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Allegati


Decreto Ministeriale 1 luglio 2008 

Definizione posti disponibili per ammissioni corsidi laurea specialistica delle professioni sanitarie


Emblema Repubblica Italiana
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VISTO il decreto-legge 16 maggio 2008, n.85 recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377 della legge 24 dicembre 2007, n.244" e, in particolare, il comma 5;
VISTA la legge 2 agosto 1999, n.264 "Norme in materia di accessi ai corsi universitari" e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera a), modificato dalla legge 8 gennaio 2002, n.1 "Conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2001, n.402, recante disposizioni urgenti in materia di personale sanitario";
VISTO il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n.270 "Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.509";
VISTO il D.M. 2 aprile 2001 con il quale sono state determinate le classi delle lauree specialistiche delle professioni sanitarie;
VISTA la legge 10 agosto 2000, n.251 "Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica" e, in particolare l'art.7;
VISTO  il decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" e, in particolare, l'articolo 39, comma 5, così come sostituito dall'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n.189;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n.334 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394 in materia di immigrazione";
VISTE le disposizioni ministeriali in data 16 maggio 2008 con le quali sono state regolamentate le immatricolazioni degli studenti stranieri ai corsi universitari per il triennio 2008-2011;
VISTO il contingente riservato agli studenti stranieri per l'anno accademico 2008-2009, riferito alle predette disposizioni;
VISTA la rilevazione del fabbisogno nazionale di laureati specialisti delle professioni sanitarie per l'anno accademico 2008- 2009, effettuata dal Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali ai sensi dell'art.6 ter del D.L.gs. n.502/1992 e successive modifiche;
VISTA l'offerta formativa potenziale  deliberata dagli organi accademici con espresso riferimento ai parametri di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) della richiamata legge n.264/1999;
RITENUTO di condividere le considerazioni espresse dal Tavolo tecnico istituito con decreto 25 febbraio 2008 in vista della programmazione dei corsi universitari per il prossimo anno accademico, di cui fanno parte i rappresentanti del Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali, della Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, del Comitato nazionale di valutazione del sistema universitario, dell'Osservatorio delle Professioni sanitarie, i Presidenti delle Conferenze dei Presidi delle Facoltà di Medicina e Chirurgia e di Medicina Veterinaria, della Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri e della Federazione dei Veterinari;
CONSIDERATO che la predetta rilevazione mette in luce per alcuni corsi di laurea specialistica carenze o eccedenze tra offerta formativa ed esigenze regionali;
CONSIDERATO che l'attivazione dei predetti corsi  soltanto in alcuni Atenei rende ancora inattuabile il riequilibrio in ambito nazionale e regionale per alcune figure professionali, stante  l'impossibilità di programmare gli accessi nelle Università in cui i corsi non risultano attivati;
RITENUTO, in particolare, di considerare che la formazione è direttamente legata alle richieste di funzioni  dirigenziali nella relativa area professionale di ciascun territorio;
RITENUTO a tal fine di fare riferimento alle esigenze delle singole Regioni e Province Autonome coordinando la programmazione degli Atenei che operano in ambito regionale al fine di pervenire quanto più possibile al riequilibrio tra le proposte formative degli Atenei e le necessità di ciascuna Regione e Provincia Autonoma disponendo, qualora necessario, la non attivazione di nuovi corsi;
RITENUTO di determinare per l'anno accademico 2008/2009 il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione ai corsi di laurea specialistica  delle professioni sanitarie e di disporre la ripartizione degli stessi fra  le Università;


D E C R E T A:


Art. 1

1. Limitatamente all'anno accademico 2008/2009, il numero complessivo dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie è determinato per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia, di cui all'articolo 26 della legge 30 luglio 2002, n.189 e per gli studenti non comunitari residenti all'estero, come di seguito indicato:

 

 

Classe di afferenza e tipologia di corso

n. posti comunitari e non comunitari residenti al’estero

n. posti stranieri residenti all’estero

Classe SNT-SPEC/1

 

 

Scienze Infermieristiche e Ostetriche

916

27

Classe SNT-SPEC/2

 

 

Scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione

342

12

Classe SNT-SPEC/3

 

 

Scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche

379

13

Classe SNT-SPEC/3

 

 

Scienze delle professioni sanitarie tecniche assistenziali

150

9

Classe SNT-SPEC/4

 

 

Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione

144

14

 

2. In particolare, agli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art.26 della legge 30 luglio 2002, n. 189, sono destinati i posti secondo la ripartizione di cui alla tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto, mentre  agli studenti stranieri residenti all'estero sono destinati i  posti secondo la riserva contenuta nel contingente di cui alle disposizioni ministeriali in data 16 maggio 2008 citate in premesse.


Art.2

1. Ciascuna università dispone l'ammissione degli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia in base alla graduatoria di merito nei limiti dei corrispondenti posti di cui alla tabella allegata al presente decreto.
2. Ciascuna università dispone l'ammissione degli studenti non comunitari residenti all'estero in base ad apposita graduatoria di merito nel limite del contingente ad essi riservato.

 

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.



Roma, 1 luglio 2008
f.to IL MINISTRO
Mariastella Gelmini

Allegati:

Tabella lauree specialistiche sanitarie (documento in formato .pdf)


 
   

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