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Allegati


Decreto Ministeriale 10 novembre 2008 prot. n. 298/2008

Criteri per la ripartizione tra le Università delle risorse destinate a garantire una più ampia assunzione di ricercatori – anno 2008.


Emblema Repubblica Italiana
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VISTO l'art. 1, comma 650, della legge 27 dicembre 2006, n.296, con il quale, al fine di garantire una più ampia assunzione di ricercatori, vengono destinati gli importi di 20 milioni di euro per l'anno 2007, di 40 milioni di euro per il 2008 e di 80 milioni di euro per il 2009;
VISTO l'art. 3 del decreto legge 7 settembre 2007 n. 147, convertito in legge 25 ottobre 2007 n. 176, con il quale viene stabilito che, al fine di garantire una più ampia assunzione di ricercatori nell'Università, le disposizioni di cui all'art.1, comma 648, della legge 27 dicembre 2006, n.296, non si applicano per l'anno 2007 alle assunzioni ivi previste e le risorse di cui al comma 650, non utilizzate per il predetto anno 2007 pari a 20 milioni di euro, vengono destinate ad incrementare l'autorizzazione di spesa relativa al Fondo di finanziamento ordinario delle università;
VISTA  la legge 2 agosto 2008 n.129, ed in particolare l'art. 4 bis, comma 17, con il quale viene stabilito che, al fine di garantire una più ampia assunzione di ricercatori nell'Università, le disposizioni di cui all'art.1, comma 648, della legge 27 dicembre 2006, n.296, non si applicano per l'anno 2008 alle assunzioni ivi previste e le risorse di cui al comma 650, limitatamente allo stanziamento previsto per l'anno 2008 (40 milioni di euro) e al netto delle risorse già utilizzate per l'anno 2007 (20 milioni di euro), sono utilizzate per il reclutamento di ricercatori delle università, ai sensi dell'art.1, comma 7, della legge 4 novembre 2005, n.230;
VISTO lo stanziamento disponibile sul Cap. 1714/2 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio finanziario 2008, pari a 40 milioni di euro;
VISTO il modello per la ripartizione teorica del Fondo di finanziamento ordinario alle Università (FFO) e successive modifiche predisposto dal Comitato per la valutazione del sistema universitario (Doc 1/04), applicabile anche per gli interventi di riequilibrio del sistema universitario e che sarà utilizzato per i valori relativi alla quota per la ricerca scientifica;
VISTO l'art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241;
RITENUTA la necessità e l'urgenza di dover ripartire l'importo di 20 milioni di euro (quota 2007) tra le Università, tenendo conto dell'assegnazione disposta nell'anno 2007 sulla base dei criteri previsti nel D.M. 565 del 14/11/2007, registrato alla Corte dei Conti il 16.11.2007 reg. 6 foglio 400, nonché del relativo D.M. n. 620 del 30 novembre 2007 di applicazione criteri;
RITENUTA la necessità e l'urgenza di definire criteri e modalità per la ripartizione alle università dell'importo di 20 milioni di euro (quota 2008).

 

D E C R E T A

 

Art.1
Relativamente alla quota 2007 vengono assegnate a favore degli Atenei, ed in regime di cofinanziamento, le assegnazioni disposte sulla base dell'applicazione dei criteri previsti dai DD.MM n. 565 del 14/11/2007 e n. 620 del 30/11/2007, di cui all'elenco allegato, per complessivi  20 milioni di euro;


Art. 2
1. Relativamente alla quota 2008, al fine di garantire una più ampia assunzione di ricercatori, con le modalità di cui alla legge 03.07.1998, n. 210, la somma complessiva di 20 milioni di euro viene destinata, nel limite massimo di cofinanziamento del 50% del costo iniziale (€. 38.766).
A ciascuna università viene, comunque, assicurata una quota pari al 50% del costo iniziale  del ricercatore.

2. Alle Università, di cui al comma 1, la predetta somma viene ripartita sulla base dei seguenti criteri:  

a) 10 milioni di euro in proporzione al peso percentuale di ciascun Ateneo risultante dall'applicazione del modello per la ripartizione teorica del Fondo di finanziamento ordinario alle Università (FFO), limitatamente alla quota relativa ai risultati delle attività di ricerca scientifica;
b) 10 milioni di euro al netto della quota di cui all'art. 2, comma 1, paragrafo 2, in proporzione al numero dei dottorandi con borsa, degli assegnisti di ricerca, di cui all'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, e dei ricercatori a tempo determinato di cui all'art.1,comma 14, della legge 230/2005 in servizio alla data del presente decreto, come desumibili dalla Banca Dati “DALIA” .


Art. 3
A decorrere dalla data del presente decreto, le università che intendono utilizzare il cofinanziamento di cui all'art. 2, adottano ai sensi della Legge n. 210/98 le procedure concorsuali per il reclutamento dei ricercatori, assicurando a carico del proprio bilancio la relativa copertura finanziaria del predetto costo iniziale secondo la percentuale di cui all'art. 2 , comma 1.


Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione.



Roma, 10 novembre 2008
Prot. n. 298/2008
IL MINISTRO
f.to Mariastella Gelmini

(Registrato alla Corte del Conti il 03/12/2008 - Registro n.6 - Foglio n.151)



Allegato - Ripartizione 2008 (documento formato .pdf)

 
   

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