disciplina le modalità di svolgimento dei concorsi per ricercatori con particolare riguardo alle modalità procedurali ed ai criteri di valutazione dei titoli didattici e dell’attività di ricerca;

VISTO l’art. 3 del decreto legge 7 settembre 2007 n. 147, convertito in legge 25 ottobre 2007 n. 176, con il quale viene stabilito che, al fine di garantire una più ampia assunzione di ricercatori nell’Università, le disposizioni di cui all’art.1, comma 648, della legge 27 dicembre 2006, n.296, non si applicano per l’anno 2007 alle assunzioni ivi previste e le risorse di cui al comma 650, non utilizzate per il predetto anno 2007 pari a 20 milioni di euro, vengono destinate ad incrementare l’autorizzazione di spesa relativa al Fondo di finanziamento ordinario delle università;

VISTA  la legge 2 agosto 2008 n.129, ed in particolare l’art. 4 bis, comma 17, con il quale viene stabilito che, al fine di garantire una più ampia assunzione di ricercatori nell’Università, le disposizioni di cui all’art.1, comma 648, della legge 27 dicembre 2006, n.296, non si applicano per l’anno 2008 alle assunzioni ivi previste e le risorse di cui al comma 650, limitatamente allo stanziamento previsto per l’anno 2008 (40 milioni di euro) e al netto delle risorse già utilizzate per l’anno 2007 (20 milioni di euro), sono utilizzate per il reclutamento di ricercatori delle università, ai sensi dell’art.1, comma 7, della legge 4 novembre 2005, n.230;

VISTO  l’art.1, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito dalla Legge 9 gennaio 2009, n. 1, il quale dispone che, le università statali che, alla data del 31 dicembre di ciascun anno, hanno superato il limite di cui all’articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n.449, fermo restando quanto previsto dall’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 21 dicembre 2007, n.248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n.31, non possono procedere all’indizione di procedure concorsuali e di valutazione comparativa, né all’assunzione di personale;

VISTO  l’art.1, comma 2, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito dalla Legge 9 gennaio 2009, n. 1, il quale dispone che, le università di cui al comma 1, sono escluse dalla ripartizione dei fondi relativi agli anni 2008-2009 disponibili ai sensi dell’articolo 1, comma 650, della legge 27 dicembre 2006, n.296;

VISTO  l’art.1, comma 5, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito dalla Legge 9 gennaio 2009, n. 1, che, in attesa del riordino delle procedure di reclutamento dei ricercatori universitari e, comunque, fino al 31 dicembre 2009, ha modificato la disciplina concernente la  composizione delle commissioni  per la valutazione  comparativa dei candidati di cui all’art. 2  della legge 3 luglio 1998, n.210, e dell’art. 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n.230;

VISTO  l’art.1, comma 7, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito dalla Legge 9 gennaio 2009, n. 1, il quale dispone che, con apposito decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, avente natura non regolamentare, sentito il Consiglio Universitario Nazionale, sono stabiliti i parametri riconosciuti anche in ambito internazionale per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati, ivi comprese le tesi di dottorato, nelle procedure di valutazione comparativa per il reclutamento dei ricercatori bandite successivamente alla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge;

VISTO il D.M. del 27 marzo 2009 con il quale, in attuazione dell’art.1 comma sesto del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito dalla Legge 9 gennaio 2009, n. 1,in relazione a quanto previsto dai commi 4 e 5 dello stesso articolo sono state stabilite le modalità di svolgimento delle elezioni,ivi comprese ove necessario le suppletive, e del sorteggio per la formazioni delle commissioni giudicatrici per l’espletamento delle procedure preordinate al reclutamento di professori universitari e ricercatori;

VISTO il D.M. n.89 del 28 luglio 2009 con il quale, in attuazione dell’art.1 comma sesto del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito dalla Legge 9 gennaio 2009, n. 1 sono stati individuati i parametri riconosciuti anche in ambito internazionale per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati, ivi comprese le tesi di dottorato, da utilizzare per effettuare la valutazione comparativa nell’ambito delle procedure per il reclutamento dei ricercatori di cui all’art. 2  della legge 3 luglio 1998, n.210, e dell’art. 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n.230 bandite  dopo l’entrata in vigore del decreto stesso;

VISTO lo stanziamento disponibile sul Cap. 1714/2 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l’esercizio finanziario 2009, pari a 80 milioni di euro;

PRESO ATTO che con le nuove disposizioni di cui al predetto art. 1, comma 5 e 7  risultano assolti ex lege gli incombenti di cui all’art. 1, comma 647 della predetta legge n.296/06, essendo state disciplinate le nuove procedure per il reclutamento dei ricercatori e per la valutazione comparativa dei candidati;

 VISTO il modello per la ripartizione teorica del Fondo di finanziamento ordinario alle Università (FFO) e successive modifiche predisposto dal Comitato per la valutazione del sistema universitario (Doc 1/04), annualmente aggiornato nei dati da utilizzare, applicabile anche per gli interventi di riequilibrio del sistema universitario;

 CONSIDERATO che  l’importo di 40 milioni di euro (quota 2007 e 2008) è stato assegnato alle Università nel corrente esercizio, tenendo conto dell’assegnazione disposta nell’anno 2007 e 2008 sulla base dei criteri previsti nel D.M. 565 del 14/11/2007, registrato alla Corte dei Conti il 16.11.2007 reg. 6 foglio 400, nonché del relativo D.M. n. 620 del 30 novembre 2007 di applicazione criteri per il 2007 e dal  D.M. n. 298 per il 2008;

 RITENUTA la necessità e l’urgenza di definire criteri e modalità per la ripartizione alle università dell’importo di 40 milioni di euro relativi alla quota 2009;

PRESO ATTO  degli approfondimenti tecnici intercorsi con il Ministero dell’Economia e delle finanze.
 

D E C R E T A


Art. 1

1. La somma di 40 milioni di euro per il 2009, relativa alla disponibilità di cui all’art. 1, comma 650, della legge 27 dicembre 2006, n.296,  al netto delle quote già stanziate per gli anni 2007 e 2008, viene destinata alle università, al fine di garantire una più ampia assunzione di ricercatori universitari.

2. L’assegnazione viene disposta a tutte le università statali, tenuto conto delle esclusioni di cui all’art.1, comma 2 del decreto legge 10 novembre 2008, n. 180 convertito dalla legge 9 gennaio 2009 n. 1, al valore del costo medio per assegni fissi dei ricercatori, che per  l’anno 2009, è pari ad  €. 57.446,  corrispondente a 0,5 “punti organico”assicurando comunque una quota ad ogni istituzione universitaria.


 3.  Alle università, di cui al comma 2, l’assegnazione viene ripartita sulla base dei seguenti criteri:  

a) 17,5 milioni di euro in proporzione al peso percentuale di ciascun Ateneo risultante dall’applicazione  del modello CNVSU per la ripartizione teorica del Fondo di finanziamento ordinario alle Università (FFO) come calcolata per il 2009, limitatamente alla quota relativa ai risultati delle attività di ricerca scientifica;
b) 17,5 milioni di euro, al netto della quota di cui al comma 2, in proporzione al numero dei dottorandi con borsa, degli assegnisti di ricerca, di cui all’art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, e dei ricercatori a tempo determinato di cui all’art.1,comma 14, della legge 230/2005 in servizio alla data del presente decreto;
c) 5 milioni di euro, in proporzione alla distanza accertata, per il 2008, del rapporto del 90% tra spese per assegni fissi al personale di ruolo e FFO assegnato per lo stesso anno.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione.



Roma, 24 novembre 2009
Prot. n. 212/2009
IL MINISTRO
(f.to Mariastella Gelmini)

Registrato alla Corte dei Conti il 15 dicembre 2009, Reg. 7, Foglio 84



Allegati:

Ripartizione Anno 2009

 
   

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