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Decreto Ministeriale 4 dicembre 2008 prot. n. 1407/Ric/2008

Bando Prin 2008


Emblema Repubblica Italiana
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DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA


VISTO il Decreto Legge n. 85 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 121 del 14 luglio 2008, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR);
VISTO l'art. 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 ed il relativo decreto di attuazione 23 aprile 1997, n. 320 che prevede il cofinanziamento annuale dei programmi di ricerca di rilevante interesse nazionale (PRIN);
VISTO l'articolo 1, commi 870, 871 e 873 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che istituisce il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) nel quale confluiscono tra l'altro anche gli interventi relativi ai progetti di rilevante interesse nazionale (PRIN);
VISTO il sopracitato articolo 1 della legge n. 296/2006 che stabilisce che fino alla data di entrata in vigore del previsto regolamento trovano applicazione le disposizioni attualmente vigenti;
CONSIDERATA l'opportunità di emanare per l'anno 2008 il bando per il cofinanziamento dei PRIN, secondo le disposizioni vigenti;
VISTO il decreto ministeriale n. 992 del 6 ottobre 2008 che assegna risorse pari a     € 95.994.000 a valere sulle risorse FIRST 2008 (capitolo 7245) per la copertura finanziaria del bando PRIN 2008;
VISTA la legge n. 245 del 24 dicembre 2007 (bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2008), che assegna un importo di € 416.000 al capitolo 1683/10 per compensi, indennità e rimborso spese ai componenti le Commissioni di Garanzia per la selezione dei progetti PRIN e ai soggetti incaricati del monitoraggio e valutazione dei progetti di ricerca, nonché spese di funzionamento delle Commissioni stesse (capitolo 1683/10);
VISTO il decreto legislativo n. 165 del 30 maggio 2001 e successive modifiche e integrazioni;

DECRETA

ART. 1
Oggetto

1. Il presente decreto disciplina le procedure per il cofinanziamento da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, per l'anno 2008, di progetti di ricerca di interesse nazionale, liberamente proposti nelle 14 aree disciplinari di cui al D.M. n. 175 del 4 ottobre 2000, dalle Università.
2. Agli effetti del presente decreto si intendono:
-per Ministro e Ministero, rispettivamente il Ministro e il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR);
-per Università, tutte le Università e le istituzioni universitarie italiane statali e non statali, comunque denominate, ivi comprese le scuole superiori ad ordinamento speciale;
- per Enti di Ricerca, tutti gli Enti pubblici di Ricerca vigilati dal Ministero;
- per docenti, i professori universitari di ruolo e gli associati ordinari del ruolo a esaurimento;
- per ricercatori, i ricercatori del ruolo universitario e i ricercatori del ruolo degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero.


ART.2
Commissione di garanzia

1. La selezione delle proposte è curata dal Ministero che si avvale di una Commissione di garanzia che ha la responsabilità della valutazione dei progetti e funzione di garanzia nei confronti della comunità scientifica e del Ministero e che si avvale, per lo svolgimento dei suoi compiti, dell'opera di revisori preferibilmente stranieri, selezionati dalla Commissione tra gli esperti appartenenti alla banca dati del Ministero, utilizzando le parole chiave indicate nei progetti e secondo il criterio della “peer review”.
2. La Commissione è formata  da quattordici esperti nella ricerca e nella valutazione di progetti di ricerca nelle diverse aree disciplinari.
3. Il Ministro sceglie i componenti della Commissione in una rosa di quarantadue esperti, proposti, nel rispetto delle norme vigenti in materia di pari opportunità, in numero di quattordici ciascuno rispettivamente dalla CRUI, dal CUN e dal CIVR, e designa, tra di essi, il Presidente.
 4. I membri della Commissione e i revisori non possono in alcun caso partecipare ai progetti di cui al presente bando;
5. La Commissione di garanzia rimane in carica esclusivamente per il PRIN 2008.
6. All'atto dell'insediamento i componenti della Commissione nominano, al proprio interno, un Segretario.
 7. A ciascuno dei componenti spetta un compenso per ogni seduta ai sensi del Decreto interministeriale n. 69 del 9 aprile 2003.


ART. 3
Caratteristiche dei progetti

1. I progetti di ricerca di interesse nazionale (PRIN) possono essere relativi ad ognuna delle 14 aree disciplinari di cui al citato D.M. n. 175 del 2000.
2. Ciascun progetto di ricerca è sviluppato in una o più unità operative e deve essere coordinato da un Professore o da un ricercatore del ruolo universitario, o da un assistente ordinario del ruolo ad esaurimento, denominato Coordinatore scientifico. Ciascun progetto può prevedere un numero massimo di cinque unità locali. Il Coordinatore scientifico, oltre all'attività di coordinamento dovrà, per il tramite di una propria unità operativa, essere impegnato direttamente nella ricerca.
3. Il coordinamento di ogni unità operativa è affidato ai soggetti di cui al comma 2, denominati Responsabili di unità. Può essere prevista, tuttavia, all'interno di ciascun progetto, la partecipazione di un'unità operativa appartenente a un Ente pubblico di ricerca, afferente al Ministero, sotto la diretta responsabilità di un ricercatore appartenente al ruolo dell'Ente stesso. Ogni unità operativa è composta preferibilmente da almeno due docenti/ricercatori appartenenti ai ruoli dell'Istituzione cui afferisce l'unità di ricerca. In tal caso, il responsabile dell'unità di ricerca può designare, tra questi, un vice-responsabile che sostituisca il responsabile in caso di suo trasferimento o di prolungato impedimento.
4. Il Coordinatore scientifico ha la responsabilità scientifica, organizzativa e finanziaria del progetto, fatta salva la responsabilità di ogni unità di ricerca nella gestione operativa dei contributi assegnati, nel rispetto dei regolamenti interni di amministrazione, finanza e contabilità.
5. Ogni docente/ricercatore può partecipare a un solo progetto di ricerca e a una sola unità operativa. Non possono essere responsabili o partecipare ai progetti, coloro che nel corso del 2009 sono collocati a riposo per limiti d'età.
6. I progetti di ricerca di interesse nazionale hanno durata biennale.
7. A tutti i docenti/ricercatori che risultano inseriti in gruppi di ricerca cofinanziati nel programma PRIN 2007, di cui al decreto ministeriale n. 1175/ric/2007 del 18 settembre 2007, è fatto divieto di partecipare a qualunque titolo ai gruppi nazionali di ricerca del programma PRIN 2008.


ART.4
Presentazione dei progetti

1. Ciascun progetto di ricerca di interesse nazionale è presentato dal Coordinatore scientifico.
2. Per il 2008 la scadenza per la presentazione delle domande di cofinanziamento è fissata improrogabilmente al 27 gennaio 2009 per i Coordinatori scientifici (modello A), e al 20 gennaio 2009 per i Responsabili di unità (modello B).
3. Le domande di cofinanziamento, redatte sia in italiano sia in inglese, sono presentate esclusivamente per via telematica entro il termine di cui al comma 2. Entro i dieci giorni successivi al termine di cui al comma 2, copia cartacea delle domande deve essere trasmessa, debitamente sottoscritta dai proponenti, ai Rettori degli Atenei d'appartenenza e, nel caso di Responsabili di unità degli Enti di ricerca ai rispettivi Presidenti. Per verifiche successive, il Ministero può chiedere copia del documento depositato.
4. Ciascuna Università e ciascun Ente di ricerca può accedere alle domande presentate dal proprio personale.
5. Le domande sono redatte utilizzando modelli/domanda (A e B) appositamente predisposti dal Ministero, e disponibili in rete nel proprio specifico sito. Le domande devono contenere, tra l'altro, l'indicazione dei seguenti dati:
a) titolo del progetto, durata e area di afferenza;
b) nome del coordinatore scientifico e dei responsabili delle unità di ricerca partecipanti;
c) elenco dei docenti/ricercatori che compongono il progetto di ricerca suddivisi per unità operative;
d) riassunto (abstract) del progetto di ricerca;
e) parole chiave proposte;
 f) obiettivi finali che il progetto si propone di raggiungere;
g) stato dell'arte;
h) articolazione del progetto e tempi di realizzazione;
i) ruolo di ciascuna unità operativa in funzione degli obiettivi previsti e  relative   modalità di integrazione e collaborazione;
 l) costo complessivo del progetto, articolato per voci;
 m) risultati attesi dalla ricerca, il loro interesse per l'avanzamento della conoscenza e le eventuali potenzialità applicative;
 n) elementi e criteri proposti per la verifica dei risultati raggiunti.
 6. Una quota non superiore al 10% dei costi generali della ricerca può essere destinata al rimborso, anche forfetario, delle spese generali sostenute dalle istituzioni e strutture scientifiche presso cui si svolge il progetto di ricerca.
 7. Nel prospetto finanziario devono essere indicati i seguenti finanziamenti,  dettagliati analiticamente ove necessario:
 a) diretti, disponibili o acquisibili con certezza, messi a disposizione dalle università o dagli enti di ricerca, ai quali appartengono i ricercatori dell'unità operativa;
 b) diretti, disponibili o acquisibili con certezza, messi a disposizione da parte di soggetti esterni;
 c) la quota richiesta al Ministero nell'ambito del programma PRIN 2008.
 8. La somma dei finanziamenti di cui alle lettere a) e b) non può essere inferiore al 30% della somma dei costi di cui alle lettere a), b) e c).
9. Nel caso in cui l'unità di ricerca sia costituita da almeno due docenti/ricercatori appartenenti ai ruoli dell'Istituzione cui afferisce la stessa unità di ricerca, in via sperimentale tra i costi del progetto è inserita anche quota parte del costo del personale interno, mediante valorizzazione, del tutto convenzionale, limitata al costo lordo di un mese/persona del responsabile dell'unità. L'importo così determinato (che non può comunque risultare superiore al 30% del costo del progetto) viene considerato come risorsa già disponibile presso l'Istituzione stessa.
ART. 5
Valutazione dei progetti

1. Ciascun progetto è valutato da due revisori indipendenti, che devono rilasciare, per via telematica, una dichiarazione d'impegno relativa al rispetto di principi deontologici, di riservatezza e di assenza di incompatibilità. Ai revisori è garantito l'anonimato. A ciascuno dei revisori è riconosciuto un compenso, il cui importo sarà determinato con successivo provvedimento nel rispetto dei limiti di cui al Decreto Interministeriale n. 69 del 9 aprile 2003.
2. La procedura valutativa si svolge per via telematica, garantendo ai revisori di poter formulare giudizi analitici e di riassumerli in valutazioni sintetiche finali espresse su scale predefinite di valori numerici, secondo i seguenti criteri:
a) rilevanza e originalità della ricerca proposta e della sua metodologia, nonché potenzialità di realizzazione di un significativo avanzamento delle conoscenze rispetto allo stato dell'arte:
fino a punti 35;
b) esperienza e autorevolezza scientifica del coordinatore nazionale, dei responsabili di unità e delle unità operative nel loro complesso:
fino a punti 15;
c) integrabilità delle attività delle singole unità operative rispetto all'obiettivo generale del progetto:
fino a punti 10.
Solo i progetti con punteggio complessivo almeno pari a 48/60 possono essere utilmente collocati nella graduatoria di cui al successivo comma 5, ai fini dell'eventuale finanziamento. In nessun caso, il raggiungimento di un punteggio almeno pari al predetto limite costituisce garanzia di cofinanziamento, ai sensi di quanto stabilito al successivo art. 6.
3. La Commissione, per lo svolgimento delle attività connesse ai propri compiti istituzionali, è supportata da un Ufficio di Segreteria, composto da funzionari della Direzione Generale della Ricerca, e può avvalersi, nell'ambito delle accertate disponibilità di bilancio, al massimo di due collaboratori operativi esterni.
4. La Commissione, sulla base dei contenuti del progetto e delle parole chiave indicate dai proponenti, individua, per ogni domanda, due revisori indipendenti i quali, esaminato il progetto, forniscono un dettagliato giudizio collegiale  sulla base dei criteri di cui al comma 3. Nel caso in cui i revisori non si accordino sul giudizio collegiale oppure nel caso di contraddizione tra giudizio espresso e punteggio attribuito o di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, la Commissione può far ricorso ad un ulteriore giudizio che deve anche tenere conto dei giudizi già espressi per permettere di addivenire comunque al giudizio collegiale.
5. Al termine della procedura di valutazione di tutti i progetti presentati, la Commissione, sulla base dei giudizi degli esperti propone al Ministero, nel rispetto dei vincoli di cui al successivo art. 6, la graduatoria per area dei progetti da ammettere a finanziamento, indicando il contributo proposto per ciascuno di essi sulla base della complessiva congruità accertata.
6. Con apposito Decreto Ministeriale di recepimento delle proposte della Commissione, viene reso pubblico l'elenco dei progetti finanziati.
7. Dopo la pubblicazione del decreto di cui al precedente comma, ogni proponente potrà prendere visione, sul proprio sito docente, della scheda di valutazione relativa al progetto presentato, fermo restando l'anonimato dei valutatori.


ART. 6
Assegnazione dei cofinanziamenti

1. Il cofinanziamento è assegnato ai progetti (nei limiti complessivi delle risorse disponibili, indicate al successivo art. 9) garantendo una quota pari al 3% delle risorse, ad ognuna delle 14 aree di cui al D.M. 4 ottobre 2000 n. 175.  L'eventuale quota di cofinanziamento riferita alle singole aree, non assegnata per mancanza di progetti ammessi a cofinanziamento, è portata in accrescimento al cofinanziamento delle altre aree.
2. Il cofinanziamento totale assegnato ad ogni progetto è comunicato al Coordinatore scientifico nazionale che provvede ad indicare al Ministero le quote da ripartire tra le singole unità operative.
3. Per i progetti ammessi al cofinanziamento, il Ministero chiede ai Rettori delle Università proponenti e ai Presidenti degli Enti di ricerca, apposita certificazione di impegno per l'utilizzo, con destinazione vincolata, dei fondi propri acquisiti e/o acquisibili, in relazione al costo rideterminato. La relativa deliberazione di vincolo dovrà pervenire prima dell'erogazione del contributo da parte del Ministero.
4. La quota ministeriale di cofinanziamento dei progetti è assegnata in unica soluzione anticipata direttamente, per ciascuna quota parte, alle Università ovvero agli Enti sedi delle unità di ricerca.


ART. 7
Gestione e rendicontazione dei progetti

1. Il Coordinatore scientifico ha la responsabilità scientifica del progetto ed è  quindi responsabile dell'attuazione del progetto nei tempi e nei modi indicati all'atto della presentazione della domanda, ferma restando la responsabilità delle singole unità di ricerca, per quanto concerne la gestione operativa dei contributi ad esse assegnati.
2. Per tutte le pubblicazioni e gli altri prodotti scientifici realizzati nell'ambito del progetto di ricerca i componenti del gruppo sono tenuti ad indicare di aver usufruito di un finanziamento nell'ambito del programma PRIN 2008.
3. La rendicontazione è effettuata, nel rispetto del “criterio di cassa”, mediante apposita procedura telematica, dai Responsabili di unità e dal Coordinatore nazionale, che ne assumono la responsabilità, entro 60 giorni dalla conclusione del progetto. Il Ministero procede a verifiche a campione delle rendicontazioni, richiedendo alle Università o agli Enti interessati le relative documentazioni contabili; al riguardo deve essere assicurato il criterio dell'adeguatezza del campione (non meno del 10% dei progetti finanziati per un importo almeno pari al 20% del finanziamento ministeriale), assicurando al contempo l'esistenza di un numero minimo di verifiche per ogni Istituzione e per ogni area scientifica.
4. Sono comunque rendicontabili le spese da effettuare per pubblicazioni e presentazione dei risultati finali della ricerca nei dodici mesi successivi alla conclusione del progetto, purché le relative spese siano impegnate entro la data di scadenza del progetto e purché le pubblicazioni e la presentazione dei risultati avvengano entro nove mesi dalla conclusione del progetto. 
5. Eventuali importi oggetto di recupero nei confronti delle Università o Enti assegnatari, potranno essere compensati, in qualsiasi momento, con detrazione su ogni altra erogazione o contributo da assegnare alla medesima Università o Ente, anche in base ad altro titolo.


ART. 8
Relazioni scientifiche e valutazione ex post dei progetti

1. Entro 90 giorni dalla conclusione del progetto, il Coordinatore scientifico nazionale compila una relazione scientifica conclusiva sui risultati di ricerca ottenuti e la trasmette con modalità telematica al Ministero e all'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), ove operante, ovvero al CIVR, per i provvedimenti di rispettiva competenza.
2. La relazione deve contenere l'elenco dettagliato delle pubblicazioni e degli altri prodotti scientifici realizzati nell'ambito del progetto di ricerca con l'indicazione di provenienza del finanziamento.
3. Per ogni area scientifica, la Commissione provvede ad individuare (previa valutazione di assenza di incompatibilità) uno o più esperti di settore cui è affidata la valutazione scientifica complessiva dei progetti al termine degli stessi.
4. Anche le relazioni degli esperti incaricati delle valutazioni ex-post sono trasmesse all'ANVUR, ove operante, ovvero al CIVR, per quanto di competenza. Di tali valutazioni, rese pubbliche, si terrà conto per successive assegnazioni di fondi.


ART. 9
Copertura finanziaria

1. Per le finalità indicate all'art.1, il MIUR cofinanzia, nel limite massimo complessivo di € 95.034.060 (al netto della quota dell'1% per le attività di valutazione e monitoraggio) e a valere sul capitolo 7245 per l'esercizio finanziario 2008, progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale.
2. La quota dell'1% di cui al precedente comma, pari a € 959.940,00, è riservata al pagamento dei compensi dei revisori scientifici, nella misura massima indicata dal Decreto Interministeriale n. 69 del 9 aprile 2003.

ART 10
Conclusione del procedimento

1. Le procedure del presente bando (comprese quelle relative all'acquisizione dell'autorizzazione allo svolgimento dell'incarico per tutti gli incarichi retribuiti di cui al presente bando conferiti a dipendenti di amministrazioni pubbliche nazionali, ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) sono curate dalla Direzione Generale della ricerca – Ufficio IV – Settore PRIN e sono completate entro 180 giorni a partire dall'insediamento della Commissione di Garanzia.


ART. 11
Richiesta di informazioni e modulistica

1. Chiarimenti e informazioni possono essere richiesti agli Uffici di ricerca degli Atenei e degli Enti pubblici di ricerca, nonché alla Direzione Generale della Ricerca, Ufficio IV – Settore PRIN.
2. Sul sito http://prin.miur.it/ sono rese disponibili, in tempo utile, oltre alla modulistica, le informazioni necessarie (nota illustrativa) per la presentazione delle domande di cui al presente bando.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato sul sito internet del Ministero all'indirizzo http://prin.miur.it/ .



Roma, 4 dicembre 2008
Prot. n. 1407/Ric/2008

IL MINISTRO


Registrato alla Corte dei Conti il 28/01/2009 - Registro n. 1 - Foglio n. 43


 
   

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