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Decreto Interministeriale 23 settembre 2009 

Piano programmatico art. 2, comma 429, Legge 244/2007


Emblema Repubblica Italiana
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Il Ministro dell'Istruzione, dell'Universitā e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze


VISTO lo stanziamento disponibile sul Cap. 1699 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio finanziario 2009;

VISTO l'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, modificato dall'art. 51, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

VISTO il modello per la ripartizione teorica del Fondo di finanziamento ordinario alle Università (FFO) e successive modificazioni predisposto dal Comitato per la Valutazione del Sistema Universitario (CNVSU), applicabile anche per gli interventi di riequilibrio del sistema universitario;

VISTO l'art. 12, comma 1, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito nella legge 28 febbraio 2008, n. 31 i cui effetti sono differiti al 31.12.2009 ai sensi dell'art.1, comma 1, del decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito nella legge 9 gennaio 2009, n. 1;

VISTO l'art. 2, comma 428, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della Ricerca, un fondo con una dotazione finanziaria di 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, ai fini del concorso dello Stato agli oneri lordi per gli adeguamenti retributivi per il personale docente e per i rinnovi contrattuali del restante personale delle università, nonché in vista degli interventi da adottare in materia di diritto allo studio, di edilizia universitaria e per altre iniziative necessarie inerenti il sistema delle università;

PRESO ATTO che la suddetta dotazione finanziaria di 550 milioni è destinata ad aumentare il Fondo di Finanziamento Ordinario per le università (FFO), per far fronte alle prevalenti spese per il personale e, per la parte residua, ad altre esigenze di spesa corrente e d'investimento individuate autonomamente dagli atenei;

CONSIDERATO che l'art. 2, comma 429, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 dispone che l'assegnazione delle risorse, di cui al comma 428, è subordinata all'adozione di un piano programmatico, approvato con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI);

VISTO il piano previsto dall'art. 2, comma 429, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

VISTO il documento "Misure per il risanamento finanziario e l'incentivazione dell'efficacia e dell'efficienza del sistema universitario" predisposto il 31 luglio 2007 dalla Commissione tecnica per la finanza pubblica costituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze;

VISTA la lettera congiunta del Ministro dell'Economia e delle Finanze e del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 2 agosto 2007;

VISTO il parere della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane(CRUI);

PRESO ATTO che l'art. 2, comma 431, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 dispone che nell'ambito del fondo di cui al comma 428 la somma complessiva annua di 11 milioni di euro, per il triennio 2008-2010, è riservata alle istituzioni universitarie costituite per legge, di cui all'articolo 56, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché all'istituto con ordinamento speciale di cui al decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 18 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2005 (Scuole superiori); 

VISTO l'art. 3, commi 140 e 146, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il quale dispone che per le università i maggiori oneri di personale sono inclusi nel fondo di cui all'articolo 2, comma 428 e che sono stati quantificati, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in circa 309 milioni di euro; 

VISTO l'art. 2, comma 1, del decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito nella legge 9 gennaio 2009, n. 1, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2009, al fine di promuovere e sostenere l'incremento qualitativo delle attività delle università statali e di migliorare l'efficacia e l'efficienza nell'utilizzo delle risorse, una quota non inferiore al 7 per cento del fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, e del fondo straordinario di cui all'articolo 2, comma 428, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con progressivi incrementi negli anni successivi, e' ripartita prendendo in considerazione della qualità dell'offerta formativa e i risultati dei processi formativi e la qualità della ricerca scientifica;

VISTO  i pareri resi dal CNVSU in data 23/3/2009 e dal CIVR in data 8/4/2009 sulla proposta di individuazione dei criteri per l'assegnazione del fondo di cui al predetto art.2 della legge 9 gennaio 2009, n. 1;

CONSIDERATO che lo stanziamento disponibile per l'esercizio finanziario 2009, al netto della quota del 7 per cento destinata  alla copertura degli interventi di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito nella legge 9 gennaio 2009, n. 1, è pari ad € 511.500.000;

CONSIDERATO che, in coerenza con quanto previsto all'art. 2, comma 429, lettere d) e e) della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e a seguito di quanto previsto all'art. 3 del D.I. 30 aprile 2008, con D.D. 24 settembre 2008, n. 175, è stato costituito apposito gruppo di lavoro al fine di definire da parte del Ministro dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentiti la CRUI e il CUN, nuovi limiti all'indebitamento degli atenei di cui all'art. 7, comma 5, della legge 9 maggio 1989, n. 168, come modificato dall'art. 3, comma 3, della legge 23 dicembre 1991, n. 430, nonché idonei criteri preordinati ad assicurare l'osservanza da parte degli atenei dei parametri di bilancio stabiliti dalla legge e il graduale rientro degli atenei che li abbiano superati;

DECRETA

Art. 1

1, Per l'esercizio finanziario 2009, il fondo di cui all'art. 2, comma 428, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in premessa citato,  è così ripartito:

a) l'importo di  38,5 milioni di euro viene destinato per le finalità di cui all'art, 2, comma 1, del decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito nella legge 9 gennaio 2009, n. 1 sulla base dei criteri e delle modalità di cui al decreto allegato;

b)  fino a un massimo di 309 milioni di euro per la copertura dei maggiori oneri di personale, di cui all'art. 3, commi 140 e 146 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per maggiori oneri  2008 e 2009 (CCNL personale non docente  e adeguamento docenti). Nel caso di atenei con un rapporto assegni fissi/FFO accertato al 31.12.2008 superiore al 90%, l'assegnazione verrà ridotta in proporzione alla percentuale eccedente il suddetto limite. Il calcolo per il limite tiene conto delle disposizioni di cui all'art. 12, comma 1, della legge 28 febbraio 2008, n. 31, differita al 31.12.2009 ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito nella legge 9 gennaio 2009, n. 1, in premessa citata. L'eventuale risparmio di risorse sarà utilizzato per le finalità sub g);

c) un importo di 10 milioni di euro è assegnato alle università, quale incentivo, ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, modificato dall'art. 51, comma 5, della legge  27 dicembre 1997, n. 449, da ricalcolare ogni anno in proporzione alla distanza accertata, per il 2008, del rapporto del 90% tra spese per assegni fissi al personale di ruolo e FFO. Le spese per assegni fissi al personale di ruolo sono calcolate al netto delle riduzioni previste dall'art. 12, comma 1, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito nella legge 28 febbraio 2008, n. 31;

d) un importo di 11 milioni di euro è assegnato  alle Istituzioni di cui all'art. 2, comma 431, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nella misura di 3,2 milioni di euro per la Scuola Normale Superiore di Pisa, di 3,2 milioni di euro per la Scuola di Perfezionamento Sant'Anna di Pisa, di 2,6 milioni di euro per la Scuola Internazionale di Studi Superiori Avanzati di Trieste e di 2 milioni di euro per la Scuola IMT Alti Studi di Lucca;

e) un importo di 74,5 milioni di euro viene destinato alla copertura del rimborso delle quote previste dagli accordi di programma stipulati con le istituzioni universitarie, nonché per le esigenze straordinarie dell'Università dell'Aquila;

f) un importo di 7 milioni di euro è assegnato ad interventi specifici ed in particolare quale incentivo agli atenei per le esigenze di implementazione dei dati relativi all'Anagrafe degli studenti, laureati, dottorandi di ricerca e docenti nonché a titolo di incentivo e sostegno alle attività connesse con la sperimentazione del sistema di contabilità economica patrimoniale, e per l'incentivazione ed il supporto del progetto lauree scientifiche;

g) in coerenza con quanto previsto dall'art. 2, comma 429, lettere a), b) e c ) della legge n. 24 dicembre 2007, n. 244, l'importo residuo, non inferiore a 100 milioni di euro, è così ripartito:
    • nella misura del 80% alle università, in proporzione al "peso" di ciascun ateneo sul totale delle istituzioni considerate, mediante l'applicazione del modello di cui in premessa (con l'esclusione delle Istituzione ad ordinamento speciale in quanto non parametrabili sulla base del modello stesso e delle Università degli Studi dell'Aquila e Università degli Studi di Urbino), calcolato con la stessa metodologia utilizzata negli esercizi 2007-2008 ed aggiornato con i dati disponibili più recenti, nonché per garantire una quota di FFO non inferiore al 97% di quella assegnata nel 2008.
    • nella misura del restante 20% alle università che, dopo tutte le assegnazioni disposte, ivi comprese quelle relative agli interventi di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, presentino una situazione di sottofinanziamento superiore al 3 per cento, stimata con l'applicazione del modello CNVSU di cui sopra.


Art. 2

1, Per concorrere alla distribuzione delle risorse di cui all'art. 1 ciascun ateneo, in base alla legislazione vigente, deve :

a) avere adottato una  programmazione triennale degli oneri di personale;   

b) in caso di avvenuto superamento del limite del 90%  delle spese di personale rispetto al FFO, tenuto conto di quanto disposto dall'art 12, comma 1, della predetta legge n. 31/2008, avere rispettato il vincolo delle assunzioni determinate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

c) di aver prodotto, per l'anno 2008, la situazione degli enti e delle società partecipate.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione.



Roma, 23 settembre 2009

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze
(f.to Giulio Tremonti)

Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
(f.to Mariastella Gelmini)


Registrato alla Corte dei Conti il 22 ottobre 2009, Reg. 6, Foglio 142





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