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Decreto Ministeriale 18 giugno 2008 

Aumento dell'importo annuale lordo delle borse di dottorato di ricerca


Emblema Repubblica Italiana
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VISTA la Legge 17 luglio 2006, n. 233;
VISTA la Legge 13 agosto 1984, n. 476;
VISTA la Legge 30 novembre 1989, n. 398;
VISTA la Legge 3 agosto 1998, n. 315, relativa agli interventi finanziari per le università e la ricerca, con particolare riferimento all'art. 1, comma 1 lettera a);
VISTI i DD.MM. 11 settembre 1998, n. 570 e 14 dicembre 1998, n. 826, con i quali, a decorrere dall'anno 2000 l'importo lordo delle borse per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca è stato determinato in Lire 20.450.000 (€ 10.561,55), aumentato del 50% per il previsto soggiorno all'estero;
VISTA la Legge 3 luglio 1998, n. 210, con particolare riferimento all'art. 4;
VISTO il Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca, adottato con D.M. n. 224 del 30 aprile 1999, in particolare l'art. 7, comma 1, lettera b);
VISTA la Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008);
VISTO in particolare l'art. 2, comma 430, che destina, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 la somma di 40 milioni di euro per la rivalutazione della borsa di dottorato di ricerca;
CONSIDERATO che occorre rideterminare l'importo annuo della borsa di dottorato di ricerca;

DECRETA

Art. 1 – A decorrere dal 1° gennaio 2008 l'importo annuo della borsa per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca, attualmente fissato in € 10.561,55, viene determinato in € 13.638,47 al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente.
Art. 2 – Resta valido quanto previsto dall'art. 1 della Legge 476/84, relativamente all'elevazione del 50% dell'importo della borsa di dottorato, in proporzione ed in relazione ai periodi di permanenza all'estero presso università o istituti di ricerca.
Art. 3 – Restano valide le vigenti disposizioni in materia previdenziale relative all'assoggettamento delle predette borse al versamento del contributo INPS a gestione separata.



Roma, 18 giugno 2008
IL MINISTRO
F.to GELMINI

 
   

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