MIUR -  UniversitāHome MIUR
Ricerca nel sito
 
Vai alla Ricerca Avanzata
Mappa del sito
Guida al sito
_ Divisore Grafico
_  Entra inHome Universitā Entra inAtti Ministeriali  - Sezione corrente

  Entra in Criteri per la stipula di contratti di diritto privato a tempo determinato per lo svolgimento di attivitā di ricerca e di didattica integrativa presso le Universitā, ai sensi dell'art. 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230. Divisore Grafico
_



Decreto Interministeriale 16 settembre 2009 prot. n. 94/2009

Criteri per la stipula di contratti di diritto privato a tempo determinato per lo svolgimento di attivitā di ricerca e di didattica integrativa presso le Universitā, ai sensi dell'art. 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230.


Emblema Repubblica Italiana
logo miur il ministro
di concerto con il
Ministro dell'economia e delle Finanze


VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni;
VISTO il decreto legge 2 marzo 1987, n.57, convertito nella legge 22 aprile 1987, n. 158, e successive modificazioni;
VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e successive modificazioni e integrazioni;
VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, ed in particolare gli artt. 12 e 16;
VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368;
VISTA la legge 4 novembre 2005, n. 230, recante nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari ed in particolare l'articolo 1, comma 14, che prevede rapporti di lavoro subordinato, per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica integrativa tramite la stipula di contratti di diritto privato a tempo determinato  con soggetti in possesso del titolo di dottore di ricerca, o equivalente, conseguito in Italia o all'estero, o, per le facoltà di medicina e chirurgia, del diploma di scuola di specializzazione, ovvero con possessori di laurea specialistica e magistrale o altri studiosi, che abbiano comunque una elevata qualificazione scientifica, il cui trattamento economico è determinato da ciascuna università nei limiti delle compatibilità di bilancio e tenuto conto dei criteri generali definiti con decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per la funzione pubblica;
ACQUISITI i pareri della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento  della Funzione Pubblica, espressi in data 23/11/07 e in data 05/06/2009;

 

DECRETA:

 

Art.1

1. La disciplina di cui al presente decreto si applica alle università statali ai fini della stipula, previa deliberazione dei competenti organi accademici e di apposite procedure pubbliche di selezione, dei contratti di diritto privato di cui all'art. 1, comma 14, della legge n. 4 novembre 2005, n. 230. Le università non statali possono recepire le presenti disposizioni con deliberazioni adottate dai competenti organi accademici.

 

Art.2


1. Per i fini di cui all'art.1, le Università, secondo i rispettivi ordinamenti e sulla base delle competenze dei propri organi, determinano, all'inizio di ogni anno accademico, gli impegni e le modalità di esercizio delle funzioni scientifiche e di quelle didattiche.
2. Il trattamento economico minimo dei contratti di lavoro subordinato di diritto privato a tempo determinato di cui all'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230, è stabilito nella misura del 120% del trattamento economico iniziale dei ricercatori universitari confermati a tempo pieno così come stabilito dall'art.2 del decreto legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito nella legge 22 aprile 1987, n, 158.   Il corrispondente impegno orario dei titolari dei contratti è fissato in 1500 ore di lavoro annue, di cui al massimo 350 dedicate ad attività didattiche integrative.
3. Il trattamento economico minimo di cui al comma 2, in base agli impegni richiesti all'interessato, può essere rivalutato, nei limiti delle relative compatibilità di bilancio, sino ad un massimo del 30% dell'importo di cui al comma stesso. La predetta rivalutazione è determinata in relazione agli specifici obiettivi, anche di durata pluriennale, che vengono individualmente ed espressamente attribuiti per attività di ricerca di particolare complessità e di didattica integrativa, tenendo conto dell'eventuale impegno aggiuntivo, che non potrà comunque eccedere le 1800 ore lavorative complessive annue. La rivalutazione del predetto trattamento è commisurata anche ai risultati della ricerca ed a quelli della didattica, rilevati da parte di apposita Commissione, composta anche da soggetti esterni all'Ateneo, in base a specifici indicatori qualitativi e quantitativi evidenziati espressamente nel contratto.

 

Art.3

1. Ai soggetti titolari dei contratti di diritto privato, di cui all'art. 1, comma 14,  della legge 4 novembre 2005, n. 230, si applicano, in quanto compatibili con la natura del rapporto a tempo pieno instaurato con le Università, le disposizioni di cui agli artt. 32, commi 1, 2,  3, e 5, 33 e 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica dell'11 luglio 1980, n. 382, nonché quelle dei rispettivi statuti, con particolare riferimento alla disciplina  relativa all'elettorato attivo e passivo dei predetti soggetti negli organi accademici degli Atenei.
2. Le attività oggetto dei contratti di cui all'articolo 1 sono disciplinate dalle università con propri regolamenti, con particolare riferimento:
a) alla durata della prestazione;
b) all'impegno orario dell'attività di ricerca;
c) all'impegno orario dell'attività didattica integrativa.

 

Art. 4

1. Il rapporto di lavoro che si instaura fra l'università ed il ricercatore in base al presente decreto è a tempo determinato ed è regolato dalle disposizioni vigenti in materia di lavoro subordinato, anche per quanto attiene al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale previsto per i redditi da lavoro dipendente.


 



Roma, 16 settembre 2009
Prot. n. 94/2009
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
DELL' UNIVERSITA'E DELLA RICERCA
f.to Maria Stella Gelmini


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
f.to Giulio Tremonti

registrazione alla Corte dei Conti registro 7 foglio 121 del 16/12/2009 elenco n. 668


 
   

Divisore Grafico

Home MIUR
HOME - Ricerca Scientifica e Tecnologica - Alta formazione Artistica e Musicale - Università
Documenti - Atti Ministeriali - Normativa - Studi e documentazione
Eventi - Comunicati stampa - Manifestazioni e convegni - Pubblicazioni
Ministero - Organizzazione URST - URP - Ufficio di Statistica - Organi
Divisore Grafico