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Allegati


Ordinanza Ministeriale 11 novembre 2009 prot. n. 457/2009

Elezioni CNSU


Emblema Repubblica Italiana
logo miur il ministro


VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 491 - Regolamento recante  istituzione del  Consiglio
Nazionale degli Studenti Universitari, a norma dell’articolo 20, comma 8, lettera b) della succitata Legge n. 59/97;
VISTA la legge 11.07.2003 n. 170;
VISTA la Legge 9 gennaio 2009, n. 1, di conversione del D.L. 10 novembre 2008, n. 180, che all’art. 3 dispone la validità del mandato del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari da due a tre anni;
VISTA la  nota del 18 settembre 2009, n. 278, con la quale la Direzione Generale dell’Università, dello Studente e del 
Diritto allo Studio ha invitato il C.N.S.U., il cui mandato scade il 26 giugno 2010 ad individuare la data d’indizione delle elezioni; alla quale richiesta il C.N.S.U., nell’adunanza dell’ 8 – 9/10 /9/2009, ha dato riscontro indicando quale data delle elezioni il 12 – 13 maggio 2010;
VISTA la Legge 14 luglio 2008, n. 121, "conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 16 maggio 2008, n. 85 recante disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n.244;
VISTA la dichiarazione sul dialogo interreligioso come fattore di coesione sociale in Europa adottata dai Ministri dell’Interno della
Unione europea e fatta propria dai Capi di Stato e di Governo durante il Consiglio europeo di Bruxelles del 12 dicembre 2003;
VISTO il precitato D.P.R. n.491/97, che dispone l’emanazione della presente Ordinanza Ministeriale entro sei mesi prima della
data di indizione delle elezioni per il rinnovo del mandato del C.N.S.U.;
VISTA la nota del 3 novembre 2009, prot. 1140-09/P/rg con la quale la C.R.U.I. ha comunicato le sedi presso cui dovranno
insediarsi le costituende Commissioni elettorali locali e nella stessa nota si è espressa favorevolmente sui giorni 12 - 13
maggio 2010 in cui si svolgeranno le elezioni per il rinnovo del mandato, così come individuati dal C.N.S.U.;
VISTA la nota 8 ottobre 2009, n. 389, dell’Ufficio X - della Direzione Generale dell’Università, dello Studente e del Diritto allo
Studio di richiesta dell’elenco completo delle istituzioni universitarie destinatarie della procedura elettorale, compresi gli
atenei il cui provvedimento istitutivo sarà perfezionato entro l’anno 2009, che dovranno far parte dei quattro Distretti territoriali di cui all’art. 4 del D.P.R. n. 491/97;
RITENUTA la necessità di procedere al rinnovo del predetto C.N.S.U.;
  

 

O R D I N A :

Articolo 1
(Votazioni)

1. Sono indette per i giorni 12 - 13 maggio 2010 le votazioni, presso presso ciascuna sede universitaria, per  l’elezione delle seguenti componenti del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari:
a) 28 componenti eletti dagli studenti iscritti ai corsi di diploma universitario, di laurea del vecchio e nuovo ordinamento e laurea specialistica del vecchio e nuovo ordinamento;
b) 1 componente eletto dagli iscritti ai corsi di specializzazione del vecchio e nuovo ordinamento;
c) 1 componente eletto dagli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca del vecchio e nuovo ordinamento.
2. Le operazioni elettorali hanno inizio alle ore 8.30 e sono sospese alle ore 19.00 del giorno 12 maggio 2010 e riprendono alle ore 8.30 e si concludono alle ore 14.00 del giorno 13 maggio 2010.
  

Articolo 2

(Collegi ed elettorato)

1. Per l'elezione dei ventotto componenti di cui all' articolo 1, comma 1, lett. a), le sedi universitarie sono raggruppate, su base
regionale, in quattro distretti territoriali, corrispondenti ad altrettanti collegi.
2. Per sedi universitarie si intendono quelle in cui hanno sede gli uffici del rettorato.
3. I distretti e le relative sedi universitarie in essi comprese sono i seguenti :

I distretto – Valle D'Aosta, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Marche

Valle D'Aosta

Università degli Studi della VALLE D'AOSTA

Trentino-Alto Adige

- Libera Università di BOLZANO
- Università degli studi di TRENTO

Veneto

- Università degli studi di PADOVA
- Università degli studi Ca' Foscari di VENEZIA
- Istituto di Architettura di VENEZIA
- Università degli studi di VERONA


Friuli - Venezia Giulia

- Università degli studi di TRIESTE
- Università degli studi di UDINE
 
Emilia - Romagna

- Università degli studi di BOLOGNA
- Università degli studi di FERRARA
- Università degli studi di MODENA e REGGIO EMILIA
- Università degli studi di PARMA
 
Marche

- Università degli studi di ANCONA
- Università degli studi di CAMERINO
- Università degli studi di MACERATA
- Università degli studi di URBINO

II distretto – Piemonte, Lombardia, Liguria

Piemonte

- Università degli studi di TORINO
- Politecnico di TORINO
- Università studi del Piemonte Orientale "A. Avogadro” di VERCELLI;
- Università studi "Scienze Gastronomiche” di BRA - fraz. Pollenzo-CN
   
Lombardia

- Università degli studi di BERGAMO
- Università degli studi di BRESCIA
- Università degli studi di MILANO
- Politecnico di MILANO
- II° Università degli studi di MILANO – BICOCCA
- Università degli studi "S. Cuore” di MILANO
- Università commerciale "Luigi Bocconi” di MILANO
- Libera Università lingue e comunicazioni di MILANO
- Libera Università "Vita Salute S. Raffaele” di MILANO
- Università degli studi di PAVIA
- Libero Istituto Universitario "Carlo Cattaneo” di CASTELLANZA –VA 
- Università dell' Insubria di VARESE
- Università telematica "Unitel” di MILANO
- Università telematica "e-Campus” – Novedrate (Como)

Liguria

- Università degli studi di GENOVA


III distretto – Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo

Toscana

- Università degli studi di FIRENZE
- Università degli studi di PISA
- Università degli studi di SIENA
- Università per Stranieri di SIENA
- Università telematica "Italian University Line” - IUL di FIRENZE

Umbria

- Università degli studi di PERUGIA
- Università per stranieri di PERUGIA

Lazio

- Università degli studi di CASSINO
- Università degli studi "La Sapienza” di ROMA
- Università degli studi di Tor Vergata di ROMA
- III° Università degli studi di ROMA
- Libera Università Internazionale Studi Sociali "Guido Carli” di ROMA
- Libera Università degli studi "S. Pio V” di ROMA
- Libera Università degli studi "Maria SS. Assunta” di ROMA
- Libera Università "Campus Bio-Medico” di ROMA
- Istituto Universitario di Scienze Motorie – ROMA
- Università degli studi "Europea” di ROMA
- Università telematica "G. Marconi” di ROMA
- Università telematica "TEL.MA” di ROMA
- Università telematica "Uninettuno” di ROMA
- Università telematica "Universitas Mercatorum” di ROMA
- Università telematica di Scienze Umane (UNISU) di ROMA
- Università degli studi della Tuscia di VITERBO
   

Abruzzo

- Università degli studi "G. D'Annunzio” di CHIETI
- Università telematica "Leonardo da Vinci” di CHIETI
- Università degli studi di L'AQUILA
- Università degli studi di TERAMO

 

IV distretto – Molise, Campania, Puglia, Basilicata,
      Calabria, Sicilia, Sardegna


Molise

- Università degli studi del Molise CAMBOBASSO
 
Campania

- Università degli studi "Federico II” di NAPOLI
- II° Università degli studi di NAPOLI (CE)
- Università degli Studi "Parthenope” di NAPOLI
- Università degli Studi "L'Orientale” di NAPOLI
- Istituto Universitario "Suor Orsola Benincasa” di NAPOLI
- Università telematica "Pegaso” di NAPOLI
- Università del Sannio BENEVENTO
- Università telematica "Giustino Fortunato” di BENEVENTO
- Università degli studi di SALERNO

Puglia

- Libera Università Mediterranea "Jean Monnet” di BARI-
CASAMASSIMA;
- Università degli studi di BARI
- Politecnico di BARI
- Università degli studi di FOGGIA
- Università degli studi di LECCE

Basilicata

- Università degli studi della Basilicata POTENZA

Calabria
- Università degli studi della Calabria ARCAVACATA DI RENDE (Cosenza)
- Università degli studi "Magna Graecia” di CATANZARO
- Università degli studi di REGGIO CALABRIA
- Università per stranieri "D.Alighieri” REGGIO CALABRIA

Sicilia
- Università degli studi di CATANIA
- Università degli studi di MESSINA
- Università degli studi di PALERMO
- Libera Università della Sicilia Centrale "Kore” di ENNA

Sardegna

- Università degli studi di CAGLIARI
- Università degli studi di SASSARI
   
4. Per l'elezione dei due componenti di cui all'articolo 1,
comma 1, lettere  b)  e  c), agli atenei sopra indicati
sono aggiunte le seguenti sedi :
- Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati
   di TRIESTE;
- Scuola Normale Superiore di PISA;
- Scuola Superiore di Studi Universitari e perfeziona-
   mento "S. Anna” di PISA;
- Istituto Italiano di Scienze Umane di Firenze;
- Scuola IMT (Istituzioni, Mercati, Tecnologie) Alti Studi
   di Lucca;
- Istituto Universitario di Studi Superiori (I.U.S.S.) di
   PAVIA.

5. L'elettorato attivo per l'elezione dei 28 componenti di cui all' articolo 1, comma 1,  lettera  a), è attribuito agli studenti che risultino  iscritti nell' anno accademico 2009/2010 ai corsi di diploma, di laurea del vecchio e nuovo ordinamento e di laurea specialistica del vecchio e nuovo ordinamento attivati  nel  distretto entro e non oltre la data del 30 dicembre 2009, anche se pertinenti ad istituzioni aventi la sede centrale in altro distretto. L'elettorato  attivo è esercitabile altresì da coloro che formalizzino la loro iscrizione, per l' anno  accademico 2009 / 2010, in base  alle modalità previste dai singoli atenei, entro la data di svolgimento delle elezioni.

6. L'elettorato passivo per la predetta componente, di cui all' articolo 1, comma 1, lettera a), è attribuito agli studenti che risultino iscritti ai corsi di diploma, di laurea del vecchio e nuovo ordinamento e di laurea specialistica del vecchio e nuovo ordinamento attivati nel distretto   entro e non oltre la data del 30 dicembre 2009, anche se pertinenti ad istituzioni aventi la sede centrale in altro distretto e che abbiano formalizzato la propria iscrizione alla data di  presentazione,  alle Commissioni elettoralilocali, delle  candidature e delle relative sottoscrizioni, ovvero entro il 12 aprile 2010.
 
7. Per l'elezione dei due componenti eletti  dagli iscritti ai corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca del vecchio e nuovo ordinamento, sono costituiti due distinti collegi elettorali su base nazionale. L'elettorato attivo è attribuito separatamente agli studenti
che risultino iscritti ai rispettivi corsi attivati entro e non oltre la data del 30 dicembre 2009, secondo le modalità previste per l'elezione dei 28 componenti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a).

8. L' elettorato passivo per le due componenti in rappresentanza degli iscritti ai corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca del vecchio e nuovo ordinamento, è attribuito separatamente gli studenti che risultino iscritti ai rispettivi corsi attivati entro e non oltre la data del 30 dicembre 2009, che abbiano formalizzato la propria iscrizione alla data di presentazione, alla Commissione
elettorale centrale, delle candidature e delle relative sottoscrizioni, ovvero entro il 12 aprile 2010.
 
9. Ai fini della definizione dell'elettorato attivo e passivo, ciascuna istituzione universitaria predispone distinti elenchi degli studenti iscritti ai corsi, di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b) e c) da esse attivati. Gli elenchi dell'elettorato attivo e passivo sono resi disponibili presso la sede del rettorato e presso ogni sede decentrata di ogni  università; per facilitare la loro consultazione gli Atenei possono utilizzare anche strumenti informatici, istituendo a tale scopo un apposito servizio. A cura del rettorato sarà dato apposito avviso, affisso presso ogni facoltà almeno 60 giorni prima della data delle votazioni e comunque non oltre il giorno 12 marzo 2010,
della pubblicazione degli elenchi stessi nonché dei giorni e degli orari in cui è possibile procedere alla loro consultazione in via informatica. Gli interessati possono proporre, entro 10 giorni dalla pubblicazione degli elenchi,
opposizione al Rettore, che decide in via definitiva entro i successivi 15 giorni.
Gli elenchi dell'elettorato attivo e passivo sono aggiornati, a cura degli atenei,alla scadenza del termine della raccolta delle sottoscrizioni, al fine di consentire, alle Commissioni elettorali locali ed alla Commissione elettorale centrale, di cui ai successivi articoli 7 e 8, di poter verificare la regolarità delle sottoscrizioni stesse e la regolarità  delle
candidature all'atto della loro presentazione. A tal fine, gli atenei forniscono alle Commissioni elettorali locali ed alla
Commissione  elettorale centrale, gli elenchi aggiornati degli studenti iscritti, anche avvalendosi di procedure informatiche.

a) Le sottoscrizioni degli elettori che non risultino iscritti alla data di scadenza della raccolta delle firme di sostegno sostegno delle candidature, sono invalidate;
b) gli elettori che formalizzino la propria iscrizione in epoca successiva possono essere ammessi a votare previa verifica, da parte del presidente del seggio, dell'avvenuta iscrizione.
La certificazione del presidente integra conseguentemente l'elenco dell'elettorato attivo. Relativamente all' elettorato passivo i candidati che non risultino iscritti alla data di scadenza della raccolta delle firme di sostegno delle candidature, sono esclusi dalla competizione elettorale;il candidato escluso non è sostituibile.

10. Per la componente di cui all'articolo 1, comma 1, lettera

a) sono eletti sette studenti per ciascun distretto.

                                                                                                                  Articolo 3

(Candidature)

1. Le candidature relative alla elezione dei componenti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), sono presentate per ciascun collegio mediante liste  tra  loro  concorrenti a sistema proporzionale,  con  un  numero di candidati non superiore al numero degli eligendi nel distretto più due, ovvero 9  studenti.  Le liste sono contrassegnate da un simbolo e dalla relativa denominazione.

2. Le liste per l'elezione di detta componente, corredate dell'autocertificazione dei candidati di accettazione della candidatura e delle relative sottoscrizioni, sono presentate da un elettore firmatario, identificato con riferimento anche al luogo e data di nascita, alle Commissioni elettorali locali di cui al successivo articolo 7, insediate presso un ateneo di ciascuno dei quattro distretti, entro il trentesimo giorno antecedente a quello fissato per le votazioni, ovvero 12 aprile 2010. All'atto di presentazione delle liste e delle relative sottoscrizioni, l'elettore firmatario consegna alla Commissione elettorale locale, debitamente compilati,secondo  gli schemi  allegati alla presente Ordinanza, i seguenti moduli: schema di presentazione della lista dei candidati (allegato 1.1); denominazione della lista e relativo simbolo, elenco dei candidati, sottoscrizioni ( allegato 1.A ); accettazione autocertificata della  candidatura per ogni
studente candidato (allegato 1.4) corredata dei relativi dati anagrafici, università di appartenenza, corso di studio e numero di matricola. Le Commissioni elettorali locali, di cui al successivo art. 7, verificano la regolarità delle candidature e l'inesistenza di cause di ineleggibilità. Nel caso in cui un candidato non sia in possesso dei requisiti di eleggibilità, la Commissione elettorale locale lo escluded all'elenco dei candidati della lista di appartenenza. Il candidato escluso non è sostituibile; non è consentita la contemporanea candidatura in più liste.

3. Le liste sono sottoscritte da un  minimo di 1.000 ad un massimo di 1.500 studenti, con firme raccolte, avvalendosi dell' autocertificazione, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, in almeno un terzo, arrotondato per eccesso, degli atenei presenti nel distretto, ed in un numero massimo di 500 firme per ciascuna sede universitaria. Il superamento di tale limite massimo comporta l'inammissibilità delle candidature e la conseguente esclusione della lista dalla competizione elettorale. Ogni sottoscrittore è identificato dal nome, cognome, luogo e data di nascita, ateneo di appartenenza e numero di matricola. Non è consentita la contemporanea sottoscrizione di più liste.
All'atto della presentazione delle liste e delle sottoscrizioni alle Commissioni elettorali locali, entro le ore 17.00 del trentesimo giorno antecedente quello fissato per le votazioni, ovvero 12 aprile 2010, gli elettori firmatari indicano anche gli eventuali rappresentanti di lista per ciascun ateneo del distretto. I rappresentanti di lista di ateneo, a loro volta, comunicano, ai Rettori delle università i n cui i seggi sono ubicati, entro il decimo  giorno antecedente la data delle votazioni, ovvero 3 maggio 2010, i nominativi dei rappresentanti di  lista per ciascun seggio,ai fini dell'emanazione del decreto di costituzione dei seggi di cui al successivo comma 6. Le Commissioni elettorali locali di cui al successivo articolo 7, verificata la regolarità delle sottoscrizioni raccolte, provvedono ad  effettuare, in presenza dei rispettivi presentatori e/o rappresentanti di lista, un sorteggio tra le liste ammesse alla competizione elettorale al fine della definizione di un elenco in cui le stesse devono comparire in sequenza progressiva; tali elenchi sono rimessi alla Commissione elettorale centrale,di cui al successivo art. 8.

4. Per l'elezione dei due componenti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c), sono presentate, separatamente per ciascuna delle due componenti,candidature individuali corredate dell'autocertificazione dei candidati di accettazione della candidatura e dei relativi dati anagrafici, università di appartenenza ed eventuale numero di matricola. In caso di elezione della componente di cui alla lettera c),
l'università di appartenenza coincide con la sede amministrativa del corso di dottorato, ove istituito tra più atenei consorziati. Le candidature e le relative autocertificazioni sono presentate alla Commissione elettorale centrale,di cui al successivo articolo 8, per il tramite degli uffici amministrativi di ciascuna istituzione universitaria, entro il trentesimo giorno antecedente quello fissato per le votazioni, ovvero 12 aprile 2010. La Commissione elettorale centrale verifica la regolarità delle candidature. Le predette candidature sono sottoscritte,anche da un solo elettore con firme raccolte in almeno un terzo, arrotondato per difetto, degli atenei del collegio, con il limite massimo di 50 firme per ogni sede universitaria, secondo gli schemi allegati (1.2; 1.3; 1.B). I sottoscrittori sono identificati dal nome, cognome,luogo e data di nascita, ateneo di appartenenza, corso di studio ed  eventuale numero di matricola.  Le sottoscrizioni raccolte sono trasmesse, dagli uffici amministrativi degli atenei interessati, alla Commissione elettorale centrale che ne verifica la regolarità e procede al sorteggio per la definizione di un elenco progressivo dei candidati ammessi alla competizione elettorale.

5. La Commissione elettorale centrale redige gli elenchi delle candidature relative alla elezione dei rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di diploma, di laurea del vecchio e nuovo ordinamento e laurea specialistica del vecchio e nuovo ordinamento,  distinti  per  distretti, sulla  base  degli  atti delle Commissioni elettorali locali e li trasmette alle  stesse Commissioni, perché ne sia assicurata la  pubblicità presso ciascuna sede universitaria, entro il decimo giorno antecedente quello  fissato per le votazioni, ovvero 3 maggio 2010. La Commissione elettorale centrale, inoltre, predispone gli elenchi delle candidature per la elezione dei rappresentanti degli iscritti dei corsi di specializzazione del vecchio e nuovo ordinamento e ai corsi di dottorato di ricerca del vecchio e nuovo ordinamento e li trasmette alle singole sedi universitarie, affinché vengano resi pubblici entro il decimo giorno antecedente quello fissato per le votazioni, ovvero 3 maggio 2010. Gli elenchi delle liste e dei candidati per le componenti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c), così ordinati, sono affissi al di fuori dei seggi. Lo stesso ordine progressivo è riprodotto sulle schede elettorali. Al termine di queste operazioni può avere inizio la campagna elettorale che ciascuna lista e candidati ammessi alla competizione elettorale svolgono secondo le modalità previste
per la elezione dei rappresentanti degli studenti negli organi di governo degli atenei. La campagna elettorale deve terminare 24 ore prima della data delle votazioni.

6. Sulla base dei criteri organizzativi utilizzati da ciascun ateneo perla elezione delle rappresentanze studentesche, entro il 5 maggio 2010, sono costituiti, con decreto del Rettore o del Direttore , uno o più seggi elettorali in rapporto  al  numero degli  studenti  iscritti, composti  rispettivamente  da  tre dipendenti universitari idonei allo svolgimento dei  compiti previsti, dei quali, quello di grado più elevato o di maggiore anzianità  di servizio assume  le  funzioni  di presidente e quello di grado o  anzianità  inferiore assume le funzioni di segretario. Gli atenei, in caso di necessità, possono avvalersi anche di personale di altre Amministrazioni pubbliche presenti sul territorio. Con lo stesso decreto sono individuati anche i rappresentanti di lista, di cui al precedente comma 3.
7. In ogni seggio sono predisposte due urne in cui sono raccolte le schede votate:una per l'elezione dei rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di diploma, di laurea del vecchio e nuovo ordinamento e di laurea specialistica del vecchio e nuovo ordinamento e l'altra per l'elezione dei rappresentanti degli iscritti ai corsi di specializzazione del vecchio e nuovo ordinamento e ai corsi di dottorato di ricerca del vecchio e nuovo ordinamento.
Le urne per le componenti di cui  all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c), sono  predisposte anche nel caso in cui nel seggio  non siano presenti elettori, al fine di consentire di poter esprimere il proprio voto anche ad elettori iscritti ad atenei diversi da quello in cui il seggio è ubicato.


Articolo 4

(Criteri per la individuazione degli eletti per il C.N.S.U.)


1. L'attribuzione delle rappresentanze per quanto riguarda i componenti di cui all'articolo 1, comma 1, lett. a), avviene con il seguente criterio:
a) per ogni lista è determinata la cifra elettorale costituita dal totale dei voti validi  ottenuti nei singoli collegi elettorali;
b) per  ogni lista è  determinata  altresì la cifra  individuale costituita dal totale dei voti validi di preferenza attribuiti a ciascun candidato della lista;
c) la cifra elettorale di ogni lista è divisa  successivamente per un numero crescente sino alla concorrenza del numero dei
rappresentanti da eleggere;
d) tutti i quozienti si graduano in  ordine decrescente, scegliendo poi tra essi quelli più alti, in numero uguale a
quello dei rappresentanti da eleggere; a parità assoluta di quozienti è scelto quello  cui corrisponde la minore cifra
elettorale;
e) le rappresentanze sono assegnate alle liste in corrispondenza ai quozienti scelti come indicato nella lettera d);
f) risultano eletti, lista per lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze graduato in ordine decrescente: a parità di preferenze risulta eletto il candidato che precede nell'ordine di lista.

2. L'attribuzione delle rappresentanze per quanto riguarda i componenti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c), è determinata sulla base del maggior numero di voti validi conseguiti dal candidato.
 
                                                                                                                  Articolo 5

                                                                                                            (Schede elettorali)

1. Le schede elettorali di diverso colore sono predisposte a cura dei singoli atenei secondo i modelli tipo allegati alla presente Ordinanza, in relazione alle componenti da eleggere(2.1; 2.2 e 2.3). Le schede sono trasmesse tempestivamente ad ogni seggio elettorale.
 
2. Gli atenei predispongono la stampa delle relative schede elettorali solo successivamente alla effettuazione del sorteggio da parte delle Commissioni elettorali locali per la definizione del numero progressivo di lista per la componente di cui all' articolo
1, comma 1, lettera a) e da parte della Commissione elettorale centrale dell'ordine dei candidati relativo alle altre due componenti di cui all' articolo 1, comma 1, lettere b) e c). Tanto le liste per la elezione dei rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di diploma, di laurea del vecchio e nuovo ordinamento, di laurea specialistica del vecchio e nuovo ordinamento, quanto i nominativi dei candidati in  rappresentanza degli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca del vecchio e nuovo ordinamento e corsi di specializzazione del vecchio e nuovo ordinamento sono riportati nelle schede nello stesso ordine progressivo comunicato.

Articolo 6
 
(Operazioni di voto)


1. Nel giorno fissato e nell'orario stabilito per le votazioni di cui all'articolo 1, l'elettore, munito di idoneo documento di identità provvisto di  fotografia e rilasciato da una  amministrazione dello Stato, dopo aver apposto la propria firma nell' elenco dei votanti a fianco del proprio nominativo, ritira dal presidente la scheda ed esprime il proprio voto. Chiusa la scheda, il votante la riconsegnaal presidente, che la introduce nell'apposita urna.Per la componente di cui all'articol 1, comma 1, lettera a) non è possibile esercitare il diritto di voto in seggi diversi da quello di appartenenza. Per le componenti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c) è possibile esercitare il diritto di voto anche da parte di studenti iscritti ad atenei diversi da quello in cui il seggio è ubicato; in tal caso l'elettore è tenuto a certificare la propria condizione di iscritto. Il presidente del seggio riporta nel verbale il numero degli eventuali votanti fuori sede, predisponendo a tale scopo un elenco integrativo in cui è indicato, oltre al loro  nominativo, anche l'ateneo di appartenenza ed il corso di studio.

2. Il voto è individuale e segreto. Ogni studente, utilizzando matite copiative  messe a disposizione dalla commissione, esprime un solo voto  di  preferenza. Il  voto  per i 28 componenti di cui all' articolo 1, comma 1, lettera a)può essere espresso contrassegnando il simbolo e/o la denominazione della lista, eventualmente indicando, a fianco della stessa, la propria preferenza, anche facendo  riferimento allo pseudonimo del candidato. E' valido il voto espresso per la sola lista. E' nullo il voto espresso sulla sola preferenza quando sia apposto in corrispondenza di una lista diversa da quella in cui è ricompreso il candidato. E' nullo il voto, in caso  di omonimia, quando non sia espressa chiaramente l'indicazione della lista. Sono nulle le schede che recano più di un nominativo o il nominativo di un soggetto non candidato, nonché quelle che non permettono di interpretare la volontà dell'elettore e quelle su cui è stato apposto  un segno di riconoscimento o un qualsiasi altro segno diverso da quelli prescritti, ovvero quelle che risultano, in qualsiasi modo, deteriorate.
Per le altre due componenti  di cui all' articolo 1, comma 1, lettere  b)  e  c), il voto è espresso esclusivamente contrassegnando  il nominativo del candidato  prescelto.

3. All' ora  stabilita  per la chiusura delle votazioni  ed esaurite  le  operazioni  di  voto, il presidente del  seggio dichiara  chiuse  le  operazioni  e procede  ai  seguenti adempimenti  sia per l'  elezione  dei  componenti  di cui all' articolo 1, comma 1, lettera  a), sia per  l'elezione  dei componenti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b)  e  c): a) le schede rimaste inutilizzate vengono raccolte e racchiuse in un plico o contenitore sigillato;
b) viene  verificato,  in  base  agli  elenchi  appositamente predisposti, il numero degli elettori che hanno votato, che deve corrispondere al numero  delle schede  che  risultano utilizzate per la votazione;
c) si procede, in via prioritaria, allo scrutinio delle schede votate per  la componente di cui all'articolo 1, comma 1, lettera  a) e successivamente a quelle  votate per le due componenti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c). Nel caso in cui il numero delle schede da scrutinare impedisca di concludere le operazioni nello stesso giorno, l' ufficio può sospendere i propri lavori per riprenderli il mattino successivo, conservando le schede da scrutinare nelle urne  sigillate e quelle già scrutinate in un plico sigillato, come pure i verbali, i tabulati e tutte le scritturazioni.

4. Al termine dello spoglio, il presidente del seggio, dopo aver constatato che il numero delle schede scrutinate corrisponde al numero delle schede utilizzate per le votazioni, proclama il numero dei voti riportati da ciascun candidato. Vengono poi firmati e sigillati plichi distinti: uno relativo alla elezione dei rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di diploma, di laurea del vecchio e nuovo ordinamento,  di  laurea specialistica del vecchio e  nuovo ordinamento,  uno relativo all' elezione  dei  rappresentanti degli iscritti ai corsi di specializzazione del vecchio e nuovo ordinamento ed uno relativo all' elezione dei rappresentanti degli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca del vecchio e nuovo ordinamento. In ciascuno dei tre plichi viene inserito il rispettivo materiale elettorale: le schede  validamente votate,le schede bianche, le  schede dichiarate nulle e le schede eventualmente non assegnate perché contestate, nonché il verbale, sottoscritto dal presidente, dal segretario e da tutti gli scrutinatori presenti, nel quale sono indicati:
a) i nomi dei componenti l'ufficio di seggio, il luogo nel quale il seggio è stato insediato, la data e l' ora di apertura e di chiusura, nonché eventualmente, di sospensione e di riapertura delle votazioni e delle successive operazioni;
b) il numero degli elettori iscritti e di quelli che hanno esercitato il diritto di voto;
c) il numero ed i nominativi degli eventuali elettori che abbiano esercitato il diritto di voto fuori sede, nonché i rispettivi atenei di appartenenza, con esclusivo riferimento alle componenti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c);
d) il numero delle schede messe a disposizione del seggio, di quelle votate e di quelle non utilizzate;
e) il numero dei voti validi riportati da ciascun candidato, il numero delle schede bianche, di quelle dichiarate nulle e di quelle eventualmente non assegnate perché contestate;
f) gli incidenti verificatisi nel corso delle operazioni, nonché le contestazioni e i rilievi che singoli componenti dell'ufficio di
seggio o singoli elettori chiedono siano verbalizzati.

5. Il plico relativo alla elezione degli studenti iscritti ai corsi di diploma, di laurea del vecchio e nuovo ordinamento, di laurea
specialistica del vecchio e nuovo ordinamento è inviato, entro il giorno 14 maggio 2010 , alla Commissione elettorale locale, di cui all'articolo 7, per il tramite degli uffici amministrativi della sede universitaria. I plichi relativi alla elezione degli iscritti ai corsi di specializzazione del vecchio e nuovo ordinamento, di dottorato di ricerca del vecchio e  nuovo ordinamento sono inviati, entro il giorno 14 maggio 2010, alla Commissione centrale,di cui all'articolo 8,per il tramite degli uffici amministrativi della sede universitaria.


Articolo 7

(Commissioni elettorali locali)

1. Presso una delle sedi universitarie di ciascun distretto è istituita, entro il 4 marzo 2010, con decreto del Ministro una Commissione elettorale locale, composta  da  un  dirigente appartenente ai ruoli del personale tecnico e amministrativo, che la presiede, e da due funzionari dell' area C con posizione economica non inferiore a C1, dei quali uno svolge le funzioni di segretario. I predetti componenti sono scelti fra i dirigenti e i funzionari in servizio presso le sedi universitarie ricomprese nel distretto.

2. La Commissione effettua le operazioni di cui all'articolo 3 e, verificata la regolarità delle operazioni di spoglio effettuate dai seggi, di cui all'articolo 6, relative all'elezione degli studenti iscritti ai  corsi di diploma, di laurea del vecchio e nuovo ordinamento, di  laurea specialistica del vecchio e nuovo ordinamento, formula le relative graduatorie distinte per distretto. La Commissione  delibera  a  maggioranza sulle questioni insorte in ordine alla regolarità delle operazioni elettorali, rivede  tutte  le schede provvisoriamente non assegnate, perché contestate e decide  definitivamente se assegnarle o dichiararle nulle.

3. I risultati sono racchiusi in un plico sigillato e firmato da tutti i componenti, che viene trasmesso, entro il 21 maggio 2010, alla  Commissione elettorale  centrale a cura  degli  uffici amministrativi  delle  università  ai  fini di  quanto  previsto dall'articolo 9.

4. Le operazioni delle Commissioni elettorali locali, sono pubbliche. Del loro inizio e del calendario del loro successivo svolgimento, è data tempestiva comunicazione.

Articolo 8

(Commissione elettorale centrale)

1. Con decreto del Ministro, entro 4 marzo 2010, è istituita presso il Ministero una Commissione elettorale centrale. La
Commissione è composta da un dirigente, che la presiede, e da cinque funzionari dell'area C con posizione economica non inferiore a C1, dei quali uno con funzioni di segretario.
2. La Commissione può essere coadiuvata, nei suoi adempimenti materiali, da personale di segreteria messo a disposizione dall'Amministrazione.
3. La Commissione effettua le operazioni di cui agli articoli 3 e 9.

Articolo 9

(Formazione delle graduatorie finali. Proclamazione degli eletti)

1. Le operazioni sono pubbliche. Del loro inizio e del calendario del loro successivo svolgimento è data tempestiva comunicazione.

2. La Commissione elettorale centrale, constatata l'integrità dei sigilli apposti ai plichi contenenti il materiale elettorale, controlla, in base ai processi verbali presentati dalle varie sedi, la regolarità delle operazioni elettorali. Sulla base dei risultati comunicati dalle Commissioni elettorali locali, la Commissione formula le graduatorie finali, distinte per distretto, relative alla elezione degli studenti iscritti ai corsi di diploma, di laurea del vecchio e nuovo ordinamento, di laurea specialistica del vecchio e nuovo ordinamento.
 
3. Per l'elezione degli studenti iscritti ai corsi di specializzazione del vecchio e nuovo ordinamento e di dottorato di ricerca del
vecchio  e nuovo  ordinamento, la  Commissione  elettorale centrale, sulla base dei risultati comunicati dalle singole sedi universitarie e previa verifica che gli eventuali elettori fuori sede non abbiano esercitato il diritto di voto anche presso il loro ateneo di appartenenza, ovvero presso altri atenei, formula due distinte graduatorie finali, secondo le modalità indicate all'articolo 4, comma 2.
4. Esaurite le operazioni di formazione delle graduatorie, la Commissione proclama gli eletti.

Allegati: n.9



Roma, 11 novembre 2009
Prot. n. 457/2009
f. to Il Ministro
Mariastella GELMINI



Allegati:

Allegato 1.a
Allegato 1.b

Allegato 1.1
Allegato 1.2
Allegato 1.3
Allegato 1.4
Allegato 2.1
Allegato 2.2
Allegato 2.3


 
   

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