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  Entra in programmazione e valutazione delle Università per il triennio 2007-2009. Divisore Grafico
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Emblema Repubblica Italiana
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Direzione generale per l'Università –Ufficio V

 

Protocollo: n. 401 Roma, 13 novembre 2007
   
 

Ai Rettori delle Università
         LORO SEDI
         
         Ai Direttori Amministrativi delle Università
         LORO SEDI

 

OGGETTO: programmazione e valutazione delle Università per il triennio 2007-2009.

Come è noto, in attuazione dell'art. 1-ter del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, sono stati adottati i seguenti provvedimenti: disponibili sul sito internet del Ministero, www.miur.it/universita_programmazione:
o D.M. 3 luglio 2007, n. 362 (registrato alla Corte dei Conti il 2 agosto 2007 e pubblicato sulla G.U. G.U. n. 216 del 17 settembre 2007), relativo alle linee generali d'indirizzo della programmazione delle Università per il triennio 2007-2009;
o D.M. 18 ottobre 2007, n. 506 (trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione), relativo ai parametri e criteri (Indicatori) per il monitoraggio e la valutazione (ex post) dei risultati dei programmi delle Università;
o D.M. 31 ottobre 2007, n. 544 (trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione), con il quale sono stati definiti, all'art. 11, i requisiti qualificanti dei corsi di studio, ai fini dell'attuazione del predetto D.M. n. 506/2007.
 In relazione ai predetti provvedimenti, si ritiene opportuno evidenziare, in particolare, che l'art. 4, comma 1, del predetto D.M. n. 362/2007 dispone che “il Ministero, avvalendosi del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, monitora e valuta ex post i programmi delle Università, prendendo in considerazione i risultati dell'attuazione degli stessi…”. Di conseguenza, dal momento che non è prevista una valutazione ex ante dei programmi da parte del Ministero – in quanto, come chiarito nelle premesse al D.M. n. 3622007, la stessa risulterebbe in contrasto con le funzioni del Ministero di “indirizzo e coordinamento nei confronti delle Università… nel rispetto dei principi di autonomia stabiliti dall'art. 33 della Costituzione” - si fa presente che i programmi delle Università non devono essere inviati al Ministero.
 Come indicato all'allegato A) del D.M. n. 362/2007, il Ministero provvederà a rendere “disponibili quadri informativi affidabili e costantemente aggiornati  che consentano di monitorare tempestivamente l'andamento delle attività e dei risultati,…provvedendo a integrare e a rendere maggiormente operativo” l'insieme degli elementi informativi già inseriti (o da inserire) periodicamente dalle Università nelle Banche dati del Ministero.
Con successiva nota, verranno inoltre fornite indicazioni operative per l'acquisizione, con procedura informatizzata, degli ulteriori elementi informativi necessari per il monitoraggio e la valutazione dei risultati dell'attuazione dei programmi delle Università, nonché per la formulazione da parte delle stesse delle “specifiche opzioni relativamente alle ponderazioni da attribuire ai risultati” di cui all'art. 4, comma 3, del D.M. n. 362/2007.

 

IL DIRETTORE GENERALE
             (dott. Antonello Masia)
          f.to Masia



 
   

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