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  Entra in attuazione art. 2 (Requisiti di trasparenza) del D.M. 31 ottobre 2007, n. 544 – Indicazioni operative a.a. 2009/2010. Divisore Grafico
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Allegati


Emblema Repubblica Italiana
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Direzione Generale per l'università, lo studente e il diritto allo studio universitario – Ufficio V

 

Protocollo: n. 253 Roma, 9 dicembre 2009
   
 

    Ai Rettori
  Ai Direttori Amministrativi
  LORO SEDI
  
  Al CINECA
  via Magnanelli 6/3
  40033 Casalecchio di Reno    (BO)

e p.c.  Al Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario
  SEDE
  
  Alla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane
  p.zza Rondanini, 48
  00186 Roma
  
  Al Consiglio universitario nazionale
  SEDE

  Al Consiglio nazionale degli studenti universitari
  SEDE

 

OGGETTO: attuazione art. 2 (Requisiti di trasparenza) del D.M. 31 ottobre 2007, n. 544 – Indicazioni operative a.a. 2009/2010.

Facendo seguito alla nota n. 196 del 21 ottobre c.a., relativa all'oggetto, si unisce un allegato tecnico contenente le indicazioni operative alle quali gli Atenei e il CINECA dovranno attenersi per l'inserimento nella Banca dati dell'offerta formativa degli insegnamenti e delle altre attività formative attivi nel corrente a.a. 2009/2010, al fine di consentire una univoca e omogenea individuazione degli stessi, in stretta connessione con le informazioni da trasmettere periodicamente alla Anagrafe Nazionale degli studenti.
Tali indicazioni operative sono altresì finalizzate a rendere completo e coerente  il quadro informativo delle attività formative anche nei riguardi di una loro eventuale articolazione in moduli e dell'impegno didattico effettivo di ciascun docente sugli stessi; con la precisazione che l'inserimento di queste ultime informazioni nella Banca dati del'offerta formativa non costituisce per l'a.a. 2009/2010 requisito di trasparenza, ma viene richiesto alle Università al fine di consentire di valutare le modalità più opportune per la eventuale integrazione in tal senso, a  decorrere dall'a.a. 2010/2011, del D.D. 10 giugno 2008, n. 61.  
Si ricorda che gli insegnamenti e le altre attività formative che devono essere inseriti nella Banca dati dell'offerta formativa sono, secondo quanto previsto dal DD 10 giugno 2008, n. 61, quelli afferenti alle classi definite in attuazione del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 che ciascuna Università intende attivare nell'anno accademico 2009/2010.
Considerati i tempi tecnici che saranno necessari ai fini della attuazione delle predette indicazioni operative, si comunica che l'immissione delle informazioni richieste nella Banca dati dell'offerta formativa potrà essere completata dagli stessi entro il 15 febbraio 2010.
***   ***
Con successiva nota verranno fornite indicazioni operative relativamente alle modalità di inserimento  nell'Anagrafe nazionale degli studenti degli esami o valutazioni di profitto sostenuti  con riferimento alle attività formative inserite nella Banca dati dell'offerta formativa.
A tale riguardo, si ritiene necessario fin d'ora evidenziare che le informazioni trasmesse all'Anagrafe nazionale degli studenti devono essere coerenti con quelle inserite nella Banca dati dell'offerta formativa; in particolare, non possono essere inseriti nell'Anagrafe (per gli studenti iscritti a corsi di studio nelle classi definite in attuazione del DM 22 ottobre 2004, n. 270) esami o valutazioni di profitto relativi ad attività che non sono presenti nella Banca dati dell'offerta formativa.
 
Si ricorda altresì che i DDMM 16 marzo 2007 relativi alle classi di laurea e di laurea magistrale, all'art. 4, comma 1, dispongono che “le Università garantiscono l'attribuzione a ciascun insegnamento attivato di un congruo numero intero di crediti formativi, evitando la parcellizzazione delle attività formative. In ciascun corso di laurea (laurea magistrale) non possono essere previsti in totale più di 20 (12) esami o valutazioni finali di profitto, anche favorendo prove di esame integrate per più insegnamenti o moduli coordinati. In tal caso, i docenti titolari degli insegnamenti o dei moduli coordinati partecipano alla valutazione collegiale complessiva del profitto”.
Si evidenzia pertanto che gli esiti di carriera da inserire nella anagrafe degli studenti non possono che riferirsi  agli insegnamenti e alle altre attività formative nel loro complesso e non a singoli moduli, in coerenza con quanto già del resto previsto dal DM 30 aprile 2004, n. 9.

 

  IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
(dott. Antonello Masia)
f.to Masia





Allegati:

Allegato Tecnico
-- Allegato 1
-- Allegato 2
-- Allegato 3


 
   

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